CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 gennaio 2012
599.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 38

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato per la difesa Gianluigi Magri.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che è scaduto il termine per la presentazione della relazione tecnica richiesta, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, sui seguenti provvedimenti: nuovo testo C. 3107 e abb., recante disciplina nel settore delle scienze Pag. 39estetiche, il cui termine è scaduto il 5 novembre 2011; nuovo testo C. 1934 e abb., recante disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, il cui termine è scaduto il 9 gennaio 2012; C. 3858 e abb., recante ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, il cui termine è scaduto il 20 gennaio 2012.
  Sollecita, pertanto, il Governo a procedere ai necessari adempimenti, in modo da consentire alla Commissione di esprimere i pareri di competenza.

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.
C. 4864-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP), relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento, recante la conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, in materia di proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 26 gennaio 2012. Nel segnalare che l'esame si è concluso senza la formale espressione del parere in attesa di alcuni chiarimenti da parte del Governo, fa presente che il Presidente della Commissione bilancio, ha, comunque, evidenziato l'opportunità di far presente ai presidenti delle Commissioni di merito l'orientamento emerso in merito alla soppressione dall'articolo 5, comma 3, della previsione di un parere vincolante delle Commissioni parlamentari in relazione ai programmi di investimento di interesse dell'amministrazione della difesa. Rileva, peraltro, che nella medesima data, le Commissioni di merito hanno concluso l'esame del provvedimento, sopprimendo il riferimento al carattere «vincolante» del parere di cui all'articolo 5, comma 3, alla luce dei rilievi formulati dalla Commissione bilancio e di una condizione formulata dalla Commissione affari costituzionali. Su questa ultima questione, osserva che le Commissioni parlamentari competenti per il merito già esprimono un parere sui programmi di armamento, rilevando che nella fase procedurale alla quale si riferisce l'articolo 5, comma 3, l'unica Commissione parlamentare che avrebbe astrattamente titolo per esprimere un parere sarebbe la Commissione bilancio. In ogni caso, ritiene che l'espressione di un parere parlamentare in una fase essenzialmente amministrativa, nella quale si valutano aspetti di prevalente interesse contabile e finanziario, sarebbe inopportuna, perché determinerebbe inevitabilmente lungaggini e appesantimenti procedurali, specialmente qualora fossero chiamate a esprimersi tanto le Commissioni bilancio che le Commissioni difesa, che potrebbero esprimere pareri anche discordanti. Rileva, peraltro, che la previsione di un parere parlamentare si porrebbe anche in contrasto con le finalità di semplificazione e di accelerazione delle procedure, perseguite dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge. Nel segnalare che la relazione tecnica sottolinea come tale disposizione sia suscettibile di determinare un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli apparati amministrativi delle amministrazioni competenti, cui può essere ricollegato un risparmio di spesa, derivante da un migliore Pag. 40impiego delle risorse, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un parere contrario sulla previsione di un parere delle Commissioni competenti, anche richiamando l'esigenza di salvaguardare l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. A suo avviso, infatti, tale previsione determina oneri certi, ancorché non quantificabili allo stato. Ribadisce, comunque, che la competenza ad esprimere un parere spetterebbe esclusivamente alla Commissione bilancio, anche considerando che le Commissioni di merito si sono già espresse in una fase procedurale precedente.
  Con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo 1 degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala in primo luogo che alcune proposte sembrano determinare oneri privi di idonea quantificazione o copertura finanziaria. In particolare, ricorda gli emendamenti Maurizio Turco 2.9 e 2.8, volti ad estendere ad ulteriori categorie di personale le disposizioni in materia di trattamento indennitario di cui all'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, senza prevedere alcuna copertura finanziaria. Segnala, inoltre, l'emendamento Maurizio Turco 2.1, volto a prevedere l'applicazione dell'articolo 18 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, che riconosce una annualità contributiva ai fini del conseguimento del trattamento di quiescenza goduto dal personale militare, senza prevedere alcuna copertura finanziaria, nonché gli emendamenti Di Stanislao 5.18 e 5.16, volti a sopprimere le modifiche all'articolo 2190 del codice dell'ordinamento militare cui la relazione tecnica annette risparmi di spesa scontato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento. Da ultimo, richiama l'emendamento Maurizio Turco 5.5, volto a prevedere la vigenza delle norme di cui all'articolo 11 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1302, concernente l'indennità di volto ai sottufficiali e graduati di truppa dell'Aeronautica.
  Ritiene invece necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari di altre proposte emendative. In proposito, segnala in primo luogo l'emendamento Gidoni 1.1, che riduce, da euro 747.649.929 a euro 550.000.000 la spesa autorizzata dal comma 1 dell'articolo 1 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, e l'emendamento Gidoni 1.18, che riduce da euro 157.012.056 a euro 125.000.000, la spesa autorizzata per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla praticabilità della riduzione della spesa autorizzata, considerato che la quantificazione della spesa attualmente autorizzata è prevista dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame. Con riferimento all'emendamento Gidoni 1.21, volto a sopprimere il comma 16 relativo alla partecipazione di personale militare in Libia, in linea con le risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità di sopprimere l'autorizzazione di spesa per far fronte agli impegni assunti, in considerazione del fatto che gli stessi appaiono riconducibili ad impegni internazionali del nostro Paese. Per quanto attiene all'emendamento Gidoni 5.1, volto a prevedere il concorso degli arsenali e degli stabilimenti militari, adibiti alla manutenzione dei mezzi e degli equipaggiamenti delle Forze armate, anche all'espletamento di analoghi interventi su mezzi delle forze di polizia, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie della proposta emendativa, anche al fine di valutare se le attività previste possano essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ritiene inoltre necessario un chiarimento, specialmente rispetto alle implicazioni sul piano previdenziale, dell'emendamento Maurizio Turco 5.14, in materia di rideterminazione, ai soli fini giuridici, dell'anzianità di grado degli uffici in servizio appartenenti al disciolto ruolo tecnico-logistico dell'arma dei Carabinieri. Ricorda, poi, l'emendamento Di Stanislao 5.31, che rende vincolante il parere delle Pag. 41commissioni parlamentari espresso sul decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo all'attualizzazione dei contributi pluriennali concernenti la realizzazione di programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa. Da ultimo, per quanto attiene all'emendamento Di Stanislao 10.30, volto a abrogare le disposizioni concernenti la cosiddetta «mini naja» di cui all'articolo 55, commi da 5-bis a 5-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, destinando i risparmi di spesa derivanti da tale abrogazione alle iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, del presente provvedimento, chiede al Governo se i programmi relativi alla cosiddetta «mini naja» possano essere interrotti senza conseguenze di carattere finanziario. Segnala, peraltro, che, dal punto di vista formale, sembrerebbe più opportuno fare riferimento alla ripartizione delle «risorse» anziché delle «entrate».

  Il sottosegretario Gianluigi MAGRI rileva come l'intervento dell'onorevole Ciccanti colga pienamente la problematica sollevata dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, come modificato dalle Commissioni nel corso dell'esame in sede referente. In proposito, rileva come la modifica introdotta finirebbe per contraddire, di fatto, le finalità della norma, volta a semplificare i passaggi successivi alla deliberazione da parte delle Commissioni parlamentari che individuano le modalità attraverso le quali impegnare le risorse del programma di spesa in questione, attualmente pari a trentasette. Sottolinea come sarebbe incomprensibile un ulteriore passaggio presso le Commissioni di merito a valle del procedimento amministrativo e come, a suo avviso, ferma restando la valutazione dei Presidenti delle Camere, sembrerebbero competenti più le Commissioni bilancio. Si rimette quindi alle valutazioni della Commissione, sottolineando come la scelta di esprimere un ulteriore parere parlamentare non può essere sindacata nel merito dal Governo.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con le considerazioni del sottosegretario Magri, osservando come già nella seduta del 26 gennaio 2012 avesse segnalato la necessità di sopprimere l'inciso riferito all'acquisizione di un parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) ritiene che le considerazioni del relatore e dei rappresentanti del Governo in ordine agli effetti della previsione di un parere parlamentare sugli schemi dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3, siano esaustive, anche alla luce delle affermazioni contenute nella relazione tecnica, che ascrivono alla prevista semplificazione procedurale effetti di risparmio. Sottolinea, peraltro, come già nel corso della seduta del 26 gennaio 2012 fosse emerso un orientamento della Commissione favorevole alla soppressione dall'articolo 5, comma 3, della previsione di un parere vincolante delle Commissioni parlamentari in relazione ai programmi di investimento di interesse dell'amministrazione della difesa. A suo avviso, in questa sede ci si dovrebbe quindi soffermare sui chiarimenti che il Governo si era riservato di fornire con riferimento alle altre disposizioni del provvedimento in esame, evitando di riaprire un dibattito sostanzialmente già esaurito.

  Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che le Commissioni di merito abbiano raggiunto un equilibrio accogliendo la condizione formulata dalla I Commissione e volta alla soppressione della natura vincolante del parere previsto. Ritiene comunque che l'attuale formulazione della disposizione non possa essere oggetto di una condizione formulata al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osserva come la dizione letterale non escluda una competenza sia delle Commissioni di merito che della Commissione bilancio. Osserva che al massimo si potrebbe preferire l'inserimento di un termine per l'espressione del parere, oltre il quale il Governo può comunque Pag. 42procedere. Evidenzia come per il suo gruppo il testo formulato dalle Commissioni debba essere rispettato e debbano essere evitate forzature.

  Antonio BORGHESI (IdV) chiede di chiarire meglio la portata della semplificazione recata nel testo originario della norma in relazione alla modifica introdotta dalle Commissioni nel corso dell'esame in sede referente.

  Rolando NANNICINI (PD), pur apprezzando l'intento di semplificazione delle procedure previsto dall'articolo 5, comma 3, ritiene che un parere parlamentare sul decreto richiamato nella medesima disposizione sia comunque opportuno e che esso non rappresenterebbe un inutile appesantimento o un ostacolo, ma uno strumento per garantire la necessaria informazione del Parlamento sui programmi di investimento dell'amministrazione della Difesa. Nel sottolineare come la formulazione del comma 3 dell'articolo 5 non pregiudichi le competenze della Commissione bilancio, lasciando aperta la possibilità di un assegnazione dello schema del decreto alla Commissione difesa o alla Commissione bilancio, ritiene che sia stata opportuna la soppressione del carattere vincolante del parere parlamentare, che avrebbe potuto determinare problemi applicativi. Ritiene, pertanto, soddisfacente l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto, anche in considerazione dell'entità degli stanziamenti relativi ai programmi di investimento, per i quali il successivo comma 4 autorizza ulteriori contributi in misura pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e a 125 milioni di euro per il 2017 e il 2018.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, con riferimento ai profili finanziari del testo del provvedimento, deposita alcune note predisposte sul provvedimento dalla Ragioneria generale dello Stato, rappresentando che su alcune disposizioni il Ministero della difesa ha predisposto una relazione tecnica, che tuttavia non è stata ancora valutata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per quanto attiene alle proposte emendative, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti Maurizio Turco 2.1, 2.8 e 2.9, Gidoni 5.1, Maurizio Turco 5.5 e 5.14, nonché Di Stanislao 5.18 e 5.31.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP), relatore, preso atto degli esiti del dibattito, ribadisce che la previsione di un parere della Commissione difesa sul decreto richiamato dall'articolo 5, comma 3, è ultronea ed invasiva delle competenze della Commissione bilancio, rilevando altresì che le Commissioni di merito già si sono pronunciate sui programmi di investimento in una precedente fase procedimentale. In proposito, sottolinea inoltre che l'articolo 4, comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003 prevede che il decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia adottato previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente e che, pertanto, un parere parlamentare potrebbe determinare interferenze sul piano amministrativo, vanificando in concreto gli effetti di una norma suscettibile di determinare recuperi di efficienza e risparmi di spesa. Alla luce di queste considerazioni, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4864-A, di conversione del decreto-legge n. 215 del 2011, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   rilevato che all'articolo 5, comma 3, facendo riferimento a una disposizione di Pag. 43portata generale, con riferimento ai programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, è stato previsto un parere delle competenti Commissioni parlamentari in merito ad un decreto interministeriale che ha ad oggetto profili tecnico contabili relativi all'utilizzo di contributi pluriennali;

  considerato che la predetta disposizione appare in contrasto con la finalità di semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, prevista dal testo originario del comma 3 dell'articolo 5 del decreto presentato dal Governo e che i decreti oggetto dei pareri attengono esclusivamente ai profili finanziari degli interventi;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
    gli stanziamenti previsti ai quali fanno riferimento le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 3-bis e 8, comma 15-bis sono, rispettivamente, quelli di cui ai medesimi articoli 7 e 8;
    alle spese di vitto e alloggio di cui all'articolo 9, comma 4, si provvederà nell'ambito degli stanziamenti di cui alla legge n. 49 del 1987;
    le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, che prevedono deroghe alla limitazione di alcune spese di funzionamento e per autovetture possono trovare attuazione nell'ambito delle spese autorizzate ai sensi degli articoli 7 e 8;
    la convalida degli atti indispensabili per dare continuità alle iniziative e ai programmi da realizzare prevista dall'articolo 9, comma 8 non determina effetti finanziari ulteriori in quanto si limita a chiarire l'interpretazione e l'ambito di applicazione temporale di norme vigenti;
    la proroga dei contratti quadriennali stipulati dal Ministero degli affari esteri con esperti in materia di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9, comma 10, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli stessi sono già previsti a legislazione vigente e trovano copertura a valere degli stanziamenti di cui alla legge n. 49 del 1987;
    il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240 della legge n. 296 del 2006 reca le necessarie disponibilità;
  esprime
  sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 5, comma 3, sopprimere le parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;
   all'articolo 7, comma 3-bis, dopo le parole: stanziamenti previsti, aggiungere le seguenti: dal presente articolo;
   all'articolo 8, comma 15-bis, dopo le parole: stanziamenti previsti, aggiungere le seguenti: dal presente articolo;
   all'articolo 10, sostituire le parole: escluso l'articolo 5, comma 4, con le seguenti: ad eccezione degli articoli 1, comma 16, secondo periodo e 5, comma 4,
  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 2.1, 2.8, 2.9, 5.1, 5.5, 5.14, 5.18 e 5.31, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sui restanti emendamenti».

  Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come non si possa, a suo avviso, procedere Pag. 44atteso che il Governo ha rappresentato l'esigenza di acquisire ulteriori elementi su talune disposizioni.

  Michele VENTURA (PD) ritiene che sia un'evidente forzatura richiamare l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione con riferimento alla previsione di un parere parlamentare sul decreto relativo ai programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, osservando come di norma la Commissione faccia un utilizzo più prudente di tale parametro costituzionale. A suo parere, infatti, è eccessivo ritenere che la previsione di un parere parlamentare determini oneri privi di copertura finanziaria, rilevando come spesso siano previsti pareri delle Commissioni su schemi di atti del Governo.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce del dibattito svoltosi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento successivamente alla trattazione del disegno di legge comunitaria 2011, al fine di consentire al Governo di acquisire i necessari elementi di chiarimento.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, ricorda che il disegno di legge reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2011) e che il testo originario, corredato di relazione tecnica, è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio che ha espresso il prescritto parere nella seduta del 25 ottobre 2011. La Commissione di merito, nel corso dell'esame in sede referente, ha apportato modifiche al testo. Con riferimento a tali modifiche non risultano pervenute relazioni tecniche. Con riferimento agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge, recanti la delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento (C. 4623) circa la difficoltà di determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo, gli effetti finanziari connessi all'attuazione delle direttive, andrebbe chiarito se tale impostazione (rinvio della verifica degli effetti finanziari alla fase dell'esame parlamentare degli atti di recepimento delle direttive) possa essere estesa anche alle nuove direttive inserite nell'allegato B dalla Commissione di merito (direttiva 2011/62/UE, in materia di medicinali per uso umano, e direttiva 2011/70/Euratom, in materia di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi). Con riferimento all'articolo 6, recante reintroduzione e ripopolamento di specie autoctone, osserva che l'istanza da parte di soggetti pubblici per l'introduzione di specie non autoctone appare di natura facoltativa. Fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo nel presupposto che tali soggetti predispongano gli studi connessi alle predette istanze nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come disposto peraltro dal comma 6. Con riferimento all'articolo 7, recante istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname, rileva che la norma contempla, tra i criteri di delega, l'individuazione di una o più autorità nazionali competenti per la verifica, mediante risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze. Inoltre è prevista una tariffa per l'importazione di legname, destinata all'integrale copertura delle spese sostenute dalle autorità competenti, finalizzate ai controlli. Infine, viene dettata una clausola di non onerosità per la finanza pubblica. Dato il tenore della norma di delega, la compatibilità della disciplina con la clausola di invarianza potrà essere verificata in modo esaustivo soltanto sulla base della normativa che sarà adottata nell'esercizio della Pag. 45delega. Ritiene comunque opportuno acquisire elementi volti ad individuare le strutture cui dovranno presumibilmente essere affidati i compiti di autorità competenti, nonché elementi circa l'idoneità delle stesse ad esercitare tali attività nell'ambito delle risorse già assegnate. Con riferimento all'articolo 8, recante commercializzazione dell'olio di oliva, rileva, circa l'attribuzione all'Ispettorato repressione frodi dei poteri relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva, che sarebbe utile acquisire una conferma circa l'effettiva possibilità che tale funzione sia esercitata con le risorse già assegnate al Ministero delle politiche agricole. Con riferimento all'articolo 9, concernente le immissioni industriali, stante l'ampiezza della disciplina prevista dalla direttiva 2010/75/CE, che interessa un ambito assai esteso di attività industriali da sottoporre ad autorizzazione e controllo a fini di tutela ambientale, ritiene che andrebbe precisata la portata attuativa del criterio direttivo di cui alla lettera d), che prevede una revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli. In particolare, andrebbe chiarito il coordinamento tra la revisione prevista dal testo e la disposizione di carattere generale richiamata dall'articolo 4 del provvedimento in esame, riguardante tutte le norme di recepimento di obblighi comunitari. In base a tale ultima disposizione, gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Ritiene che ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti riguardo al criterio di delega che prevede l'utilizzo delle sanzioni amministrative per le finalità connesse all'attuazione della direttiva stessa, tenuto conto che gli introiti da sanzioni assumono carattere comunque eventuale e non predeterminabile nell'ammontare. Con riferimento all'articolo 12, recante difesa del suolo e gestione delle risorse idriche, rileva che la norma è corredata di una clausola di invarianza finanziaria riferita alla finanza pubblica e precisa altresì (comma 3) che le amministrazioni interessate provvederanno all'adempimento dei compiti loro assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tenuto conto del tenore assai ampio della delega, rileva che non sussistono, allo stato, elementi per valutare la conformità dei criteri di delega rispetto alla predetta clausola di invarianza. La conformità alla clausola di neutralità finanziaria potrebbe essere pertanto valutata soltanto alla luce della disciplina dettata dai decreti attuativi della delega. Rileva, tuttavia, che la norma non prevede espressamente l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sullo schema di decreto da adottare nell'esercizio della delega. Con riferimento all'articolo 13, recante tutela dall'inquinamento acustico, osserva che le norme di delega recate dalla disposizione in esame sono assistite da una previsione di invarianza riferita alla finanza pubblica (comma 4). La conformità dei criteri di delega indicati alla predetta clausola di neutralità finanziaria potrà peraltro essere verificata soltanto sulla base delle norme emanate nell'esercizio delle deleghe. Per quanto riguarda l'articolo 14, commi da 1 a 20, recante ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, rileva che le norme fanno riferimento alle transazioni commerciali tra imprese. In quest'ultima categoria non rientrano, ai sensi del comma 2, lettera b), le «pubbliche amministrazioni». Al fine di escludere eventuali implicazioni per la finanza pubblica, andrebbe precisato se siano escluse da tale ambito anche quei soggetti che, pur svolgendo attività imprenditoriale e pur essendo costituiti in forma privatistica, appartengono al comparto delle pubbliche amministrazioni ai fini della costruzione del conto economico consolidato, rilevante per la definizione dei saldi di rilievo europeo. Con riferimento all'articolo 14, comma 21, recante ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni, osserva che l'attuazione delle disposizioni volte ad eliminare Pag. 46i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni appare suscettibile di produrre effetti onerosi per la finanza pubblica. In proposito andrebbero quindi acquisiti elementi volti a definire l'entità di tali effetti e le risorse con le quali farvi fronte. Tale considerazione è svolta anche sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione Bilancio che, in sede di esame del testo originario, ha posto una condizione volta ad eliminare dall'allegato B il riferimento alla direttiva 2011/7/UE. Ricorda che l'allegato B reca l'elenco delle direttive per il recepimento delle quali è conferita la delega al Governo, a norma dell'articolo 1 del testo in esame. Segnala che tale richiesta è stata motivata, nelle premesse al parere espresso dalla Commissione bilancio sul precedente testo, sottolineando che «il recepimento della direttiva 2011/7/UE, contenuta nell'Allegato B, recante disposizioni per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in assenza di un contestuale adeguamento delle vigenti procedure di pagamento in ambito pubblico – dal quale peraltro deriverebbero oneri finanziari – e stante la situazione di forte ritardo nelle erogazioni, darebbe luogo al conseguente addebito di interessi moratori a carico dell'erario, non quantificabili ex ante e privi della relativa copertura, con grave pregiudizio per gli equilibri di finanza pubblica». Ricorda che la Commissione Bilancio ha ritenuto necessario «al fine di evitare effetti negativi per la finanza pubblica e tenuto conto che la scadenza per l'adeguamento degli ordinamenti nazionali è fissata al 16 marzo 2013, rinviare il recepimento della direttiva 2011/7/UE» affermando che «nelle more del recepimento della suddetta direttiva, sarà possibile introdurre nel nostro ordinamento le opportune modifiche normative e amministrative, individuando le necessarie risorse, volte al graduale smaltimento dei debiti pregressi, all'accelerazione dei pagamenti ed all'uso generalizzato dei sistemi automatizzati, indispensabili per consentire di effettuare le operazioni entro i termini stringenti previsti dalla normativa comunitaria». Fa presente che considerazioni analoghe sono state espresse presso la Commissione Bilancio dal rappresentante del Governo. Per quanto riguarda l'articolo 15, recante tutela degli interessi dei consumatori, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 16, recante protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, rileva che, al fine di escludere effetti onerosi, andrebbero acquisiti elementi in ordine alle modalità applicative degli obblighi previsti dal testo, con particolare riferimento: alle modalità di finanziamento dei metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici e delle attività di formazione nei centri di ricerca e nelle università; all'istituzione del Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici e degli altri organismi preposti al benessere degli animali ai quali il testo fa riferimento, con la partecipazione di figure di esperti nel settore; al funzionamento di un sistema ispettivo per il benessere degli animali da laboratorio; alla predisposizione di una banca dati telematica sull'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici e sui metodi alternativi. Con riferimento all'articolo 17, recante immissione in commercio di prodotti medicinali generici, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 19, recante esportazione di prodotti a duplice uso e materiali proliferanti, pur considerato il carattere ordinamentale della norma in esame, alla luce della previsione di invarianza finanziaria di cui al comma 4, ed in mancanza di relazione tecnica, ritiene opportuno acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva possibilità di dare attuazione alla disposizione in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 20, concernente l'IVA relativa ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, rileva che le norme non sono corredate di relazione tecnica e di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 22, recante etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, fa presente di non avere Pag. 47nulla da osservare al riguardo. Per quanto riguarda l'articolo 23, recante delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari, rileva che le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica. Nel rilevare l'ampiezza della disciplina oggetto del coordinamento legislativo in esame, che interessa un ambito assai esteso di attività da sottoporre a controllo a fini di tutela della salute e dell'ambiente, osserva che la verifica dell'effettiva coerenza delle norme di attuazione rispetto agli obblighi di neutralità finanziaria disposti dai commi 4 e 5 potrà essere valutata soltanto sulla base della normativa adottata nell'esercizio della delega. Segnala peraltro che non è espressamente prevista, dal testo in esame, una procedura di verifica da effettuarsi da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Riguardo all'attuazione del comma 2, lettera c), circa l'applicazione del principio di integrale copertura dei costi effettivi del servizio tramite le tariffe dovute dalle imprese per il rilascio delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari, andrebbero forniti elementi volti a verificare l'allineamento, anche dal punto di vista temporale, tra i predetti costi e gli introiti tariffari. Con riferimento all'articolo 24, recante pubblicazione risultati delle indagini relative alle sofisticazioni alimentari, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 27, concernente medicinali ad uso veterinario, fa presente che le norme non sono corredate di relazione tecnica. Ritiene utile acquisire una conferma circa la possibilità che il complessivo riordino previsto possa essere effettivamente esercitato in assenza di ulteriori oneri. In particolare, andrebbero forniti chiarimenti in merito al criterio indicato nella lettera g) del comma 2 che prevede una razionalizzazione del sistema delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per i servizi resi relativamente al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari mediante procedure semplificate. Con riferimento all'articolo 28, recante protezione delle galline ovaiole e registrazione degli stabilimenti di allevamento, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 29, recante repertorio nazionale dei dispositivi medici, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa la compensatività degli effetti finanziari recati dalla norma in esame, dal momento che le maggiori entrate derivanti dall'incremento di 0,5 per cento del contributo a carico delle aziende produttrici di dispositivi medici potrebbero non essere sufficienti a compensare le minori entrate connesse alla soppressione della tariffa di 100 euro per ogni dispositivo. Passando all'esame delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, ritiene che le seguenti proposte emendative rechino una quantificazione o copertura che appare carente o inidonea: in particolare, con riferimento all'articolo aggiuntivo Pini 30.052, osserva che la proposta emendativa reca modifiche alla legge n. 117 del 1988 in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati. Ai relativi oneri, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2011 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 2,45 milioni di euro per l'anno 2011, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, e quanto a 4,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica. L'articolo aggiuntivo reca, infine, una esplicita clausola di salvaguardia finanziaria. Al riguardo, osserva che esso reca una copertura finanziaria riferita all'esercizio 2011 oramai concluso. Con riferimento alla copertura a decorrere dall'anno 2012, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, segnala che lo stesso non reca le necessarie disponibilità e, ritiene, pertanto, opportuna una conferma da parte del Governo; riguardo all'articolo aggiuntivo Pini 30.054 (versione corretta), evidenzia come la proposta emendativa Pag. 48modifichi le disposizioni vigenti in materia di protezione della fauna selvatica. In particolare, l'articolo aggiuntivo sopprime le clausole di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, commi 5-bis e 7-bis della legge n. 157 del 1992; riguardo all'articolo aggiuntivo Pini 30.060, rileva che esso reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, che appare volta ad ampliare l'ambito di esclusione dal pagamento delle tariffe previste per i controlli sanitari obbligatori, senza prevedere una corrispondente copertura finanziaria.
  Riguardo, invece, alle seguenti proposte emendative, sottolinea l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari derivanti dalle stesse: con riferimento all'articolo aggiuntivo Garavini 5.060, che prevede specifici criteri per l'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani, pur essendo la direttiva 2011/36/UE inclusa nell'allegato B al disegno di legge comunitaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari connessi all'attuazione degli specifici criteri previsti, tra i quali in particolare, l'istituzione del tutore del minore straniero non accompagnato vittima di tratta; relativamente all'articolo aggiuntivo Garavini 5.050, il quale prevede specifici criteri per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di neutralità finanziaria da esso prevista; ritiene inoltre opportuna una valutazione del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'articolo aggiuntivo Garavini 5.054, il quale prevede specifici criteri per l'attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa ai provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; circa l'articolo aggiuntivo Gozi 5.053, che prevede specifici criteri per l'attuazione della direttiva 2010/18/UE in materia di congedo parentale, pur essendo incluso nell'allegato B del disegno di legge comunitaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari connessi all'attuazione degli specifici criteri previsti dalla proposta emendativa; riguardo l'articolo aggiuntivo Ferranti 5.061, che prevede specifici criteri per l'attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, valuta opportuno acquisire il parere del Governo circa gli effetti finanziari; riguardo l'articolo aggiuntivo Ciccanti 5.057 , che prevede che permangano, seppure con il vincolo di destinazione esclusiva a interventi nella filiera ittica, nel patrimonio dei beneficiari le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi nell'ambito del programma SFOP 1995/1999, trattandosi di somme erogate a valere del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa; circa l'articolo aggiuntivo Gozi 5.063, che modifica le disposizioni previste per le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010, evidenzia la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalle modifiche previste dalla proposta emendativa, anche in relazione all'eventuale mancata attuazione delle previsioni della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno; sull'articolo aggiuntivo Zamparutti 9.050, che reca modifiche al decreto legislativo n. 155 del 2010 in materia di inquinamento e qualità dell'aria, in particolare prevedendo che le regioni e le province autonome adottino misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione e non, come previsto dal testo vigente, quelle che non comportano costi sproporzionati, stante l'esplicita previsione di una clausola di invarianza finanziaria nel decreto legislativo n. 155 del 2010, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari, derivanti dalla proposta emendativa; relativamente Pag. 49all'emendamento Messina 12.51, che specifica tra i criteri di delega di cui all'articolo 12 che la gestione del servizio idrico integrato spetti ai comuni, in forma singola o associata, e sia esercitata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico o controllata dallo stesso comune, stante l'esplicita previsione di una clausola di invarianza finanziaria nell'articolo 12, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari, derivanti dalla proposta emendativa; sull'emendamento Gozi 14.52, che prevede specifici criteri per l'attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nella transazioni commerciali, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa; con riferimento agli identici emendamenti Mariani 14.50 e Stradella 14.51, sottolinea come essi cambino il termine previsto per l'emanazione – da parte del Governo – dei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva 2011/7/UE, relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni, spostandolo da quello indicato nella medesima direttiva – che all'articolo 12 indica la data del 16 marzo 2013 – a quello di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge comunitaria. Conseguentemente, prevede che le disposizioni dei primi venti commi dell'articolo 14 del presente provvedimento si applichino dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi; circa l'emendamento Palmieri 18.55, che sostituisce l'articolo 18 in materia di contrasto al fenomeno della contraffazione che utilizza le reti di comunicazione elettronica, prevedendo, in particolare, l'accessibilità per via telematica dei codici di autoregolamentazione, stante l'esplicita previsione di una clausola di invarianza finanziaria, seppure formulata in maniera non conforme alla prassi vigente, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della stessa a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; in relazione all'emendamento Lanzillotta 18.56 che sostituisce l'articolo 18 in materia di contrasto al fenomeno della contraffazione che utilizza le reti di comunicazione elettronica, prevedendo, in particolare, l'accessibilità per via telematica dei codici di autoregolamentazione, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti; circa l'articolo aggiuntivo Pini 30.050, il quale modifica il Codice della navigazione, prevedendo che il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività e che la consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa; sull'articolo aggiuntivo Dussin 30.051, il quale prevede che, fino al 31 dicembre 2013, gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario non sono soggetti agli adempimenti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante l'albo nazionale dei gestori ambientali, sottolinea l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti; rileva quindi che l'articolo aggiuntivo Pini 30.055 dispone una serie di modificazioni, in parte ordinamentali o riguardanti sanzioni penali e amministrative, alla legge n. 157 del 1992 concernente le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e modifica, inoltre, i commi da 3 a 7 dell'articolo 14 della suddetta legge, concernenti l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia, prevedendosi il rilascio di un tesserino venatorio per solo l'attività migratoria con un contributo spese a carico del cacciatore richiedente di euro 20. Segnala, infine, una integrazione dell'articolo 23 della suddetta legge n. 157 Pag. 50del 1992 prevedendosi che la tassa di concessione regionale, ivi prevista per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, sia ridotta nella misura minima del 50 per cento per i soggetti ultra sessantacinquenni e per i portatori di handicap. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla suddetta proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con particolare riferimento alla predetta riduzione della tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione dell'esercizio venatorio a favore di particolari categorie di soggetti; con riferimento all'articolo aggiuntivo Pini 30.059, il quale esclude l'applicazione della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, recepita con il decreto legislativo n. 59 del 2010 alle attività connesse con l'esercizio di impresa nel settore turistico-balneare, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa, anche considerando che su una proposta emendativa di analogo tenore la Commissione, nella seduta del 5 aprile 2011, ha espresso un parere contrario. Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO con riferimento al testo rileva che, all'articolo 7, al comma 1, sarebbe necessario riformulare la lettera d), al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione, assicurando l'integrale copertura dei costi effettivi del servizio reso; in assenza della predisposizione di una apposita relazione tecnica non è possibile valutare compiutamente le implicazioni finanziarie degli articoli 12, 13 e 14 e, pertanto, ne propone la soppressione; fa presente che è necessario modificare i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 16, comma 1, al fine di garantire che l'attuazione della direttiva 2010/63/UE non comporti conseguenze negative per la finanza pubblica; osserva che le disposizioni di cui all'articolo 19, recante delega al Governo in materia di esportazione di prodotti a duplice uso e di materiali proliferanti, non comportano effetti negativi per la finanza pubblica; evidenzia che gli oneri derivanti dall'articolo 23, recante delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari, saranno integralmente coperti con le tariffe a carico degli operatori. Con riferimento alle proposte emendative, chiede di potere svolgere ulteriori approfondimenti in merito ai rilievi formulati dal relatore.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta del rappresentate del Governo e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.
C. 4864-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione. Parere su emendamenti.)

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP), relatore, osserva come si potrebbe chiedere alle Commissioni di merito di adottare in sede di Comitato dei nove una proposta emendativa volta a prevedere un termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ribadisce la contrarietà sulla richiamata disposizione di cui all'articolo 5, comma 3. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 16, 16-bis e 16-ter, fa presente che sulla base degli ulteriori elementi acquisiti e di una relazione tecnica presentata dal Ministero della difesa, Pag. 51si possa dare parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento con le condizioni formulate dal relatore. Rileva, inoltre, di condividere il parere del relatore in merito alle proposte emendative presentate.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, anche alla luce degli orientamenti emersi nel dibattito, propone di esprimere una condizione, senza richiamare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riferimento alle disposizioni di cui al richiamato articolo 5, comma 3.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP), relatore, concorda con la proposta del presidente e riformula conseguentemente la proposta di parere formulata (vedi allegato).

  Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come il Governo non abbia fornito i chiarimenti richiesti su talune disposizioni del provvedimento e preannuncia che il suo gruppo esprimerà pertanto un voto contrario sulla proposta del relatore.

  Massimo VANNUCCI (PD) annuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 16.55.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta odierna.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso dieci nuovi emendamenti della Commissione riferiti al disegno di legge in esame. In particolare, segnala gli emendamenti 17.100, 26.100 e 29.100, che sopprimono gli articoli ai quali sono riferiti, in quanto già contenuti nel decreto-legge n. 1 del 2012 in materia di concorrenza. Con riferimento, inoltre, all'emendamento 1.100, segnala che lo stesso prevede l'inserimento di tre ulteriori direttive nell'allegato B. rileva che le stesse non sembrano presentare rilievi problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo. Osserva quindi che l'articolo aggiuntivo 30.0100 sembra volto ad ovviare ai problemi applicativi che potrebbero derivare dall'attuazione della legge comunitaria per il 2010 e non sembra quindi presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Rileva che, dato il loro carattere formale, non presentano rilievi problematici dal punto di vista finanziario gli emendamenti 1.101, 6.100, 12.100, 16.100, 16.101. Formula, quindi, la seguente proposta di parere.
  «La V Commissione,
   esaminati il testo del disegno di legge comunitaria 2011 elaborato dalla Commissione di merito e le proposte emendative ad esso riferite contenute nel fascicolo n. 2, gli emendamenti 1.100, 1.101, 6.100, 12.100,16.100, 16.101, 17.100, 26.100, 29.100, nonché l'articolo aggiuntivo 30.0100;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, volti a precisare che:
    all'articolo 7, al comma 1, è necessario riformulare la lettera d), al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione, assicurando l'integrale copertura dei costi effettivi del servizio reso;
    in assenza della predisposizione di una apposita relazione tecnica non è possibile Pag. 52valutare compiutamente le implicazioni finanziarie degli articoli 12, 13 e 14;
    è necessario modificare i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 16, comma 1, al fine di garantire che l'attuazione della direttiva 2010/63/UE non comporti conseguenze negative per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui all'articolo 19, recante delega al Governo in materia di esportazione di prodotti a duplice uso e di materiali proliferanti, non comportano effetti negativi per la finanza pubblica;
    gli oneri derivanti dall'articolo 23, recante delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari, saranno integralmente coperti con le tariffe a carico degli operatori;
    rilevato che alcune disposizioni del provvedimento in esame erano già state esaminate dalla Commissione, in quanto le stesse erano contenute nel disegno di legge comunitaria 2010 e nelle proposte emendative ad esso riferite;
    tenuto conto dei pareri espressi dalla Commissione bilancio sul predetto provvedimento e sulle relative proposte emendative;
  considerato che:
   all'articolo 7, comma 1, lettera a), il riferimento alle risorse già previste a legislazione vigente appare ultroneo in quanto tale riferimento è contenuto nella clausola di invarianza prevista al comma 3;
   con riferimento all'articolo 16, dopo il comma 1, occorre inserire una clausola di invarianza finanziaria integrata con la previsione che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al predetto comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   all'articolo 27, comma 2, è necessario modificare la lettera b), al fine di fare riferimento all'implementazione della banca dati del farmaco umano del Ministero della salute;
   osservato che le disposizioni degli articoli 17, 26 e 29 trovano già applicazione in quanto identiche a quelle degli articoli 83, 69 e 68 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, attualmente all'esame del Senato;
   nel presupposto che l'attività di promozione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di forme di collaborazione volte a contrastare il fenomeno della contraffazione attraverso l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica prevista dagli emendamenti 18.55 e 18.56, può essere realizzata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,
  esprime
  sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  All'articolo 7, comma 1, lettera d), sostituire le parole da: e sua destinazione fino alla fine della lettera con le seguenti: calcolata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento.
  Sopprimere l'articolo 12.
  Sopprimere l'articolo 13.
  Sopprimere l'articolo 14.

  All'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettera
a), sopprimere le parole da: garantire fino a: congrui finanziamenti e le parole: anche tramite corsi di Pag. 53approfondimento all'interno di centri di ricerca e università, integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,;
   al comma 1, sopprimere le lettere g) e h);
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al primo comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 27, comma 2, lettera b), sostituire le parole: una banca dati nazionale con le seguenti: l'implementazione della banca dati del farmaco umano del Ministero della salute;
  e con la seguente condizione:
   all'articolo 7, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: mediante le risorse già previste a legislazione vigente;
  e con la seguente osservazione:
   si raccomanda l'approvazione degli emendamenti 17.100, 26.100 e 29.100, volti a sopprimere gli articoli 17, 26 e 29, in quanto recano disposizioni di contenuto identico, rispettivamente, a quello degli articoli 83, 69 e 68 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.
  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

  sull'articolo aggiuntivo 5.060, con la seguente condizione:
   sopprimere la lettera f);

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 12.51, 14.50, 14.51, 14.52 e sugli articoli aggiuntivi 5.050, 5.053, 5.054, 5.057, 5.061, 5.063, 9.050, 30.051, 30.052, 30.054 (versione corretta), limitatamente al comma 1 del capoverso ART. 30-bis, 30.055, 30.059 e 30.060, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere.

  Massimo VANNUCCI (PD) con riferimento alla richiesta del rappresentante del Governo di sopprimere l'articolo 14 relativo al recepimento della direttiva sui ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, rileva come l'articolo in esame, imponendo il rispetto dei termini previsti dalla direttiva solo nelle transazioni tra imprese e non tra pubblica amministrazione ed imprese provocherebbe l'effetto paradossale di danneggiare ulteriormente le imprese che non ricevono nei termini i pagamenti dalla pubblica amministrazione, mentre sarebbero costrette al rispetto dei medesimi termini nei confronti dei propri fornitori. Ricorda come il Ministro Passera, rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata, avesse assicurato che il problema del recepimento della direttiva sui ritardi nei pagamenti sarebbe stato attuato con la legge comunitaria in discussione. Rileva come sarebbe almeno opportuno prevedere un'eccezione per le imprese coinvolte in affari con la pubblica amministrazione ovvero ribadire la volontà di recepire la direttiva entro il 2013, piuttosto che sopprimere del tutto l'articolo.

  Renato CAMBURSANO (Misto), intervenendo con riferimento alle implicazioni finanziarie dell'articolo 14 del provvedimento, fa presente che già nella discussione generale in Assemblea sul disegno di legge comunitaria, svoltasi il 23 gennaio Pag. 542012, ha ripercorso le tappe delle disposizioni in materia di contrasto dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Ricorda, infatti, che il recepimento della direttiva 2011/7/UE era inizialmente previsto dal testo del disegno di legge comunitaria e che la Commissione bilancio, sulla base delle informazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato, aveva condizionato il proprio parere favorevole sul provvedimento alla soppressione di tale direttiva dall'allegato B al disegno di legge, richiamando l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Successivamente, la X Commissione ha approvato un emendamento volto a reinserire nel disegno di legge comunitaria 2011 disposizioni direttamente applicabili in materia, da riferire, ai sensi del comma 1 dell'articolo 14, solo alle transazioni tra imprese. Osserva, tuttavia, che lo stesso articolo 14, alla lettera a) del comma 2, fa riferimento anche alla transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni e, pertanto, le disposizioni sono suscettibili di incidere sulla finanza pubblica. Ritiene, tuttavia, che, se si vuole veramente risolvere il problema dei ritardi nei pagamenti, non si può continuare ad affrontare questa materia con le stesse modalità seguite nel passato, che hanno portato ad un continuo rinvio del problema. Nel dichiararsi consapevole che un'accelerazione dei tempi di pagamento creerà problemi sia per le pubbliche amministrazioni, e sia per le imprese, che dovranno provvedere ai pagamenti in tempi più ristretti, ritiene comunque necessario dare quantomeno un segnale della volontà di ridurre i tempi di pagamento, anche senza fare riferimento al recepimento della direttiva 2011/7/UE, in attesa che il Ministro Passera attui quanto si è impegnato a fare in materia. In proposito, nel prendere atto delle misure contenute nel decreto-legge in materia di liberalizzazioni, all'esame del Senato, volte a consentire il pagamento dei debiti statali con titoli del debito pubblico, auspica un intervento che mobiliti le risorse della Cassa depositi e prestiti, secondo quanto da lui proposto più volte in passato. Esprime, pertanto, preoccupazione per il ritardo con cui si affronta il problema dei ritardi nei pagamenti, auspicando che presto il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico possano individuare una soluzione soddisfacente.

  Paola DE MICHELI (PD) richiamando le osservazioni svolte dall'onorevole Vannucci, ribadisce che sarebbe preferibile evitare la soppressione dell'articolo 14, prevedendo una clausola di salvaguardia per le imprese coinvolte in affari con la pubblica amministrazione.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che sta riprendendo la seduta dell'Assemblea e rinvia il seguito della discussione.

  La seduta termina alle 17.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 18.45.

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.
C. 4864-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Pag. 55

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP), relatore, avverte che il Governo ha espresso parere favorevole sull'emendamento Gidoni 5.1, a condizione che sia riformulato, sul quale la Commissione aveva espresso parere contrario nell'odierna seduta. Ricorda che l'emendamento, nella sua formulazione originaria, prevedeva la possibilità di effettuare presso stabilimenti e arsenali militari interventi manutentivi anche relativi a mezzi delle Forze di polizia, senza tuttavia indicare le modalità di copertura dei relativi oneri. Fa presente che esattamente su tale questione interviene la riformulazione proposta dal Governo, precisando che l'amministrazione che si avvale di tali arsenali e stabilimenti è tenuta a ristorare l'amministrazione della Difesa dei relativi oneri. Sul punto, chiede al rappresentante del Governo di confermare se tale formulazione sia idonea a superare i rilievi di carattere finanziario.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Gidoni 5.1, a condizione che la parole: «concorrono» sia sostituita dalle seguenti: «possono concorrere» e le parole «si avvalgono» sia no sostituite dalle seguenti: «intendano avvalersi».

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato l'emendamento 5.1 (nuova formulazione) al disegno di legge C. 4864-A, di conversione del decreto-legge n. 215 del 2011, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'emendamento 5.1 (nuova formulazione) sostituire la parola: concorrono con le seguenti: possano concorrere;
   conseguentemente, al medesimo emendamento, sostituire la parole: si avvalgono con le seguenti: intendano avvalersi».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizione e osservazione. Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta pomeridiana.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), a nome del proprio gruppo, esprime rammarico per la circostanza che il Governo sia stato costretto a esprimere una valutazione negativa sulle disposizioni in materia di contrasto al ritardo dei pagamenti contenute nell'articolo 14 del disegno di legge, rilevando tuttavia che la soppressione dell'articolo 14 sia comunque preferibile rispetto all'approvazione di una norma-manifesto, che potrebbe non portare effettivi benefici alle imprese.

  Paola DE MICHELI (PD) evidenzia come dovrebbe valutarsi con attenzione l'introduzione di una disciplina applicabile solo ai rapporti tra privati, che potrebbe determinare anche conseguenze dannose, senz'altro indesiderate. Ritiene, inoltre, che debbano essere oggetto di distinta considerazione le questioni attinenti alla futura applicazione della direttiva 2011/Pag. 567/UE ai debiti della pubblica amministrazione e quelle relative allo smaltimento del debito pregresso, che ammonterebbe a circa 90 miliardi di euro. Nel richiamare il contenuto dell'interrogazione a risposta immediata in Assemblea Boccia n. 3-02040, da lei sottoscritta, ricorda come in sede di replica ebbe a richiamare l'attenzione del Ministro Passera sul rischio che questi debiti, al momento invisibili, vengano in futuro considerati dall'Unione europea nell'ambito dell'indebitamento pubblico, con evidenti problemi finanziari per il nostro Paese. Nell'evidenziare che nell'ambito del decreto-legge n. 201 del 2011 il Governo, all'articolo 28, comma 11-ter, ha assunto un preciso impegno a rivedere le regole del patto di stabilità interno, ritiene necessario che il problema del pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni territoriali venga affrontato in quella sede, osservando che – con le attuali regole – gli enti territoriali, anche qualora dispongano delle risorse necessarie a far fronte ai propri impegni, non possono erogarle per i vincoli alle spese posti dal patto medesimo. Conclusivamente, ribadendo l'opportunità di una considerazione unitaria dei debiti delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, osserva che, se l'intervento si fosse realizzato nel 2009, quando si cominciò a discuterne, le dimensioni del problema sarebbero state meno rilevanti e sarebbe stato più facile individuare soluzioni efficaci.

  Marco MARSILIO (PdL), nel richiamare le considerazioni svolte dall'onorevole Occhiuto, rileva come il suo gruppo prenda atto della posizione del Governo sulla soppressione dell'articolo 14, auspicando tuttavia che l'Esecutivo si faccia carico di affrontare seriamente il problema. Sottolinea quindi come non sia possibile fare fallire imprese che hanno fatto legittimamente affidamento sulla pubblica amministrazione.

  Rolando NANNICINI (PD) sottolinea come il problema dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti dei privati è dovuto, specialmente a livello di finanza decentrata, alla mancanza dell'allineamento dei profili di cassa e di competenza delle spese, richiesto dall'applicazione delle regole contabili del SEC95. A questo proposito, rileva peraltro che manca un preciso controllo sugli andamenti finanziari degli enti rientranti nei tre sottosettori delle pubbliche amministrazioni, individuati dalle regole contabili europee e recepiti, da ultimo, nella legge n. 196 del 2009. Osserva, infatti, che mentre si prevedono controlli assai penetranti sugli enti territoriali, attraverso il patto di stabilità interno, altri enti rientranti nel sottosettore delle amministrazioni locali non sono sottoposti ad analoghi vincoli, rilevando altresì che nel settore delle amministrazioni centrali esiste un numero di enti assolutamente sovrabbondante, che meriterebbe di essere sfoltito. Ritiene, pertanto, necessario che in futuro si effettui un preciso censimento delle situazioni delle singole categorie di enti, anche al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione del carico delle manovre finanziarie tra i diversi sottosettori. In ogni caso, dichiara di condividere il parere espresso dal Governo sull'articolo 14, osservando come l'introduzione di una disciplina differenziata per i debiti tra imprese rispetto ai debiti tra imprese e pubbliche amministrazioni rischierebbe di creare ulteriori problemi.

  Lino DUILIO (PD) sottolinea l'opportunità di prevedere al più presto un'indagine conoscitiva sul tema dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, al fine di chiarire alla Commissione le effettive criticità del recepimento della direttiva europea e le modalità attraverso le quali ciò possa avvenire. Evidenzia come non sia realistico immaginare di poter risolvere il problema attraverso il pagamento in pochi giorni di somme che sono state accumulate nel corso del tempo. Sottolinea come quando si è prevista una deroga, come nel caso delle procedure esecutive relative ai debiti delle regioni nel settore sanitario, ciò sia avvenuto in virtù di una specifica decisione Pag. 57del Parlamento. Rileva come l'indagine potrà essere l'occasione per l'acquisizione di indispensabili elementi informativi anche in relazione ai flussi di cassa e rispetto alla possibilità di prevedere compensazioni in favore delle imprese creditrici della pubblica amministrazione. Sottolinea come tale ultima possibilità potrebbe consentire di mitigare gli effetti sul bilancio di cassa che inevitabilmente avrebbe il recepimento della direttiva.

  Simonetta RUBINATO (PD), nel richiamare i termini previsti per il recepimento della direttiva 2011/7/UE, osserva come sarebbe opportuno provvedere ad una tempestiva attuazione della direttiva quantomeno nei rapporti tra imprese, eventualmente valutando un rinvio della soluzione della questione relativa ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Ritiene, comunque, che nel corso del 2012, in pendenza del termine per il recepimento della direttiva, si potrebbe dar corso ad una ricognizione dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, in modo da poter predisporre un piano di rientro da tale indebitamento. A suo giudizio, infatti, è ineludibile un intervento in tal senso, al fine di dare soluzione ad un problema che rischia di rappresentare una palla al piede non solo per il nostro sistema economico, ma anche per il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio che il nostro Paese si è impegnato a raggiungere.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che nel prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppi, potranno valutarsi le iniziative che la Commissione potrà assumere con riferimento al tema del ritardo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. In ogni caso, segnala che nel questionario da sottoporre ai soggetti che verranno auditi nell'ambito dell'indagine conoscitiva relativa all'Analisi annuale della crescita per il 2012, che verrà deliberata nella seduta di giovedì 2 febbraio, è stata prevista un specifica domanda su questi temi. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere da lui formulata, in sostituzione del relatore, nella seduta pomeridiana.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

  La seduta termine alle 19.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010.
C. 4878.

Pag. 58