CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2011
584.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 61

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.
C. 841 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto Pag. 62dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dei conducenti di imbarcazioni, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 22 settembre 2011. Rileva che, in quell'occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole formulando tre condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Ricorda quindi che la IX Commissione, nella seduta del 28 settembre 2011, ha concluso l'esame del provvedimento, recependo due delle condizioni formulate dalla Commissione – e segnatamente, quelle concernenti il comma 5 dell'articolo 2 e il comma 5 dell'articolo 3 – senza tuttavia procedere alla soppressione dell'articolo 9. Fa presente che il testo all'esame dell'Assemblea non presenta ulteriori modifiche rispetto a quello esaminato dalla Commissione nella seduta del 22 settembre 2011. Al riguardo, ricorda che la Commissione, nella citata seduta del 22 settembre 2011, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, ha ritenuto di esprimere parere contrario sull'articolo 9 in quanto le disposizioni ivi recate avrebbero comportato la realizzazione di onerosi investimenti per l'Agenzia delle entrate suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla opportunità di ribadire il parere già espresso dalla Commissione in merito all'articolo 9, eventualmente, limitandosi a sopprimere la possibilità, per le agenzie di pratiche automobilistiche, di registrare per via telematica all'Agenzia delle entrate gli atti relativi ai beni mobili. Segnala, inoltre, che, a seguito dell'approvazione della legge di stabilità 2012, gli importi disponibili nell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze – come risultanti a seguito degli utilizzi disposti dalla stessa legge di stabilità per far fronte alla copertura degli oneri da essa recati – non risultano sufficienti per la copertura dell'onere di 100 mila euro per l'anno 2012 relativo al funzionamento della banca dati dei conducenti e dell'archivio nazionale delle unità da diporto, di cui al comma 3 dell'articolo 5. Al riguardo, considerato che l'onere di 100 mila euro per l'anno 2012 recato dall'articolo 9 non reca la necessaria copertura, rileva la necessità che il Governo indichi una modalità di copertura idonea a garantire la copertura del predetto onere. Infine, tenuto conto dei tempi verosimilmente occorrenti per la conclusione dell'esame del provvedimento, ritiene altresì opportuno modificare il riferimento ai fondi speciali, richiamando quelli relativi al triennio 2012-2014, anziché quelli relativi al triennio 2011-2013. Con riferimento al fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'articolo aggiuntivo Palagiano 1.01, che prevede l'istituzione di un patentino per la conduzione di unità da diporto che non richiedono la patente nautica di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 171 del 2005. Rileva che tale patentino è rilasciato dagli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, con successivi decreti dirigenziali del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è altresì individuata, tra le altre cose, la disciplina del procedimento per il rilascio per via telematica, l'aggiornamento e il duplicato del patentino stesso. Segnala inoltre come sia prevista la possibilità, per gli aspiranti al conseguimento del patentino, di frequentare appositi corsi organizzati dagli uffici preposti al rilascio del medesimo patentino, con oneri a carico dei richiedenti al fine di garantire la copertura integrale dei costi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire Pag. 63l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, posto che il rilascio del patentino potrebbe determinare la necessità, per gli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di nuove risorse umane, strumentali e finanziarie per far fronte ai compiti posti a loro carico. Nell'osservare come le altre proposte emendative non sembrino suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, rileva, infine, che le proposte Pugliese 3.4 e Velo 9.1 appaiono superare le criticità segnalate con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 5, e alle conseguenze finanziarie negative per l'Agenzia delle entrate che deriverebbero dalla registrazione degli atti e delle dichiarazioni in via telematica, di cui all'articolo 9.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con le osservazioni svolte dal relatore con riferimento al testo ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Palagiano 1.01.

  Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 841 e abb.-A, recante disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   considerata l'opportunità di ribadire come l'estensione delle procedure di registrazione telematica degli atti di cui all'articolo 9 comporterebbe la realizzazione di onerosi investimenti per l'Agenzia delle entrate suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   rilevata l'opportunità di aggiornare il riferimento ai fondi speciali di cui al richiamato articolo 3, comma 5, al triennio 2012-2014;
   rilevato altresì che appare necessario, a seguito delle rimodulazioni disposte dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), riferire la copertura relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 5, pari a 100.000 euro per l'anno 2012, all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente concernente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime
   sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   sia approvato l'emendamento Pugliese 3.4;
   sia approvato l'emendamento Velo 9.1;

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sull'articolo aggiuntivo 1.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sui restanti emendamenti».

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 64

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato fatto a Torino il 22 gennaio 2010.
C. 4710 Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010, è già stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 7 dicembre 2011, che ha espresso parere favorevole. Rileva che la Commissione di merito, nella seduta del 14 dicembre 2011, ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione bilancio, considerato che il provvedimento è in prima lettura alla Camera, rileva l'opportunità di posticipare, al comma 1 dell'articolo 3, la decorrenza degli oneri dall'anno 2011 all'anno 2012 e di aggiornare, conseguentemente, il riferimento dei fondi speciali di parte corrente al triennio 2012-2014. Su tale aspetto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con le osservazioni del relatore.

  Antonio BORGHESI (IdV) chiede al relatore di chiarire le ragioni per le quali si modifichi l'orientamento espresso nella seduta del 7 dicembre 2011.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in riferimento alla richiesta dell'onorevole Borghesi, fa presente che la modifica si rende necessaria attesa l'impossibilità che la legge entri in vigore prima della fine dell'esercizio finanziario in corso.

  Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4710 Governo recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010;
   rilevata l'opportunità di aggiornare il riferimento ai fondi speciali di cui al richiamato articolo 3, comma 1, al triennio 2012-2014
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  All'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2011 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2012.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011 con le seguenti: bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 65

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996.
C. 3858 e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gabriele TOCCAFONDI, relatore, fa presente preliminarmente che la proposta di legge in esame, recante la ratifica della Convenzione dell'Aja in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, è di iniziativa parlamentare e non è pertanto corredata di una relazione tecnica. Segnala, peraltro, che la proposta reca, all'articolo 7, una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda più specificamente il contenuto della Convenzione che si prevede di ratificare, con riferimento all'articolo 38, recante disposizioni in materia di ripartizione delle spese, rileva che gli obblighi che la Convenzione pone a carico degli Stati contraenti appaiono in linea di principio suscettibili di determinare adempimenti aggiuntivi a carico delle amministrazioni. Inoltre, tenuto conto della formulazione delle previsioni contenute nella Convenzione, osserva che non appare agevole per alcuni degli obblighi indicati determinare il relativo impatto amministrativo e finanziario. A suo avviso, andrebbero pertanto acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a definire i possibili riflessi di carattere finanziario e organizzativo delle disposizioni in esame, anche al fine di verificare se le medesime siano attuabili nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 5, che prevede l'istituzione dell'Autorità centrale, fa presente che appare necessario acquisire chiarimenti in merito all'istituzione del Dipartimento interministeriale specializzato sulle tematiche minorili. Infatti, pur considerando la clausola generale di neutralità finanziaria di cui all'articolo 7 della proposta di legge, a suo avviso occorrerebbe, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, disporre di elementi idonei a suffragare tale invarianza finanziaria, con riguardo ai compiti e alle risorse assegnate a tale struttura. Quanto alla designazione della Commissione per le adozioni internazionali quale autorità centrale, ritiene che occorrerebbe una conferma della possibilità per la Commissione di assolvere ai compiti previsti nell'ambito delle risorse già ad essa assegnate. Con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni in materia di tutela dei minori, reputa infine necessario un chiarimento del Governo in merito all'effettiva portata della disposizione in esame, per verificare se e in quale misura essa possa recare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, per la parte della protezione dei minori che risulta eventualmente ulteriore rispetto a quella già prevista dalla normativa vigente.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva preliminarmente come sia necessario che l'amministrazione competente predisponga apposita relazione tecnica volta a fornire dati ed elementi di valutazione idonei a definire possibili riflessi di carattere finanziario ed organizzativo delle disposizioni recate dal provvedimento, anche al fine di verificare se le stesse siano attuabili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in secondo luogo, al fine di approfondire le eventuali conseguenze di carattere finanziario connesse all'istituzione dell'Autorità centrale, con particolare riferimento all'istituzione del Dipartimento interministeriale specializzato sulle tematiche minorili e quindi, in merito all'articolo 6, al fine di verificare se vi siano maggiori oneri per la finanza pubblica per la parte della protezione dei minori.

Pag. 66

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, propone quindi di deliberare, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196, la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento nel termine ordinario di trenta giorni.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
Testo unificato C. 3681 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2011.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che, nella seduta del 25 ottobre 2011, la Commissione, alla luce dei profili problematici di carattere finanziario recati dal provvedimento evidenziati sia dal relatore che dal Governo, ha deliberato la richiesta di predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Fa presente che, in data 12 dicembre 2011, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso alla Commissione la relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine al provvedimento in esame. Osserva che la suddetta relazione tecnica è stata verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze per quanto riguarda la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria. Rileva che il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto che la predetta relazione tecnica non quantifica adeguatamente gli effetti finanziari del provvedimento e non individua la relativa copertura. Gli aspetti più critici rilevati dal Ministero dell'economia e delle finanze riguardano, in particolare: l'articolo 2, sul quale permangono i dubbi circa la sostenibilità degli ulteriori compiti attribuiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; l'articolo 3-bis, in riferimento al quale la relazione tecnica, pur affermando la sussistenza di nuovi oneri per il funzionamento del comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica, non provvede alla quantificazione degli oneri e all'indicazione dei mezzi di copertura; l'articolo 4-bis, concernente l'individuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei progetti per la realizzazione e l'implementazione dell'interporto e delle piattaforme logistiche territoriali, per i quali non sono quantificati i conseguenti nuovi o maggiori oneri e non sono indicati i relativi mezzi di copertura, rinviando a futuri documenti di bilancio la previsione dei necessari finanziamenti. Comunica che, per le restanti disposizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze evidenzia come la relazione tecnica non quantifichi adeguatamente gli oneri né individui le relative modalità di copertura. Considerato quanto rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ritiene che il provvedimento non possa essere valutato positivamente.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel concordare con le osservazioni richiamate dal presidente, rappresenta che il Governo ritiene il provvedimento importante per lo sviluppo e quindi ne auspica una rimeditazione volta a consentire di superare i rilievi richiamati dal presidente. Conferma quindi, allo stato, un parere contrario sul testo del provvedimento.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, anche alla luce delle osservazioni del rappresentante del Governo, fa presente che la Commissione Pag. 67potrebbe procedere esprimendo un parere contrario, ovvero, come avvenuto anche in altre circostanze, indirizzando al presidente della Commissione di merito una lettera volta a richiamarne l'attenzione sui profili problematici dal punto di vista finanziario, avvertendo che ritiene preferibile optare per la seconda procedura.

  Maino MARCHI (PD), pur concordando con la proposta del presidente di inviare una lettera al presidente della Commissione di merito, osserva come il testo in esame sia il frutto di una ampia interlocuzione tra le diverse forze politiche, che ha condotto ad un risultato ampiamente condiviso. Pertanto, ritenendo necessario preservare il lavoro istruttorio fin qui svolto dalla Commissione di merito, reputa che debbano essere ulteriormente approfondite talune delle affermazioni contenute nella nota della Ragioneria generale dello Stato, che verifica negativamente la relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, osserva come in relazione all'articolo 2, il Ragioniere generale dello Stato esprima dubbi circa l'effettiva sostenibilità degli ulteriori compiti attributi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, richiama i compiti attribuiti al Ministero dal provvedimento, osservando come si tratti di attività già riconducibili alle competenze dell'amministrazione ministeriale, che non necessitano quindi dello stanziamento di ulteriori risorse. Per quanto attiene, invece, alle disposizioni relative al finanziamento per la realizzazione e l'implementazione degli interporti e delle piattaforme logistiche territoriali, pur comprendendo le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, rileva che la procedura individuata dall'articolo 4-bis intende essenzialmente garantire un parallelismo tra le attività di pianificazione e l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie ed auspica pertanto che possa individuarsi, anche attraverso il contributo della Commissione bilancio e del Ministero dell'economia e delle finanze, una soluzione che garantisca il raggiungimento di tale obiettivo in termini compatibili con l'esigenza di garantire l'adeguata copertura finanziaria delle opere.

  La Commissione concorda con la proposta del presidente di inviare una lettera al presidente della Commissione di merito nei termini indicati dal presidente.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.
Nuovo testo C. 1934 e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 dicembre 2011.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP), relatore, ricorda che, nella seduta del 7 dicembre 2011, il rappresentante del Governo ha chiesto di potere acquisire precisi elementi di valutazione sugli eventuali effetti finanziari del provvedimento. Nel ribadire quanto già rappresentato in quella sede, e confermando l'orientamento ad esprimere una valutazione di nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento per quanto riguarda gli specifici profili di competenza della Commissione, chiede al rappresentante del Governo se concordi con tale impostazione.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere contrario sull'ulteriore corso del provvedimento.

  Antonio BORGHESI (IdV), nel rilevare preliminarmente come un Governo favorevole alle liberalizzazioni non può che Pag. 68esprimere un parere contrario su un provvedimento come quello in esame che pone le basi, a suo avviso, per la costituzione di ulteriori ordini professionali, fa presente che, volendosi attenere ai soli profili finanziari, andrebbero comunque espunte le attività a carico dello Stato di cui agli articoli 6, in merito all'attività di informazione posta a carico del Ministero dello sviluppo economico, e 10, in riferimento ai compiti di vigilanza attribuiti al medesimo ministero, lasciando solo le disposizioni che attengono alla libertà di associazione.

  Michele VENTURA (PD) osserva che il governo non ha formulato rilievi di merito sugli eventuali profili finanziari.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda che la Commissione è competente ad esprimersi solo in riferimento ai profili finanziari.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1934 e abb. recante Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi;
   preso atto del parere contrario sul provvedimento espresso dal rappresentante del Governo;
   rilevato, tuttavia, che il provvedimento non appare determinare effetti negativi per la finanza pubblica;
   considerato che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del provvedimento, le attestazioni rilasciate dalle associazioni professionali ai propri iscritti non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale;
   nel presupposto che il provvedimento in esame non determini vincoli e limitazioni all'esercizio delle attività professionali in contrasto con i principi stabiliti in materia di libera concorrenza, di libertà di circolazione dei lavoratori e di libera prestazione dei servizi,
  esprime

NULLA OSTA».

  Massimo POLLEDRI (LNP) richiamando le osservazioni dell'onorevole Borghesi, rileva come le disposizioni di cui agli articoli 6 e 10 possano essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e chiede chiarimenti più specifici su tali profili.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, osservando preliminarmente come il provvedimento in esame non intervenga sulla materia degli ordini professionali, ma su quella, affine, della disciplina delle professioni non regolamentate, sottolinea che la competenza della Commissione è limitata alla sola verifica delle implicazioni del provvedimento sulla finanza pubblica.

  Massimo POLLEDRI (LNP) osserva come anche le professioni cui il provvedimento si applicherebbe possono avere un impatto sensibile sui cittadini e ritiene che la previsione di un'autorità che certifichi la preparazione tecnica del professionista sia comunque utile. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Antonio BORGHESI (IdV) osserva come il provvedimento in esame si muova in direzione contraria alla liberalizzazione delle attività economiche, rilevando come in sostanza si prevedano nuovi oneri amministrativi per le professioni non regolamentate. Nel dichiarare pertanto la propria contrarietà al merito del provvedimento in esame, osserva come esso sia suscettibile di determinare anche effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto gli articoli 6 e 10 attribuiscono nuovi compiti al Ministero dello sviluppo economico, senza prevedere lo stanziamento di maggiori risorse. Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Pag. 69

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), nel richiamare le considerazioni svolte dal presidente Marinello, chiede al rappresentante del Governo di chiarire se la contrarietà espressa si riferisce ai profili finanziari ovvero attenga al merito del provvedimento.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ribadisce il parere contrario per motivi finanziari, rilevando peraltro la mancanza di un'apposita relazione tecnica.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, propone quindi di deliberare, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196, la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento da predisporre entro il termine di venti giorni.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP) rileva come non sussistano profili di criticità per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento. Prende, tuttavia, atto dell'esigenza indicata dal rappresentante del Governo di acquisire una relazione tecnica e si conforma a tale richiesta.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi.
Atto n. 427.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 7 dicembre 2011.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi (atto n. 427),
   premesso che lo schema di decreto è adottato ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, che ha previsto una fase di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, a decorrere dal 2012, al fine di favorire un recepimento omogeneo della nuova disciplina volta ad assicurare la qualità, la trasparenza e la confrontabilità dei bilanci delle amministrazioni pubbliche territoriali;
   considerato che la sperimentazione deve riguardare l'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo I del predetto decreto legislativo n. 118, con particolare riferimento all'obbligo per gli enti territoriali e per i loro enti e organismi strumentali di adottare la contabilità finanziaria cui affiancare, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria Pag. 70dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sono il profilo economico-patrimoniale;
   rilevato come la riforma costituzionale relativa all'introduzione del principio del pareggio del bilancio in Costituzione, approvata in identico testo da entrambi i rami del Parlamento, riconduca alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici;
   valutato positivamente come lo schema di decreto preveda la partecipazione all'attività di sperimentazione di un ampio numero di amministrazioni regionali, provinciali e comunali;
   considerato come, sino ad oggi, la disponibilità di informazioni uniformi ed esaurienti in merito alla contabilità delle amministrazioni pubbliche territoriali sia stata carente, specialmente in ragione della diffusione del fenomeno delle esternalizzazioni, che ha determinato il trasferimento dell'esercizio di funzioni, servizi e attività strumentali ad altri soggetti, pubblici o privati;
   rilevato come uno degli aspetti più significativi del provvedimento attenga all'adozione del principio della competenza finanziaria, secondo il quale «tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, sono registrate nelle scritture contabili imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza», principio esteso, in seguito ad una scelta operata in ambito parlamentare, anche alle altre amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   considerato lo stato dell’iter della riforma costituzionale richiamata in premessa, è auspicabile che, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, venga concordemente definito uno schema comune di legge regionale al quale possano riferirsi tutti i Consigli regionali;
   l'attività di sperimentazione alla quale, in accoglimento di una richiesta dell'ANCI, potrebbero essere senz'altro associati altri tredici comuni, dovrebbe svolgersi, anche attraverso il gruppo di lavoro operativo costituito dal Gruppo bilanci presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, sulla base di una stretta interazione tra l'amministrazione centrale e le amministrazioni territoriali, al fine di assicurare un efficace monitoraggio della medesima attività in vista della predisposizione dello schema di decreto correttivo e integrativo che estenderà la riforma a tutti gli enti territoriali;
   al comma 2 dell'articolo 3, andrebbe valutata l'opportunità di tenere fermo il termine del 31 dicembre 2011 ivi previsto per la trasmissione della delibera concernente la partecipazione alla sperimentazione, in quanto il provvedimento non sembra poter entrare in vigore entro tale data;
   il comma 1 dell'articolo 4, in materia di sistema premiante, andrebbe riformulato al fine di richiamare puntualmente la riduzione del concorso alla manovra di 20 milioni di euro nel 2012, prevista dall'articolo 20, comma 3, sesto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 30, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
   andrebbe valutata l'opportunità di chiarire natura e caratteristiche del fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi di cui al comma 2 dell'articolo 7, tenendo conto di come il principio contabile generale della competenza finanziaria richieda che le obbligazioni giuridicamente perfezionate siano imputate esclusivamente all'esercizio Pag. 71in cui vengono a scadenza e ciò sia destinato a produrre conseguenze anche sulla disciplina dei residui passivi;
   all'articolo 12, comma 2, non dovrebbe essere previsto un ordine di priorità vincolante per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in quanto l'individuazione di un ordine di priorità costituisce una limitazione eccessiva dell'autonomia finanziaria riconosciuta agli enti territoriali e potrebbe porsi in contrasto con le finalità stesse della fase di sperimentazione, tesa a valutare le implicazioni delle innovazioni che vengono introdotte con il decreto legislativo n. 118 del 2011;
   per quanto riguarda il bilancio consolidato di cui agli articoli 19 e seguenti, appare da condividere la scelta di considerare prioritario l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, gli enti strumentali e le società controllate e partecipate che ad esso fanno capo, facendo riferimento ad una definizione di controllo analoga a quella civilistica, purché non si trascuri l'importanza di fare progressivamente luce sulla natura e le caratteristiche dei soggetti collegati ai singoli enti, anche al fine di una eventuale riconsiderazione della normativa in materia.».

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Lino DUILIO (PD) nel richiamare il parere reso nella odierna seduta della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ricorda come, nella disciplina della sperimentazione, rivesta uno specifico rilievo la configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge, ma con imputazione all'esercizio nella quale essa viene a scadenza, fermo restando che, come risulta dall'allegato 1, è comunque fatta salva la copertura finanziaria delle spese fin dal momento in cui sorgono le relative obbligazioni. Chiede in proposito chiarimenti al rappresentante del Governo. In secondo luogo, propone di individuare una migliore formulazione, più precisa sotto il profilo tecnico, per l'ultima osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva come la nuova formulazione del principio della competenza finanziaria individuata dallo schema in esame, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, intenda superare talune criticità poste dall'attuale sistema contabile, attraverso la registrazione dell'impegno non al momento del sorgere dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, ma nell'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Nel sottolineare come in questa ottica si renda necessario costituire un fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, osserva come il nuovo principio della competenza finanziaria si avvicini maggiormente ai dati di cassa. Non ha, invece, osservazioni da formulare con riferimento all'ultima osservazione contenuta nella proposta di parere.

  Lino DUILIO (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti in ordine alle osservazioni relative al nuovo principio della competenza finanziaria e alle caratteristiche del fondo pluriennale vincolato, ribadisce l'opportunità di una migliore formulazione dell'ultima osservazione contenuta nella proposta di parere, sottolineando la delicatezza delle implicazioni della nuova disciplina in materia di consolidamento dei bilanci, specialmente per quanto attiene alle società quotate.

  Massimo POLLEDRI (LNP) condivide l'osservazione dell'onorevole Duilio secondo Pag. 72cui occorrerebbe riformulare meglio l'ultima osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore. Chiede inoltre un maggiore approfondimento sull'articolo 12 anche per evitare discrasie con il parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

  Cesare MARINI (PD), nel sottolineare come l'avanzo di amministrazione registrato a fine esercizio dai bilanci degli enti territoriali sia ascrivibile a cause non sempre omogenee, rileva l'inopportunità di prevedere una destinazione vincolata di tale avanzo.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, con riferimento all'articolo 12, precisa che l'osservazione formulata si riferisce al caso di avanzi di amministrazione e quindi ad una situazione non negativa. Osserva come tale articolo contenga un'elencazione analitica delle priorità cui destinare gli eventuali avanzi, secondo un'impostazione, a suo avviso, non conforme allo spirito del federalismo fiscale. Anche in considerazione delle diverse situazioni regionali, ritiene utile una maggiore libertà nella fase di sperimentazione ed alla luce del dibattito riformula la proposta di parere (vedi allegato).

  Roberto SIMONETTI (LNP) ritiene necessario, ai fini dell'espressione del parere, che il Governo precisi la propria valutazione sull'osservazione riferita all'articolo 12, comma 2, dello schema.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva come le disposizioni dello schema in esame disciplinano solamente la fase di sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi, evidenziando come permangano quindi applicabili le regole generali in materia di finanza pubblica previste dalla legislazione vigente. Quanto agli avanzi di amministrazione, osserva come vi sia, in effetti, il rischio che essi derivino da una sopravvalutazione dei residui attivi, di difficile riscossione, a fronte della massa dei residui passivi che gravano i bilanci degli enti territoriali. In proposito, osserva tuttavia che – come dimostra l'esperienza della Regione Campania – il vero vincolo per le amministrazioni non deriva tanto dalle regole finanziarie, che impongono il raggiungimento di determinati risultati in termini di competenza, ma dalla indisponibilità della cassa necessaria a far fronte alle obbligazioni assunte. Ritiene, in ogni caso, che i controlli previsti a legislazione vigente siano sufficienti ad escludere effetti negativi per la finanza pubblica.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, tenendo conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e della scadenza del provvedimento, pone in votazione la proposta di parere come da ultimo riformulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

  La seduta termina alle 15.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Atto n. 426.
(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Pag. 73

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente e relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, attuativo della delega prevista nella legge comunitaria 2009, reca misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, al fine di dare attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006, nonché dal regolamento (CE) n.1005/2008.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, con riferimento agli articoli da 1 a 6, in materia di attività di pesca ed acquacoltura, ritiene opportuno acquisire conferma che le norme risultino neutrali sotto il profilo delle entrate fiscali. Segnala, infatti, che, qualora le definizioni disposte dagli articoli da 2 a 4 comportassero l'estensione della qualifica di attività di pesca o acquacoltura, o attività connesse, a fattispecie attualmente non incluse in tali settori di attività, ne conseguirebbe un'estensione dell'ambito di applicazione del regime tributario agevolato previsto per il settore dell'agricoltura, con possibili conseguenze in termini di minor gettito. Per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, non rileva profili problematici nel presupposto che gli interventi a carico del Fondo medesimo siano comunque effettuati nel limite delle risorse già ad esso assegnate in base alla vigente normativa e che non si determinino le condizioni per un eventuale incremento della dotazione del Fondo. Con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 26, comma 2, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità di fare riferimento, nel comma in esame, al complesso delle amministrazioni pubbliche, anziché all’«amministrazione», al fine di assicurare l'estensione della clausola di neutralità finanziaria a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del provvedimento.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento, assicurando che dalle definizioni disposte dal provvedimento nel titolo I, in materia di attività di pesca e acquacoltura, non derivano effetti negativi in termini di minor gettito, in quanto le stesse non comportano una sostanziale estensione della qualifica di attività di pesca e acquacoltura a fattispecie attualmente non incluse in tali settori e, pertanto, non determinano l'estensione dell'ambito di applicazione del regime tributario agevolato previsto per il settore dell'agricoltura.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente e relatore, formula la seguente proposta:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (atto n. 426);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali, dalle definizioni disposte dal provvedimento nel titolo I, in materia di attività di pesca e acquacoltura, non derivano effetti negativi in termini di minor gettito, in quanto le stesse non comportano l'estensione della qualifica di attività di pesca e acquacoltura a fattispecie attualmente non incluse in tali settori e, pertanto, non determinano l'estensione dell'ambito di applicazione del regime tributario agevolato previsto per il settore dell'agricoltura;
   rilevata l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 26 al fine di fare riferimento alle amministrazioni pubbliche interessate;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
  All'articolo 26, comma 2, sostituire le parole: L'amministrazione provvede all'esecuzione dei compiti affidati con le Pag. 74seguenti: Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto».

  Massimo POLLEDRI (LNP) e Gioacchino ALFANO (PdL) annunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta del presidente.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

  La seduta termina alle 15.40.

Pag. 75