CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 gennaio 2012
595.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 21

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

  La seduta comincia alle 14.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
Testo unificato C. 124 Angeli ed abbinate.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rita BERNARDINI (PD), relatore, rileva come il testo unificato in esame persegua l'obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti intervenendo in più parti sulla legge n. 193 del 2000 (cosiddetta «legge Smuraglia»), che detta la disciplina generale della materia, ampliandone portata ed effetti di talune delle misure agevolative ivi previste.
  Le agevolazioni proposte sono infatti dirette a favorire e a incentivare le imprese e le cooperative sociali pubbliche e private, compresi i loro consorzi, che direttamente o indirettamente creano occasioni di lavoro per i detenuti sia all'interno che all'esterno del carcere o che promuovono e attuano programmi di rieducazione e di reinserimento sociali, in stretta collaborazione con le strutture sociali pubbliche competenti.
  L'articolo 1 prevede agevolazioni per l'inserimento lavorativo dei detenuti, disponendo che gli sgravi contributivi siano applicati per un periodo di 12 o 24 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione (a seconda che il detenuto abbia beneficiato o meno delle misure alternative alla detenzione o del lavoro Pag. 22all'esterno del carcere, ai sensi degli articoli 21 e 47 e ss. della legge 354/1975).
  L'articolo 2 dispone l'estensione delle agevolazioni previste ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 4 della legge 381/1991 (riduzione delle aliquote previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali a detenuti e internati, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di detenzione) alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ammesse alle misure alternative alla detenzione (previste dagli articoli 47 della legge n. 354 del 1975) o al lavoro all'esterno (ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n.354 del 1975), limitatamente ai contributi dovuti per tali soggetti. La definizione del trattamento retributivo viene rimessa alle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.
  L'articolo 3, sostituendo il vigente articolo 3 della legge n. 193/2000 con gli articoli da 3 a 3-ter, da un lato modifica la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano assunzioni di lavoratori dipendenti detenuti; dall'altro introduce due ulteriori tipologie di credito d'imposta finalizzate ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei medesimi soggetti.
  Il nuovo articolo 3 modifica la disciplina vigente disponendo, in particolare: l'incremento da 516 a 1.000 euro mensili della misura del beneficio spettante; l'estensione della durata del beneficio attualmente fissata in 6 mesi. In particolare, si prevede che il beneficio spetti per 12 o 24 mesi a seconda che si assumano, rispettivamente, detenuti che abbiano beneficiato delle misure alternative o del lavoro esterno ovvero detenuti o internati presso istituti penitenziari; l'ampliamento dell'ambito di applicazione, in quanto il diritto all'agevolazione è riconosciuto anche in caso di assunzione di soggetti che beneficiano delle misure alternative alla detenzione presso gli istituti penitenziari.
  Il nuovo articolo 3-bis introduce un credito d'imposta in favore delle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi costituenti occasione di inserimento lavorativo per detenuti, sia all'interno che all'esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di sicurezza. Il beneficio è concesso in misura proporzionale all'attività produttiva o di servizi affidata.
  Il nuovo articolo 3-ter introduce un credito d'imposta in favore delle cooperative sociali e loro consorzi e delle comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti.
  L'articolo 4 sostituisce il vigente articolo 4 della legge n. 193 del 2000, confermando il rinvio ad un decreto interministeriale, da emanare entro il 31 maggio di ogni anno, per la definizione delle modalità e delle misure dei crediti d'imposta di cui agli articoli da 3 a 3-ter. Rispetto al testo vigente, la norma non ripropone l'obbligo di determinare annualmente l'entità dell'agevolazione nel rispetto delle risorse disponibili.
  L'articolo 5 prevede l'accreditamento presso il Ministero della giustizia e l'iscrizione in un registro apposito, per le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti. Le modalità e i requisiti per l'accreditamento sono rimessi a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il credito d'imposta viene suddiviso in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese. Pag. 23Si prevede che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro sopra esaminato, per importi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea. Tali convenzioni devono essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti. Le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro vengono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende (istituita dall'articolo 4 della legge 547/1932 e disciplinata dagli articoli 121 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 230/2000), per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti penitenziari e l'acquisto di attrezzature. Infine, si prevede un'aliquota IVA agevolata del 4 per cento (o in una diversa percentuale stabilita ai sensi della legislazione vigente in materia, ma comunque non inferiore al 4 per cento) a favore delle amministrazioni pubbliche che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese attività produttive intramurarie costituenti occasioni di inserimento lavorativo per detenuti
  L'articolo 6 prevede che, al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l'amministrazione, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale e tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti.
  Ritiene condivisibile l'obiettivo della norma, esprimendo tuttavia perplessità sulla genericità nonché sulla scarsa vincolatività della medesima. Riterrebbe quindi opportuno prevedere con cadenza annuale o semestrale una relazione al Parlamento da parte del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che sarebbe sicuramente «da stimolo» affinché l'articolo 6 non si esaurisca in una mera petizione di principio.
  L'articolo 7 contiene la necessaria norma di copertura finanziaria, in assenza della quale il testo in esame sarebbe lettera morta.
  Sottolinea infine come i detenuti abbiano poche possibilità di lavorare e, comunque, di svolgere lavori qualificanti, ricordando come il lavoro rappresenti non solo un fondamentale strumento di rieducazione ma anche un mezzo attraverso il quale i detenuti possono fornire un aiuto economico alle rispettive famiglie.

  Cinzia CAPANO (PD) ritiene che sarebbe opportuno definire meglio il regime di agevolazioni, soprattutto con riferimento alle amministrazioni locali, prevedendo che le somme stanziate per i contratti in questione non siano considerate ai fini del rispetto del patto di stabilità.

  Enrico COSTA (PdL) sottolinea come il provvedimento non sia risolutivo del problema dello scarso impiego lavorativo dei detenuti, poiché si basa esclusivamente su agevolazioni fiscali. Il provvedimento, in particolare, non tiene conto di taluni aspetti che, a suo giudizio, sono di fondamentale importanza. Cita, in particolare, le difficoltà logistiche e burocratiche che rendono difficile l'impiego di detenuti, nonché l'obsolescenza strutturale degli edifici carcerari, che li rende inadatti alle attività imprenditoriali. Ritiene, inoltre, che occorra differenziare le agevolazioni a seconda che l'impresa, pubblica o privata, impieghi il detenuto all'interno del carcere o al di fuori dello stesso.

  Giulia BONGIORNO, presidente, evidenzia come i rilievi degli onorevoli Costa e Capano potranno eventualmente essere presi in considerazione dal relatore nei limiti degli ambiti di competenza della Commissione giustizia, che è chiamata ad esprimere un parere su un provvedimento che presenta disposizioni rientranti prevalentemente nella competenza della Commissione lavoro.

  Rita BERNARDINI (PD), relatore, ritiene opportuno precisare, specialmente a Pag. 24seguito dell'intervento dell'onorevole Costa, che oggetto del parere non è la complessiva legislazione in materia di lavoro dei detenuti ovvero la questione del lavoro nelle carceri, ma più semplicemente il testo unificato trasmesso dalla Commissione lavoro che ha come obiettivo specifico quello di favorire il reinserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti ampliando la portata ed effetti di talune delle misure agevolative previste dalla legislazione vigente a favore di imprese e cooperative sociali pubbliche e private, che direttamente o indirettamente creano occasioni di lavoro per i detenuti sia all'interno che all'esterno del carcere. Quale relatrice del provvedimento ha ritenuto di limitare il proprio intervento a quanto previsto da tale testo, senza quindi affrontare in maniera complessiva la grave questione della mancanza di opportunità lavorative per i detenuti. In questa ottica, il testo in esame deve essere considerato in maniera estremamente positiva. La circostanza che il testo non sia risolutivo della questione del lavoro dei detenuti è del tutto fuorviante in quanto non è mai stato questo l'obiettivo dei presentatori delle proposte abbinate né tanto meno della Commissione lavoro. Ritenendo comunque che le osservazioni dei deputati Capano e Costa siano sostanzialmente condivisibili, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1), precisando che di tali rilievi si tiene conto in premessa.

  Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Ida D'IPPOLITO VITALE (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole dell'UdC sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, ed abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 gennaio 2012.

  Lorenzo RIA (UdCpTP), relatore, dichiara di avere accolto l'invito rivoltogli da taluni colleghi a valutare l'opportunità che il provvedimento in esame preveda la deroga ad una serie di disposizioni dell'ordinamento interno, tra le quali anche quelle sul sequestro penale dei beni. Dopo avere approfondito della questione, ritiene condivisibile l'impostazione di chi considera la deroga non giustificata e, pertanto, presenta una nuova proposta di parere contrario (vedi allegato 2).

  Angela NAPOLI (FLpTP) e Donatella FERRANTI (PD) dichiarano di condividere la nuova proposta di parere contrario del relatore.

  La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

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