CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 febbraio 2012
607.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 144

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
Atto n. 431.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2012.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, avverte che sull'atto, in data 2 febbraio 2012, si è espressa in senso contrario la Conferenza Stato-Regioni. Segnala tuttavia che le osservazioni della Conferenza, rivolte in particolare a questioni relative al riparto di competenze tra Stato e Regioni, non investono in alcun modo le competenze della XIV Commissione e potranno dunque essere oggetto di approfondimento presso la Commissione di merito. Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Massimo POMPILI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia, trattandosi di un provvedimento in materia

Pag. 145

di sicurezza alimentare, il voto favorevole del gruppo della Lega. Segnala tuttavia, che l'articolo 24 dello schema di decreto prevede che i servizi fitosanitari possano avvalersi di personale tecnico di supporto opportunamente formato. Si tratta di personale non ben definito e del quale non si conoscono i compiti, né si comprende da chi sarà formato e con quali risorse. Invita pertanto il relatore a valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere una apposita osservazione.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, osserva che la questione sollevata dal collega Maggioni rientra tra le osservazioni della Conferenza Stato-Regioni appena richiamate, sulle quali la Commissione Agricoltura potrà svolgere i necessari approfondimenti. Ritiene opportuno attenersi, nella proposta di parere, ai profili di competenza della XIV Commissione.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.
Atto n. 441.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame dispone il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2009/110/CE concernente gli istituti di moneta elettronica (IMEL). La materia è stata disciplinata originariamente dalla direttiva 2000/46/CE che viene contestualmente abrogata. La direttiva inoltre, per le parti relative agli istituti di moneta elettronica, modifica la direttive 2005/60/CE, in tema di antiriciclaggio, e la direttiva 2006/48/CE, in tema di enti creditizi. Il termine per il recepimento è scaduto il 30 aprile 2011.
In proposito ricorda subito che il 18 maggio 2011 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia (procedura n. 2011/0609) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/110/CE sull'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica entro il termine del 30 aprile 2011. La norma di delega per il recepimento della direttiva 2009/110/CE è prevista dall'articolo 6 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), che ne prevede l'attuazione entro tre mesi dall'entrata in vigore, senza indicare ulteriori specifici criteri di delega. La messa in mora conferma platealmente, quindi, i danni derivanti dai ritardi nell'approvazione della legge comunitaria annuale.
Ricorda che la direttiva 2009/110/CE, al fine di eliminare gli ostacoli all'entrata sul mercato e agevolare l'avvio e l'esercizio dell'attività di emissione di moneta elettronica, rivede le norme di disciplina degli istituti di moneta elettronica, in modo da assicurare condizioni di parità a tutti i prestatori di servizi di pagamento. A tal fine viene introdotta una definizione di moneta elettronica tecnicamente neutra, in modo tale da coprire tutte le situazioni nelle quali il prestatore di servizi di pagamento emetta un valore prepagato memorizzato in cambio di fondi, che può essere utilizzato come strumento di pagamento. La direttiva 2009/110/CE si pone inoltre l'obiettivo di rivedere il regime di vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica, adeguandolo ai rischi

Pag. 146

propri di tali istituti e armonizzandolo al regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di pagamento, disciplinati dalla direttiva 2007/64/CE (PSD). A tal fine, un certo numero di articoli di detta direttiva si applicano, in quanto compatibili, agli istituti di moneta elettronica (articolo 3.1).
Per quanto concerne il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 dello schema in esame contiene le modifiche al Titolo V-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE.
In particolare, il comma 1 integra la definizione di «prestazione di servizi di pagamento», mentre il comma 2 introduce la nuova definizione di moneta elettronica, che corrisponde al valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.
Il comma 3 dell'articolo 1 dello schema in esame riformula l'intero Titolo V-bis del TUB. Il nuovo articolo 114-bis, nel recepire l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva, individua i soggetti ai quali è riservata l'emissione di moneta elettronica, ovvero le banche e gli istituti di moneta elettronica. Possono inoltre emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad esse applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane. I soggetti pubblici, pertanto, possono emettere moneta elettronica soltanto se le disposizioni di settore che li disciplinano consentono tale forma di operatività; in mancanza di tale autorizzazione ex lege anche i soggetti di natura pubblica dovranno costituire un IMEL per svolgere la relativa attività. Il divieto di corrispondere interessi, sancito dal comma 3, dà attuazione all'articolo 12 della direttiva. L'articolo 114-ter (comma 1) dà attuazione all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva prevedendo il diritto del detentore di moneta elettronica di ottenere su richiesta dagli emittenti il rimborso della moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità indicate espressamente nel contratto di emissione. Sono disciplinati espressamente i termini di prescrizione con riferimento all'estinzione del diritto al rimborso. Al fine di evitare l'elusione dei principi sanciti dalla direttiva in materia di diritto al rimborso, è stato precisato che l'estinzione del diritto al rimborso è assoggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni ex articolo 2946 del codice civile. Al comma 2 dell'articolo 114-ter (secondo quanto indicato dai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 11 della direttiva) vengono dettate alcune regole specifiche sul rimborso totale o parziale della moneta elettronica detenuta a seconda che il contratto di emissione sia ancora in corso di validità ovvero sia già scaduto. Il comma 3 dell'articolo 114-ter recepisce il paragrafo 7 dell'articolo 11 della direttiva, consentendo all'emittente e ai soggetti diversi dal consumatore che accettino in pagamento la moneta elettronica di derogare alle condizioni fissate per il rimborso, sia sotto il profilo dell'ammontare totale o parziale, sia sotto quello delle commissioni applicabili (cfr. articolo 126-novies) sulla base di un accordo contrattuale. L'articolo 114-quater è dedicato specificatamente alla disciplina degli istituti di moneta elettronica (IMEL). È ribadita l'iscrizione in un apposito albo presso la Banca d'Italia degli IMEL autorizzati. Il comma 2, dando attuazione ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 3 della direttiva, prevede che gli IMEL siano tenuti a scambiare immediatamente i fondi ricevuti in moneta elettronica; inoltre, in attuazione del paragrafo 4, gli IMEL sono autorizzati a distribuire e rimborsare la moneta elettronica anche indirettamente, tramite soggetti che agiscano a loro nome. Il comma 3 dà attuazione all'articolo 6 della direttiva, riconoscendo la possibilità agli istituti di moneta elettronica di esercitare tutti i servizi di pagamento senza necessità di ottenere un'apposita autorizzazione.

Pag. 147

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva, è stabilito che gli IMEL possano inoltre prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica. L'articolo 114-quinquies disciplina il regime autorizzatorio e operativo a livello transfrontaliero. In particolare il comma 1 recepisce il paragrafo 1 dell'articolo 3 della direttiva, relativo ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione agli istituti di pagamento (IP), mentre i commi 2 e 3 disciplinano i criteri di valutazione dell'istanza (la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti), la procedura autorizzatoria, nonché i casi di revoca e decadenza dell'autorizzazione. Il comma 4 recepisce la previsione comunitaria (articolo 6, paragrafo 1, lettera e)) che consente agli IMEL di esercitare anche altre attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, analogamente a quanto già previsto per gli istituti di pagamento. I commi 6 e 7 disciplinano l'operatività transfrontaliera degli IMEL, introducendo il principio del mutuo riconoscimento degli IMEL autorizzati in uno Stato comunitario, nonché la libera prestazione di servizi. Il comma 8 dà attuazione all'articolo 8 della direttiva che richiede che le succursali di IMEL extracomunitari non abbiano un trattamento più favorevole di quello previsto per gli IMEL comunitari. Il comma 9 attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni per regolare gli aspetti di dettaglio della disciplina. L'articolo 114-quinquies.1, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva, disciplina le forme di tutela dei fondi ricevuti dagli IMEL a fronte dell'emissione di moneta elettronica. Le somme ricevute dalla clientela per l'emissione di moneta elettronica sono investite, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'IMEL e, nel caso siano prestati anche servizi di pagamento, dalle attività in cui sono investite le somme di denaro registrate nei conti di pagamento. Per gli IMEL che prestano servizi di pagamento è prevista l'ulteriore distinzione tra le somme di pertinenza dei clienti che richiedono moneta elettronica e quelle di pertinenza dei clienti cui vengono prestati i servizi di pagamento (comma 2). Il comma 3 estende ai detentori della moneta elettronica le regole attualmente previste per i titolari dei conti di pagamento in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'intermediario. Il comma 4 precisa che, per quanto riguarda i servizi di pagamento diversi da quelli collegati all'attività principale di emissione di moneta elettronica, trovano applicazione le medesime disposizioni previste per gli istituti di pagamento. Gli IMEL che oltre ad emettere moneta elettronica svolgono anche attività imprenditoriali diverse (IMEL ibridi) hanno l'obbligo di costituire un patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali (comma 5).
L'articolo 114-quinquies.2 riguarda la vigilanza, di cui agli articoli 3, paragrafo 1, e 5, paragrafi 1-6, della direttiva che delineano un regime prudenziale per gli IMEL analogo a quello previsto per gli istituti di pagamento. In attuazione a tali previsioni viene disposto che, sulla falsariga di quanto previsto dalla direttiva, siano previsti poteri di vigilanza informativa, regolamentare ed ispettiva della Banca d'Italia. Con riferimento agli IMEL ibridi, l'ultimo comma circoscrive i poteri di vigilanza della Banca d'Italia alla sola emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e relative attività accessorie.
L'articolo 114-quinquies.3 contiene un rinvio a diversi articoli del TUB al fine di allineare la normativa degli IMEL a quella degli intermediari nei servizi di pagamento, sulla base di quanto previsto dalla direttiva. L'articolo 114-quinquies.4 contiene alcune disposizioni di deroga. Il comma 1, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva,

Pag. 148

consente alla Banca d'Italia di esentare gli IMEL dall'applicazione di alcune disposizioni della disciplina di riferimento qualora ricorrano determinate condizioni. Viene inoltre inserito nel Testo unico bancario un nuovo articolo 126-novies del TUB, in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva, che disciplina i casi in cui, se previsto dal contratto, gli emittenti possono derogare al principio della gratuità del diritto al rimborso della moneta elettronica e applicare una commissione «adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti».
L'articolo 2 dello schema in esame contiene alcune disposizioni modificative del decreto legislativo n. 385 del 1993 necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE.
L'articolo 3 dello schema è volto ad apportare al decreto legislativo n. 231/2007 (c.d. «Testo unico antiriciclaggio») gli adeguamenti necessari e conseguenti alla trasposizione della direttiva IMEL.
L'articolo 4, comma 1, prevede la facoltà, riconosciuta agli Stati membri dalla direttiva, di prevedere l'iscrizione automatica nel nuovo albo degli IMEL, già autorizzati alla data del 30 aprile 2011, a condizione che le autorità competenti siano in possesso delle informazioni necessarie per valutare il rispetto dei requisiti in materia di capitale minimo, fondi propri e requisiti di tutela. Vengono poi previste disposizioni in deroga per gli IMEL già autorizzati ai sensi della disciplina previgente. Contestualmente viene disposta l'abrogazione della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di regolamentazione prudenziale degli IMEL; la delibera esplica comunque i suoi effetti sino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia (comma 5).
L'articolo 5 dello schema in esame reca la clausola di invarianza finanziaria.
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione XIV, osserva che l'articolo 4 della direttiva fissa per gli istituti di moneta elettronica, ai fini dell'autorizzazione, un ammontare minimo di capitale versato in 350.000 euro, mentre lo schema in esame fa riferimento solo ad un ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia. Inoltre il successivo comma 4 del nuovo articolo 114-quinquies prevede che la Banca d'Italia possa autorizzare all'emissione di moneta elettronica soggetti che esercitano anche altre attività imprenditoriali, mentre, coerentemente con l'articolo 6 della direttiva, occorrerebbe prevedere che sono gli IMEL a poter essere autorizzati a svolgere attività diverse dall'emissione di moneta elettronica.
Ricorda infine che l'11 gennaio 2012 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica, che si concluderà l'11 aprile 2012, su un Libro verde (COM(2011)941) nel quale vengono analizzati gli ostacoli alla creazione di un mercato europeo integrato dei pagamenti mediante carta di credito, internet e cellulari, a beneficio dei consumatori, dei commercianti e dei fornitori di servizi di pagamento. I principali problemi individuati nel libro verde riguardano: l'accesso al mercato dei fornitori di servizi nuovi ed esistenti; la sicurezza dei pagamenti e la protezione dei dati; la trasparenza e l'efficacia della determinazione dei prezzi per i servizi di pagamento; la normalizzazione tecnica; l'interoperabilità tra i fornitori di servizi.

Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE

Mercoledì 15 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Sandro GOZI.

La seduta comincia alle 14.20.

Pag. 149

Comunicazioni del Presidente.

Sandro GOZI, presidente, segnala che sono attualmente assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, ventisette progetti legislativi dell'Unione europea, per i quali è pendente il termine di otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato. Tenuto conto delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione, il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che, in ragione del contenuto e degli effetti degli interventi prospettati, delle eventuali segnalazioni del Governo e dell'attività degli altri parlamenti nazionali, presentino elementi rilevanti ai fini della valutazione di sussidiarietà da parte della Commissione stessa.
Sulla base di una prima valutazione, riterrebbe particolarmente utile - visto il rilievo della materia affrontata - svolgere la valutazione di sussidiarietà sulla proposta di regolamento concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)11) e sulla connessa proposta di direttiva concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (COM(2012)10). Le proposte - che danno attuazione all'articolo 16 del TFUE, nuova e specifica base giuridica in materia introdotta dal trattato di Lisbona nonché all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali che sancisce il diritto alla protezione dei dati personali - stabiliscono principi e regole che incidono non soltanto sulla tutela di diritti e libertà fondamentali, e quindi sullo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ma anche sul funzionamento del mercato interno e sull'uso delle tecnologie. Per un verso, il ricorso per la disciplina sostanziale ad uno strumento fortemente incisivo sugli ordinamenti nazionali come il regolamento, rende opportuno verificare in dettaglio la giustificazione dell'intervento europeo e della sua portata. Per altro verso, la proposta di direttiva, disciplinando l'utilizzo dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, potrebbe avere un significativo impatto su delicatissimi profili del sistema penale e processuale penale italiano. Le due proposte - che sono assegnate in sede primaria alla II Commissione (Giustizia) - meritano anche, a suo avviso, di essere esaminate nel merito ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.
Quanto ai progetti legislativi e documenti dell'Unione europea da esaminare nel merito, osserva che, tenuto conto degli oltre due mesi intercorsi dall'ultima seduta del Comitato, sono numerosi i progetti di atti e documenti dell'UE da sottoporre all'attenzione della Commissione ai fini dell'avvio dell'esame. Tali progetti attengono a tre ambiti principali: l'attuazione nei singoli settori di spesa del Quadro finanziario pluriennale e sul sistema di risorse proprie dell'UE per il periodo 2014-2020; la disciplina degli appalti e delle concessioni; le qualifiche professionali.
Con riguardo al primo profilo ritiene, analogamente alla seduta precedente, di segnalare, ai fini dell'avvio dell'esame da parte della XIV Commissione, alcuni progetti legislativi che traducono le indicazioni generali e i criteri per la ripartizione delle risorse, già enunciati nell'ambito del Quadro finanziario, in riforme anche radicali della disciplina di importanti politiche di spesa, quali la ricerca e l'innovazione: 1) le proposte di regolamento recanti istituzione, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011)750 definitivo), e dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011)753 definitivo) nonché recanti

Pag. 150

istituzione del Fondo Asilo e migrazione (COM(2011)751 definitivo), disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011)752 definitivo), assegnate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali); 2) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 (COM(2011)809 definitivo/2), che sostituisce il documento COM(2011) 809 definitivo, assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive).
Per quanto riguarda la disciplina degli appalti e delle concessioni, propone di avviare l'esame dei seguenti atti assegnati in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente): 1) la proposta modificata di regolamento sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 definitivo); 2) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 definitivo); 3) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 definitivo). Le proposte - connesse all'attuazione dell'Atto per il mercato interno - ridisegnano profondamente la disciplina degli appalti e delle concessioni, incidendo su profili di estrema importanza e delicatezza, tra i quali, ad esempio le concessioni di servizi pubblici a livello locale.
Strumentale all'attuazione dell'Atto per il mercato interno è anche la proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che presenta particolare rilevanza anche in relazione al tema della riforma degli ordini e delle professioni avviata con i recenti provvedimenti legislativi nazionali.
Potrebbe inoltre essere avviato l'esame, sempre ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento di ulteriori atti che presentano particolare rilevanza.
Si tratta in primo luogo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (COM(2011)873 definitivo), assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). La proposta stabilisce il quadro giuridico necessario per assicurare che il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) diventi operativo entro il 2013, permettendo alle autorità degli Stati membri preposte alla sorveglianza delle frontiere e a Frontex, qui di seguito denominata «Agenzia», di condividere le informazioni e migliorare la cooperazione al fine di ridurre le perdite di vite umane in mare e il numero di migranti irregolari che entrano clandestinamente nell'UE, e di aumentare la sicurezza interna prevenendo reati transfrontalieri quali la tratta degli esseri umani e il traffico illecito di stupefacenti.
In secondo luogo appare meritevole di interesse la Comunicazione della Commissione «Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti» (COM(2011)870 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive). Il Piano d'azione prospetta una serie di interventi a livello europeo e nazionale per rimuovere gli ostacoli all'accesso al finanziamento che intralciano la crescita delle PMI.
Segnala infine la Relazione della Commissione - Seconda relazione di valutazione del progetto EU Pilot (COM(2011)930 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). L'esame della relazione potrebbe costituire l'occasione per approfondire, con l'ausilio del Ministro per gli affari europei e delle strutture competenti del Dipartimento politiche europee, il funzionamento del sistema EU Pilot, principale strumento attraverso il quale la Commissione comunica con gli Stati membri partecipanti in merito alla corretta applicazione del diritto

Pag. 151

dell'Unione europea o alla conformità della legislazione nazionale con il diritto dell'Unione europea prima dell'avvio di una procedura di infrazione. L'esperienza delle ultime leggi comunitarie ha infatti dimostrato la crescente rilevanza di tale sistema, tanto che sono stati presentati da parte del Governo o di singoli deputati emendamenti volti alla risoluzione di contestazioni mosse nell'ambito del sistema EU PILOT.

Andrea RONCHI (Misto-FCP) condivide le proposte avanzate dal Presidente Gozi, con particolare riferimento agli atti concernenti la disciplina degli appalti e delle concessioni, che meritano un lavoro attento ed approfondito.

Marco MAGGIONI (LNP) concorda con l'analisi fatta dai colleghi.

Sandro GOZI, presidente, propone quindi di sottoporre all'ufficio di presidenza della XIV Commissione la proposta di avviare l'esame degli atti dell'Unione europea richiamati.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle 14.30.