CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 ottobre 2011
554.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 8.40.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
C. 98 e abb.-A, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento reca norme per la tutela della libertà d'impresa, nonché disposizioni per lo statuto delle imprese che il medesimo già approvato dalla Camera in un testo unificato, è stato successivamente modificata dal Senato, che ha introdotto una serie di modifiche nel complesso di scarso rilievo sotto il profilo finanziario. Con riferimento alle competenze della Commissione, ritiene tuttavia necessario richiamare l'attenzione sull'articolo 10, comma 1, tenuto conto degli elementi forniti dal Governo circa la presumibile onerosità della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Andrebbe, in particolare, considerata la modifica introdotta dal Senato, nel corso dell'esame in sede consultiva del disegno di legge comunitaria per il 2011, che finalizza la delega all'integrale recepimento alla predetta direttiva. A riguardo, ferme restando le criticità implicate dal recepimento della direttiva in questione, osserva come la stessa andrebbe in ogni caso recepita con una serie di cautele al fine di prevenire il determinarsi di effetti negativi per la finanza pubblica. Formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 98 e abb. - B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese;
tenuto conto che:
il recepimento della direttiva 2011/7/UE, recante disposizioni per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, di cui all'articolo 10, comma 1, in assenza di un contestuale adeguamento delle vigenti procedure di pagamento in ambito pubblico - dal quale peraltro deriverebbero oneri finanziari - e stante la situazione di forte ritardo nelle erogazioni, darebbe luogo al conseguente addebito di interessi moratori a carico dell'erario, non quantificabili ex ante e privi della relativa copertura, con grave pregiudizio per gli equilibri di finanza pubblica;
al fine di evitare effetti negativi per la finanza pubblica e tenuto conto che la scadenza per l'adeguamento degli ordinamenti nazionali è fissata al 16 marzo 2013, è necessario rinviare il recepimento della direttiva 2011/7/UE;
nelle more del recepimento della suddetta direttiva, sarà possibile introdurre nel nostro ordinamento le opportune modifiche normative e amministrative, individuando le necessarie risorse, volte al graduale smaltimento dei debiti pregressi, all'accelerazione dei pagamenti ed all'uso generalizzato dei sistemi automatizzati, indispensabili per consentire di effettuare le operazioni entro i termini stringenti previsti dalla normativa comunitaria;
ritenuto che la nuova disciplina dovrebbe in ogni caso riguardare solo i contratti stipulati successivamente alla data del 16 marzo 2013, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 12, comma 4, della direttiva medesima;

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ritenuto inoltre che l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 10, comma 1, dovrebbe intervenire al termine del periodo di un anno previsto dalla disposizione medesima, al fine di consentire l'adeguamento delle richiamate procedure amministrative e contabili,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 10, sopprimere il comma 1.»

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI condivide le osservazioni del relatore e concorda con la sua prudenza con particolare riferimento all'attuazione della direttiva 2011/7/UE, recante disposizioni per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Esprime pertanto parere favorevole sulla proposta di parere.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto contrario del suo gruppo anche alla luce del parere reso sul disegno di legge comunitaria per il 2011.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.
C. 4624 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, ricorda che il provvedimento reca la ratifica e l'esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009 e che è costituito di quattro articoli, nonché essere corredato di relazione tecnica. Fa presente che lo Statuto è composto di venti articoli. Segnala che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica reca, oltre alla copertura finanziaria, una clausola di salvaguardia predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. Per quanto concerne lo Statuto, con specifico riferimento alle spese di missione, rileva che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede che, in caso di scostamento di tali spese rispetto agli oneri quantificati dalla relazione tecnica, si debba provvedere mediante la riduzione delle dotazioni per spese di missione del Ministero degli affari esteri, con una corrispondente riduzione del limite di spesa di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010. Poiché nella relazione tecnica non è riportata la consueta clausola in base alla quale le ipotesi della stessa relazione tecnica costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del provvedimento, ritiene che andrebbe chiarito se i parametri forniti in merito alla frequenza temporale delle missioni, alla loro durata e al numero dei partecipanti siano soggetti a variazioni. Inoltre, poiché la predetta

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clausola di salvaguardia non è generalmente prevista da analoghe norme che autorizzano spese di missione per la partecipazione ad attività di organismi internazionali, osserva come andrebbe chiarito se sussistano specifici fattori suscettibili, nel caso in esame, di determinare possibili scostamenti dalla previsione di spesa. In ordine alla quantificazione del contributo annuo, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto dei criteri indicati nella relazione tecnica. Ritiene utile, peraltro, chiarire se la specifica clausola dettata dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica con riferimento a tali oneri riguardi la possibilità di scostamenti dovuti alle oscillazioni dei tassi di cambio ovvero anche l'ipotesi di eventuali modifiche di altri parametri utilizzati per il calcolo dell'onere. Con riferimento all'articolo 3, commi 1 e 2, recante la copertura finanziaria, osserva, con riferimento al comma 1, che l'accantonamento del Fondo speciale utilizzato a copertura, relativo al triennio 2011-2013, reca le necessarie disponibilità. Rileva che tale disponibilità risulta, con riferimento all'anno 2011, dallo stato di utilizzo del fondo speciale relativo al triennio in corso, mentre, con riferimento alle risorse per gli anni successivi, si evince dalla dotazione della tabella A relativa al triennio 2012-2014 prevista dal disegno di legge di stabilità 2012, presentato al Senato, che nella relazione illustrativa indica anche una apposita finalizzazione programmatica riferita al presente provvedimento. Con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui al comma 2, osserva che le risorse del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» destinate ai contributi non obbligatori a enti e organismi internazionali e quelle destinate alle spese di missione sono iscritte in bilancio quali spese rimodulabili. A tale proposito, in considerazione dei numerosi tagli lineari che hanno interessato il bilancio dello Stato, previsti da ultimo dai decreti-legge n. 98 e 138 del 2011, evidenzia la necessità che il Governo confermi che il suddetto programma possa essere oggetto di ulteriori riduzioni senza pregiudicare la realizzazione degli interventi finanziati a valere sulle medesime risorse. In merito all'utilizzo dell'espressione «e comunque», che precede l'indicazione dell'utilizzo delle risorse iscritte nella missione «L'Italia in Europea e nel mondo» ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la stessa sia finalizzata o meno a consentire l'utilizzo di risorse della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» diverse da quelle previste nel programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali».

Il sottosegretario Bruno CESARIO fa presente che i rilievi formulati dal presidente in veste di relatore riguardano essenzialmente la norma relativa alla copertura finanziaria che reca anche un'apposita clausola di salvaguardia. Nel confermare la disponibilità in bilancio delle risorse necessarie ad assicurare la copertura finanziaria, ritiene che tale disposizione, di per sé coerente con la disciplina contabile, potrebbe essere perfezionata, chiarendo che la copertura del provvedimento dovrà essere in ogni caso effettuata a valere su spese di carattere rimodulabile.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4624, recante ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
considerata la necessità di modificare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), al fine di precisare che le risorse da utilizzare sono quelle rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009;
tenuto conto che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari

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esteri per il triennio 2012-2014, come determinato dal disegno di legge di stabilità 2012, presenta le necessarie disponibilità ed una apposita finalizzazione programmatica con riferimento alla ratifica in esame;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 2, alla lettera a), dopo le parole: di parte corrente aggiungere le seguenti: aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009;
all'articolo 3, comma 2, alla lettera b), dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009».

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate.
Nuovo testo unificato C. 3160 e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, recante disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, si compone di un solo articolo e non è corredata di relazione tecnica. Fa presente, in particolare, che il comma 1 dispone una novella della lettera d) del comma 1, dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, prevedendo tra i requisiti generali per il reclutamento la corrispondenza ai parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva secondo le tabelle stabilite dal regolamento. Rileva che il comma 2 dispone che con regolamento adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunità, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo. Segnala che lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia. Osserva come il parere debba essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. Segnala, infine, che il comma 3 prevede che con il medesimo regolamento di cui al comma 2 sono determinati, in conformità ai parametri stabiliti ai sensi del comma 2, i requisiti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato. Rileva che il comma dispone poi l'abrogazione degli articoli 3, 4, e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni. Fa presente che il nuovo testo unificato del provvedimento all'esame della Commissione bilancio non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Bruno CESARIO rileva che il provvedimento non reca profili problematici dal punto di vista finanziario.

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Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, propone di esprimere nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 delle legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
Nuovo testo C. 3428.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge reca modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Rileva che il provvedimento, di origine parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Osserva, preliminarmente, che la norma di cui all'articolo 1 - con la quale si riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo viaggiante, dei parchi permanenti di divertimento e dei circhi, sostenendone le attività - sembra assumere carattere prevalentemente programmatico. Fa presente che il principio enunciato dalla norma appare tuttavia suscettibile, in linea di principio, di determinare effetti finanziari che andrebbero valutati alla luce della specifica disciplina attuativa. Rileva come la disposizione, peraltro, non rinvia espressamente a successive norme di attuazione. Ritiene che andrebbe quindi chiarito a quali forme di sostegno si intenda fare riferimento e se le stesse implichino un impegno di carattere finanziario. Con riferimento alle modifiche apportate al regime delle locazioni di immobili e dell'affitto di azienda, si segnala che, per quanto riguarda gli immobili di proprietà pubblica, non si hanno osservazioni da formulare. Ciò nel presupposto che resti comunque rimessa alle parti la possibilità di inserire nei contratti clausole di adeguamento o di revisione periodica rispetto alle possibili dinamiche di mercato o alle variazioni del costo della vita. Per quanto riguarda il regime transitorio, secondo cui i contratti di locazione con scadenza successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento sono prorogati di diritto per un termine minimo di 9 anni, osserva che tali disposizioni potrebbero determinare il prolungamento del termine di validità dei contratti alle medesime condizioni in essi previste. Segnala che da ciò potrebbe discendere l'impossibilità per un periodo prolungato, non previsto a normativa vigente, di adeguare la misura dei canoni alle dinamiche di mercato o alle variazioni del costo della vita. Fa presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione di introiti da canoni per gli enti pubblici titolari dei diritti di proprietà degli immobili interessati e che sul punto andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO fa presente che è in corso una verifica sulle questioni sollevate dal relatore e chiede pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2010.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che, in data 28 ottobre 2009, la Commissione ha avviato l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abbinate, in materia di disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Osserva altresì che, in data 5 novembre 2009, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978, della relazione tecnica, la cui presentazione è stata sollecitata nella seduta del 25 novembre 2010. fa presente che, in data 18 marzo 2011, il Ministro dell'economia ha informato la presidenza che la relazione tecnica rivisitata è stata restituita non verificata dalla Ragioneria generale dello Stato in quanto carente di alcuni elementi necessari alla verifica positiva, che sono stati richiesti ai competenti uffici. Chiede, dunque, al Governo di voler adoperarsi affinché l'Amministrazione competente provveda a riformulare la relazione tecnica secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato, in modo da consentire alla Commissione di concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Bruno CESARIO si impegna a sollecitare l'adeguamento della relazione tecnica all'Amministrazione competente.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.
Testo unificato C. 3871 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 settembre 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricordo che, in data 7 settembre 2011, la Commissione ha avviato l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3871 e abb., recante disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Rilevando che il termine per la presentazione è scaduto lo scorso 7 ottobre, sollecita, quindi, il Governo a trasmettere la predetta relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Bruno CESARIO si impegna a sollecitare la predisposizione della relazione tecnica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
Nuovo testo C. 4207, approvata in un testo unificato dalla 1a Commissione permanente del Senato, e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che, come anticipato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso la relazione tecnica predisposta sul provvedimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Rileva, in particolare, che la Ragioneria generale dello Stato ha osservato che la relazione tecnica non fornisce elementi idonei a confermare l'invarianza finanziaria del provvedimento, prevista dall'articolo 3 della proposta in esame. Nello specifico, pur prendendosi atto di

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quanto rappresentato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritiene necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, che dia conto dei profili applicativi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), relativi ai percorsi formativi ed ai profili professionali delle figure coinvolte nell'utilizzo della lingua italiana dei segni. Fa presente, inoltre, che la Ragioneria generale dello Stato ritiene necessaria una relazione tecnica anche in ordine a disposizioni non considerate dalla relazione tecnica trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quali, in particolare, l'articolo 1, comma 1, concernente la garanzia di ogni forma di prevenzione, diagnosi e cura della sordità, e l'articolo 2, comma 1, lettera e), che prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra aziende ospedaliero-universitarie e aziende che si occupano di tecnologie avanzate per la sordità. In considerazione di tali valutazioni, propone alla Commissione di attendere le integrazioni della relazione tecnica richieste dalla Ragioneria generale dello Stato, auspicando che esse possano pervenire in tempi assai ristretti.

Il sottosegretario Bruno CESARIO si impegna a sollecitare l'adeguamento della relazione tecnica all'amministrazione competente.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 27 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università.
Atto n. 395.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2011.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, in merito alle richieste di chiarimenti sui possibili effetti finanziari, sia nella fase transitoria di passaggio dall'attuale sistema contabile a quello delineato dal provvedimento, sia nella fase a regime, nonché di dati ed elementi, anche di carattere quantitativo, volti a suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria indicata dalla norma di delega e confermata dalla relazione tecnica, nonché per i profili di copertura relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 9, fa presente che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su indicazione della Ragioneria generale dello Stato, ha fornito i chiarimenti necessari. In particolare, riguardo all'impatto economico derivante dall'adozione del nuovo modello contabile di cui all'articolo 1, fa presente che occorre preliminarmente evidenziare che ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 tutte le amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria sono tenute ad affiancare alla stessa la contabilità economico-patrimoniale. Pertanto, in assenza di una disciplina specifica per il sistema universitario, gli atenei avrebbero comunque affrontato un cambiamento al fine di adeguarsi alla disciplina vigente. Rileva quindi che con il provvedimento in esame si è provveduto a delineare una disciplina specifica che tenga conto delle peculiarità del sistema universitario. Quanto ai costi specificamente derivanti dall'adeguamento dei sistemi informatici, evidenzia che specifici

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software deputati alla gestione del sistema contabile sono attualmente in uso presso tutte le università con un costo medio annuo che varia in relazione alle dimensioni dell'ateneo. Rileva che i software a supporto del nuovo sistema contabile si differenziano rispetto a quelli in uso principalmente perché danno evidenza delle informazioni aggiuntive relative ai cicli attivi e passivi necessarie ad alimentare i prospetti di sintesi tipici della contabilità economico-patrimoniale. Osserva che la spesa per tali nuovi software pertanto, fatto salvo il costo una tantum di implementazione, non prevede modifiche sostanziali ai costi annuali attualmente sostenuti. Per quanto riguarda invece gli eventuali oneri per la formazione del personale, ritiene che gli stessi possano essere sostenuti dalle università attraverso le risorse già destinate alle attività di formazione. Fa presente che nei primi anni di avvio del nuovo sistema contabile la maggior parte delle attività formative svolte dalle università saranno presumibilmente concentrate su tali novità con relativa destinazione alle stesse della maggior parte delle risorse attualmente a disposizione. D'altra parte, la cura dell'attività di formazione delle professionalità già esistenti renderà non necessaria una modifica delle dotazioni organiche del personale amministrativo, trattandosi di un'opportunità per la crescita del suddetto personale che va colta nell'ottica dell'investimento nel percorso professionale al fine di accrescere ed evolvere la competenza organizzativa, gestionale e le specifiche competenze di carattere tecnico contabile. Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito alla disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7, riguardante la destinazione di una quota del Fondo di finanziamento ordinario a favore degli atenei che si impegnano ad adottare il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico entro il 1o gennaio 2013, conferma che il suddetto incentivo verrà erogato a favore degli atenei che realizzino le condizioni previste dalla disposizione e che gli stessi potranno poi decidere autonomamente la destinazione di dette risorse, anche a copertura degli oneri derivanti dall'introduzione del nuovo sistema contabile. Quanto alle ipotizzate variazioni nell'erogazione per cassa di tali somme rispetto alle previsioni tendenziali, rappresenta che gli incentivi verranno assegnati negli anni 2011 e 2012 esclusivamente agli atenei che presenteranno un programma di avvio del nuovo sistema approvato dagli organi di governo. Fa presente che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettuerà un monitoraggio annuale delle attività poste in essere e nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto procederà al recupero delle somme assegnate a valere sui finanziamenti degli esercizi successivi. Osserva, pertanto, che non potranno emergere criticità nell'erogazione di cassa. Per quanto riguarda infine i possibili oneri economici derivati dalla previsione di cui all'articolo 9 che istituisce la Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università, rappresenta che il Ministero, alla luce delle nuove disposizioni normative in materia contabile, ha nominato un gruppo di lavoro con decreto direttoriale con il compito, tra l'altro, di formulare una proposta tecnica per la determinazione dei principi contabili e gli schemi di bilancio per le università in contabilità economico-patrimoniale. Fa presente che il gruppo di lavoro è formato da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ISTAT, del Consiglio universitario nazionale, della Conferenza dei rettori delle università italiane e del Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane, nonché da esperti in materia. Rileva che nel decreto di nomina non è previsto alcun compenso e le eventuali spese di missione sono a carico degli enti di appartenenza. Conferma, quindi, che la Commissione prevista dall'articolo 9 del provvedimento in esame verrà costituita dal Ministro secondo le medesime modalità di tale gruppo di lavoro e il supporto logistico e amministrativo verrà assicurato dalle

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strutture e dal personale in servizio presso il Ministero.

Roberto MARMO (PT), relatore, preso atto delle considerazione svolte dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università (atto n. 395),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha precisato che:
ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che ha dato attuazione alla delega di cui all'articolo 2 della legge 31 maggio 2011, n. 196, le amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria sono tenute ad affiancare alla stessa la contabilità economico-patrimoniale e, pertanto, le università avrebbero comunque dovuto affrontare un adeguamento in termini organizzativi e informatici per adeguarsi alla nuova disciplina;
il ricorso a nuovi software a supporto del sistema contabile non determina incrementi degli oneri gestionali annuali, ma un costo una tantum relativo alla loro implementazione;
eventuali oneri per la formazione del personale incaricato della gestione contabile potranno essere sostenuti dalle università nell'ambito delle risorse già destinate a legislazione vigente alle attività di formazione;
non si renderà, comunque, necessaria una modifica delle dotazioni organiche del personale amministrativo;
l'incentivo previsto dall'articolo 7 dello schema potrà essere destinato dalle università anche a copertura degli oneri derivanti dall'introduzione del nuovo sistema contabile e non determinerà una modifica nella tempistica delle erogazioni di cassa;
il supporto logistico e amministrativo verrà assicurato dalle strutture e dal personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
rilevata la necessità, al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 9, di prevedere che ai componenti della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università non sia corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese,
esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro venti giorni, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Decorso tale termine i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri;
all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo la parola: senza aggiungere le seguenti: nuovi o maggiori;
al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività.
Atto n. 396.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 25 ottobre.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 25 ottobre, in relazione all'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari, fa presente in primo luogo che le visite ispettive costituiscono una pratica diffusa in molti sistemi di accreditamento e valutazione già operanti nei Paesi dell'area europea dell'istruzione superiore e che i costi di tali expertise, sostenuti, di norma, dalle stesse università che devono essere valutate o accreditate, si aggirano intorno ai 40 mila euro, ogni quinquennio. Al riguardo, rappresenta che l'ANVUR, tenendo conto del numero degli atenei italiani da sottoporre alle procedure di accreditamento e valutazione, stima il costo massimo delle attività in questione in 600.000 euro annui, a gravare sul bilancio dell'Agenzia che, allo stato, prevede uno stanziamento complessivo di oltre 2,4 milioni di euro per gli anni 2012, 2013, 2014. Pertanto, ritiene che possa escludersi che tali costi non possano essere soddisfatti con le attuali disponibilità di bilancio e che, quindi, tali ispezioni generino, di per sé, la necessità di integrare le risorse previste a legislazione vigente per il funzionamento dell' Agenzia. Per quanto attiene, poi, alle disposizioni dell'articolo 14, in materia di incentivi agli atenei, sottolinea che la ratio dell'intervento normativo è, in attuazione di quanto richiesto dalla legge n. 240 del 2010, quella di collegare una maggiore distribuzione del contributo pubblico al raggiungimento di obiettivi di qualità della didattica e della ricerca degli atenei. Ritiene opportuno preliminarmente precisare che non vi sarà alcuna università esclusa dall' attribuzione degli incentivi previsti dall'articolo 14 del provvedimento, bensì si attuerà una graduazione degli stessi, distribuiti tra tutti gli atenei in misura proporzionale ai risultati conseguiti. Fa presente, inoltre, che il sistema delineato dall'articolo 14 non è del tutto estraneo al sistema attuale di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università, sottolineando che il collegamento tra la valutazione dei risultati della didattica e della ricerca e la conseguente distribuzione del Fondo è stato già attuato nelle ripartizioni avvenute dall'anno 2009 in poi. Osserva che con l'articolo 2 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.1 è stata introdotta, infatti, la cosiddetta «quota premiale» del Fondo di finanziamento ordinario e che la previsione dell'articolo 14 rafforza e consolida tale meccanismo premiale, in totale armonia con gli obiettivi qualitativi perseguiti dalla legge n. 240 del 2010 che, all'articolo 13, comma 1, lettera b), prevede espressamente che la quota premiale sia incrementata annualmente, a decorrere dal 2011, tra un minimo dello 0,5 per cento e un massimo del 2 per cento. Sottolinea, tuttavia, che, seppur in fase di graduale incremento, la quota premiale del Fondo assume ancora valori molto modesti rispetto alla «quota storica», ossia alla ripartizione in base ai valori attribuiti l'anno precedente. Ricorda, infatti, che nel 2009 la «quota storica» del Fondo di finanziamento ordinario ammontava all'87 per cento dell' assegnazione dell' anno precedente mentre la «quota premiale» risultava pari al 7 per cento del medesimo Fondo, mentre nel 2010 la quota premiale è salita al 10 per cento, contro l'80 per cento della quota storica, calcolato, sempre, con riferimento allo stanziamento dell'anno precedente. Fa presente, poi, che

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per il 2011 si prevede un ulteriore incremento della quota premiale al 12 per cento, ma con valori della «quota storica» ancora di gran lunga superiori. Nell'ipotesi che alcuni atenei restino, nel lungo periodo, del tutto esclusi dalla distribuzione del premio, ritiene che si possa affermare che, dato il basso valore percentuale della quota in argomento rispetto all'ammontare complessivo del Fondo di finanziamento ordinario e l'estrema gradualità con cui questa tende ad incrementarsi, l'esclusione non determinerà alcun impatto sugli equilibri economico-finanziari degli atenei meno virtuosi. Osserva che tale affermazione è confortata dai dati in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che mostrano l'irrilevanza della quota premiale sulla struttura finanziaria delle università nel biennio 2009-2010.
Per quanto riguarda infine la stima degli oneri di cui all'articolo 15, precisa che la disposizione dell'articolo 5, comma 3, lettera g), prevede l'erogazione di un incentivo una tantum, che non troverà possibili fruitori con la stipula dei nuovi contratti, osservando che l'onere complessivamente a carico del bilancio dello stato, per il quale l'articolo 29, comma 22, della legge n. 240 del 2010 ha previsto uno stanziamento di 11 milioni di euro che risultano, a tutt'oggi, debitamente accantonati sul capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è pari ad euro 9.980.302. Fa presente che tale importo è stato determinato in base a quanto previsto all'articolo 15 del decreto in oggetto che, al comma 1, individua l'incentivo nell'attribuzione al ricercatore al primo anno di attività del settanta per cento del trattamento economico attribuito al professore associato di seconda fascia di pari anzianità, come previsto per i ricercatori al secondo anno di attività dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 marzo 2005, n. 43. Al riguardo, deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, recante le modalità di calcolo di tale importo, rappresentando che può quindi confermare la validità della stima effettuata in occasione dell'approvazione della legge n. 240 del 2010, anche in considerazione del carattere una tantum dell'incentivo non più attribuibile ai ricercatori che verranno assunti in base al nuovo regime contrattuale.

Roberto MARMO (PT), relatore, in considerazione delle osservazioni svolte dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività (atto n. 396),
preso atto dei chiarimenti del Governo secondo il quale:
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario può provvedere alle attività di accreditamento e di valutazione nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente per il suo funzionamento;
l'esclusione di alcune università dalla corresponsione dell'incentivo, data la sua modesta entità e l'estrema gradualità del suo incremento, non determinerà alcun effetto economico finanziario sugli atenei meno virtuosi;
dato il carattere una tantum dell'incentivo previsto dall'articolo 15 non più attribuibile ai ricercatori assunti in base al nuovo regime contrattuale, la stima degli oneri prevista dal comma 22, dell'articolo 29 della legge n. 240 del 2010, seppure riferita ai dati del 2009, è ancora valida;

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le risorse del quale è previsto l'utilizzo ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 sono state effettivamente accantonate sul capitolo 1694 dello stato di previsione relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
rilevata l'esigenza di esplicitare nel testo del provvedimento l'ammontare dell'onere del quale si prevede la copertura ai sensi dell'articolo 15, comma 2,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
All'articolo 15, comma 2, dopo le parole: si provvede: aggiungere le seguenti: nel limite massimo di 11 milioni di euro.».

Maino MARCHI (PD) fa presente che, nel corso delle audizioni svoltesi presso la Commissione cultura, il Coordinamento dei professori universitari di ruolo ha segnalato l'insufficienza della copertura prevista dal provvedimento per fare fronte all'assunzione dei ricercatori. In particolare, evidenzia che mancherebbero risorse pari a oltre 2,8 milioni di euro. Chiede in proposito un chiarimento al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO conferma di ritenere adeguata la quantificazione dell'onere recato dal provvedimento di cui alla nota del Ministero dell'istruzione, università e ricerca che ha in precedenza depositato presso la Commissione.

Maino MARCHI (PD) e Renato CAMBURSANO (IdV) annunciano l'astensione dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.40.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010.
C. 4707 Governo.
(Esame conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge recante rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio 2010 (C. 4707) le Commissioni: I, II, IV, VI, XI, XII. Comunica inoltre che le altre Commissioni hanno ritenuto di non esaminare il provvedimento. Non essendovi interventi in sede di esame preliminare, propone di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge.

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto, ricorda come il gruppo Italia dei Valori abbia già espresso in modo ampio e circostanziato le ragioni della sua contrarietà al provvedimento in esame in occasione dell'esame svoltosi prima che l'Assemblea della Camera respingesse l'articolo 1 del disegno di legge e, quindi, il rendiconto nel suo complesso. Ribadisce, in questa sede, la contrarietà del proprio gruppo sul provvedimento, sia per le ragioni di merito già illustrate in occasione del primo esame del rendiconto sia per ragioni di metodo. Ritiene, infatti, scorretta la procedura di esame seguita, sottolineando come la presentazione di un nuovo disegno di legge di

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un solo articolo, al quale sono allegate le risultanze contabili che costituivano il contenuto degli articoli del disegno di legge inizialmente presentato, rappresenti un mero artificio per aggirare la bocciatura del provvedimento da parte della Camera dei deputati.

Massimo VANNUCCI (PD) sottolinea come con l'odierna seduta si archivi una pagine negativa per la storia della legislatura, dovuta, a suo avviso, all'imperizia della maggioranza. Osserva come tale atteggiamento abbia comportato diversi strappi istituzionali, sottolineando come il presente disegno di legge, in virtù, a suo parere, di un artificio formale, aggiri il divieto di ripresentazione dei disegno di legge respinti dalla Camera prima che siano decorsi sei mesi dalla loro reiezione. Evidenzia come la Giunta per il regolamento abbia stabilito che la reiezione dell'articolo 1 del rendiconto equivalesse al respingimento dell'intero disegno di legge e come la dottrina ritenga che ciò avrebbe dovuto comportare le dimissioni del Governo. In proposito, ritiene che il Presidente del consiglio dei ministri si sarebbe dovuto presentare dimissionario al Capo dello Stato, chiedendo un rinvio alle Camere, sulla base del fatto che il voto contrario era stato, ad avviso del Governo, causato da un incidente tecnico e non da ragioni politiche. Rileva che il Presidente Berlusconi non ha ritenuto di comportarsi in questo modo non fidandosi del Presidente della Repubblica, compiendo in tal modo un ulteriore strappo istituzionale. Osserva che tali passaggi rappresentano un pericolo per l'assetto democratico del Paese, annunciando quindi il suo voto contrario sul conferimento del mandato al relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 4707, recante rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio 2010. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.50.