CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 dicembre 2011
585.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 12.45.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen COM(2011)559 def.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.
COM(2011)560 def.).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne.
COM(2011)561 def.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2011.

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  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, tenuto conto del dibattito svoltosi nella seduta ieri e valutate le considerazioni, in particolare, dall'onorevole Gozi, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per la disponibilità dimostrata e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, così come riformulata.

  Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Paolo GUZZANTI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Atto n. 426.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2011.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ricorda che nella seduta precedente il collega Gozi ha segnalato alcuni aspetti a suo giudizio problematici in ordine alla compatibilità dello schema di decreto con la disciplina in materia di pesca ed acquacoltura dell'Unione europea.
  In particolare è stato osservato che alcune fattispecie considerate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 come infrazioni gravi sono sanzionate con sanzioni amministrative e non qualificate come contravvenzioni. Al riguardo, rileva che questa discrepanza non appare sufficiente ad indicare una violazione della normativa dell'Unione europea in quanto né il regolamento (CE) n. 1005/2008 né il regolamento (CE) n. 1224/2009 appaiono vincolare gli Stati a reprimere con sanzioni penali, e non amministrative, le infrazioni gravi. Al contrario l'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede esplicitamente per le infrazioni gravi «sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive», disponendo unicamente come eventualità, al paragrafo 3, l'introduzione «in aggiunta o in alternativa» di «sanzioni penali – come quelle relative alle contravvenzioni – «effettive proporzionate e dissuasive».
  Il collega Gozi ritiene poi che le tipologie di infrazioni gravi individuate dallo schema di decreto ai sensi dell'articolo 14 e qualificate come contravvenzioni, ai sensi dell'articolo 7, ovvero come illeciti amministrativi ai sensi dell'articolo 10 non corrispondano alla classificazione operata Pag. 105dal regolamento (CE) n. 1005/2008. Anche in questo rilevo che tuttavia il regolamento non appare fornire un «elenco chiuso» di infrazioni già chiaramente predeterminato (e per il quale, quindi, trattandosi di un regolamento dell'Unione europea, non sarebbe nemmeno necessario un adeguamento del diritto interno); il combinato disposto tra l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 42 del regolamento rimette piuttosto agli Stati, nell'ambito delle categorie delineate dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la determinazione delle infrazioni gravi. Le fattispecie di cui agli articoli 7 e 10 appaiono comunque riconducibili a quelle dell'articolo 3 e dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
  Ciò premesso, non con riferimento alla compatibilità con il dettato dei regolamenti dell'Unione ma dal punto di vista dell'opportunità e del merito della questione in esame, concorda con il collega Gozi sul fatto che l'esigenza di un significativo apparato sanzionatorio avrebbe forse dovuto sollecitare il Governo ad operare un più ampio ricorso alle facoltà che il regolamento consente nell'ottica di un inasprimento delle sanzioni.
  Altro rilievo del collega Gozi è relativo all'entità delle sanzioni. Al riguardo, è stato osservato, il regolamento (articolo 44) vincola ad adottare sanzioni almeno pari a cinque volte il valore del pescato in infrazione, elevabile ad otto in caso di reiterazione entro cinque anni, mentre lo schema di decreto legislativo prevede per le sanzioni penali un'ammenda che va da un minimo di 2000 euro ad un massimo di 12.000 euro, nonché sanzioni amministrative comprese nello stesso intervallo di valore monetario. In proposito, rileva che nell'ordinamento italiano ammende e multe, così come le sanzioni amministrative risultano sempre usualmente comprese tra un valore minimo e un valore massimo monetario e ciò appare giustificare l'inserimento di tali disposizioni, nella presunzione che all'interno di quell'intervallo il giudice potrà individuare il quantum della sanzione tenendo conto delle prescrizioni del regolamento dell'Unione europea. È comunque opportuno richiedere al Governo, attraverso un'osservazione da inserire nel parere, se l'entità individuata per le ammende e le sanzioni amministrative appaia effettivamente idonea a soddisfare il requisito dell'articolo 44 del regolamento.
  Il collega Gozi osserva poi che lo schema di decreto legislativo non contempla tutte le tipologie di sanzioni accessorie previste dal regolamento (CE) N. 1005/2008. In proposito, rileva tuttavia che, come già ricordato nella relazione, l'articolo 45 del regolamento appare indicare unicamente a titolo esemplificativo alcune tipologie di sanzioni accessorie e quindi non appare esservi un vincolo a riprodurre nella normativa interna tutte le fattispecie indicate nel regolamento.
  Alla luce di questi elementi formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

  Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per aver recepito nel parere parte delle osservazioni da lui formulate; benché mantenga alcune perplessità su alcuni aspetti del provvedimento, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 584 del 20 dicembre 2011, a pagina 138, seconda colonna, dopo la ventesima riga, aggiungere il seguente capoverso: «Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.»

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