CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2012
596.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 85

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.
Emendamenti testo base C. 4663 Biasotti ed altri.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Pierguido VANALLI (LNP), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti 1.110 e 1.200 approvati in linea di principio dalla IX Commissione in sede legislativa, riferiti al testo adottato nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4663 Biasotti ed altri, recante «Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali», formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa.
Nuovo testo C. 4864 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio Clelio STRACQUADANIO, relatore, illustra il provvedimento in esame, come modificato dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente.
  Ricorda che il provvedimento reca una serie di disposizioni volte assicurare, per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Esso prevede, altresì, disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa.
  Rileva che il provvedimento è composto da 12 articoli, suddiviso in tre capi. Il capo I, composto dai primi 6 articoli, reca le autorizzazioni di spesa dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia (articolo 1), le relative norme sul personale (articolo 2), nonché quelle in materia penale (articolo 3) e contabile (articolo 4). Nel medesimo capo primo, sono, altresì, inserite disposizioni concernenti l'Amministrazione della difesa, (articolo 5) e talune misure di contrasto al fenomeno della pirateria in acque internazionali (articolo 6).
  Il capo II, composto dagli articoli 7, 8 e 9, disciplina gli interventi di cooperazione allo sviluppo, di sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione dell'Italia alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
  Da ultimo, gli articoli 10, 10-bis e 11, ricompresi nel Capo III, recano norme concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e a la sua entrata in vigore.
  Ricorda altresì che l'articolo 10-bis, inserito nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite affari esteri e difesa, prevede che i ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendano comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso Pag. 86e sugli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione previsti dal decreto.
  Rileva che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie «politica estera e rapporti internazionali», «difesa e forze armate», «ordinamento penale», che le lettere a), d) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Si sofferma quindi sulle previsioni del comma 3 dell'articolo 5, riguardante l'attuazione di taluni interventi per lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica. In particolare, il testo elaborato dalle Commissioni stabilisce che i provvedimenti che dispongono l'utilizzo delle risorse finanziarie relative ai richiamati interventi siano sottoposti al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.
  Sottolinea, in relazione alla suddetta vincolatività del parere parlamentare, l'esigenza di tenere conto delle complesse implicazioni procedurali connesse all'applicazione di tale disposizione, compresa la possibilità che vi sia un parere difforme tra le Commissioni dei due rami del Parlamento, nonché dell'incongruità di attribuire natura vincolante a tale parere, che si riferisce ad un atto che rientra nelle competenze proprie del Governo.
  Alla luce di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 2).

  Doris LO MORO (PD) comprende le perplessità del relatori sul parere vincolante delle Commissioni parlamentari, ma fa presente che l'ordinamento prevede già casi di parere vincolante delle Commissioni su schemi di decreto di competenza del Governo.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che la condizione contenuta nella proposta di parere del relatore sia fondata e vada mantenuta, anche perché il parere vincolante delle Commissioni costituirebbe un aggravio notevole del procedimento.

  Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, osserva che, anche se l'ordinamento prevede già casi di parere vincolante delle Commissioni parlamentari su schemi di atti del Governo, occorre valutare a seconda del tipo di atto considerato: nella fattispecie, il parere vincolante sarebbe espresso su un decreto a contenuto schiettamente amministrativo. Ciò senza contare che il parere vincolante sarebbe previsto solo per alcuni decreti, mentre la disposizione di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003 – richiamata dall'articolo 5, comma 3 – ha una portata più ampia.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
Testo unificato C. 124 Angeli e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP), relatore, illustra il testo unificato in titolo, che introduce nuove norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
  Ricorda che il provvedimento, che si compone di sette articoli, modifica in più parti la legge n.193 del 2000, che ha dettato la disciplina generale della materia, ampliando portata ed effetti di talune delle misure agevolative ivi previste.
  L'articolo 1 prevede agevolazioni per l'inserimento lavorativo dei detenuti, disponendo che gli sgravi contributivi siano applicati per un periodo di 12 o 24 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione (a seconda che il detenuto abbia beneficiato o meno delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno del carcere, ai sensi degli articoli Pag. 8721 e 47 e seguenti della legge n. 354 del 1975).
  L'articolo 2 dispone l'estensione delle agevolazioni previste ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 4 della legge 381/1991 (riduzione delle aliquote previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali a detenuti e internati, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di detenzione) alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ammesse alle misure alternative alla detenzione (previste dagli articoli 47 della legge n. 354 del 1975) o al lavoro all'esterno (ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975), limitatamente ai contributi dovuti per tali soggetti. La definizione del trattamento retributivo viene rimessa alle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.
  L'articolo 3, sostituendo il vigente articolo 3 della legge n. 193 del 2000 con gli articoli da 3 a 3-ter, da una parte modifica la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano assunzioni di lavoratori dipendenti detenuti; dall'altra parte introduce due ulteriori tipologie di credito d'imposta finalizzate ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei medesimi soggetti.
  L'articolo 4 sostituisce il vigente articolo 4 della legge n. 193 del 2000, confermando il rinvio ad un decreto interministeriale, da emanare entro il 31 maggio di ogni anno, per la definizione delle modalità e delle misure dei crediti d'imposta di cui agli articoli da 3 a 3-ter.
  Rispetto al testo vigente, la norma non ripropone l'obbligo di determinare annualmente l'entità dell'agevolazione nel rispetto delle risorse disponibili.
  L'articolo 5 prevede l'accreditamento presso il Ministero della giustizia e l'iscrizione in un registro apposito, per le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti. Le modalità e i requisiti per l'accreditamento sono rimessi a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il credito d'imposta viene suddiviso in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese.
  Si prevede che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro sopra esaminato, per importi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea. Tali convenzioni devono essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.
  Le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro vengono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende (istituita dall'articolo 4 della legge 547/1932 e disciplinata dagli articoli 121 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 230/2000), per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti penitenziari e l'acquisto di attrezzature.
  Infine, si prevede un'aliquota IVA agevolata del 4 per cento (o in una diversa percentuale stabilita ai sensi della legislazione vigente in materia, ma comunque non inferiore al 4 per cento) a favore delle amministrazioni pubbliche che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese attività produttive intramurarie costituenti occasioni di inserimento lavorativo per detenuti. Pag. 88
  L'articolo 6 prevede che al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l'amministrazione, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale e tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti.
  L'articolo 7 dispone le modalità di copertura degli oneri, fino a concorrenza del limite di spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
  Ricorda, infine, che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento penale» che le lettere e) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI

  Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il ministro per gli Affari regionali, turismo e sport, Piero Gnudi.

  La seduta comincia alle 14.20.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Comunico che per il gruppo Unione di Centro Per il Terzo Polo è entrato a far parte della I Commissione il deputato Mauro Libè e che contemporaneamente ha cessato di farne parte il deputato Renzo Lusetti.

Audizione del Ministro per gli Affari regionali, turismo e sport, Piero Gnudi, sulle linee programmatiche in materia di affari regionali.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  Donato BRUNO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Il ministro Piero GNUDI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), a più riprese, Pierluigi MANTINI (UdCpTP), Salvatore VASSALLO (PD), Giuseppe CALDERISI (PdL), Paolo FONTANELLI (PD) e Pierguido VANALLI (LNP).

  Il ministro Piero GNUDI risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

  Donato BRUNO, presidente, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

  La seduta comincia alle 15.30.

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Schemi di decreto ministeriale concernenti il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2011, rispettivamente, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 e nel capitolo 2309 – piano gestionale 2.
Atti n. 432 e 433.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, sostituendo la relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, presenta una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto relativo al piano gestionale 1 (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  Donato BRUNO, presidente, sostituendo la relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, presenta una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto relativo al piano gestionale 2 (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

  La seduta comincia alle 15.35.

Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature.
Testo unificato C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 dicembre 2011.

  Il sottosegretario Carlo DE STEFANO esprime una valutazione favorevole rispetto al testo unificato elaborato dalla Commissione che, da una parte, restringe il novero dei soggetti legittimati all'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali con l'intento di limitare i casi di «autenticazioni compiacenti», circostanza questa, peraltro, che la riduzione non è di per sé idonea a scongiurare. Dall'altra parte, il testo anticipa di sette giorni il momento della presentazione delle candidature rispetto a quello della presentazione delle sottoscrizioni delle liste. Ne consegue l'anticipazione di cinque giorni sia dei termini per la presentazione dei simboli sia di quelli per l'indizione dei comizi.
  Ritiene quindi positivo che – rispetto alle proposte di legge originarie – il testo base riesca a conciliare l'obiettivo di assegnare un lasso di tempo maggiore per la raccolta delle firme con le scadenze previste per le altre fasi del procedimento elettorale. Esprime quindi un parere favorevole sul testo base, la cui formulazione risolve i problemi di carattere tecnico-giuridico emersi, salvaguardano la «natura» del complessivo procedimento elettorale.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che, nella seduta del 20 dicembre scorso, si era convenuto di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, dopo aver acquisito l'orientamento del Governo sul testo in esame.
  Essendo intervenuto in data odierna il sottosegretario De Stefano, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a lunedì 30 gennaio prossimo.

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  Maurizio TURCO (PD) ritiene opportuno che la Commissione intervenga sul complesso delle questioni che investono la materia, evitando di procedere attraverso mere sanatorie o interventi dettati dalle emergenze. Richiama l'esigenza, da ultimo emersa, di affrontare in modo strutturale il tema che attiene alle affissioni dei manifesti elettorali.
  Rileva che se il Governo è favorevole a restringere la platea dei soggetti incaricati dell'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali non può non tenere conto anche della questione che attiene al numero di firme necessarie. Ricorda che in altri paesi, come la Gran Bretagna, sono sufficienti le sottoscrizioni di pochi elettori, anche solo diciotto, per presentare una candidatura.

  Donato BRUNO, presidente, comprende quanto evidenziato dal collega Turco ma ricorda che la Conferenza dei presidenti dei gruppi ha previsto che il provvedimento sia inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di febbraio prossimo. La Commissione è, quindi, tenuta a programmare i propri lavori in modo da poter riferire in Assemblea in tempo utile. Ciò non toglie che si possa discutere delle questioni che investono la materia sulla base degli emendamenti che saranno presentati.

  Pierguido VANALLI (LNP) ricorda che, nel corso dell'audizione del Ministro Gnudi, testè svolta dalla Commissione, ha svolto un intervento in cui si è limitato a suggerire l'abolizione dello Stato. Deve invece prendere atto che, in questa sede, il sottosegretario ha espresso una valutazione favorevole rispetto alla proposta volta, di fatto, ad eliminare la rappresentanza politica.
  Quanto all'organizzazione dei lavori, prospetta l'opportunità di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato almeno alla giornata di martedì 31 gennaio.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) prende atto favorevolmente della valutazione positiva espressa dal sottosegretario sulla prevista differenziazione del momento della presentazione delle candidature rispetto a quello della presentazione delle sottoscrizioni delle liste. Chiede, in proposito, se si ritenga applicabile anche alla presentazione delle liste della Camera e del Senato, dove i voti degli italiani all'estero pongono questioni connesse al rispetto della tempistica.
  Ricorda invece che molti gruppi sono contrari alla previsione di ridurre il novero dei soggetti legittimati all'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali. In proposito, prospetta la possibilità di valutare, per la raccolta delle firme, l'utilizzo di moduli ufficiali che riportino la lista dei candidati e che dovrebbero essere pronti comunque prima della presentazione ufficiale della lista. Ciò potrebbe tuttavia comportare delle incombenze per i comuni e chiede dunque al Governo di verificare la copertura amministrativa di tale proposta.
  Auspica, inoltre, che vi sia un'attenta riflessione in merito alla possibilità di esenzione dall'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni per le forze politiche che sono già rappresentate in organi rappresentativi, siano il Parlamento o i consigli regionali.

  Matteo BRAGANTINI (LNP) ad integrazione di quanto testè evidenziato dal collega Vanalli, segnala che la disposizione del testo relativa ai soggetti legittimati all'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali rischia di dare luogo ad un aggravio dei costi per la pubblica amministrazione, considerato che tali adempimenti venivano finora svolti gratuitamente dai consiglieri comunali. Nel momento in cui tali funzioni dovessero essere svolte da segretari comunali o dagli ufficiali dell'anagrafe – e visto che solitamente sono effettuate la sera ed il fine settimana – i costi a carico della pubblica amministrazione sono evidenti.
  Concorda anch'egli con il collega Calderisi sull'esenzione dall'obbligo della raccolta delle firme per le forze politiche che siano presenti in Parlamento o in una regione con un proprio simbolo, considerato Pag. 91che la ratio di tale previsione era quella di evitare la proliferazione di liste con un numero troppo esiguo di sostenitori.

  Donato BRUNO, presidente, tenendo conto di quanto evidenziato dai colleghi intervenuti, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato a martedì 31 gennaio, alle ore 13.

  La Commissione concorda.

  Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare.

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