CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 ottobre 2011
548.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 13.20.

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Audizione di rappresentanti di Confindustria.
(Svolgimento e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Agostino CONTE, vicepresidente del Comitato tecnico energia e mercato di Confindustria, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), Ermete REALACCI (PD), Salvatore MARGIOTTA (PD), Sergio Michele PIFFARI (IdV) e il presidente Angelo ALESSANDRI.

Agostino CONTE, vicepresidente del Comitato tecnico energia e mercato di Confindustria, e Massimo BECCARELLO, vicedirettore politiche per lo sviluppo, energia e ambiente di Confindustria forniscono alcune precisazioni in ordine ai quesiti e alle osservazioni formulate dai deputati.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 ottobre 2011. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e altre disposizioni per la promozione della qualità architettonica nonché in materia di disciplina della progettazione.
C. 4492 Realacci.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tommaso FOTI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione oggi avvia l'esame di una proposta di legge finalizzata a promuovere la qualità architettonica e a modificare la disciplina della progettazione attraverso una serie di novelle al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e di altre disposizioni.
Fa presente che nel prosieguo darà brevemente conto del contenuto della proposta di legge, che è stata firmata da deputati di maggioranza e di opposizione e la cui finalità è quella di creare un mercato della progettazione più aperto.
In particolare, l'articolo 1, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, detta i principi generali di promozione della qualità architettonica, cui dovranno adeguarsi le regioni nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare.
L'articolo 2 rinvia alle definizioni contenute nell'articolo 3 del Codice dei contratti pubblici.
L'articolo 3 contiene una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici, in relazione al sistema di affidamento degli incarichi di progettazione. In particolare, il comma 1, lettera a), introduce un comma 8-bis all'articolo 84 del Codice volto a modificare la composizione della commissione giudicatrice in caso di concorsi

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di idee o di progettazione. Il comma 1, lettera b), n. 1), modifica il comma 1 dell'articolo 91 del Codice mediante la riduzione da 100.000 a 40.000 euro della soglia per l'affidamento dei servizi di progettazione al di sopra della quale si applicano le procedure di evidenza pubblica dettate dal Codice, e al di sotto della quale devono essere rispettati i principi comunitari a tutela della concorrenza, con invito ad almeno cinque operatori e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del Codice. Eventuali deroghe devono essere motivate da ragioni di necessità e urgenza e autorizzate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Inoltre, ai sensi del comma 1, lettera b), n. 3), mediante la riscrittura del comma 5 dell'articolo 91, viene resa obbligatoria l'applicazione della procedura del concorso di progettazione o di idee nei casi in cui la prestazione riguardi la progettazione di lavori rilevanti sotto i profili architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo o tecnologico. Il comma 1, lettera b), n. 4), aggiunge, quindi, un periodo al comma 8 dell'articolo 91 del Codice, in base al quale eventuali contratti di consulenza o convenzioni relativi a pianificazione, programmazione, gestione o progettazione di lavori pubblici sono attribuibili solo sulla base di un'adeguata motivazione della stazione appaltante e successiva autorizzazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (AVCP). Il comma 1, lettera b), n. 5), aggiunge un comma 8-bis all'articolo 91, secondo cui per la preparazione e gestione del concorso le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del supporto di progettisti esterni alla pubblica amministrazione selezionati con le procedure previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 91. Il comma 1, lettera c), provvede a riscrivere il comma 5 dell'articolo 99 del Codice che disciplina l'affidamento dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, al vincitore del concorso, purché in possesso dei requisiti previsti dal bando. Una norma analoga viene poi dettata dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo in esame, che prevede, per i concorsi in due gradi, l'affidamento, al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. La stessa lettera e) prevede altresì che l'affidamento avvenga mediante procedura negoziata senza bando nel caso in cui il corrispettivo per le ulteriori attività di progettazione non sia già stato indicato nel bando di concorso.
Tornando al nuovo testo del comma 5 dell'articolo 99 introdotto dal comma 1, lettera c), rileva, quindi, che tale lettera introduce altresì un periodo in base al quale se il vincitore del concorso non è in possesso dei requisiti previsti dal bando può egualmente ottenere l'incarico associandosi con un soggetto in possesso di tali requisiti, mantenendo il ruolo di capogruppo e di responsabile del progetto nei confronti della stazione appaltante. Il comma 1, lettera d), aggiunge un periodo al comma 2 dell'articolo 101 del Codice al fine di chiarire che i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture, stabiliti dal regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) ai sensi del medesimo comma 2, sono indicati nel bando al solo scopo di individuare i parametri da rispettare ai fini dell'ottenimento del successivo incarico, ma non possono costituire criteri di ammissione al concorso.
Osserva, poi, che per quanto riguarda l'articolo 4, tale articolo provvede alla determinazione dei fattori ponderali da assegnare ai criteri stabiliti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 4 dell'articolo 266 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo provveda ad apportare le modifiche al comma 5 dell'articolo 266 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. In proposito, segnala l'opportunità di valutare la portata di tale disposizione alla luce del sistema delle fonti,

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considerato che si tratta di una norma volta a modificare indirettamente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici.
L'articolo 5 dispone che le regioni possono prevedere norme di incentivazione in favore dei soggetti privati che ricorrono ai concorsi di progettazione per selezionare i progetti di realizzazione delle opere di nuova costruzione.
L'articolo 6 prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Albo dei giovani architetti, cui sono iscritti gli architetti di età inferiore a 40 anni, vincitori di concorsi di idee o di progettazione. L'iscrizione ha durata annuale, rinnovabile ove sussistano i requisiti. Lo stesso articolo prevede che l'attività e il profilo degli studi inseriti nell'Albo dei giovani architetti sono pubblicizzati nel sito internet del Ministero.
L'articolo 7, che prevede una serie di novelle al Codice dei contratti pubblici, al comma 1, lettera a), dispone l'abrogazione della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53 del Codice che disciplina il caso in cui l'appalto integrato abbia ad oggetto, «previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice». Il comma 1, lettera b), introduce un comma 2-bis all'articolo 53 ai sensi del quale il ricorso all'appalto integrato basato sul progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice è ammesso al verificarsi di talune condizioni, tra le quali quelle di riguardare: lavori di importo inferiore a 500.000 euro; lavori in cui la componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera; lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici; lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro. Il comma 1, lettera c), provvede alla riscrittura del comma 3-bis al fine di rendere non più opzionale ma obbligatoria l'indicazione nel bando di gara, da parte della stazione appaltante, delle modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota di compenso degli oneri di progettazione, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali da parte del progettista.
L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 90 del Codice dei contratti pubblici abrogando la categoria dei cosiddetti progettisti «interni» alle amministrazioni aggiudicatrici e individuando un nuovo riparto di competenze nel senso di affidare ai soggetti esterni la redazione della progettazione nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e di attribuire le attività di programmazione dei lavori pubblici alle amministrazioni aggiudicatrici.
L'articolo 9 novella l'articolo 128 del Codice dei contratti pubblici prevedendo l'obbligo di predisposizione del documento preliminare alla progettazione per ogni opera inserita nel programma triennale dei lavori.
L'articolo 10 dispone controlli e sanzioni finalizzate a rafforzare l'obbligo di realizzazione di un progetto selezionato attraverso un concorso di progettazione.
In conclusione, ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni più propriamente politiche. La prima considerazione è che la proposta di legge, la quale si pone l'obiettivo sicuramente condivisibile di aprire il mercato della progettazione, richiede, per il suo contenuto articolato e per il rilievo delle disposizioni in essa contenute (alcune delle quali incidono in modo rilevante su istituti e norme del Codice dei contratti pubblici), di essere attentamente esaminata e approfondita dalla Commissione in una interlocuzione con il Governo.
In tal senso, nel sottolineare l'importanza dello svolgimento di un ciclo di audizioni al fine di approfondire anche l'eventuale impatto delle disposizioni contenuti nella proposta di legge in esame, prospetta fin d'ora l'esigenza di muoversi entro un percorso che contemperi il citato obiettivo di apertura del mercato con la necessità di mantenere stabilità al quadro normativo vigente e con l'ulteriore necessità di interventi di semplificazione, e non di appesantimento, della legislazione e delle procedure amministrative che regolano il settore dei lavori pubblici.

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Fa presente, infine, che risultano in corso di esame al Senato proposte di legge recanti un contenuto analogo a quello della proposta di legge in titolo e, per tale ragione, ritiene necessario attivare la procedura delle intese tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

Ermete REALACCI (PD), ai fini delle necessarie intese con il Senato, fa notare come l'iter presso l'altro ramo del Parlamento del progetto di legge di contenuto analogo a quello del provvedimento in titolo sembrerebbe ormai fermo da oltre due anni.

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, e riservandosi di rappresentare al presidente della Commissione la necessità di attivare la procedura delle intese di cui all'articolo 78 del regolamento della Camera sul provvedimento in titolo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
C. 3885 Anna Teresa Formisano, C. 3989 Lanzarin, C. 4370 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 4653 Guido Dussin).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 settembre 2011.

Roberto TORTOLI, presidente, comunica che il 10 ottobre è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 4653 Guido Dussin ed altri, la quale verte su materia identica a quella delle proposte di legge in titolo. Avverte, pertanto, che, per tale ragione, ne ha disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2011. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4518 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), intervenendo anche sul contenuto della proposta di legge C. 4517, esprime talune perplessità in ordine ai differenti oneri che derivano dall'approvazione delle due intese in questione. Conclude invitando a valutare la possibilità di inserire nelle proposte di parere osservazioni dirette a rendere meglio identificabili i soggetti giuridici titolari, in ogni singola realtà territoriale, delle agevolazioni e dei diritti previsti dalle intese.

Agostino GHIGLIA (PdL), relatore, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

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Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4517 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Vincenzo GIBIINO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) annuncia il voto di astensione del gruppo dell'Italia dei Valori sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Armando DIONISI (UdCpTP) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, ed abb.
(Parere alla VII Commissione)
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Franco STRADELLA (PdL), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in esame (vedi allegato).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene indispensabile inserire nella proposta di parere presentata dal relatore un espresso richiamo alla necessità di rivedere, ritoccandoli al ribasso, i limiti di posti a sedere degli impianti sportivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a) del testo in esame, al fine di ricomprendere, fra i soggetti potenzialmente beneficiari delle norme previste dalla proposta di legge, anche i soggetti titolari di impianti sportivi di ridotte dimensioni nei quali, tuttavia, è possibile organizzare anche manifestazioni internazionali.

Ermete REALACCI (PD) esprime una critica netta e profonda sul contenuto e sulle finalità del provvedimento in esame. Ritiene, infatti, che, dietro la finalità della proposta di legge di procedere all'ammodernamento degli stadi e all'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali, si celi in realtà la volontà di istituire una corsia preferenziale che consenta a pochi e determinati soggetti di effettuare colossali operazioni immobiliari, in danno di ogni principio e criterio di corretta gestione delle scelte urbanistiche e di governo del territorio. Polemicamente osserva, inoltre, che se davvero tali soggetti volessero adeguare gli stadi esistenti agli standard europei, avrebbero semplicemente da replicare quanto fatto a Torino dalla Juventus, che, senza ricorrere a stratagemmi e a comportamenti elusivi della legislazione vigente, ha dimostrato come in Italia sia possibile costruire nuovi impianti sportivi con un adeguato ritorno economico ed imprenditoriale. Nell'esprimere, infine, il proprio rammarico per il fatto che la Commissione sia stata «espropriata» del diritto/dovere di discutere una proposta di legge, come quella in titolo, che ha enormi implicazioni sulle politiche urbanistiche e sull'intera materia del governo del territorio, di propria competenza, preannuncia, a titolo personale, fin d'ora, il proprio voto contrario su qualsiasi ipotesi di parere favorevole sul provvedimento in esame, anche in considerazione del fatto che l'approvazione della proposta di legge consentirebbe di porre in essere a

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Roma operazioni immobiliari inaccettabili da parte di soggetti ben noti.

Guido DUSSIN (LNP), ritiene, alla luce del dibattito sin qui svolto, che la Commissione dovrebbe, piuttosto che dolersi della mancata assegnazione del provvedimento in titolo, impegnarsi nell'elaborazione di proposte di riforma della legislazione in materia di governo del territorio e in materia di appalti, partendo dalla individuazione di norme che consentano di superare gli inaccettabili vincoli posti ai comuni dal Patto di stabilità interno e dalle competenze statali, regionali e provinciali in materia di edilizia e in materia di urbanistica, i quali finiscono per limitare ogni reale autonomia e responsabilità delle comunità locali. Conclude, quindi, esprimendo condivisione per quanto contenuto nella proposta di parere presentata dal relatore con riferimento all'esigenza di rendere più trasparenti le procedure di affidamento dei lavori. Invita quindi il relatore a valutare la possibilità di prevedere nella proposta di parere, in primo luogo, la garanzia che una parte significativa dei benefici derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti possa essere riconosciuta ai comuni sotto forma di risorse o di opere compensative, in secondo luogo, la garanzia di una più ampia, se non permanente, durata temporale della destinazione a fini di attività sportiva degli impianti realizzati.

Salvatore MARGIOTTA (PD) esprime piena condivisione per quanto dichiarato dal collega Realacci. Ritiene, inoltre, che la Commissione avrebbe dovuto sostenere con più forza le ragioni a suo tempo poste alla base del conflitto di competenza sollevato allo scopo di vedersi assegnata in via primaria, congiuntamente alla VII Commissione, la proposta di legge in esame. Aggiunge quindi che, così come è stato elaborato dalla Commissione di merito, il provvedimento rischia di tradursi in una enorme operazione di cementificazione del territorio e di speculazione edilizia. Conclude, quindi, chiedendo di inserire nella proposta di parere presentata dal relatore due ulteriori condizioni: la prima, diretta a vedere sancito espressamente nel testo l'assoluto rispetto dei vincoli archeologici e idrogeologici, la seconda, diretta a porre esplicitamente a carico del soggetto proponente la realizzazione di tutte le opere di viabilità di accesso all'impianto sportivo.

Armando DIONISI (UdCpTP), senza voler soffermarsi sulla questione relativa alla assegnazione in sede referente della proposta di legge in esame alla VII Commissione, rileva che il testo elaborato dalla stessa Commissione costituisce un punto di equilibrio soddisfacente, se davvero si vuole rendere concretamente possibile in Italia l'ammodernamento degli stadi esistenti e la costruzione di nuovi impianti. Pur comprendendo, inoltre, talune delle ragioni che sono alla base delle critiche al provvedimento in esame, ricorda che la garanzia di un ritorno economico degli investimenti è un elemento essenziale di quella legislazione che ha come obiettivo quello di attirare i capitali privati, come ad esempio il caso della normativa in materia di concessioni autostradali o di gestione dei servizi pubblici locali. Conclude, quindi, ritenendo che la tutela e l'applicazione dei vincoli archeologici, idrogeologici, paesaggistici o di altra natura, siano efficacemente garantiti dalle disposizioni del provvedimento relative alla conferenza di servizi.

Ermete REALACCI (PD) fa notare come il testo elaborato dalla Commissione di merito non offra sufficienti garanzie in ordine alla corretta valutazione, in sede di conferenza dei servizi, dei vincoli richiamati dal collega Dionisi.

Armando DIONISI (UdCpTP), nel confermare quanto detto in precedenza, conclude esprimendo un giudizio complessivamente positivo sul testo elaborato dalla Commissione di merito che, a suo avviso, consente di superare anche gli annosi problemi di fruibilità e, soprattutto, di sicurezza degli stadi italiani.

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Agostino GHIGLIA (PdL), alla luce del dibattito svolto, ritiene indispensabile precisare che nessuna pressione è stata esercitata sui deputati del suo gruppo al fine di introdurre nel testo in esame norme che consentano di aggirare vincoli legislativi esistenti. Respinge infine con fermezza le velate accuse mosse dal collega Realacci alla maggioranza con riferimento alle supposte finalità concrete del provvedimento in discussione. Aggiunge, inoltre, che, forse, da parte dei colleghi dell'opposizione si sarebbe dovuta usare maggiore cautela nel portare ad esempio il caso della costruzione del nuovo stadio della Juventus, alla cui realizzazione è stata associata, oltre alla cessione della proprietà degli immobili e delle aree, la realizzazione di strutture residenziali e commerciali, con conseguente variante urbanistica, secondo quindi il modello delineato nel provvedimento in esame.

Armando DIONISI (UdCpTP), invita il collega Realacci a verificare attentamente la fondatezza delle sue affermazioni in ordine alla circostanza che il provvedimento in esame sia solo diretto a favorire speculazioni immobiliari da parte di ben noti soggetti.

Ermete REALACCI (PD) ribadisce che nessuna delle iniziali ragioni e delle iniziali finalità del provvedimento in esame è oggi ancora sussistente, se è vero, ad esempio, che l'organizzazione dei campionati europei di calcio 2016 è stata da tempo assegnata alla Francia, e che le vere e inconfessate finalità di tale provvedimento sono con ogni evidenza dirette a favorire alcune società sportive e alcuni personaggi del mondo del calcio, a ripianare bilanci in difficoltà e a consentire inaccettabili speculazioni edilizie.

Franco STRADELLA (PdL), relatore, ricorda che, al momento dell'assegnazione della proposta di legge C. 2800 alla VII Commissione, la Commissione Ambiente deliberò all'unanimità, proprio a tutela del proprio ruolo e delle proprie prerogative, di sollevare un conflitto di competenza al fine di vedersi riconosciuta la competenza in sede referente congiuntamente con la Commissione Cultura.
Richiama inoltre l'attenzione dei colleghi sulla natura consultiva dell'attività della Commissione, che pertanto in tale circostanza non è titolata a riscrivere totalmente il testo in esame. Fa quindi presente che, proprio nel rispetto dei compiti assegnati e dei limiti posti alla Commissione in sede consultiva, ha predisposto la proposta di parere già presentata e sulla quale invita i deputati a porre la dovuta attenzione. Dichiara infine la disponibilità ad integrare e modificare la proposta accogliendo la richiesta del collega Margiotta in ordine alla realizzazione delle opere di viabilità di accesso ai nuovi impianti sportivi.

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia la votazione sulla proposta di parere presentata dal relatore ad altra seduta.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
Nuovo testo unificato C. 3861 Velo e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessio BONCIANI (PdL), ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul nuovo testo unificato delle proposte C. 3681 ed abbinate recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche», come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della IX Commissione.
Il nuovo testo unificato predisposto dalla Commissione di merito costituisce, peraltro, un testo importante anche per la nostra Commissione, non solo perché contiene alcune disposizioni che investono direttamente le competenze della VIII Commissione, ma anche perché traduce, sul piano legislativo, un indirizzo politico

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a più riprese formulato dalla VIII Commissione, nel susseguirsi delle legislature (in particolare, in sede di esame del cosiddetto «Allegato infrastrutture» o di altri documenti programmatici nazionali ed europei), diretto a costruire un percorso unitario e realistico delle priorità di ammodernamento infrastrutturale del Paese che tenga conto dell'obiettivo strategico di implementazione del principio di intermodalità e di sostenibilità ambientale delle infrastrutture di trasporto, nonché delle prioritarie e grandi esigenze dei territori, da individuare con il metodo del dialogo con le regioni e con il Parlamento. Il provvedimento in esame, infatti, composto di sei articoli, detta i principi fondamentali in materia di interporti e piattaforme logistiche, individuando nella predisposizione e approvazione di un Piano generale per l'intermodalità uno degli strumenti programmatori essenziali di una politica dei trasporti capace di perseguire con rinnovata efficacia l'obiettivo della riduzione del costo del trasporto per le aziende italiane, a tal fine dettando una normativa organica in ordine ai requisiti tecnici delle necessarie infrastrutture, agli organi cui compete la loro programmazione e il reperimento delle risorse necessarie alla loro realizzazione. Crede altresì opportuno richiamare in questa sede il giudizio politico espresso dal sottosegretario Bartolomeo Giachino, al termine della seduta della IX Commissione dell'11 ottobre scorso, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, che, secondo lo stesso Giachino, «interviene in modo assai positivo sull'assetto della logistica italiana, definendo una riforma importantissima che dà risposte necessarie e urgenti a questioni che il mondo della logistica pone ormai da lungo tempo», consentendo al settore della logistica «di compiere un salto di qualità e dare un importante contributo alla crescita del Paese».
Detto questo sul piano generale, passa brevemente ad illustrare le disposizioni di più stretto interesse per la VIII Commissione, che sono contenute in tre articoli del provvedimento in esame: l'articolo 3, recante norme sui requisiti delle strutture; l'articolo 5, recante, fra l'altro, norme in materia di gestione dei rifiuti; l'articolo 6, recante norme in materia di disciplina urbanistica.
Con riferimento al primo dei richiamati articoli, fa presente che all'articolo 3, comma 2, laddove si indicano i requisiti tecnici degli interporti, si prevede espressamente che il progetto di un nuovo interporto deve prevedere tali requisiti «nel rispetto del Testo Unico in materia di tutela dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». La chiarezza del riferimento al Codice ambientale e la sua stessa collocazione nel testo normativo non lasciano dubbi sulla volontà della Commissione di merito di vedere confermate nell'ambito del provvedimento in esame tutte le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 dirette a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, a partire da quelle relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) del sopra citato Piano generale per l'intermodalità e alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei nuovi interporti da realizzare nell'ambito dell'attuazione di tale Piano.
È infatti indubbio che il Piano generale per l'intermodalità rientri fra i piani e i programmi da assoggettare a valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 (in tale norma si fa espresso riferimento, fra l'altro, ai piani e programmi elaborati per il settore dei trasporti).
Appare altrettanto indubbio, inoltre, che la costruzione di interporti aventi i requisiti richiesti all'articolo 3 del provvedimento in esame, debba considerarsi assoggettata a valutazione di impatto ambientale statale in forza di quanto previsto al numero 15 dell'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Ciò detto, dal momento che il testo in esame disciplina, oltre ai requisiti tecnici delle infrastrutture in questione, anche le procedure relative alla predisposizione e all'approvazione del più volte citato Piano generale per l'intermodalità, ritiene opportuno, in un'ottica di miglioramento del

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testo, che la VIII Commissione suggerisca alla Commissione di merito, in adesione ai principi enunciati all'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, che la procedura di valutazione ambientale strategica sia attivata, ad iniziativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subito dopo l'elaborazione del Piano generale per l'intermodalità da parte della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica.
Con riferimento al secondo articolo di stretto interesse per la VIII Commissione, precisa che esso reca norme in materia di gestione dei rifiuti e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose. L'articolo dispone che, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di rifiuti e di trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'Ambiente - adottato previo concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata - sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire la diversione modale (vale a dire lo spostamento da una modalità di trasporto all'altra) e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.
Al riguardo fa presente che potrebbe essere opportuno specificare nel testo normativo che il perseguimento delle finalità sopra riportate deve avvenire anche attraverso lo strumento della semplificazione delle procedure che attualmente regolano, ad esempio, le operazioni di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche, dei rifiuti all'interno degli interporti, in modo da rendere più snelle e meno burocratiche le attività poste in capo ai soggetti che gestiscono tali infrastrutture.
Infine, l'ultimo articolo che presenta aspetti di stretto interesse per la VIII Commissione, l'articolo 6, prevede, al comma 2, che l'approvazione dei progetti definitivi dei nuovi interporti da realizzare da parte del consiglio comunale «costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti».
Si tratta di una norma di semplificazione che nulla toglie, di fatto, alle attribuzioni e alle competenze delle regioni in materia di governo del territorio. Se è vero, infatti, che, secondo la procedura ordinaria, l'approvazione della regione è condizione imprescindibile per il perfezionamento del provvedimento della variante urbanistica voluta dal comune, non si può non tenere conto che nel caso di specie le regioni vedono nettamente rafforzati i loro poteri programmatori, essendo protagoniste attive di ciascuna delle fasi che complessivamente compongono le procedure di elaborazione, adozione e attuazione del Piano generale per l'intermodalità.
In tal senso, la sottoposizione alla regione della delibera consiliare di approvazione del progetto definitivo del nuovo interporto finirebbe per costituire un inutile appesantimento burocratico e un fattore di allungamento dei tempi amministrativi che risulterebbe in palese contrasto con la finalità della norma in commento, individuata espressamente nella necessità «di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto».
Conclude, preannunciando la predisposizione nei termini indicati di una proposta di parere comunque, fermo restando che saranno attentamente valutati gli ulteriori contributo che dovessero emergere dal dibattito.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, che va nella direzione tradizionalmente auspicata anche dalla VIII Commissione, ad esempio in occasione dell'esame dell'Allegato Infrastrutture, di migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese, nell'ambito di una politica incentrata sullo sviluppo dell'intermodalità, sulla sicurezza e sulla sostenibilità del sistema dei trasporti.
Ritiene, inoltre, che esso intervenga in modo assai positivo sull'assetto della logistica italiana, e formula un vivo auspicio che il Parlamento possa approvare definitivamente, in questa seconda parte della legislatura, una riforma importantissima che ponga le basi per un rinnovato sviluppo della logistica italiana e che possa portare un contributo significativo alla ripresa economica del Paese.

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Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 18 ottobre 2011.

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli e C. 4675 Cicchitto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.