CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 gennaio 2012
588.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 121

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 11 gennaio 2012.

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (C. 1823 e C. 2132) dei rappresentanti dei seguenti soggetti: Associazione Città del tartufo, Associazione commercianti albesi, Associazione Strada del tartufo mantovano, Associazione tartufai della Comunità collinare vigne e vini, Associazione trifulau astigiani e monferrini, Assotartufi, Centro nazionale studi tartufo, Federazione italiana tartuficoltori associati (FITA), Federazione nazionale associazioni tartufai italiana (FNATI), Unione delle associazioni trifulau Pag. 122del Piemonte, Unione regionale associazioni tartufai toscani, Unione tartufai umbri nonché del Sindaco di Alba, del Sindaco di Asti, del Sindaco di Montechiaro d'Asti e dell'Assessore per lo sviluppo economico e le politiche agroalimentari della Provincia di Mantova.

  L'audizione informale si è svolta dalle ore 12.10 alle ore 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 11 gennaio 2012.

Audizione dei rappresentanti del Coordinamento dei movimenti autonomi per l'agricoltura.

  L'audizione informale si è svolta dalle ore 14 alle ore 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 14.45.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Paolo RUSSO, presidente, comunica che il deputato Carlo NOLA entra nuovamente a far parte della Commissione. Augura al collega buon lavoro.

Legge comunitaria per il 2011.
Emendamenti C. 4623 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

  Paolo RUSSO, presidente, ricorda che, per prassi consolidata, gli emendamenti al disegno di legge comunitaria presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. In particolare, l'espressione di un parere favorevole, anche con condizioni o osservazioni, equivarrà ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno conseguentemente essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione Agricoltura su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

  Monica FAENZI (PdL), relatore, illustra le proposte emendative presentate direttamente presso la XIV Commissione e trasmesse, per competenza, alla Commissione Agricoltura.
  In particolare, rileva che gli articoli aggiuntivi Gottardo 5.026 e Tortoli 5.045, di identico contenuto, apportano una modifica alla legge n. 157 del 1992, per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, prevedendo che le condizioni per l'esercizio delle deroghe al divieto di caccia delle specie protette, di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CE, trasposte nell'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, si applichino anche nel caso di cattura temporanea e inanellamento degli uccelli a scopo scientifico. Tale previsione mira a dar seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2010 con la quale l'Italia è stata condannata per non aver trasposto correttamente gli obblighi imposti dalla direttiva «habitat», non avendo in particolare garantito che le deroghe adottate rispettino le condizioni dell'articolo 9. Ricorda, inoltre, che la Commissione europea ha espresso nell'ambito del caso EU Pag. 123Pilot 1611/10/ENVI specifici rilievi all'Italia relativamente alla non conformità della normativa italiana relativa alla cattura degli uccelli da utilizzare come richiami vivi rispetto alla direttiva in esame.
  Illustra quindi l'articolo aggiuntivo 5.031 del Governo, che modifica il decreto legislativo n. 109 del 1992, concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari, al fine di adeguare la normativa italiana a quanto stabilito dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1334/2008, che ha previsto nuove denominazioni con le quali devono essere indicati in etichetta gli aromi.
  Infine, fa presente che l'articolo aggiuntivo 5.032 del Governo reca una delega al Governo per il riordino della normativa sulla produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, al fine, in particolare di dare attuazione all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che richiede l'introduzione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa comunitaria. La delega sarà attuata con uno o più decreti legislativi, entro due anni dall'entrata in vigore della legge comunitaria in esame, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) riordino e coordinamento delle disposizioni in vigore, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia; b) rispetto della salute dell'uomo e dell'ambiente, compatibilmente con la libera circolazione delle merci, allo scopo di assicurare competitività alle imprese; c) individuazione delle tariffe per il rilascio delle autorizzazioni alla produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari e ai controlli ufficiali; d) semplificazione delle procedure di registrazione e riconoscimento delle imprese, in conformità alle disposizioni comunitarie; e) applicazione di un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
  Si riserva in conclusione di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Susanna CENNI (PD) invita il relatore ad una riflessione sul contenuto degli articoli aggiuntivi Gottardo 5.026 e Tortoli 5.045, che appaiono oscuri e suscettibili di introdurre ulteriore confusione in un quadro normativo già poco chiaro. In particolare, non si comprende perchè si proponga di intervenire sulla materia di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992 (cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo) con un richiamo all'articolo 19-bis della medesima legge, che riguarda la diversa fattispecie delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CE e che è a sua volta oggetto di censura in sede europea.

  Paolo RUSSO, presidente, invitando il relatore a condurre gli opportuni approfondimenti sulla questione posta dal deputato Cenni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

DL 216/2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 4865 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, illustra le disposizioni del decreto-legge n. 216 che interessano le materie di competenza della Commissione Agricoltura.
  In primis, fa presente che l'articolo 9 proroga di un anno, e cioè fino al 31 dicembre 2012, il periodo di vigenza del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura, adottato per il periodo 2007-2009 con decreto ministeriale 3 agosto 2007, sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n.154 del 2004.
  Al riguardo, ricorda che con la legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 2009, n. 191) il programma era stato prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2010, al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal Fondo europeo della pesca, prevedendosi che per Pag. 124l'adempimento delle misure previste potessero essere utilizzate le risorse disponibili stanziate dall'articolo 1, comma 1084, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). Tale disposizione aveva previsto che per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, fosse autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con l'articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il programma nazionale è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011, senza oneri aggiuntivi. Con il medesimo provvedimento, all'articolo 2, comma 5-decies, è stato altresì riformato lo strumento di programmazione in esame, come disciplinato dal decreto legislativo n.154 del 2004, prevedendosi che lo stesso debba contenere esclusivamente gli interventi di competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali. Si è inoltre previsto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta il programma nazionale, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, la quale deve essere informata, con cadenza annuale, circa l'andamento del programma e del quadro complessivo dei risultati raggiunti, e che destinatari degli interventi sono i soggetti imprenditoriali e, relativamente alle iniziative di promozione (della cooperazione, dell'associazionismo e a favore dei lavoratori dipendenti), le associazioni nazionali, le organizzazioni sindacali nazionali, i consorzi riconosciuti e i soggetti individuati per i singoli interventi.
  Nella relazione illustrativa del decreto in esame, si precisa che la proroga delle azioni e degli interventi previsti nel primo piano di settore risulta necessaria in attesa del perfezionamento in sede europea delle norme relative alla riforma della politica comune della pesca e in sede nazionale delle disposizioni di adeguamento alle norme europee contenute nel regolamento (CE) n. 404/2011, attuativo del regolamento (CE) n.1224/2009. La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto utilizza risorse già stanziate a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n.267, così come determinato dalla tabella C della legge di stabilità per il 2012 (dove sono, infatti, previsti, 6 milioni e 214 mila euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per l'attuazione del Piano nazionale della pesca marittima).
  Ricorda, infine, che la XIII Commissione Agricoltura sta al momento esaminando le proposte di riforma della politica comune della pesca presentate dalla Commissione europea (COM(2011)416, 417, 418, 424, 425) e ha espresso il 21 dicembre 2011 il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (Atto n. 426) volto, in parte, a dare attuazione alle disposizioni europee contenute nel regolamento (CE) n. 1224/2009.
  Sottolinea quindi che di particolare rilievo per il comparto agricolo risulta, inoltre, l'articolo 13, comma 3, che prevede lo slittamento al 2 aprile 2012 del termine per l'entrata in operatività del SISTRI, attualmente fissato al 9 febbraio 2012 dall'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011. Il comma 4 del medesimo articolo 13 proroga poi al 2 luglio 2012 la disposizione prevista dall'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo n. 205 del 2010, che prevedeva l'esclusione, fino al 31 dicembre 2011, dall'obbligo di iscrizione al SISTRI per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento o conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.
  Particolarmente rilevante per il settore agricolo risulta inoltre l'articolo 29, comma 8, il quale sancisce l'efficacia delle domande di variazione della categoria catastale dei fabbricati volte al riconoscimento Pag. 125della ruralità degli immobili a fini fiscali, anche se presentate oltre il termine del 30 settembre 2011, purché inoltrate entro e non oltre il 31 marzo 2012.
  In proposito, ritiene opportuna una ricostruzione della complessa vicenda, ricordando che il riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili assume rilievo, in particolare, ai fini dell'individuazione degli immobili assoggettati all'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, dal 2012, anche dell'imposta municipale (IMU). La disciplina dell'ICI (articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 504 del 1992) qualifica come fabbricato soggetto all'imposta l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Sembrano pertanto esclusi dal pagamento dell'imposta i fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità, di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993. Tale articolo individua i requisiti che debbono essere posseduti dagli immobili ai fini del riconoscimento della loro ruralità agli effetti fiscali. A tal fine, è in particolare il comma 3 del citato articolo 9 a stabilire che i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare alcune condizioni specifiche connesse, tra l'altro, all'utilizzo dell'immobile per esigenze connesse all'attività agricola, alle caratteristiche del terreno cui il fabbricato è asservito, al volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo. I fabbricati ad uso abitativo «di lusso» (aventi cioè le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8 e gli altri requisiti di legge) non possono in ogni caso essere riconosciuti rurali. Viene inoltre (con il comma 3-bis dell'articolo 9) riconosciuto carattere di ruralità anche alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola destinate a particolari usi (protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, eccetera). Ai sensi del comma 4, si considera altresì rurale il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.
  Il legislatore, con norma di interpretazione autentica (articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008 ) ha in seguito previsto esplicitamente che, ai sensi e per gli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i predetti requisiti di ruralità. Tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 13, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, dal momento che – come si vedrà in seguito – detti fabbricati rientrano nel campo applicativo dell'IMU.
  In materia, è intervenuta la Corte di cassazione, con sentenza delle Sezioni unite n.18565 del 21 agosto 2009, nella quale si afferma che l'esclusione dall'ICI opera solo nel caso in cui il fabbricato rurale sia classificato catastalmente nella categoria A/6 (se fabbricato abitativo) o nella categoria D/10 (se si tratta di immobile strumentale); la Corte ha altresì stabilito che l'attribuzione di una diversa categoria catastale all'immobile deve essere impugnata specificamente dal contribuente che ritenga il fabbricato non soggetto all'imposta in quanto rurale, ovvero dal comune interessato, che dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. Di conseguenza, molti comuni, sulla scorta della pronuncia della Corte di cassazione, hanno provveduto ad attivare le procedure volte a recuperare l'ICI relativa ai fabbricati che, seppure aventi caratteri di ruralità, non rispettano la classificazione catastale definita dalla Corte di cassazione. Va altresì ricordato che attualmente la classificazione nella classe A/6 non è, di fatto, più utilizzabile, visto che vi rientrano i fabbricati privi, ad esempio, dei servizi igienici, mentre la classificazione nella classe D/10 – che pure sarebbe quella nella quale dovrebbero essere inseriti tutti i fabbricati strumentali all'attività agricola – non è utilizzata dall'Agenzia del territorio, che opta generalmente per l'accatastamento in altre categorie. Con la nota n. 10933 del 26 febbraio 2010, in materia di requisiti per Pag. 126il riconoscimento del carattere di ruralità dei fabbricati, l'Agenzia del territorio (confermando le precedenti direttive di prassi, emanate con la circolare n. 7 del 15 giugno 2007 e concordanti con quelle dettate dagli altri competenti organi dell'Amministrazione finanziaria) ha affermato che i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile devono soddisfare quanto previsto al citato 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile. Al fine di dirimere la questione, il legislatore, con l'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 70 del 2011, ha introdotto una specifica procedura per la modifica della categoria catastale degli immobili, volta al riconoscimento del carattere rurale dei fabbricati a fini fiscali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993. In particolare, era richiesta la presentazione all'Agenzia del territorio di un'apposita domanda di variazione della categoria catastale – entro il termine originariamente fissato al 30 settembre 2011, con autocertificazione attestante il possesso continuativo per cinque anni dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale. È stato poi attribuito all'Agenzia del territorio – in origine entro il termine del 20 novembre 2011 – verificata l'esistenza dei requisiti, il compito di convalidare la certificazione e attribuire la categoria catastale richiesta. Nel caso di mancato pronunciamento dell'amministrazione in termini, le disposizioni consentivano al contribuente di assumere provvisoriamente (per 12 mesi) la categoria catastale richiesta. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 settembre 2011 sono state emanate le modalità applicative ed è stata individuata la documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati.
  Per effetto dell'introduzione «sperimentale» dell'imposta municipale propria dal 2012 ad opera dell'articolo 13 del dcereto-legge n. 201 del 2011, i fabbricati rurali risultano assoggettati all'IMU. I soli fabbricati rurali aventi natura strumentale (di cui all'illustrato articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993) godono di un'aliquota IMU ridotta (articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011) pari allo 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di disporre ulteriori riduzioni. Di conseguenza, i fabbricati rurali ad uso abitativo sono assoggettati ad imposizione in forma ordinaria; ove costituiscano abitazione principale del contribuente, usufruiranno dunque di aliquota ridotta e della relativa detrazione.
  L'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che le domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili, presentate dopo il 30 settembre 2011 (ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 70 del 2011) producano gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, purché presentate entro il 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n 201 del 2011). Con l'introduzione della norma in esame, il termine utile per la presentazione delle domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili viene quindi prorogato al 31 marzo 2012. Per completezza, si ricorda che il comma 14-bis demanda a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 27 febbraio 2012 la determinazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Ai sensi del successivo comma 14-ter, è fatto obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari Pag. 127(decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701). Nelle more della presentazione della suddetta domanda di accatastamento nel catasto edilizio urbano (comma 14-quater), si dispone che l'imposta municipale dovuta sui fabbricati oggetto di domanda sia corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.
  Infine, anche se si tratta di materia di non diretta competenza della Commissione, fa presente che il comma 2 dell'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2012 le disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2011, particolarmente rilevanti per il lavoro agricolo, nel quale tale tipologia di impiego, con l'utilizzo dei buoni lavoro, risulta particolarmente utilizzata per far fronte alle esigenze stagionali di raccolta.
  Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Paolo RUSSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.
Atto n. 430.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Basilio CATANOSO (PdL), relatore, illustra lo schema di dcereto del Presidente della Repubblica, che si compone di 21 articoli, che modificano talune disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.290 del 2001, relativo ai procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari, al fine di adeguare la normativa interna alle nuove disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 1107/2009.
  Al riguardo, precisa che alcuni articoli (3, 6, 10, 11, 12, 15 e 19) si limitano ad apportare modifiche di carattere formale, sostituendo, ove ricorra, il riferimento al Dipartimento alimenti con la Direzione generale in modo da aggiornare la normativa con l'organizzazione attuale del Ministero della salute.
  L'articolo 1 modifica l'articolo 2, recante le definizioni utilizzate nel provvedimento, inserendo, in particolare la definizione dei corroboranti, intesi come potenziatori della resistenza delle piante e, in quanto tali, non ricompresi nella categoria dei fitosanitari ed utilizzabili in agricoltura biologica.
  L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 4 al fine di prevedere che la domanda di autorizzazione deve essere redatta utilizzando la specifica modulistica elettronica.
  L'articolo 4 sostituisce interamente l'articolo 9, relativo alla presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, semplificando ed informatizzando le modalità di presentazione delle istanze e la relativa documentazione. Aggiunge, altresì, un nuovo articolo 9-bis, ove si prevede l'istituzione presso la Direzione generale competente di un fascicolo relativo ad ogni prodotto fitosanitario, che il Ministero della salute, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione europea, fornendo tutte le informazioni per la piena comprensione delle istanze.
  L'articolo 5 modifica l'articolo 10 al fine di prevedere che in caso di prodotti Pag. 128fitosanitari uguali ad altri già autorizzati, l'autorizzazione rilasciata senza avvalersi dell'istituto convenzionato è valida fino alla data di scadenza del prodotto di riferimento. L'articolo 7 sostituisce interamente l'articolo 12 al fine di semplificare le procedure relative alle modifiche delle autorizzazioni, differenziando tra quelle di maggiore rilievo, che richiedono un nuovo decreto di autorizzazione con quelle di minore importanza che possono consentire una procedura semplificata.
  L'articolo 8 sostituisce interamente l'articolo 13, relativo al riesame e al ritiro dell'autorizzazione, al fine di adeguare le relative disposizioni alle norme del reg. CE 1107/2009.
  L'articolo 9 modifica l'articolo 14 al solo fine di aggiornare i riferimenti normativi.
  L'articolo 10 modifica l'articolo 15 al fine di prevedere che una copia della domanda relativa all'autorizzazione e registrazione dei coadiuvanti deve essere presentata secondo la specifica modulistica elettronica.
  L'articolo 12 modifica l'articolo 17, relativo alla variazione dell'autorizzazione, prevedendo che in determinati casi il richiedente la modifica, trascorsi 60 giorni dalla richiesta, può commercializzare il prodotto con l'etichetta conforme al facsimile presentato.
  L'articolo 14 modifica l'articolo 34 al fine di adeguare la normativa in materia di limiti massimi di residui di prodotti fitosanitari al regolamento n. 396/2005.
  L'articolo 17 modifica l'articolo 38 in materia di prodotti utilizzati in agricoltura biologica, prevedendo la possibilità di immettere in commercio senza l'autorizzazione prevista per i fitosanitari i prodotti corroboranti, potenziatori della difesa delle piante.
  L'articolo 9 sostituisce l'articolo 40, prevedendo le modalità per lo scambio di dati ed informazioni sui prodotti fitosanitari tra la banca dati del Ministero della salute ed quella del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 20 sostituisce l’ articolo 42 prevedendo che ai soggetti che non adempiono agli obblighi di invio dei dati di vendita sarà revocata l'autorizzazione alla vendita. Il Consiglio di Stato, nel parere espresso il 24 novembre 2011, ha ritenuto opportuno che al posto della revoca della autorizzazione sia prevista la sospensione della stessa autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi e che solo in caso di recidiva o di reiterazione della violazione ne venga prevista la revoca. Inoltre, il Consiglio di Stato suggerisce di prevedere che ai soggetti che non adempiono agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti sia sospesa l'autorizzazione alla vendita per un periodo da uno a sei mesi e che, in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione, tale autorizzazione è revocata.
  L'articolo 21, infine, modificando l'articolo 43, fa salva la normativa in materia di sinergizzanti e di antidoti agronomici, attualmente non disciplinata dalla normativa europea.
  Fa quindi presente che il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'articolo 41 della legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010), che ha autorizzato il Governo a modificare, entro 18 mesi, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.290 del 2001, relativo ai procedimenti di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari, al fine di adeguarlo alle nuove norme europee contenute nel regolamento (CE) n. 1107/2009 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificare le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, con particolare riguardo all'etichettatura dei prodotti fitosanitari; b) ridefinire la trasmissione dei dati di vendita e di esportazione dei prodotti fitosanitari in via telematica o su supporto magnetico; c) ridefinire la normativa per l'autorizzazione dei prodotti utilizzati in agricoltura biologica; d) rivedere la disciplina riguardante il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari e dei relativi registri di trattamenti effettuati.
  Sottolinea poi che la relazione illustrativa precisa che il Governo aveva proposto Pag. 129una nuova delega per l'emanazione di un decreto legislativo in materia di prodotti fitosanitari, finalizzata a dar vita ad un testo armonizzato in materia. Tale delega era contenuta nell'articolo 36 del disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059), nel testo licenziato dalla XIV Commissione in sede referente; tale articolo è stato tuttavia stralciato dall'Assemblea della Camera. La medesima delega è stata infine riproposta dal Governo come emendamento al disegno di legge comunitaria 2011, tuttora in corso di esame alla Camera (articolo aggiuntivo 5.032 del Governo al disegno di legge C. 4623).
  Fa infine presente che al provvedimento sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Corrado CALLEGARI (LNP) invita il relatore ad approfondifre la disciplina dei cosiddetti prodotti corroboranti, sottolineando l'esigenza di aprire nella disciplina varchi dai quali risulterebbe poi difficile tornare indietro.

  Paolo RUSSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI