CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1° febbraio 2012
600.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1o febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 435.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente

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della Repubblica in esame reca integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che il testo, composto da 4 articoli, non è corredato di relazione tecnica. Fa presente, altresì, che la documentazione allegata allo schema contiene una Nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella quale si afferma che il provvedimento possa essere assentito, a condizione che venga espressamente previsto nell'articolato che dall'attuazione del regolamento non derivino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Tale clausola d'invarianza risulta introdotta all'articolo 4.
Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, osserva che esso modifica la vigente disciplina delle funzioni attribuite alle direzioni regionali ed interregionali, senza nulla disporre in materia di risorse umane e finanziarie con cui fare fronte a tali funzioni. Poiché la relazione illustrativa non fornisce precisazioni in merito al possibile impatto amministrativo delle norme, andrebbe chiarito, al fine di escludere effetti finanziari non previsti, se le direzioni regionali ed interregionali già dispongano delle risorse necessarie per far fronte alle nuove attribuzioni previste dal testo. Osserva, inoltre, che la relazione illustrativa non chiarisce la portata delle modifiche introdotte alle competenze del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che sono devolute principalmente al Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, svuotando di fatto il ruolo istituzionale del vertice del Corpo nazionale. Chiede, pertanto, al Governo se siano state valutate le implicazioni di tale scelta.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, con riferimento ai chiarimenti richiesti, fa presente che l'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 4 del provvedimento è idonea a garantire che dalla sua attuazione non derivino maggiori oneri per mezzi e risorse umane e conferma il parere favorevole sul provvedimento in esame.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, considerando che il relatore ha chiesto un approfondimento su questioni ulteriori rispetto a quelle affrontate dal sottosegretario Polillo nel suo intervento, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta, al fine di consentire il completamento dell'istruttoria sul provvedimento.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1o febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010.
C. 4878 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, rileva che il disegno di legge di ratifica del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007, approvato in prima lettura dal Senato, è corredato di un'analisi tecnico-normativa che precisa che dal Protocollo non si evincono oneri finanziari a carico degli Stati membri e che,

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pertanto, dal disegno di legge non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per quanto attiene agli effetti finanziari del Protocollo, rileva preliminarmente che esso è destinato a integrare e modificare specifici aspetti dell'Accordo al fine, come affermato nella relazione illustrativa, di dare ad esso piena attuazione promuovendo le riforme necessarie per una maggiore apertura del mercato aereo. Con riferimento agli adempimenti assegnati al Comitato misto, incrementati dal Protocollo in esame, non ha osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale andrebbe acquisita una conferma - che gli oneri ad esso relativi siano circoscritti alle spese di missione inerenti la partecipazione di rappresentanti italiani e che l'entità complessiva di queste ultime non venga modificata in attuazione del provvedimento in esame. Ricorda che il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2721, recante ratifica dell'Accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sui trasporti aerei, ha affermato che per la partecipazione alle riunioni del Comitato misto e a quelle tra i rappresentanti dei partecipanti si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare ha rilevato che i rappresentanti italiani provengono dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'ENAC e dalla Rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea, sottolineando che l'ENAC provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari. Ricorda inoltre che il Governo ha altresì sottolineato che gli oneri di missione per i delegati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, comunque eventuali, gravano sugli ordinari stanziamenti del Ministero stesso e in particolare sul piano di gestione 03 del capitolo 1650 dello stato di previsione di tale Ministero e che non si configurano spese di missione per la partecipazione di esperti della Rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea alle riunioni, che si tengono a Bruxelles.
Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma la neutralità finanziaria del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4878 Governo, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010,
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
Testo unificato C. 3461 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge reca disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici e che oggetto dell'esame è il testo unificato adottato dalla Commissione di merito, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Fa presente che il testo non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 2,

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recante sostegno dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, osserva che alcuni dei compiti e delle funzioni previsti dalla norma appaiono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica. Tra questi si segnalano in particolare: il sostegno finanziario delle manifestazioni, la realizzazione di strutture in rete, la cooperazione con scuole ed università. Fra tali oneri, il testo riconduce al limite di spesa di cui al successivo articolo 5 soltanto il sostegno finanziario delle manifestazioni. L'articolo 5, d'altra parte, reca la copertura dell'«onere derivante dall'attuazione della presente legge», non precisando a quali norme si faccia riferimento. Poiché anche altre disposizioni del testo in esame appaiono potenzialmente onerose, risulta in ogni caso indeterminata la quota di risorse da destinare alle attività previste dall'articolo 2. A suo avviso, andrebbe pertanto chiarito se tutti gli interventi previsti dalla norma siano riconducibili al limite di spesa di cui all'articolo 5, che peraltro risulta circoscritto al biennio 2012-2013. Ritiene, inoltre, che andrebbe specificamente indicata la quota di tale limite da destinare alle attività medesime. Per quanto attiene all'articolo 3, in materia di albi delle manifestazioni, fa presente di non avere nulla da osservare, nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma del Governo, che le regioni possano far fronte agli adempimenti previsti dal testo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 4, recante disciplina del Consiglio nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, osserva che l'istituzione del Consiglio è suscettibile di determinare una spesa di carattere permanente, il cui onere non viene indicato dalla norma e non è desumibile dalla clausola di copertura, che reca un limite di spesa riferito all'intero provvedimento. Ritiene, pertanto, necessario che siano quantificati gli oneri derivanti dalla norma e la relativa proiezione temporale, tenuto conto che la copertura del provvedimento è circoscritta al biennio 2012-2013, mentre il Comitato in esame sembra avere carattere permanente. In relazione all'articolo 4-bis, relativo alla sicurezza per l'incolumità pubblica e benessere degli animali impiegati, ritiene che andrebbe chiarito se, per effetto degli adempimenti previsti, possano prefigurarsi aggravi di carattere amministrativo ed operativo, con conseguenti effetti finanziari a carico delle amministrazioni competenti alla verifica delle relazioni tecniche sulla sicurezza e sul benessere degli animali. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, relativo alla copertura finanziaria, rileva, in primo luogo, che la norma non indica, come richiesto dalla vigente disciplina contabile, le disposizioni onerose del provvedimento, ma reca un generico riferimento agli oneri derivanti dal provvedimento stesso. A suo avviso, la norma andrebbe pertanto modificata, indicando espressamente le disposizioni delle quali si prevede la copertura, con particolare riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 che reca un espresso richiamo alle risorse finanziarie di cui all'articolo 5. Come già rilevato, comunque, gli oneri di cui alla predetta disposizione appaiono essere di natura permanente, a fronte di una copertura finanziaria limitata ai soli anni 2012 e 2013. In ogni caso, considerato il tenore delle disposizioni in esame, sembrerebbe opportuno prevedere una espressa autorizzazione di spesa. In merito alle risorse utilizzate a copertura, reputa opportuno che il Governo chiarisca se le stesse siano disponibili e se possano essere destinate agli interventi di cui al presente provvedimento senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sul provvedimento, al fine di verificare la quantificazione degli oneri derivanti dalle singole disposizioni del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, preso atto di quanto rappresentato dal sottosegretario Polillo, propone di richiedere al Governo la trasmissione

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di una relazione tecnica sul provvedimento in esame entro il termine ordinario di trenta giorni.

Antonio BORGHESI (IdV) concorda con la proposta del presidente, rilevando che la Commissione non dovrà procedere all'espressione del parere prima della trasmissione della relazione tecnica, debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Ricorda, infatti, che nella seduta di ieri la Commissione ha espresso un parere sul decreto-legge n. 215 del 2011, anche in assenza della verifica, da parte della Ragioneria generale dello Stato, della relazione tecnica su alcune disposizioni.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, da trasmettere entro il termine ordinario di trenta giorni.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
Testo unificato C. 124 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che il progetto di legge reca norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti, attraverso modifiche alla legge n. 193 del 2000, la cosiddetta «legge Smuraglia», e che oggetto dell'esame è il testo unificato delle proposte di legge in materia, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito. Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti modifiche alla disciplina in materia di sgravi contributivi, osserva che le disposizioni in esame comportano una riduzione di entrate contributive, connessa sia all'ampliamento della durata del beneficio dello sgravio contributivo sia all'estensione dell'applicazione del beneficio medesimo ai casi di lavoro esterno al carcere. Tali effetti dovrebbero trovare compensazione entro il limite di spesa, complessivamente indicato per l'intero provvedimento dal successivo articolo 7, a valere in parte sulle disponibilità del Fondo sociale per l'occupazione e formazione e, in parte, sulle disponibilità della legge n. 193 del 2000. Osserva, tuttavia, come non venga precisato quale quota del predetto limite di spesa sia destinata alla copertura degli oneri recati dagli articoli in esame. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo fornisca dati e parametri utili ad una stima dei possibili effetti della norma, sulla base dei criteri di applicazione del beneficio già vigenti. Andrebbero inoltre esplicitati i criteri in base ai quali tali oneri possano essere ricondotti ad un limite massimo di spesa. Infine, andrebbe valutata la compatibilità di tale spesa di parte corrente, relativa a sgravi contributivi, rispetto all'utilizzo, per finalità di copertura, delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che è invece classificato di conto capitale. Con riferimento agli articoli 3 e 4, recenti modifiche alla disciplina in materia di credito di imposta, osserva che le norme estendono sia la misura sia l'ambito applicativo dei benefici fiscali attualmente riconosciuti per le attività di inserimento lavorativo dei detenuti. I relativi oneri, al pari di quelli derivanti dagli articoli 1 e 2, dovrebbero trovare compensazione entro il limite di spesa complessivo indicato dal successivo articolo 7. Anche in tal caso tuttavia, analogamente ai precedenti articoli, non viene precisata la quota del predetto limite di spesa destinata alla copertura degli oneri in esame. Segnala pertanto la necessità di acquisire dati ed elementi per una stima degli effetti della norma, con particolare riferimento al significativo aumento sia dei soggetti che

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possono accedere alle agevolazioni sia della durata dei benefici medesimi. Osserva, inoltre, che non vengono esplicitati i meccanismi procedurali ed i criteri che consentono di ricondurre tali oneri entro un limite massimo. In proposito, l'indicazione in norma del limite minimo dell'ammontare del credito di imposta non sembra compatibile, in linea di principio, con l'apposizione di un limite di spesa. Con riferimento all'articolo 5, recante istituzione del registro delle cooperative sociali che assumono detenuti, osserva che la disposizione è suscettibile di determinare maggiori oneri con riferimento all'istituzione ed al funzionamento del registro delle cooperative sociali. Rileva, inoltre, che la disposizione comporta una riduzione del gettito IVA relativamente alle agevolazioni previste per le attività affidate in convenzione alle cooperative. Tali effetti negativi necessitano di un'apposita quantificazione e dell'indicazione delle risorse con le quali farvi fronte. Ritiene opportuno, infine, un chiarimento in merito alla compatibilità con l'ordinamento comunitario delle disposizioni riguardanti le specifiche modalità di stipula delle convenzioni con enti pubblici, anche per importi superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, nonché della previsione di un regime IVA agevolato. Per quanto attiene all'articolo 6, recante progetti per la formazione imprenditoriale dei detenuti, osserva che la norma sembrerebbe configurare un obbligo per l'amministrazione penitenziaria di utilizzare le proprie risorse per il finanziamento dei progetti sperimentali in esame. Reputa, pertanto, necessario che il Governo chiarisca se l'assolvimento di tale obbligo possa pregiudicare l'ordinaria attività delle amministrazioni penitenziarie, su cui, verosimilmente, sono parametrate le risorse attribuite. Con riferimento all'articolo 7, relativo alla copertura finanziaria, ferme le considerazioni in ordine alla quantificazione degli oneri, per quanto attiene alle risorse utilizzate a copertura, ricorda che quelle di cui all'articolo 6 della legge n. 193 del 2000 sono iscritte nel capitolo 1764 dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, le risorse del quale è previsto l'utilizzo sono disponibili e risultano iscritte nel piano di gestione n. 2 relativo alle spese per mercedi dei detenuti lavoranti. A tale proposito, dato l'ammontare delle risorse iscritte in bilancio per l'attuazione della legge n. 193 del 2000, sembrerebbe opportuno specificare che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo sono quelle effettivamente iscritte in bilancio per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi oggetto delle novelle disposte dal provvedimento in esame. Con riferimento alle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, ricorda che le stesse sono iscritte nel capitolo di conto capitale n. 7206 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato le risorse del quale è previsto l'utilizzo risultano disponibili; tuttavia, considerato che nel suddetto Fondo insistono diverse autorizzazioni di spesa, appare opportuno specificare quale degli interventi finanziati nel Fondo si intenda definanziare. In ogni caso ribadisce l'esigenza di verificare se gli oneri derivanti dal provvedimento siano suscettibili di essere contenuti all'interno di un limite di spesa. In caso contrario, si renderebbe, infatti, necessario introdurre una clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009. Fermi questi rilievi di carattere finanziario, sottolinea il grande rilievo della proposta in discussione, evidenziando come l'inserimento lavorativo dei detenuti rappresenti un essenziale strumento per garantire il loro reinserimento nella società. Osserva, peraltro, che l'inserimento in un percorso lavorativo costituisce determina una significativa riduzione della recidiva, che rappresenta di per sé un risparmio per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, pur sottolineando la grande importanza che il Governo annette al provvedimento in esame, osserva come sia necessario, ai fini

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di una corretta valutazione dei profili evidenziati dal relatore, acquisire una relazione tecnica da parte dell'Amministrazione competente.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), concordando sull'opportunità di acquisire una relazione tecnica, propone di richiedere che essa sia trasmessa in un termine inferiore a quello ordinario di trenta giorni, in considerazione del grande rilievo delle questioni affrontate dal provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, prendendo atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno procedere alla richiesta della relazione tecnica sul provvedimento in esame. In considerazione del fatto che il provvedimento risulta iscritto nel calendario dell'Assemblea per il mese di febbraio e della rilevanza delle materie da esso affrontate, propone di richiedere che la relazione tecnica sia trasmessa entro quindici giorni.

Marina SERENI (PD), pur condividendo le considerazioni del relatore e del rappresentante del Governo, fa presente come, mantenendo le attuali dotazioni finanziarie, le riduzioni contributive si tradurranno inevitabilmente in una riduzione della platea dei beneficiari. Evidenzia in proposito che il testo, che ha finalità di favorire l'inserimento dei detenuti nel mondo del lavoro, nella sostanza, rischierebbe di essere restrittivo. Auspica quindi che, anche in sede di predisposizione della relazione tecnica si possa tenere conto di tale esigenza sostanziale.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, da trasmettere entro il termine di quindici giorni.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
Nuovo testo C. 4207, approvata in un testo unificato dalla 1a Commissione permanente del Senato, e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2012.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), presidente, ricorda che sul provvedimento è stata da ultimo trasmessa una relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, a condizione che venisse modificato l'articolo 1, comma 1, in modo da precisare il carattere meramente programmatorio delle disposizioni riferite alla prevenzione e alla diagnosi anche precoce della sordità.
Formula, pertanto, la seguente proposta di parere, in sostituzione del relatore:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4207, recante disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva;
considerato che la relazione tecnica sul provvedimento è stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, a condizione che l'articolo 1, comma 1, sia modificato al fine di precisare che la garanzia di forme di prevenzione, diagnosi e cura della sordità rappresenta una disposizione di carattere meramente programmatorio, che, quindi, non comporta oneri a carico della finanza pubblica,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: e garantisce con la seguente: , nonché

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 599 del 31 gennaio 2012, a pagina 57, prima colonna, quattordicesima riga:
le parole da: «osserva» fino a «amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti «dichiara di non condividere l'ipotesi di prevedere un recepimento parziale della ricordata direttiva con riferimento ai soli rapporti tra privati, rinviando l'adeguamento della disciplina dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. A suo avviso, infatti, la soluzione complessiva del problema dei ritardi nei pagamenti rappresenta un atto di civiltà giuridica non ulteriormente rinviabile».