CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 dicembre 2011
573.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 78

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 11.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010.
C. 4710 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 79

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento, che autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di sede relativo alla Fondazione europea per la formazione professionale. Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, osserva che gli effetti di minore entrata ascritti all'articolo 11, comma 3, paragrafo VI, relativi all'esenzione dall'IVA su acquisti e importazioni per il personale nel primo anno di insediamento, sono stati quantificati dalla relazione tecnica assumendo come parametro l'aliquota IVA del 20 per cento, mentre con il recente decreto-legge n. 138 del 2011 l'aliquota massima è stata portata al 21 per cento. Ritiene che andrebbe chiarito se tale elemento comporti la rettifica della stima indicata dalla relazione tecnica. Osserva inoltre che l'effettiva possibilità di circoscrivere l'onere entro un limite di spesa andrebbe comunque sottoposta a verifica, tenuto conto della natura degli oneri connessi all'attuazione del provvedimento in esame, che derivano dall'assunzione di un impegno internazionale. Giudica pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo, considerato che la norma di copertura, contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, prevede un'autorizzazione di spesa limitata all'entità dello stanziamento indicato dal testo. Segnala poi che il nuovo Accordo di sede non contiene norme che incidano direttamente sui meccanismi di finanziamento della Fondazione indicati dalla relazione illustrativa. Ritiene che andrebbero tuttavia forniti elementi in merito ad eventuali effetti di carattere indiretto. Fa presente che non vengono fornite indicazioni né in ordine ai regimi doganali, tariffari e fiscali attualmente applicati alla Fondazione né in ordine alle obbligazioni e ai rapporti finanziari attualmente intercorrenti fra la Fondazione, lo Stato, la regione e il comune. Ritiene che andrebbe, quindi, meglio precisata la portata applicativa di alcune norme del nuovo Accordo alle quali non vengono ascritti effetti onerosi, ma che, a seconda del possibile impatto sui rapporti in essere, potrebbero comunque determinare effetti finanziari. Con riferimento alla copertura finanziaria, rileva che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Segnala, inoltre, che il riferimento ai Fondi speciali relativi al triennio 2011-2013 appare corretto nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato dalle Camere entro il 31 dicembre 2011. Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa in termini di limite massimo, osserva che in altre leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali contenenti, tra l'altro, disposizioni recanti minori entrate, l'autorizzazione di spesa è stata formulata in termini di previsione di spesa e corredata, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, da una specifica clausola di salvaguardia. Osserva peraltro che, in altre circostanze, invece, a fronte di minori entrate l'autorizzazione di spesa è stata formulata in termini di limite massimo.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO in relazione alla richiesta di chiarimenti del relatore, fa presente che, circa gli effetti finanziari derivanti dall'incremento dell'aliquota IVA, ritiene che esso non comporti effetti significativi sull'esenzione concessa, anche tenuto conto del criterio prudenziale seguito nelle quantificazioni contenute nella relazione tecnica. Precisa che l'apposizione della clausola di salvaguardia, nel caso di specie, non si rende necessaria in quanto non sono ipotizzabili effetti finanziari negativi non fronteggiati attraverso la norma di copertura. In relazione alla portata finanziaria delle disposizioni non quantificate nella relazione tecnica, suscettibili di comportare un ampliamento dei benefici per la Fondazione, fa presente che non appaiono in ogni caso idonei a determinare spese di un'entità tale da richiederne la quantificazione.

Pag. 80

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4710 Governo recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
    la quantificazione degli oneri prevista dalla relazione tecnica, pur se relativa alle minori entrate derivanti dall'Accordo, è stata formulata secondo criteri di carattere prudenziale ed è idonea a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3 del disegno di legge, anche alla luce delle variazioni dell'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto non considerate nella suddetta relazione;
    le disposizioni dell'Accordo non considerate nella relazione tecnica, che possono comportare un ampliamento dei benefici per la Fondazione europea per la formazione professionale, non sembrano suscettibili di determinare oneri di entità tale da prevedere una specifica quantificazione;
    nel presupposto che il provvedimento venga approvato, in via definita, entro il 31 dicembre 2011,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE»

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Mario BACCINI (PdL) osserva come la nuova disciplina in materia di rilevazione delle presenze dei deputati in Commissione costituisca una misura odiosa, che testimonia in modo evidente la sfiducia e lo scarso rispetto nei confronti dei deputati e il degrado della vita politica. Nel sottolineare come l'attività dei parlamentari non si misuri attraverso il mero computo delle presenze, ma attraverso la valutazione del loro ruolo politico, evidenzia l'esigenza di affrontare nuovamente la questione nell'ambito dell'ufficio di presidenza della Camera.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, pur comprendendo e parzialmente condividendo le osservazioni svolte dall'onorevole Baccini, ricorda che la decisione di rilevare le presenze dei deputati in Commissione è stata assunte dall'ufficio di presidenza della Camera e fa quindi presente che la questione non può essere oggetto di discussione in questa sede.

  Giuseppe FALLICA (Misto), in qualità di membro dell'ufficio di presidenza della Camera, osserva che la richiamata decisione è stata assunta su sollecitazione dei Gruppi parlamentari.

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale.
Nuovo testo C. 4071.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2011.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che, nella seduta del 25 ottobre 2011, il rappresentante del Governo, nel precisare che il fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizzate dal provvedimento recava le disponibilità necessarie, pur in assenza di una specifica finalizzazione, aveva rappresentato l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del Pag. 81testo successivamente all'approvazione della legge di stabilità per il 2012. Fa presente che, a seguito dell'approvazione della richiamata legge di stabilità, gli importi disponibili nel citato fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al netto delle somme già impegnate per provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento, sarebbero pari rispettivamente a 13,924 milioni di euro per l'anno 2012, e a 24,94 milioni di euro per l'anno 2013. Osserva peraltro che la relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità 2012 precisava che l'accantonamento, oltre a fare fronte alla copertura di provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento, sarebbe anche preordinato a coprire gli oneri derivanti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 306 del 2008 e 11 del 2009. Ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo – anche alla luce del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri del 4 dicembre scorso – in ordine alla effettiva possibilità di destinare le richiamate risorse alla copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame che ammonterebbero a 10,18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso la propria contrarietà in ordine all'utilizzo delle risorse richiamate dal presidente in sostituzione del relatore in quanto esse sarebbero già destinate ad altre finalità.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo rinvia il seguito del provvedimento ad altra seduta al fine di verificare la possibilità di individuare una soluzione condiviso, sottolineando peraltro che il Parlamento può comunque determinare autonomamente l'allocazione delle risorse dei fondi speciali non ancora impegnate.

  La Commissione concorda.

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.
Nuovo testo C. 4663.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 novembre 2011.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma la necessità di precisare che gli oneri ricadano sui soggetti privati concessionari della gestione degli spazi aeroportuali, facendo presente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso apposita documentazione in tal senso.

  Antonio BORGHESI (IdV) rileva come manchi una regolamentazione a livello nazionale della materia.

  Remigio CERONI (PdL), relatore, nel precisare che gli enti locali definiscono apposite norme per la circolazione stradale nelle aree aeroportuali, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4663, recante norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha evidenziato come gli oneri derivanti dal presente provvedimento, inclusi quelli relativi alle funzioni di vigilanza e controllo, debbano essere posti a carico delle società o enti di gestione aeroportuale interessati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 82

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  All'articolo 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico delle società o degli enti di gestione aeroportuale interessati».

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.
Nuovo testo C. 1934 e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il contenuto del provvedimento, che introduce una nuova disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi. Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, in relazione alla realizzazione dell'attività di informazione prevista dall'articolo 6 nonché ai compiti di vigilanza sul mercato delle professioni contemplata dall'articolo 10, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di garantire l'espletamento dei nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per finalità analoghe. Fa presente di non avere rilievi da formulare in relazione ai compiti a carico delle associazioni di professionisti nonché delle forme aggregative delle stesse, dal momento che si tratta di organismi privati, costituiti su base volontaria, il cui finanziamento dovrebbe avvenire mediante il pagamento delle quote associative. In proposito giudica in ogni caso opportuno acquisire una conferma da parte del rappresentante del Governo. In merito ai profili previdenziali, ritiene che non vi sia nulla da osservare nel presupposto che, non essendo tale materia disciplinata dal testo in esame, resti confermato l'attuale regime previsto a legislazione vigente.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene necessario acquisire precisi elementi sulla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta di legge per le amministrazioni competenti, osservando come sarebbe anche utile valutarne la compatibilità complessiva con le riforme in discussione presso le competenti Commissioni parlamentari e pertanto chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

  Antonio BORGHESI (IdV), pur consapevole che la Commissione è competente ad esprimersi con esclusivo riferimenti ai profili finanziari dei provvedimenti, sottolinea come la proposta appaia in contrasto con la politica di liberalizzazione e preannuncia un atteggiamento contrario del suo gruppo.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, prendendo atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento, ricordando tuttavia che esso è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese in corso.

  La seduta termina alle 11.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 11.55.

Pag. 83

Schema di decreto legislativo in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche.
Atto n. 414.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 30 novembre 2011.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ritenendo esaustivi i chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 30 novembre 2011, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche (atto n. 414);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
    le disposizioni in esame comportano esclusivamente la razionalizzazione delle procedure di valutazione delle opere pubbliche già attuate dalle amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, in un'ottica di efficientamento della spesa pubblica anche mediante il coordinamento delle norme vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    considerata l'opportunità, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo dell'efficientamento della spesa pubblica, di prevedere, all'articolo 2, comma 5, un termine certo entro il quale debba concludersi l'istruttoria sul Documento pluriennale di pianificazione da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   ritenuta, infine, l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 11, al fine di fare riferimento alle amministrazioni pubbliche interessate – in luogo dei singoli ministeri – quali soggetti che attuano il presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    ritenuta opportuna una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 2, comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Per le opere relative alla realizzazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Documento è costituito dal programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, integrato ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto;
   all'articolo 7, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente articolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è integrato con la previsione di criteri di designazione e di modalità di selezione dei componenti degli Organismi che ne garantiscano l'indipendenza e la professionalità;
   all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: I Ministeri con le seguenti: Le amministrazioni pubbliche interessate;

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 2, comma 5, il Governo, dovrebbe prevedere un termine certo, entro Pag. 84il quale il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri concluda l'istruttoria sul Documento pluriennale di pianificazione, in modo da consentire al Comitato interministeriale per la programmazione economica di pervenire alla relativa deliberazione in un arco temporale adeguato».

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.
Atto n. 415.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 30 novembre 2011.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa preliminarmente presente che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha trasmesso una nota sul provvedimento in esame, segnalando alcune criticità, che attengono essenzialmente al suo merito tecnico e, in particolare, al coordinamento tra la nuova disciplina e la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del Codice dell'amministrazione digitale. In proposito, pur ritenendo che si tratti di questioni certamente meritevoli di attenzione, osserva come esse non attengano strettamente alle competenze proprie della Commissione e ritiene pertanto che nella proposta di parere ci si potrebbe limitare ad un semplice richiamo all'esigenza che il Governo valuti con attenzione i rilievi formulati nella nota. Per quanto attiene agli aspetti già illustrati nella seduta del 30 novembre 2011, ritiene che il Governo dovrebbe fornire i chiarimenti richiesti in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, precisando altresì se intenda confermare l'orientamento già espresso dal passato Governo in sede di Conferenza unificata. Fa presente che, qualora venissero forniti tali chiarimenti, potrebbe formulare una proposta di parere del seguente tenore:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (atto n. 415);
   rilevata l'esigenza di precisare che non vengono modificate le disposizioni dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di accesso della Camere ai dati della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della medesima legge;
   ritenuto necessario introdurre una disposizione che indichi in modo esplicito che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
   ritenuta opportuna una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato;
   all'articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Ministro con le seguenti: Con decreto del Ministero;Pag. 85
   all'articolo 6, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 l'obbligo di trasmissione si intende assolto qualora siano trasmesse le informazioni minime di cui all'articolo 5;
   all'articolo 8, comma 1, aggiungere il seguente periodo: Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica è consentito l'accesso diretto alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, che sono rese disponibili in formato elettronico elaborabile;
   all'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente: La relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa di cui all'articolo 10-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è redatta sulla base degli elementi confluiti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche ed è trasmessa alle Camere anche in formato elettronico elaborabile;
   dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente: Art. 12 (Disposizioni finanziarie) 1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

  e con la seguente osservazione:
   è opportuno che il Governo valuti con attenzione i rilievi formulati sul provvedimento dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che attengono essenzialmente al merito tecnico del provvedimento e al coordinamento tra la nuova disciplina e la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del Codice dell'amministrazione digitale».

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, assicura in primo luogo che lo schema di decreto legislativo è volto essenzialmente a razionalizzare e a ridurre gli adempimenti già previsti a legislazione vigente e, pertanto, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Per quanto attiene alla proposta di parere, si riserva di esprimere una valutazione sulla condizione riferita all'articolo 6, comma 2, mentre ritiene che le modifiche all'articolo 8 non siano necessarie, in quanto l'accesso delle Camere alla banca dati delle pubbliche amministrazioni è già garantito dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Rileva, inoltre, che l'inserimento di una disposizione finanziaria non appare necessario, dal momento che per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si richiede un'apposita disposizione, essendo sufficienti le indicazioni contenute al riguardo nella relazione tecnica allegata allo schema. Fa presente, infine, di non avere motivi di contrarietà con riferimento all'osservazione contenuta nella proposta di parere.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, preso atto delle osservazioni del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi.
Atto n. 427.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, ricorda preliminarmente che lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del quale la Commissione ha avviato l'esame con l'audizione dell'Ispettore generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato, Salvatore Bilardo, disciplina la sperimentazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Pag. 86regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Fa presente che con quel provvedimento, il cui schema è stato esaminato dalla Commissione e dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nello scorso mese di giugno, sono stati definiti le modalità e i principi per l'attuazione dell'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti territoriali, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 42 del 2009. Rileva come si sia trattato di un procedimento che è avanzato parallelamente a quello volto all'attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge di contabilità e finanza pubblica, relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, che ha portato all'adozione del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Ritiene evidente che l'articolazione degli interventi ha richiesto grande attenzione anche in sede di esame parlamentare degli schemi dei decreti legislativi al fine di garantire la convergenza tra i diversi sistemi adottati dagli enti territoriali e dalle altre amministrazioni pubbliche. In particolare, anche ai fini dell'esame dello schema in discussione, ritiene significativo il dibattito svoltosi in quella sede con riferimento all'adozione di un principio della competenza finanziaria secondo il quale «tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, sono registrate nelle scritture contabili imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza». Rileva che tale principio era inizialmente previsto solo per gli enti territoriali e, nel corso dell'esame parlamentare del relativo schema di decreto, è stato ritenuto opportuno precisare che nell'ambito della sperimentazione ne venisse adeguatamente valutato l'impatto. Parallelamente, per quanto riguarda le altre amministrazioni pubbliche, pur non recependosi direttamente il nuovo principio contabile, nel corso dell'esame parlamentare del relativo schema di decreto legislativo si è richiesto al Governo di introdurre una specifica attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria. Fa presente che si realizzeranno quindi due sperimentazioni parallele i cui esiti dovranno essere oggetto di attenta valutazione da parte del Governo e del Parlamento, ai fini dell'ulteriore sviluppo delle innovazioni introdotte. Ricorda infatti che l'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che la fase di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari a decorrere dal 2012 debba consentire la definizione in via sperimentale di aspetti essenziali per la concreta applicazione della nuova disciplina, individuando, in particolare, i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare necessaria ai fini della individuazione delle operazioni gestionali e della loro iscrizione omogenea nel piano dei conti, gli schemi di bilancio per gli enti in contabilità finanziaria, i criteri per l'individuazione dei programmi di bilancio, nonché le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio. Rileva che, all'esito della sperimentazione, potrà quindi valutarsi se introdurre modifiche nell'ambito dei decreti legislativi correttivi e integrativi previsti dalla delega, i quali fisseranno altresì in via definitiva i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria. In particolare, prevede che, in considerazione degli esiti della sperimentazione, i decreti legislativi integrativi e correttivi definiranno i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria, potranno ridefinire i principi contabili, nonché definiranno le spese rimodulabili e non rimodulabili ai fini della flessibilità degli stanziamenti di bilancio. Segnala come risulti, pertanto, evidente come la fase di sperimentazione rappresenti un passaggio essenziale della riforma Pag. 87avviata con la legge n. 42 del 2009 e con le modifiche introdotte dalla legge n. 196 del 2009, in quanto essa può potenzialmente condurre ad una revisione, anche profonda, delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011. Rileva che, opportunamente, nell'articolo 36 si è previsto che al termine del primo anno di sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati, stabilendosi altresì che nella relazione relativa sull'ultimo semestre di sperimentazione, il Governo debba fornire anche una valutazione dei risultati raggiunti. Fa presente che tale previsione dovrebbe garantire, infatti, che il Parlamento sia tempestivamente e puntualmente informato in ordine all'andamento della sperimentazione e dei suoi risultati, in modo da consentire l'espressione di un parere consapevole e meditato in occasione dell'esame degli schemi dei decreti legislativi integrativi e correttivi, destinati a disciplinare in modo definitivo la materia. Su un piano generale, ritiene che sia doverosa particolare attenzione agli aspetti della disciplina contabile degli enti territoriali e, più, in generale delle amministrazioni pubbliche, dal momento che la trasparenza e l'affidabilità contabile rappresentano un elemento essenziale per la solidità delle finanze pubbliche. Considera significativo, a questo proposito, che nella riforma costituzionale relativa all'introduzione del pareggio di bilancio recentemente approvata dalla Camera si sia ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, che attualmente rientra tra le materie di legislazione concorrente. Quanto al contenuto del provvedimento all'esame della Commissione, segnala, in primo luogo, che il Titolo I dello schema reca disposizioni generali sulla tempistica, ambito operativo, finalità, e modalità della sperimentazione. Relativamente alla tempistica, segnala che l'articolo 1 prevede che la sperimentazione decorra dal 1o gennaio 2012 ed abbia durata di due esercizi finanziari. Per quanto riguarda l'oggetto, rileva che lo schema afferma che la sperimentazione riguarda i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, ed in particolare l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi, nonché la definizione del principio contabile generale della competenza finanziaria, secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza. Fa presente che tale principio è descritto nell'allegato n. 1 allo schema in esame. Sono altresì oggetto di sperimentazione le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi da parte degli enti in contabilità civilistica coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, fermi restando i principi contabili specifici di tale ambito fissati nel Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il provvedimento richiama inoltre le finalità della sperimentazione enunciate nell'articolo 36, comma 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, ribadendo, quanto alle modalità applicative che la disciplina sperimentale è applicata «in via esclusiva» in sostituzione del sistema contabile previgente con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui agli allegati 1 e 2 dello schema. Con riferimento agli schemi di bilancio si prevede invece una sperimentazione «in parallelo» secondo modalità differenziate nel corso di ciascun anno del periodo di sperimentazione. Nel 2012, gli schemi di bilancio vigenti conservano, infatti, valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria e sono affiancati da quelli sperimentali, mentre nel 2013 essi assumono valore giuridico, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, gli schemi di bilancio sperimentali previsti dallo schema in esame e sono affiancati da Pag. 88quelli attualmente vigenti che conservano solo funzione conoscitiva. Si precisa, inoltre, che nel corso del 2012 gli enti in contabilità finanziaria in sperimentazione possano rinviare all'anno 2013 l'attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico – patrimoniale, il piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato e che la sperimentazione non può essere interrotta o cessata in corso di esercizio, ma solo al termine di ciascuno degli anni 2012 e 2013. Per quanto concerne gli enti ammessi alla sperimentazione, l'articolo 3 indica i criteri che per l'individuazione di tali enti, la quale avverrà successivamente con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 7 gennaio 2011 ai sensi dell'articolo 36, comma 4 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Gli enti sono scelti – sulla base di criteri che tengano conto della collocazione e dimensione geografica – tra quelli candidati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale comuni italiani. Ciascun ente è tenuto a coinvolgere almeno un proprio ente strumentale in contabilità finanziaria e uno in contabilità economico-patrimoniale, mentre le regioni estendono la sperimentazione ad almeno un proprio ente coinvolto nella gestione della spesa sanitaria. Come evidenziato dal dottor Bilardo nella sua audizione parteciperanno alla sperimentazione cinque regioni, dodici province e sessantasette comuni, cinquantaquattro già individuati, tra cui numerosi capoluoghi di Regione, come Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bologna, Genova, Bari, Cagliari, Venezia, Perugia e tredici, da stabilire nell'ambito della prossima seduta della Conferenza unificata. La sperimentazione potrà essere estesa agli enti che, entro il 15 settembre 2012, presentano la domanda di partecipare al secondo anno di sperimentazione. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo n. 118, l'articolo 4 prevede un sistema premiante per gli enti che partecipano alla sperimentazione, sotto forma di riduzione del contributo di tali enti alla manovra imposta dal patto di stabilità per l'anno 2012. Rileva che tali enti partecipano al riparto dei 200 milioni di euro in termini di indebitamento netto previsti – quale «sconto» a favore degli enti considerati più virtuosi – dall'articolo 20, comma 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato da ultimo dall'articolo 30, comma 2 della legge di stabilità 2012. Fa presente che con tale ultima modifica si è in particolare stabilito che la misura premiale a favore degli enti che partecipano alla sperimentazione ammonti a 20 milioni di euro per il 2012. Rileva che l'articolo 5 dello schema prevede, inoltre, la revoca della sperimentazione e del sistema premiante per gli enti che non applicano correttamente la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 118 e nel provvedimento in esame. Fa presente che il Titolo II reca, poi, la disciplina sperimentale per gli enti in contabilità finanziaria ed economico patrimoniale e che, in particolare, l'articolo 6 – in sostanziale simmetria con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 – stabilisce che le Regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali in contabilità finanziaria, coinvolti nella sperimentazione, siano tenuti ad affiancare, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale. Tali enti sono tenuti ad adeguare la propria gestione ai principi contabili generali enunciati dal decreto legislativo n. 118 del 2011, al nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria e al principio applicato della contabilità finanziaria, disciplinati nello schema in esame rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 2, nonché ai principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e dei bilanci consolidati, definiti negli allegati 3 e 4. Per quanto attiene all'attuazione del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria, si prevede l'istituzione di un fondo vincolato per il finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi, nonché la definizione di criteri per la conservazione dei residui, in virtù del nuovo principio di competenza finanziaria. L'articolo 8 prevede che le Pag. 89regioni, le province, i comuni, nonché gli enti regionali e locali in sperimentazione adottino il Piano dei conti integrato rispettivamente secondo il modello degli allegati 5 e 6. Il successivo articolo 13 disciplina la struttura della codifica della transazione elementare, al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali. Segnala, poi, che l'articolo 9 individua gli schemi dei bilanci ed i relativi allegati che gli enti in contabilità finanziaria in sperimentazione devono adottare accanto agli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 118 del 2011. Come anticipato, la sperimentazione degli schemi di bilancio avverrà «in parallelo» affiancando agli schemi contabili vigenti i nuovi schemi, secondo modalità differenziate, nel corso di ciascun anno del periodo di sperimentazione. In particolare si prevede l'adozione dei seguenti schemi di bilancio: bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale, ripartito, sul lato della spesa, per missioni e programmi, composto dal preventivo annuale di competenza e di cassa e dal preventivo pluriennale di competenza, indicato nell'allegato n. 7; rendiconto della gestione, costituito dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, secondo la struttura esposta nell'allegato n. 8. L'articolo 9 individua inoltre gli allegati a tali schemi, la cui fisionomia è stabilità da appositi allegati allo schema. Per le regioni, in via sperimentale, può essere verificata la possibilità di individuare appositi programmi strumentali alle loro competenze, nel rispetto dei principi di omogeneità di classificazione delle spese. A seguito delle comunicazioni del referente della sperimentazione nominato dall'ente locale – il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le criticità riscontrate nel corso della sperimentazione – il Gruppo bilanci presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale può procedere all'integrazione degli schemi di bilancio. Il rendiconto della gestione dell'ente dovrà inoltre comprendere anche il rendiconto della gestione dei suoi organismi strumentali, e a tal fine sono eliminate le risultanze relative ai trasferimenti interni tra essi. Per ciò che concerne la flessibilità degli stanziamenti di bilancio, osserva come lo schema, in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, prevede che in sede gestionale, le variazioni compensative relative alle spese di personale per trasferimenti all'interno dell'amministrazione, sono di competenza della giunta e avvengono con provvedimento amministrativo, mentre in sede gestionale, ovvero di predisposizione del bilancio di previsione, le variazioni tra le dotazioni rimodulabili interne ai programmi, ovvero le rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni sono effettuate «nel rispetto di quanto previsto dalla legge. Lo schema stabilisce altresì che, nel rispetto della normativa contabile dell'ente, possono essere effettuate dalla Giunta, ulteriori tipologie di variazioni agli stanziamenti di bilancio, in particolare realizzando variazioni compensative fra le categorie delle medesime tipologie di entrata e fra macroaggregati del medesimo programma, le variazioni sugli stanziamenti di cassa e le variazioni al fondo di riserva per le spese impreviste. Inoltre nel rispetto della normativa contabile dell'ente, anche in deroga a quanto previsto dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali, possono essere effettuate, con provvedimento amministrativo dei dirigenti o del responsabile finanziario dell'ente le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato. In conformità con l'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, l'articolo 11 prevede che comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facoltà e non l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato. Fa presente, poi, che l'articolo 12 disciplina il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi e vincolati, precisando che questi ultimi comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo svalutazione crediti. Il comma 2 dell'articolo 12 indica, Pag. 90poi, le priorità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, che dovrà essere destinato in primo luogo ai provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, alla copertura dei debiti fuori bilancio e al finanziamento di spese di investimento. In proposito, lamenta come tale impostazione sia, a suo avviso, eccessivamente penalizzante per l'autonomia degli enti locali. Rileva, poi, che l'articolo 14 prevede che nel primo esercizio della sperimentazione venga effettuato un riaccertamento dei residui attivi e passivi da parte degli enti che adottano la contabilità finanziaria, fissandone le modalità operative, specificando che tale riaccertamento costituisce attuazione del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria, enunciato dallo schema in esame, il quale a tal fine, stabilisce anche i criteri che, nel nuovo sistema, presiedono la conservazione dei residui. Sulla base del riaccertamento dei residui attivi e passivi, gli enti costituiscono il Fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti fin dal 2012, costituendo il cosiddetto Fondo pluriennale vincolato. Il Fondo è costituito con un importo – pari alla differenza positiva tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati, che costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione all'esercizio della sperimentazione e agli esercizi successivi. Sempre sulla base del riaccertamento, l'ente procede alla determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre del primo anno di sperimentazione. Al riguardo, viene stabilito che l'ente provvede ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione al Fondo svalutazione crediti, il cui importo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria, prevedendosi che tale vincolo di destinazione operi anche in caso di disavanzo di amministrazione. La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante in virtù del riaccertamento, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale per un importo pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate in ciascun esercizio. In proposito, rileva come tale scelta presenti talune criticità applicative, con particolare riferimento alla considerazione nel bilancio consolidato delle partecipate e dei derivati, nonché in relazione alla delega di cui all'articolo 30 della legge n. 196 del 2009. Rileva quindi che il Titolo III, comporto dagli articoli 15 e 16 disciplina la sperimentazione per gli enti in contabilità economico patrimoniale, prevedendo che essi siano obbligati ad adeguarsi ai principi contabili generali dettati nel decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché ai principi del codice civile. Fa presente che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 118 del 2011, gli enti in contabilità economico patrimoniale, diversi da quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria, sono tenuti in primo luogo a partecipare alla rilevazione SIOPE individuando, tra le codifiche gestionali vigenti, quella corrispondente alle caratteristiche della propria gestione. In secondo luogo, osserva come essi debbono allegare al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al budget 2013 un prospetto di ripartizione della spesa per missioni, programmi e gruppi COFOG, definito secondo la struttura esposta nell'allegato n. 9 allo schema in esame. Il prospetto deve essere elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE. Segnala che gli enti in contabilità economico patrimoniale coinvolti nella gestione della spesa sanitaria sono tenuti ad allegare al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al bilancio preventivo economico annuale 2013 un prospetto di ripartizione della spesa per missioni e programmi, strutturato secondo l'allegato n. 10 dello schema di decreto in esame. Rilevo che anche per tali enti, il prospetto è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE. Evidenzia che il Titolo IV, composto dagli articoli 17 e 18, reca la disciplina del Piano degli indicatori di bilancio, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Pag. 91Fa presente che, in particolare, l'articolo 17 dispone l'obbligo agli enti in sperimentazione, esclusi quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria, di presentare un «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio», al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, di misurarne i risultati e di monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. Rilevo che, ai sensi della lettera a) del medesimo comma 1, nel Piano sono esposte informazioni sintetiche sui principali obiettivi perseguiti attraverso ciascun programma del bilancio per il triennio della programmazione e sono riportati gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti. Precisa che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), il Piano costituisce parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio, e deve essere presentato entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio. Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), il Piano deve raccordarsi al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione, ai sensi della disciplina in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009. Rileva che, ai sensi del coma 2 del medesimo articolo 17, sulla base degli indicatori – individuati autonomamente dagli enti in sperimentazione, sulla base delle norme recate dal provvedimento in esame – è definito il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, il quale dall'anno 2014 deve essere inserito nel Piano di ciascun ente. Fa presente quindi che l'articolo 18 dello lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame indica specificamente i requisiti minimi del Piano e le modalità attraverso le quali esso è aggiornato nel corso della sperimentazione. Osserva che il Titolo V, composto dagli articoli da 19 a 23, disciplina il bilancio consolidato degli enti in sperimentazione, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011. segnala che, come è emerso anche nella richiamata audizione della Ragioneria generale dello Stato e nel breve dibattito svoltosi in quella sede, si tratta di uno degli aspetti più delicati del provvedimento, anche sotto il profilo tecnico e dovranno pertanto valutarsi attentamente le soluzioni individuate, al fine di verificarne la significatività e la sostenibilità. In particolare, rileva che l'articolo 19 dispone che agli enti in sperimentazione – con esclusione di quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria – sia fatto obbligo di redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, esposto nell'allegato n. 4 dello schema di decreto in esame e che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Osserva che gli enti in sperimentazione sono tenuti, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, ad adottare lo schema di bilancio consolidato, costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale, esposto nell'allegato 11 del provvedimento in esame. Preciso che al bilancio devono essere inoltre allegati la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa, la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti. Evidenzia che negli articoli 21, 22 e 23 sono definiti rispettivamente gli enti strumentali, le società controllate e le società partecipate da una regione o dall'ente locale. In particolare, è definito ente strumentale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili; il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, ovvero di esercitare, direttamente o indirettamente, la Pag. 92maggioranza dei diritti di voto nelle sedute di tali organi; l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. Sono esplicitamente qualificati come strumentali gli enti previsti dagli articoli sulle forme associative negli enti locali e le aziende speciali previste dal testo unico sugli enti locali. Rileva che gli enti strumentali delle regioni e degli enti locali sono poi distinti in tipologie, definite in corrispondenza alle missioni del bilancio. Segnala che è definita società controllata, la società nella quale la regione o l'ente locale ha il possesso, diretto o indiretto, anche per patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante su essa e ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. Rileva che per società partecipate, nel corso della sperimentazione, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. Fa presente che sulla base dei risultati della sperimentazione si valuterà se comprendere tra le società partecipate anche quelle nelle quali la regione o l'ente locale dispone direttamente o indirettamente di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se società quotata. Rileva che il Titolo VI, composto dagli articoli 24 e 25, impone in capo agli enti in sperimentazione una serie di obblighi di comunicazione, nonché di trasmissione dei documenti contabili al «Gruppo bilanci» presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale finalizzati a permettere di valutare i risultati della sperimentazione. Osserva in particolare, che i referenti degli enti in contabilità finanziaria devono trasmettere, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva il bilancio di previsione finanziario decisionale e gestionale, annuale e pluriennale, unitamente ai relativi Piani degli indicatori e risultati attesi di bilancio; il consuntivo finanziario, il conto economico, lo stato patrimoniale e il relativo Piano degli indicatori; il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati. Segnala che i referenti degli enti in contabilità economico patrimoniale, esclusi quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria, devono trasmettere, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva il budget economico; il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati. Rileva che i referenti degli enti in contabilità economico patrimoniale coinvolti nella gestione della spesa sanitaria sono tenuti a trasmettere, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva, il bilancio di esercizio completo degli allegati. Fa presente che, ai fini della valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria e del confronto con il precedente assetto, il Gruppo bilanci può richiedere agli enti in sperimentazione ulteriori informazioni sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni gestionali. Conclusivamente precisa come la sperimentazione oggetto del provvedimento riguarderà 5 regioni, 12 province e 34 comuni.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

  La seduta comincia alle 12.20.

Pag. 93

Indagine conoscitiva sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
(Deliberazione di variazioni del programma).

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, fa presente che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha deliberato di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sui contenuti del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, inizialmente limitato a Banca d'Italia, Corte dei conti, ISTAT, R.ETE. Imprese Italia e Confindustria, nonché alle principali organizzazioni sindacali, con le audizioni di rappresentanti di ANCI, UPI e Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione degli Enti previdenziali privatizzati, dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché di Confedilizia. Nel segnalare di aver sottoposto la predetta integrazione del programma dell'indagine conoscitiva al Presidente della Camera e di aver acquisito l'intesa prevista dall'articolo 144, comma 1, del Regolamento, fa presente che la Commissione è nelle condizioni di procedere alla formale deliberazione dell'integrazione del programma dell'indagine.
  Pone, quindi, in votazione la proposta di integrazione dell'indagine sulla base del programma concordato.

  La Commissione approva la proposta di integrazione dell'indagine.

Sui lavori della Commissione.

  Gioacchino ALFANO (PdL), riprendendo le osservazioni svolte dall'onorevole Baccini, fa presente come, a suo avviso, sarebbe più opportuno effettuare la rilevazione delle presenze dei deputati ai lavori della Commissione in un unico registro per tutte le sedute della giornata.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, nel ribadire che l'apposizione delle firme sarà consentita esclusivamente nel corso delle sedute, si riserva di rappresentare la richiesta dell'onorevole Gioacchino Alfano al presidente.

  La seduta termina alle 12.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.