CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 febbraio 2012
608.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI

Giovedì 16 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Prefetto Franco Gabrielli, sull'assetto del Dipartimento della Protezione Civile.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Angelo ALESSANDRI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Il prefetto Franco GABRIELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Armando DIONISI (UdCpTP), Aldo DI BIAGIO (FLpTP), Raffaella MARIANI (PD), Gianpiero BOCCI (PD), Alessandro BRATTI (PD), Manuela LANZARIN (LNP), Sergio Michele PIFFARI (IdV), Carmen MOTTA (PD), Gianluca BENAMATI (PD), Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) e Chiara BRAGA (PD).

Angelo ALESSANDRI, presidente, al fine di garantire adeguato spazio alla replica del Prefetto Gabrielli, propone di

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rinviare la replica medesima ad altra seduta.

La Commissione consente.

Angelo ALESSANDRI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Giovedì 16 febbraio 2012 - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 15.15.

5-05812 Rondini: Riqualificazione della strada provinciale n. 46 Rho-Monza.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Marco RONDINI (LNP) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Pur riconoscendo, infatti, che l'opera oggetto della propria interrogazione sia un'opera importante per migliorare la viabilità a Milano e in tutta la Lombardia, soprattutto in vista dell'Expo 2015, sottolinea che la sua realizzazione, così come attualmente prevista, costituirebbe forse un unicum negativo in tutto il Paese, dato che si tradurrebbe in un mostruoso nastro d'asfalto costruito da sedici corsie stradali affiancate l'una all'altra e situate praticamente a ridosso di diversi centri abitati.
Ritiene, inoltre, inaccettabile che la riferita importanza dell'opera possa essere considerato elemento sufficiente per procedere alla sua realizzazione, anche contro il parere degli enti locali e senza tenere in alcuna considerazione la sua compatibilità ambientale.
Giudica, infine, fuorvianti le osservazioni contenute nella risposta del Governo circa l'allungamento dei tempi e la lievitazione dei costi che deriverebbero dall'interramento dell'opera, dal momento che nessun allungamento di tempi si sarebbe verificato se questa soluzione fosse stata prevista fin dall'inizio. Aggiunge che, qualora effettivamente non ci siano le risorse necessarie per modificare in modo migliore il progetto dell'opera, allora meglio sarebbe non procedere alla sua realizzazione.
Conclude, quindi, annunciando che farà quanto necessario, in collaborazione con i cittadini e le associazioni che sul territorio si battono contro la realizzazione dell'opera, per impedire che si dia avvio alla realizzazione della stessa secondo le attuali prescrizioni progettuali.

5-05508 Ginefra: Sullo svolgimento delle attività commerciali sul sedime autostradale.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Dario GINEFRA (PD) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo, anche perché i dati e gli elementi di conoscenza in essa contenuti confermano, a suo avviso, la giustezza delle posizioni di quanti, a partire dai parlamentari del Partito Democratico, hanno chiesto in questi anni e oggi chiedono al nuovo Governo di procedere con determinazione alla revisione della normativa in materia di concessioni autostradali e di determinazione delle relative tariffe. Ritiene che ciò sia opportuno per assicurare quelle garanzie normative e operative necessarie perché le società concessionarie provvedano in concreto al rigoroso rispetto degli impegni assunti in sede di stipula delle convenzioni, sia sotto il profilo della realizzazione degli investimenti sia sotto quello del rispetto delle clausole relative alla determinazione delle tariffe e al versamento

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dei canoni. Conclude, quindi, esprimendo un giudizio critico sull'azione troppo prudente e «timida» intrapresa dal Governo ed esortando lo stesso ad un più deciso ed incisivo intervento, a partire dall'accoglimento delle numerose proposte emendative, presentate in Parlamento in queste settimane, in sede di esame dei recenti decreti-legge emanati dal Governo per il risanamento dei conti pubblici e il rilancio dell'economia.

5-05185 Sereni: Sulla proposta per l'intitolazione all'Unità d'Italia del ponte sulla Valnerina in località Galleto.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Marina SERENI (PD) esprime soddisfazione per il fatto che il nuovo Governo consideri con favore la proposta di intitolare all'Unità d'Italia il ponte sulla Valnerina lungo la strada statale Terni-Rieti. Nel ribadire, inoltre, l'importanza sul piano simbolico, ma anche su quello politico e culturale, di tale atto, esprime un sincero ringraziamento all'Associazione nazionale partigiani d'Italia e all'Associazione nazionali perseguitati politici italiani antifascisti che con la loro iniziativa hanno contribuito a riaffermare il valore fondativo dell'unità della Repubblica e la necessità di contrastare ogni spinta alla divisione e alla lacerazione del tessuto unitario del Paese.

Angelo ALESSANDRI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione delle grotte turistiche italiane.
C. 3688 Rosato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in oggetto.

Ermete REALACCI (PD), relatore, riferisce che la proposta di legge di cui oggi la Commissione avvia l'esame si propone, secondo quanto recita l'articolo 1, l'obiettivo di inserire le grotte turistiche nel sistema turistico nazionale e di definire i princìpi fondamentali per lo sviluppo ecosostenibile delle medesime grotte.
Osserva, poi, che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, il perseguimento di tali finalità attraverso un'iniziativa legislativa si giustifica in ragione del fatto che le grotte turistiche non sono prese in considerazione né dalla legge n. 135 del 2001 (cosiddetta «legge quadro nazionale sul turismo»), né dal D.P.C.M. 13 settembre 2002 (recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico), che individua le caratteristiche qualitative dell'offerta turistica italiana secondo i criteri e gli standard minimi comuni per i differenti prodotti e servizi turistici.
Fa presente, poi, che l'articolo 2 della proposta di legge reca, al comma 1, la definizione di grotte turistiche. In base a tale comma, sono considerate tali le cavità naturali ipogee che sono gestite da soggetti autorizzati e nelle quali le visite sono guidate da personale appositamente formato. Lo stesso comma precisa, inoltre, che dalla medesima definizione sono esclusi gli ipogei artificiali. Con riferimento a tale precisazione, osserva, tuttavia, che essa appare ridondante, dal momento che la precedente definizione di grotte turistiche si riferisce già ai soli ipogei naturali.
Il successivo comma 2 dello stesso articolo individua i seguenti requisiti delle grotte turistiche: origine naturale della

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grotta (sono ammesse le gallerie artificiali solo se indispensabili per facilitare o per consentire la visita delle cavità naturali); sentieri agibili, in condizioni di sicurezza senza alcuna necessità di illuminazione individuale e di attrezzature, calzature o abbigliamento particolari; impianto elettrico in grado di illuminare in maniera efficace l'ambiente sotterraneo, garantendo una visione del sentiero sufficiente per procedere in condizioni di sicurezza; percorsi sotterranei di almeno 100 metri, calcolando il percorso di andata e di ritorno (limite che non si applica alle cavità naturali caratterizzate da aspetti scientifici, estetici, archeologici, storici, paleontologici o paletnologici di particolare rarità o importanza).
L'articolo 3, comma 1, della proposta di legge in esame ricomprende, poi, la guida di grotte turistiche fra le figure professionali del turismo di cui all'articolo 7, comma 5, della citata legge n. 135 del 2001. Nel rilevare che tale legge è stata abrogata dal decreto legislativo n. 79 del 2011, osserva, peraltro, che le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 5, della legge abrogata, si trovano ora contenute (in una versione più ampia) nella definizione di professioni turistiche recata dall'articolo 6 del citato decreto legislativo. Sarebbe quindi opportuno, a suo avviso, procedere all'aggiornamento del riferimento normativo previsto dall'articolo 3, comma 1, della proposta di legge in esame, al fine di richiamare, in luogo del citato articolo 7 della legge n. 135 del 2001, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 79 del 2011.
Rileva, inoltre, che il successivo comma 2 dell'articolo 3 demanda, invece, alle regioni, nell'ambito delle loro competenze, l'emanazione della disciplina delle modalità di accesso, di esercizio e di tutela della figura professionale della guida di grotte turistiche. Al riguardo, fa presente che tale rinvio alle competenze normative regionali appare coerente con la delega di funzioni operata dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
L'articolo 4 della proposta di legge in esame disciplina il procedimento da seguire per l'apertura di nuove grotte turistiche. In particolare, segnala che tale apertura viene consentita su autorizzazione degli enti locali; acquisito il parere dell'Associazione grotte turistiche italiane (AGTI) di cui al successivo articolo 6 della proposta di legge e, fatti salvi particolari vincoli di carattere archeologico, naturalistico o di altra natura, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81 del 2008 e al decreto legislativo n. 230 del 1995).
Con riferimento al contenuto dell'articolo 4 in commento, segnala che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere nel testo un maggiore coinvolgimento delle regioni, in considerazione del riparto di competenze costituzionali nella materia del turismo.
Il successivo articolo 5 della proposta di legge introduce, quindi, al comma 1, il principio dello sviluppo sostenibile delle grotte turistiche. Viene infatti previsto che ogni attività riguardante le grotte turistiche, comprese quelle già aperte al pubblico alla data di entrata in vigore della presente legge, debba conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «Codice dell'ambiente»), al fine di non danneggiare l'ecosistema ipogeo. Si tratta di una norma di principio molto importante, che pone un limite rigoroso alle indicate attività che devono comunque garantire il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.
Il comma 2 del medesimo articolo, al fine di salvaguardarne gli ecosistemi, assoggetta, inoltre, le grotte turistiche a un monitoraggio continuo diretto a verificare l'impatto dell'antropizzazione sull'ambiente naturale ed a controllare la proliferazione della lampenflora (crescita di muschi, alghe, felci e batteri fotosintetici vicino alle fonti di illuminazione artificiale) che potrebbe provocare distorsioni agli ecosistemi sotterranei.

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L'articolo 6 della proposta di legge riconosce, poi, al comma 1, la funzione di valorizzazione e di divulgazione del patrimonio costituito dalle grotte turistiche esercitata dall'Associazione grotte turistiche italiane (AGTI). Al riguardo, segnala che le finalità di tale associazione privata, come si evince dalla lettura dello Statuto, sono quelle riprese dal comma 3 dell'articolo 6 della proposta di legge in esame. Segnala, inoltre, che l'Associazione raggruppa, ad oggi, ventiquattro grotte turistiche.
Aggiunge che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 in commento, l'AGTI provvede ad assumere adeguate iniziative per promuovere, su tutto il territorio nazionale, le grotte turistiche, tenuto conto, ai sensi degli articoli 4 e 5, della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e degli obblighi derivanti dall'osservanza del principio dello sviluppo ecosostenibile.
Il successivo comma 3 affida all'AGTI i seguenti compiti: a) valorizzazione e corretta divulgazione scientifica degli aspetti fondamentali riguardanti i fenomeni carsici ipogei e di superficie; b) studio delle problematiche che interessano direttamente o indirettamente la gestione delle grotte turistiche con particolare attenzione alla sicurezza degli operatori turistici e dei visitatori delle grotte; c) tutela ambientale e sviluppo ecosostenibile delle grotte turistiche dei siti che le circondano; d) promozione di un'immagine complessiva delle grotte turistiche finalizzata ad accrescere l'interesse verso il mondo sotterraneo; e) ricerca di soluzioni sempre più efficaci per l'assolvimento delle proprie funzioni e per l'ottimizzazione dei servizi forniti ai visitatori.
Nel richiamare l'opportunità di procedere ad un approfondimento in ordine alla tipologia di funzioni attribuite all'AGTI che, in alcuni aspetti, presentano profili pubblicistici (quale la tutela ambientale delle grotte), desidera concludere evidenziando come, ad una prima lettura, la proposta di legge in esame sembri prevalentemente riconducibile alla materia del turismo e che tale materia, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni. In conseguenza, occorre tenere presente che in materia di turismo l'intervento legislativo statale è consentito, in primo luogo, se assistito da un autonomo titolo di competenza prevalente (in via esclusiva o concorrente), con riferimento allo specifico oggetto di volta in volta in questione, rispetto a quello del turismo; l'intervento legislativo statale è consentito, inoltre, se sussistono esigenze di accentramento, in capo allo Stato, di funzioni amministrative in materia turistica (attrazione in sussidiarietà) e di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale. Questi principi, del resto, sono ribaditi dall'articolo 2 del richiamato Codice del turismo. Con riguardo allo specifico oggetto della proposta di legge, segnala, infine, che alcune regioni (Puglia, Abruzzo, Liguria) hanno già emanato norme per lo sviluppo del turismo speleologico e per la conservazione del patrimonio speleologico istituendo, in taluni casi, il Catasto delle grotte o dei geositi e disciplinando in maniera dettagliata tali aspetti.
Con riferimento alla richiamata esigenza generale del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala, infine, l'opportunità che Commissione svolga nel prosieguo dei lavori gli appropriati approfondimenti, al fine di costruire tutte le condizioni necessarie al raggiungimento del duplice obbiettivo, concreto e positivo, che questa iniziativa si propone: salvaguardare e valorizzare il grande patrimonio naturalistico, paesaggistico, ma anche turistico ed economico, rappresentato dalle grotte italiane e dai siti carsici che le circondano; costruire sinergie fra Stato e regioni per perseguire insieme politiche capaci di coniugare le ragioni dell'ambiente e quelle dei territori e delle comunità che in essi vivono e lavorano.
Dopo aver dichiarato di sottoscrivere la proposta di legge in esame e avere ribadito la bontà dei fini perseguiti dalla proposta

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di legge in esame, richiama la Commissione sull'opportunità di costruire una disciplina legislativa che abbia ad oggetto un sistema coordinato di gestione delle grotte turistiche italiane, che di per sé costituirebbe uno strumento utile per tenere insieme gli obiettivi della salvaguardia ambientale e dello sviluppo di tutte quelle attività che, sotto il segno della sostenibilità e della qualità, possono mettere in valore la varietà e la bellezza dei luoghi e del territorio italiano.
Conclude, quindi, esprimendo l'auspicio che in sede istruttoria sia possibile, nel dialogo con i rappresentanti delle istituzioni regionali e rafforzando i profili di tutela e di salvaguardia dell'ambiente, nonché, per quanto riguarda i compiti assegnati all'AGTI, verificando tutte le possibilità offerte dal principio costituzionale di sussidiarietà, addivenire alla predisposizione di un testo equilibrato, rispettoso del riparto di competenze legislative costituzionalmente previsto e tale da consentire alla Commissione di valutare anche la possibilità dell'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.