CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 febbraio 2012
601.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 51

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLI. - Interviene il Ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.
C. 4909 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carlo CICCIOLI (PdL), presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 4909 del Governo, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri».
Al riguardo segnala, in primo luogo, l'articolo 3-ter del decreto-legge, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che prevede disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), ex manicomi giudiziari, sono istituti nei quali si esegue una misura di sicurezza detentiva. A seguito della legge n. 180 del 1978, che ha determinato il venir meno

Pag. 52

della possibilità di presa in carico dei delinquenti affetti da patologie mentali da parte degli ospedali psichiatrici civili, gli ospedali psichiatrici giudiziari sono stati rivitalizzati: accade dunque che oggi gli OPG siano le sole istituzioni contenitive esistenti e finiscano così per raccogliere tutti i malati di mente che presentano una qualche pericolosità sociale. L'articolo 111 del Regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, dispone che alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e di custodia sia «preposto personale del ruolo tecnico-sanitario» e che gli operatori professionali e volontari che vi operano siano «selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati». L'articolo 113, poi, precisa che «l'amministrazione penitenziaria, al fine di agevolare la cura delle infermità ed il reinserimento sociale dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, organizza le strutture di accoglienza tenendo conto delle più avanzate acquisizioni terapeutiche anche attraverso protocolli di trattamento psichiatrico convenuti con altri servizi psichiatrici territoriali pubblici». Questa filosofia di intervento avrebbe richiesto un notevole adeguamento delle strutture esistenti, che di fatto non si è avuto; i limiti architettonici delle strutture sono stati aggravati da una cronica carenza di personale in possesso delle conoscenze mediche richieste dal legislatore: a tutt'oggi, infatti, il numero di sanitari è ancora di gran lunga inferiore a quello degli agenti di polizia penitenziaria.
Attualmente in Italia sono in funzione sei ospedali psichiatrici giudiziari: Castiglione delle Stiviere (MN), Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino (FI), Aversa (CE), Napoli-S. Efremo, Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Al 31 dicembre 2011 gli internati erano 1.387.
Entrando nel merito della disposizione in esame, precisa che il comma 1 prevede che entro il 1o febbraio 2013 deve essere completato il processo di superamento degli OPG, già previsto nell'ambito del passaggio delle competenze in materia di sanità penitenziaria al Sistema sanitario nazionale e, dunque, alle regioni. Infatti, la legge delega n. 419 del 1988 aveva previsto il graduale passaggio della medicina penitenziaria alla sanità pubblica. In attuazione di tale delega, il decreto legislativo n. 230 del 1999 inseriva la sanità penitenziaria nel Sistema sanitario nazionale, definendo gli ambiti di intervento degli enti interessati: regioni, Ministero della salute e Ministero della giustizia.
Tuttavia, ci sono voluti dieci anni prima di confermare, con la legge finanziaria 2008 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008, il definitivo passaggio della sanità penitenziaria alla sanità regionale. In particolare, l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, ha previsto che le regioni disciplinino gli interventi da attuare attraverso le aziende sanitarie, in conformità ai principi definiti dalle linee guida previste dallo stesso decreto. Dette Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia (per la cui attuazione è disposta l'istituzione di un apposito Comitato paritetico interistituzionale) stabiliscono che il passaggio di competenza delle funzioni sanitarie al Servizio Sanitario Nazionale si modelli su un assetto organizzativo in grado di garantire una corretta armonizzazione fra le misure sanitarie e le esigenze di sicurezza. Partendo dalla considerazione che l'ambito territoriale costituisce la sede privilegiata per affrontare i problemi della salute, della cura, della riabilitazione delle persone con disturbi mentali si afferma come il principio di territorialità costituisca il fondamento che motiva il decentramento degli OPG e rende possibile la differenziazione nella esecuzione della misura di sicurezza.
Le linee di indirizzo prevedono che, dopo il passaggio di competenze alle regioni, si avvii un programma di azione basato su più fasi: assunzione della responsabilità della gestione sanitaria degli

Pag. 53

OPG da parte delle regioni in cui gli stessi hanno sede; a distanza di un anno dall'avvio della prima fase, si prevede la territorializzazione ovvero una prima distribuzione degli internati in modo che ogni OPG «si configuri come la sede per ricoveri di internati dalle regioni limitrofe o comunque viciniori» allo scopo di avviare rapporti collaborativi preliminari per ulteriori fasi di avvicinamento degli internati alle realtà geografiche di provenienza; a distanza di altri due anni, si prevede il completamento della territorializzazione, stabilendo che ad ogni regione italiana sia restituita la quota di internati in OPG di provenienza dal proprio territorio; parallelamente, le regioni prenderanno in carico i programmi terapeutici da attuarsi nelle strutture anche in vista della dismissione e reinserimento sociale. A tal fine, tra le possibili soluzioni - oltre a OPG con livelli diversificati di vigilanza - sono indicate specifiche strutture di accoglienza o affido ai servizi psichiatrici e sociali territoriali, sempre e comunque sotto la responsabilità assistenziale del Dipartimento di salute mentale della ASL dove la struttura o il servizio è ubicato. Tramite specifico accordo in sede di Conferenza permanente fra lo Stato e le Regioni e Province Autonome, vengono definite la tipologia assistenziale e le forme della sicurezza, gli standard di organizzazione e i rapporti di collaborazione tra le Amministrazioni coinvolte. Il processo di trasferimento delle funzioni è costantemente seguito dalla Conferenza unificata nel cui ambito è stato creato, già nel luglio 2008, un Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, con l'obiettivo di garantire l'uniformità nell'intero territorio nazionale degli interventi e delle prestazioni sanitarie e trattamentali nei confronti dei detenuti. Agli accordi maturati in sede di Conferenza, tra cui l'ultimo del 13 ottobre 2011, fa riferimento ora il comma 1 della disposizione in esame.
I commi 2 e 3 del decreto-legge prevedono che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della Giustizia e d'intesa con la Conferenza unificata, adotti un decreto di natura non regolamentare per individuare gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che dovranno soddisfare le strutture destinate ad accogliere gli attuali internati negli OPG. In particolare, il decreto dovrà porre attenzione ai profili della sicurezza e vigilanza interna ed esterna delle strutture, confermando l'esclusiva gestione sanitaria delle strutture stesse e la loro destinazione ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale.
Osserva, poi, che il comma 4, a completamento del processo di superamento degli OPG, stabilisce che, a decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia dovranno essere eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie regionali. A tal fine, il comma 9 autorizza il Governo ad esercitare poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, laddove le Regioni e le Province autonome non abbiano provveduto all'attuazione del comma 1 e, dunque, non sia stato completato il percorso per il superamento degli OPG. Lo stesso comma 4 specifica che, alla data del 31 marzo 2013, le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere dimesse e prese in carico ai Dipartimenti di salute mentale territoriali, senza indugio. Tale affermazione - che a prima vista potrebbe sembrare superflua, perché è di tutta evidenza che in assenza di pericolosità sociale viene meno il presupposto della misura di sicurezza - in realtà tiene conto di una lunga prassi, che vede i magistrati di sorveglianza confermare la misura del ricovero in OPG, anche in assenza dei presupposti, semplicemente perché per molti internati con disturbi mentali mancano una famiglia che accolga o comunque idonee strutture residenziali locali.
Il comma 5 autorizza tutte le regioni (e le province autonome) ad assumere personale qualificato da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG, anche in deroga alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica.

Pag. 54

Fa presente, quindi, che i commi 6 e 7 dispongono in ordine alla copertura finanziaria dell'articolo, prevedendo le risorse che dovranno essere trasferite alle regioni e province autonome al fine di coprire le spese per la realizzazione e riconversione delle strutture, nonché gli stanziamenti per coprire i restanti profili dell'attuazione della disposizione, ivi compresa l'assunzione di personale autorizzata dal comma 5.
Il comma 8 affida al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dell'articolo. Tale Comitato, istituto presso il Ministero della salute dall'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, è composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
Il comma 9, come già ricordato, autorizza il Governo all'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia regionale; il comma 10 stabilisce che gli immobili già sede di OPG che, in attuazione della disposizione in esame, dovranno essere dismessi, saranno destinati a nuova funzione d'intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (DAP), l'Agenzia del demanio e le regioni interessate.
Per ciò che attiene ai profili di competenza della XII Commissione segnala, infine, l'articolo 2 del decreto-legge che, nell'ambito di modifiche apportate alle norme di attuazione del codice di procedura penale, prevede che l'arrestato o fermato, ove abbia bisogno di assistenza medica o psichiatrica, debba essere preso in carico dal Servizio sanitario nazionale.
In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere anche alla luce di quanto emergerà nel corso del dibattito e delle eventuali modifiche che fossero apportate, nel corso dell'esame in sede referente, alle parti di competenza della XII Commissione, modifiche che sarà sua cura illustrare alla Commissione medesima.
A questo proposito, chiede al ministro se vi siano margini per apportare modifiche alle disposizioni del decreto-legge testé illustrate rispetto al testo approvato dal Senato.

Il ministro Renato BALDUZZI fa presente che la disposizione del decreto-legge concernente il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è stata oggetto al Senato di un'istruttoria particolarmente approfondita, all'esito della quale è stato predisposto un testo che, a suo parere, presenta una compattezza complessiva. Precisa, tuttavia, che il Governo si rimetterà alle valutazioni che saranno effettuate dalle competenti Commissioni parlamentari.

Carlo CICCIOLI, presidente e relatore, avverte che la Commissione dovrà adottare il parere di sua competenza sul decreto-legge in esame nella mattinata di martedì 7 febbraio per consentire alla Commissione di merito di concluderne l'esame in tempo utile, dal momento che la discussione del decreto in Aula è prevista nella stessa giornata di martedì, al termine delle votazioni pomeridiane.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva come, a suo avviso, la disposizione di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge presenti criticità assai rilevanti. Si domanda, dunque, se vi sarà spazio per apportarvi delle modifiche, con particolare riferimento agli aspetti ritenuti più critici quali il modello organizzativo individuato e la norma di copertura finanziaria, ai sensi della quale, per provvedere al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, devono essere utilizzate risorse attualmente destinate a finalità che, a suo avviso, non possono sopportare uno storno di fondi.

Paola BINETTI (UdCpTP), con riferimento alle disposizioni del decreto illustrate nella relazione, ritiene che esse siano lacunose in quanto non precisano una serie di aspetti. Cita, ad esempio, l'articolo 2,

Pag. 55

nella parte in cui prevede che «qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessita di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico spetta al Servizio sanitario nazionale», specificando che non è chiaro a chi spetti di valutare se l'arrestato o fermato abbia effettivamente bisogno di assistenza medica o psichiatrica né cosa si intenda, esattamente, per «presa in carico».
Su un piano più generale, evidenzia poi che esiste il drammatico problema dei malati mentali ordinari, lasciato irrisolto dalla legge n. 180 del 1978.

Lucio BARANI (PdL), rileva che dall'intervento del ministro si può dedurre che la volontà del Governo sia quella di convertire il decreto-legge in esame senza apportarvi ulteriori modifiche. Ritiene tuttavia che, nell'ambito della competenza della Commissione, sia opportuno formulare osservazioni da inserire nel parere che deve essere espresso alla Commissione Giustizia. Inoltre, invita i deputati della Commissione a presentare in Aula degli ordini del giorno firmati trasversalmente dagli appartenenti ai diversi gruppi.

Carlo CICCIOLI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 2 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. - Interviene il Ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 14.15.

5-05847 Murer: Interventi di rimozione delle protesi mammarie P.I.P. (Poly Implants prothèses).
5-05860 Pedoto: Tutela della salute delle donne sottoposte ad impianto di protesi mammarie P.I.P.
5-05960 Zazzera: Divieto di commercializzazione delle protesi mammarie P.I.P.
5-05977 Farina Coscioni: Iniziative concernenti il fenomeno delle protesi mammarie P.I.P. in Italia.

Gero GRASSI, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il ministro Renato BALDUZZI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

Delia MURER (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta e, più in generale, dell'azione svolta dal Governo rispetto al problema in oggetto. Rappresenta tuttavia l'esigenza di mantenere alto il livello della vigilanza e del controllo, sussistendo un'obiettiva preoccupazione per le persone portatrici di protesi mammarie P.I.P. Auspica, infine, un'accelerazione dell'iter del disegno di legge che prevede l'istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari, già approvato dalla Camera e attualmente in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Luciana PEDOTO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta e ringrazia il ministro per la ricchezza dei dati forniti.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, rilevando come vi sia un oggettivo problema per lo stesso Governo di reperire i dati a causa di difficoltà connesse ai sistemi di tracciabilità delle protesi. A tal proposito, comunica di aver presentato una proposta di legge in materia di tracciabilità dei prodotti e di efficienza dei sistemi di controllo.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta alla propria interrogazione, presentata nel mese di dicembre 2011, ricordando di averne presentata un'altra sullo stesso tema già l'8 aprile 2010. In particolare, vorrebbe poter acquisire maggiori dati circa i luoghi e le strutture presso cui sono state impiantate le protesi mammarie P.I.P., anche al fine

Pag. 56

di tutelare le persone che hanno fatto ricorso all'impianto e che non sanno quale tipo di protesi sia stata loro impiantata.

Carlo CICCIOLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 600 del 1o febbraio 2012, alle pagine 102 e 103, gli emendamenti 15.4, 15.19 e 15.31, a firma del deputato Molteni, si intendono sottoscritti dal deputato Laura Molteni.