CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2011
572.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 68

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 13.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Gianfranco CONTE, presidente, comunica che il deputato Amedeo Laboccetta entra a far parte della Commissione, mentre il deputato Gianfranco Rotondi cessa di farne parte.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato.
C. 4710 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianfranco CONTE, presidente, coglie l'occasione per dare il benvenuto e formulare gli auguri di buon lavoro al Sottosegretario Ceriani, che interviene per la prima volta in Commissione nel suo nuovo ruolo di rappresentante del Governo.

  Angelo CERA (UdCpTP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4710, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010, ricordando innanzitutto che la Fondazione europea per la formazione professionale (European Training Foundation – ETF) è un'agenzia specializzata dell'Unione europea, istituita dal regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, adottato il 7 maggio 1990, e divenuta operativa nel 1994.
  La Fondazione svolge funzioni di informazione, analisi, consulenza e sostegno ai programmi di assistenza dell'Unione europea in materia di sviluppo del capitale umano, allo scopo di aiutare i Paesi in transizione e in via di sviluppo a sfruttare il potenziale delle proprie risorse umane mediante la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro.
  La Fondazione, che ha sede a Torino, è dotata di personalità giuridica e impiega circa 120 unità di personale; i suoi organi statutari sono il Consiglio di amministrazione e il Direttore.
  I rapporti tra la Fondazione e l'Italia sono regolati dall'Accordo di sede fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due scambi di note, e ratificato dall'Italia ai sensi della legge n. 111 del 1997, nonché dalle intese amministrative concluse tra la città di Torino, la regione Piemonte e la Fondazione, riguardanti la messa a disposizione del complesso di Villa Gualino, situato a Torino, di cui all'allegato 1 del suddetto Accordo.
  A seguito alla riforma della disciplina statutaria del personale in servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, introdotta dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, la Fondazione ha evidenziato la necessità di una revisione dell'Accordo di sede con l'Italia, in particolare richiedendo il riconoscimento di privilegi e di immunità al personale assunto in qualità di agente contrattuale.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di un preambolo e di 15 articoli, e ricalca sostanzialmente il modello dell'Accordo sottoscritto tra l'Italia e l'Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA), avente sede a Parma.
  All'Accordo è allegato il Protocollo d'intesa stipulato tra Regione Piemonte e Città di Torino per la localizzazione a Villa Gualino della sede della Fondazione.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'Italia mette a disposizione, quale sede della Pag. 69Fondazione a Torino, tramite la città di Torino e la regione Piemonte, il complesso di Villa Gualino, con le modalità previste dall'Allegato 1 che è considerato parte integrante dell'Accordo. L'Allegato riproduce il Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e Città di Torino firmato il 28 novembre 1994 e già allegato al vigente Accordo di sede.
  Il comma 2 (mutuato dall'articolo 7 dell'Accordo vigente) reca la definizione di «sede» ai fini dell'Accordo.
  L'articolo 2, introdotto ex novo, l'Italia riconosce, al comma 1, alla Fondazione personalità giuridica e, in particolare, la capacità di stipulare contratti, di acquisire e cedere beni mobili e immobili e di stare in giudizio.
  Il comma 2 attribuisce al Direttore la rappresentanza della Fondazione per le finalità dell'Accordo di sede.
  L'articolo 3, commi 1 e 2, come già previsto dall'articolo 2 del vigente Accordo di sede, impegna l'Italia a sostenere la Fondazione nell'insediamento e nel mantenimento in buono stato di funzionamento delle sue strutture in Italia, anche attraverso apposite misure e prestazioni, nonché impianti e servizi di sostegno.
  Ai sensi del comma 3 alla Fondazione sono concesse, quanto alla fornitura dei servizi necessari al funzionamento della sede (elettricità, acqua, gas, telefono) le medesime condizioni garantite alle Amministrazioni pubbliche italiane.
  I commi 4 e 5 statuiscono l'obbligo di proteggere adeguatamente le aree attigue alla sede e prevedono l'impegno dell'Italia a fornire un'adeguata istruzione scolastica ai figli del personale della Fondazione, con garanzia di apprendimento plurilingue.
  L'articolo 4 riproduce l'articolo 3 del vigente Accordo e prevede, al comma 1, che l'Italia agevoli la Fondazione nell'impianto e nell'utilizzazione di sistemi di telecomunicazione e che ne tuteli la libertà di corrispondenza in ogni sua forma.
  Ai sensi del comma 2 nessuna comunicazione ufficiale indirizzata alla Fondazione o a membri del suo personale, né alcuna comunicazione ufficiale inviata dalla Commissione stessa può essere sottoposta a restrizione o violata nella riservatezza.
  In tale contesto il comma 3 equipara il trattamento in materia di precedenze e di tariffe postali, telegrafiche, a quello accordato dall'Italia alle altre sedi diplomatiche.
  L'articolo 5, mutuato dall'articolo 4 del vigente Accordo, esonera l'Italia da ogni responsabilità giuridica internazionale imputabile alla Fondazione in conseguenza delle sue attività sul territorio italiano o di quelle di suoi rappresentanti.
  L'articolo 6, analogamente a quanto previsto dall'articolo 5 del vigente Accordo, stabilisce, ai commi 1 e 2, che la Fondazione è responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia, la quale è indenne da ogni risarcimento di risarcimento per danni a terzi. Le norme precisano inoltre che, pur essendo tale responsabilità in principio disciplinata dal diritto italiano, la Fondazione mantiene la prerogativa di scegliere il diritto applicabile ai contratti di cui è parte.
  Ai sensi del comma 3 la Fondazione stipula un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilità civili.
  L'articolo 7, comma 1, conferma le disposizioni dell'articolo 6 del vigente Accordo, disponendo l'applicazione alla Fondazione dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965.
  A tali fini il comma 2 precisa che i riferimenti relativi alle Comunità europee, ai funzionari delle Comunità, al Consiglio o alla Commissione europea, devono intendersi riferiti, rispettivamente, alla Fondazione, ai funzionari della Fondazione ed al Consiglio di amministrazione della stessa.
  Il comma 3 rinvia ad ulteriori accordi la disciplina di privilegi non disciplinati dall'Accordo.
  L'articolo 8, derivato dall'articolo 7 dell'Accordo in vigore, dispone, al comma 1, che la Fondazione, i suoi beni, i suoi averi e i suoi archivi non possano essere oggetto di provvedimenti coercitivi, amministrativi Pag. 70o giudiziari, salvo sospensione dell'immunità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee. Rispetto alla disposizione vigente, l'immunità è stata estesa agli archivi.
  Il comma 2 sancisce l'inviolabilità dei locali e degli edifici utilizzati dalla Fondazione, cui le autorità italiane potranno accedere soltanto con il consenso del suo Direttore. Viene fatta eccezione nei casi di incendio o altra situazione di emergenza.
  Il comma 3, inserito ex novo, individua i casi di limitazione dell'immunità di cui gode la Fondazione, in particolare in relazione a: danni causati da un veicolo della Fondazione o a violazioni del codice della strada; contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale; domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dalla Fondazione; alcune tipologie di controversie tra la Fondazione ed il proprio personale statutario.
  Il comma 4 impegna il Direttore della Fondazione a far sì che i suoi locali non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi all'arresto o ricercate ai fini dell'estradizione in un altro Paese.
  I commi 5 e 6, mutuati dall'articolo 7 del vigente Accordo, riconoscono il diritto della Fondazione di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane e l'impegno dell'Italia a garantire al personale della Fondazione il libero accesso alle aree da essa utilizzate.
  Per quel che attiene agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia l'articolo 9, mutuato dall'articolo 8 del vigente Accordo, il quale disciplina le agevolazioni finanziarie della Fondazione.
  In tale ambito il comma 1 estende ai redditi della Fondazione l'esenzione da imposte e tasse dovute a Stato, regioni, province e comuni, già prevista per i suoi averi e beni.
  Il comma 2 concede alla Fondazione gli stessi esoneri e concessioni accordati alla pubblica amministrazione per gli acquisti, i servizi e le operazioni concernenti lo svolgimento dei suoi compiti ufficiali.
  Il comma 3 concede alla Fondazione l'esenzione dall'IVA per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo, ossia «superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia».
  Il comma 4 prevede l'esenzione della Fondazione dalle imposte e sovrattasse sul consumo di elettricità, metano e altri combustibili.
  Il comma 5 specifica che le esenzioni previste dall'articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi alla Fondazione da autorità italiane.
  Il comma 6 esenta la Fondazione da dazi doganali, imposte, divieti o restrizioni, sui beni importati o esportati di rilevante importo, i quali rimangono comunque sottoposti ai dovuti controlli sanitari. Ai sensi del comma 8 i beni importati in esenzione non possono essere ceduti a terzi, a qualsiasi titolo, senza il preventivo accordo delle autorità italiane e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi, i quali sono calcolati in base al valore del bene al momento della cessione.
  Il comma 7 prevede successivi accordi specifici tra la Fondazione e le autorità italiane per quanto riguarda le dichiarazione all'importazione o all'esportazione di beni importati trasportati come bagaglio a mano.
  Il comma 9 sancisce il diritto della Fondazione di ricevere o detenere fondi, valuta o contanti e conti in qualsiasi valuta, nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.
  Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 10, il quale dispone l'esenzione da imposte, dazi e ogni altra imposizione o restrizione sull'importazione di veicoli e relativi pezzi di ricambio destinati alle attività ufficiali della Fondazione, nonché dei carburanti e lubrificanti necessari a tali veicoli, entro i limiti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali.
  L'articolo 11 definisce, al comma 1, le categorie in cui si distingue il personale della Fondazione, essenzialmente come Pag. 71personale statutario sottoposto al regime dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, da un lato, e come personale esterno, dall'altro.
  Il primo gruppo comprende i funzionari e gli agenti temporanei, a contratto o ausiliari, mentre il secondo gruppo include esperti nazionali distaccati, gli esperti nazionali in formazione professionale e i tirocinanti.
  I privilegi e le immunità riconosciute dal comma 3 ai membri del personale statutario della Fondazione, esclusi gli agenti locali – fatte salve le previsioni di cui agli articoli 12-15 del Protocollo del 1965 – consistono principalmente nell'immunità giurisdizionale per quanto compiuto nell'esercizio delle loro funzioni e sono unicamente finalizzate, ai sensi del comma 2, a garantire il funzionamento senza ostacoli della Fondazione e l'indipendenza del suo personale.
  In tale contesto il comma 4 specifica che sono escluse dall'immunità giurisdizionale le azioni civili intentate da terzi per danni derivanti dalla circolazione di veicoli, natanti o aerei appartenenti alla Fondazione o circolanti per suo conto, né in caso di infrazione alle norme sulla circolazione; a tal fine si prevede l'obbligo per la Fondazione stessa di stipulare un'assicurazione per la copertura della responsabilità civile.
  Con riferimento ancora ai profili di competenza della Commissione Finanze, richiama i capoversi II) e IV) del predetto comma 3, ai sensi dei quali il predetto personale è esente da imposizione sulle diverse spettanze versate dalla Fondazione a fronte della loro opera, e godono delle stesse agevolazioni, accordate ai funzionari di pari grado delle rappresentanze diplomatiche in Italia, per ciò che concerne la disciplina valutaria.
  Inoltre il capoverso VI) prevede, per un periodo di un anno dalla loro presa di servizio, l'esenzione doganale alle altre imposte indirette per l'importazione e la riesportazione di mobilia, effetti personali e veicoli, nonché l'esenzione dall'IVA per acquisti o importazioni di mobilia e effetti personali di ammontare superiore al limite stabilito per le organizzazioni internazionali operanti nel nostro Paese.
  In base ai commi 5 e 6 al Direttore della Fondazione, nonché quattro suoi dirigenti e loro familiari, sono attribuite le stesse agevolazioni e immunità di cui godono i componenti di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia, mentre agli agenti locali si applicano solo i privilegi elencati dal comma 3.
  L'articolo 12 concerne il regime di sicurezza sociale del personale statutario della Fondazione.
  In particolare, ai sensi del comma 1, per i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti a contratto è prevista l'iscrizione al regime dell'Unione europea; per gli agenti a contratto con durata inferiore ad un anno si prevede l'opzione tra l'iscrizione al regime dell'Unione europea e il regime di sicurezza sociale dell'ultimo paese di iscrizione; mentre agli agenti locali riserva l'iscrizione al regime italiano, con versamento dei contributi previsti da parte della Fondazione.
  In forza del comma 2, la Fondazione è esente dagli obblighi di versamento agli istituti italiani di sicurezza sociale, ad eccezione che i versamenti relativi agli agenti locali, ed è altresì esente dagli obblighi di versamento relativi all'assicurazione malattia sulle retribuzioni del suo personale, il quale è tenuto, se di cittadinanza italiana, a provvedere direttamente.
  L'articolo 13, mutuato dall'articolo 13 del vigente Accordo, contiene una serie di disposizioni particolari in materia di personale.
  In particolare, ai sensi dei commi 1 e 2 la Fondazione si impegna ad informare le autorità italiane circa le assegnazioni o trasferimenti del proprio personale e, sulla base dell'elenco fornito dalla stessa, il Ministero degli affari esteri rilascia al personale ed ai loro familiari uno speciale documento d'identità.
  I commi 3 e 4 prevedono che le immunità del personale della Fondazione sono revocate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, qualora esse possano ostacolare il corso della giustizia, ed Pag. 72impegnano la Fondazione stessa a cooperare con le autorità italiane al fine di prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunità e alle facilitazioni previste dall'Accordo.
  In base al comma 5 il personale della Fondazione, fatti salvi i privilegi e le immunità concesse in base all'Accordo, ha l'obbligo di conformarsi alla legislazione e ai regolamenti vigenti in Italia.
  Per quanto riguarda gli esperti in missione presso la Fondazione e le persone invitate dalla Fondazione a partecipare alle sue attività, il comma 6 prevede che le autorità italiane si impegnino a agevolarne l'ingresso nel territorio italiano, il soggiorno e la partenza.
  L'articolo 14, identico all'articolo 14 dell'Accordo vigente, prevede la soluzione negoziale tra le Parti in caso di controversie relative all'applicazione dell'Accordo e, in caso di esito negativo, la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
  L'articolo 15 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.
  In merito al Protocollo d'intesa allegato all'Accordo, esso prevede che la Regione Piemonte, d'intesa con la Città di Torino, destinino per 30 anni l'immobile di Villa Gualino alla Fondazione, attraverso un contratto tra la Fondazione stessa ed il Consorzio Villa Gualino, cui la Regione ha affidato in concessione il complesso immobiliare.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, esso consta di 4 articoli.
  Gli articoli 1, 2 e 4 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione, e la norma sull'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  L'articolo 3 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento, prevede un'autorizzazione di spesa di 40.000 euro annui a decorrere dal 2011, imputabili all'esenzione dall'IVA degli acquisti e delle importazioni di mobilia ed effetti personali prevista in favore del personale assunto dalla Fondazione.
  A tali oneri si provvede utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011.
  Rileva quindi come l'Accordo non presenti profili problematici per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere parere favorevole sul relativo disegno di legge di ratifica.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Francesco BARBATO (IdV), in relazione alla comunicazione, resa dal Presidente, relativa al fatto che il deputato Laboccetta entra a far parte della Commissione, ribadisce quanto già affermato in precedenti occasioni, segnalando il conflitto di interessi sussistente in capo al medesimo Laboccetta, il quale è stato a lungo rappresentante legale del gruppo Atlantis B PLUS, titolare di concessioni nel settore dei giochi pubblici, ed è coinvolto anche in una vicenda giudiziaria relativa sempre al settore dei giochi.
  Al di là delle previsioni regolamentari vigenti, ritiene che occorra regolamentare tali fattispecie, al fine di dare la massima trasparenza all'attività del Parlamento ed escludere ogni forma di conflitto di interesse o di incompatibilità in capo ai componenti degli organi parlamentari, i quali devono operare nell'esclusivo interesse della comunità e perseguire il bene comune e non possono invece occuparsi, in tale ruolo, di questioni in relazione alle quali siano portatori di interessi individuali o siano addirittura soggetti ad indagini penali.Pag. 73
  In questa prospettiva ritiene che il nuovo Governo debba dare, anche in questo campo, un forte segnale di novità, cancellando atteggiamenti e prassi, sedimentatesi nel passato, che vedono alcuni esponenti politici coinvolti in vicende opache, quando non addirittura illegali, di commistione tra affari economici e politica.

  Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Barbato, rileva come, qualora si intendesse applicare in termini rigorosi ai componenti delle Camere un principio di preclusione allo svolgimento di attività parlamentari su tematiche di cui ci si sia occupati nell'ambito della vita privata, lo stesso deputato Barbato non avrebbe, ad esempio, potuto rivestire il ruolo di relatore sul provvedimento legislativo relativo al contrasto alle frodi assicurative, né potrebbero intervenire su questioni tributarie i colleghi che abbiano svolto attività professionali in tale settore.
  Ritiene quindi che, non sussistendo alcuna norma, né nei regolamenti interni delle Camere, né in altra fonte normativa, che preveda un siffatto regime di incompatibilità, debba essere lasciata alla sensibilità dei gruppi parlamentari e dei singoli deputati la decisione circa la posizione politica da assumere sui diversi temi trattati in sede parlamentare, nonché circa le modalità attraverso le quali dare espressione a tali orientamenti.

  Ignazio MESSINA (IdV), in merito alla questione sollevata dal deputato Barbato, ed alle considerazioni svolte in merito dal Presidente Conte, ritiene che occorra distinguere tra competenze professionali maturate al di fuori dell'attività politica ed interessi particolari che possano condizionare il libero esercizio del mandato parlamentare.
  Condivide quindi l'invito al Governo ad intervenire sulla tematica dei conflitti di interesse, anche al fine di liberare la politica da ogni improprio condizionamento.

  Gianfranco CONTE, presidente, in relazione alle osservazioni espresse dal deputato Messina, ritiene dubbio che il Governo possa intervenire su questioni che attengono al funzionamento interno delle Camere ed alle prerogative dei singoli parlamentari.

  Giampaolo FOGLIARDI (PD) coglie l'occasione fornita dalla presenza del Sottosegretario per segnalare la questione, molto scottante, delle numerosissime scadenze imposte agli intermediari tributari dalla disciplina vigente.
  Tra di esse segnala, in quanto particolarmente pesante ed imminente, l'obbligo di presentare all'Amministrazione finanziaria gli elenchi dei clienti e fornitori, evidenziando a tale proposito come gli intermediari si trovino nell'effettiva impossibilità di rispettare tale termine, anche in considerazione della indisponibilità dei programmi informatici necessari a tal fine, chiedendo pertanto al Governo di valutare l'opportunità di una proroga del predetto termine, che venga incontro alle esigenze tanto dei professionisti, quanto dei contribuenti interessati.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI ringrazia il deputato Fogliardi per aver sollevato tale questione, che incide evidentemente su un corretto equilibrio dei rapporti tra Fisco e contribuenti, impegnandosi ad esaminare con la massima attenzione la problematica segnalata.

  La seduta termina alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 13.35.

Pag. 74

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).
(Deliberazione).

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 30 novembre scorso, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).
  Propone pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma.

  La Commissione approva la proposta del Presidente.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.
C. 4149 Comaroli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nel corso della precedente seduta di esame il relatore aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LNP) ricorda che la proposta di legge in esame è stata presentata all'indomani di un'audizione, nel corso della quale il Direttore dell'Agenzia del demanio aveva segnalato come fosse estremamente difficoltoso operare una razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle amministrazioni dello Stato in assenza di parametri precisi per valutare gli effettivi fabbisogni di spazio.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI chiede di poter approfondire la questione, anche in considerazione del fatto che le amministrazioni interessate stanno ancora procedendo agli adempimenti di propria competenza.

  Gianluca FORCOLIN (LNP), relatore, prospetta la possibilità, ove la Commissione ritenga opportuno procedere in tal senso, di ascoltare nuovamente i rappresentanti dell'Agenzia del demanio.

  Gianfranco CONTE, presidente, osserva che, oltre all'Agenzia del demanio, la Commissione ha già ascoltato in merito, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche, il dottor Stefano Scalera, all'epoca Capo della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, ricordando, peraltro, che già nel corso della XIV legislatura era stato emanato un provvedimento per la definizione di standard Pag. 75di utilizzo degli spazi da parte delle predette amministrazioni.
  Ritiene quindi che, piuttosto che procedere ad un'ulteriore audizione dell'Agenzia del demanio, sia preferibile ascoltare il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, Patroni Griffi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

RISOLUZIONI

  Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 13.45.

7-00726 Barbato: Misure di politica tributaria per fronteggiare la crisi finanziaria.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Francesco BARBATO (IdV) illustra la risoluzione, rilevando, preliminarmente, come la grande crisi finanziaria in corso abbia richiesto l'adozione di misure straordinarie, nell'intento di ridurre la spesa pubblica e di aumentare le imposte, i cui effetti sono purtroppo ricaduti solo sulla parte produttiva del Paese, colpendo in particolare i redditi da lavoro dipendente e le famiglie, con il taglio indiscriminato dei servizi sociali e assistenziali.
  Evidenzia, tuttavia, come le manovre estive non abbiano determinato gli effetti sperati e come, anzi, sia stata approvata una nuova manovra, la quale colpisce gli stessi soggetti che hanno finora sopportato il peso della crisi.
  Osserva quindi come un intervento radicale sul debito, pur ineludibile, non possa essere disgiunto dall'individuazione di risorse per la crescita, sottolineando come il tema della crescita richieda, tuttavia, l'individuazione di nuove forme di contribuzione, tali da consentire la partecipazione alle spese dello Stato di coloro che possiedono le grandi ricchezze improduttive, i grandi patrimoni mobiliari e immobiliari, secondo un meccanismo che ridistribuisca le risorse di cui il Paese dispone senza tassare ulteriormente i redditi. In Italia, infatti, come indicano le statistiche dell'OCSE, la tassazione sui redditi da lavoro e sulle imprese è la più alta d'Europa: in quest'ottica, un aumento delle imposte sui patrimoni – o su parte di essi – può rappresentare una soluzione per ridurre le tasse su chi lavora e fa impresa e per stimolare gli investimenti e la crescita economica.
  Rammenta in proposito come, secondo i dati della Banca d'Italia, il 10 per cento più ricco della popolazione possieda il 45 per cento della ricchezza immobiliare e finanziaria complessiva, mentre il 50 per cento più povero non ne possieda che il 9,8 per cento. Inoltre, come evidenziato da un altro dato, ancora più clamoroso, l'1 per cento delle famiglie, quelle ricchissime, detiene una quota di patrimonio (il 13 per cento) uguale a quella posseduta dal 60 per cento delle famiglie, mentre i patrimoni dei ricchissimi sono aumentati durante la crisi.
  Giudica incomprensibile, quindi, il fatto che ancora non siano stati chiamati ad un sacrificio coloro che hanno un patrimonio, ad esempio, superiore al milione e mezzo di euro, escludendo dal conteggio le somme investite in titoli di Stato, prevedendo una imposta progressiva che potrebbe assicurare un introito nelle casse dello Stato di circa 16 miliardi di euro.
  In particolare, ritiene che si possano realizzare notevoli risultati agendo sul fattore fiscale, che è una causa decisiva dell'attuale situazione di gravissima iniquità, sia perché l'Italia, negli ultimi 15 anni, diversamente dai maggiori Paesi europei, ha ridotto le imposte sui patrimoni, mentre andava aumentando il carico fiscale sui redditi da lavoro, sia perché le Pag. 76rendite finanziarie sono tassate meno dei redditi da lavoro, in un contesto caratterizzato da un'evasione fiscale altissima, stimata intorno ai 125 miliardi di euro annui.
  Reputando necessario, pertanto, procedere ad una ricognizione delle risorse disponibili, e non utilizzate, da mettere in campo per uscire dalla crisi, rileva, in primo luogo, come le imposte sulle proprietà immobiliari siano oggi calcolate sulla base della rendita catastale, che non determina il valore reale dell'immobile, ma un valore presunto, basato sugli estimi entrati in vigore nel 1992. Tale determinazione avvantaggia coloro che vivono nei centri storici o in case di pregio, per i quali non viene calcolato il maggiore valore di mercato acquisito dagli immobili nel corso del tempo.
  È quindi possibile rivedere la rendita catastale degli immobili siti nei centri storici e nelle zone residenziali di pregio e destinare il maggiore gettito – che potrebbe raggiungere gli 11 miliardi di euro, atteso che il gruppo di lavoro del Ministero dell'economia e delle finanze sulle tax expenditures ha stimato un gettito di 62 miliardi di euro dalla rivalutazione di tutti gli immobili – alle attività produttive del Paese e al sostegno all'occupazione.
  Evidenzia altresì la necessità di intervenire nuovamente sulla disciplina cosiddetta dello scudo fiscale – introdotta dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 –, che ha consentito il «rimpatrio» ovvero la «regolarizzazione» delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione degli obblighi valutari e tributari vigenti, con un'aliquota sostanziale del 5 per cento delle attività finanziarie regolarizzate o rimpatriate, chiamando i soggetti che ne hanno usufruito a corrispondere un ulteriore 5 per cento, per un introito stimato pari a 5,6 miliardi di euro.
  È essenziale, inoltre, che il Governo – per scoraggiare le attività finanziarie speculative, che negli ultimi messi hanno fortemente danneggiato il nostro Paese – sostenga la proposta di direttiva della Commissione europea relativa ad un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie con l'obiettivo di:
   a) evitare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari, visto il crescente numero di provvedimenti fiscali nazionali non coordinati;
   b) assicurare il giusto contributo degli enti finanziari alla copertura dei costi della recente crisi, nonché la parità di condizioni con gli altri settori dal punto di vista fiscale, atteso anche che la maggior parte dei servizi finanziari e assicurativi è esente da IVA;
   c) creare i disincentivi opportuni per le transazioni che non contribuiscono all'efficienza dei mercati finanziari, integrando le misure regolamentari mirate a evitare crisi future;
   d) creare un nuovo flusso di gettito con l'obiettivo di sostituire gradualmente i contributi nazionali al bilancio dell'UE, riducendo l'onere per i bilanci nazionali.

  Ritiene infine doveroso, in virtù del contenzioso in atto – che ammonta a circa 98 miliardi di euro –, introdurre a carico dei concessionari che partecipano a gare o procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi pubblici e che abbiano contenziosi pendenti presso qualsiasi autorità giudiziaria, ivi compresa quella contabile, per atti o fatti inerenti alla medesima materia, una sorta di ticket, il cui ammontare potrebbe essere definito in una misura pari al 10 per cento del valore della lite, come peraltro già previsto per la definizione delle liti pendenti di cui all'articolo 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011.
  Conseguentemente, l'atto di indirizzo impegna il Governo a prendere le opportune iniziative, anche normative, volte a istituire un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari, dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone Pag. 77giuridiche, tenendo conto del patrimonio complessivo del nucleo familiare, così articolata:
   1) per le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore commerciale superiore a 200.000 euro, si applicano le aliquote dello 0,75 per cento sui patrimoni superiori a 200.000 euro, dell'1 per cento sui patrimoni superiori a 500.000 euro, del 2 per cento sui patrimoni superiori a 1 milione di euro e del 3 per cento sui patrimoni superiori a 10 milioni di euro;
   2) per i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative di valore complessivo superiore a 200.000 euro, si applicano le aliquote dello 0,75 per cento sui patrimoni superiori a 200.000 euro e dell'1 per cento sui patrimoni superiori a 500.000 euro;
   3) per gli immobili di valore complessivo superiore a 1.500.000 euro, ad eccezione degli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, si applicano le aliquote dello 0,50 per cento sui patrimoni superiori a 1.500.000 euro, dello 0,75 per cento sui patrimoni superiori a 2.500.000 euro; dell'1 per cento sui patrimoni superiori a 5.000.000 di euro; del 2 per cento sui patrimoni superiori a 10 milioni di euro, del 4 per cento sui patrimoni superiori a 15 milioni di euro.

  Inoltre, la risoluzione impegna il Governo a rivalutare le rendite catastali degli immobili siti nei centri storici e nelle zone residenziali di pregio, prendendo a riferimento i valori di mercato dei predetti immobili secondo le stime elaborate dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, nonché a intervenire sulla disciplina dello scudo fiscale, prevedendo che i soggetti che vi hanno aderito siano chiamati a corrispondere un ulteriore 5 per cento su capitali «scudati».
  La risoluzione sottolinea altresì la necessità che il Governo italiano sostenga la proposta di direttiva della Commissione europea relativa ad un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie.
  Da ultimo, l'atto di indirizzo impegna il Governo a introdurre una sorta di ticket per i concessionari che partecipano a gare o procedure ad evidenza pubblica in materia di gioco e che abbiano contenziosi pendenti presso qualsiasi autorità giudiziaria, ivi compresa quella contabile, per atti o fatti inerenti alla medesima materia.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI, pur riservandosi di approfondire maggiormente il contenuto della risoluzione, esprime l'impressione che, a duna prima analisi, molte delle questioni sollevate dall'atto di indirizzo trovino già riscontro nel decreto-legge recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, adottato dal Consiglio dei Ministri domenica scorsa, il cui disegno di legge di conversione sarà prossimamente presentato alla Camera dei deputati. In tale contesto suggerisce l'opportunità che il presentatore della risoluzione affronti le predette tematiche nell'ambito dell'esame del citato provvedimento, eventualmente anche attraverso la presentazione di appositi emendamenti in materia.

  Francesco BARBATO (IdV), con riferimento alle considerazioni espresse dal Sottosegretario, sottolinea come la risoluzione sia stata presentata ben prima dell'adozione del decreto-legge in materia economica, proprio al fine di orientare il nuovo Governo nella definizione della manovra.
  Preannuncia quindi l'intenzione di riformulare il testo dell'atto di indirizzo, segnalando la necessità di eliminare alcuni privilegi tributari in favore della Chiesa cattolica, in particolare per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici non utilizzati esclusivamente per finalità commerciali.
  Pur riconoscendo le meritorie finalità e la rilevanza sociale e spirituale dell'azione della Chiesa, ritiene infatti che tale attività debba essere svolta in uno spirito di equità Pag. 78e di attenzione ai bisogni dei più deboli. In tale contesto non appare concepibile concedere un siffatto privilegio, che comporta un minor gettito per l'Erario pari a circa 500 milioni di euro, incrementabili a 700 in forza della rivalutazione automatica degli estimi catastali prevista dal citato decreto – legge, per quegli immobili che siano utilizzati anche per scopi commerciali. Ritiene, infatti, che il recupero a tassazione di tali cespiti potrebbe assicurare, nell'attuale, difficilissima situazione della finanza pubblica, risorse aggiuntive che potrebbero essere utilizzate, ad esempio, per ampliare l'applicazione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni al costo della vita ai trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte l'ammontare delle pensioni minime.
  In generale, ritiene necessario valorizzare maggiormente il ruolo delle Commissioni parlamentari, cui deve essere riconosciuta la possibilità di formulare indirizzi al Governo negli ambiti di rispettiva competenza, evitando che il processo, in parte anche giustificato, di commissariamento della politica si trasformi in un inaccettabile svuotamento del ruolo degli organi parlamentari.

  Gianfranco CONTE, presidente, poiché talune questioni oggetto della risoluzione, stando a quanto riferito dal Sottosegretario, sono già affrontate nel decreto-legge adottato dal Governo, mentre su altre non c’è ancora, evidentemente, l'accordo necessario per consentire un esito positivo della discussione, condivide l'opportunità, suggerita dal Sottosegretario, che il presentatore della risoluzione trasformi alcuni dei contenuti dell'atto di indirizzo in proposte emendative riferite al predetto provvedimento d'urgenza.

  Angelo CERA (UdCpTP), indipendentemente dalle intenzioni del deputato Barbato in merito alla presentazione di eventuali emendamenti alla manovra, giudica umiliante dover ascoltare esternazioni che nulla hanno a che vedere con gli importanti temi oggetto della discussione.

  Cosimo VENTUCCI (PdL) non condivide le opinioni espresse dal deputato Barbato con riferimento alla Chiesa cattolica, la cui attività promuove valori che vanno ben al di là della polemica politica.
  Dichiara, quindi, la propria netta contrarietà a qualsivoglia forma di imposizione fiscale sulle attività religiose.

  Marco CAUSI (PD), nell'invitare tutti ad attenersi alle questioni di merito senza indulgere in polemiche preconcette, ricorda come il regime agevolativo cui si fa riferimento, introdotto dal decreto legislativo n. 504 del 1992, riguardi gli immobili utilizzati da una vasta platea di soggetti – tra gli altri, enti pubblici, organizzazioni di volontariato ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, secondo le previsioni non soltanto dell'Accordo modificativo del Concordato, ma anche delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose –, per lo svolgimento di attività non prevalentemente commerciali. In tale ambito ricorda, peraltro, come il requisito della natura non commerciale dell'attività esercitata, ai fini dell'esenzione dall'ICI, abbia generato non pochi problemi applicativi, che meritano certamente di essere approfonditi.
  Piuttosto che attardarsi in impegnativi dibattiti a sfondo ideologico-propagandistico, ritiene quindi preferibile chiedere al Governo di riferire in merito allo stato del contenzioso comunitario avente ad oggetto il tema in discussione, al fine di approfondire la problematica in termini più concreti e produttivi.

  Francesco BARBATO (IdV), nel ribadire l'esigenza che il Governo esprima la propria posizione sui temi oggetto della risoluzione, ritiene insufficiente rinviare la trattazione degli stessi all'esame della manovra economica presentata dal Governo, giudicando inaccettabile inibire in tal modo il libero esercizio delle prerogative di ciascun parlamentare.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI, nell'assicurare che non è intenzione del Governo interferire nei lavori della Commissione Pag. 79o impedire che si sviluppino dibattiti in merito a temi di interesse generale, precisa di essersi semplicemente limitato, da un lato, a rilevare come il decreto-legge recante la manovra economica affronti il 90 per cento delle questioni oggetto della risoluzione e, dall'altro, a suggerire di prendere visione del testo del provvedimento che sarà prossimamente presentato alle Camere, prima di proseguire la discussione dell'atto di indirizzo.
  Si impegna, quindi, a fornire alla Commissione i dati relativi allo stato del contenzioso comunitario avente ad oggetto le agevolazioni tributarie relative agli immobili utilizzati per finalità non esclusivamente commerciali.

  Gianfranco CONTE, presidente, prende atto della volontà del presentatore di proseguire nella discussione della risoluzione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00731 Bernardo: Interventi nei settori dei giochi e dei tabacchi.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Maurizio BERNARDO (PdL) illustra la risoluzione, la quale riprende, sia pure in forma semplificata, il contenuto della propria risoluzione n. 7-00703, vertente sulle medesime materie, la quale era già stata discussa dalla Commissione e ritirata, nella seduta del 25 ottobre scorso, per considerazioni di opportunità politica.
  Evidenzia quindi l'importanza assunta dal settore dei giochi, che costituisce non soltanto uno dei più importati comparti dell'economia italiana, avendo fatto registrare, nel 2010, un fatturato complessivo pari a circa 61 miliardi di euro, realizzato da circa 5.800 imprese, le quali impiegano complessivamente oltre 100.000 persone, e costituiscono un'importantissima fonte di gettito tributario.
  Segnala inoltre come la notevole evoluzione conosciuta dal settore nel corso degli ultimi quindici anni, sia sotto il profilo regolatorio, sia sotto quello industriale, abbia portato ad una rapida modernizzazione, attraverso l'estensione delle modalità di gioco e l'introduzione di reti tecnologiche di raccolta, che hanno consentito di ridurre in misura considerevole gli ambiti del gioco irregolare o illegale.
  Sono numerosi, pertanto, i profili di delicatezza che connotano tale tipologia di attività, in particolare per quanto riguarda la tutela dei consumatori e l'esigenza di assicurare la massima trasparenza e legalità in un ambito che, per la rilevanza degli interessi economici e dei flussi finanziari coinvolti, risulta esposto ad alcuni rischi.
  A fronte di ciò, la produzione normativa che ha interessato il settore dei giochi è risultata, in alcuni casi, piuttosto convulsa, essendo spesso dettata più che altro dall'esigenza di incrementare il gettito erariale, piuttosto che da quella di assicurare un quadro normativo il più possibile chiaro, stabile ed omogeneo.
  In tale contesto, è innanzitutto opportuno ribadire che i principi cardine della regolazione del settore dei giochi devono essere rappresentati: dalla tutela dei giocatori; dal rispetto del divieto di gioco per i soggetti minori; dal contrasto alle forme di gioco patologico; dalla garanzia circa la piena trasparenza della struttura proprietaria e l'operatività dei soggetti concessionari; dalla tutela degli interessati erariali.
  Al fine di raggiungere tali obiettivi, considera utile incentivare ogni opportuna forma di dialogo e concertazione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i soggetti imprenditoriali operanti nel settore, sempre nel pieno rispetto delle rispettive responsabilità.
  In parallelo, assume analogo rilievo, sia sotto l'aspetto degli interessi erariali, sia sotto quello della rilevanza economica e sociale, il settore dei tabacchi lavorati, che a sua volta presenta profili di peculiare Pag. 80delicatezza per ciò che concerne l'elevato livello del prelievo, il particolare assetto concorrenziale del mercato, la notevole articolazione della rete distributiva e la presenza di specifici profili pubblicistici di tutela della salute.
  A tale ultimo riguardo, è opportuno che, nell'applicazione delle recenti novità normative introdotte in materia di tassazione e di rivendita dei generi di monopolio, si tenga conto, oltre che dei vincoli dettati dal complessivo sforzo di stabilizzazione dei conti pubblici, anche dell'esigenza di mantenere una prospettiva di stabilità a tale settore, in particolare evitando di dare nuovamente adito a fenomeni di contrabbando che hanno caratterizzato negativamente una fase precedente, nonché tutelando l'interesse dei consumatori e delle comunità locali nel loro complesso a disporre di una rete di vendita, in modo da assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di servizi essenziali anche nelle aree geomorfologicamente svantaggiate.
  Sulla scorta di tali premesse, la risoluzione in discussione impegna il Governo, innanzitutto, a valutare le ricadute che i decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, concernenti l'aumento del prelievo erariale unico sul settore dei giochi, adottati in forza dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011, potranno avere sul settore medesimo, sia per scongiurare che un inasprimento del regime tributario possa indurre un ampliamento del gioco illegale, sia al fine di evitare l'insorgere di contenziosi tra l'amministrazione e gli operatori del settore, determinati da una sostanziale delegificazione che, in particolare per quanto riguarda gli aspetti tributari, potrebbe risultare problematica.
  Inoltre, occorre fare in modo che la definizione degli aspetti fondamentali della disciplina delle concessioni dei giochi pubblici, nonché del prelievo sulla raccolta di gioco, siano ricondotti alla fonte legislativa primaria e non siano devoluti ad atti normativi secondari.
  Per quanto riguarda più specificamente i profili di carattere tributario, si segnala l'esigenza di verificare la possibilità di eliminare la diversificazione nel regime di prelievo dei giochi on-line rispetto ai giochi cosiddetti «fisici», ad esempio per quanto riguarda il trattamento fiscale del Bingo «fisico», che attualmente sconta un'aliquota del 12 per cento, più onerosa rispetta a quella applicata al Bingo on-line, sebbene quest'ultimo sia gravato da costi di gestione certamente inferiori.
  Inoltre, l'atto di indirizzo sottolinea l'esigenza di assumere le opportune iniziative volte a rivedere le previsioni di cui all'articolo 1, comma 78, della legge n. 220 del 2010, le quali hanno introdotto una serie di requisiti ed obblighi di natura patrimoniale per i concessionari dei servizi pubblici di gioco su rete fisica, verificando al riguardo l'opportunità di rivedere i parametri previsti da tale normativa, al fine di tener conto degli impegni finanziari che sono stati assunti dai medesimi concessionari, anche a seguito di obblighi di legge, nonché onde evitare un trattamento deteriore degli stessi rispetto agli operatori on-line.
  L'atto di indirizzo evidenzia quindi la necessità di rafforzare tutti gli strumenti, normativi e di controllo, atti a contrastare il gioco illegale e le pratiche concorrenziali sleali, anche attraverso un concreto coinvolgimento in tale ambito dei comuni.
  Più specificamente, la risoluzione sottolinea la necessità di assumere tutte le opportune iniziative, in sede comunitaria, affinché sia riconosciuto il diritto di ciascuno Stato membro dell'Unione europea ad assoggettare anche gli operatori titolari di un'autorizzazione o concessione rilasciata da altro Stato membro che offrano servizi di gioco d'azzardo via internet anche in quest'ultimo Stato, a requisiti ed obblighi riconducibili alla tutela di interessi pubblici, quali la valutazione delle qualifiche professionali e dell'integrità degli operatori stessi, la protezione dei consumatori contro i rischi di frode, il contrasto alle infiltrazioni del settore da parte della criminalità organizzata e la lotta alle diverse forme di dipendenza patologica dal Pag. 81gioco. A tal fine si richiama l'esigenza di valorizzare l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, da ultimo con la sentenza del 15 settembre 2011, relativa alla normativa austriaca, ha confermato il principio secondo cui gli Stati membri possono limitare l'accesso al mercato dei giochi ai soli operatori che hanno conseguito la relativa concessione dal regolatore nazionale, escludendo inoltre che esista alcun obbligo di mutuo riconoscimento dei titoli autorizzatori o concessori rilasciati in materia dai diversi Stati membri.
  La risoluzione sottolinea altresì l'esigenza di velocizzare, sia pure nel pieno rispetto della normativa in vigore, le procedure amministrative e di collaudo relative agli apparecchi da gioco cosiddetti videolotteries (VLT), al fine di consentire il rispetto dei piani di sviluppo previsti e l'installazione degli apparecchi per i quali sono già state rilasciate le licenze.
  Con riferimento specifico al settore del Bingo, la risoluzione impegna quindi il Governo a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente le disposizioni che hanno incrementato la percentuale di somme giocate restituite ai giocatori, nonché a prevedere il riallineamento delle scadenze delle concessioni relative al Bingo «fisico».
  L'atto di indirizzo intende anche rafforzare, anche con il contributo dei soggetti concessionari, le azioni di contrasto e di recupero dei fenomeni di ludopatia, sia attraverso presidi che impediscano al singolo giocatore di impegnare risorse esorbitanti rispetto alla propria condizione economica, sia attraverso programmi di informazione, sensibilizzazione e recupero, nonché a irrobustire i meccanismi per rendere maggiormente efficace il divieto di partecipazione al gioco da parte dei soggetti minori.
  Su un piano più generale, evidenzia l'esigenza di promuovere la realizzazione di un testo unico dei giochi che consenta di razionalizzare e stabilizzare il complesso corpus normativo vigente in materia, evitando ogni eccesso di adempimenti amministrativi e burocratici inutili.
  Per quanto riguarda il settore dei tabacchi lavorati, la risoluzione impegna il Governo a valutare con attenzione l'impatto di un eventuale incremento del prelievo sulle sigarette previsto dal decreto-legge n. 138 del 2011, in particolare per ciò che attiene all'eventuale espansione del volume del contrabbando e della contraffazione, nonché per quanto riguarda gli squilibri che tale incremento potrebbe, di riflesso, determinare sul consumo dei tabacchi trinciati.
  Inoltre, sempre con riferimento al settore dei tabacchi, si segnala l'esigenza che le nuove disposizioni del decreto-legge n. 98 del 2011, le quali prevedono che entro il 31 dicembre 2011, con regolamento emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, siano dettate disposizioni concernenti le modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, siano applicate in modo tale da tenere conto della specifica situazione delle rivendite ubicate nei piccoli comuni, nei comuni montani o in quelli caratterizzati da particolari condizioni geografiche, al fine di evitare la chiusura di tali esercizi, i quali costituiscono spesso un indispensabile presidio per l'erogazione di servizi fondamentali per la vita di quelle comunità locali, nonché al fine di consentire un ampliamento dei prodotti che possono essere offerti dalle rivendite, onde evitare la desertificazione commerciale di tali territori.
  Infine, la risoluzione impegna il Governo a favorire, sia pure nel rigoroso rispetto delle diverse responsabilità e competenze, forme permanenti di dialogo e concertazione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le diverse tipologie di soggetti imprenditoriali operanti nel settore.

  Gianfranco CONTE, presidente, ritiene opportuno consentire al Governo di approfondire adeguatamente il contenuto dell'atto di indirizzo.

Pag. 82

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 14.05.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05762 Barbato: Ricadute negative sul corso dei rispettivi titoli azionari di vicende relative a società del gruppo Finmeccanica.

  Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Francesco BARBATO (IdV) ritiene che il Governo non abbia in alcun modo dato risposta alla sua interrogazione, non indicando le iniziative che intende assumere per evitare che opacità ed irregolarità nella gestione delle società del gruppo Finmeccanica, emerse nel corso delle indagini giudiziarie avviate in materia, che hanno coinvolto anche l'ex presidente del gruppo, Guarguaglini e la moglie, amministratore delegato di una società del gruppo, possano condizionare negativamente l'andamento dei relativi titoli, determinando ingenti danni per i piccoli azionisti ed i risparmiatori.
  Sottolinea infatti come la predetta inchiesta abbia fatto emergere le pressioni indebite esercitate da taluni settori politici sulla gestione del gruppo, condizionandola fortemente ed indebolendone le performance economiche.
  Occorre quindi che il nuovo Governo dia un forte segnale di discontinuità su queste questioni, in primo luogo attraverso il rinnovamento dell'intero gruppo dirigente di Finmeccanica e l'avvio di un'azione di responsabilità civile nei confronti dell'ex presidente Guarguaglini, considerando, pertanto, del tutto paradossale che allo stesso Guarguaglini sia stata riconosciuta una congrua buonuscita, nonostante le sue responsabilità nella rovinosa caduta dei corsi dei titoli azionari, le ingenti perdite riscontratesi a bilancio e la complessiva riduzione del fatturato del gruppo, che non trovano giustificazione nella sia pur generale crisi economica in atto.
  A tale proposito lamenta come il decreto-legge recentemente adottato dal Consiglio dei ministri non contenga alcuna norma per rafforzare il contrasto alla corruzione, né alcuna misura veramente innovativa per recuperare l'enorme ammontare dell'evasione fiscale.
  Si dichiara quindi insoddisfatto della risposta sottolineando come i provvedimenti economici adottati dal nuovo Governo debbano tener conto anche dell'esigenza fondamentale di eliminare le deviazioni partitocratiche che si sono più volte determinate nella gestione del patrimonio pubblico, auspicando che non si intenda continuare a tollerare più pratiche illecite di finanziamento dei partiti politici.

5-05763 Lo Monte e Zeller: Applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro e bollo sui mutui di scopo concessi a società holding per la riqualificazione di precedenti finanziamenti.

  Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

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  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si dichiara insoddisfatto della risposta, rilevando come l'emanazione di un documento di prassi che faccia chiarezza in materia appaia auspicabile, al duplice fine di garantire un'applicazione omogenea dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, e di scongiurare l'insorgere di un ampio contenzioso, soprattutto dopo che l'applicabilità della predetta imposta sostitutiva ai finanziamenti a medio-lungo termine concessi alle società holding, per la riqualificazione di precedenti indebitamenti, è stata riconosciuta dalla Commissione tributaria di Bolzano.

5-05764 Fluvi: Problematiche conseguenti all'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione in proporzione alla potenza del veicolo.

  Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Alberto FLUVI (PD) ringrazia il Sottosegretario, rilevando come la differente applicazione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, determinata dall'anticipazione degli effetti dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011 – in virtù del quale la tariffa fissa per gli atti soggetti a IVA rimane applicabile, a decorrere dal 19 settembre 2011, soltanto alle formalità di competenza delle province delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, mentre per tutte le altre province l'imposta è calcolata in proporzione alla potenza del veicolo oggetto della formalità –, produca una grave discriminazione nei confronti degli operatori residenti nelle regioni a statuto ordinario e turbi la concorrenza nel settore.
  Auspica quindi che il Governo sia disponibile a recepire correttivi di carattere normativo volti a ridurre ovvero a eliminare le predette distorsioni.

5-05791 Fugatti: Accertamenti della Guardia di finanza sul rilascio di documenti di certificazione dei corrispettivi a fronte di servizi professionali prestati al Presidente del Consiglio.

  Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI, nel rilevare preliminarmente come il Governo intenda attribuire carattere prioritario al tema della trasparenza e al contrasto dell'evasione fiscale, attraverso misure innovative che si muovono su diversi piani, come risulterà chiaro dal testo del decreto-legge di manovra che sta per essere presentato alla Camera, fa presente di non poter dare alcuna risposta oggettiva in merito alla questione sollevata dall'atto di sindacato ispettivo. Infatti, l'attività dei membri del Governo è stata quasi completamente assorbita, nei giorni scorsi, da altre priorità e da una nutrita serie di impegni, che non hanno consentito di acquisire, da tutti gli organi competenti, informazioni utili riguardo ai fatti segnalati dagli interroganti.
  Riferisce, comunque, come a lui stesso sia capitato, in una recente occasione, di uscire da un ristorante presso il quale si reca abitualmente senza essere munito di ricevuta fiscale o di fattura, semplicemente perché tale documento non era stato emesso dal ristoratore, il quale aveva voluto offrirgli il pasto, del valore di 20 o 25 euro. Ritiene quindi, in generale, di dover mantenere, come componente del Governo, un comportamento molto attento rispetto ad eventuali regalie nei suoi confronti, rilevando al riguardo che, come dipendente della Banca d'Italia, egli è tenuto a restituire, ad esempio, quei doni natalizi che non possano considerarsi di modico valore – potendosi ritenere tali Pag. 84quelli che non superano la soglia di 150 euro. Dichiara quindi l'intenzione di volersi attenersi scrupolosamente a tale codice etico, pur non essendo a conoscenza di regole analoghe valide per tutte le altre pubbliche amministrazioni.

  Maurizio FUGATTI (LNP), nel dichiararsi stupito dalla risposta, prende atto che il Governo non ha alcuna informazione da offrire agli interroganti in relazione al tema oggetto dell'atto di sindacato ispettivo. Osserva, peraltro, come le considerazioni svolte dal Sottosegretario siano, per un verso, ultronee rispetto al quesito posto dall'interrogazione e, per un altro verso, contraddittorie, in quanto gli impegni del Governo, che avrebbero reso impossibile assumere informazioni in merito, non hanno impedito di dare risposta alle altre interrogazioni svolte nella seduta odierna, né l'hanno indotto a chiedere un rinvio dello svolgimento dell'atto, al fine di procedere agli approfondimenti necessari.
  A fronte della mancata risposta, si dichiara quindi insoddisfatto, riservandosi di presentare un nuovo atto di sindacato ispettivo in materia e invitando il Presidente della Commissione ad assumere le opportune iniziative affinché sia garantito il rispetto delle prerogative parlamentari da parte del Governo.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 6 dicembre 2011.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45 e dalle 18.35 alle 18.45.

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