CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 novembre 2011
558.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 novembre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del nuovo testo base).

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La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2011.

Valentina APREA, presidente, avverte che il relatore ha presentato un nuovo emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 1, alla proposta di legge in esame (vedi allegato 1).

Si passa, quindi, all'esame dell'articolo 1 e dell'emendamento 1.15 del relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, illustra il suo emendamento 1.15, interamente sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, che sintetizza la posizione espressa dai colleghi dei gruppi del PD e dell'UdC. Intende rivolgere in particolare alle colleghe Ghizzoni e Capitanio Santolini un doveroso riconoscimento per il contributo determinante da esse fornito per trovare una soluzione condivisa ed evitare così di portare l'esame del provvedimento in Assemblea. Ricorda, altresì, che il collega Zazzera, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha condiviso il testo dell'emendamento in discussione, rinunciando pertanto a presentare eventuali ulteriori modifiche al testo presentato. Aggiunge che a seguito di intese intercorse per le vie brevi con i colleghi della 7a Commissione del Senato, è stato concordato che l'emendamento interamente sostitutivo del testo non sarà sottoposto ad ulteriori modifiche nel corso dell'esame in quel ramo del Parlamento. Nel ringraziare quindi vivamente i gruppi di opposizione per la disponibilità al confronto dimostrata, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.15, al fine di approvare in tempi brevi in sede legislativa il provvedimento in esame.

Francesco Maria GIRO (PdL) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.15 presentato dal relatore.

Valentina APREA, presidente, propone quindi di non procedere alla fissazione del termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.15 presentato dal relatore.
La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.15 presentato dal relatore, dando atto della proficua conclusione dell'esame. L'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 1, sintetizza infatti le osservazioni e accoglie i suggerimenti formulati dagli esperti auditi, mettendo anche a frutto il lavoro svolto in sede di Comitato ristretto che peraltro non era giunto ad una soluzione condivisa.
Preannuncia, pertanto, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il ritiro di tutti gli emendamenti presentati.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, concorda con quanto affermato dall'onorevole Ghizzoni, osservando che il procedimento seguito dall'onorevole Barbieri è la dimostrazione dell'esistenza di un clima che, contrariamente a quanto avviene al di fuori, si incentra sulla collaborazione e sulla condivisione delle proposte portate all'esame della Commissione. Auspica, pertanto, che tale metodo costituisca un buon viatico per lo svolgimento dei lavori futuri della Commissione.

Paola GOISIS (LNP), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, si dichiara soddisfatta del lavoro svolto in Commissione dai gruppi di maggioranza e di opposizione.

Valentina APREA, presidente, avverte che gli emendamenti Zazzera 1.13 e 1.14 sono stati ritirati.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.15 del relatore.

Valentina APREA, presidente, avverte che il nuovo testo della proposta di legge in esame, adottato come testo base, così come modificato dall'emendamento approvato, sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari

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competenti per l'espressione del parere, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, presidente, propone di passare immediatamente all'esame in sede consultiva delle proposte di legge n. 4568 e n. 4250 e, indi, a quello degli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.
C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, e abbinate.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge n. 4568, approvata all'unanimità in sede deliberante presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato e adottato come testo base dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera nella seduta del 18 ottobre, reca norme volte a favorire la ricerca delle persone scomparse ed è composta di un unico articolo. Per quanto attiene al contenuto della proposta n. 4568, l'articolo 1, al comma 1, introduce l'obbligo civile per chiunque, indipendentemente dai rapporti di parentela, di denunciare la scomparsa di persone che, allontanatesi dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora senza darne conto ad alcuno senza plausibili motivi, mettano a rischio la propria vita. La denuncia va resa agli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, o comunque a un agente di polizia locale. Ai sensi del comma 2, qualora la denuncia venga raccolta dagli agenti della polizia locale questi sono tenuti a trasmetterla immediatamente al più vicino tra i presìdi territoriali delle forze di polizia, ai fini del contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati (Ced), presso il Ministero dell'interno istituito dalla legge n. 121 del 1981. Il comma 3 prevede che copia della denuncia sia immediatamente rilasciata ai presentatori. Il comma 4 prescrive che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuova l'immediato avvio delle ricerche dandone contestuale comunicazione al prefetto per le iniziative di competenza. Si specifica altresì che il prefetto può avvalersi, nell'intraprendere le opportune iniziative, del concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio, nonché delle strutture informative e di quelle specializzate, televisive e radiofoniche con esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse. Le informazioni comunque in possesso di ciascuno degli uffici pubblici e degli enti privati di cui sopra devono essere trasmesse senza indugio anche alla banca dati nazionale del DNA, istituita dalla legge n. 85 del 2009.
Osserva, poi, che il comma 5 impone a coloro i quali hanno denunciato la scomparsa di una persona l'obbligo, in caso di ritrovamento, di darne immediata comunicazione

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alle autorità di polizia. Il comma 6 configura la violazione dell'obbligo di denuncia, in caso di inosservanza senza giustificato motivo da parte di persone diverse dai congiunti, come un illecito amministrativo con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, al quale si applicano le procedure relative all'accertamento di cui alla legge n. 689 del 1981 con competenza in capo al Prefetto. Ai sensi del comma 7, gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 8 fissa l'entrata in vigore della presente legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Segnala, quindi, che alla proposta di legge n. 4568 risultano abbinate altre quattro proposte di iniziativa parlamentare. La proposta di legge n. 705 (Villecco Calipari) e l'identica n. 3728 (C. Carlucci) constano di otto articoli, mentre la n. 3214 (Carlucci) e la n. 4187 (Galati) si compongono di quattro articoli. Precisa, però, che pur con l'abbinamento delle suddette proposte di legge, in data 24 ottobre nella Commissione referente Affari Costituzionali non sono pervenute, alla scadenza dei termini, proposte emendative al testo base approvato dal Senato, e questo anche per la volontà delle parti di accelerare i tempi per la sua approvazione in sede legislativa visto l'importanza e l'urgenza della legge in esame. In ogni caso delle proposte di legge abbinate, solo la n. 3214, analogamente a quanto previsto dalla proposta n. 4568, prevede l'obbligo di denuncia delle persone scomparse all'autorità di polizia, non essendo però prevista alcuna sanzione per la violazione dell'obbligo.
Ricorda, quindi, che tutte le proposte abbinate prevedono l'istituzione di strutture amministrative specifiche volte al coordinamento delle iniziative di ricerca delle persone scomparse. In particolare, segnala l'istituzione del Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse presso il Ministero dell'interno e del comitato provinciale sulle persone scomparse presso la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo, qualora si verifichino casi di scomparsa di cui sia accertata la non volontarietà (n. 705 e n. 3728); l'istituzione del Comitato per il coordinamento delle iniziative di ricerca delle persone scomparse presieduto dal Commissario quale organo permanente e non più straordinario, nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno (n. 3214); l'istituzione di una sala operativa interforze permanente presso il Ministero dell'interno (n. 4187). Le strutture citate si differenziano per la denominazione e la composizione, ma sono sostanzialmente volte ai medesimi fini di monitoraggio dei casi riguardanti persone scomparse, valutazione dello stato delle indagini e coordinamento delle iniziative.
Osserva, poi, che un'altra tematica affrontata dalle proposte in esame è relativa alle istituzioni di banche dati e centri di raccolta di dati. In particolare si prevede l'istituzione di una banca dati nazionale sulle persone scomparse (n. 705; n. 3241 e n. 3728); di una banca dati nazionale dei campioni di DNA delle persone scomparse (n. 705; n. 3728); l'istituzione dell'Ufficio centrale obitori, al fine di consentire una più rapida identificazione di cadaveri non riconosciuti (n. 705 e n. 3728). La proposta n. 3214 istituisce al riguardo una banca dati sui cadaveri non identificati. Specifiche misure contenute nelle proposte di legge abbinate sono volte al sostegno alle famiglie delle persone scomparse. In particolare, si prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone della cui scomparsa non sia accertata la volontarietà (n. 705; n. 3728 e n. 3214) nonché la possibilità di usufruire da parte dei familiari delle persone scomparse di permessi retribuiti, qualora le assenze dal lavoro siano motivate da questioni legate alla scomparsa del congiunto, per un periodo non superiore a un anno (n. 705; n. 3214 e n. 3728). Infine, ricorda che ulteriori disposizioni riguardano infine l'istituzione di numero unico verde nazionale

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per la segnalazione delle persone scomparse (n. 705; n. 3728 e n. 4187).
Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008.
C. 4250 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2011.

Paola GOISIS (LNP), relatore, rileva che il provvedimento in esame assume un significativo rilievo sotto il profilo economico-culturale e politico. Dal punto di vista economico, l'apertura verso il mercato cinematografico cinese potrebbe consentire in futuro di disporre di possibili contributi cinesi; dal punto di vista culturale, questa leadership è in grado di offrire nuove potenzialità alla produzione italiana, tenuto conto della vivacità della produzione cinematografica cinese, che nel recente passato, ha conseguito anche significativi riconoscimenti nelle manifestazioni culturali internazionali. Dal punto di vista politico la definizione dell'Accordo in parola, consente di sostenere la produzione cinematografica di operatori cinesi. Osserva che in passato diverse produzioni italiane sono state realizzate in Cina e non possono produrre e diffondere le loro opere in loco ovvero sono soggetti a pesanti restrizioni. L'accordo, come già evidenziato, dispone che i film coprodotti debbano essere esaminati e approvati dalle Autorità competenti dei due Paesi individuate dall'accordo stesso, in particolare che gli stessi possono essere distribuiti e proiettati in pubblico, all'interno e all'esterno di ciascun Paese, solo dopo il rilascio del relativo permesso da parte delle rispettive Autorità competenti. La nota di interpretazione dell'articolo 10 è volta ad evitare eventuali interventi autorizzatori da parte delle Autorità cinesi, che avrebbero potuto delineare una forma di censura incompatibile con l'ordinamento italiano. È difatti auspicabile che l'intensificazione della cooperazione culturale in questo campo con l'Italia porti ad una maggiore apertura di quel Paese in termini di rispetto dei diritti civili e politici. Un potere autorizzatorio come quello previsto dall'articolo 10 del Trattato non è mai stato previsto in accordi di analoga natura stipulato con altri Paesi, ma si è reso necessario alla luce della libertà di espressione e di violazione dei diritti fondamentali, come dimostra la vicenda del Premio Nobel per la pace Liu Xiaobo. Rileva, quindi, che dal punto di vista politico è importante che il Governo vigili sull'accordo in parola, facendo prevalere, sugli interessi meramente economici, i principi sanciti dall'articolo 21 della nostra Costituzione, in modo tale da rendere cogente il dettato dell'articolo 17 dell'Accordo in titolo, ovverosia la procedura di denuncia, in caso di comportamenti censori da parte delle competenti autorità cinesi.
Propone, quindi, di esprimere parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).

Manuela GHIZZONI (PD) chiede di sospendere brevemente la seduta per poter svolgere un approfondimento sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Valentina APREA, presidente, sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 14.50.

Valentina APREA, presidente, alla luce dell'esigenza espressa dalla collega Ghizzoni, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra

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seduta per consentire di svolgere gli approfondimenti richiesti sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 novembre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.55.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, presidente, propone di passare immediatamente all'esame dell'atto del Governo n. 416.

La Commissione concorda.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto per lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2011, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 416.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto dello schema in oggetto.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame reca il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Al riguardo, ricorda che l'articolo 32, commi 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) ha dettato disposizioni volte al contenimento e alla razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. In particolare, il comma 2, rinviando ad un'apposita tabella l'individuazione degli enti e organismi destinatari di contributi statali, dispone che gli importi siano iscritti in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il riparto venga effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 stabilisce che la dotazione delle UPB venga quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978. In relazione a tale previsione normativa, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un nuovo capitolo, ora 3670. Ricordo che, fino all'esercizio finanziario 2007, nel capitolo citato sono confluiti, tra gli altri, i contributi ordinari e straordinari assegnati ad istituzioni culturali ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1 e 7-8 della legge n. 534 del 1996.
Ricorda, quindi, che la legge n. 534 del 1996, infatti, ha razionalizzato le diverse ipotesi di erogazione di contributi statali ad enti culturali prevedendo all'articolo 1, la concessione di un contributo ordinario annuale alle istituzioni, in possesso di specifici requisiti, inserite in apposita tabella, emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere parlamentare, e della quale è previsto l'aggiornamento ogni tre anni, con la medesima procedura; all'articolo 7, la concessione di contributi straordinari, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca, ad istituzioni culturali già destinatarie di contributo ai sensi dell'articolo 1; all'articolo 8, l'erogazione di contributi annuali ad istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, ma

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in possesso di alcuni requisiti minimi. Successivamente, la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, all'articolo 2, comma 396) ha previsto per i finanziamenti a tali istituzioni la costituzione di un apposito capitolo di bilancio. È stato, pertanto, istituito il nuovo capitolo 3671.
Osserva, pertanto, che lo schema di decreto interministeriale in esame reca il riparto dei contributi, allocati sul capitolo 3670, da erogare ad enti culturali relativamente all'anno finanziario 2011. La tabella C della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 2010) ha determinato lo stanziamento complessivo per i capitoli 3670 e 3671 in 12.056.000 euro per il 2011. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2010, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013, ha assegnato, quindi, al capitolo 3670 euro 6.613.000 (e al capitolo 3671 euro 5.443.000). Per effetto dell'accantonamento di euro 692.372, la somma disponibile è stata ridotta ad euro 5.920.628. Successivamente, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 34 del 2011 (legge n.75 del 2011) ha disposto, a decorrere dal 2011, l'autorizzazione di spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali: di tale cifra, come evidenzia la relazione per le Commissioni che accompagna lo schema, euro 6.150.000 sono stati destinati ad incremento dello stanziamento del capitolo 3670. Pertanto, la somma complessiva da ripartire per il 2011, a valere sul citato capitolo, è pari ad euro 12.070.628.
Osserva come, rispetto allo stanziamento disposto per il 2010, pari ad euro 13.573.278,44, si registra una diminuzione dell'11,07 per cento. La relazione per le Commissioni parlamentari e la premessa allo schema di decreto in esame chiariscono che si è ritenuto di procedere alla ripartizione delle somme complessivamente disponibili per il 2011 applicando la medesima decurtazione dell'11,07 per cento ai contributi assegnati per il 2010 a ciascun organismo finanziato.
Al riguardo, evidenzia, preliminarmente, che le sottoripartizioni degli importi assegnati complessivamente ad Associazione Reggio Parma Festival, Fondazione Festival Pucciniano e Associazione Centro Europeo di Toscolano, nonché delle somme destinate nell'insieme a Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, Associazione Ferrara Musica e Fondazione Ravenna Manifestazioni, sono specificate solo nell'ambito del prospetto incluso nella relazione per le Commissioni parlamentari, come già riscontrato nel 2010, e non nello schema di decreto. Evidenzia, altresì, che la relazione fa presente che per alcune voci della ripartizione non sono indicati i beneficiari in quanto essi vengono individuati «a seguito di procedure concorsuali che sono in corso di definizione». Osserva, infine, che nello schema di riparto in esame, analogamente a quanto avvenuto a partire dal 2004, è direttamente individuata, all'articolo 2, la sottoripartizione, tra gli enti interessati, della voce generale relativa ai «Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi».

Manuela GHIZZONI (PD) chiede al relatore se il fatto che il provvedimento in esame non specifichi adeguatamente i contributi assegnati ad associazioni ed enti, derivi dalla criticità già evidenziata nel corso dell'esame dell'analogo provvedimento presentato l'anno passato. Si riferisce cioè al fatto che risulta problematico, ai fini dell'espressione del parere della Commissione, individuare quali sono i soggetti destinatari degli stanziamenti in conseguenza delle diverse procedure seguite per l'assegnazione delle risorse.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, conferma che permane l'aspetto problematico evidenziato dalla collega Ghizzoni.

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Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 15.05.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
Testo unificato C. 3107 Milanato e abbinate.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato esaminato, da ultimo, nella seduta del 20 settembre 2011.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), relatore, fa presente che, dopo una serie di colloqui avuti per le vie brevi con i colleghi dell'opposizione e in particolare con commissari del gruppo del partito democratico, è emersa la necessità di svolgere un approfondimento sul provvedimento in esame, da condurre anche con i competenti uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si tratta di una materia, infatti, che rientra nella competenza delle regioni.

Maria COSCIA (PD) concorda con la richiesta di approfondimento segnalata dall'onorevole Giammanco, sottolineando, fra l'altro, che in sede di Conferenza unificata sono già state evidenziate le criticità indicate.

Valentina APREA (PdL), presidente, prende atto dell'esigenza emersa, evidenziando l'opportunità di verificare, anche con l'ausilio degli uffici, se le Commissioni affari costituzionali e parlamentare per le questioni regionali si siano già espresse sul testo in esame, per i profili evidenziati. Si tratta infatti di materie che rientrano nella competenza di quegli organi parlamentari.
Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

Sui lavori della Commissione.

Enzo CARRA (UdCpTP) chiede di sapere quando proseguirà l'esame in sede consultiva degli atti del Governo n. 395 e n. 396.

Valentina APREA, presidente, sottolinea che l'esame sugli atti indicati potrebbe proseguire nel corso della prossima settimana, secondo il calendario che sarà definito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi concordi, riunito al termine della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università.
Atto n. 395.

Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e

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conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività.
Atto n. 396.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
Nuovo testo C. 4207, approvato in un testo unificato dalla 1a Commissione permanente del Senato e abbinate.