CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 novembre 2011
570.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 26

  Mercoledì 30 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

  La seduta comincia alle 14.

Elezione di un Segretario

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un segretario, in sostituzione dell'onorevole De Angelis, che ha cessato di fare parte della Commissione. Avverte quindi che, essendo la Commissione costituita in seggio elettorale, non potranno aver luogo interventi, ivi compresi quelli a titolo di dichiarazioni di voto, se non per dichiarare un'eventuale astensione. Indìce quindi la votazione per l'elezione di un segretario.

  (La Commissione procede alla votazione).

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica il risultato della votazione per l'elezione di un segretario:
   Presenti: 35.
   Votanti: 35.

  Hanno riportato voti:
   Marco Marsilio: 21.
   Schede bianche: 14.

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  Proclama quindi eletto segretario della Commissione il deputato Marco Marsilio.

  Hanno preso parte alla votazione per l'elezione di un segretario i deputati: Gioacchino Alfano, Sabatino Aracu, Maria Teresa Armosino, Massimo Bitonci, Francesco Boccia, Giulio Calvisi, Renato Cambursano, Angelo Capodicasa, Remigio Ceroni, Amedeo Ciccanti, Roberto Mario Sergio Commercio, Massimo Enrico Corsaro, Lino Duilio, Francantonio Genovese, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Amedeo Laboccetta, Alfredo Mantovano, Maino Marchi, Giuseppe Francesco Maria Marinello, Roberto Marmo, Marco Marsilio, Marco Mario Milanese, Chiara Moroni, Rolando Nannicini, Roberto Occhiuto, Massimo Polledri, Simonetta Rubinato, Marina Sereni, Roberto Simonetti, Bruno Tabacci, Michele Traversa, Gabriele Toccafondi, Massimo Vannucci, Michele Ventura.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula, anche a nome dell'intera Commissione, le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al deputato Marco Marsilio.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 30 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.25.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.
C. 225 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e della proposta emendativa ad esso riferita.

  Roberto MARMO (PT), relatore, ricorda che il provvedimento, recante norme per la regolamentazione dei materiali gemmologici e norme per la tutela dei consumatori, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, nelle sedute del 3 e del 9 novembre 2011. In particolare, segnala che nella seduta del 3 novembre 2011 la Commissione ha espresso parere favorevole, formulando alcune condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riferimento all'articolo 8-bis, all'articolo 10, comma 1, e all'articolo 12, comma 4. Rileva che la Commissione di merito ha quindi trasmesso un ulteriore nuovo testo che, oltre a recepire le suddette condizioni e ad apportare una correzione di carattere formale, prevedeva, al comma 1 dell'articolo 8-bis, la facoltà per le regioni di provvedere a campagne di comunicazione analoghe a quelle svolte dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dello stesso comma 1. Ricorda che, nella seduta del 9 novembre 2011, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole su tale nuovo testo, formulando una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, al fine di precisare, al comma 1 dell'articolo 8-bis, che le regioni possano svolgere le campagne di comunicazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno. Fa presente che lo stesso 9 novembre 2011 la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente, introducendo due ulteriori modifiche. In primo luogo, recependo una condizione contenuta nel parere espresso dalla I Commissione, è stato modificato l'articolo 10, al fine di precisare che il ricorso all'arbitrato non è obbligatorio, ma costituisce una mera facoltà delle parti. Con riferimento all'articolo 8-bis, rileva che non è stata recepita la condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione bilancio, ma è stato soppresso l'intero secondo periodo, superando sostanzialmente le criticità evidenziate in tale parere.Pag. 28
  Segnala che anche la modifica all'articolo 10, ora articolo 11, non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, osservando che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra quindi presentare profili problematici. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Fa, inoltre, presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti che contiene il solo emendamento Maggioni 14.10, volto ad incrementare l'importo delle sanzioni amministrative introdotte dalla proposta di legge. Rileva come anche tale proposta emendativa non sia suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, concordando con il relatore, esprime nulla osta sul provvedimento e sulla proposta emendativa trasmessa dall'Assemblea che non presenta profili finanziari rilevanti.

  Roberto MARMO (PT), relatore, formula la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione,
    esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 225 e abb.-A, recante regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici, e l'emendamento 14.10 ad esso riferito contenuto nel fascicolo n. 1;
    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
   esprime
  sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento trasmesso dall'Assemblea:

NULLA OSTA

  sull'emendamento 14.10».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 30 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo in materia di valutazione degli investimenti relativi alle opere pubbliche.
Atto n. 414.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Maino MARCHI (PD), relatore, osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in oggetto è predisposto ai sensi dell'articolo 30, commi 8 e 10, della legge n. 196 del 2009 e reca disposizioni in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche. Nel segnalare che lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica valutata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, fa presente che l'articolo 11 reca una clausola di invarianza in base alla quale i Ministeri devono provvedere ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva che la relazione tecnica afferma che il provvedimento in esame non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, osservando che le disposizioni contenute si limitano, infatti, a regolare procedure di programmazione per attività già in essere, cui le Pag. 29amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane e strumentali già disponibili, senza oneri aggiuntivi. Sottolinea, inoltre, che la relazione tecnica afferma che l'articolo 1 del provvedimento definisce il campo di applicazione delle procedure programmatorie in relazione a opere finanziate a valere sulle proprie risorse poste a bilancio oppure su quelle oggetto di trasferimento a favore di soggetti attuatori, pubblici o privati.
  In proposito, rileva che la neutralità finanziaria del provvedimento è subordinata all'effettiva possibilità, da parte delle strutture coinvolte nelle attività disciplinate, di far fronte a dette attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente. Ritiene pertanto necessario che siano acquisiti i dati e gli elementi di valutazione necessari a suffragare tale previsione, sia con riferimento ai Ministeri e alla Presidenza del Consiglio sia con riferimento alle strutture di supporto. Evidenzia inoltre come, nell'ambito di tali chiarimenti, con riferimento ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, a cui la normativa in esame attribuisce la responsabilità delle attività di valutazione, andrebbe chiarito se l'obbligo di garantire l'indipendenza dei Nuclei nell'esercizio delle funzioni valutative comporti per le amministrazioni la necessità di investimenti infrastrutturali volti ad assicurare la sussistenza di particolari condizioni operative; riguardo al supporto fornito ai Ministeri da parte degli organismi, quali i nuclei di valutazione e verifica, le unità tecnica finanza di progetto e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, andrebbe confermata la sostenibilità dei nuovi adempimenti, a carico dei suddetti organi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; con riferimento ai compiti attribuiti al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio, andrebbe chiarita la portata applicativa del ricorso a personale in posizione di comando o fuori ruolo, al fine di verificare l'effettiva compatibilità con la funzionalità degli uffici presso cui le unità di personale trasferite prestano attualmente servizio. Inoltre, al fine di evitare nuovi oneri, ritiene che andrebbe escluso che, a seguito del collocamento di personale fuori ruolo, si debba ricorrere al ripristino della pianta organica nell'amministrazione di provenienza. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 11, comma 1, dispone che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai sensi del comma 2, i Ministeri provvedono ai compiti di cui al presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, in merito al comma 2, osserva che le attività previste dal presente provvedimento saranno poste in essere non solo dai Ministeri ma anche dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sul punto osserva che la relazione tecnica allegata al provvedimento, nel certificare l'assenza di oneri per la finanza pubblica, fa riferimento alle risorse umane e strumentali delle «amministrazioni interessate» mentre la sezione 7, lettera A), dell'analisi dell'impatto della regolamentazione indica, tra i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto, oltre ad alcuni specifici Ministeri e al citato Dipartimento della Presidenza del Consiglio, anche l'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici. Rileva, pertanto, l'opportunità di fare riferimento, al comma 2 dell'articolo in esame, alle «amministrazioni pubbliche interessate» in luogo dei «Ministeri» come attualmente previsto.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che i nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici già operano sulla base della legislazione vigente e, pertanto, le disposizioni che li riguardano non determinano un sostanziale incremento degli oneri a carico della finanza pubblica, osservando come anche gli interventi di riorganizzazione Pag. 30potranno essere realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda le osservazioni relative al ricorso a personale in posizione di comando o fuori ruolo, segnala che tale possibilità non determina una variazione nelle piante organiche e, pertanto, non comporta effetti finanziari negativi.

  Maino MARCHI (PD) prende atto degli elementi di valutazione forniti dal rappresentante del Governo, che consentono di superare talune delle questioni da lui sollevate nella relazione. Si riserva, comunque, di verificare la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi al fine di predisporre una proposta di parere.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo in materia di valutazione degli investimenti relativi alle opere pubbliche.
Atto n. 415.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, composto di undici articoli e corredato di relazione tecnica, reca norme in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del «Fondo opere» e del «Fondo progetti», in attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge n. 196 del 2009. Fa presente che la relazione tecnica afferma che il provvedimento non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto è finalizzato a regolare attività di monitoraggio e raccolta dati già esistenti. Rileva quindi che le disposizioni che presentano profili economici e finanziari, per le quali viene disposta la relazione tecnica, sono individuate negli articoli 2 e 11. Con riferimento all'articolo 2, riguardante la confluenza delle comunicazioni delle amministrazioni interessate nella banca dati della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, osserva che la relazione ricorda che l'istituzione di tale banca dati era corredata di apposita copertura, pari a 10 milioni di euro nel 2010, 11 milioni nel 2011 e 5 milioni a decorrere dal 2012 e che la medesima afferma altresì che gli oneri derivanti dal presente articolo, non desumibili a priori ma sicuramente inferiori a quanto previsto dalla citata norma di copertura, rientrano nell'ambito delle autorizzazioni di spesa indicate. Evidenzia che, secondo la relazione tecnica, con il decreto ministeriale che disciplina le modalità di acquisizione dei dati possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse fra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati. Con riferimento all'articolo 11, rileva che la relazione afferma che il supporto tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze, tramite la Ragioneria generale dello Stato, rientra nell'ambito delle attività istituzionali del Ministero connesse all'istituzione della predetta banca dati e che gli eventuali oneri derivanti da tale supporto, compreso un eventuale modulo web di raccolta dei dati per gli enti locali di piccole dimensioni, sono posti a carico del Ministero dell'economia e delle finanze e coperti a valere sulla predetta autorizzazione di spesa. Al riguardo, ritiene che andrebbe chiarito in quale misura la gestione e l'alimentazione dei sistemi informativi necessari al monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche possano determinare oneri amministrativi e finanziari in capo agli enti appaltanti. In proposito, osserva che la relazione tecnica afferma che la copertura di tali oneri sarà assicurata a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009. Sul punto, premesso che la copertura richiamata dalla relazione tecnica non è espressamente prevista dal testo in esame, segnala comunque che il Pag. 31predetto articolo 13 non fa espresso riferimento alla possibilità che le somme autorizzate siano ripartite fra le amministrazioni centrali e quelle periferiche. In merito ai predetti oneri nonché a quelli connessi alle attività di supporto tecnico da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, comprensivi di quelli inerenti l'eventuale realizzazione di un modulo web, ritiene che andrebbe altresì chiarito se il profilo temporale di tali spese sia compatibile con lo stanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, in base al quale le spese iniziali dovrebbero esaurirsi nel 2011, decorrendo dal 2012 lo stanziamento a regime. Ricorda inoltre che l'articolo 30, comma 9, lettera f), della legge n. 196 del 2009 prevede la trasmissione in via telematica alle Camere di relazioni annuali, mentre l'articolo 8, comma 3, dello schema di decreto legislativo in esame contiene solo un richiamo al contenuto di tale disposizione. Nel rilevare l'opportunità di individuare una formulazione più precisa della disposizione, chiede quindi quale sia la posizione del Governo in merito. Rileva inoltre che, mentre l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano aveva condizionato il suo parere favorevole all'accoglimento di talune proposte di modifica ed in particolare all'inserimento all'articolo 4 di una disposizione volta a subordinare il definanziamento di opere previste in intese generali quadro al raggiungimento di un'apposita intesa in tal senso adottata con le medesime procedure. Chiede quindi quale sia l'avviso del governo su tale questione. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 196 del 2009 sono state iscritte in diversi capitoli dello stato di previsione relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e che si tratta, in particolar, dei capitoli di conto capitale 7460 e 7589 e di parte corrente 2696. Fa presente che tali capitoli sono iscritti in bilancio tra le spese rimodulabili e sono stati oggetto di riduzioni ai sensi dell'articolo 3 della legge di stabilità 2012. In proposito, ritiene, quindi, opportuno che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti in ordine all'adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ritiene, inoltre, necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di prevedere esplicitamente nel testo l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 196 del 2009.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta per svolgere i necessari approfondimenti.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 30 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida.
C. 3901, approvato dalla 8a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Remigio CERONI (PdL), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, approvato in sede deliberante dall'8a Commissione permanente del Senato della Repubblica, segnalando come esso si componga Pag. 32di un solo articolo che modifica il comma 2 dell'articolo 173 del nuovo codice della strada, estendendo il divieto di utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche durante la guida ai conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade e al trasporto di persone in conto terzi. Ritiene che tale modifica, di natura ordinamentale, non comporti conseguenze negative per la finanza pubblica.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda sulla neutralità finanziaria della proposta.

  Remigio CERONI (PdL), relatore, propone di esprimere nulla osta.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.
Nuovo testo C. 4663.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Remigio CERONI (PdL), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame reca norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali e che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione della Camera, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 1, recante misure in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali, al fine di escludere possibili effetti onerosi, rileva che andrebbero forniti chiarimenti circa gli interventi infrastrutturali eventualmente necessari per la regolazione della circolazione stradale nelle aree aeroportuali, e le risorse con le quali farvi fronte. Quanto all'attribuzione all'ENAC e alle modalità di esecuzione delle funzioni di vigilanza e controllo derivanti dall'istituzione delle suddette aree, rileva che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la possibilità da parte dell'Ente di far fronte a tali compiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già ad esso assegnate a legislazione vigente, anche con riguardo ad acquisiti o investimenti eventualmente necessari.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in attesa di potere acquisire e verificare la documentazione dell'ENAC relativa alle osservazioni svolte dal relatore.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.