CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2011
553.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università.
Atto n. 395.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Roberto MARMO (PT), relatore, fa presente che le norme intervengono su una materia attualmente disciplinata dai regolamenti adottati dalle singole università ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 168 del 1989 in base alla quale le università possono optare tra un sistema di contabilità finanziaria e un sistema di contabilità economico-patrimoniale. Osserva che, come rilevato dalla Corte dei conti, nella maggior parte delle università è stato adottato il sistema di contabilità finanziaria. Rileva che, con la nuova normativa, ai documenti di sintesi della contabilità finanziaria, il bilancio preventivo e il rendiconto, dovranno affiancarsi il bilancio di previsione economico unico a carattere autorizzatorio, il bilancio unico consuntivo e il bilancio consolidato con le aziende, le società e gli altri enti controllati. Inoltre viene prescritta l'adozione di un sistema di contabilità analitica per le finalità del

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controllo di gestione. Osserva che tali previsioni si sostanziano presumibilmente in un aumento degli adempimenti di natura amministrativa, considerato che la nuova contabilità economica si aggiungerà a quella finanziaria. Ritiene che andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti sui possibili effetti finanziari sia nella fase transitoria, di passaggio dall'attuale sistema contabile a quello delineato dal provvedimento, sia nella fase a regime. In particolare giudica opportuno acquisire dati ed elementi, anche di carattere quantitativo (risorse attualmente destinate allo scopo e previsioni di spesa nel nuovo regime), volti a suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria indicata dalla norma di delega, contenuta nell'articolo 5 della legge n. 240 del 2010, e confermata dalla relazione tecnica in esame.
Fa presente che nella fase transitoria potrebbero infatti determinarsi effetti onerosi connessi all'adeguamento dei sistemi informatici di registrazione delle operazioni, nonché alla formazione del personale incaricato della gestione contabile in tutti i centri dotati di autonomia di spesa. Ricorda che la relazione tecnica evidenzia, al riguardo, che tali spese potranno essere sostenute a valere su voci già esistenti nei bilanci degli atenei. Rileva che non vengono tuttavia fornite indicazioni, sia pure di massima, circa il presumibile impegno finanziario e riguardo alle risorse attualmente allocate nei bilanci per le medesime finalità.
Sempre in relazione a tali esigenze di spesa, segnala che non appare chiaro se l'importo a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, lasciato indeterminato nel testo della disposizione, ma quantificato dalla relazione tecnica in 500.000 euro complessivi, possa sostanzialmente configurarsi come un'attribuzione di risorse volta a far fronte, sia pure parzialmente, ai predetti oneri. Infatti, anche se la relazione tecnica configura l'importo in questione come una forma di incentivo per le università che adegueranno i loro sistemi contabili in tempi celeri, dal testo tale finalità non si desume espressamente.
Ritiene, altresì, che non sia chiaro se potranno verificarsi variazioni nell'erogazione per cassa di tali somme rispetto alle previsioni tendenziali, tenuto conto che il finanziamento viene effettuato a valere sulle dotazioni 2011 e 2012 del Fondo, mentre i soggetti beneficiari potrebbero essere individuati anche successivamente, ossia dopo la scadenza del termine del 1o gennaio 2013. Su tali aspetti giudica opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.
Con riferimento alla fase a regime, ritiene andrebbe chiarito se possano generarsi maggiori oneri amministrativi connessi, come in precedenza segnalato, agli accresciuti adempimenti contabili che il nuovo ordinamento sembra prefigurare. Segnala come quest'ultimo appaia infatti connotato da un elevato grado di complessità, connesso al notevole incremento del contenuto informativo che appare finalizzato a fornire. Per quanto attiene, infine, alla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università introdotta dall'articolo 9, osserva che la norma si limita genericamente ad escludere oneri a carico della finanza pubblica. Segnala che tale previsione, tuttavia, non viene supportata né da elementi volti a dimostrare la disponibilità delle necessarie risorse per la finalità prevista dal testo, incluse le spese di funzionamento e di supporto logistico, né da una clausola che escluda espressamente il riconoscimento di emolumenti, a qualunque titolo, inclusi i rimborsi spese, per i componenti dell'organismo, fra cui il testo indica anche figure di esperti. Ritiene che andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti dal Governo volti a suffragare l'effettiva neutralità finanziaria della norma.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Maino MARCHI (PD) osserva che il provvedimento in esame rappresenta, per molti versi, una semplice copertina, in quanto la definizione di aspetti particolarmente rilevanti per la conformazione

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del sistema contabile delle università, quali la disciplina dei princìpi e degli schemi contabili, l'individuazione dell'elenco delle missioni e dei programmi, nonché la definizione dei principi contabili di consolidamento, è rimesso a futuri decreti, che dovranno essere adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. A questo riguardo, osserva che si configura in sostanza una delega in bianco al Governo nel quale non è previsto alcun ulteriore coinvolgimento delle Camere.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni in materia di determinazione degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio del processo civile, nonché in materia di riscossione delle spese di giustizia.
Atto n. 409.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Roberto MARMO (PT) con riferimento alla nuova determinazione degli importi del diritto di copia e di certificato fa presente che essa non sembra presentare profili problematici, considerato che gli importi dei diritti di copia e di certificato, salvo casi minori, è per lo più rideterminato in aumento rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento precisando che non reca profili problematici per la finanza pubblica.

Roberto MARMO (PT), relatore, propone di esprimere una valutazione favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 ottobre 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.40.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010.
C. 4707 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, ricorda che la Commissione è nuovamente

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chiamata ad esaminare il disegno di legge relativo al rendiconto dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 e che tale circostanza è giustificata dalle vicende parlamentari che hanno caratterizzato l'esame del provvedimento inizialmente presentato dal Governo e dalla particolare natura del rendiconto.
Ricorda, in proposito, che l'articolo 81 della Costituzione prevede che le Camere approvino ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo e che il rendiconto, pertanto, analogamente al bilancio, è oggetto di un disegno di legge di iniziativa riservata al Governo. Evidenzia che l'approvazione del disegno di legge di rendiconto, che solo formalmente ha natura legislativa mentre nella sostanza assume una valenza meramente politica, è inoltre costituzionalmente obbligatoria. Fa presente inoltre che l'articolo 35 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi, costituisce puntuale attuazione del precetto costituzionale. Rileva che i risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati in due distinte parti: il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio. Ricorda che la Camera, nella seduta dell'11 ottobre 2011, ha respinto l'articolo 1 del disegno di legge di rendiconto per l'anno 2010 che recita: «Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato i rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per l'esercizio 2010 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.» Evidenzia che nella seduta dell'Assemblea del 12 ottobre 2011, il Presidente ha dato conto delle conclusioni a cui è pervenuta la Giunta per il Regolamento, convocata in merito alle conseguenze procedurali della votazione ieri con la quale è stato respinto l'articolo 1 del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato. In particolare, ricorda che la Giunta, a maggioranza, ha ritenuto di non potersi procedere oltre nell'iter del disegno di legge di rendiconto in quanto, a seguito della mancata approvazione dell'articolo 1, il provvedimento doveva considerarsi respinto. Ciò ha comportato, altresì, la sospensione dell'iter del disegno di legge di assestamento che, a norma dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, è esaminato con il disegno di legge di approvazione del rendiconto. Tale conseguenza è stata fatta discendere dalla natura stessa dei due provvedimenti di cui uno costituisce il presupposto logico e giuridico-contabile dell'altro. Osserva che, in seguito alle conclusioni a cui è pervenuta la Giunta del Regolamento della Camera secondo la quale il carattere inemendabile del rendiconto, pacificamente riconosciuto in dottrina e nella prassi parlamentare, non consentirebbe al Governo la presentazioni di emendamenti se non di quelli volti ad apportare modifiche di carattere meramente formale o tecnico, il Governo, nella riunione del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2011, in coerenza con le dichiarazioni rese dal Presidente Berlusconi alla Camera nella giornata del 13 ottobre 2011, sulle quali gli è stata ribadita la fiducia, ha unanimemente deciso di ripresentare al Parlamento il disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010, che la Corte dei conti, a Sezioni riunite, ha dichiarato corrispondente a quello parificato il 28 giugno scorso.
Rileva pertanto che il disegno di legge all'esame della Commissione non presenta, quindi, differenze sostanziali rispetto a quello precedentemente esaminato, precisando che sul piano formale può invece rilevarsi come il disegno di legge si componga di un solo articolo, mentre il contenuto degli ulteriori articoli recati dal precedente disegno di legge è stato trasfuso in allegati al disegno di legge medesimo. A tale riguardo, osserva che la nuova articolazione del provvedimento appare

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più conforme alla natura giuridico-contabile del rendiconto e conferma il valore eminentemente politico del suo esame parlamentare.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel concordare con le osservazioni svolte dal relatore, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.