CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 gennaio 2012
590.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 341

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 13.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Mario PESCANTE, presidente, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Roberto Giachetti, mentre cessa di farne parte il deputato Sandra Zampa.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 4865 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, si sofferma sui profili di interesse della Pag. 342XIV Commissione, segnalando che l'articolo 5 proroga di un mese, cioè al 31 gennaio 2012, il termine fissato dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 195/2009, per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra. In proposito ricorda che con una lettera di messa in mora inviata il 29 settembre 2011, la Commissione europea ha invitato l'Italia a dare attuazione, entro due mesi, alla sentenza del marzo 2010 (causa C-297/08) con la quale la Corte di giustizia dell'UE l'ha riconosciuta responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania. Lo stadio raggiunto dalla procedura (Art. 260 TFUE – ex articolo 228 TCE) prevede che la Commissione, dopo aver posto lo Stato membro in condizione di presentare osservazioni, può adire nuovamente la Corte precisando l'importo della somma forfettaria o della penalità a carico dello Stato considerato inadempiente che essa consideri adeguata alle circostanze. Ricorda altresì che in una dichiarazione del 6 dicembre 2011, il portavoce del Commissario europeo per l'ambiente Potocnik ha riferito l'intenzione della Commissione «di accordare all'Italia una proroga fino al 15 gennaio 2012 per rispondere alla lettera di messa in mora della Commissione europea».
  Segnala inoltre che l'articolo 9 proroga, fino al 31 dicembre 2012, la vigenza del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009. In proposito sottolinea in particolare che la relazione illustrativa pone la proroga in relazione alla definizione in corso, in sede europea, della riforma della politica comune della pesca (COM(2011)416, 417, 418, 424, 425), attualmente anche all'esame del Parlamento italiano, nonché all'adeguamento, in sede nazionale, alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 404/2011, attuativo del regolamento (CE) n. 1224/2009 (al quale si sta provvedendo con lo schema di decreto legislativo n. 426, esaminato anche dalla Commissione XIV prima della pausa natalizia).
  L'articolo 11, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture di aggiornamento dei diritti aeroportuali. Al riguardo, evidenzia che la relazione illustrativa giustifica la proroga con la circostanza che è ancora in corso di attuazione la direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali.
  Il medesimo articolo 11, al comma 4, proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale per la disciplina dell'attività di noleggio con conducente. In proposito, ricorda che l'Autorità della concorrenza e del mercato, con una segnalazione del 20 febbraio 2009, è intervenuta sulla disciplina in materia recata dall'articolo 29, comma 1-quater del decreto-legge n. 207/2008 (entrata in vigore il 31 marzo 2010 la cui disciplina di attuazione è rimessa al decreto ministeriale sopra richiamato). In particolare, l'Autorità garante ha rilevato che tale disciplina di fatto limita «l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente al territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Tale è infatti l'effetto congiunto che scaturisce dall'obbligo di disporre di sedi e rimesse site nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, di stazionare e sostare solo all'interno delle predette rimesse», nonché dalla possibilità per i comuni di richiedere «a quanti svolgono l'attività con autorizzazioni rilasciate da Comuni differenti, un'autorizzazione preventiva per l'accesso al territorio comunale». Al riguardo, per quanto concerne il diritto dell'Unione europea, ricorda che la direttiva 2006/123/CE in materia di servizi nel mercato interno non si applica al settore dei trasporti; ciò premesso, richiamo comunque l'esigenza, per la legislazione nazionale, di rispettare i principi generali contenuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento (articolo 49).
  L'articolo 12 proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2012) il termine entro cui la regione Sardegna dovrà assegnare con procedura di gara la concessione integrata Pag. 343per la gestione della miniera di carbone del Sulcis. Al riguardo, segnala che la relazione illustrativa giustifica la proroga con l'esigenza di garantire il tempo indispensabile per la conclusione dell'esame, da parte della Commissione europea, della compatibilità con il diritto dell'Unione europea dell'aiuto di Stato previsto nelle condizioni di gara. Infatti ricorda che già nel 2008 la Commissione europea aveva aperto un'indagine formale per accertare la compatibilità della misura, con particolare riferimento alla previsione della garanzia per il concessionario dell'acquisto da parte del gestore della rete nazionale di trasmissione dell'energia prodotta nella miniera a prezzi prefissati, al di sopra del prezzo di mercato. In quella occasione la Commissione aveva accertato la presenza di un aiuto di Stato incompatibile ed il procedimento era stato chiuso nel momento in cui l'Italia aveva comunicato la sospensione della misura.
  L'articolo 13, al comma 3, proroga dal 9 febbraio al 2 aprile 2012 il termine per l'entrata in vigore del sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti SISTRI; al comma 4 si dispone invece la proroga dal 31 dicembre 2011 al 2 luglio 2012 dell'esclusione dall'obbligo di iscrizione al SISTRI per gli imprenditori agricoli in possesso di determinati requisiti. In proposito, ricorda che, da ultimo, la direttiva 2008/98/CE prevede, tra le altre cose, il controllo (articolo 17) e l'etichettatura (articolo 19) dei rifiuti pericolosi.
  Segnala infine che l'articolo 25 prevede la proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale (FMI) tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale. L'intervento s'inserisce nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare il governo economico dell'Unione europea, dando attuazione agli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'area euro del 9 dicembre 2011 e della riunione dei Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre. In particolare, l'accordo politico raggiunto in sede europea – cui l'articolo ritiene di dare attuazione considerato, come si legge nella relazione illustrativa, «il primario interesse dell'Italia alla stabilizzazione dell'area euro» – si sostanzia nella concessione da parte dei paesi dell'area di risorse addizionali al FMI per un ammontare di 150 miliardi di euro nella forma di prestiti bilaterali. Tali risorse si sommano a quelle ordinarie del Fondo al fine di assicurare allo stesso una maggiore capacità finanziaria per fronteggiare la crisi. La chiave di ripartizione dello sforzo finanziario è fondata sulle quote di partecipazione al capitale del FMI risultanti dall'entrata in vigore del quattordicesimo aumento generale delle quote deciso nel 2010, approvato dal Parlamento con la legge 31 ottobre 2011, n. 190. In questo contesto, il contributo italiano è pari al 15,66 per cento del totale europeo e ammonta a 23,48 miliardi di euro. La relazione tecnica, presentata dal Governo al provvedimento in esame, precisa che il contributo italiano è a carico della Banca d'Italia e non graverà sul bilancio dello Stato, ferma restando la necessità di prevedere in favore della Banca, a fronte dell'impegno assunto in sede internazionale, l'attivazione della garanzia dello Stato. La relazione illustrativa del Governo sottolinea come l'importanza del contributo italiano, e di quello dell'area euro, derivi anche dal fatto che esso svolge il ruolo di stimolo e traino nei confronti dei contributi dei Paesi europei non membri dell'area euro e dei Paesi non europei del G20, facilitando in tal modo il relativo negoziato internazionale che avrà luogo a partire dal mese di gennaio nel quadro delle riunioni del G20 e del FMI.

  Mario PESCANTE, presidente, ricorda che le Commissioni I e V dovrebbero esaminare gli emendamenti al decreto legge nella giornata di domani e che il nuovo testo, con le eventuali modifiche apportate, sarà trasmesso alla XIV Commissione per il parere non prima del pomeriggio di domani stesso. Propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento, ai fini dell'espressione del prescritto parere, alla giornata di giovedì 19 gennaio.

Pag. 344

  La Commissione concorda.

  Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.
C. 4864 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Enrico FARINONE (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge A.C. 4864, di conversione del decreto legge n. 215 del 2011, presentato in prima lettura alla Camera dei deputati il 29 dicembre 2011, reca una serie di disposizioni volte assicurare, per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Esso prevede, altresì, disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa.
  Il provvedimento, composto da 11 articoli, è suddiviso in tre capi.
  Il Capo I, composto dai primi 6 articoli, reca le autorizzazioni di spesa dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia (articolo 1), le relative norme sul personale (articolo 2), nonché quelle in materia penale (articolo 3) e contabile (articolo 4). Nel medesimo capo primo, sono, altresì, inserite disposizioni concernenti l'Amministrazione della difesa (articolo 5) e talune misure di contrasto al fenomeno della pirateria in acque internazionali (articolo 6).
  Per quanto concerne l'articolo 1, segnala, in primo luogo, che mentre il precedente decreto legge n. 107 del 2011 aveva disposto la proroga semestrale delle missioni internazionali – scaduta lo scorso 31 dicembre 2011 – il decreto-legge in esame ne prevede il rinnovo per l'intero arco temporale 1o gennaio – 31 dicembre 2012. Sono, invece, autorizzate per la prima volta dal provvedimento in esame, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2012, le spese relative alle operazioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 1 del provvedimento in esame. Si tratta della spesa di: euro 143.259 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan denominata UNMISS (United Nations Mission in the Republic of South Sudan), disposta dalla risoluzione 1996 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU l'8 luglio 2011; euro 430.000, conseguente alla cessione a titolo gratuito da parte del il Ministero della difesa alle Forze armate della Repubblica di Gibuti di mezzi di trasporto e logistici. Come precisato nella relazione illustrativa presentata dal Governo al provvedimento in esame, la cessione si inserisce nell'ambito dell'attività di cooperazione con la Repubblica di Gibuti nel settore della difesa prevista dall'Accordo del 20 aprile 2002 ratificato con la legge 327 del 2003.
  Segnala, inoltre, che il comma 16 dell'articolo 1 del provvedimento in esame autorizza, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2012, la spesa di euro 10.081.868 per l'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011) adottate dal Consiglio si Sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre 2011.
  La medesima disposizione ha, altresì, previsto la copertura finanziaria per l'impiego del personale militare in Libia, relativamente al precedente periodo 1o ottobre-31 Pag. 345dicembre 2011, facendo riferimento alle risorse stanziate dall'articolo 4 comma 19 del precedente decreto legge di proroga delle missioni internazionali (decreto-legge 107/2011), relativamente alla missione in Libia disposta a seguito delle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
  Sottolinea, inoltre, che risultano concluse le missioni autorizzate dai seguenti commi dell'articolo 4 del precedente decreto legge n. 107 del 2011:
   comma 9, che autorizzava dal 1o luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di 104.721 euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei Carabinieri alla missione dell'Unione Europea EUPOL RD Congo nella Repubblica democratica del Congo (4 unità);
   comma 12 che autorizzava, dal il 1o luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 353.164 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea EUMM (European Union Monitoring Mission) in Georgia (15 unità);
   comma 14 che autorizzava la spesa di 4.240.689 euro per la proroga, fino al 31 dicembre 2011, della partecipazione di personale militare (67 unità) alle attività NATO di consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia irachene.

  Per quanto riguarda le misure di contrasto al fenomeno della pirateria in acque internazionali, di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame, attraverso alcune circoscritte modifiche alla disciplina vigente, relativa al ricorso alle guardie giurate per la protezione di navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in aree marittime a rischio, viene prevista la possibilità di impiegare per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2012, anche guardie giurate che non abbiano frequentato i corsi previsti per l'espletamento di servizi di sicurezza sussidiaria, purché abbiano partecipato per almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi. È prevista inoltre la possibilità di impiegare anche armi comuni da sparo, e di imbarcare, a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, le armi dai porti limitrofi alle zone a rischio.
  Il Capo II del decreto-legge in esame reca, invece, gli interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
  In particolare il comma 1 dell'articolo 7 prevede l'integrazione, nella misura di 34.700.000 euro, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012, delle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo gestita dal Ministero degli Affari esteri, già previste dall'apposita voce in Tabella C della legge di stabilità per il 2012 (Legge 183/2011), per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan e Pakistan. A tal fine è previsto che il Ministro degli esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione possano destinare personale, anche reclutato in loco, alla sede della cooperazione civile italiana di Herat, che opera sotto il coordinamento dell'unità tecnica ivi costituita ai sensi della legge n. 49 del 1987.
  Ulteriori risorse vengono stanziate dal comma 3 dell'articolo 7 al fine di consentire interventi di cooperazione in Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia e Paesi ad essa limitrofi.
  Le disposizioni dell'articolo 8 riguardano autorizzazioni di spesa per l'anno 2012 destinate agli interventi a sostegno della ricostruzione e stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto nonché – in continuità con quanto inaugurato dal decreto-legge 228/2010 – al contributo al funzionamento dell'Unione per il Mediterraneo. Inoltre il Ministro degli Affari esteri avrà la facoltà, con proprio decreto, di destinare risorse, nell'ambito degli stanziamenti previsti, per urgenti necessità sopravvenienti in altre aree di crisi, nel periodo di vigenza del presente decreto. Segnala anche un'autorizzazione di spesa pari a 800.000 euro Pag. 346per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA (Dipartimento per gli affari politici) dell'Onu per contribuire a rispondere a situazioni di emergenza in Medio Oriente e Nord Africa, e al Fondo del Gruppo di contatto presso l'UNODC (UN Office on Drug and Crime) per il contrasto della pirateria al largo delle coste somale.
  Da ultimo, gli articoli 9, 10 e 11, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano norme concernenti la gestione degli interventi da parte del Ministero degli affari esteri, la copertura finanziaria del provvedimento e a la sua entrata in vigore.
  Quanto alla normativa dell'Unione europea, ricorda che le disposizioni in materia di cooperazione internazionale, di impiego delle forze armate e di polizia e di giurisdizione penale, rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri. Al tempo stesso, tra le politiche dell'Unione europea, rientra la Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC), già Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD), come denominata dall'articolo 24 del Trattato di Lisbona (Trattato sull'Unione europea, TUE), che costituisce parte integrante della PESC. Essa è finalizzata al mantenimento della pace, alla prevenzione dei conflitti ed al rafforzamento della sicurezza internazionale, e comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Il Trattato di Lisbona (Titolo V, articoli 21-46, TUE) ha confermato l'impegno per una politica estera comune, segnalando che «la competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera». Viene inoltre precisato che «la politica estera e di sicurezza è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente» (vale a dire solo per le misure di attuazione) e che «è esclusa l'adozione di atti legislativi».
  Il Trattato di Lisbona ha introdotto significative innovazioni in relazione alla politica della difesa. In particolare, è stato ampliato il novero delle missioni nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi militari e civili, ed è previsto che il Consiglio – all'unanimità – possa affidare ad un gruppo di Stati membri la loro realizzazione. È stato inoltre eliminato il divieto di dare vita a cooperazioni rafforzate ed è contemplata la possibilità che gli Stati membri, che desiderano assumere impegni più vincolanti in questo ambito, realizzino tra loro una «cooperazione strutturata permanente», previa decisione adottata a maggioranza qualificata dal Consiglio. A differenza di quanto previsto in generale per le cooperazioni rafforzate, il Trattato di Lisbona non prevede un numero minimo di Paesi partecipanti alla cooperazione strutturata permanente. Anche nel caso di missioni definite nell'ambito dell'Unione europea, la decisione in ordine alla partecipazione e alle modalità di svolgimento rientra nella competenza degli Stati membri, che si esplicita sia nell'adozione all'unanimità delle relative decisioni in ambito europeo sia nell'adozione di provvedimenti interni che dispongono in ordine alle modalità d'uso delle Forze armate e alla copertura finanziaria dell'intervento.
  Risultano attualmente in svolgimento le seguenti missioni dell'Unione europea a carattere civile: EUPM Bosnia Erzegovina (258 unità); EULEX Kosovo (2777 unità); EUBAM Moldova (200 unità); EUMM Georgia (410 unità); EUPOL Afghanistan (502 unità); EUPOL COPPS Territori palestinesi (86 unità); EUBAM Rafah Territori palestinesi (22 unità); EUJUST LEX in Iraq (55 unità); EUPOL RD Congo (58 unità); EUSEC RD Congo (48 unità). Risultano attualmente in svolgimento le seguenti missioni dell'Unione europea a carattere militare: EUFOR Althea in Bosnia Erzegovina (1289 unità); EUNAVFOR Atalanta al largo della Somalia in contrasto alla pirateria (1458 unità); EUTM Somalia (74 unità).
  Non si pongono, pertanto, problemi in ordine alla compatibilità del provvedimento in esame con la normativa europea.

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  Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2011.

  Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), che illustra nel dettaglio.

  Gianluca PINI (LNP) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2011, n. 290.
Atto n. 430.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento si compone di 21 articoli, di modifica di talune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.290/2001, relativo ai procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari, al fine di adeguare la normativa interna alle nuove disposizioni recate dal regolamento CE 1107/2009.
  Osserva che alcuni articoli (3, 6, 10, 11, 12,15 e 19) si limitano ad apportare modifiche di carattere formale, sostituendo, ove ricorra, il riferimento al Dipartimento alimenti con la Direzione generale in modo da aggiornare la normativa con l'organizzazione attuale del Ministero della salute.
  L'articolo 1 modifica l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.290/2001, recante le definizioni utilizzate nel provvedimento, inserendo in particolare la definizione dei corroboranti, intesi come potenziatori della resistenza delle piante ed, in quanto tali, non ricompresi nella categoria dei fitosanitari ed utilizzabili in agricoltura biologica.
  L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 4 al fine di prevedere che la domanda di autorizzazione deve essere redatta utilizzando la specifica modulistica elettronica.
  L'articolo 4 sostituisce interamente l'articolo 9 relativo alla presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, semplificando ed informatizzando le modalità di presentazione delle istanze e la relativa documentazione. Aggiunge, altresì, un nuovo articolo 9-bis, con il quale si prevede l'istituzione presso la Direzione generale competente di un fascicolo relativo ad ogni prodotto fitosanitario, che il Ministero della salute, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione europea, fornendo tutte le informazioni per la piena comprensione delle istanze.Pag. 348
  L'articolo 5 modifica l'articolo 10 al fine di prevedere che in caso di prodotti fitosanitari uguali ad altri già autorizzati, l'autorizzazione rilasciata senza avvalersi dell'istituto convenzionato è valida fino alla data di scadenza del prodotto di riferimento.
  L'articolo 7 sostituisce interamente l'articolo 12 al fine di semplificare le procedure relative alle modifiche delle autorizzazioni, differenziando tra quelle di maggiore rilievo, che richiedono un nuovo decreto di autorizzazione, con quelle di minore importanza che possono consentire una procedura semplificata.
  L'articolo 8 sostituisce interamente l'articolo 13, relativo al riesame e al ritiro dell'autorizzazione, al fine di adeguare le relative disposizioni alle norme del reg. CE 1107/2009.
  L'articolo 9 modifica l'articolo 14 al solo fine di aggiornare i riferimenti normativi.
  L'articolo 10 modifica l'articolo 15 al fine di prevedere che una copia della domanda relativa all'autorizzazione e registrazione dei coadiuvanti sia presentata secondo la specifica modulistica elettronica.
  L'articolo 12 modifica l'articolo 17, relativo alla variazione dell'autorizzazione, prevedendo che in determinati casi il richiedente, trascorsi 60 giorni dalla richiesta, possa commercializzare il prodotto con l'etichetta conforme al facsimile presentato.
  L'articolo 14 modifica l'articolo 34 al fine di adeguare la normativa in materia di limiti massimi di residui di prodotti fitosanitari al reg. 396/2005.
  L'articolo 17 modifica l'articolo 38 in materia di prodotti utilizzati in agricoltura biologica, prevedendo la possibilità di immettere in commercio, senza l'autorizzazione prevista per i fitosanitari, i prodotti corroboranti, potenziatori della difesa delle piante.
  L'articolo 19 sostituisce l'articolo 40 prevedendo le modalità per lo scambio di dati ed informazioni sui prodotti fitosanitari tra la banca dati del Ministero della salute ed quella del Ministero delle politiche agricole.
  L'articolo 20 sostituisce l'articolo 42 prevedendo che la revoca all'autorizzazione alla vendita per i soggetti che non adempiono agli obblighi di invio dei dati.
  L'articolo 21, infine, modificando l'articolo 43, fa salva la normativa in materia di sinergizzanti e di antidoti agronomici, attualmente non disciplinata dalla normativa europea.
  Quanto alla normativa dell'Unione europea in materia, ricorda che l'articolo 41 della legge comunitaria 2009 (L. 4.6.2010, n. 96) ha autorizzato il Governo ad adottare un regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, relativo ai procedimenti di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari, al fine di adeguarlo alle nuove norme europee contenute nel regolamento (CE) n. 1107/2009 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) semplificare le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, con particolare riguardo all'etichettatura dei prodotti fitosanitari;
   b) ridefinire la trasmissione dei dati di vendita e di esportazione dei prodotti fitosanitari in via telematica o su supporto magnetico;
   c) ridefinire la normativa per l'autorizzazione dei prodotti utilizzati in agricoltura biologica;
   d) rivedere la disciplina riguardante il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari e dei relativi registri di trattamenti effettuati.

  Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

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