CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 ottobre 2011
550.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 20 ottobre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 20 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.10.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen.
(COM(2011)559 def.).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.
(COM(2011)560 def.).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Governance Schengen - Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne.
(COM(2011)561 def.).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

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Annagrazia CALABRIA (PdL), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame di un pacchetto assai articolato di documenti elaborati dalla Commissione europea, costituito da una comunicazione dal titolo «Governare Schengen» e da due proposte di regolamento, vertenti, rispettivamente, sull'istituzione di un meccanismo di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e sull'introduzione di norme comuni sul ripristino dei controlli alle frontiere interne.
È bene ricordare che l'acquis Schengen costituisce uno dei punti più avanzati del processo di integrazione dell'Europa. Esso consente ad oltre 400 milioni di cittadini europei di circolare liberamente, senza controlli alle frontiere, tra 25 Stati, di cui 22 membri dell'Unione europea e 3 associati (Norvegia, Islanda e Svizzera). Il consolidamento del regime di Schengen ha assicurato una fortissima semplificazione degli adempimenti per i cittadini che viaggiano per ragioni di turismo e di lavoro, dando concretamente il senso di un'area comune dell'Unione europea.
Nei mesi scorsi alcuni paesi hanno però deciso unilateralmente di disporre la reintroduzione dei controlli alle frontiere. Ciò è accaduto recentemente per una decisione adottata dalla Francia per le frontiere con l'Italia, così come da parte della Norvegia a seguito del grave attentato terroristico che ha tragicamente colpito quel paese. I mesi scorsi hanno infatti registrato un aggravamento del fenomeno dell'immigrazione clandestina. La situazione è peggiorata a seguito delle vicende che hanno determinato la caduta di diversi regimi autoritari in alcuni paesi del Nord Africa. Sono conseguentemente aumentati gli afflussi di immigrati, creando notevoli difficoltà ad alcuni paesi, tra cui in primo luogo l'Italia, particolarmente esposti al fenomeno per la loro collocazione geografica. Ne sono scaturite forti tensioni e notevoli difficoltà amministrative per quanto concerne la gestione degli immigrati entrati irregolarmente.
La Commissione europea ha rilevato che dalla data in vigore del Codice frontiere Schengen, i controlli alle frontiere interne sono stati ripristinati da singoli Stati membri ben 26 volte, comunque mai per un periodo superiore ai 30 giorni.
La Commissione europea ha peraltro evidenziato - in tal senso avvalendosi del conforto del Consiglio europeo - che una risposta coordinata a livello di UE in presenza di situazioni critiche, suscettibili di mettere a repentaglio l'ordine pubblico e la sicurezza degli Stati membri, aumenterebbe la fiducia reciproca e ridurrebbe le ragioni per ricorrere a iniziative unilaterali.
A seguito di forti sollecitazioni avanzate da alcuni paesi, tra cui l'Italia, le istituzioni europee hanno quindi avviato un accurato lavoro per verificare l'effettivo stato di attuazione del codice Schengen e valutare la possibilità di apportare alla normativa vigente alcune correzioni in modo da rendere più efficace il monitoraggio sull'applicazione delle regole vigenti e per una gestione più coerente delle eventuali deroghe, quali il ripristino dei controlli alle frontiere interne.
L'obiettivo che ha orientato il lavoro delle istituzioni europee è quello di potenziare gli strumenti a disposizione per far fronte a situazioni di emergenza partendo dall'assunto che fenomeni come l'immigrazione clandestina richiedono di essere affrontati collegialmente, non disponendo i singoli paesi degli strumenti adeguati per gestirli da soli.
L'ulteriore obiettivo, ribadito con particolare forza dal Parlamento europeo con

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una risoluzione approvata nel luglio scorso, è quello di non mettere in discussione il regime generale Schengen e il principio della libera circolazione, risultato fondamentale del processo di integrazione europeo.
Del pacchetto in esame rilevano soprattutto le due proposte di atti normativi. In particolare la proposta di regolamento COM(2011)559 si propone di potenziare il sistema di valutazione Schengen. A tal fine si prefigura l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di verificare se gli Stati membri che intendano aderire a Schengen soddisfano tutte le condizioni richieste e di vigilare sulla corretta applicazione dell'acquis di Schengen.
Si introducono, inoltre, alcune significative innovazioni dirette a modificare la frequenza e la modalità di svolgimento delle verifiche, a individuare le priorità da perseguire sulla base di una accurata analisi dei rischi e a garantire un'adeguata qualificazione da parte degli esperti coinvolti nelle ispezioni.
In sostanza, la proposta di regolamento prefigura il passaggio dall'attuale sistema di valutazione sull'attuazione di Schengen, prettamente intergovernativo, a un sistema che affida la responsabilità primaria in materia alla Commissione europea, sia pure con il coinvolgimento di esperti degli Stati membri e di Frontex.
Si prevede inoltre che la Commissione debba definire un programma di valutazione pluriennale, per un periodo di cinque anni, nell'ambito del quale ogni Stato membro dovrebbe essere oggetto di valutazione almeno una volta. L'ordine in base al quale selezionare gli Stati membri dovrà essere basato su un'analisi dei rischi che tenga in particolare conto della pressione migratoria e che dovrà avvalersi delle informazioni provenienti da Frontex, l'agenzia per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere dell'Unione.
Si stabilisce, inoltre, lo svolgimento di visite sul posto senza preavviso; per tali visite le équipe saranno costituite esclusivamente da rappresentanti della Commissione europea. Negli altri casi verrebbero coinvolti esperti nazionali, scelti dalla Commissione europea da un elenco di soggetti designati dagli Stati membri sulla base di adeguate qualifiche, tra cui una solida conoscenza giuridica ed esperienza pratica. Al termine di ogni valutazione verrebbe predisposta una relazione inviata allo Stato membro interessato il quale può esprimere le proprie osservazioni. Gli stessi Stati sono tenuti a presentare alla Commissione un piano d'azione volto a correggere i punti deboli che siano stati eventualmente riscontrati. L'obbligo a carico dello Stato membro di riferire in merito alle misure adottate è previsto in termini assai puntuali anche qualora dovesse venir riscontrato che il medesimo Stato stia trascurando gravemente i doveri relativi ai controlli alle frontiere esterne e alle procedure di rimpatrio.
In linea generale, la proposta appare meritevole di apprezzamento per lo sforzo di rendere più stringenti i controlli da svolgere per monitorare la corretta applicazione della disciplina vigente e per verificare in che misura gli Stati membri provvedano agli obblighi di effettuare controlli alle frontiere esterne e procedere all'allontanamento degli immigrati clandestini.
Per quanto concerne la proposta di regolamento COM(2011)560, essa si propone di ribaltare l'attuale impostazione relativamente al ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, di cui agli articoli dal 23 al 31 del codice Schengen.
Tale disciplina consente agli Stati membri di ripristinare i controlli in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. I controlli non possono superare la durata di 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora i pericoli o la minaccia persistano. In base alle modifiche prospettate, il soggetto titolare del potere di ripristinare i controlli non sarebbe più lo Stato membro ma le istituzioni europee. In ogni caso, la Commissione europea dovrà valutare se la richiesta di disporre il ripristino risulti adeguata alla minaccia e proporzionata alla gravità del rischio.

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Con la nuova procedura lo Stato interessato dovrà presentare una richiesta alla Commissione motivando le ragioni della richiesta stessa e indicando la durata che comunque non potrà essere complessivamente superiore ai 6 mesi. Spetterebbe infine alla Commissione il compito di disporre il ripristino, salvo i casi in cui si richiede un'azione immediata in relazione ai quali la competenza resterebbe, in via eccezionale, agli Stati membri.
Questa proposta di regolamento introduce una novità rilevantissima nella normativa vigente, là dove trasferisce alla competenza alle istituzioni europee una facoltà che è attualmente affidata agli Stati nazionali.
Alla luce degli eventi verificatisi nell'estate scorsa ai confini tra Italia e Francia, non stupisce che l'Assemblea Nazionale francese abbia adottato, il 27 settembre scorso, un parere motivato in cui contesta alla proposta stessa la mancata conformità al principio di sussidiarietà rivendicando alla competenza degli Stati membri la valutazione delle gravità delle minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza interna in base alla quale potrà essere disposto il ripristino dei controlli. La pronuncia dell'Assemblea nazionale francese costituisce un elemento meritevole di attenzione poiché contesta alla radice la scelta adottata assunta dalla Commissione europea.
In considerazione dell'importanza della materia trattata e della delicatezza che i problemi connessi alla gestione dell'immigrazione clandestina pongono al nostro paese, appare evidente la necessità di svolgere sulle proposte in esame un'accurata istruttoria, in particolare non potendosi prescindere dall'acquisizione di elementi di informazione e di valutazione da parte del Ministero dell'interno.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Atto n. 407.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente e relatore, avverte che sullo schema di decreto in esame è pervenuta la valutazione favorevole della Commissione Bilancio, espressa ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2 del regolamento, che è in distribuzione. Ricorda che la XIII Commissione, è stata autorizzata ad esprimere i propri rilievi.
Quindi, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che ridefinisce l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per dare attuazione all'articolo 17, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del decreto-legge n. 194 del 2009, che prevedono, all'esito del processo di riorganizzazione di cui all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, un'ulteriore riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa.
In ottemperanza al citato articolo 74, per la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato approvato il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, che ha sostituito il precedente il decreto del Presidente della Repubblica n. 79 del 2008, adottato al fine di razionalizzare e

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ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero (articolo 1, commi 404-416, della legge finanziaria per il 2007)
Lo schema in esame, interamente sostitutivo dell'attuale il decreto del Presidente della Repubblica n. 129, procede alla riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto alle previsioni dello stesso il decreto del Presidente della Repubblica n. 129, degli uffici dirigenziali di livello non generale; della conseguente dotazione organica dei dirigenti di II fascia; e della spesa complessiva relativa al numero di posti in organico del Ministero.
Il riordino comporta, peraltro, la rimodulazione delle direzioni generali, pur mantenendone inalterato il numero complessivo all'interno di ciascun Dipartimento.
L'articolo 1 dello schema in esame conferma che il Ministero è organizzato in tre dipartimenti: il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee ed internazionali e per le relazioni istituzionale, in precedenza Dipartimento delle politiche europee ed internazionali; il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della pesca, in precedenza Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità; e il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.
Le funzioni dei Capi dei dipartimenti restano invariate, ma viene soppresso l'obbligo, oggi previsto per ogni struttura dirigenziale generale, di assicurare il coordinamento con le politiche regionali di settore nel rispetto delle intese raggiunte in sede di conferenza Stato-regioni.
L'articolo 2 definisce le competenze del Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee ed internazionali e per le relazioni istituzionali, che resta articolato, seppure in modo diverso, in due direzioni generali. È confermata la già esistente Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea (in precedenza «delle politiche comunitarie e internazionali di mercato») e viene istituita la Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali che assorbe le competenze della soppressa Direzione generale dei servizi amministrativi, in precedenza alle dipendenze del Dipartimento per le politiche competitive, al quale viene invece trasferita la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
L'articolo 3 definisce le competenze del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della pesca che continua ad articolarsi in tre direzioni generali. Resta invariata la Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale. La Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità viene rinominata invece Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare. La cessione delle funzioni di carattere amministrativo comporta la soppressione della Direzione generale dei servizi amministrativi. L'accentramento delle funzioni operative porta invece alla istituzione delle Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (in precedenza nel dipartimento per il coordinamento).
In base all'articolo 4 le competenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi (ICQRF), continuano a far capo a due direzioni generali, le quali vengono tuttavia articolate in modo diverso. La precedente Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore assume la nuova denominazione di Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore e conserva una competenza esclusivamente in materia di attività ispettiva e di controllo, diretta alla rilevazione delle violazioni. La Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi alimentari, che subentra alla Direzione generale della prevenzione e repressione frodi, ha invece il compito di adottare i provvedimenti sanzionatori.
L'articolo 5 sopprime il Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, trasferendo le funzioni di consulenza alla struttura del Gabinetto del

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Ministro, che acquisisce anche il posto di dirigente di prima fascia spettante al vicepresidente del soppresso Consiglio.
La mancata riproduzione, nello schema di regolamento in esame, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 129, relativo al Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'ONU, conferma la soppressione del Comitato già disposta dall'articolo 7, comma 20 del decreto-legge n. 78 del 2010. Rimane invece in vigore il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, che ha istituito il Comitato e ne ha stabilito le competenze: queste pertanto - secondo quanto riporta la Relazione illustrativa - vengono assorbite dal Ministero e saranno svolte dall'Ufficio Relazioni internazionali presso il Gabinetto del Ministro.
L'articolo 6 (identico all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 129) disciplina l'attività degli organismi posti alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, che sono il Corpo forestale dello Stato, il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari e il Reparto pesca marittima (RPM) del corpo delle Capitanerie di porto.
L'articolo 7, che riproduce l'articolo 8 dell'attuale decreto n. 129, reca tra l'altro la disciplina dell'attività del Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura e del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero.
Con l'articolo 8 sono definite le piante organiche del ministero. Queste vengono ridotte per realizzare gli obiettivi di risparmio stabiliti dal decreto-legge n. 194 del 2009. Le riduzioni sono quantificate con i commi 1 e 3, restando invariate le restanti disposizioni.
Il comma 3, in particolare, riduce gli Uffici di seconda fascia di 8 unità (da 77 a 69). Si consente la confluenza nel Ministero del personale dipendente dagli enti soppressi dall'articolo 7, comma 20 del decreto-legge n. 78 del 2010: la relazione illustrativa riferisce che saranno conseguentemente trasferiti al Ministero due dipendenti del soppresso Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale e che le funzioni attribuite al Centro saranno svolte dalla Direzione generale degli affari generali.
Dalla relazione tecnica allegata allo schema si evince che la riorganizzazione proposta - la terza nell'arco di quattro anni - comporta, rispetto alle dotazioni definite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 2010, l'invarianza della dotazione complessiva dei dirigenti di prima fascia: infatti il posto dirigenziale generale già attribuito al soppresso Consiglio nazionale dell'agricoltura viene trasferito al Gabinetto del Ministro. La riorganizzazione comporta poi la riduzione del 10 per cento degli uffici dirigenziali non generali con conseguente soppressione di 8 posti dirigenziali di seconda fascia generale (che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 erano passati da 85 a 77 e che ora passano, come detto, da 77 a 69). La riduzione di spesa è quantificata in più di un milione di euro annui.
La riorganizzazione comporta altresì la riduzione del 10 per cento della spesa per il personale non dirigenziale, il cui organico è pertanto riquantificato sia nel ruolo agricoltura, che perde 94 unità, che in quello dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi, che ne perde 95. Il conseguente risparmio di spesa è di circa 7 milioni di euro.
I risparmi conseguenti alla riduzione dell'organico del personale dirigenziale potrebbero risultare meramente virtuali, dal momento che, a fronte di un organico teorico ridotto a 69 unità, i posti effettivamente coperti al 6 aprile 2009 sarebbero solo 60, secondo quanto rileva il Consiglio di Stato. Peraltro il Ministero dell'economia non ha ritenuto di dover sollevare obiezioni al riguardo.
L'articolo 9 (identico al precedente articolo 10) contiene le disposizioni finali e abrogative, prevedendo tra l'altro la revisione ogni due anni dell'organizzazione del Ministero, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Atto n. 408.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente e relatore, avverte che sullo schema di decreto in esame è pervenuta la valutazione favorevole della Commissione Bilancio, espressa ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2 del regolamento, che è in distribuzione. Ricorda che la XIII Commissione, è stata autorizzata ad esprimere i propri rilievi.
Quindi, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che è composto di 5 articoli, che modificano talune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
L'articolo 1 sostituisce l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica. 303, riguardante le funzioni degli Uffici di diretta collaborazione. Nel nuovo dispositivo sono confermate le attuali attribuzioni della segreteria del Ministro, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio stampa, mentre all'Ufficio di Gabinetto sono attribuiti compiti aggiuntivi consistenti nelle attività di supporto all'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie - al momento questo compito è assegnato alla segreteria tecnica del Ministro - e nelle attività di determinazione degli indirizzi strategici della comunicazione istituzionale del Ministero.
All'interno dell'Ufficio di Gabinetto vengono istituiti l'Ufficio per i rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l'Ufficio sicurezza NATO-UE.
L'Ufficio rapporti internazionali aggiunge alle proprie competenze quella del cerimoniale e subentra alle funzioni svolte dal soppresso Comitato nazionale italiano di collegamento tra il Governo italiano e la FAO.
L'articolo 2 dello schema in esame sostituisce l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303, che attualmente disciplina le funzioni del servizio per il controllo interno. Al posto di questo viene previsto l'Organismo indipendente di valutazione della performance, secondo quanto richiesto dal decreto legislativo n. 150 del 2009.
Tale organismo è costituito da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. È istituito inoltre un Ufficio di supporto, al quale è assegnato un contingente di personale non superiore a 7 unità (attualmente per il servizio di controllo interno è previsto un massimo di otto unità).
L'articolo 3 dello schema in esame modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303, riguardante il personale degli Uffici di diretta collaborazione, aggiungendo, al comma 1, l'Organismo indipendente di valutazione della performance accanto agli uffici di diretta collaborazione. Resta comunque invariato il contingente di personale complessivo di entrambi, che non può superare le 75 unità. Il comma 2 dell'articolo 5 viene modificato per prevedere che il numero di incarichi di livello dirigenziale non possa essere superiore a quattro rispetto agli otto attuali, con la precisazione che uno possa essere di livello dirigenziale generale con compiti di studio e di analisi a diretto supporto dell'indirizzo politico.
L'articolo 4 dello schema in esame modifica il comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303, recante norme sul trattamento

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economico, stabilendo il trattamento economico del Presidente e dei componenti del collegio di direzione e del responsabile dell'ufficio di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.
La relazione tecnica evidenzia che le modifiche apportate comportano un'invarianza degli oneri finanziari.
In particolare la trasposizione delle funzioni del Comitato di collegamento tra il Governo italiano e la Fao presso il Ministero non comporta nuove spese, non avendo il Comitato alcun dipendente a tempo indeterminato. Per quanto riguarda l'istituzione dell'organismo di valutazione della performance e della struttura tecnica di supporto, il maggior onere finanziario risulta compensato dalla riduzione a quattro unità del numero dei dirigenti attribuiti agli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Per quanto riguarda gli incarichi previsti, essi vengono rivisti nei limiti della dotazione organica, così come determinata dall'altro schema di regolamento all'esame di questa Commissione, quello relativo alla riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (407).
Risulta allegato al provvedimento il parere del Consiglio di Stato, adottato nell'adunanza del 30 agosto 2011. Il Consiglio di Stato rileva, tra l'altro, che l'istituzione di un posto di livello dirigenziale generale presso gli uffici di diretta collaborazione deve avvenire insieme alla soppressione del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, disposta dall'altro schema di regolamento, quello di riorganizzazione del Ministero. Lo stesso vale per la previsione di un posto dei quattro previsti di livello dirigenziale non generale, che deve avvenire insieme alla soppressione dell'ex Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale della qualità, disposto con il medesimo regolamento di riorganizzazione. Il Consiglio di Stato auspica, pertanto, che il provvedimento in esame venga approvato contemporaneamente o successivamente a quello di riorganizzazione del Ministero e non prima di esso.
L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle politiche agricole e forestali è attualmente contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001.
Nel frattempo sono intervenute talune modifiche normative che hanno richiesto l'intervento normativo in esame.
In primo luogo è stato emanato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (la cosiddetta «riforma Brunetta»). Tale provvedimento ha introdotto un sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che si articola nella definizione e assegnazione degli obiettivi, collegati alle risorse e monitorati nel corso dell'esercizio, e nella rendicontazione dei risultati. Il sistema prevede l'indicazione degli obiettivi delle amministrazioni attraverso una programmazione triennale adottata dagli organi di indirizzo politico amministrativo, previa consultazione dei vertici dell'amministrazione, e l'istituzione in ogni amministrazione, in sostituzione dei servizi di controllo interno, di un Organismo indipendente di valutazione della performance (articolo 14), che svolge le attività inerenti alla misurazione e alla valutazione della performance, garantendo dall'interno la definizione e l'implementazione dei sistemi di valutazione.
Inoltre, con il comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010 è stata disposta la soppressione di taluni enti, tra i quali, il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO.
Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.