CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2011
572.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

  La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera a), b), c) e d), della citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche.
Atto n. 414.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Roberto TORTOLI, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera a), b), c) e d), della legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche.
  Al riguardo, ricorda, preliminarmente, che l'articolo 30, comma 8 della legge 196/2009 prevede che il Governo adotti, Pag. 91entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi volti a garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa dei finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dal comma 9. Con lo schema in esame viene, pertanto, data attuazione ai criteri indicati dalle lettere a), b), c) e d) del citato comma 9, che riguardano: l'introduzione della valutazione ex ante delle opere per consentire la selezione dei progetti e delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del Programma (PIS) di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 443/2001; la predisposizione, da parte del Ministero competente, di linee guida obbligatorie e standardizzate per valutare gli investimenti; la garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori, attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organi di valutazione esistenti e ricorrendo all'esterno solo in mancanza di adeguate professionalità o per casi particolarmente complessi; il potenziamento della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante.
  Rileva che, sulla base dei richiamati criteri direttivi, il Governo ha emanato lo schema di decreto in esame che – all'articolo 1 – prevede l'obbligatorietà, per i singoli Ministeri, delle attività di valutazione ex ante ed ex post per le opere pubbliche o di pubblica utilità finanziate a valere sulle proprie risorse poste a bilancio o su quelle oggetto di trasferimento a favore di soggetti attuatori, pubblici o privati, nonché per le opere pubbliche che prevedono emissione di garanzie a carico dello Stato.
  L'articolo 2 impone ai Ministeri di elaborare un nuovo documento, il Documento Pluriennale di Pianificazione, allo scopo di migliorare la qualità della programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio. Il Documento dovrà essere redatto secondo uno schema tipo e linee guida indicate al successivo articolo 8 e anche tenendo conto di alcuni dei criteri previsti dall'articolo 40, comma 2, della legge 196 del 2009 che, con riferimento alla delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, prevede che i decreti legislativi di riforma introducano la programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e l'individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio, nonché l'adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri in cui concordare gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi. Il Documento dovrà essere articolato in tre Sezioni: la Prima Sezione recante la valutazione ex ante dei fabbisogni infrastrutturali; la Seconda Sezione dedicata alla metodologia adottata ed all'indicazione delle priorità individuate; la Terza Sezione recante i criteri per la valutazione ex post degli interventi selezionati. Sul piano procedurale, si prevede che il Documento sia predisposto dai singoli Ministeri con cadenza triennale – considerato il triennio quale arco temporale standard del ciclo di bilancio – e trasmesso, entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di riferimento, al CIPE per il relativo esame, mentre la relazione sullo stato di attuazione del Documento – che riporti eventuali aggiornamenti o modifiche – dovrà essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno. Viene poi contemplata sia una procedura per l'approvazione del Documento entro tempi certi da parte del CIPE, che una procedura sostitutiva da parte dei Ministri competenti, qualora la delibera del CIPE non venga adottata nei tempi previsti. L'articolo 2 precisa infine, relativamente alle infrastrutture strategiche, che il Documento è costituito dall'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza.
  Gli articoli 3, 4, 5 e 6 riguardano rispettivamente i contenuti delle tre Sezioni Pag. 92del Documento ed i princìpi cui devono attenersi i Ministeri nell'effettuare le valutazioni ex ante ed ex post delle opere.
  In particolare, l'articolo 3 prevede che ciascun Ministero proceda alla valutazione ex ante dei propri fabbisogni infrastrutturali. Pertanto la Prima Sezione dovrà contenere, in estrema sintesi, l'analisi della domanda attuale e futura di infrastrutture e servizi nei settori di competenza, gli obiettivi e le priorità di intervento, nonché l'elenco degli studi di fattibilità propedeutici alla selezione delle opere da realizzare, mentre per le infrastrutture strategiche la valutazione dovrà essere coerente con i criteri adottati nella definizione del PIS.
  L'articolo 4 prevede che la valutazione ex ante delle singole opere da parte dei Ministeri individui, attraverso l'elaborazione degli studi di fattibilità, soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi individuati. A tal fine gli studi di fattibilità, oltre ai contenuti dal regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, dovranno essere integrati con ulteriori elementi quali: i valori degli indicatori di realizzazione e di risultato; il piano economico-finanziario del progetto di investimento accompagnato dagli indicatori sintetici di valutazione della redditività; l'analisi della sostenibilità gestionale dell'opera. Gli studi di fattibilità delle infrastrutture strategiche dovranno essere redatti tenendo conto anche delle disposizioni indicate dal CIPE ai sensi dell'articolo 161, comma 1-bis, del decreto legislativo 163/2006, a norma del quale i soggetti aggiudicatori predispongono studi di fattibilità delle opere strategiche da realizzare secondo modelli definiti con delibera del CIPE e acquisiscono le valutazioni dell'Unità tecnica-finanza di progetto (UTFP) dirette a verificare le forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilità. Si prevede, inoltre, che per le opere con costi superiori a 10 milioni di euro, i Ministeri presentino anche l'analisi dei rischi di natura finanziaria, sociale e gestionale: la misura sanzionatoria per la mancata produzione dell'analisi dei rischi si sostanzia nell'esclusione dell'opera dal Documento e, conseguentemente, nell'impossibilità di avviare le relative procedure di affidamento dei lavori.
  L'articolo 5 reca i contenuti della Seconda Sezione, tra i quali i criteri seguiti dai singoli Ministeri nella selezione definitiva delle opere da includere nel Documento.
  L'articolo 6 è volto a disciplinare l'attività di valutazione ex post delle opere da parte dei singoli Ministeri, al fine di misurare i risultati e l'impatto di opere pubbliche collaudate ed entrate in funzione, l'economicità e l'efficienza della loro realizzazione, nonché gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti. Tale attività dovrà essere svolta a partire dal momento in cui le opere esplicano gli effetti per cui sono state realizzate e, comunque, entro tre anni dalla loro messa in funzione.
  L'articolo 7 riguarda l'esercizio delle attività di valutazione ex ante ed ex post. Tali attività dovranno essere esercitate dai Nuclei di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 144/1999.
  Sul piano organizzativo, i Ministeri sono tenuti a garantire l'indipendenza degli organismi di valutazione ai quali dovranno fornire tutti i dati utili per le attività valutative. Si dovrà, inoltre, limitare il ricorso a competenze esterne unicamente ai casi in cui manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse per le quali si può richiedere, però, il supporto del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e dell'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico (MSE) e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
  L'articolo 8, attuando la lettera b) dell'articolo 30, comma 9, della legge delega, prevede la predisposizione, da parte dei Ministeri, di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione ex ante Pag. 93ed ex post degli interventi da includere nel Documento. Al fine di garantire la predisposizione di linee guida standardizzate, un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema in esame, provvederà a definire un modello di riferimento per la loro redazione insieme ad uno schema tipo di Documento che dovrà essere rispettato ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato interministeriale per la programmazione economica. I singoli Ministeri dovranno quindi adottare le linee guida entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e trasmetterle al CIPE per la presa d'atto.
  L'articolo 9 è volto a promuovere la trasparenza e la pubblicità dei processi di valutazione delle opere pubbliche, soprattutto attraverso la diffusione di tutti i documenti e le informazioni disponibili in apposite sezioni dei siti web dei Ministeri, comprese le informazioni relative a tempi, costi ed indicatori di realizzazione delle opere ultimate.
  L'articolo 10 sottopone gli atti previsti dallo schema di decreto al controllo successivo di legittimità della Corte dei conti.
  Infine, l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Ciò premesso, fa presente che è da ritenere pienamente condivibile l'obiettivo che il provvedimento si prefigge – che si sostanzia nell'intercettazione, ai fini del controllo della spesa pubblica, di tutte le opere finanziate direttamente con fondi ministeriali e quelle per le quali i Ministeri assicurano, anche solo in parte, il finanziamento, delegando ad altri la realizzazione – purché non si aumenti la burocrazia e non si irrigidisca la tempistica della realizzazione degli interventi. Pertanto, si riserva di valutare gli eventuali rilievi che saranno formulati nel corso del dibattito ai fini dell'articolazione della proposta di parere.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della citata legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del «Fondo opere» e del «Fondo progetti».
Atto n. 415.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Roberto TORTOLI, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, ricorda che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione trova la propria legittimazione nell'articolo 30 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), come modificato dalla legge n. 39 del 2011, che al comma 8 prevede la delega al Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal successivo comma 9 del medesimo articolo 30.
  In particolare, rileva che nella relazione illustrativa si sottolinea che con lo schema di decreto legislativo in esame viene data attuazione ai criteri recati dalle lettere e), f) e g) del citato comma 9. Tali criteri riguardano, in sintesi: l'adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione di opere e singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzo delle opere; la previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti; la separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi («fondo progetti» e «fondo opere»).Pag. 94
  Riservandosi ulteriori approfondimenti nel prosieguo dell'esame, da conto, quindi, delle principali norme contenute nel provvedimento in esame, che individua nelle pubbliche amministrazioni e nei soggetti destinatari di finanziamenti statali per la realizzazione di opere pubbliche i soggetti nei confronti dei quali si applica la nuova disciplina (all'articolo 1, comma 1). Tali soggetti, sono tenuti, nell'ambito della propria attività istituzionale, al rispetto di diversi obblighi.
  Il primo di tali obblighi concerne la tenuta e l'alimentazione di un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi.
  Il secondo degli obblighi previsti a carico degli indicati soggetti si riferisce, invece, alla tenuta ed alimentazione di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili (relativi a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione delle opere ed interventi in questione) idoneo ad assicurarne evidenza e tracciabilità dei dati medesimi.
  Il terzo obbligo riguarda la previsione di vincoli capaci di assicurare la raccolta e la comunicazione da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale delle opere, ai fini dell'inoltro all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), subordinando all'adempimento di tale obbligo di comunicazione l'erogazione dei finanziamenti pubblici. Al riguardo, fa presente che la Conferenza delle Regioni propone di chiarire che l'inoltro avviene alle articolazioni regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici (OCP) operante nell'ambito dell'AVCP.
  Il quarto obbligo si riferisce, infine, alla garanzia che, nell'ambito degli indicati sistemi informativi, le opere siano sempre corredate dal CUP (Codice Unico di Progetto) sin dalla fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, prevedendosi, in proposito, che in mancanza del CUP, l'AVCP non debba rilasciare il CIG (Codice Identificativo di Gara). Sotto questo profilo, come è evidenziato nella relazione illustrativa, viene introdotta nell'ordinamento una precisa gerarchia tra i due codici (CUP e CIG) che consente una effettiva tracciabilità delle risorse pubbliche dal momento della programmazione (con l'inserimento del CUP) all'effettiva realizzazione fisica delle stesse (che si avvia con l'inserimento del CIG). Su questo punto, rileva che la Conferenza delle regioni propone di integrare il comma al fine di chiarire che l'applicazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano avverrà nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
  Sottolinea, poi, l'importanza del successivo articolo 2 del provvedimento che disciplina la comunicazione, con cadenza almeno trimestrale, dei dati (anagrafici, finanziari, fisici e procedurali) di cui all'articolo 1, alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita (anche se non ancora realizzata) presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) dall'articolo 13 della nuova di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).
  L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo prevede, inoltre, l'obbligo di coerenza delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 2, con quanto stabilito per il sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 istituito presso il MEF. In questo modo, viene garantita, come segnalato nella relazione illustrativa, l'armonizzazione di tutti gli strumenti informativi esistenti, dato che per ciascuna opera pubblica le informazioni da rilevare sono quelle già condivise fra tutti i soggetti coinvolti nel processo della programmazione unica ai sensi del QSN 2007-2013.
  Il successivo articolo 4 (comma 1) demanda, poi, ad un apposito decreto del Presidente del consiglio dei Ministri (del quale vengono altresì disciplinate le modalità di emanazione) la definizione dei criteri per la verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche nei tempi previsti e delle procedure Pag. 95e modalità di definanziamento automatico (che si applicherà esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato) delle opere in caso di mancato avvio. Segnalo, peraltro, che la Conferenza delle Regioni ha proposto di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o Conferenza unificata per la definizione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché un emendamento (su cui il Governo ha inizialmente espresso perplessità) secondo cui le opere incluse nelle intese generali quadro stipulate ai sensi della legge obiettivo (legge n. 443 del 2001) sono definanziabili solo con altra intesa adottata con le stesse procedure. Relativamente alle modalità di emanazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ANCI e UPI hanno proposto, inoltre, di inserire, oltre al previo parere del CIPE, anche quello della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
  I commi successivi del medesimo articolo 4 prevedono, invece, l'obbligo, per le amministrazioni interessate, di verificare l'utilizzo dei finanziamenti, comunicandone l'esito al MEF entro il 31 dicembre di ciascun anno, tenendo conto delle procedure in materia già previste a legislazione vigente, nonché quello di assicurare l'efficacia delle verifiche e la congruenza dei dati trasmessi alle modalità di trasmissione previste dall'articolo 6. In proposito la relazione illustrativa sottolinea che «le Amministrazioni terranno, comunque, conto delle procedure previste dall'articolo 32 del decreto legge del 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 che ha dettato specifiche disposizioni per la revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS) di cui alla legge obiettivo (legge n. 443 del 2001)».
  Segnala, poi, che l'articolo 5 del provvedimento demanda ad un apposito decreto del MEF, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, la definizione dettagliata del contenuto informativo minimo dei sistemi informativi di cui all'articolo 1, provvedendo ad indicare le informazioni che in ogni caso vi devono rientrare. Su questo punto, la Conferenza delle Regioni ha proposto di prevedere l'intesa della Conferenza unificata per l'emanazione del citato decreto, mentre ANCI e UPI hanno proposto di inserire anche il previo parere della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
  Le modalità e le regole di trasmissione dei dati sono dettate, quindi, dal successivo articolo 6 che peraltro considera assolta tale trasmissione di dati quando essi siano già stati trasmessi ad altre banche dati che, a loro volta, sono tenute a riversarli nella BDAP. In particolare ciò vale per i dati trasmessi ai sensi del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) all'AVCP o all'Osservatorio sui contratti pubblici. Al riguardo, la Conferenza delle Regioni ha proposto di fare riferimento alle articolazioni territoriali dell'OCP.
  La trasmissione si considera altresì assolta per i dati già trasmessi al CIPE nell'ambito delle attività di supporto a tale Comitato svolte dal MIT nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo (legge n. 443 del 2001).
  Infine sono esentati dalla trasmissione i dati rilevati dal sistema di monitoraggio del citato QSN 2007-2013.
  I successivi articoli 7 e 8, comma 1, del provvedimento prevedono, quindi, la condivisione delle informazioni ai fini dell'alimentazione della BDAP, sulla base di appositi protocolli tecnici da stipularsi fra il MEF e le amministrazioni interessate. Ricordo, peraltro, che ANCI e UPI hanno proposto di essere incluse, insieme al CIPE, tra le amministrazioni interessate.
  Sottolinea, inoltre, che, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del citato articolo 8 del provvedimento, gli elementi contenuti nella BDAP costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione delle opere pubbliche; le attività di valutazione degli investimenti pubblici previste dalla normativa vigente; l'elaborazione dei documenti di contabilità e finanza pubblica; l'invio alle Camere per via telematica Pag. 96delle relazioni annuali sulle leggi di spesa pluriennali e a carattere permanente.
  Segnala, infine, che in forza di quanto previsto dal successivo articolo 9, nell'ambito di applicazione del decreto legislativo sono incluse anche le operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) per la realizzazione di opere pubbliche. Viene così data attuazione alla disposizione contenuta nell'articolo 14, comma 2, della nuova legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) che ha previsto la trasmissione, da parte dell'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), al MEF e all'ISTAT delle informazioni e dei dati di base relativi alle operazioni di PPP che le stazioni appaltanti sono tenute a raccogliere.
  Sottolinea infine l'importanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10 dello schema di decreto legislativo in esame, in base alle quali, per ciascuna Amministrazione, le autorizzazioni di spesa relative al finanziamento di opere pubbliche sono suddivise tra «spese per la progettazione» e «spese per la realizzazione» ed unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere», i cui importi vengono indicati – distintamente per ciascun Ministero – in apposito allegato al disegno di legge di bilancio e al rendiconto generale dello Stato. In tal modo si realizzano le condizioni per una migliore tracciabilità delle risorse pubbliche, dato che ciascuna opera pubblica potrà accedere al finanziamento a valere del Fondo progetti dopo l'approvazione del progetto preliminare (o la valutazione positiva dello studio di fattibilità) e sarà ammessa al finanziamento a valere sul Fondo opere dopo l'approvazione del progetto definitivo.
  Infine, l'articolo 11 prevede (al comma 1) il supporto tecnico del MEF necessario per assicurare l'applicazione della nuova normativa, da realizzarsi anche attraverso la predisposizione di un modulo web per la raccolta delle informazioni richieste dal provvedimento in esame da parte di quelle amministrazioni di piccole dimensioni non in grado di gestirle nell'ambito dei propri sistemi informativi. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 11 concede, poi, al MEF la facoltà di prevedere forme di certificazione dei sistemi informativi e delle banche dati di cui al presente decreto onde assicurare accuratezza, consistenza, completezza e tempestività delle relative informazioni.
  In conclusione, ribadisce l'importanza degli obiettivi che il provvedimento si propone di realizzare, da un efficace monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle risorse pubbliche alla separazione delle fonti di finanziamento e al miglioramento degli strumenti di valutazione e di pianificazione delle opere pubbliche, obiettivi che, tuttavia, sono connessi ad un indiscutibile irrigidimento dell'azione amministrativa, che si traduce anche nella revoca automatica dei finanziamenti in caso di mancato avvio delle opere nei tempi previsti. Si riservo pertanto di predisporre una proposta di parere, che tenga conto delle eventuali indicazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

  La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Audizione di rappresentanti di Federutility e di rappresentanti di Federambiente.
(Svolgimento e conclusione).

  Roberto TORTOLI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata Pag. 97anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Fabio SANTINI, direttore dell'area mercato ed energia di Federutility, e Daniele FORTINI, presidente di Federambiente, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Ermete REALACCI (PD), Gianluca BENAMATI (PD) e Sergio Michele PIFFARI (IdV).

  Bruno TORRESIN, componente del consiglio direttivo di Federambiente, e Clara GUERINI, componente del gruppo di lavoro sulla fiscalità di Federutility, forniscono ulteriori precisazioni.

  Roberto TORTOLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Greenpeace e di rappresentanti della Fondazione per lo sviluppo sostenibile.
(Svolgimento e conclusione).

  Roberto TORTOLI, presidente, introduce l'audizione.

  Giuseppe ONUFRIO, direttore esecutivo di Greenpeace, e Andrea BARBABELLA, responsabile del settore energia della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Ermete REALACCI (PD) ed Elisabetta ZAMPARUTTI (PD).

  Giuseppe ONUFRIO, direttore esecutivo di Greenpeace, e Andrea BARBABELLA, responsabile del settore energia della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, forniscono ulteriori precisazioni.

  Roberto TORTOLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.25.
  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

  La seduta comincia alle 15.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale con allegato fatto a Torino il 22 gennaio 2010.
C. 4710 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Roberto TORTOLI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul provvedimento in titolo, relativo all'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale con allegato fatto a Torino il 22 gennaio 2010.
  Nel segnalare che il provvedimento non presenta norme di diretto interesse per la VIII Commissione, accenna solo per sommi capi al suo contenuto ricordando, anzitutto, che la Fondazione è un'agenzia specializzata dell'Unione europea, istituita nel 1990 e divenuta operativa nel 1994, con sede a Torino, che svolge funzioni di informazione, analisi, consulenza e sostegno ai programmi di assistenza dell'Unione europea in materia di sviluppo del capitale umano, allo scopo di aiutare i Paesi in transizione e in via di sviluppo a sfruttare il potenziale delle proprie risorse Pag. 98umane mediante la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro.
  Segnala, quindi, che la Fondazione, dotata di un bilancio autonomo di circa 20 milioni di euro annui, con entrate che provengono essenzialmente da un contributo dell'Unione europea, impiega circa 120 unità di personale, mentre i suoi organi statutari sono il Consiglio di amministrazione e il Direttore.
  Ricorda, altresì, che l'intervento legislativo in questione trova origine nella riforma della disciplina statutaria del personale in servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, che ha reso necessaria la revisione del quadro normativo che disciplina i rapporti tra la Fondazione e l'Italia, fino ad oggi regolati dall'Accordo di sede fatto a Bruxelles nel 1994 e ratificato dall'Italia con legge n. 111 del 1997.
  Fa presente, inoltre, che il nuovo Accordo di sede, che si compone di un preambolo e di 15 articoli, ricalca il modello dell'Accordo tra l'Italia e l'Autorità per la sicurezza alimentare, con sede a Parma, sottoscritto nel 2004 e ratificato con legge n. 17 del 2006.
  Nel ricordare, infine, che l'Accordo dispone che la sede della Fondazione, (così come i suoi beni ed archivi nonché il suo personale godono degli speciali privilegi e immunità riconosciuti dal Protocollo delle Comunità europee vigente in materia), concludo esprimendo il mio orientamento favorevole sul provvedimento in esame. Tenuto conto, inoltre, dell'avvenuto inserimento del provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da lunedì 12 dicembre prossimo, propone che la Commissione esprima il proprio parere favorevole sul disegno di legge in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti «Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico».

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI