CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 dicembre 2011
580.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 69

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.
Atto n. 415.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 7 dicembre 2011.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO sciogliendo le riserve formulate nella seduta del 7 dicembre 2011, esprime parere favorevole rispetto alle osservazioni formulate dal relatore e sull'ulteriore corso del provvedimento.

  Maino MARCHI (PD) formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (atto n. 415);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha precisato che:
    in via generale, lo schema di decreto legislativo è volto essenzialmente a razionalizzare e a ridurre gli adempimenti già previsti a legislazione vigente e, pertanto, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
    il provvedimento sarà attuato a partire dal 2012 e tale previsione appare coerente con il profilo temporale della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la costituzione della banca dati delle amministrazioni pubbliche;
    le risorse stanziate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non sono state oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 3 della legge di stabilità per il 2012;Pag. 70
   rilevata l'esigenza di precisare che non vengono modificate le disposizioni dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di accesso della Camere ai dati della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della medesima legge;
   ritenuto necessario introdurre una disposizione che indichi in modo esplicito che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
   preso atto del parere favorevole condizionato all'accoglimento di talune proposte di modifica espresso dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che il Governo ha manifestato l'intendimento di confermare la posizione assunta nella seduta del 20 ottobre 2011 della Conferenza unificata;
   ritenuta opportuna una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
  all'articolo 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato;
  all'articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Ministro con le seguenti: Con decreto del Ministero;
  all'articolo 6, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 l'obbligo di trasmissione si intende assolto qualora siano trasmesse le informazioni minime di cui all'articolo 5.
  all'articolo 8, comma 1, aggiungere il seguente periodo: Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica è consentito l'accesso diretto alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, che sono rese disponibili in formato elettronico elaborabile
  all'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente: La relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa di cui all'articolo 10-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è redatta sulla base degli elementi confluiti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche ed è trasmessa alle Camere anche in formato elettronico elaborabile;
  dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente: Art. 12 (Disposizioni finanziarie) 1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

e con la seguente osservazione:
  è opportuno che il Governo valuti con attenzione i rilievi formulati sul provvedimento dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che attengono essenzialmente al merito tecnico del provvedimento e al coordinamento tra la nuova disciplina e la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del Codice dell'amministrazione digitale».

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.