CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 novembre 2011
569.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 81

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 29 novembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 15.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Mario PESCANTE, presidente, avverte che, a seguito delle diverse modifiche intervenute nella composizione della Commissione a seguito delle dimissioni del Governo Berlusconi, sono entrati a far parte della Commissione i deputati Pier Ferdinando Casini, Osvaldo Napoli e Elio Vito. Hanno invece cessato di farne parte i deputati Elena Centemero, Franco Frattini, Renzo Lusetti, Marco Martinelli e Roberto Maroni.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PESCANTE, presidente, rileva come la seduta odierna segni, di fatto, la ripresa dei lavori della Commissione dopo la sospensione di due settimane determinata dall'insediamento del nuovo Governo. Ritiene pertanto opportuno fare il punto sui lavori della Commissione ed individuare temi e questioni prioritarie, anche in vista dell'audizione del nuovo Ministro delle politiche europee, Moavero Milanesi, sulle linee programmatiche del suo dicastero. Invita quindi i colleghi a prendere visione della documentazione a disposizione riguardante le recenti audizioni di Commissari europei, i Fondi strutturali europei nel periodo 2007-2013, nonché le recenti sentenze della Corte di Giustizia europea.
  In particolare, vorrebbe ricordare che nelle ultime due settimane si sono svolte le Pag. 82audizioni di tre commissari europei, rispettivamente, Ciolos, Commissario all'agricoltura, Barnier, Commissario al mercato interno e ai servizi e Rehn, Vicepresidente della Commissione responsabile per gli affari economici e monetari. Le tre audizioni hanno fatto emergere numerosi elementi di valutazione e conoscenza in merito a questioni di cui la XIV Commissioni si sta occupando o si è occupata recentemente.
  L'audizione del Commissario Ciolos ha confermato le forti difficoltà per l'Italia del negoziato sulla riforma della politica agricola comune nel più ampio contesto del nuovo quadro finanziario 2014-2020. In particolare, l'adozione del criterio della superficie coltivabile per la distribuzione degli aiuti diretti, nonostante alcuni correttivi preannunciati da Ciolos, risulta fortemente penalizzante per l'Italia.
  Dall'audizione del Commissario Barnier – di cui è in distribuzione la memoria depositata dal Commissario stesso – sono invece emerse spunti relativi a numerose politiche ed azioni dell'Unione europea. Benché gran parte dei senatori e dei deputati intervenuti si siano soffermati sulla questione, importante ma settoriale, delle concessioni demaniali marittime auspicando che l'approvazione definitiva della legge comunitaria 2010 determini la chiusura della procedura di infrazione pendente in materia, vorrebbe richiamare invece due questioni di portata più generale. La prima attiene alle numerose proposte legislative presentate, su iniziativa di Barnier, in materia di mercati finanziari nelle ultime settimane, tra cui quelle sulle agenzie di rating, sugli abusi di mercato, sull'attuazione dell'accordo di Basilea 3. Si tratta di proposte di estrema rilevanza non soltanto perché necessarie a ristabilire il corretto funzionamento dei mercati e a ripristinare la fiducia degli investitori, ma anche per l'impatto che esse possono produrre sul nostro sistema bancario e finanziario e, in ultima istanza, sull'erogazione del credito al sistema produttivo italiano. È infatti evidente come alcune delle scelte recenti in materia di istituzioni ed organi dell'UE tengano in maggiore considerazione le caratteristiche e le esigenze di alcuni sistemi bancari – ça va sans dire tedesco e francese – piuttosto che di altri. È eclatante il caso, giustamente richiamato da più parti nel corso dell'audizione, della decisione, assunta dalla nuova autorità bancaria europea (EBA), che impone alle banche di rivalutare al valore di mercato i titoli di debito sovrano in portafoglio. Tale decisione incide in misura fortemente negativa sopratutto sulle banche italiane che saranno costrette a svalutare i titoli di debito italiani e greci con la conseguente necessità di procedere a significative ricapitalizzazione per rispettare i requisiti patrimoniali previsti dalla stessa EBA. È evidente il rischio, denunciato del resto dalle stesse banche italiane, di una stretta ulteriore sull'erogazione del credito alle imprese italiane, aggravando così ulteriormente la crisi. Sebbene tali questioni ricadano prevalentemente nelle competenze della Commissione finanze, ritiene opportuno che la anche la XIV Commissione esamini, non appena saranno trasmesse, le proposte legislative relative ai mercati finanziari.
  La seconda importante questione emersa dall'audizione di Barnier attiene al brevetto europeo, sul quale, anche in risposta ad una sua domanda, il Commissario si è dimostrato intransigente, chiedendo che l'Italia si unisca, senza condizioni, alla cooperazione rafforzata in materia. Le argomentazioni riportate dal Commissario a sostegno della sua richiesta sono note e riproducono la risposta trasmessa dalla Commissione al parere motivato della XIV Commissione in materia proprio la scorsa settimana: secondo Barnier il trilinguismo francese, tedesco, inglese, non sarebbe discriminatorio o distorsivo e non pregiudicherebbe le imprese italiane in quanto, pur essendo il brevetto rilasciato e tutelato solo in una delle tre lingue in questione, esso sarebbe tradotto automaticamente, per il mezzo di appositi software, in italiano e in tutte le altre lingue. È agevole replicare che, se tale argomentazione fosse fondata, non si comprenderebbe le ragioni del ricorso alle tre lingue sopra indicate anziché alla sola Pag. 83lingue inglese, che consentirebbe un risparmio dei costo ed una semplificazione delle procedure maggiore rispetto al trilinguismo. Appare necessario, a fronte di questo atteggiamento della Commissione europea, che la XIV Commissione ribadisca, anche nei confronti del nuovo Ministro, la ferma opposizione, manifestata in più occasioni dalla Camera all'unanimità, alla cooperazione rafforzata sul brevetto e il sostegno al ricorso già depositato al riguardo innanzi alla Corte di giustizia.
  Per quanto infine riguarda l'audizione del Commissario Rehn, sono state numerose le questioni affrontate con riguardo sia alla situazione dell'Italia e dell'area euro in generale sia alle proposte presentate lo scorso mercoledì dalla Commissione per rafforzare l'area euro. Rehn ha anzitutto riconosciuto la gravità della situazione economica e finanziaria dell'area euro e dell'UE nel suo insieme e l'esigenza di ulteriori interventi a livello europeo. In particolare, il Commissario ha posto l'accento sulla revisione al ribasso delle stime di crescita del PIL dell'eurozona nel 2012, che dovrebbe essere pari ad appena lo 0,5 per cento. Ha quindi ribadito l'esigenza di dare effettiva attuazione alle misure di risanamento e alle riforme strutturali previste nei singoli Stati, ribadendo la fiducia nei confronti dell'Italia. In particolare, il Commissario ha ribadito la validità delle misure prospettate nella lettera inviata dal Governo alle istituzioni europee lo scorso 26 ottobre, sottolineando che l'ultimo decreto legge approvato in via definitiva il 12 novembre costituisce già una prima ed importante attuazione degli interventi necessari. Al tempo stesso ha ricordato che la Commissione è stata incaricata dal vertice dei capi di Stato e di Governo del 26 ottobre di monitorare l'effettiva attuazione di tali impegni, incarico che Rehn intende naturalmente svolgere con rigore. Rehn ha peraltro riconosciuto l'importanza del ruolo del Parlamento nell'assicurare il necessario consenso politico e sociale alle misure che l'Italia si è impegnata ad attuare. Una particolare attenzione è stata dedicata dal Commissario alla illustrazione degli ulteriori interventi di riforma della governance economica presentati dalla Commissione lo scorso mercoledì. Si tratta, come è noto, di un libro verde sulla fattibilità degli stability bond e di due proposte di regolamento relative, rispettivamente, al rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati che affrontano o sono minacciati da serie difficoltà per la propria stabilità finanziaria nell'eurozona e al monitoraggio e alla valutazione dei progetti di bilancio e per assicurare la correzione dei disavanzi eccessivi degli Stati membri nell'eurozona. Il Commissario ha insistito sul legame politico e giuridico tra i due strumenti: solo il rafforzamento degli strumenti di monitoraggio preventivo e di coordinamento delle politiche economiche può giustificare, soprattutto agli occhi della Germania e di alcuni altri Stati dell'area euro, l'emissione in comune di titoli di debito nell'area euro. Molti degli interventi dei colleghi deputati e senatori hanno peraltro manifestato forte scetticismo sull'adeguatezza delle ulteriori proposte della Commissione, denunciando come l'Unione sia intervenuta sinora in modo tardivo e senza un approccio organico, adottando misure legislative e finanziarie inadeguate. In particolare, sia da me personalmente che da altri colleghi è stato sottolineato come l'assenza di una posizione netta e ferma dell'intera Unione abbia favorito la speculazione dei mercati finanziari internazionali. A ciò ha contribuito la debolezza delle Istituzioni comuni a fronte delle pretese egemoniche di certi Stati membri o di presunti direttori, che hanno fatto dipendere le sorti dell'area euro e forse dell'intera Unione da calcoli di politica interna o dalla miopia delle rispettive classi dirigenti. Con specifico riferimento agli stability bonds sia io che il collega Gozi abbiamo osservato che un anno fa, proprio in occasione dell'audizione del commissario Rehn, avevamo chiesto che la Commissione procedesse ad una valutazione di fattibilità della emissione comune di titoli di debito, proposta autorevolmente da Tremonti e Juncker. In sostanza, si è perso un anno intero prima di presentare il Libro verde e, ciò nonostante, Pag. 84permane l'opposizione quasi pregiudiziale di certi Stati membri persino verso le opzioni meno incisive prospettate dalla Commissione. Rehn ha a quest'ultimo riguardo manifestato l'intenzione della Commissione di procedere nella valutazione dell'emissione degli stability bond nel presupposto che altri Stati membri sostengano le opzioni prospettate nel Libro verde. Rehn non ha invece fornito risposte nette in merito alle prospettive di riforma dei Trattati volte alla creazione di un Ministro europeo dell'economia e alla attribuzione di poteri di coordinamento vincolanti all'Eurogruppo e all'Ecofin con il coinvolgimento del Parlamento europeo.
  È evidente in ogni caso la necessità che la XIV Commissione esamini, unitamente alla Commissione bilancio, sia le nuove proposte legislative sia ogni ulteriore prospettiva di rafforzamento della governance economica. A questo riguardo sarebbe opportuno svolgere la prossima settimana un'audizione del Presidente del Consiglio e Ministro dell'economia o quantomeno del Ministro degli esteri in vista del Consiglio europeo del 9 dicembre.
  Un'ultima questione da segnalare – strettamente connessa alla ripresa dell'esame della legge comunitaria 2011 – concerne lo stato delle procedure di infrazione nei confronti dell'Italia. Purtroppo l'Italia è stata condannata per la prima volta dalla Corte di giustizia al pagamento di un'ammenda, pari a 30 milioni di euro, per il mancato recupero di aiuti di stato illegittimi relativi ai contratti di formazione e lavoro. In caso di mancato esecuzione della sentenza è prevista una penalità di mora pari a 20 ulteriori milioni di euro per ogni sei mesi di inadempimento. Questa pronuncia impone una accelerazione nell’iter di approvazione della riforma della legge n. 11 del 2005 che contiene, nel testo approvato alla Camera, apposite norme per rendere tempestivo ed efficace il recupero degli aiuti di stato illegittimi. Va ricordato peraltro che è pendente un ricorso innanzi alla Corte per ottenere la condanna pecuniaria per la mancata attuazione di piani per la gestione dei rifiuti in Campania, dalla quale potrebbe derivare una ben più pesante ammenda.

  Isidoro GOTTARDO (PdL) rileva – con riferimento al tema dell'utilizzo dei fondi strutturali europei – che da recenti notizie di stampa si evince che gran parte dei ritardi e delle inefficienze dell'Italia nell'uso di tali risorse siano da attribuire all'eccesso di burocratizzazione che governa le relative procedure. Riterrebbe assai utile un approfondimento sul tema.

  Mario PESCANTE, presidente, condivide l'interesse e l'importanza del tema, ricordando che all'ordine del giorno della seduta odierna è previsto l'avvio dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune. Si potrà trattare di una buona occasione per affrontare le questioni richiamate dall'onorevole Gottardo. Parimenti, di particolare interesse potrà risultare l'audizione del Ministro per la coesione territoriale Barca, che si svolgerà dinnanzi alla Commissione Bilancio della Camera, in data ancora da definire.

Proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE.
COM(2011)594 def.

(Esame e conclusione – Valutazione di conformità).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Sandro GOZI (PD), relatore, osserva che la proposta di direttiva in esame, presentata dalla Commissione europea il 28 settembre 2011 riveste una grande rilevanza sul piano politico, giuridico e economico in Pag. 85quanto è intesa, secondo la relazione illustrativa, al perseguimento di cinque obiettivi principali:
   evitare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari, visto il crescente numero di provvedimenti fiscali nazionali non coordinati in materia;
   assicurare il giusto contributo degli enti finanziari alla copertura dei costi della crisi, nonché la parità di condizioni con gli altri settori dal punto di vista fiscale, tenuto conto che la maggior parte dei servizi finanziari e assicurativi è esente da IVA, con un vantaggio complessivo per il settore finanziario pari a circa lo 0,15 per cento del PIL;
   creare i disincentivi opportuni per le transazioni che non contribuiscono all'efficienza dei mercati finanziari, integrando le misure regolamentari mirate a evitare crisi future;
   creare una nuova fonte di gettito per il finanziamento del bilancio europeo con l'obiettivo di sostituire gradualmente i contributi versati dagli Stati membri mediante la c.d. risorsa RNL. L'istituzione della nuova imposta costituisce infatti parte integrante del nuovo sistema di risorse proprie dell'Unione europea prospettato nella proposta di decisione del Consiglio al riguardo, presentata il 29 giugno 2011;
   contribuire in misura significativa al dibattito internazionale sulla tassazione del settore finanziario, dimostrando come sia possibile mettere a punto e introdurre un'imposta efficace e aprendo così la strada per un approccio condiviso con i maggiori partner internazionali. In base al documento di lavoro della Commissione europea, al di fuori dell'UE forme di tassazione del settore finanziario sono state introdotte da Singapore e Svizzera.

  Va inoltre considerato che la proposta dà seguito ad apposite indicazioni formulate dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo, che ha adottato, rispettivamente il 10 e 25 marzo 2010 e l'8 marzo 2011, ben tre risoluzioni a riguardo.
  In base alla proposta, la nuova imposta si applicherebbe a tutte le transazioni finanziarie a condizione che almeno una delle parti coinvolte sia stabilita in uno Stato membro e che un ente finanziario stabilito sul territorio di uno Stato membro sia parte coinvolta nella transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti oppure agendo a nome di una delle parti della transazione. Il campo di applicazione dell'imposta comprenderebbe tutti gli strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, strumenti del mercato monetario (a eccezione degli strumenti di pagamento), quote o azioni di organismi d'investimento collettivo e contratti derivati. Sarebbero invece escluse la maggior parte delle attività finanziarie quotidiane che coinvolgono cittadini e imprese, quali: le operazioni del mercato primario, ad eccezione dell'emissione e del rimborso di azioni e quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); le transazioni con l'UE, la Banca europea per gli investimenti e gli enti istituiti dall'UE nonché con organizzazioni ed enti internazionali; le transazioni con la Banca centrale europea e con le banche centrali nazionali, per evitare ripercussioni sul rifinanziamento degli enti finanziari o sulle politiche monetarie in generale.
  In sostanza, sarebbero esenti la stipula di contratti assicurativi, i prestiti ipotecari, i crediti al consumo, i servizi di pagamento (fatta salva la loro successiva negoziazione all'interno di prodotti strutturati risulta imponibile). Di questo aspetto occorre tenere conto nella valutazione della proposta, superando alcune letture superficiali che ne sono state talora offerte. Il luogo di imposizione sarebbe lo Stato membro sul cui territorio è stabilito l'ente finanziario coinvolto nella transazione. Ai sensi della proposta un ente finanziario si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: è stato autorizzato dalle autorità di tale Stato ad agire in tale veste in relazione alle transazioni incluse nell'autorizzazione; vi ha la sede legale, Pag. 86l'indirizzo permanente o la residenza abituale o una succursale; partecipa, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti, o agisce a nome di uno dei partecipanti, a una transazione finanziaria con un altro ente finanziario stabilito in tale Stato ai sensi dei punti precedenti, o con un soggetto ivi stabilito che non sia un ente finanziario. Un ente finanziario non si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro se il soggetto responsabile del versamento dell'ITF dimostra che non vi è alcun collegamento tra la sostanza economica della transazione e il territorio di qualsiasi Stato membro. Un soggetto che non è un ente finanziario si considera stabilito in uno Stato membro se la sua sede legale o, in caso di persona fisica, il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale si trovano in tale Stato, o se ha una succursale in tale Stato, in relazione alle transazioni finanziarie da essa effettuate. L'imposta sarebbe esigibile nel momento in cui avviene la transazione finanziaria. Il suo successivo annullamento non sarebbe considerato motivo di non esigibilità dell'imposta, fatti salvi i casi di errori. La base imponibile degli strumenti finanziari (eccetto i derivati) sarebbe il corrispettivo pagato o dovuto, a fronte del trasferimento, dalla controparte o da una parte terza. Tale corrispettivo si considera pari al prezzo di mercato (l'intero ammontare che sarebbe stato pagato a titolo di corrispettivo per lo strumento finanziario a condizioni di mercato nei i casi in cui il corrispettivo sia inferiore al prezzo di mercato o per le transazioni effettuate tra entità di un gruppo che non sono coperte dai concetti di «acquisto» e «vendita». Per l'acquisto, la vendita, il trasferimento, la stipula e la modifica di contratti derivati, la base imponibile sarebbe costituita dall'ammontare nozionale al momento dell'acquisto, vendita, trasferimento, stipula o modifica del contratto derivato (il valore nozionale di un contratto derivato è l'importo in base al quale sono scambiati i flussi, espresso sia in termini di valore monetario sia in termini di quantità).
  Le aliquote dell'imposta sarebbero fissate da ogni Stato membro come percentuale della base imponibile, in misura non inferiore allo: 0,1 per cento in relazione alle transazioni finanziarie su tutti gli strumenti finanziari eccetto i derivati; 0,01 per cento in relazione alle transazioni finanziarie sui contratti derivati. Gli Stati membri sarebbero tenuti ad applicare la stessa aliquota a tutte le transazioni finanziarie che rientrano in ciascuna delle due categorie e dovrebbero assicurare che l'ITF dovuta sia versata nel momento in cui essa diventa esigibile, in caso di transazioni effettuate per via elettronica ovvero entro tre giorni lavorativi dal momento in cui l'imposta diventa esigibile, in tutti gli altri casi. Gli Stati membri dovrebbero, inoltre, adottare misure per prevenire l'evasione, l'elusione e l'abuso, anche avvalendosi degli strumenti di cooperazione amministrativa disponibili in materia di accertamento e recupero delle imposte.
  Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2013, in modo da consentirne l'applicazione sin dall'inizio del nuovo quadro finanziario pluriennale, il 1o gennaio 2014.
  La base giuridica della proposta è costituita correttamente dall'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), relativo all'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.
  Quanto alla valutazione della conformità al principio di sussidiarietà, la relazione illustrativa giustifica la proposta sotto il profilo della sussidiarietà rilevando che soltanto l'armonizzazione e il coordinamento a livello europeo dell'imposizione sulle transazioni finanziarie consentirebbe di conseguire i seguenti obiettivi:
   evitare la frammentazione del mercato finanziario dell'UE, assicurando che le transazioni finanziarie possano essere effettuate in tutti gli Stati membri a parità di condizioni;Pag. 87
   prevenire il rischio di distorsione della concorrenza e di delocalizzazione delle attività finanziarie sia all'interno sia all'esterno dell'UE, con ricadute negative sul gettito di alcuni Stati membri;
   evitare l'arbitraggio fiscale e il rischio di una doppia imposizione o di una non imposizione;
   eliminare costi supplementari di adeguamento per il settore finanziario che discendono dai regimi fiscali nazionali molto diversi tra loro.

  Queste considerazioni sono supportate, nella relazione stessa e nella valutazione di impatto da evidenze empiriche. In particolare, la Commissione sottolinea come 12 Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria, Irlanda, Polonia, Romania, Svezia, Regno Unito) abbiano già introdotto prelievi sugli enti finanziari o stiano valutando la possibilità di introdurli; tali prelievi avrebbero e potrebbero in misura ancora più marcata determinare una delocalizzazione delle attività e/o degli enti o, per evitare questa conseguenza, sarebbero stati applicati in modo da gravare solo sulle basi imponibili relativamente immobili e non sugli stretti sostituti.
  In ordine alla proporzionalità, la relazione illustrativa rileva che l'armonizzazione proposta, sotto forma di direttiva anziché di regolamento, non andrebbe oltre le misure necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti, primo fra tutti il corretto funzionamento del mercato interno. La proposta, infatti, si concentrerebbe sull'elaborazione di una struttura comune dell'imposta e di disposizioni comuni sulla sua esigibilità e lascia pertanto agli Stati membri un margine di manovra sufficiente per quanto riguarda l'effettiva definizione delle aliquote d'imposta superiori al minimo, nonché degli obblighi di contabilità e rendicontazione e delle misure di prevenzione dell'evasione, dell'elusione e dell'abuso fiscale.
  Alla luce degli elementi sopra richiamati e tenuto conto che il termine per il controllo di sussidiarietà scade il 2 dicembre prossimo, si riserva di formulare un documento recante una valutazione positiva.
  Sinora il solo parlamento svedese ha adottato un parere motivato sulla proposta mentre altri parlamenti fortemente critici, primo tra tutti quello britannico si stanno orientando per un esame approfondito nel merito. Ai fini di una più generale valutazione della proposta nel merito andrà acquisita la valutazione dei nuovi ministri competenti, tenuto conto dei numerosi profili ad alta complessità tecnica della proposta stessa.
  Intende sin d'ora sottolineare che nei primi commenti sulla proposta, anche in seno alla Camera, sono emerse diverse perplessità in merito all'impatto che essa potrebbe determinare che non sembrano tuttavia tenere conto adeguatamente degli elementi di valutazione offerti dalla Commissione. Ricorda in particolare che la valutazione di impatto allegata alla proposta sottolinea che, tenendo ferme le caratteristiche previste nella proposta stessa, l'imposta avrebbe un impatto negativo dell'ITF sul PIL nel lungo periodo limitato a circa lo 0,5 per cento rispetto allo scenario di base (senza introduzione di nuove imposte e con il mantenimento dell'esenzione IVA per il settore finanziario).
  Al tempo stesso, il gettito complessivo dell'imposta calcolato dalla Commissione:
   nel caso di un'aliquota dello 0,01 per cento: sarebbe compreso tra 16,4 (con un'elasticità di -2 e una forte diminuzione dei volumi) e 43,4 miliardi di euro (con un'elasticità di 0 e una ridotta diminuzione dei volumi), ovvero dallo 0,13 per cento allo 0,35 per cento del PIL;
   nel caso di un'aliquota dello 0,1 per cento: il gettito stimato totale si attesterebbe tra 73,3 (con un'elasticità di -2 e una forte diminuzione dei volumi) e 433,9 miliardi di euro (con un'elasticità di 0 e una ridotta diminuzione dei volumi), ovvero dallo 0,60 per cento al 3,54 per cento del PIL.

  La valutazione rileva, infine, che la distribuzione geografica del gettito, in base Pag. 88ai criteri previsti dalla proposta presente direttiva, dipenderà dal luogo di stabilimento degli enti finanziari coinvolti nelle transazioni finanziarie e non dal luogo di negoziazione degli strumenti finanziari. Ciò comporterà probabilmente una minore concentrazione del gettito fiscale, soprattutto nei casi in cui gli enti finanziari intervengono su una piattaforma di negoziazione per conto di enti finanziari stabiliti in un altro Stato membro.

  Mario PESCANTE, presidente, preso atto dell'orientamento favorevole preannunciato dal relatore, invita i colleghi a valutare l'opportunità di esprimersi già nella seduta odierna sull'atto in esame.

  Nicola FORMICHELLA (PdL) si dichiara favorevole all'ipotesi di una conclusione dell'esame dell'atto, sotto il profilo della valutazione della sua conformità al principio di sussidiarietà, già nella odierna seduta.

  Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) esprime soddisfazione per la relazione svolta dall'onorevole Gozi, ricordando di essere stato tra i primi, ancora tre o quattro anni fa, ad avanzare la proposta di una tassazione sulle transazioni finanziarie. Riterrebbe opportuno ricordare – tra le motivazioni alla base dell'adozione di tale strumento – la finalità di ostacolare transazioni aventi natura o finalità meramente speculative.
  Suscita invece perplessità, a suo avviso, l'ipotesi avanzata dal relatore di procedere con la modalità della cooperazione rafforzata; ritiene infatti che la tassazione debba essere concordata a livello internazionale, ed in particolare con gli Stati Uniti; il mancato coinvolgimento della la totalità degli Stati membri rischierebbe altrimenti di provocare un trasferimento di risorse dal mercato europeo a quello extraeuropeo.
  Condivide quindi pienamente la valutazione di conformità al principio di sussidiarietà formulata dal relatore.

  Sandro GOZI (PD), relatore, precisa di avere fatto riferimento alla mera valutazione dell'ipotesi della cooperazione rafforzata, senza esprimersi a favore o contro.

  Mario PESCANTE, presidente, rileva che le osservazioni del Presidente Buttiglione potranno confluire nel parere che, nelle prossime settimane, la XIV Commissione dovrà rendere alla Commissione Finanze sul merito della proposta di direttiva.

  Marco MAGGIONI (LNP) ritiene condivisibile la posizione assunta dal relatore e si dichiara disponibile ad approvare sin da oggi un documento sull'atto.

  Sandro GOZI (PD), relatore, alla luce del dibattito svoltosi e tenuto conto dell'osservazione dell'onorevole Buttiglione in ordine all'effetto dissuasivo della proposta sulle transazioni aventi finalità meramente speculative, formula una proposta di documento che valuta conforme la proposta al principio di sussidiarietà (vedi allegato).

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore, per quanto concerne la valutazione di sussidiarietà.
  Desidera invece esprimere perplessità in ordine a quanto richiamato nella relazione e nelle premesse del documento circa il fatto che, a detta della Commissione europea, il coordinamento a livello europeo dell'imposizione sulle transazioni finanziarie consentirebbe di evitare la frammentazione del mercato finanziario e prevenire il rischio di distorsione della concorrenza e di delocalizzazione delle attività finanziarie. Ritiene invece che gli effetti delle nuove disposizioni sul volume complessivo delle transazioni rischino di essere più negativi di quanto ipotizzato dalla Commissione europea. Anche meritevole di valutazione è la considerazione avanzata dall'onorevole Buttiglione e inserita Pag. 89nel parere circa il fatto che l'introduzione dell'imposta potrebbe produrre un effetto dissuasivo verso le transazioni aventi natura o finalità meramente speculative, posto che le aliquote dell'imposta sarebbero assai differenziate, laddove le transazioni finanziarie sui contratti derivati sarebbero tassate nella misura di un decimo rispetto alle transazioni finanziarie su tutti gli altri strumenti finanziari. Si tratta, in ogni caso, di questioni sulle quali si riserva di ritornare in sede di esame sul merito dell'atto.

  Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata, ritenendo che la direttiva proposta consentirà, attraverso una più compiuta armonizzazione delle legislazioni europee, di evitare discriminazioni tra Stati ed agevolare un corretto funzionamento dei mercati finanziari europei e globali.

  Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata.

  Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata.

  Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata, rilevando che l'esame sul merito del provvedimento potrà costituire una importante occasione di approfondimento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006.
COM(2011)615 def.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che la proposta di regolamento in esame è stata presentata dalla Commissione europea il 6 ottobre 2011 nell'ambito di un più ampio pacchetto di proposte legislative relative alla disciplina dei fondi strutturali e della politica di coesione nel periodo 2014-2020, che danno attuazione alla nuova struttura della politica di coesione quale definita dalla Commissione europea nell'ambito delle proposte sul nuovo quadro finanziario 2014-2020 presentate il 29 giugno 2011. L'iniziativa presenta, pertanto, una fortissima rilevanza anzitutto in quanto traduce in norme specifiche i diversi elementi della nuova politica di coesione di cui – in sede di esame delle proposte sul quadro finanziario – era già emersa una forte criticità.
  In secondo luogo, va sottolineato che la proposta non riguarda peraltro la sola politica di coesione: innovando rispetto alla normativa vigente, si definiscono infatti regole comuni per tutti i fondi a finalità strutturale relativi alla politica di coesione (il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione(FC)), alla politica agricola (il Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale) e alla politica della pesca (Fondo europeo per la pesca).
  La Commissione motiva tale scelta rilevando che i fondi in questione perseguono obiettivi strategici complementari e possono, pertanto, essere inseriti in un unico quadro strategico, normativo ed istituzionale. Ciò consentirebbe di migliorarne le sinergie, ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e i ritardi nella programmazione e utilizzazione dei fondi determinata dalla attuale diversità e frammentazione delle norme che disciplinano i Pag. 90fondi della coesione, da un parte, e quelli per lo sviluppo agricolo e la pesca, dall'altra.
  La proposta di regolamento si articola in due parti:
   la parte I stabilisce disposizioni comuni che si applicano a tutti gli strumenti strutturali, relative ai principi generali per l'intervento dei fondi, agli elementi comuni della programmazione strategica, tra cui un elenco di obiettivi tematici comuni basato sulla strategia Europa 2020, nonché alla ammissibilità, condizionalità, verifica dei risultati, modalità di sorveglianza, rendicontazione e valutazione;
   la parte II contiene disposizioni specifiche relative ai soli tre fondi della politica di coesione, di cui vengono definiti gli obiettivi, il quadro finanziario, le modalità specifiche di programmazione e rendicontazione, i grandi progetti e i piani d'azione comuni.

  Tenuto conto dell'elevata complessità e dell'articolazione del contenuto, si limiterà a richiamare gli aspetti di maggiore rilevanza o problematici della proposta.
  Venendo alle regole applicabili a tutti i fondi, va sottolineato anzitutto che il regolamento definisce un approccio strategico mediante la fissazione di obiettivi tematici, volti a valorizzare il contributo dei fondi alla realizzazione delle priorità della strategia Europa 2020: rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime; promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura; sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori, promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse; promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete; promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori; promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà; investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente; rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente.
  Per tradurre questi obiettivi in azioni chiave per i Fondi strutturali, la proposta prevede l'adozione di un unico quadro strategico comune da parte della Commissione europea che sarebbe poi attuato a livello nazionale, da ogni Stato membro mediante un contratto di partenariato per l'intero periodo di programmazione (compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020). Il contratto sarebbe preparato in cooperazione con i partner pubblici e privati (autorità regionali, locali, cittadine, altre autorità pubbliche competenti, parti economiche e sociali, organismi che rappresentano la società civile, organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione).
  La Commissione valuta il contratto di partenariato e formula osservazioni entro tre mesi dalla presentazione e adotta una decisione che approva il contratto di partenariato entro sei mesi, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.
  In coerenza con il contratto, i fondi sono attuati mediante programmi elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner. Ciascun programma definisce le priorità, gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei Fondi e il corrispondente cofinanziamento nazionale.
  La Commissione valuta i programmi e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione; la Commissione approva il programma, entro sei mesi, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.
  Una delle più significative e problematiche innovazioni prospettate dalla proposta di regolamento concerne l'introduzione Pag. 91di tre tipologie di condizionalità: ex ante, ex post e legate ai parametri macroeconomici.
  Le condizionalità ex ante, stabilite per ciascun fondo (ed elencate in dettaglio nell'allegato IV della proposta), devono essere accertate dagli Stati entro la data di trasmissione del contratto di partenariato; ove non siano soddisfatte a tale data, il contratto include una sintesi delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale e il relativo calendario di attuazione per garantirne l'adempimento entro due anni dall'adozione del contratto oppure, se precedente, entro il 31 dicembre 2016.
  Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi nell'ambito del programma in attesa che siano adeguatamente completate le azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante. Il mancato completamento delle azioni entro il termine fissato nel programma costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione.
  Le condizionalità ex post subordinano l'erogazione di ulteriori finanziamenti ai risultati ottenuti.
  A tale scopo, il 5 per cento del bilancio destinato ai fondi sarebbe accantonato e assegnato, durante una verifica intermedia (nel 2017 e nel 2019), agli Stati membri i cui programmi hanno conseguito le tappe fondamentali. Qualora la verifica dei risultati effettuata nel 2017 riveli che nell'ambito di una priorità di un programma non siano state conseguite le tappe fondamentali previste per il 2016, la Commissione rivolge raccomandazioni allo Stato interessato.
  Sulla base della verifica effettuata nel 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun Fondo e ciascuno Stato i programmi e le priorità per i quali sono state raggiunte le tappe fondamentali. Lo Stato membro propone l'attribuzione della riserva di efficacia ed efficienza ai programmi e alle priorità di cui alla decisione della Commissione che approva la modifica dei programmi interessati.
  Qualora una verifica dei risultati dimostri che una priorità non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio ad essa relativo.
   Le condizionalità macroeconomiche sono, invece, legate al rispetto dei parametri macroeconomici e di finanza pubblica previsti dagli atti legislativi relativi alla nuova governance economica.
  A tale scopo, la proposta prevede che la Commissione europea possa chiedere ad uno Stato membro di rivedere e di proporre modifiche al contratto di partenariato e ai relativi programmi, ove necessario per dare attuazione alle raccomandazioni indirizzate allo Stato stesso nell'ambito di una procedura per disavanzo eccessivo o per squilibri macroeconomici eccessivi ovvero per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei Fondi, se uno Stato membro beneficia di assistenza concessa dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (o, dal 2013, dell'istituendo meccanismo europeo di stabilità) ovvero di un sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti.
  Lo Stato interessato presenta una proposta di modifica del contratto di partenariato e dei relativi programmi entro un mese. Se necessario, la Commissione presenta osservazioni entro il mese successivo, nel qual caso lo Stato membro ripresenta a sua volta la propria proposta entro un mese. Se lo Stato membro non soddisfa le richieste della Commissione o non risponde in modo soddisfacente entro un mese alle sue osservazioni, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni, adottare, con atti di esecuzione, una decisione di sospensione di parte dei o di tutti i pa-gamenti relativi ai programmi interessati. La Commissione può inoltre sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni relativi ai programmi interessati in relazione a decisioni che accertino Pag. 92il mancato adempimento di obblighi previsti nell'ambito delle procedure per disavanzi e squilibri eccessivi ovvero delle condizionalità per l'assistenza del meccanismo di stabilizzazione.
  L'impatto di tale ultima tipologia di condizionalità è dunque rilevantissimo e potrebbe avere conseguenze pro-cicliche su Stati già in gravi difficoltà economiche. Conseguentemente, il fondamento giuridico delle condizionalità in oggetto andrà valutato con estrema attenzione ai fini dell'esame sia della sussidiarietà sia del merito, come dirà nel prosieguo della relazione.
  Passando alla parte del regolamento che reca norme specifiche per i tre fondi strutturali, si stabilisce anzitutto che essi perseguano due obiettivi: «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» negli Stati membri e nelle regioni (con il sostegno di tutti Fondi) e «Cooperazione territoriale europea» (con il sostegno del FESR). Di particolare rilevanza sono i nuovi criteri di copertura geografica per il primo obiettivo che, come preannunciato dalle proposte relative al QFP 2014-2020 riguarderebbe tre principali tipologie di regioni:
   Regioni meno sviluppate: questa categoria comprende le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75 per cento della media del PIL dell'UE-27 (per l'Italia, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia);
   Regioni in transizione: tale categoria sostituirebbe l'attuale sistema di phasing-out e phasing-in, comprendendo tutte le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento della media dell'UE-27 (per l'Italia Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna);
   Regioni più sviluppate: regioni con un PIL pro capite superiore al 90 per cento della media dell'UE-27 (per l'Italia le regioni del centro nord non incluse nelle due categorie precedenti).

  Dopo l'entrata in vigore del regolamento, la Commissione adotterà una decisione, mediante atto di esecuzione, che definirà l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni, in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati UE per il periodo 2006-2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.
  Ha già avuto modo di segnalare nell'ambito dell'esame del QFP l'irrazionalità dell'introduzione della nuova categoria «regioni in transizione» che non sembra rispondere alla logica della politica di coesione in quanto intesa al sostegno delle regioni meno sviluppate ma è al contrario intesa a distribuire risorse significative a regioni francesi, tedesche e spagnole, al fine di migliorare il rispettivo saldo netto.
  La proposta di regolamento in esame ribadisce poi il principio di addizionalità in base al quale il sostegno dei Fondi non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro che, pertanto, nel periodo 2014-2020, devono rimanere ad un livello almeno pari a quello di riferimento medio annuo stabilito nel contratto di partenariato. Tale livello di riferimento è stabilito sulla base di una verifica ex ante da parte della Commissione delle informazioni fornite nel contratto di partenariato, tenendo conto del livello medio annuo delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nel periodo 2007-2013.
  La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello delle spese strutturali è effettuata negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate e in transizione coprono più del 15 per cento e meno del 70 per cento della popolazione (tra cui l'Italia), a livello sia nazionale che regionale.
  La verifica è effettuata al momento della presentazione del contratto di partenariato (verifica ex ante), nel 2018 (verifica intermedia) e nel 2022 (verifica ex post). Qualora, nell'ambito della verifica ex post, accerti che uno Stato non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali, la Commissione può sopprimere Pag. 93la totalità o una parte del contributo a titolo dei Fondi strutturali a favore dello Stato interessato.
  Alla luce delle forti difficoltà incontrate dall'Italia per rispettare il principio nell'attuale periodo di programmazione, andrà valutato se introdurre meccanismi volti ad introdurre un parziale temperamento della regola.
  Per quanto concerne i tassi del cofinanziamento erogati dal fondo, essi non possono superare:
   a) l'85 per cento per il fondo di coesione;
   b) l'85 per cento per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85 per cento della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche;
   c) l'80 per cento per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b), ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione alla data del 1o gennaio 2014;
   d) il 75 per cento per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 per cento della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 per cento della media del PIL della UE-27;
   e) il 60 per cento per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera d);
   f) il 50 per cento per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera d).

  La proposta prevede peraltro che qualora uno Stato membro benefici di una delle misure di sostegno finanziario già ricordate in precedenza può essere applicato un tasso di cofinanziamento europeo maggiorato di dieci punti percentuali) rispetto a quello applicabile a ciascuna priorità, riducendo così la partecipazione richiesta ai bilanci nazionali, purché sia mantenuto lo stesso livello complessivo di finanziamenti dell'UE.
  La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 177 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei Fondi. Sono inoltre definite, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai Fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei Fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.
  Tale disposizione è strumentale all'attuazione della competenza dell'UE definita dall'articolo 174 del TFUE che prevede che l'UE sviluppi e prosegua la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale, mirando in particolare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite e rivolgendo un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.
  Va sottolineato che in base al successivo articolo 175 del TFUE, gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174, che devono essere tenuti in considerazione anche nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione. In particolare, l'Unione concorre a tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), Pag. 94la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.
  L'articolo 175 precisa, infine, che le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
  Non è chiaro se il combinato delle tre disposizioni richiamate giustifichi la previsione nel testo della proposta di condizionalità macroeconomiche che risultano estranee alle finalità proprie della politica di coesione, benché la valutazione di impatto sostenga che l'efficacia dell'intervento dei fondi dipenderebbe anche da valide politiche macroeconomiche e finanziarie che promuovono la crescita.
  Va ribadito a questo riguardo che la XIV Commissione, secondo un orientamento costante, ha sempre ritenuto che il controllo di sussidiarietà includa, in quanto propedeutica, la verifica della correttezza della base giuridica. L'unico parere motivato adottato sinora dalla XIV Commissione si fonda non a caso proprio su un vizio della base giuridica piuttosto che su profili di sussidiarietà.
  Pertanto, ove si accertasse che l'articolo 177, anche alla luce delle previsioni di cui agli articoli 174 e 175, non giustifichi l'introduzione di condizionalità macroeconomiche, andrebbe considerata l'adozione di un parere motivato.
  In considerazione della rilevanza della questione andrebbe sul punto acquisita tempestivamente la valutazione del Governo nella persona del Ministro per la coesione territoriale Barca.
  Quanto alla valutazione della conformità al principio di sussidiarietà, nella relazione illustrativa e nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta, la Commissione si limita a sottolineare che la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il principio è connaturato alla struttura stessa della politica di coesione, la cui attuazione prevede una programmazione ed una gestione condivisa tra autorità europee, nazionali e regionali. Tale stringata motivazione sembra corretta, ma avrebbe richiesto argomentazioni più articolate ed approfondite.
  Va invece evidenziato che andrebbero, in sede di esame di merito, approfonditi i profili relativi al rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto del fatto che la proposta prospetta numerosi nuovi obblighi di valutazione, rendicontazione e verifica in capo alle autorità nazionali.
  In conclusione propone che ai fini della prosecuzione dell'esame sia sollecitato l'intervento del Ministro Barca, tenuto conto che il termine per l'adozione della nostra valutazione scade il 14 dicembre 2011.

  Mario PESCANTE, presidente, condivide la proposta da ultimo formulata dal relatore di ascoltare il Ministro per la coesione territoriale, e sarà sua cura prendere gli opportuni contatti.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

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