CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 novembre 2011
559.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 novembre 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE - Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione normativa Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 9.15.

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.
Testo unificato C. 4205 cost., e abb.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Gianfranco CONTE, presidente, evidenzia come le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio concluderanno l'esame in sede referente alle ore 10 di oggi, e come pertanto la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento nella stessa seduta odierna.

Gerardo SOGLIA (PT), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio sul testo unificato delle proposte di legge costituzionale C. 4205 e abbinate, recante introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, adottato dalle Commissioni nel corso della seduta in sede referente del 9 novembre.
L'articolo 1 sostituisce l'articolo 81 della Costituzione, introducendo, al primo comma, il principio del pareggio del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
Il nuovo secondo comma declina tale nuovo principio, prevedendo, al primo periodo, che l'equilibrio del bilancio sia assicurato tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico, e prevedendo verifiche, preventive e consuntive, nonché misure di correzione.
In tale ambito il secondo ed il terzo periodo specificano che il ricorso all'indebitamento è precluso, salvo il caso di eventi eccezionali ovvero di una grave recessione economica, che non possano essere affrontati con le ordinarie decisioni di bilancio. Il ricorso all'indebitamento, accompagnato dalla definizione di un percorso di rientro, deve comunque essere autorizzato con deliberazioni conformi delle due Camere, adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
Il quarto periodo del nuovo secondo comma prevede, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali o di una grave recessione economica, il concorso dello Stato, ove necessario, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, di cui, rispettivamente, alle lettere m) e p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
Il sesto comma disciplina l'attuazione dei principi sanciti dai commi primo e secondo del riformulato articolo 81, demandando ad una legge ordinaria, approvata con il quorum qualificato della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il compito di definire il contenuto della legge di bilancio e di stabilire i principi e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni nel loro complesso. A tal fine il comma 1 dell'articolo 4 stabilisce al 30 giugno 2013 il termine entro il quale le Camere approvano la predetta legge.
Il nuovo terzo comma, riprendendo il contenuto dell'attuale quarto comma dell'articolo 81, stabilisce che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte.
Il nuovo quarto comma ripete il dettato dell'attuale primo comma, stabilendo che le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
Il quinto comma coincide letteralmente con il dettato dell'attuale secondo comma, prevedendo che l'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso per legge e per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.
L'articolo 2, attraversoun'integrazione al secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, intende rafforzare gli strumenti di tutela del dettato dell'articolo 81, ampliando le fattispecie nelle quali può essere proposto giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale.
In particolare, la novella prevede che con legge costituzionale sono stabilite le modalità e le condizioni nel rispetto delle quali la Corte dei conti può promuovere il giudizio di legittimità costituzionale per la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria sancito dal terzo comma dell'articolo 81.
Sempre a corollario delle innovazioni apportate all'articolo 81, l'articolo 3 interviene

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invece, attraverso novelle al secondo e terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.
Nello specifico si prevede che la materia della «stabilizzazione del ciclo economico, armonizzazione dei bilanci pubblici» sia annoverata tra le materie demandate alla legislazione esclusiva dello Stato, elencate dal secondo comma del citato articolo 117.
Conseguentemente, al terzo comma del medesimo articolo, viene espunta, tra le materie di legislazione concorrente Stato- Regioni, quella dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.
L'articolo 4 novella la disciplina costituzionale in materia di autonomia finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 119 della Costituzione, estendendo a tale settore delle finanze pubbliche i principi introdotti nel nuovo articolo 81.
In dettaglio, la lettera a) del comma 1 specifica che la predetta autonomia si esercita, analogamente a quanto previsto per lo Stato dal novellato articolo 81, nel rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese dei relativi bilanci, prevedendo a tal fine verifiche, preventive e consuntive, nonché misure di correzione.
La lettera b) integra la previsione del sesto comma dell'articolo 119, che attualmente limita la possibilità, per comuni, province e città metropolitane, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento delle sole spese di investimento.
In tale ambito si introduce l'ulteriore condizione che, per il complesso degli enti medesimi, ovvero per il complesso degli enti di ciascuna Regione, deve comunque essere rispettato l'equilibrio dei bilanci.
In secondo luogo si precisa che la decisione di ricorrere all'indebitamento deve essere accompagnata dalla definizione di piani di ammortamento del debito.
Inoltre si affida alla legge indicata dal nuovo articolo 81, sesto comma, il compito di stabilire, nel rispetto del principio di coordinamento, le modalità sulla base delle quali i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni concorrono all'adempimento dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e alla riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 5 reca le norme di attuazione e transitorie. Mentre il già descritto comma 1 stabilisce il termine di approvazione della legge di cui al novellato articolo 81, sesto comma, il comma 2 stabilisce che le disposizioni della legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
Nel complesso sottolinea come il provvedimento assuma evidentemente estrema rilevanza politica, soprattutto nell'attuale fase di acuta crisi economico - finanziaria, in quanto costituisce un elemento fondamentale per rassicurare circa la tenuta dei conti pubblici italiani e per riaffermare, sia nei confronti del Paese, sia rispetto alle istituzioni europee, sia rispetto ai mercati internazionali, la ferma volontà di mantenere sotto controllo gli equilibri di bilancio e di ridurre le dimensioni del debito pubblico nazionale.
La tematica dell'introduzione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione figura, infatti, tra gli impegni assunti dal Governo italiano nella lettera inviata ai Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo tenutasi Bruxelles alla fine dello scorso mese di ottobre, oltre che nel questionario inviato il 4 novembre scorso dal Commissario europeo Rehn al Ministro dell'economia delle finanze in riferimento alla predetta lettera.
In tale ambito merita rammentare, a livello europeo, che nell'ambito della direttiva sui quadri nazionali di bilancio, adottata in via definitiva dal Consiglio dell'UE il 4 ottobre 2011, sia stato introdotto l'obbligo di inserire negli ordinamenti nazionali regole numeriche per assicurare l'osservanza degli obblighi in materia di bilancio fissati dal Trattato, e che nell'ambito del Patto europlus, adottato dai Capi di Stato e di governo dell'area euro l'11 marzo 2011, gli Stati dell'area

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euro ed alcuni altri stati membri dell'Unione europeo hanno assunto l'ulteriore obbligo di recepire nelle Costituzioni o nella legislazione nazionale le regole del Patto di stabilità e crescita.
Per quanto riguarda i profili di diretto interesse della Commissione Finanze, segnala sinteticamente come l'introduzione del principio del pareggio risulti strettamente correlato con l'assetto complessivo del sistema tributario, come definito dall'articolo 53 della Costituzione, il quale, infatti, al primo comma, individua nella capacità contributiva il principio in base al quale è individuato il concorso dei contribuenti alle spese pubbliche.
Evidenzia, inoltre, come le novelle apportate al testo costituzionale incidano anche sul principio dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, sancito dal nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, introdotto a seguito della riforma del 2001, nonché sull'attuazione della delega in materia di federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), la quale è stata esaminata dalla Commissione in congiunta con la Commissione Bilancio.
Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 1).

Marco CAUSI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando come l'impianto del testo unificato sia idoneo ad assicurare un maggior rispetto del principio, già inscritto dai costituenti nell'articolo 81 della Costituzione, dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio dello Stato. Rileva infatti come l'applicazione concreta, nel corso dei decenni successivi all'approvazione della Carta costituzionale, di tale previsione, non sia stata sempre caratterizzata dal necessario rigore, rendendo dunque necessario un intervento sul testo della norma costituzionale.
A tale proposito osserva, peraltro, come il problema oggetto dell'intervento legislativo fosse stato sostanzialmente superato in seguito all'adesione dell'Italia ai Trattati europei, per effetto dei quali, soprattutto a partire dal 1994, l'esigenza dell'equilibrio dei conti pubblici ha trovato un riscontro sempre più puntuale nei provvedimenti legislativi.
Con riferimento alla formulazione del testo unificato, rileva come esso risulti, in generale, più conforme all'ordinamento italiano rispetto a quello di alcune delle proposte di legge costituzionale esaminate dalle Commissioni riunite Affari costituzionali, che sembravano ricalcare troppo le analoghe disposizioni in materia vigenti nei sistemi spagnolo e tedesco.
Osserva, infine, come l'unico elemento di perplessità - meritevole, a suo avviso, di ulteriori approfondimenti nel prosieguo dell'iter - sia rappresentato dalla mancanza nel provvedimento di una cosiddetta «golden rule», analoga a quella recata dalla Costituzione tedesca, volta a consentire, sia pure entro limiti ristretti, il ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti pubblici.

Maurizio BERNARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, all'esame dello Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato, del Libro verde sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno e della proposta di legge C. 4149 Comaroli, recante disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato, e, quindi, allo svolgimento dell'audizione del Sottosegretario Casero sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria.

La seduta termina alle 9.25.

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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 novembre 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.25.

Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato.
Atto n. 411.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Germanà, ha presentato una proposta di parere sullo schema di decreto ministeriale (vedi allegato 2).

Marco CAUSI (PD) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, motivata dal fatto che la trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato, pur iscrivendosi nel positivo solco tracciato dall'istituzione delle agenzie fiscali, avviata nel 1999, appare in contrasto con i più recenti orientamenti - recepiti anche da talune disposizioni recate dal decreto-legge n. 138 del 2011 -, i quali vanno nella direzione dell'unificazione, o almeno dell'integrazione, delle agenzie fiscali, nonché della razionalizzazione della presenza sul territorio degli uffici decentrati delle amministrazioni statali.

Maurizio BERNARDO (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 10 novembre 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.30.

Libro verde sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno.
COM (2011) 128 definitivo/2.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione - Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una proposta di documento finale sul provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) propone di espungere dal testo della proposta di documento finale, nel capoverso delle premesse in cui si richiamano i dati forniti in audizione dal Direttore generale dell'AAMS, in relazione al fatturato dei giochi on-line realizzato in Italia nel 2010, le parole «assicurando all'erario dello Stato un'importantissima fonte di gettito tributario», le quali non assumono, nell'ambito del documento, una rilevanza sostanziale, nonché di sopprimere, nella lettera l), relativa al rafforzamento dei meccanismi di identificazione dei titolari dei conti di gioco, le parole «in modo da superare gli elementi di criticità emergenti nel caso in cui il cliente del servizio di gioco è ubicato in

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uno Stato diverso da quello dell'operatore che presta il servizio».

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, accoglie le proposte del deputato Fluvi, riformulando conseguentemente la propria proposta di documento finale (vedi allegato 3).

Alberto FLUVI (PD), nel ringraziare il relatore per la disponibilità ad accogliere i suoi suggerimenti, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento finale, come riformulata.

Francesco BARBATO (IdV) esprime innanzitutto preoccupazione per l'impressionante crescita registratasi all'interno dell'Unione europea del fatturato annuo raggiunto dal settore del gioco d'azzardo on-line, evidenziando come tale dinamica, che risulta particolarmente forte in Italia, risulti sotto molti aspetti inquietante, in quanto rischia di trasformare il Paese in una sorta di gigantesca casa da gioco, laddove in altri ordinamenti, quale quello statunitense, vige addirittura il divieto per i giochi d'azzardo on-line.
Passando quindi al contenuto della proposta di documento finale predisposta dal relatore, pur condividendo l'esigenza di salvaguardare l'impostazione fondamentale della disciplina italiana in materia, che prevede una serie di presidi di natura pubblicistica rispetto ai requisiti obbligatori richiesti agli operatori, alla tutela dei minori, alla salvaguardia dei diritti dei consumatori ed alla garanzia degli interessi erariali, evidenzia come la stessa disciplina nazionale debba essere rafforzata, nonché attuata con maggiore rigore, al fine di evitare che possano continuare ad essere titolari di concessioni per l'esercizio di giochi pubblici soggetti imprenditoriali che non presentano adeguati requisiti di trasparenza, e che, in alcuni casi, risultano addirittura coinvolti in vicende di rilevanza penale.
In tale contesto, ritiene quindi che il mantenimento dell'impostazione regolatoria stabilita dal legislatore italiano non debba in ogni caso costituire uno strumento per favorire posizioni monopolistiche nel settore, il quale potrebbe invece avvantaggiarsi dell'ingresso di operatori esteri, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, i quali potrebbero introdurre elementi di maggiore concorrenzialità in tale mercato.
Dichiara quindi il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di documento finale, come riformulata dal relatore.

Maurizio BERNARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento finale, come riformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di documento finale, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 novembre 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.
C. 4149 Comaroli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come la Commissione avvii nella seduta odierna l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 4149 Comaroli, recante disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.

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Gianluca FORCOLIN (LNP), relatore, illustra la proposta di legge, la quale definisce standard tecnici per l'assegnazione degli spazi in uso alle amministrazioni statali, determinando i criteri della quantificazione del fabbisogno di spazio delle amministrazioni dello Stato in rapporto al numero, alla funzione e alle qualifiche del personale impiegato.
Nel dettaglio, la proposta, costituita da un unico articolo, stabilisce i parametri che le amministrazioni dello Stato devono applicare nella determinazione dei rispettivi fabbisogni di spazio allocativo che sono tenute a comunicare all'Agenzia del demanio, definendo gli standard ottimali di utilizzazione degli spazi in rapporto al numero, funzione e qualifiche del personale.
In particolare la proposta stabilisce, al comma 1, i seguenti parametri:
- per la qualifica di dirigente, un massimo di una persona per una stanza con una dimensione minima di 25,3 e massima di 28,3 metri quadrati;
- per la qualifica di funzionario, un massimo di tre persone per stanza con una dimensione minima di 13,3 e massima di 21,3 metri quadrati per persona;
- per la qualifica di impiegato un massimo di otto persone per stanza con una dimensione minima di 9 e massima di 12 metri quadrati per persona.

Tali parametri numerici riprendono quanto stabilito dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 14 marzo 2001, recante «criteri e modalità per la riduzione degli spazi adibiti ad uffici pubblici», i cui effetti sono stati successivamente sospesi dal decreto ministeriale 18 luglio 2001.
Ai sensi del comma 2 gli standard appena richiamati comprendono sia gli spazi complementari (stanze riunioni, biblioteche, archivi, mense) sia gli spazi relativi alla distribuzione ambientale funzionale (corridoi, ingressi, scale, servizi).
In tale contesto richiama il quadro normativo in cui si inseriscono le previsioni della proposta di legge.
A questo proposito ricorda l'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), il quale ha introdotto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere una serie di comunicazioni all'Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l'obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni.
In dettaglio, ai sensi della citata disposizione, le amministrazioni dello Stato sono tenute a comunicare all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate che non risultano più necessarie.
Inoltre, entro il 30 giugno 2010, le amministrazioni dello Stato dovevano comunicare l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni, l'Agenzia elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.
Le amministrazioni che utilizzino o detengano, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà delle stesse, sono tenute a trasmettere al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco contenente l'identificazione di tali beni. La trasmissione dell'elenco è finalizzata alla redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato e del conto generale del patrimonio dello Stato.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, tutte le amministrazioni pubbliche comunicano le eventuali variazioni intervenute e, qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, tali immobili vengono fatti rientrare nella

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gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali.
È altresì prevista una disciplina sanzionatoria, che si è andata rafforzando nel corso del tempo: innanzitutto, il predetto articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 prevede che, in caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, si prevede che l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei Conti.
Successivamente, l'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha disposto che la violazione dei predetti obblighi di comunicazione è causa di responsabilità amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi devono quindi individuare, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione. Si prevede altresì la nullità di ogni contratto di locazione di immobili che non sia stipulato dalla Agenzia del demanio per conto dell'amministrazione dello Stato interessata (è stabilita un'eccezione per i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).
Ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2010, qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio degli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dell'Agenzia del demanio il Ministero dell'economia e finanze effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
Rammenta inoltre che la materia relativa all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche è stata oggetto di una indagine conoscitiva svolta dalla Commissione, con l'obiettivo di approfondire un aspetto del più generale problema concernente la gestione del patrimonio pubblico e compiere una prima valutazione, in sede parlamentare, sugli effetti delle norme, introdotte nel corso degli ultimi anni, circa l'utilizzo e la gestione, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli immobili.
Tra le considerazioni finali del documento conclusivo approvato il 28 luglio 2011 emerge la proposta di individuare, a livello normativo, standard tecnici valevoli per tutte le amministrazioni, sia statali, sia delle regioni e degli enti locali, che definiscano la quota massima di spazio che può essere occupata dalla singola amministrazione o ente, in ragione del numero e della tipologia dei dipendenti, delle funzioni svolte e delle rispettive esigenze di presenza sul territorio.
Il documento approvato sottolinea la necessità di intervenire con una norma di rango legislativo per introdurre in termini vincolanti parametri di fabbisogno, che sono del resto già stati utilizzati autonomamente da alcuni enti, quali ad esempio l'INPS, nel loro processo di razionalizzazione degli spazi.
La definizione dei predetti standard dovrebbe infatti determinare effetti positivi anche indiretti, in quanto potrà costituire un incentivo per ulteriori interventi di modernizzazione organizzativa delle amministrazioni, ad esempio inducendo ad informatizzare i documenti e le relativa modalità di conservazione ed archiviazione, con conseguenti risparmi in termini di spazio.
Il modello di riferimento a cui occorre rifarsi, secondo quanto indicato nel documento, è quello del federalismo: come il processo di definizione dei costi standard per lo svolgimento delle funzioni assegnate o devolute ai diversi livelli di governo costituisce uno strumento per razionalizzare su tutto il territorio nazionale l'utilizzo delle risorse finanziarie e per responsabilizzare le amministrazioni nelle proprie politiche tributarie e di bilancio, così anche l'individuazione di parametri oggettivi per la definizione dei fabbisogni di spazi potrebbe contribuire ad affermare i principi di economicità, efficienza e trasparenza

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nell'utilizzo delle risorse immobiliari da parte delle diverse amministrazioni. Il vincolo costituito dall'individuazione di parametri precisi potrebbe costituire una leva decisiva per sbloccare un meccanismo finora basato sulla semplice buona volontà delle singole amministrazioni, e che rischia dunque di non sortire alcun effetto concreto.
Si riserva quindi di intervenire ulteriormente nel corso del dibattito.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

AUDIZIONI

Giovedì 10 novembre 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.45.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Il Sottosegretario Luigi CASERO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Francesco BARBATO (IdV), Alberto FLUVI (PD), Gianfranco CONTE, presidente, ai quali replicano il Sottosegretario Luigi CASERO e Fabrizia LAPECORELLA, Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dopo un ulteriore intervento di Gianfranco CONTE, presidente, riprende la sua replica Fabrizia LAPECORELLA, Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il Sottosegretario Casero e la professoressa Lapecorella, dichiarando quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.