CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 novembre 2011
558.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2011. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.
C. 3160 ed abbinate, nuovo testo unificato.

(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 3 novembre 2011.

Paolo RUSSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Vincenzo TADDEI (PT), relatore, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

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Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio.
C. 3626 ed abbinate, testo unificato.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame del testo unificato e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge, trasmesso dalla IV Commissione difesa.

Vincenzo TADDEI (PT), relatore, illustra il testo unificato trasmesso dalla Commisisone Difesa, che disciplina l'affondamento, in via sperimentale, di una nave, opportunamente bonificata, radiata dai ruoli del naviglio militare dello Stato, al fine di favorire la creazione di zone marine di ripopolamento ittico, di incrementare il patrimonio culturale sommerso e di incentivare il turismo subacqueo attraverso l'inabissamento di relitti.
Al riguardo, ritiene che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dovrebbe essere maggiormente coinvolto nell'attuazione del provvedimento.
Inoltre, per quanto riguarda i profili finanziari, al di là degli aspetti tecninci della copertura individuata e fermo restando che la nave è di proprietà della Difesa, ritiene che le spese relative alla bonifica dovrebbero essere poste a carico del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, mentre le risorse del Fondo europeo per la pesca dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per le finalità relative al ripopolamento delle risorse ittiche.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), comprendendo gli obiettivi del provvedimento, ritiene che sui profili finanziari sarebbe interessante conoscere il parere della Commissione Bilancio.

Vincenzo TADDEI (PT), relatore, precisando che la Commissione Bilancio non si è ancora espressa, ribadisce l'esigenza di distinguere le risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese relative all'attività di bonifica da quelle destinate al ripopolamento ittico.

Mario PEPE (PD), pur apprezzando l'impegno del relatore, constata che i deputati della maggioranza sono in larga parte assenti.

Paolo RUSSO, presidente, premesso che il provvedimento in esame risulta ampiamente condiviso, ritiene che, sia opportuno concluderne l'esame oggi stesso, salvo che non vi siano specifici motivi ostativi.

Vincenzo TADDEI (PT), relatore, presenta conclusivamente una proposta di parere favorevole con condizioni, nei termini in precedenza illustrati (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni, presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 novembre 2011. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.
C. 1823 Carlucci e C. 2132 Fiorio.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Paolo RUSSO (PdL), presidente e relatore, osserva che le due proposte di legge in esame, di contenuto pressoché equivalente, apportano alcune modifiche alla normativa vigente in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi, al fine di tener conto dei cambiamenti intervenuti nel settore e di garantire

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una tracciabilità dell'origine del prodotto attraverso una diversa normativa fiscale. Entrambe le proposte riprendono il testo elaborato dalla Commissione Agricoltura nella XIV legislatura (C. 3906).
Gli articoli da 1 a 9 delle proposte apportano modifiche alla legge n.752 del 1985, che reca la normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.
In particolare, si modifica l'articolo 1 della legge n. 752, prevedendo che le regioni disciplinino con propria legge anche la ricerca, la commercializzazione delle piante micorizzate ed i relativi controlli, da effettuare anche avvalendosi di istituti tecnici specializzati; le leggi regionali sono finalizzate, altresì, a tutelare l'ambiente tartufigeno naturale, attraverso l'incentivazione delle attività delle aziende agricole forestali volte al miglioramento ambientale (articolo 1).
Si stabilisce poi che, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sia rivisto l'elenco dei generi e delle specie di tartufi di cui all'articolo 2 della legge n. 752 e che l'accertamento delle specie possa essere svolto, oltre che dai centri già indicati, anche da altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni o province autonome (articoli 2 e 3). Al riguardo, occorrerà valutare una formulazione della norma che sia conforme ai principi di successione nel tempo delle leggi dal momento che tale elenco è da considerare parte integrante dell'articolo 2 e richiederebbe un intervento normativo primario, a meno di prevedere un'apposita norma di delegificazione della materia.
Modificando l'articolo 3 della legge, si prevede che non solo la raccolta, ma anche la ricerca sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati e che le regioni istituiscono un registro in cui sono annotate la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione; viene, inoltre, previsto che le regioni definiscano la percentuale massima su base provinciale del territorio a produzione di tartufi che è possibile destinare alla raccolta riservata e individuino le modalità per il controllo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa all'avvenuta micorizzazione (articolo 4).
L'articolo 4 della legge viene modificato nel senso di prevedere che le regioni definiscano d'intesa apposite norme per garantire l'uniformità normativa dell'attività dei consorzi volontari per la difesa del tartufo qualora interessino il territorio di più regioni (articolo 5).
Con riferimento all'articolo 5 della legge, si stabilisce che la deroga al divieto di ricerca e raccolta del tartufo durante le ore notturne sia definita dalle relative leggi regionali senza più alcun riferimento alle usanze locali (articolo 6).
Si propone inoltre la modifica dell'articolo 7 della legge, aggiungendo che la delimitazione della zona di raccolta possa avvenire anche con atto di intesa tra le amministrazioni regionali quando la zona interessata comprende territori di due regioni tra loro confinanti (articolo 7).
In merito all'articolo 11 della legge, riguardante le modalità di conservazione dei tartufi e di etichettatura delle confezioni, si prevede che: qualora siano utilizzate diciture che esaltano la presenza di tartufo nel prodotto, in etichetta devono essere indicati la specie del tartufo, il relativo nome latino e la provenienza geografica, con facoltà di indicare, oltre al Paese, la regione o la località di origine; nel prodotto deve essere presente una percentuale minima di tartufo del 3 per cento del peso totale del prodotto e la stessa deve essere riportata nell'etichetta; i prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo non possono evocare in etichetta il termine tartufo e devono indicare la dicitura «prodotto contenente aromi di sintesi» (articolo 8).
Viene infine modificato l'articolo 18 della legge, aggiungendo tra le violazioni che comportano sanzioni amministrative e pecuniarie il commercio di prodotti a base di tartufo o contenenti aromi di sintesi non conformi a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 11 (articolo 9).

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Gli articoli 10 e 11 delle proposte, di contenuto sostanzialmente identico, salve alcune differenze che verranno in seguito rilevate, recano misure in materia fiscale relative alla raccolta di tartufi, modificando sia il vigente regime IVA della cessione da parte di raccoglitori non soggetti a IVA, sia il regime IRPEF di questi ultimi.
In primo luogo, il comma 1 degli articoli 10 di entrambe le proposte intende abrogare l'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), recante il regime IVA dell'acquisto di tartufi, nell'esercizio di impresa, da parte di raccoglitori non professionisti. Le richiamate norme hanno previsto, nei confronti dei soggetti che effettuano nell'esercizio d'impresa acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti e occasionali non muniti di partita IVA, l'obbligo di emettere autofattura e di versare all'erario, senza diritto alla detrazione, l'IVA concernente le operazioni autofatturate. Dall'altro lato, le medesime disposizioni hanno consentito agli acquirenti di non dover indicare nell'autofattura le generalità del raccoglitore/cedente, che non è titolare di obblighi contabili. Il raccoglitore dovrà, tuttavia, indicare nella propria dichiarazione dei redditi, ai fini della determinazione del relativo reddito commerciale, l'ammontare dei corrispettivi percepiti e delle spese inerenti all'attività occasionalmente esercitata, ai sensi dell'articolo 67, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Entrambe le proposte (al comma 2 dell'articolo 10) intendono novellare la vigente disciplina IVA della raccolta dei tartufi mediante l'introduzione di un articolo 74-sexies nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (recante la disciplina generale dell'IVA). Sotto il profilo degli adempimenti del raccoglitore autorizzato non soggetto a IVA, il comma 4 dell'articolo 74-sexies intesta a tale soggetto l'obbligo di rilasciare una ricevuta, nella quale sia specificata l'indicazione di alcune caratteristiche del prodotto ceduto (natura, qualità, quantità, data e luogo o area di raccolta) e del corrispettivo ricevuto, ove ceda i prodotti a soggetti esercenti attività di impresa. Per quanto riguarda gli adempimenti dell'acquirente, le disposizioni (comma 1 dell'articolo 74-sexies) prevedono che l'imposta sia commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all'acquisto. L'imposta è liquidata con le modalità ordinariamente previste per le dichiarazioni e i versamenti periodici IVA ovvero secondo la disciplina prevista per i commercianti al minuto e assimilati. Viene prevista poi (comma 2 del nuovo articolo 74-sexies) la possibilità di optare comunque per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, per ciascuna cessione, mediante comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi nella dichiarazione annuale. La scelta del regime speciale vieta l'indicazione in fattura, fatto salvo il caso di scelta per il regime ordinario, dell'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo (comma 3).
In sostanza, l'opzione per il «regime ordinario», una volta abrogato l'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sembra implicare il ritorno al regime previgente, secondo cui il primo acquirente soggetto a IVA (imprenditore), al momento della successiva cessione del tartufo, riceveva l'importo dell'IVA sulla vendita, versandolo successivamente all'erario.
Ai sensi del comma 5 del proposto articolo 74-sexies, i contribuenti che applicano il regime speciale devono annotare in apposito registro gli acquisti (con indicazione di alcune informazioni sul prodotto raccolto) e le cessioni dei tartufi, riportando specifiche informazioni relative a ciascuna operazione (natura, qualità, quantità, prezzo d'acquisto e corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativo alla cessione, nonché la differenza tra questi ultimi due importi). Le annotazioni relative agli acquisti devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto medesimo, e comunque non oltre la data di annotazione della rivendita; quelle relative alle cessioni

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devono essere eseguite con le modalità e nei termini previsti per i commercianti al minuto e assimilati. Inoltre, l'applicazione del regime speciale obbliga alla conservazione delle ricevute prodotte dal raccoglitore e alla tenuta del predetto registro secondo la disciplina generale IVA per i documenti contabili.
Poiché la disposizione recata dall'articolo 1, comma 109, della legge n. 311 si riferisce ai «raccoglitori occasionali» senza specificare che deve trattarsi di soggetti autorizzati, il nuovo regime introdotto con l'articolo 74-sexies sembra potersi applicare solo nei confronti dei soggetti aventi i requisiti di legge richiesti per la raccolta dei tartufi; stante l'abrogazione del predetto comma 109, per la raccolta da soggetti non autorizzati - ove comunque effettuata - sembrerebbero operare le ordinarie regole IVA.
Il comma 3 dell'articolo 10 (comma 2 per la proposta di legge C. 1823) subordina l'efficacia delle disposizioni introdotte all'assenso del Consiglio europeo (ai sensi dell'articolo 269 della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA), che - in presenza di determinate condizioni - può autorizzare gli Stati membri a emanare misure particolari volte a semplificare l'obbligo di presentazione di elenchi riepilogativi, in deroga a quanto previsto dalle medesime norme europee.
Inoltre, gli imprenditori che commerciano in tartufi certificano, al momento della vendita, la data e il luogo o l'area di raccolta del prodotto e comunicano annualmente alla regione nella quale ha sede l'impresa, nei termini e con le modalità stabiliti dalla regione stessa, la quantità di prodotto immessa in commercio e la sua provenienza territoriale (successivi commi 4 e 5 dell'articolo 10, commi 3 e 4 per la proposta di legge C. 1823).
Il comma 6 dell'articolo 10 (comma 5 per la proposta di legge C. 1823) integra il testo unico sulle imposte sui redditi (articolo 71) al fine di introdurre una speciale modalità di determinazione del reddito derivante dall'attività di raccolta di tartufi, valida per i raccoglitori autorizzati. Tale reddito, in deroga alla disciplina generale sulla determinazione degli altri redditi imponibili a fini IRPEF, anziché essere costituito dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla produzione del reddito, viene quantificato mediante le risultanze delle ricevute rilasciate agli imprenditori cessionari (introdotte dall'articolo 74-sexies, comma 4, prima illustrato).
Entrambe le proposte di legge dispongono che il reddito così determinato sia ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese, sebbene in misure diverse: la proposta di legge C. 2132 ne dispone la riduzione del 50 per cento, mentre la proposta di legge C. 1823 prevede che sia ridotto del 60 per cento a regime. Entrambe fissano l'applicazione della riduzione così determinata a partire dal 1o gennaio 2012.
Le proposte recano infine una disciplina transitoria. In primo luogo, la proposta C. 1823 prevede che le nuove disposizioni sulla determinazione dei redditi derivanti dalla raccolta di tartufi si applichino dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2011, mentre la proposta C. 2132 ne fissa l'applicazione a partire dal periodo d'imposto in corso al 1o gennaio 2010.
Tali norme, così come quelle recanti la copertura finanziaria, necessitano di un aggiornamento considerato che le proposte di legge in esame sono state presentate a ottobre 2008 e a gennaio 2009. Analoga normativa transitoria è prevista anche in relazione alla misura della detrazione forfettaria applicabile.
Le disposizioni recate dall'articolo 11 di entrambe le proposte sono volte ad assoggettare i tartufi al regime speciale IVA, previsto per i prodotti agricoli, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché a determinare l'aliquota impositiva da applicare. Come è noto, il settore agricolo si è tradizionalmente avvalso di un regime IVA speciale, la cui disciplina è dettata dal citato articolo 34, che si differenzia, rispetto a quello ordinario, essenzialmente per i diversi criteri di detrazione e di applicazione dell'imposta. La detrazione

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dell'imposta, infatti, è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare delle cessioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole.
Il comma 1 dell'articolo 11 ricomprende i «prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi» tra gli ortaggi e le piante mangerecce assoggettati al descritto regime speciale di cui all'articolo 34 del del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Viene altresì esteso tale regime anche ai «funghi e tartufi preparati o comunque conservati», purché non venga utilizzato né alcool né acido acetico.
Il comma 2 assoggetta all'aliquota IVA del 10 per cento i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi (n. 21) e anche i tartufi freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificamente preparati per il consumo immediato; sono assoggettati a tale aliquota anche i tartufi disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati. Parallelamente, vengono ricompresi nei prodotti soggetti ad aliquota agevolata i tartufi e gli altri prodotti spontanei di pregio del sottosuolo preparati o conservati senza aceto o acido acetico.
Infine, il comma 3 dell'articolo 11 della proposta C. 1823 stabilisce che le suddette norme si applichino a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2009, mentre la proposta C. 2132 ne dispone invece l'applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2010.
In merito valgono le osservazioni prima svolte in merito alla decorrenza della riforma proposta e alla necessità di un suo aggiornamento temporale.
Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 novembre 2011. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola.
Atto n. 164.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola.
Atto n. 168.

(Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 3 novembre 2011.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che, nella seduta del 3 novembre scorso, il relatore aveva segnalato l'esigenza di un ulteriore tempo di riflessione per la definizione delle sue proposte, anche in ragione degli approfondimenti in corso con il Governo, nonché l'opportunità di acquisire anche l'orientamento dei gruppi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) fa presente che non risultano ancora conclusi gli approfondimenti in corso tra il Ministero delle politiche agricole e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria.

Paolo RUSSO, presidente, osserva che alcuni incontri sono già avvenuti e da questi sarebbe emersa una sollecitazione

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affinché la Commissione Agricoltura non segua il modello di pronuncia seguito nelle precedenti fasi.

Monica FAENZI (PdL), relatore, segnala che a seguito delle audizioni svolte, la Commissione ha raccolto un cospicuo numero di osservazioni e richieste di modifica, cui si è aggiunto il documento trasmesso dalla Coldiretti. A suo giudizio, la Commissione deve tener in considerazione tali istanze, Invita pertanto i gruppi ad esaminarle nel dettaglio per arrivare alla definizione di una pronuncia seria e utile.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede chiarimenti sugli incontri promossi dal Ministero e sul documento trasmesso dalla Coldiretti.

Paolo RUSSO, presidente, precisa che il Ministero ha già incontrato le organizzazioni agricole, tra le quali la Coldiretti, e avrebbe registrato la disponibilità a lavorare sul merito provvedimenti in esame. In tal senso, ritiene opportuno che anche la XIII Commissione si pronunci nel merito.

Massimo FIORIO (PD) rileva che il documento trasmesso dalla Coldiretti contiene un rilievo profondamente di merito, laddove contesta al Governo di ritenere che i provvedimenti di riordino non possano avere contenuto innovativo ma solo compilativo. Tale posizione mette in discussione l'orientamento di fondo già seguito dalla Commissione.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che sembrerebbe maturatasi una nuova situazione, nel senso che i provvedimenti, in precedenza ritenuti inemendabili, sarebbero ora ritenuti emendabili.
Rileva poi che, sul piano della procedura, si sta verificando ora che il Governo avvia una concertazione nella quale la Commissione diviene parte, mentre sarebbe invece opportuno che alla Commissione fossero sottoposti i testi all'esito della concertazione.

Monica FAENZI (PdL), relatore, osserva che l'atteggiamento tenuto dalle organizzazioni di categoria sembrerebbe derivare anche dal fatto che le stesse ritengono di non essere state adeguatamente coinvolte nelle precedenti fasi dell'iter. In ogni caso, dopo l'ultimo ciclo di audizioni svolto dalla Commissione, il Ministero delle politiche agricole ha convocato le organizzazioni agricole, che hanno essenzialmente posto il problema della scarsità del tempo a disposizione e dei limiti della legge delega. Anche a seguito di ciò, la Coldiretti ha inviato un suo documento alla Commissione. Appare dunque modificato l'orientamento radicalmente critico del mondo agricolo, che si dimostra in ogni caso interessato a rendere il progetto di riordino normativo più funzionale agli obiettivi prefissati.
In tal senso, ritiene che anche la Commissione dovrebbe impegnarsi nell'esame del merito delle questioni poste, visto che l'obiettivo generale del riordino normativo è senz'altro condivisibile.

Teresio DELFINO (UdCpTP), ricordando che le organizzazioni sentite in audizione hanno espresso valutazioni di chiaro dissenso sui provvedimenti in esame, esprime sconcerto per quello che appare un cambiamento di posizione. Tuttavia, poiché il suo gruppo intende cooperare ad ogni sforzo per ricercare una positiva soluzione, ritiene necessario per la Commissione verificare se le organizzazioni agricole concordano su un testo definito in sede ministeriale. Altrimenti, la situazione determinatasi non appare comprensibile.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritiene che l'obiettivo della semplificazione della normativa agricola è condivisibile, ma si dichiara preoccupata per il ruolo della Commissione, che rischia di venire sminuito. Fa inoltre notare che spesso la maggioranza non assicura la sua presenza ai

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lavori della Commissione e che spesso i gruppi di opposizione devono assumersi il ruolo della maggioranza.

Paolo RUSSO, presidente, fa presente che il complessivo iter dei provvedimenti mostra che il Governo ha sostanzialmente accolto l'orientamento che la Commissione Agricoltura ha manifestato nelle precedenti fasi di esame, invitando ad una complessiva rivisitazione dei testi. Pertanto, pur essendo condivisibili i rilievi del deputato Zucchi sul ruolo della Commissione, ritiene opportuno che la stessa non si sottragga alla situazione determinatasi, ma affronti le questioni di metodo e di merito.
In ogni caso, ritiene che ciò non potrà avvenire nella seduta odierna.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) si domanda se non sia opportuno che la Commissione, avendo acquisito il documento della Coldiretti, acquisisca anche le valutazioni delle altre organizzazioni.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che le organizzazioni agricole sono state sentite in audizione nelle scorse settimane e che gran parte di esse avevano già consegnato in quella occasione un loro documento alla Commissione. Il documento della Coldiretti è invece pervenuto ieri.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che in base a quanto ricordato dal Presidente si deve ritenere che la posizione delle altre organizzazioni sia quella espressa nei documenti già consegnati.

Teresio DELFINO (UdCpTP) rileva che in realtà la Coldiretti, nel documento ora consegnato, non pare avere assunto un orientamento molto diverso da quello manifestato nel corso dell'audizione. Infatti, nel documento si precisa che allo stesso sono allegate, in via esemplificativa, alcune proposte di modifica finalizzate a rendere l'attuale formulazione della bozza di decreto legislativo il più possibile aderente ai principi ed ai criteri della delega, ferma restando la contrarietà dell'organizzazione alla emanazione di un provvedimento che, allo stato, risulta inidoneo a razionalizzare la normativa del settore agricolo. In questo senso, il documento inviato appare piuttosto un gesto di buona volontà.
Ribadisce infine che il suo gruppo è disponibile a ricercare intese, ma ritiene che se si apre un nuovo percorso sarà necessario avere un nuovo testo e procedere a nuove audizioni.

Giuseppina SERVODIO (PD) ricorda che nel corso delle audizioni tutti i soggetti ascoltati hanno sostanzialmente espresso, con diverse sottolineature, dissenso sull'approccio seguito dal Governo. Ora, ferma la validità delle considerazioni del collega Zucchi sul ruolo della Commissione, vi è però il rischio che la Commissione si pronunci su un testo che è ancora oggetto di concertazione. Infatti, i testi deliberati dal Consiglio dei ministri e già superati con la riformulazione trasmessa nei mesi scorsi saranno nuovamente oggetto di riscrittura. Non intende appellarsi a questioni formali, ma sottolineare che il procedere su tavoli diversi non aiuterà a definire provvedimenti adeguati alle esigenze. Una procedura pasticciata espone infatti al rischio che si apra un gioco delle parti.
Nel manifestare apprezzamento per l'impegno della relatrice, precisa tuttavia che se si riapre il percorso di esame si dovrà riaprire anche il confronto nel merito con le organizzazioni di categoria, che finora avevano formulato una sorta di pregiudiziale negativa.

Monica FAENZI (PdL), relatore, ricorda che nel corso della audizioni la posizione più decisamente critica era quella espressa dalla Coldiretti, mentre le altre organizzazioni hanno sostanzialemente formulato osservazioni e richieste di modifica puntuali e riferite ai testi in esame. Nel documento da ultimo inviato, la Coldiretti pone inoltre la questione della legge delega e della interpretazione dei relativi limiti.
Propone infine alla Commissione di esercitare il ruolo che ad essa compete, approfondendo le questioni poste nell'ampia

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documentazione consegnata agli atti e impegnandosi per la definizione di una pronuncia seria e adeguata.

Paolo RUSSO, presidente, osserva che effettivamente, come segnalato dalla relatrice, dai documenti consegnati dalle organizzazioni audite emergono giudizi critici, ma anche puntuali richieste di modifica.
Infine, ritenendo che la Commissione non sia oggi in condizioni di procedere oltre e invitando a procedere agli approfondimenti indicati dalla relatrice, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla prossima settimana.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.00 alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.