CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2011
572.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 6 dicembre 2011.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

  La seduta comincia alle 13.45.

Variazioni nella composizione della commissione.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che per il gruppo Unione Di Centro Per il Terzo Polo è entrato a far parte della I Commissione il deputato Renzo Lusetti e che contemporaneamente ha cessato di farne parte il deputato Pier Ferdinando Casini.
  Comunica inoltre che per il gruppo Popolo della Libertà è entrato a far parte della I Commissione il deputato Anna Maria Bernini Bovicelli e che contemporaneamente ha cessato di farne parte il deputato Silvio Berlusconi. Il deputato Annagrazia Calabria, già componente della I Commissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del Regolamento, in sostituzione del deputato Silvio Berlusconi ha cessato di farne parte.
  Comunica infine che per il gruppo Popolo della Libertà il deputato Fabio Garagnani, già componente della I Commissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del Regolamento, in sostituzione del deputato Ignazio La Russa, ha cessato conseguentemente di farne parte.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell’acquis di Schengen.
(COM(2011)559 def.).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.
(COM(2011)560 def.)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne.
(COM(2011)561 def.)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2011.

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  Donato BRUNO, presidente e relatore, intende fare nella seduta odierna un breve riepilogo delle questioni principali che attengono ai tre atti dell'Unione europea in titolo, aggiornando, al contempo, la Commissione sui pareri espressi dai Parlamenti di alcuni paesi dell'Unione europea.
  Informa, inoltre, che la Commissione affari costituzionali del Senato si è espressa sugli atti COM(2011)559 e COM(2011)560 il 30 novembre scorso, esprimendo alcuni indirizzi al Governo.
  Preannuncia che nella prossima seduta dovrebbe inoltre essere presente un rappresentante del Governo in modo da poter avere una interlocuzione con l'Esecutivo sulle questioni di maggior rilievo prima di concludere l'esame della Commissione.
  Ricorda che nella seduta del 20 ottobre 2011 la Commissione affari costituzionali ha avviato l'esame (ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera) del pacchetto di proposte volto al miglioramento della governance di Schengen e comprendente: la comunicazione COM(2011)561 Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne; la proposta di regolamento COM(2011)559 che modifica l'attuale meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell’acquis di Schengen; la proposta di regolamento COM(2011)560 che modifica il Codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.
  Rileva che la proposta di regolamento COM(2011)559 prefigura il passaggio dall'attuale sistema di valutazione sull'attuazione dell’acquis di Schengen, prettamente intergovernativo, a un sistema che affida la responsabilità primaria in materia alla Commissione europea, sia pure con il coinvolgimento di esperti degli Stati membri e di Frontex. La Commissione dovrà definire un programma di valutazione pluriennale, per un periodo di cinque anni, nell'ambito del quale ogni Stato membro dovrebbe essere oggetto di valutazione almeno una volta. Si stabilisce, inoltre, lo svolgimento di visite sul posto senza preavviso. Gli Stati membri saranno tenuti a presentare alla Commissione un piano d'azione volto a correggere i punti deboli che siano stati eventualmente riscontrati.
  Per quanto concerne la proposta di regolamento COM(2011)560, essa si propone di ribaltare l'attuale impostazione relativamente al ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, di cui agli articoli dal 23 al 31 del codice Schengen. Tale disciplina consente attualmente agli Stati membri di ripristinare, per un periodo massimo di trenta giorni prorogabili per ulteriori trenta giorni, i controlli in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. In base alle modifiche prospettate, il soggetto titolare del potere di ripristinare i controlli non sarebbe più lo Stato membro ma le istituzioni europee. La competenza resterebbe in capo agli Stati membri solo in via eccezionale qualora si richieda un'azione immediata e, in tal caso, la durata del ripristino dei controlli alle frontiere interne non potrebbe superare i 5 giorni. La proposta prevede inoltre una procedura specifica di ripristino di controlli alle frontiere interne per decisione della Commissione europea qualora le valutazioni Schengen evidenzino carenze gravi e persistenti nei controlli alle frontiere esterne da parte di uno Stato membro, nella misura in cui esse costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello dell'Unione o nazionale.
  Ricorda quindi che il trasferimento delle competenze alla Commissione europea ha suscitato la reazione negativa di alcuni Stati membri.
  In particolare, le assemblee parlamentari di Francia, Paesi Bassi e Portogallo che hanno esaminato il pacchetto di proposte, hanno adottato un parere motivato sulla base della considerazione per cui gli Stati membri sarebbero nella migliore posizione per valutare l'esistenza di minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza interna e per assumere le conseguenti decisioni. Conseguentemente, le medesime assemblee hanno espresso il giudizio per cui la competenza in materia di reintroduzione Pag. 25del controllo alle frontiere interne non può essere «comunitarizzata», a meno che non si intenda pregiudicare il principio di sussidiarietà.
  Rileva come sia evidente che i fenomeni sottostanti, quali la gestione dell'immigrazione clandestina e la criminalità organizzata transfrontaliera, eccedono le dimensioni dei singoli Stati membri. La loro gestione efficace non può, pertanto, prescindere da un'azione coordinata a livello di UE che coinvolga attivamente le istituzioni e gli organismi competenti tanto europei che nazionali. È questo un caso tipico in cui è essenziale che l'azione delle autorità competenti sia a livello europeo che a livello nazionale si ispiri al principio della leale e fattiva cooperazione.
  Fa presente, peraltro, come alcuni aspetti delle proposte potrebbero essere oggetto di ulteriore approfondimento.
  In particolare, per quanto riguarda il meccanismo di valutazione Schengen, sembra auspicabile che le visite di verifica rispondano all'obiettivo di superare le eventuali criticità in uno spirito di collaborazione, piuttosto che a finalità sanzionatorie. Sarebbe pertanto preferibile porre l'accento su un sistema di visite programmate assai più che su visite senza preavviso e chiarire quante volte uno Stato membro possa formare oggetto di visita valutativa nel corso del quinquennio programmatico.
  Occorrerebbe valutare l'opportunità di specificare meglio l'ambito di riferimento per le fattispecie relative alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, presupposti per l'attivazione del meccanismo di ripristino dei controlli. In particolare, si potrebbe fare riferimento a situazioni connotate dall'inerenza a casi di criminalità organizzata o terrorismo. Inoltre, sarebbe auspicabile prevedere, per il ripristino unilaterale dei controlli, un limite temporale più ampio rispetto ai cinque giorni previsti dalla proposta, considerato lo sforzo che uno Stato membro deve porre in essere per assicurare il ripristino temporaneo dei controlli in termini organizzativi, amministrativi e di risorse umane.
  Da ultimo, segnala che la presidenza polacca ha recentemente predisposto un documento di riflessione nel quale si evidenziano alcuni elementi di criticità anche per quanto concerne la base giuridica della proposta di regolamento concernente il meccanismo di valutazione. In sostanza, rispetto alle previsioni della Commissione, che fondano la proposta sull'articolo 77 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in sede di Consiglio (espressione dei Governi nazionali) sarebbe prevalso un orientamento diretto a basare la disciplina dei meccanismi di valutazione sull'articolo 70 del predetto Trattato, il quale affida ad una decisione del Consiglio la competenza in materia, piuttosto che alla procedura legislativa ordinaria che attribuisce poteri di codecisione al Consiglio e al parlamento europeo. In sostanza, il documento per questa parte sembrerebbe riproporre le riserve manifestate da alcuni Stati membri sulla «comunitarizzazione» pressoché integrale di una materia fino ad ora affidate al metodo intergovernativo. Anche su questo aspetto sarà opportuno acquisire le valutazioni del Governo.

  Roberto ZACCARIA (PD) osserva che i provvedimenti in esame pongono diversi problemi delicati, come già evidenziato da altri Parlamenti di Paesi dell'Unione europea. Non c’è dubbio che, come rilevato dal presidente nella sua relazione integrativa, la questione decisiva è capire se si debbano trasferire a livello di Unione europea decisioni che fino ad oggi sono assunte dagli Stati membri in sede intergovernativa. Considerata la rilevanza della materia, si riserva di soffermarsi nel dettaglio delle questioni problematiche in una successiva seduta. Chiede a tal fine alla presidenza di chiarire l'organizzazione dei tempi di lavoro, atteso che è indispensabile che la Camera si pronunci in tempo utile perché la sua voce non giunga alle istituzioni europee troppo tardi.

  Donato BRUNO, presidente, chiarisce, con riferimento all'organizzazione dei tempi di lavoro, che l'esame dei provvedimenti Pag. 26in titolo dovrà concludersi entro il mese di dicembre.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP), nel riservarsi di intervenire eventualmente in altra seduta sul merito di singoli punti degli atti in esame, dichiara che il suo gruppo è in linea di principio favorevole al trasferimento a una struttura europea delle competenze relative al controllo dell'area di Schengen e dell'attuazione del relativo regime, compresa la parte relativa alle sospensioni.
  Osserva che in questo caso non si tratta tanto di una cessione di sovranità o di una ridiscussione dei principi di fondo del sistema Schengen, quanto di trovare un assetto organizzativo e amministrativo efficiente: deve formarsi una polizia di frontiera europea che assicuri il pieno rispetto del regime di Schengen, in collaborazione con le autorità di polizia degli Stati interessati.

  Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene essenziale su questa materia l'interlocuzione con il Governo.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che il Ministero dell'interno ha assicurato la propria presenza nella seduta di domani. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Atto n. 407.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2011.

  Donato BRUNO, presidente e relatore, avverte che la Commissione agricoltura ha testé trasmesso rilievi sullo schema di decreto in titolo. Propone quindi di rinviare l'espressione del parere alla giornata di domani, per dar modo al relatore di prendere conoscenza dei rilievi della Commissione di merito. Aggiunge che l'esame del provvedimento dovrà concludersi nella seduta di domani.

  Mario TASSONE (UdCpTP), ricordato che tanto lo schema di decreto in esame quanto lo schema di decreto di cui all'atto n. 408 sono stati predisposti dal Governo precedente, ritiene necessario che la Commissione, prima di esprimere il proprio parere, acquisisca sui provvedimenti l'avviso del nuovo ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per verificare se questi intenda confermare il contenuto degli atti in esame.

  Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene importante sentire dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su quali basi sia stata impostata la riorganizzazione del Ministero e degli uffici di diretta collaborazione del ministro. A suo avviso, infatti, è essenziale che un'operazione come questa sia stata basata su una preliminare analisi e valutazione della spesa (cosiddetta spending review). Preannuncia che, se il Governo non dovesse fornire chiarimenti a questo riguardo nella seduta di domani, il suo voto sulla proposta di parere che il relatore presenterà sarà in ogni caso contrario.

  Donato BRUNO, presidente, chiarisce che la valutazione del nuovo ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Pag. 27sugli schemi di decreto in questione è stata già acquisita dalla Commissione agricoltura per le vie brevi. Aggiunge, in ogni caso, di avere testé acquisito la disponibilità del ministro ad essere presente alla seduta di domani. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Atto n. 408.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2011.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che la Commissione agricoltura ha testé espresso i propri rilievi sull'atto in titolo. Richiamato quindi quanto da lui già evidenziato con riferimento all'atto n. 407 e preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum.
C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2011.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che, prima della crisi di Governo, si era convenuto di procedere all'adozione di un testo base e di fissare a lunedì 14 novembre scorso il termine per la presentazione di emendamenti, il quale programma non è stato poi rispettato a causa del sopraggiungere della crisi. Ricordato, quindi, che la proposta di legge C. 4294 è iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea nella settimana dal 20 al 23 dicembre, propone di concludere la discussione preliminare nella seduta di oggi, adottando un testo base, così da poter procedere, la prossima settimana, all'esame degli emendamenti.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene che l'organizzazione dei tempi di lavoro prospettata dal presidente sia troppo serrata. Osserva infatti che il problema cui i progetti di legge in esame intendono trovare soluzione è reale e importante, ma le soluzioni proposte sono inadeguate. In particolare, fa presente che cancellare i consiglieri comunali e provinciali dall'elenco dei soggetti abilitati ad autenticare le sottoscrizioni non è una soluzione soddisfacente. Se è vero infatti che questi soggetti, per la loro contiguità per così dire «domestica» con i candidati, non sono del tutto imparziali, è anche vero che la piena imparzialità non è assicurata in modo pieno neanche dalle altre categorie di autenticatori, dal momento che il problema è la continuità col territorio e quindi con i candidati e i partiti. D'altra parte è della massima importanza – come sa chiunque abbia concretamente curato la presentazione di candidature e relative sottoscrizioni per conto di un partito – che i soggetti legittimati alla autenticazione delle sottoscrizioni siano il maggior numero possibile, onde evitare che per risolvere il problema della correttezza Pag. 28nella raccolta delle sottoscrizioni si crei un problema pratico alle forze politiche che partecipano alla campagna elettorale.
  Per trovare quindi una diversa soluzione al problema della piena trasparenza e legalità di questa delicata fase del procedimento elettorale, la via da percorrere, a suo avviso, è quella indicata dall'articolo 2 della proposta di legge C. 1475, che in sostanza prevede che la presentazione delle sottoscrizioni relative alle candidature avvenga successivamente alla presentazione delle candidature e della relativa documentazione. Si tratta di una proposta già avanzata – anche da lui – nelle precedenti legislature, rispetto alla quale però il Governo ha evidenziato alcuni problemi tecnici sui quali occorre quindi lavorare, derivanti dal fatto che i termini previsti dal procedimento elettorale sono tutti interconnessi in modo tale da assicurare il corretto svolgimento delle diverse fasi: in particolare, per quanto riguarda le elezioni politiche, posticipare il termine per la presentazione delle sottoscrizioni determina un ritardo nell'invio delle schede elettorali all'estero per il voto degli italiani all'estero e mette quindi a rischio la partecipazione di questi ultimi alle elezioni. Una soluzione – ma su questo è indispensabile sentire il Governo – potrebbe essere quella di anticipare i termini per la presentazione del simbolo e delle candidature, mantenendo invece fermo il termine attuale per la presentazione delle sottoscrizioni.
  Ritiene pertanto necessario che la Commissione possa disporre di più tempo per lavorare al provvedimento, eventualmente chiedendo alla Conferenza dei presidenti di gruppo il differimento dell'inizio della discussione in Assemblea, in modo da trovare una soluzione efficace onde evitare, alle prossime elezioni, il ripetersi di fatti come quelli delle ultime elezioni amministrative regionali.

  David FAVIA (IdV) dichiara che il suo gruppo è contrario alle proposte di legge in esame, ritenendo che non abbia senso cercare di prevenire la commissione di irregolarità nella autenticazione delle sottoscrizioni abolendo le figure che autenticano. È necessario quindi pensare a una diversa soluzione: una potrebbe essere quella proposta dal deputato Calderisi, il cui intervento dichiara di condividere. In ogni caso, occorre evitare soluzioni che si traducano in ostacoli alla partecipazione delle forze politiche alla campagna elettorale, come accadrebbe in caso di riduzione del numero dei soggetti legittimati ad autenticare le sottoscrizioni.

  Maurizio TURCO (PD) dichiara di condividere l'intervento del deputato Calderisi e suggerisce che, tra le altre soluzioni da studiare, potrebbe esserci quella di ammettere sottoscrizioni trasmesse in via telematica con le garanzie previste per la firma digitale. In ogni caso, ritiene che si debba esonerare dalla raccolta delle sottoscrizioni chi è già presente nelle istituzioni rappresentative.

  Andrea ORSINI (PT), relatore, ritiene che un confronto con il Governo sulle implicazioni amministrative e tecnico-giuridiche delle proposte in esame sia indispensabile anche per mettere il relatore in condizione di proporre un testo base.

  Donato BRUNO, presidente, preso atto del dibattito, si riserva di sollecitare la presenza di un rappresentante del Governo per il Ministero dell'interno alla seduta di domani. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.
Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbrollini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4697 Sbrollini).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2011.

Pag. 29

  Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 4697 Sbrollini recante «Modifiche agli articoli 71 e 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di introduzione del doppio voto di preferenza in favore di candidati di sesso diverso nell'elezione dei consigli comunali».
  Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
  Quindi, dopo aver ricordato che, nell'ambito dell'esame dei provvedimenti in titolo, è stato adottato come testo base un testo unificato predisposto dalla relatrice e che a tale testo base sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi il Bollettino delle Giunte e delle Commissioni permanenti di giovedì 10 novembre 2011) comunica che il Governo ha chiesto di rinviare di una settimana l'esame delle proposte emendative al fine di poterle esaminare con la necessaria attenzione.

  Mario TASSONE (UdCpTP), nel prendere atto della comunicazione del presidente, ribadisce, anche per conoscenza del nuovo Governo, di nutrire forti perplessità sul provvedimento in esame.

  Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2011.

  Donato BRUNO, presidente, considerato che il deputato Favia ha chiesto di svolgere alcune precisazioni sui provvedimenti in titolo e visto che si è dovuto assentare per un breve lasso di tempo, propone di sospendere la seduta in modo da svolgere, nel frattempo, la seduta del Comitato permanente per i pareri.

  La Commissione concorda.

  La seduta sospesa alle 14.40 è ripresa alle 14.50.

  David FAVIA (IdV) intende ribadire l'urgenza, già segnalata nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svolta, di procedere celermente nell’iter parlamentare dei provvedimenti in titolo, arrivando quanto prima alla discussione in Assemblea.
  Invita quindi la presidenza a programmare i lavori della Commissione in modo da concludere in tempi rapidi l'esame preliminare delle proposte di legge, fissando quanto prima un termine per la presentazione degli emendamenti.
  Rileva come nel decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri domenica 4 dicembre sono previste disposizioni che riguardano le province; tuttavia, è a suo avviso chiara la comune volontà di pervenire ad una loro abolizione. Durante l’iter costituzionale delle proposte di legge sarà comunque possibile ridefinire la nuova architettura dello Stato e degli enti territoriali.

  Salvatore VASSALLO (PD) ritiene che, pur non essendo ancora interamente nota la versione finale del decreto-legge approvato domenica 4 dicembre, l'intendimento del Governo di dare un segnale su questo tema è chiaro ed è ora necessario, a suo avviso, definire una cornice istituzionale più nitida. Ritiene altresì urgente il collegamento con il testo del disegno di legge sulla Carta delle autonomie, in corso di esame presso la Commissione affari costituzionali del Senato.

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  Raffaele VOLPI (LNP) ricorda come il suo gruppo non si sia mai sottratto alla discussione su questi argomenti. Fa presente che sul tema delle province sono state svolte in Commissione ed in Assemblea ampie discussioni che hanno consentito di individuare punti di convergenza interessanti in merito a possibili sviluppi da definire con legge costituzionale e con le conseguenti leggi ordinarie.
  Auspica, quindi, che sia possibile riprendere il lavoro svolto, che aveva portato a scelte non facili, e che non si ceda a tensioni populiste su un tema come questo che richiede soluzioni improntate alla massima serietà. Vi è la necessità di svolgere un lavoro serio scevro da tensioni che possono venire dall'esterno.
  Ritiene poi che il provvedimento adottato il 4 dicembre dal Governo abbia sul tema un'indubbia valenza politica, non potendo le norme da esso recate considerarsi di natura solo tecnica.

  Sesa AMICI (PD) intende richiamare alcune questioni preliminari. In primo luogo, il testo finora disponibile del decreto-legge del 4 dicembre non appare pienamente convincente in merito alle disposizioni sulle province, sotto il profilo della tenuta costituzionale e sotto altri aspetti.
  Ritiene quindi opportuno, una volta avuta conoscenza del testo definitivo del decreto-legge, avviare una discussione concreta, nel merito delle questioni, tenendo anche conto che nell'intervento del Presidente del Consiglio alla Camera di ieri vi era l'auspicio che il Parlamento arrivasse al superamento delle province adottando la relativa modifica costituzionale.

  Donato BRUNO, presidente, prospetta la possibilità di concludere la prossima settimana l'esame preliminare in modo da definire, nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il percorso da seguire per il prosieguo dell’iter.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4716 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2011.

  Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, comunica che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo in esame è fissato alle ore 14 di lunedì 12 dicembre. Ricorda che è in corso la raccolta delle sottoscrizioni dei rappresentanti dei gruppi ai fini della richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.
Nuovo testo unificato C. 1934 Froner e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, illustra il testo in esame, ricordando che l'articolo 1 reca una disciplina delle professioni non regolamentate, ovvero non organizzate in ordini o collegi. Si tratta, infatti, delle numerose professioni che nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. Si Pag. 31tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o «non protette», diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale per poter essere esercitate.
  L'articolo 1 richiama le caratteristiche dell'esercizio (libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica) e la forma (individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente).
  L'articolo 2 riguarda le associazioni professionali che possono essere costituite da quanti esercitano le professioni non regolamentate. Tali associazioni, aventi natura privatistica e fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, hanno la finalità di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Esse, fra l'altro, promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti. Tali associazioni, ai sensi del successivo articolo 3, possono costituire forme aggregative, nella forma di organismi privati composti da associazioni professionali, rispetto alle quali sono soggetti autonomi.
  Fa presente che l'articolo 4 riguarda la pubblicità delle associazioni professionali e delle forme aggregative, che pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità.
  I contenuti degli elementi informativi relativi alle associazioni professionali sono elencati dall'articolo 5.
  L'articolo 6 precisa che il provvedimento in esame promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate, indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni.
  Gli articoli 7 e 8 disciplinano il sistema di attestazioni che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali.
  L'articolo 9, a sua volta, attiene alla certificazione di conformità alle norme tecniche mentre l'articolo 10 disciplina la vigilanza e le sanzioni per la pubblicazione di informazioni non veritiere sul sito dell'associazione o per il rilascio di attestazioni contenenti informazioni non veritiere.
  Ricorda, infine, che la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni. La Corte costituzionale ha più volte affermato, con riferimento alla competenza concorrente in materia di professioni, come l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, sia riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (da ultimo, sentenza della Corte Costituzionale n. 138/2009).
  Il provvedimento in esame riguarda inoltre il principio di libertà di associazione di cui all'articolo 18 della Costituzione.
  Si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

  Isabella BERTOLINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.
C. 2094 Tenaglia.

(Parere alla II Commissione).
(Rinvio dell'esame).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Isabella BERTOLINI, presidente, considerato che, a quanto risulta, la Commissione di merito sta lavorando ad un nuovo testo, ritiene opportuno rinviare l'esame del provvedimento. Preso atto che non vi sono obiezioni, rinvia l'esame ad altra seduta.

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.
C. 4166, approvata dalla 2a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, illustra il provvedimento in esame. Rileva preliminarmente che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Ricorda che l'articolo 1 del provvedimento novella l'articolo 240 del codice penale – che disciplina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto – prevedendo la confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati prevalentemente informatici. In particolare, la lettera b) dell'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 240 citato, disponendo che, come già previsto per gli altri casi di confisca obbligatoria, non si procede all'applicazione della misura se i beni o strumenti informatici appartengono ad una persona estranea al reato (primo periodo). È inoltre stabilito (al secondo periodo del nuovo terzo comma dell'articolo 240 citato) che la confisca dei beni e strumenti informatici è obbligatoria anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento): un'analoga precisazione non è prevista nell'articolo 240 del codice penale per le altre ipotesi di confisca da esso disciplinate.
  Evidenzia che l'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale peraltro prevede già che la sentenza di applicazione della pena su richiesta comporti sempre anche la confisca nei casi (tutti) previsti dall'articolo 240 del codice penale: ai fini del coordinamento tra le disposizioni citate del codice penale e del codice di procedura penale e per evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe quindi valutata l'opportunità di sopprimere tale secondo periodo o – al limite – di estenderne l'applicazione a tutte le ipotesi di confisca previste dal medesimo articolo 240.
  Rileva altresì che l'articolo 4 stabilisce che le nuove disposizioni sulla confisca e sulla destinazione dei beni sequestrati e confiscati sono applicate anche quando i beni e gli strumenti informatici siano stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473 (che sanziona la contraffazione, l'alterazione o l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (che sanziona l'introduzione nello Stato, al fine di trarne profitto, e il commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale, anche con riferimento ai medicinali falsi, contraffatti, aventi una composizione qualitativo-quantitativa diversa da quella dichiarata o contenenti sostanze conservate, trasformate e realizzate in difformità dagli standard stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
  Fa presente che la disposizione si sovrappone parzialmente a quella dell'articolo 474-bis del codice penale, che già prevede la confisca obbligatoria di tutti i beni utilizzati per i reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, ma non dispone in ordine alla loro destinazione.
  Evidenzia inoltre come non risulti chiaro il riferimento ai medicinali falsi, Pag. 33contraffatti o con composizione diversa da quella dichiarata o contenenti sostanze realizzate in difformità dagli standard stabiliti dalla normativa europea e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219: infatti, nel caso in cui tutte queste ipotesi di alterazione di medicinali già rientrino nelle fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, il riferimento alle stesse sarebbe ultroneo; nel caso in cui invece – come sembra – l'alterazione di medicinali non rientri nelle predette fattispecie, la disposizione in esame, come formulata, non sembra potervela includere.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.50.

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