CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 novembre 2011
557.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2011. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.15.

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.
C. 4166, approvata dalla 2a Commissione del Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata

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ad esprimere il parere alla II Commissione Giustizia sulla proposta di legge in oggetto, recante norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica», approvata in sede deliberante dalla Commissione Giustizia del Senato.
Passando ad una breve illustrazione degli articoli, osserva che l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 240 del codice penale, che disciplina la confisca delle cose che servirono a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. In particolare rileva che la lettera a) interviene sul secondo comma prevedendo la confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati prevalentemente informatici; la lettera b) sostituisce il terzo comma dell'articolo 240, disponendo che, come già previsto per gli altri casi di confisca obbligatoria, non si proceda all'applicazione della misura se i beni o strumenti informatici appartengano ad una persona estranea al reato. È inoltre stabilito che la confisca dei beni e strumenti informatici è obbligatoria anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento).
L'articolo 2 novella le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introducendovi l'articolo 86-bis, mediante il quale viene disciplinato l'impiego dei beni e strumenti informatici utilizzati per la commissione dei reati informatici. In particolare, fa presente che il comma 1 prevede che i beni informatici che in sede di indagine risultino essere stati utilizzati per il compimento di uno dei reati elencati debbano essere sequestrati ed affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta, che li utilizzano per contrastare la criminalità informatica, ovvero ad altri organi dello Stato che li impiegano comunque per finalità di giustizia; il comma 2 disciplina la fase successiva alla condanna e dunque alla confisca dei suddetti beni, prevedendone l'assegnazione a coloro che già li abbiano custoditi ai sensi del comma precedente ovvero ai medesimi organi di polizia che ne facciano richiesta o ad altri organi dello Stato.
L'articolo 3 interviene sulla disciplina delle operazioni sotto copertura contenuta nell'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale». In particolare, la novella, introducendo il comma 9-bis, prevede che i beni informatici e telematici confiscati nell'ambito di procedimenti penali per delitti contro la personalità individuale - di cui agli articoli 600-604 del codice penale, che comprendono la riduzione in schiavitù, la tratta di persone, e i delitti di sfruttamento sessuale dei minori - siano assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano fatto richiesta per l'impiego nelle attività sotto copertura ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto.
Infine, l'articolo 4 stabilisce che le disposizioni precedenti sulla confisca e sulla destinazione dei beni sequestrati e confiscati sono applicate anche quando i beni e gli strumenti informatici sono utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, che sanzionano, rispettivamente, la contraffazione, l'alterazione o l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, e l'introduzione nello Stato, al fine di trarne profitto, e il commercio, di prodotti con segni falsi.
Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione Trasporti, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge in oggetto.

Marco DESIDERATI (LNP), in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, osserva che sarebbe opportuno che i beni informatici sequestrati in quanto utilizzati per il compimento di un reato possano essere affidati, anziché ai soli organi di polizia che ne facciano richiesta e che sono tenuti ad utilizzarli per finalità di contrasto alla criminalità informatica, an

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che ad altre istituzioni pubbliche, come ad esempio le scuole, per finalità diverse da quelle previste.

Mario VALDUCCI, presidente, evidenziando che l'osservazione del collega Desiderati esula dalle competenze della IX Commissione, rientrando invece nelle competenze specifiche della Commissione cui il provvedimento è assegnato in sede referente, sottolinea che il provvedimento prevede che tali beni possano essere assegnati anche ad altri organi dello Stato, che li impieghino comunque per finalità di giustizia.

Vincenzo GAROFALO (PdL) osserva che le apparecchiature con le quali si commettono reati di tipo informatico in genere sono assai sofisticate e ribadisce la necessità che queste vengano utilizzate dagli organi di polizia o dagli organi dello Stato per contrastare la criminalità informatica.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio.
Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco DESIDERATI (LNP), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul testo unificato delle proposte di legge in oggetto, recante autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio.
Rileva che l'iniziativa è volta a favorire la creazione di zone marine di ripopolamento ittico, ad incrementare il patrimonio culturale sommerso, nonché ad incentivare il turismo subacqueo. Sottolinea che, per tali finalità, l'articolo 1 autorizza il Ministero della difesa ad effettuare a titolo sperimentale l'affondamento di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare dello Stato; la nave sarà scelta tra quelle dislocate nel porto militare di La Spezia alla data di entrata in vigore della legge, mentre l'affondamento dovrà essere eseguito dalla Marina militare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con la regione Liguria, previa la bonifica della nave prescelta, dalla quale verranno asportati tutti gli elementi potenzialmente inquinanti e i materiali ritenuti pericolosi. La stessa intesa prevede la copertura delle spese a carico dei programmi operativi regionali relativi all'utilizzo del Fondo Europeo per la Pesca e del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, previa autorizzazione, ove necessario, della Commissione europea. Con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dovrà essere individuata la nave da affondare, e definita la scelta del sito per l'inabissamento.
Con l'articolo 2 si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stipuli convenzioni con università ed istituti di ricerca al fine di monitorare gli effetti dell'inabissamento del relitto sulla quantità e sulla qualità della fauna e della flora marina. Gli esiti del monitoraggio verranno semestralmente pubblicati in apposita sezione del sito internet dello stesso Ministero.
Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione Trasporti, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge in oggetto.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

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Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.
Nuovo testo C. 3555 Moffa.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Deborah BERGAMINI (PdL), relatore, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulla proposta di legge in oggetto, recante norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, nel nuovo testo adottato dalla VII Commissione il 25 ottobre scorso.
Osserva che la proposta introduce norme volte a promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, con riferimento alle retribuzioni dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge n. 69 del 1963, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.
Passando ad una breve descrizione del contenuto degli articoli, sottolinea che l'articolo 1 definisce finalità e ambito applicativo dell'intervento e precisando che per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
L'articolo 2 istituisce, presso il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico, composta di quattro membri, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dello sviluppo economico, uno designato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, e uno designato dalla Federazione nazionale stampa italiana; ai membri della Commissione non è dovuto alcun compenso. Compito della Commissione è quello di definire, entro tre mesi dal suo insediamento, i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato. La Commissione dovrà inoltre valutare le politiche retributive dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive, e, su questa base, redigere ed aggiornare un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi di equità retributivi.
L'articolo 3 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2012, l'iscrizione nel suddetto elenco è requisito necessario per l'accesso a qualsiasi contributo pubblico in favore dell'editoria.
L'articolo 4 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione Trasporti, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge in oggetto, che a suo giudizio interviene a regolare in modo positivo un aspetto assai problematico della professione giornalistica, dal momento che esistono differenze retributive assai consistenti tra i giornalisti stabilmente assunti e i giornalisti collaboratori.

Marco DESIDERATI (LNP) sottolinea una contraddizione che emerge dal combinato disposto degli articoli 2 e 3, dal momento che il primo prevede che la Commissione definisca entro tre mesi dal suo insediamento i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato e il secondo fissa al 1o gennaio 2012 - e quindi prima dello scadere dei tre mesi - la data entro la quale l'iscrizione all'elenco dei datori di lavoro giornalistici che rispettano l'equità contributiva diventa requisito necessario per l'accesso ai contributi pubblici.

Mario VALDUCCI, presidente, sottolinea che si tratta di un aspetto di coordinamento

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formale, sul quale sicuramente interverrà la Commissione competente in sede referente.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 novembre 2011. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.25.

Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida.
C. 3901, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2011.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che, non essendo stati presentati emendamenti, il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere. Nel riservarsi comunque di verificare la sussistenza delle condizioni per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.
C. 4663 Biasotti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2011.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che sono pervenuti sei emendamenti a firma Monai (vedi allegato).

Jonny CROSIO (LNP), relatore, fa presente che l'emendamento 1.1 interviene sul comma 1 della proposta di legge prevedendo, da un lato, che l'istituzione di corsie o aree nelle quali sia limitato l'accesso o la permanenza sia effettuata, oltre che a salvaguardia della sicurezza della circolazione e dell'ordine pubblico, anche a salvaguardia dell'accessibilità e della fruibilità da parte dell'utenza, dall'altro che sia favorita la raggiungibilità e l'utilizzo delle aree pertinenziali destinate agli utenti. Su tale emendamento si rimette alle valutazioni del Governo, al fine di chiarire il rapporto tra il potere di ordinanza dell'ENAC e la nozione di area pertinenziale contenuta nell'emendamento.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 che prevede, analogamente a quanto previsto dalla prima parte dell'emendamento 1.1, che l'istituzione di corsie o aree nelle quali sia limitato l'accesso o la permanenza sia fatta, oltre che a salvaguardia della sicurezza della circolazione e dell'ordine pubblico, anche a salvaguardia dell'accessibilità e della fruibilità da parte dell'utenza.
Sull'emendamento 1.3, che prevede, analogamente alla seconda parte dell'emendamento 1.1, che sia favorita la raggiungibilità e l'utilizzo delle aree pertinenziali destinate agli utenti, si rimette alle valutazioni del Governo, per le medesime ragioni esplicitate con riguardo all'emendamento 1.1.
Rileva che l'emendamento 1.4 aggiunge il comma 1-bis, con il quale si prevede che - al fine di favorire la sosta breve e lunga dei veicoli negli aeroporti e garantire condizioni di equità delle tariffe di sosta, soprattutto in caso ci siano condizioni di concorrenza limitate - la direzione aeroportuale dell'ENAC competente per territorio, sentita la società di gestione possa stabilire limiti tariffari orari, giornalieri e settimanali per sosta e parcheggio, che tengano

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conto dell'effettivo costo di ammortamento e gestione, prevedendo inoltre apposite aree di sosta nell'ambito delle quali siano garantite tariffe agevolate per l'utenza che viaggia più di frequente per motivi di lavoro ovvero per particolari categorie di autovetture, quali in particolare quelle adibite al trasporto di persone disabili.
Su tale emendamento formula un invito al ritiro e, in caso di mancato ritiro, un parere contrario in quanto l'istituzione di parcheggi destinati alla sosta breve e lunga non appare rientrare nell'ambito dei poteri di ordinanza dell'ENAC.
Anche sull'emendamento 1.5, che interviene sul comma 2, prevedendo che l'utilizzo di apparecchiature o dispositivi elettronici automatici per il controllo del tempo di permanenza nelle aree aeroportuali sia tale da garantire l'agevole e comodo utilizzo dell'aeroporto, soprattutto agli utenti che viaggiano frequentemente per motivi di lavoro, formula un invito al ritiro e, in caso di mancato ritiro, un parere contrario, in quanto la nozione di «utenti che viaggiano frequentemente per motivi di lavoro» appare molto generica.
Formula infine un parere favorevole sull'emendamento 1.6, che prevede che la sanzione prevista in caso di violazione delle norme limitative della circolazione in aeroporto sia dimezzata se commessa da veicoli a due ruote, in quanto la proposta emendativa appare coerente con le prescrizioni del codice della strada.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime il parere contrario del Governo sugli emendamenti Monai 1.1 e 1,.3, in quanto il concetto di aree pertinenziali è estraneo alle zone aeroportuali. Osserva che il riferimento all'accessibilità dell'aeroporto è ripreso nell'emendamento Monai 1.2, sul quale esprime parere favorevole. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.4 dal momento che la previsione che attribuisce all'Enac la facoltà di stabilire le tariffe per i parcheggi non trova fondamento, non rientrando tale attività nelle competenze istituzionali dell'Ente. Esprime parere contrario sull'emendamento Monai 1.5 in quanto non possono essere destinate aree ad una categoria non chiaramente identificata e di conseguenza, troppo ampia. Fa presente comunque che il direttore dell'aeroporto nell'ordinanza potrà in ogni caso prevedere aree destinate alle categorie protette. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Monai 1.6, che riproduce una norma già prevista dall'articolo 158, comma 5 del codice della strada.

Carlo MONAI (IdV), in ragione delle considerazioni del Governo e del relatore, ritira gli emendamenti a propria firma 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5. Quanto all'emendamento 1.4, fa presente che esso trae spunto dal fatto che nei vari aeroporti italiani esiste una situazione assai differenziata per quanto riguarda le tariffe praticate per parcheggi e sosta, che in ogni caso risultano assai alte in quanto determinate in regime di monopolio dalle società di gestione, che sono le uniche proprietarie degli spazi. Nel sottolineare che spesso i parcheggi aeroportuali sono istituiti in aree non custodite, mal pavimentate, e che le società di gestione, pur a fronte di tariffe elevate, non rendono servizi adeguati non garantendo neanche il risarcimento di eventuali danni che dovessero occorrere alle autovetture in sosta, osserva che anche il livello delle tariffe incide sulla scelta di utilizzare il servizio aereo, soprattutto da parte dell'utenza economicamente più debole. Si riserva in ogni caso di presentare un ordine del giorno al riguardo, che auspica sia accolto dal Governo per favorire condizioni di maggiore concorrenzialità.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ritiene appropriata la scelta del deputato Monai di presentare un apposito ordine del giorno nel prosieguo dell'iter legislativo sul tema dianzi evidenziato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Monai 1.2 e Monai 16 (vedi allegato).

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che il testo unificato, come risultante dagli

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emendamenti approvati nella seduta odierna, sarà trasmesso per il parere alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nel riservarsi comunque di verificare la sussistenza delle condizioni per il trasferimento della proposta di legge, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 novembre 2011. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2011, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea.
Atto n. 413.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 novembre 2011.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che nella seduta del 3 novembre scorso il relatore, onorevole Simeoni, ha svolto la relazione introduttiva, formulando una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 novembre 2011. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.45.

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci: esame del documento conclusivo.
(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Nel ricordare di avere illustrato, nella seduta del 3 novembre 2011, una proposta di documento conclusivo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.