CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 ottobre 2011
550.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e VII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 ottobre 2011. - Presidenza del presidente della VII Commissione, Valentina APREA.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari.
Atto n. 402.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2011.

Manuela GHIZZONI (PD) osserva come non sia emerso un elemento molto preoccupante, in quanto nel provvedimento in esame non trova conferma l'aggancio della retribuzione dei professori universitari a quella del dirigente generale di livello A dello Stato, così come previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che assunse il contenuto della sentenza n. 219 del 1975 della Corte Costituzionale.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore per la VII Commissione, rispondendo all'onorevole Ghizzoni, osserva come simili considerazioni siano state avanzate anche da parte di colleghi della maggioranza. Al riguardo, precisa tuttavia come, anche dopo un opportuno confronto svolto in via informale con il Governo, si è deciso di non modificare il testo del provvedimento, in quanto anche minime modifiche sarebbero suscettibili di alterarne l'impianto complessivo. Illustra quindi, anche a nome del relatore sul provvedimento per la I Commissione, una proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, sul provvedimento in esame (vedi allegato), di cui raccomanda l'approvazione.

Manuela GHIZZONI (PD) si rammarica per la risposta negativa del relatore alla richiesta di inserire nel parere la conferma

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dell'aggancio della retribuzione dei professori universitari a quella del dirigente generale di livello A dello Stato, così come previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che assunse il contenuto della sentenza n. 219 del 1975 della Corte Costituzionale. Si tratta di una decisione grave che dimostra l'ennesima volontà di denigrazione dei docenti e dei ricercatori universitari, di cui si assumono la piena responsabilità la maggioranza e il Governo. Peraltro, in considerazione del fatto che oggetto del provvedimento non è il trattamento aggiuntivo bensì quello stipendiale di base, il passaggio dalla tutela della legge ad un meccanismo unilaterale - sarà infatti l'Ateneo ad attribuire o negare lo scatto stipendiale - fa sorgere una domanda di autotutela dei docenti e dei ricercatori che purtroppo resta inevasa nel dettato del decreto del Presidente della Repubblica in esame. Aggiunge che quelle esposte sono ulteriori motivazioni a supporto del voto contrario del suo gruppo al provvedimento, che attua l'articolo 8 della legge n. 240 del 2010, sul quale furono espressi rilievi e criticità in occasione della discussione della legge. Si tratta, ad esempio, della trasformazione dello scatto da biennale a triennale e della mancata ricostruzione della carriera - il cui valore non può essere paragonato a quello di un assegno ad personam -, ai quali rinvia. Precisa quindi che se si associano gli effetti di questi provvedimenti con quello del blocco degli scatti ne esce - in generale - uno scenario di depauperamento delle retribuzioni, segnatamente per i ricercatori, per i quali, nei fatti, si disincentiva la progressione carriera.
Si rammarica poi che il relatore non abbia ritenuto di includere nelle condizioni della proposta di parere un riferimento a quanto sottolineato dai soggetti auditi, in particolare dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e dalle organizzazioni sindacali, in merito ai criteri e parametri in base ai quali sarà effettuata la valutazione per la progressione economica: il provvedimento in oggetto non assicura che tali criteri e parametri siano estranei ad eccessive e significative differenziazioni, che potrebbero sconfinare nel localismo quando non nell'arbitrarietà. Stigmatizza quindi, anche a nome del suo gruppo, il fatto che la retribuzione della nuova figura dei ricercatori a tempo determinato, prevista in apposita tabella, non tenga conto della crescita professionale del ricercatore medesimo, neppure nel possibile passaggio dal contratto di tipo A, a quello di tipo B. In tal senso infatti dispone proprio l'articolo 24, comma 8, della legge n. 240 del 2010, prevedendo la possibilità di incrementare la retribuzione per i contratti di tipo B fino al 30 per cento rispetto a quella di un ricercatore a tempo indeterminato. Si valuta questa misura come necessaria per compensare la «precarietà» dell'incarico a ricercatore a tempo determinato, il quale - per legge - è tenuto a svolgere anche attività didattica.
Considera, infine, errata la cancellazione dell'anticipazione dello scatto stipendiale a seguito della nascita di un figlio, così come sostenuto anche dal Consiglio di Stato: si tratta dell'ennesimo intervento a gamba tesa sulle retribuzioni del personale docente e ricercatore, svolto da un Governo che si propone a parole a favore della famiglia e poi nei fatti non fa altro che penalizzarla. Per le ragioni esposte, preannuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Le Commissioni approvano quindi la proposta di parere formulata dai relatori.

La seduta termina alle 9.20.