CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 febbraio 2012
601.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 10.25.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Riesame dell'articolo e conclusione - Esame emendamento - Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamento).

La Commissione inizia il riesame dell'articolo 14 e l'esame della proposta emendativa riferita al provvedimento in oggetto.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 14.100 interamente sostitutivo dell'articolo 14 del disegno di legge in esame, al fine di superare la necessità

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di sopprimere l'articolo a seguito della condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione contenuta nel parere espresso nella seduta del 31 gennaio 2011. Rileva che la proposta emendativa formulata dalla Commissione sostanzialmente prevede il recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, individuando la relativa copertura, in conformità con il disposto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in successivi provvedimenti di rango legislativo. Precisa in proposito che il comma 3 dell'emendamento in esame condiziona l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega all'effettiva entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti la copertura finanziaria. Ritiene che, nel complesso, l'emendamento sembra essere idoneo a superare i rilievi che avevano portato la Commissione a proporre la soppressione dell'articolo 14 del disegno di legge in esame e compatibile con la vigente normativa contabile. Con riferimento alla formulazione della proposta emendativa, segnala tuttavia l'opportunità di inserire al comma 3 un esplicito riferimento all'articolo 17, comma 2, della richiamata legge n. 196 del 2009. Al riguardo chiede comunque quale sia l'avviso del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, in merito alla proposta emendativa in esame, comunica che il parere favorevole è subordinato all'inserimento di un ulteriore criterio di delega relativo all'adeguamento delle procedure contabili in materia di flessibilità di bilancio e al rafforzamento della programmazione dei flussi di cassa. Inoltre, concorda con il relatore in merito alla opportunità di inserire al comma 3 un espresso riferimento all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che la nuova formulazione dell'articolo 14 proposta dall'emendamento 14.100 della Commissione rappresenti una applicazione del «metodo Tremonti», osservando come il punto problematico che ora si pone con riferimento al tema dei ritardi nei pagamenti attiene al rispetto dei termini contenuti nel medesimo emendamento. Rileva, infatti, che qualora il Governo non li rispettasse, si determinerebbe una débâcle non solo dell'Esecutivo, ma anche del Parlamento, che ha sostenuto questa proposta emendativa.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) dichiara di condividere il contenuto dell'emendamento 14.100 della Commissione, che, a suo avviso, individua una soluzione soddisfacente della questione dei ritardi nei pagamenti, superando quella discriminazione tra crediti nei confronti di privati e crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni contenuta nel testo dell'articolo 14 del disegno di legge comunitaria 2011. Ritiene, infatti, che i termini previsti nell'emendamento consentiranno al Governo di effettuare una ricognizione della situazione debitoria delle pubbliche amministrazioni e di definire possibili soluzioni per far fronte agli oneri derivanti dai debiti pregressi, eventualmente facendo ricorso ad una pluralità di strumenti, quali il ricorso al debito pubblico o ad una revisione parziale delle regole del patto di stabilità interno. A suo giudizio, quindi, la proposta emendativa in esame consente di affermare che la questione dei ritardi nei pagamenti è stata affrontata in modo serio e che entro un termine congruo potranno essere finalmente adottate le necessarie misure al riguardo.

Marco MARSILIO (PdL) fa presente che il suo gruppo è favorevole alla soluzione prospettata dalla proposta emendativa presentata dalla Commissione di merito, superando le ragioni che avevano portato la Commissione a condizionare il proprio parere favorevole alla soppressione dell'articolo 14. Sottolinea che la pubblica amministrazione non sarebbe credibile qualora non onorasse i propri debiti nei confronti delle aziende fornitrici. Evidenzia inoltre l'esigenza che tutti

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gli amministratori svolgano una riflessione sulle proprie responsabilità. Auspica quindi che il Governo lavori efficacemente per individuare le necessarie coperture finanziarie, affinché la norma non rimanga un semplice manifesto ma abbia un seguito effettivo.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva come la proposta emendativa della Commissione di merito rappresenti un utile passo in avanti che tiene conto anche del dibattito parlamentare. Sottolinea quindi come la soluzione prospettata rafforzi la necessità di un approfondimento sulla effettiva portata della questione da svolgere attraverso gli opportuni strumenti conoscitivi.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che l'integrazione dei principi e criteri direttivi proposta dal sottosegretario Ceriani sia opportuna, in quanto il problema dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è determinato anche da una scarsa programmazione dei flussi di cassa e dall'assunzione di impegni a fronte dei quali sussistono stanziamenti in termini di competenza, che non corrispondono tuttavia a stanziamenti di cassa effettivamente spendibili. Ringrazia, quindi, il Governo per lo sforzo compiuto per individuare una soluzione ad un problema assai complesso, anche in un contesto particolarmente difficile.

Renato CAMBURSANO (Misto), nel preannunciare il proprio voto favorevole, rileva come la soluzione individuata sia soddisfacente e sottolinea come sia stata utile la collaborazione tra la Commissione di merito e la Commissione bilancio.

Claudio D'AMICO (LNP), nel sottolineare come il tema dei ritardi nei pagamenti interessi tantissime aziende, osserva come le forze politiche che fino a pochi mesi fa erano all'opposizione e chiedevano a gran voce una soluzione immediata al problema ora si accontentino di una disposizione che si limita a rinviare la soluzione. Nel sottolineare come il Governo dei tecnici e un'amplissima maggioranza abbiano prodotto solo una norma manifesto, volta a gettare fumo negli occhi dei cittadini, in linea con l'orientamento dell'Esecutivo, che sta conducendo una campagna mediatica ad ampio raggio, con la costante presenza del Presidente Monti in tutte le televisioni, marginalizzando le voci dell'opposizione. Rileva, infatti, che l'emendamento 14.100 della Commissione rinvia l'attuazione della delega alla previa adozione di un ulteriore provvedimento legislativo che individui le necessarie coperture finanziarie e che, pertanto, continua a non farsi nulla per far fronte ai ritardi, mentre le imprese hanno bisogni di essere pagate davvero e subito. Annuncia, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
riesaminato l'articolo 14 del disegno di legge comunitaria 2011 ed esaminato l'emendamento 14.100 ad esso riferito;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo 14 del disegno di legge comunitaria 2011;
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sia approvato l'emendamento 14.100 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Al comma 1 dopo la lettera b), aggiungere la seguente: c) adeguamento delle procedure contabili in materia di flessibilità di bilancio e rafforzamento della programmazione dei flussi di cassa.

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Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: sono emanati aggiungere le seguenti parole:, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre n. 2009, n. 196.

Si intende conseguentemente revocata la condizione soppressiva dell'articolo 14, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuta nel parere reso in data 31 gennaio 2012».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 2 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06069 Baretta e Causi: Rendicontazione della gestione commissariale del Comune di Roma ai sensi dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Marco CAUSI (PD), rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Marco CAUSI (PD) osserva che la circostanza che la gestione commissariale del Comune di Roma non sia tenuta a trasmettere un rendiconto al Ministero dell'economia e delle finanze rappresenta un'evidente lacuna della normativa vigente, che dovrebbe pertanto essere prontamente colmata. Rilevato poi che dalle informazioni fornite il piano di rientro riguarda un importo di 1,4 miliardi di euro in un triennio e di 3 miliardi di euro in un trentennio, osserva che il flusso di risorse attualmente destinato a Roma capitale, che ammonta a 500 milioni di euro annui, dei quali 300 milioni a carico dell'erario e 200 milioni reperiti attraverso un incremento dell'imposizione, è probabilmente eccessivo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 2 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.
Atto n. 425.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2012.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che in data 12 gennaio 2012 la Commissione ha avviato l'esame dello schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale, rinviandone il seguito ad altra seduta poiché non corredato

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del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, della Regione Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Roma. Comunica che, in data 25 gennaio 2012, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso al Presidente della Camera copia dell'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 19 gennaio 2012, nonché i pareri espressi da Roma Capitale, dalla Provincia di Roma e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge n. 42 del 2009. Fa presente, pertanto, che la Commissione può procedere all'espressione del proprio parere.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud) ricorda preliminarmente che il decreto legislativo di cui oggi la Commissione avvia l'esame è volto a disciplinare il conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma capitale, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 24, commi 3 e 5, lettera a), della legge n. 42 del 2009. In particolare, segnala che il comma 3 dell'articolo 24 dispone l'attribuzione a Roma capitale, oltre che di quelle attualmente spettanti al comune di Roma, delle ulteriori funzioni amministrative relative al concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali; allo sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico; allo sviluppo urbano e pianificazione territoriale; all'edilizia pubblica e privata; all'organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità; alla protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio. Ulteriori funzioni possono inoltre essere conferite a Roma Capitale dallo Stato e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. La lettera a) del comma 5 della legge n. 42 del 2009, prevede, inoltre, che i decreti legislativi debbano provvedere alla specificazione delle nuove funzioni amministrative attribuite a Roma capitale e alla definizione delle modalità per il trasferimento all'ente delle risorse umane e dei mezzi necessari. Con riferimento all'articolo 1 dello schema in esame, rileva che esso richiama le finalità del provvedimento, specificando, al comma 2, che il conferimento delle funzioni, relativamente alle materie di competenza legislativa della Regione, dovrà essere effettuato entro 90 giorni con legge regionale sentiti la provincia di Roma e il comune di Roma. Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, quindi, lo schema disciplina esclusivamente il conferimento delle funzioni rientranti nella competenza dello Stato. Riguardo all'articolo 2, sottolinea che, con riferimento alle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 42 del 2009, prevede, in primo luogo, l'istituzione di un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza unificata al fine di garantire il necessario raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma. Alla sessione speciale della Conferenza unificata, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, partecipano il Sindaco di Roma Capitale, il Presidente della Regione Lazio, il Ministro competente per materia nonché il Presidente della Provincia di Roma, per le materie di sua competenza. Analogamente, il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce che il Sindaco di Roma capitale partecipi, quale componente, alle sedute della Conferenza unificata ogniqualvolta questa svolga le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente a materie e compiti di interesse di Roma capitale. I commi da 3 a 6 dell'articolo 2 riguardano la nuova Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per coordinare le attività di valorizzazione della Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi periferici del Ministero per i beni e le

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attività culturali aventi competenze sul patrimonio presente a Roma. La Conferenza è composta dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale e le Soprintendenze statali che hanno competenza sul territorio di Roma capitale. La Conferenza può essere indetta dal Ministero per i beni e le attività culturali, per il tramite del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, ovvero del Sovraintendente dei beni culturali di Roma capitale. La disciplina del funzionamento della Conferenza e degli effetti delle determinazioni assunte seguono la normativa applicabile in materia di Conferenza di servizi. Quanto ai compiti della Conferenza, si prevede che essa, nel rispetto del principio di leale collaborazione, definisca le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabori piani strategici e programmi di sviluppo culturale, in relazione ai beni culturali di pertinenza pubblica; eserciti funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali che sono rimessi alle rispettive competenze; promuova la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione dei predetti beni. Gli articoli da 3 a 5 recano disposizioni in materia di valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali, fluviali e paesaggistici, in attuazione della delega di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 42 del 2009, che tuttavia non menziona espressamente i beni paesaggistici. In particolare, sottolinea come l'articolo 3 conferisca a Roma capitale - attraverso le forme di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 2, comma 3 - l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei beni culturali, ambientali e fluviali specificate dallo schema di decreto legislativo. Il comma 2 dell'articolo 3 precisa il contenuto della attività di valorizzazione, riproducendo pressoché testualmente la definizione recata dall'articolo 6, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Riguardo l'articolo 4, rileva che esso reca disposizioni in materia di funzioni e compiti nell'ambito dei beni culturali. In particolare, il comma 2 individua le funzioni e i compiti amministrativi conferiti a Roma capitale in materia di beni culturali, previa stipula dell'accordo di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega, e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza di cui all'articolo 2. In particolare, è previsto il conferimento delle seguenti funzioni: il concorso di Roma capitale nella valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e appartenenti allo Stato, attraverso la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze; il concorso con i competenti uffici ministeriali, nel caso di realizzazione di opere pubbliche all'interno di aree di interesse archeologico, nella procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dal Codice dei contratti pubblici, attraverso la conclusione degli accordi previsti dall'articolo 96, comma 7, del medesimo codice, ai quali Roma capitale partecipa anche qualora non rivesta il ruolo di stazione appaltante; il concorso, attraverso la Conferenza delle Soprintendenze, nel procedimento di rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi, limitatamente agli interventi di valorizzazione specificatamente concordati; la definizione di procedure condivise tra lo Stato, la Regione Lazio e Roma capitale per l'applicazione di misure sanzionatorie e di repressione degli abusi edilizi relativi ai beni vincolati. Il comma 3 stabilisce che Roma capitale, limitatamente a ciò che concerne il patrimonio culturale presente nel proprio territorio, concorre con il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Lazio ed altri enti preposti all'esercizio di una serie di attività. In particolare, sono richiamate le funzioni inerenti alla catalogazione dei beni culturali e alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie

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di catalogazione e inventariazione; alla definizione di linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali; alla stipulazione di intese per coordinare l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura, nonché di accordi, anche con altri enti interessati, per la definizione di obiettivi, tempi e modalità di attuazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza pubblica; alla realizzazione e alla promozione di ricerche, studi ed altre attività conoscitive concernenti il patrimonio culturale, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati. Il comma 4 esclude dalle funzioni conferite a Roma capitale le attività connesse alla tutela - cui per la prima volta si fa riferimento nello schema di decreto - e valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC). Rileva quindi come l'articolo 6 disponga che Roma Capitale concorra, limitatamente ai beni ambientali e paesaggistici ricadenti nel proprio territorio, con il Ministero per i beni e attività culturali, la regione Lazio e gli altri enti preposti, all'esercizio di una serie di funzioni relative agli stessi beni ambientali e paesaggistici. In particolare Roma Capitale concorre ai seguenti compiti: definizione di politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, tenendo in considerazione anche gli studi e le proposte dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché degli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma Capitale con le medesime finalità ai sensi dal Codice dei beni culturali e del paesaggio; determinazione di criteri ed indirizzi relativi all'attività di tutela, recupero, riqualificazione, valorizzazione e pianificazione del paesaggio, nonché la gestione dei conseguenti interventi; attività di formazione e di educazione volte alla diffusione e all'incremento della conoscenza del paesaggio; attività di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati. Relativamente all'articolo 5, evidenzia che esso dispone il conferimento a Roma capitale delle funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, senza precisare puntualmente quali siano le funzioni trasferite. Quanto al finanziamento dell'ente, si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, siamo definite le modalità di determinazione della quota di risorse da attribuire annualmente a valere sul Fondo unico per lo spettacolo. In connessione con il trasferimento delle funzioni, si prevede inoltre che lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma sia adeguato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, assicurando la separazione tra le funzioni di vigilanza e di gestione. Con riferimento all'articolo 7, rileva che esso trasferisce a Roma capitale le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'individuazione e alla gestione delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, fermo restando il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato. Riguardo all'articolo 8, sottolinea che esso conferisce a Roma Capitale le funzioni e i compiti amministrativi concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul relativo territorio, mentre il successivo articolo 9 reca un conferimento di funzioni e compiti in materia di turismo. In particolare, il comma 1 dell'articolo 9 assegna a Roma capitale le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero di Roma Capitale, sottraendoli alla competenza statale. Sotto il profilo finanziario si precisa che tali funzioni dovranno essere svolte nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza

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nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I commi 2 e 3 recano, poi, alcune modifiche ed integrazioni all'articolo 56 del Codice del turismo, prevedendo in particolare che il sindaco di Roma sia tra i soggetti convocati per la Conferenza nazionale del turismo e che le linee guida del piano strategico nazionale abbiano una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma Capitale. Si precisa inoltre che tali linee guida siano attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni sentite anche le associazioni che partecipano alla Conferenza nazionale del turismo. Circa l'articolo 10, evidenzia che esso conferisce a Roma Capitale le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'emanazione delle ordinanze per far fronte agli interventi di emergenza conseguenti a eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati dalle amministrazioni competenti in via ordinaria, con l'eccezione quindi delle calamità naturali, a condizione che essi si verifichino nell'ambito del proprio territorio e non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Restano comunque salve le competenze attribuite, in tali circostanze, al prefetto di Roma ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 225 del 1992, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile. Relativamente all'articolo 11, rileva che reca disposizioni in materia di organizzazione e personale. In particolare, il comma 1 dispone l'obbligo per Roma capitale, di disciplinare con propri regolamenti ed in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nonché secondo principi di professionalità e responsabilità. La necessità che i regolamenti si conformino allo Statuto implica, quindi, che essi siano adottati successivamente all'adozione dello Statuto di Roma capitale, che - ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del primo decreto legislativo su Roma Capitale - dovrà essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Il medesimo comma 1, al secondo periodo, demanda ad appositi regolamenti adottati dall'Assemblea capitolina, la disciplina dell'ordinamento del personale delle polizie locali nonché dell'organizzazione dei relativi uffici, sulla base delle norme di indirizzo recate dalla normativa nazionale ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione. Rileva che non appare chiaro il riferimento a tale disposizione costituzionale, dal momento che essa attribuisce alla legge statale la disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regioni in determinate materie di competenza esclusiva statale, con espressa esclusione della polizia amministrativa locale. Il comma 2 precisa che l'esercizio della potestà regolamentare attribuita a Roma capitale in materia di organizzazione del personale e di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, avviene nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, delle ulteriori disposizioni in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nonché di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale. Il comma 3, infine, prevede l'obbligo, per la Giunta - nell'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa di Roma capitale - di provvedere alla determinazione di fabbisogno di personale nonché della relativa dotazione organica, in relazione alle funzioni conferite a Roma capitale nel rispetto della vigente normativa sul personale degli enti locali. Sotto il profilo finanziario, la relazione tecnica evidenzia che l'articolo 11 non determina effetti pregiudizievoli, in quanto «la circostanza che al transito di tale personale viene associato il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie per il trattamento retributivo esclude l'insorgenza di oneri per la finanza pubblica». Sottolinea come la relazione tecnica precisi inoltre che «il personale trasferito in relazione al passaggio delle funzioni, come in casi analoghi, non incide sulle facoltà assunzionali

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dell'ente e sui vincoli in materia di personale posti dalla legislazione vigente». Da ultimo, segnala che l'articolo 12 demanda le modalità di trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal provvedimento ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento. Allo stesso provvedimento è rimessa, inoltre, la definizione delle forme e dei meccanismi procedurali del trasferimento, essendo in ogni caso previsto che le amministrazioni interessate al trasferimento debbano provvedere alla contestuale riduzione delle relative risorse finanziarie, delle strutture e delle dotazioni organiche del personale. Il comma 2 rimette alla Regione Lazio la disciplina del trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative nell'ambito delle materie che rientrano nella sua competenza legislativa. Le funzioni di coordinamento per il trasferimento dei compiti individuati sono demandate ad un tavolo tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infine, ribadisce - in linea con quanto stabilito dall'articolo 28, comma 4, della legge delega, che dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale ultimo riguardo, ritiene opportuna una breve valutazione circa i profili finanziari dello schema. In proposito, ritiene che in astratto, nonostante le clausole di invarianza contenute nel provvedimento, potrebbero determinarsi, in particolare nella fase di prima applicazione della norma, accresciute esigenze finanziarie, connesse a difficoltà organizzative e logistiche derivanti dall'attribuzione a Roma Capitale di funzioni attualmente esercitate da altri livelli del governo. In costanza delle risorse disponibili, sottolinea che potrebbero peraltro discenderne difficoltà operative che potrebbero ostacolare l'efficiente esercizio delle funzioni trasferite, limitatamente alla fase di subentro della nuova amministrazione ad esse preposta. In merito al trasferimento a Roma Capitale del personale incaricato delle funzioni conferite, ritiene che il Governo debba verificare se esso possa eventualmente determinare, a parità di inquadramento professionale, variazioni nel trattamento economico del personale stesso, in relazione al diverso contratto applicabile. In tal caso, infatti, il trasferimento a Roma Capitale delle risorse finanziarie attualmente destinate al trattamento retributivo del personale in questione potrebbe non assicurare la neutralità finanziaria dell'operazione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nell'esprimere parere favorevole, rileva l'opportunità di aggiungere al comma 2 dell'articolo 5, dopo le parole: «le modalità di», le parole: «attuazione del comma 1 nonché di». Segnala che tale modifica, in particolare, si rende necessaria per rendere lo stesso comma 2 più coerente e funzionale all'obiettivo di separare i compiti di vigilanza e di gestione del Teatro dell'Opera di Roma.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, al fine di consentire lo svolgimento di un adeguato dibattito sul provvedimento, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.10.

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Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata.
Nuovo testo C. 4240.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARSILIO (PdL), relatore, fa presente che provvedimento reca modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice ambientale), con particolare riferimento agli sfalci e alle potature, alla miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché alle misure per incrementare la raccolta differenziata; la Commissione di merito ha elaborato un nuovo testo, oggetto dell'esame odierno, che non risulta corredato di relazione tecnica. Passando quindi ad illustrare le norme in esso contenute che presentano profili di carattere finanziario, con riferimento agli articoli da 1 a 3, recanti modifiche agli articoli 185, 187 e 205 del Codice ambientale, osserva preliminarmente che le norme intervengono in materia di gestione del ciclo di rifiuti, modificando e integrando disposizioni che recepiscono la normativa comunitaria in materia. In proposito, al fine di escludere effetti finanziari connessi all'applicazione di sanzioni, ritiene necessario acquisire indicazioni circa la compatibilità di dette modifiche con la normativa europea di riferimento. Per quanto attiene alla norma in materia di incremento della raccolta differenziata, rileva altresì che la stessa include nelle relative percentuali i materiali derivanti dal residuo di oggetti o indumenti ceduti da privati e conferiti ad operatori autorizzati. In proposito considera utile acquisire elementi riguardo alla possibilità di raggiungere, anche attraverso tale modifica, quegli obiettivi attesi - in base alla vigente normativa - di maggiore efficacia nel ciclo di gestione dei rifiuti, traducibili in risparmi, sia pure non quantificati.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di approfondire le questioni poste dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce della richiesta formulata dal sottosegretario, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 2 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione - Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).
(Deliberazione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che, nella riunione del 25 gennaio 2012, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva deliberato di procedere ad un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione . Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo). Fa presente che ha pertanto, sottoposto la bozza di programma al Presidente della Camera e ha acquisito l'intesa, prevista dall'articolo 144, comma 1, del Regolamento, ed è possibile quindi procedere alla formale deliberazione dell'indagine.
Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine sulla base del programma concordato (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.