CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1° febbraio 2012
600.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 7 FEBBRAIO 2012

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COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 1o febbraio 2012.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 9.40 alle 10.05 e dalle 19.40 alle 20.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1o febbraio 2012. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010.
C. 4878 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2012.

Enrico FARINONE (PD), relatore, ribadisce l'importanza dell'accordo in oggetto, già evidenziata in sede di relazione, che consente di superare i profili problematici segnalati dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 5 novembre 2002 inerenti gli accordi bilaterali sottoscritti con gli USA da alcuni Stati membri dell'Unione, tra i quali l'Italia.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
Testo unificato C. 124 Angeli e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2012.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Mario PESCANTE, presidente, giudica quello in esame un provvedimento di grande civiltà, poiché il livello di civiltà di un Paese rileva anche dallo stato del suo regime carcerario.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI (LNP) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un esercizio di ipocrisia politica; preannuncia quindi

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il voto contrario del gruppo LNP alla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD), a differenza di quanto affermato dal collega Pini, giudica che si tratti di un provvedimento di grande civiltà, che cerca di dare un senso al principio del recupero dei detenuti. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata.
Nuovo testo C. 4240 Lanzarin.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca talune modifiche al decreto legislativo 152 del 2006 (c.d. «Codice ambientale»).
In particolare, l'articolo 1, modificando l'articolo 185 del Codice ambientale, intende escludere dall'ambito applicativo delle norme in materia di gestione dei rifiuti, di cui alla parte IV del medesimo Codice, il materiale forestale derivante dalla manutenzione del verde pubblico o privato ed utilizzato per la produzione di energia da biomassa. Ricorda che la parte IV del decreto legislativo n.152 del 2006 è stata di recente modificata dal decreto legislativo n. 205 del 2010, di attuazione della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, il cui recepimento è stato previsto nell'allegato B della legge 88 del 2009 (legge comunitaria 2008).
L'articolo 2, comma 1, del testo in esame introduce all'articolo 187 del Codice ambientale un comma 2-bis recante una norma transitoria che dovrebbe consentire agli enti competenti di avere il tempo necessario per adeguare le autorizzazioni degli impianti di recupero e di smaltimento in essere, cosicché gli stessi possano continuare a operare in piena legalità relativamente alle nuove norme in materia di miscelazione di rifiuti speciali. A tal fine il citato comma 2-bis dispone che gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi dell'articolo 187 e dell'allegato G nei testi vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 205/2010, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime. Il comma 2 del medesimo articolo 2 provvede a riscrivere il comma 2 dell'articolo 216-bis del Codice ambientale in modo da consentire che la gestione degli oli usati (a partire dal deposito temporaneo) possa avvenire anche miscelando gli stessi oli, in deroga al divieto di miscelazione previsto dall'articolo 187, comma 1, cercando comunque di tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi fra loro. Viene inoltre ribadito il divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, già previsto dal testo vigente.
L'articolo 3, mediante l'inserimento di un nuovo comma 3-bis all'articolo 205 del Codice ambientale, consente la raccolta di oggetti o indumenti privati da parte delle associazioni di volontariato ai fini di un loro riutilizzo, previa apposita convenzione con i comuni interessati. Resta fermo l'obbligo del conferimento agli operatori autorizzati, per il recupero o lo smaltimento, dei materiali residui. Tali

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materiali rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata prevista dal comma 1 dell'articolo 205, il quale prevede che in ogni ambito territoriale ottimale sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il 65 per cento entro il 31 dicembre 2012.
Con riferimento ai profili di interesse della XIV Commissione, si sofferma sulle disposizioni di cui all'articolo 2. Infatti, per quanto concerne la deroga in questo contenuta al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi e degli oli usati, occorre ricordare che l'articolo 18 della direttiva 2008/98/CE prevede il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, mentre l'articolo 21 prevede che gli oli usati siano raccolti separatamente. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.
C. 4909 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ricorda che il decreto-legge in titolo, nel testo approvato dal Senato (A.S. 3074) nella seduta del 25 gennaio 2012, si compone di dieci articoli.
L'articolo 1, al comma 01 introdotto dal Senato, integra il contenuto del comma 4 dell'articolo 386 del codice di procedura penale, in materia di doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo, precisando che sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 558 sulla convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. La disposizione chiarisce che per i reati di competenza del tribunale in composizione collegiale si può fare ancora ricorso in via prioritaria alla custodia in carcere dell'arrestato o del fermato.
Il comma 1, lettera a), dell'articolo 1 riformula il comma 4 dell'articolo 558 del codice di procedura penale, in materia di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica, dimezzando da 96 a 48 ore i tempi massimi previsti per la convalida dell'arresto.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge è stata modificata dal Senato, in modo da aggiungere due commi (4-bis e 4-ter) all'articolo 558 del codice di procedura penale. Stabilisce, come regola generale, che il pubblico ministero disponga la custodia dell'arrestato presso il domicilio (o in altro luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura o assistenza). Per gli stessi reati, di competenza del tribunale in composizione monocratica, il pubblico ministero dovrà, invece, ordinare la custodia del soggetto in idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria, nel caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità dell'abitazione ovvero nel caso in cui l'abitazione sia ubicata fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto ovvero ancora qualora l'arrestato sia ritenuto pericoloso. Sarà, invece, disposta la custodia nel carcere circondariale di esecuzione dell'arresto nei casi di mancanza, indisponibilità o inidoneità delle strutture della polizia giudiziaria ovvero se ricorrano altre specifiche ragioni di necessità o urgenza.
È previsto il ricorso alla custodia dell'arrestato in flagranza presso le camere di sicurezza del circondario quando la misura debba essere disposta per i delitti di scippo e furto in abitazione, salvo ricorra l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, di rapina ed estorsione.
L'articolo 2 reca modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale. Prevede che anche l'interrogatorio delle persone che si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione (e quindi non più soltanto l'udienza di convalida dell'arresto e del fermo)

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debba avvenire nel luogo dove la persona è custodita. Eccezione a tale regola è l'ipotesi che l'arrestato sia custodito presso la propria abitazione. Il Procuratore capo della Repubblica dovrà predisporre le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei tempi previsti dal novellato articolo 558.
Un'ulteriore modifica introdotta dal Senato concerne il comma 1-bis dell'articolo 146-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale in tema di partecipazione al dibattimento a distanza: ove possibile e salva diversa motivata disposizione del giudice, è prevista l'audizione a distanza di testimoni in dibattimento a qualunque titolo detenuti presso un istituto penitenziario. Si prevede poi che l'arrestato o fermato, ove abbia bisogno di assistenza medica o psichiatrica, debba essere preso in carico dal Servizio sanitario nazionale.
L'articolo 2-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione, modifica l'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario inserendo i membri del Parlamento europeo tra i soggetti che possono visitare gli istituti penitenziari senza preventiva autorizzazione. Un nuovo articolo 67-bis precisa, inoltre, che la disciplina delle visite prevista dall'articolo 67 si applica anche alle camere di sicurezza.
L'articolo 2-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, integra l'elenco degli illeciti disciplinari dei magistrati nell'esercizio delle funzioni prevedendo anche l'inosservanza da parte del giudice della novellata disciplina dell'udienza di convalida dell'arresto e dell'interrogatorio.
L'articolo 3 del decreto-legge innalza da 12 a 18 mesi la soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione presso il domicilio. Inoltre, la già prevista relazione del ministro al parlamento dovrà riguardare anche il numero dei detenuti e la tipologia dei reati cui si applica il beneficio della detenzione domiciliare introdotto dalla legge.
L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, reca una disciplina speciale che estende la disciplina sull'ingiusta detenzione (articolo 314 del codice di procedura penale) ai procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (24 ottobre 1989), purché con sentenza passata in giudicato dal 1o luglio 1988. Si provvede poi alla copertura finanziaria per il 2012 degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3-bis, che sono quantificati in 5 milioni di euro.
L'articolo 3-ter prevede la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 1o febbraio 2013. Il processo di trasferimento delle funzioni sarà costantemente seguito dalla Conferenza unificata. Spetterà al Ministro della salute individuare gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che dovranno soddisfare le strutture destinate ad accogliere gli attuali internati negli ospedali citati. A decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia dovranno essere eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie regionali. Da tale data, le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere dimesse e prese in carico dai Dipartimenti di salute mentale territoriali. Sono autorizzate tutte le regioni (e le province autonome) ad assumere personale qualificato da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari. È prevista la copertura finanziaria dell'articolo e sono affidati al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dell'articolo. Gli immobili già sede di ospedali psichiatrici giudiziari che dovranno essere dismessi saranno destinati a nuova funzione d'intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, l'Agenzia del demanio e le regioni interessate.
L'articolo 4 dispone in merito all'integrazione delle risorse finanziarie da destinare al potenziamento delle strutture penitenziarie. A tal fine, autorizza la spesa di 57 milioni e 277 mila euro per far fronte alle necessità di edilizia carceraria.

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L'articolo 5 reca la norma di copertura finanziaria.
L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».
Con riferimento alla normativa dell'Unione europea, ricorda che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce all'articolo 3, comma 1, che ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica, e al successivo articolo 4 che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito (Causa Sulejmanovic c. Italia - Seconda Sezione - sentenza 16 luglio 2009 (ricorso n. 22635/03) che, sebbene non sia possibile fissare in maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto all'interno della propria cella, ai termini della Convenzione la mancanza evidente di spazio costituisce violazione dell'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti.
Ricorda inoltre che l'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea, stabilisce che «L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali».
Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che il programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, prevede un impegno particolare dell'UE in materia di detenzione. Il Consiglio europeo ha, in particolare, sottolineato la necessità di rafforzare la fiducia reciproca e applicare più efficacemente il principio del riconoscimento reciproco, attraverso la promozione dello scambio di migliori prassi e il sostegno all'attuazione delle regole penitenziarie europee, approvate dal Consiglio d'Europa. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato la Commissione ad esaminare questioni quali: le misure alternative alla reclusione, i possibili progetti pilota in materia di detenzione e le migliori esperienze nazionali per quanto riguarda la gestione delle carceri.
In linea con le indicazioni del programma di Stoccolma, il 14 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato il documento «Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo - Libro verde sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione» (COM(2011)327). Il documento ribadisce che, sebbene le questioni sulla detenzione, sia che si riferiscano ai detenuti in attesa di giudizio, sia che riguardino le persone condannate, rientrino nella competenza degli Stati membri, le condizioni di detenzione possono avere un impatto diretto sul buon funzionamento del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. In questo quadro, il Libro verde ha inteso approfondire il tema dell'interazione tra le condizioni della detenzione e gli strumenti del riconoscimento reciproco adottati a livello UE (quali ad esempio il Mandato d'arresto europeo e l'Ordinanza cautelare europea), avviando una consultazione pubblica che si è conclusa lo scorso 30 novembre e i cui risultati complessivi saranno pubblicati a breve.
L'attenzione della Commissione si è incentrata sull'attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri e delle decisioni quadro sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale (2008/909/GAI); delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (2008/947/GAI); delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (2009/829/GAI).

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La Commissione europea ha in particolare richiesto agli Stati membri di fornire informazione circa le misure alternative alla custodia cautelare e alla detenzione previste dagli ordinamenti nazionali e circa l'opportunità di promuovere tali misure a livello UE e/o di stabilire norme minime nell'ambito dell'Unione europea che regolino la durata massima della custodia. Ulteriori quesiti hanno riguardato la possibilità di migliorare il controllo delle condizioni di detenzione da parte degli Stati membri e di incoraggiare le amministrazioni penitenziarie a lavorare in rete e a stabilire le migliori pratiche.
Sulla base del citato Libro verde, il 15 dicembre scorso il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle condizioni detentive nell'UE, nella quale ha invitato gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle carceri, a tutelare i diritti dei detenuti, a riabilitare e preparare con successo i detenuti per il rilascio e l'integrazione sociale, a fornire alla polizia e al personale carcerario una formazione ispirata alle moderne pratiche di gestione delle carceri e agli standard europei in materia di diritti. Il Parlamento europeo ha in particolare ribadito l'esigenza di promuovere il miglioramento delle strutture carcerarie negli Stati membri, al fine di dotarle di idonee attrezzature tecniche, ampliare lo spazio disponibile e renderle funzionalmente in grado di migliorare le condizioni di vita dei detenuti, garantendo comunque un elevato livello di sicurezza.
Il Parlamento europeo ha inoltre invitato la Commissione e le istituzioni UE ad avanzare una proposta legislativa sui diritti delle persone private della libertà, e a sviluppare ed applicare regole minime per le condizioni carcerarie e di detenzione nonché standard uniformi per il risarcimento delle persone ingiustamente detenute o condannate.
Il Parlamento europeo ritiene infine che occorra adottare misure a livello dell'Unione affinché sia garantita ai deputati nazionali la prerogativa di visitare e ispezionare i luoghi di detenzione, e questo diritto sia ugualmente riconosciuto ai parlamentari europei sul territorio dell'Unione europea.

Sandro GOZI (PD) osserva come quello che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere sia un parere straordinario, visto il rilievo del tema affrontato, e ringrazia quindi il relatore per l'illustrazione dettagliata dei contenuti del provvedimento. Richiama in particolare l'attenzione dei colleghi sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del luglio 2009 nella causa Sulejmanovic, che mette all'indice l'Italia, in quanto non garantisce lo spazio minimo personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto all'interno della propria cella. Si tratta di una palese violazione dell'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti, oltre che dell'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea, che prevede che «L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali».
Per tali motivi ritiene indispensabile che nel parere della XIV Commissione siano ricordati gli impegni assunti dall'Italia in sede europea, richiamando il Programma di Stoccolma e le decisioni prese con riferimento allo spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia, con particolare riferimento alla previsione di misure alternative alla custodia cautelare in carcere. Ugualmente, la XIV Commissione dovrebbe - rispondendo così ad un obbligo sia politico che morale - invitare la Commissione di merito e il Governo a dare seguito alla risoluzione del Parlamento europeo sulle condizioni detentive nell'UE, nella quale, tra l'altro, si invitano gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento

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delle carceri. Si tratta, in pratica, di mettere in campo tutte le misure per avvicinarsi agli standard minimi fissati dall'Unione europea.
Vi è poi un ulteriore aspetto sul quale intende soffermarsi, segnalando che il Parlamento europeo ha invitato la Commissione europea a legiferare per fissare standard uniformi nell'Unione in merito alle condizioni carcerarie e per il risarcimento delle persone ingiustamente detenute o condannate. Anche l'Italia dovrebbe prendere iniziative al riguardo, se non si vuole scivolare sempre più verso l'inciviltà; l'esame del decreto-legge in oggetto rappresenta l'occasione per dare un segnale forte in questa direzione.

Gianluca PINI (LNP) invita il collega Gozi ad indignarsi non solamente sul mancato adeguamento dell'Italia alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ma anche sul tema della responsabilità civile dei magistrati, che sarà affrontato nel pomeriggio in Assemblea, grazie ad un suo emendamento presentato al disegno di legge comunitaria.
Dichiara quindi la contrarietà del suo gruppo al decreto-legge in esame, che non ha carattere strutturale e che non può pertanto in alcun modo risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, peraltro determinato dall'entrata in vigore della disposizione che, per decreto, riduce la capienza delle carceri italiane da 61 mila a 40 mila detenuti.
Ribadita la necessità di tutelare la dignità umana dei detenuti, richiama nuovamente l'opposizione al provvedimento, che non reca alcuna misura concreta. Diverso sarebbe l'atteggiamento del suo gruppo se ci si impegnasse fattivamente per intervenire sul sovraffollamento delle carceri, in primo luogo intervenendo sul tema della carcerazione preventiva, istituto molto più diffuso in Italia che negli altri Paesi europei. Occorrerebbe pertanto rivedere l'istituto, anche prevedendo nel testo del provvedimento una delega al Governo a legiferare in tal senso: questa sì costituirebbe una risposta di carattere strutturale.
Un ulteriore problema è quello della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 1o febbraio 2013. Si tratta di una misura a suo avviso discutibile, che non potrà che favorire il mondo delle cooperative, che gestisce le strutture destinate ad accogliere gli attuali internati negli ospedali citati.
Invita quindi il relatore a richiamare nel parere le disposizioni citate nella relazione sui principi della tutela della libertà individuale della persona.
Evidenzia, in sintesi, che sul testo - così com'è - non c'è alcun assenso del gruppo LNP; si dichiara comunque disponibile a affrontare la materia in misura più ampia e strutturale.

Gaetano PORCINO (IdV) ritiene anch'egli che sul tema del sovraffollamento delle carceri, che investi i diritti fondamentali e la dignità delle persone, sia necessario un provvedimento strutturale, più audace e definitivo, a fronte della drammatica situazione italiana. Preannuncia quindi la propria astensione sul decreto-legge in oggetto, e si rimette alle valutazioni che il suo gruppo vorrà fare in sede di commissione di merito.

Marco MAGGIONI (LNP) rileva che la discussione odierna parte da un dato oggettivo: il sovraffollamento delle carceri italiane. Una delle possibili soluzioni è investire nella costruzione di nuovi istituti penitenziari, ma il provvedimento in esame fa l'esatto opposto: reca infatti misure per svuotare le carceri, e offre in tal modo un messaggio estremamente negativo all'opinione pubblica, di uno Stato incapace di affrontare il problema, nonché di scarsa credibilità del sistema giudiziario in Italia.

Enrico FARINONE (PD) osserva, anche con riferimento a quanto detto dall'onorevole Porcino, che talvolta l'ottimo è nemico del bene. Il provvedimento oggi in esame interviene in realtà su alcune questioni affrontabili, in piena compatibilità con il quadro normativo dell'Unione europea e con le competenze della XIV

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Commissione. Si tratta di misure che - a meno che non si voglia attribuire al decreto-legge una portata ed un rilievo assai superiori rispetto al suo effettivo contenuto - la Commissione dovrebbe valutare positivamente.

Gaetano PORCINO (IdV) evidenzia che - fatta eccezione per l'articolo 3, che innalza da 12 a 18 mesi la soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione presso il domicilio, e alle modifiche al codice di procedura penale, che valgono per il futuro - non vi è alcuna misura che interviene concretamente sulla attuale situazione di sovraffollamento delle carceri. Non riesce pertanto a comprendere in che modo si risponda alla sentenza più volte richiamata, che chiama in causa lo spazio vitale che dovrebbe essere garantito ad ogni detenuto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, sottolinea in primo luogo che la XIV Commissione si deve avvalere delle proprie prerogative nell'esame del provvedimento in oggetto, ricordando in primo luogo i compiti che, come sistema Italia, non stiamo assolvendo rispetto alle disposizioni dell'Unione europea, riguardo alla citata risoluzione del Parlamento europeo e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. È evidente che non si può ignorare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del luglio 2009 né la sentenza della Corte di giustizia che afferma il diritto al risarcimento per chi viene condannato ingiustamente, e ciò a prescindere dal dibattito sulla responsabilità civile dei magistrati, ovvero delle modalità con le quali tale risarcimento debba avvenire.
Si tratta di temi rispetto ai quali il provvedimento interviene solo parzialmente, e ritiene opportuno sottolineare nella proposta di parere della XIV Commissione che si riserva di formulare, che rimane ancora irrisolto il problema del rispetto dei diritti fondamentali, sia sotto il profilo giuridico - con riferimento al diritto dell'Unione europea, e in particolare ai contenuti del Trattato di Stoccolma - che sotto il profilo politico - e da questo punto di vista appaiono condivisibili i contenuti della risoluzione del Parlamento europeo, che pone sullo stesso piano i temi dell'adeguamento delle condizioni carcerarie, dell'attività per la riabilitazione dei detenuti e dei loro diritti con il fatto che in Italia un terzo dei detenuti sono in carcerazione preventiva.
Ritiene che si possa pervenire ad un consenso sulle questioni sollevate dai colleghi, che mostrano a suo avviso una comune sensibilità e meritano tutte, nel pieno rispetto delle competenze della XIV Commissione, di essere inserite nella proposta di parere. Si dovranno altresì elencare le questioni richiamate nella risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre scorso sulle condizioni detentive nell'UE.
Sottolinea in conclusione il fatto che il detenuto è innanzitutto una persona che, in quanto tale e al di là dei crimini compiuti, merita il rispetto dei suoi diritti. Se si prende come base questo principio fondamentale, si potrà senz'altro trovare una convergenza.

Mario PESCANTE, presidente, condivide le conclusioni del relatore, anche con riferimento alle competenze della XIV Commissione. Ritiene anch'egli opportuno un richiamo nel parere ai contenuti della Carta dei diritti fondamentale dell'Unione europea, alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Sulejmanovic, come anche alle iniziative del Parlamento europeo, tra le quali il Libro verde sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione.

Gaetano PORCINO (IdV) richiama nuovamente i contenuti della sentenza nella causa Sulejmanovic, che stabilisce che la mancanza evidente di spazio costituisce violazione dell'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti. A fronte di questa pronuncia non vi è tuttavia - lo sottolinea nuovamente - alcuna disposizione nel decreto-legge che la Commissione sta esaminando.

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Si tratta dunque, tranne che per l'articolo 3, di misure puramente palliative.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1o febbraio 2012. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
Atto n. 428.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2012.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che nella seduta dello scorso 25 gennaio aveva formulato una proposta di parere favorevole con una osservazione, che evidenziava il fatto che lo schema di decreto legislativo non appariva recepire quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 5, dall'articolo 6, dall'articolo 7 e dall'articolo 8 della direttiva 2008/104/CE. A fronte di tali rilievi la Commissione aveva convenuto circa l'opportunità di una ulteriore riflessione, prevedendo la partecipazione di un rappresentante del Governo ai lavori della Commissione, al fine di acquisire i chiarimenti richiesti.
Ricorda quindi che il Viceministro al lavoro Michel Martone aveva dato la propria disponibilità a partecipare alla seduta della Commissione prevista nella giornata di ieri, successivamente sconvocata per il prolungarsi dei lavori del Comitato dei nove sul disegno di legge comunitaria per il 2011.
Pur essendo il rappresentante del Governo impossibilitato a partecipare alla seduta odierna della XIV Commissione, gli ha fatto pervenire informalmente i chiarimenti richiesti, che evidenziano come gli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva 2008/104/CE siano già recepiti nell'ordinamento italiano, in quanto contenuti nel decreto legislativo n. 276 del 2003. In particolare, l'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva è recepito dall'articolo 27, comma 1, e dall'articolo 28 del citato decreto legislativo; l'articolo 6, comma 3, dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo, che a sua volta richiama l'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori); l'articolo 8 della direttiva dall'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo.
Alla luce di tali chiarimenti, ritenendo superati i rilievi in precedenza evidenziati, formula una nuova proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Sandro GOZI (PD) ritiene che le informazioni fornite dal relatore e acquisite dal Governo rispondono alle obiezioni inizialmente formulate, e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla nuova proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 1o febbraio 2012. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.45.

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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (parti I, II e III).
COM(2011)452 def.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario.
COM(2011)453 def.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2012.

Massimo POMPILI (PD), relatore, richiama sommariamente i contenuti della relazione svolta nella seduta del 25 dicembre scorso. Ricorda che è in corso presso la VI Commissione Finanze, competente in sede primaria, un ampio ciclo di audizioni ed invita i colleghi a far pervenire le loro eventuali riflessioni sugli atti in esame al fine di predisporre quanto prima una bozza di parere.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) sottolinea il rilievo e la complessità degli atti e rileva, a nome del suo gruppo, l'opportunità di ulteriori approfondimenti sulle tematiche in questione.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.