CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 gennaio 2012
588.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 13.30.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05884 Fugatti: Misure per difendere il sistema creditizio italiano dall'acquisizione di gruppi bancari esteri.

  Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

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  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Maurizio FUGATTI (LNP) dichiara di non potersi dichiarare soddisfatto della risposta, atteso che il Sottosegretario si è limitato a fornire una mera panoramica tecnica, sia pure apprezzabile, delle misure sul capitale delle banche adottate dall'Autorità bancaria europea – parte di un più ampio pacchetto, concordato dal Consiglio europeo il 26 ottobre scorso e confermato nel Consiglio Ecofin del 30 novembre –, eludendo invece del tutto il quesito posto dall'atto di sindacato ispettivo, il quale è volto a conoscere quali iniziative intenda assumere il Governo per scongiurare il rischio, molto concreto nella situazione attuale, che grandi gruppi creditizi europei acquisiscano, con capitali limitati, i nostri istituti di credito, resi più vulnerabili dalla crisi dei debiti sovrani e dall'introduzione delle nuove misure sul capitale delle banche.

5-05885 Fluvi e Baretta: Applicazione della disciplina in materia di valutazione del patrimonio immobiliare ai fini della definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

  Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Alberto FLUVI (PD), si dichiara soddisfatto della risposta, in considerazione delle rassicurazioni fornite dal Sottosegretario in merito agli effetti che il decreto attuativo previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 produrrà sulle modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, rilevante per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e, quindi, per l'ottenimento di prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie agevolate.

  Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  Francesco BARBATO (IdV), intervenendo sui lavori della Commissione, rileva come nella seduta odierna non sia stato possibile svolgere un'interrogazione a risposta immediata, da lui stesso presentata nei termini regolamentari, nella quale si chiede al Ministro dell'economia di fornire informazioni, da acquisire anche attraverso la CONSOB, in merito a termini, modalità e tempi di cessione della partecipazione azionaria posseduta nel capitale del gruppo Banca Intesa dal Ministro dello sviluppo economico Passera, che quest'ultimo ha pubblicamente dichiarato di aver alienato dopo aver assunto l'incarico governativo.
  In particolare, non si è dato corso a tale importante atto di sindacato ispettivo in quanto gli uffici competenti hanno ritenuto di sollevare dubbi, a suo giudizio infondati, in ordine alla competenza della Commissione Finanze rispetto all'oggetto dell'interrogazione, e di non poter sciogliere la questione prima di aver sottoposto l'atto al Presidente della Camera, il quale è in questi giorni all'estero.
  Lamenta quindi come, in tal modo, per la seconda volta in pochi mesi, con motivazioni del tutto discutibili, è stato, di fatto, impedito al gruppo Italia dei Valori, ed a lui stesso in quanto parlamentare, di svolgere un'essenziale funzione di controllo del Parlamento, compiendo un'operazione di chiarezza nell'interesse di tutti i cittadini, al fine di fare luce nelle ombre sempre più spesse che sembrano addensarsi sull'operato del Governo.

  La seduta termina alle 13.45.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 13.45.

Legge Comunitaria 2011.
Emendamenti C. 4623 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame dell'emendamento trasmesso dalla XIV Commissione riferito al provvedimento.

  Gianfranco CONTE, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, l'articolo aggiuntivo Buttiglione 5.022, riferito al disegno di legge C. 4623 – Legge comunitaria 2011, trasmesso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea in quanto rientrante negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
  In merito agli effetti del parere, ricorda che, qualora la Commissione esprimesse parere favorevole sulla proposta emendativa, essa potrebbe essere respinta dalla XIV Commissione solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
  Qualora invece la Commissione dovesse esprimere un parere favorevole condizionato, la XIV Commissione dovrà recepire le condizioni indicate nel parere, attraverso opportune riformulazioni, potendo respingere l'articolo aggiuntivo, anche in questo caso, solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
  La XIV Commissione non potrà, invece, procedere all'esame nel caso in cui la Commissione esprimesse parere contrario, ovvero non esprimesse alcun parere.

  Gerardo SOGLIA (Misto), relatore, rileva in primo luogo come l'articolo aggiuntivo Buttiglione 5.022 riprenda i contenuti dell'articolo 15 del disegno di legge comunitaria 2010, già esaminato dalla Commissione Finanze in sede consultiva, successivamente espunto dal testo in sede di approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati, a seguito delle vicende che hanno caratterizzato l’iter di quel provvedimento.
  Passando a sintetizzare il contenuto dell'articolo aggiuntivo, evidenzia come esso, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 5-bis nel disegno di legge, sia volto a recepire la direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse charge) alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.
  La direttiva 2010/23/UE, finalizzata a contrastare il fenomeno delle frodi internazionali e nazionali, ha, infatti, previsto la facoltà per gli Stati membri di adottare, temporaneamente, sino al 30 giugno 2015 e per un periodo minimo di due anni, norme che impongano l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile alle cessione di diritti di emissione di gas, nonché al trasferimento delle altre unità che possono essere utilizzate dagli operatori in applicazione della Direttiva 2003/87/CE.
  In merito ricorda che il reverse charge è un meccanismo di inversione contabile, ai sensi del quale l'obbligo di versamento dell'imposta è trasferito all'acquirente, se soggetto passivo IVA, in luogo del cedente o prestatore. A norma della direttiva IVA, i soggetti passivi che effettuano operazioni comportanti cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili sono tenuti a versare l'imposta sul valore aggiunto; tuttavia, nel Pag. 60caso delle operazioni transfrontaliere e di alcuni settori nazionali ad alto rischio, come quello delle costruzioni o dei rifiuti, è previsto che l'obbligo di versare l'IVA spetti al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.
  In particolare, con il nuovo articolo 5-bis si intende recepire direttamente nell'ordinamento italiano, senza passare tramite la delega al Governo come a suo tempo previsto dal citato articolo 15 del disegno di legge comunitaria 2010, le disposizioni antifrode in materia di IVA sulla cessione di quote di emissione di gas a effetto serra, in ragione dell'impellente esigenza di contrastare un fenomeno fraudolento che ha messo in seria difficoltà il mercato europeo e italiano delle quote di emissione. In definitiva, dunque, l'implementazione diretta delle disposizioni in oggetto è volta a ripristinare il corretto funzionamento del mercato delle quote.
  In dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 5-bis prevede, attraverso l'introduzione di una lettera e) nel sesto comma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 633 del 1972 (recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»), fino al 30 giugno 2015, l'obbligo di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile per le cessioni di quote di emissione di gas serra, di cui all'articolo 3, comma primo, lettera p), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché per le cessioni di unità del monte-emissioni assegnate (AAU), di unità di rimozione delle emissioni (RMU), di unità di riduzione delle emissioni certificate (CER) e di unità di riduzione delle emissioni (ERU) di cui all'articolo 3, lettere e-bis), numeri 1 e 2, lettere q) ed u) del medesimo decreto legislativo.
  Inoltre, l'inversione contabile è prevista anche per le cessioni di ogni altro credito o unità di riduzione delle emissioni, utilizzati dagli operatori in applicazione della direttiva 2003/87/CE, emanata in attuazione degli obiettivi delineati dal Protocollo di Kyoto.
  Rileva inoltre come le problematiche sopra citate, concernenti le frodi in materia di IVA, di frequente realizzate con il meccanismo della cosiddette «frode carosello», possano interessare anche le operazioni di cessione dei cosiddetti «Certificati Verdi» (vale a dire, i diritti di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999) e dei cosiddetti «Certificati Bianchi» (i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 dei decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 20 luglio 2004) liberamente scambiabili tra gli operatori.
  Con il medesimo scopo di contrasto all'evasione, pertanto, il comma 2 del nuovo articolo 5-bis estende l'obbligo di applicare il meccanismo del reverse charge alle transazioni, da chiunque effettuate, in relazione allo scambio dei predetti Certificati Verdi e Certificati Bianchi.
  Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 5-bis, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo è subordinata al parere delle competenti commissioni parlamentari, nonché alla preventiva autorizzazione alla Commissione Europea, ai sensi del secondo comma dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE.
  In merito alla prima parte del comma 3, sottolinea come non risulti congrua la previsione del parere delle commissioni parlamentari, in quanto non si riscontrano precedenti di norme precettive di livello legislativo la cui efficacia sia subordinata al parere parlamentare, il quale può piuttosto intervenire nel procedimento di formazione della norma, come nel caso dei decreti legislativi.
  In conseguenza delle modifiche contenute nel nuovo articolo 5-bis, la proposta emendativa espunge infine dall'allegato B al disegno di legge (recante l'elenco delle direttive per il cui recepimento è conferita delega legislativa al Governo) la predetta direttiva 2010/23/UE, il cui recepimento è assicurato dalle disposizioni puntuali di cui al predetto articolo 5-bis.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3), con una condizione volta a chiedere alla XIV Commissione di sopprimere, nel comma 3 del nuovo articolo 5-bis, la previsione secondo cui l'efficacia delle disposizioni del comma Pag. 612 del medesimo articolo è subordinata al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI condivide le considerazioni espresse dal relatore, nonché la proposta di parere formulata.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 11 gennaio 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).
Audizione del Presidente dell’European banking authority (EBA), Andrea Enria.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Andrea ENRIA, Presidente dell'European banking authority (EBA), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Marco CAUSI (PD), Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Alessandro PAGANO (PdL), Ignazio MESSINA (IdV), Maurizio FUGATTI (LNP), Marco PUGLIESE (Misto), Alberto FLUVI (PD), Giampaolo FOGLIARDI (PD), Marco MARSILIO (PdL), Ivano STRIZZOLO (PD), Maurizio DEL TENNO (PdL), Gianfranco CONTE, presidente, e Laura RAVETTO (PdL), ai quali risponde Andrea ENRIA, Presidente dell'European banking authority (EBA).

  Dopo interventi di Gianfranco CONTE, presidente, e di Alessandro PAGANO (PdL), riprende la sua replica Andrea ENRIA, Presidente dell'European banking authority (EBA).

  Pone un ulteriore quesito Marco CAUSI (PD), al quale risponde Andrea ENRIA, Presidente dell'European banking authority (EBA).

  Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il dottor Enria e dichiara conclusa l'audizione. Coglie quindi l'occasione per stigmatizzare l'atteggiamento tenuto dalla stampa, la quale sembra mostrare disinteresse per i temi, particolarmente rilevanti, trattati nel corso dell'odierna audizione.

  La seduta termina alle 16.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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