CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 febbraio 2012
608.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 21 FEBBRAIO 2012

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INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione - Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).
Audizione del Presidente della SVIMEZ, Adriano Giannola.
(Svolgimento e conclusione).

Roberto OCCHIUTO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

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anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Adriano GIANNOLA, Presidente della SVIMEZ, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), Ludovico VICO (PD), Renato CAMBURSANO (Misto) e Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), nonché Roberto OCCHIUTO, presidente, ai quali replica Adriano GIANNOLA, Presidente della SVIMEZ.

Roberto OCCHIUTO, presidente, ringrazia il presidente della SVIMEZ per il contributo fornito all'indagine. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 16 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.45.

Roberto OCCHIUTO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06175 Vannucci e altri: Iniziative in materia di valutazione da parte delle agenzie di rating dei titoli del debito pubblico.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come a suo avviso la soluzione ai problemi recentemente registrati non sia tanto la costituzione di una nuova agenzia europea, da contrapporre a quelle già esistenti, quanto piuttosto la regolamentazione del rating dei debiti sovrani, anche alla luce degli errori di valutazione compiuti in passato dalle agenzie di rating.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo, richiamando in primo luogo il contenuto della nota predisposta dagli uffici del Ministero (vedi allegato 1). Rileva, peraltro, come a breve dovranno essere collocate sul mercato ingenti quantità di titoli di Stato statunitensi ed europei, nonché di titoli obbligazionari bancari e come, proprio per questa ragione, il mercato sia ora dominato più che dall'offerta, come in passato, dalla domanda. Osserva, inoltre, come nella maggior parte dei casi l'azione delle agenzie di rating segua l'evoluzione dei mercati e come, nei casi in cui le agenzie hanno anticipato i mercati, come nel caso del declassamento della valutazione dei titoli statunitensi, i mercati stessi non abbiano in sostanza seguito le indicazioni delle agenzie. Segnala, peraltro, come le valutazioni dei mercati spesso prescindano dall'ammontare complessivo del debito, come testimonia il caso del Giappone, che, nonostante presenti un debito superiore al 200 per cento del prodotto interno lordo, colloca i propri titoli a tassi assai contenuti. Con riferimento ai problemi evidenziati nell'interrogazione in esame, ritiene che non sia opportuno introdurre limiti alla valutazione dei titoli di debito pubblico da parte delle agenzie di rating, ritenendo preferibile condurre una campagna di comunicazione volta a chiarire all'opinione pubblica il ruolo di tali organismi, che non sono soggetti indipendenti, ma operatori di

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mercato, nonché il rilievo dei rendimenti dei titoli di stato, anche nel quadro degli equilibri economici e finanziari internazionali.

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, osserva come le considerazioni del rappresentante del Governo non rappresentino una vera e propria risposta, segnalando la necessità che il Governo definisca rapidamente i propri orientamenti su questa delicata materia. In questa ottica, ritenendo che non debba sottovalutarsi il rilievo delle valutazioni delle agenzie di rating, dal momento che molti fondi di investimento decidano i propri acquisti sulla base di tali valutazioni, ed auspicando che l'Italia faccia di tutto per riconquistare la tripla A, ribadisce che, a suo avviso, non ci si deve muovere nella direzione della costituzione di un'agenzia europea, da contrapporre a quelle anglosassoni, ma è invece opportuno subordinare la possibilità di effettuare valutazioni sui titoli del debito pubblico alla titolarità di precisi requisiti, quali l'indipendenza da operatori economici e finanziari e la presenza nel capitale di investitori a livello globale, in modo da evitare possibili conflitti di interesse.

5-06176 Bitonci e Fugatti: Applicabilità del Patto di stabilità interno a spese riferite alle prestazioni dei lavoratori stagionali del Parco nazionale dello Stelvio.

Maurizio FUGATTI (LNP) richiama il contenuto dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Maurizio FUGATTI (LNP) ringrazia il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti.

5-06177 Toccafondi: Risorse destinate all'attuazione della legge n. 193 del 2000, relativa agli sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) richiama il contenuto dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), in relazione alla risposta del rappresentante del Governo, osserva che la conferma, anche per il 2012, dello stesso stanziamento già previsto per il 2011 è da considerarsi parzialmente positiva, pur ricordando che le risorse stanziate per il 2011 sono terminate già nel mese di febbraio e si è dovuto poi procedere ad un reintegro al fine di assicurare l'inserimento dei detenuti nelle imprese. Sottolinea quindi l'esigenza di garantire alle imprese elementi di certezza intorno ai quali poter programmare l'assunzione di detenuti. Osserva comunque come andrebbe chiarito se lo stanziamento richiamato dal rappresentante del Governo corrisponda a quanto effettivamente erogato ovvero allo stanziamento inizialmente previsto per il 2011.

Roberto OCCHIUTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

DELIBERAZIONE SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.

Alle Commissioni I e XI - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Atto n. 439.

(Rilievi alle Commissioni I e XI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole con osservazione).

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La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rinviato nella seduta del 14 febbraio 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame è volto a dare attuazione all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, introdotto, in sede di conversione, a seguito dell'introduzione di un emendamento di iniziativa parlamentare e come tale non scaturente da una preliminare, compiuta valutazione tecnica. Rileva che tale circostanza ha determinato elementi di criticità sia in riferimento alla formulazione letterale della disposizione, non scevra da elementi di indeterminatezza, che di ordine sistematico in relazione alla sovrapposizione con la previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 98 del 2011 che, per alcune categorie, ha introdotto il principio del cosiddetto livellamento retributivo con le istituzioni europee. Osserva come primario punto di interesse della Commissione sembri l'esigenza che il Governo chiarisca l'ambito di applicazione del decreto, al fine di poterne determinare i relativi effetti finanziari. Ricorda, in particolare, che in tale sede sono state sollevate una serie di questioni interpretative riguardanti, principalmente, la possibile estensione del decreto anche oltre l'ambito strettamente statale coinvolgendo tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, pure se non espressamente richiamate dal citato articolo 23-ter, l'applicabilità, prevista dal decreto, anche a tutte le Autorità amministrative indipendente, peraltro non comprese dall'ambito di applicazione del comma 1 del richiamato articolo 23-ter, e, infine, l'incidenza sui trattamenti economici in essere. Per quanto concerne le amministrazioni destinatarie, sia per assecondare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica che rappresenta la ratio primaria della norma, sia per evidenti ragioni di equità, ritiene potrebbe valutarsi l'ipotesi di estenderne l'ambito applicativo ai soggetti che ricevono emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro intercorrenti con tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compreso, quindi, il sistema delle autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in considerazione del riferimento contenuto nell'articolo 23-ter, che si rivolge a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo.Alla luce di tutto ciò, considerati gli evidenziati elementi di incertezza, e tenuto anche conto che non è possibile prevedere i comportamenti dei soggetti interessati, come pensionamenti, dimissioni, ovvero rinuncia all'incarico, ritiene che la quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento non possa prescindere dalla puntuale e motivata definizione del perimetro applicativo dello stesso da parte degli uffici che ne hanno curato la predisposizione. Avverte che solo una volta sciolti i delicati nodi interpretativi descritti, il Governo potrà fornire utili elementi per corrispondere alla richiamata richiesta.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), presidente e relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (atto n. 439);
rilevato, preliminarmente, che il provvedimento è suscettibile di determinare,

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nel complesso, minori oneri a carico della finanza pubblica;
preso atto dei chiarimenti formulati dal Governo, anche sulla base di una nota della Ragioneria generale dello Stato, che osserva tra l'altro come la quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento non possa prescindere dalla puntuale e motivata definizione del perimetro applicativo dello stesso;
ritenuto pertanto, anche sulla scorta di quanto affermato dal rappresentante del Governo, che:
la disposizione di cui al richiamato articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, non consente di definire univocamente l'effettiva platea dei soggetti cui si applicherebbe il limite massimo alle retribuzioni di cui allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
andrebbe approfondita la possibilità di estendere l'applicazione del decreto oltre l'ambito strettamente statale, coinvolgendo altre amministrazioni centrali nonché il sistema delle autonomie territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
in particolare, pure in assenza di esplicite deroghe, il provvedimento sembrerebbe poter trovare applicazione solo nei confronti dei dipendenti di talune autorità indipendenti, ma, a rigore, non nei confronti di altre e dei componenti delle autorità medesime;
sussiste la necessità di approfondire, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, la possibilità di applicare le disposizioni di cui allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche con riferimento ai contratti già stipulati e agli incarichi già conferiti, al fine di evitare i prevedibili contenziosi;
le disposizioni di cui all'articolo 5, volto a consentire alle amministrazioni di ridefinire il trattamento economico del personale di qualifica dirigenziale che non raggiunge il limite massimo indicato nel provvedimento, non sono direttamente attuative del richiamato articolo 23-ter e sembrerebbe pertanto opportuna una precisazione in ordine all'effettiva portata normativa della disposizione chiarendo, in particolare, se la medesima sia volta ad autorizzare senz'altro le amministrazioni alla riduzione degli attuali trattamenti ovvero a configurare un mero indirizzo per l'attività contrattuale della pubblica amministrazione;
sembrerebbe opportuno un maggiore coordinamento temporale con i provvedimenti attuativi dell'articolo 23-bis del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, relativi ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e formula la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di precisare l'effettiva portata del provvedimento in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, con particolare riferimento all'esatta definizione e alla eventuale estensione della platea dei soggetti incisi e alla sua effettiva applicabilità anche con riferimento ai contratti già stipulati e agli incarichi già conferiti dalle pubbliche amministrazioni interessate, nonché alla possibilità di intervenire anche sui trattamenti economici dei soggetti che non raggiungono il limite massimo fissato dal provvedimento, al fine di evitare l'insorgere di contenziosi che determinerebbero effetti negativi per la finanza pubblica».

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) preliminarmente ricorda di avere già espresso in sede di approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 numerose perplessità in ordine all'opportunità di adottare una disciplina siffatta. In particolare, osserva come sia sostanzialmente contraddittoria, in riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

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n. 165 del 2001, una norma volta a limitare l'attività contrattuale del Governo, che è parte del processo di formazione delle retribuzioni per le quali si intenderebbe porre un limite. Rileva quindi come, di contro, per le amministrazioni caratterizzate da una particolare posizione di autonomia, come le Autorità indipendenti e gli organi costituzionali la norma inappare applicabile, mentre tali enti possono, nell'esercizio della propria autonomia, senza alcun intervento normativo, introdurre disposizioni volte a contenere la spesa per il personale. Evidenzia inoltre come la medesima norma non troverebbe nemmeno applicazione nei confronti delle autonomie locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, come chiarito anche dal rappresentante del Governo. Ricorda poi i tentativi già effettuati di porre un tetto alle retribuzioni pubbliche durante il Governo Prodi e da ultimo, nel Governo Berlusconi, dal Ministro Brunetta. Sottolinea come tali tentativi siano naufragati essenzialmente per la mancanza di trasparenza, malgrado l'obbligo di pubblicazione delle retribuzioni tuttora vigente, ma non applicato. Evidenzia come tali disposizioni siano peraltro prive di sanzioni e suggerisce, nell'espressione del parere, di tenere presente l'esigenza di una massima trasparenza sulle retribuzioni pubbliche. Segnala inoltre come le difficoltà applicative richiamate dal rappresentante del Governo siano dovute anche a tale aspetto e fa presente di avere dovuto ricostruire in maniera artigianale una lista dei dirigenti pubblici che godono di trattamenti al di sopra del tetto previsto, tra i quali ricorda il Capo della polizia e il Comandante dell'Arma dei carabinieri. Ricorda quindi la posizione del presidente dell'INPS che, pur percependo, secondo quanto emerso sugli organi di stampa, una retribuzione lorda parti a circa quattro volte il tetto previsto, sarebbe comunque escluso dall'applicazione del predetto limite.

Maino MARCHI (PD), pur rilevando che il provvedimento in esame è senza dubbio perfettibile, ritiene che la Commissione sia nelle condizioni di esprimere i propri rilievi già in questa seduta. A suo avviso, infatti, nel momento in cui sono state adottate misure assai incisive, alcune ancora suscettibili di correzioni, come quelle relative al pensionamento dei lavoratori che abbiano rescisso i propri contratti di lavoro nel quadro di procedimenti di esodo, sarebbe sbagliato comunicare la sensazione che si esita ad intervenire sui trattamenti economici dei dipendenti pubblici. Rileva, pertanto, che in presenza di un provvedimento con effetti finanziari sicuramente positivi, la Commissione non possa che esprimere un parere favorevole, pur con le osservazioni proposte dal relatore, rimettendo a successivi atti la individuazione della soluzione alle criticità evidenziate.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), presidente e relatore, osserva che, come evidenziato dallo stesso rappresentante del Governo, il provvedimento in esame è senza dubbio perfettibile, ma ritiene che la Commissione debba esprimersi esclusivamente con riferimento ai profili di propria competenza.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) evidenzia come sia positivo richiamare l'opportunità di un'estensione della platea dei destinatari della norma, facendo in modo di inserire anche i soggetti che sfuggirebbero ad un'applicazione letterale della disciplina.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che l'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 rappresenta una disposizione che, in un clima demagogico, ha cercato di affrontare una questione complessa, quale quella dei limiti ai trattamenti economici dei dipendenti pubblici, attraverso un enunciato normativo complessivamente insoddisfacente, che rischia di determinare problemi applicativi assai rilevanti. Rileva, peraltro, che alla disposizione non sono stati ascritti, in sede di approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011, effetti finanziari, osservando che proprio per questo motivo la Commissione bilancio può in sede di rilievi esprimere una valutazione favorevole, anche in assenza

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di una relazione tecnica che quantifichi dettagliatamente gli effetti finanziari dello schema in esame. Ritiene, pertanto, che la proposta del relatore rappresenti una soluzione equilibrata.

Pier Paolo BARETTA (PD), con riferimento all'osservazione contenuta nella proposta del relatore, fa presente che, a suo avviso, sarebbe preferibile riferimento non alla «applicabilità», ma alla «applicazione» delle disposizioni del provvedimento ai contratti già stipulati e agli incarichi già conferiti dalle pubbliche amministrazioni interessate.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che il riferimento all'applicabilità ai contratti e agli incarichi già in essere si giustifica in considerazione della circostanza che sicuramente l'estensione delle nuove disposizioni a rapporti giuridici in corso determinerà la presentazione di un rilevante contenzioso anche di natura costituzionale. Comunica quindi che è testé pervenuta una nota del Ministero della giustizia in cui si precisa che il trattamento economico corrisposto nel 2011 al primo presidente della Corte di cassazione sarebbe stato pari a 293.658,95, segnalando in proposito l'opportunità di correggere lo schema di decreto in esame.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), relatore, prendendo atto di quanto rappresentato dall'onorevole Baretta e dal sottosegretario Polillo presenta una nuova formulazione della propria proposta di deliberazione (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di deliberazione, come da ultimo riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione - Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).
Audizione di rappresentanti di R.ETE Imprese Italia.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Marco VENTURI, Presidente di R.ETE. Imprese Italia e di Confesercenti, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) e Maino MARCHI (PD), ai quali replicano Marco VENTURI, Presidente di R.ETE. Imprese Italia e di Confesercenti, Mariano BELLA, Responsabile dell'ufficio di Confcommercio - Imprese per l'Italia, e Claudio GIOVINE, Responsabile del dipartimento politiche industriali della CNA.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 15.15.

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Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione - Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).
Audizione del Presidente dell'ISTAT, Enrico Giovannini.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Enrico GIOVANNINI, Presidente dell'ISTAT, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), Amedeo CICCANTI (UdCpTP) e Lino DUILIO (PD), nonché Giancarlo GIORGETTI, presidente, ai quali replica Enrico GIOVANNINI, Presidente dell'ISTAT.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il presidente Giovannini per il contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.