CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 ottobre 2011
544.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 ottobre 2011.

Nell'ambito dell'esame degli atti del Governo recanti riordino della normativa sull'attività agricola (Atti n. 164 e 168).
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Copagri, Fagri, AGCI-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Coldiretti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.40.

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Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Federcoopesca, Federpesca, Impresa Pesca, Lega Pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 ottobre 2011.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Federcoopesca, Federpesca, Impresa Pesca, Lega Pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2011)417, COM(2011)425, COM(2011)416, COM(2011)424, COM(2011)418).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Atto n. 407.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
Atto n. 408.

(Alla I Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Paolo RUSSO, presidente, propone che la Commissione proceda all'esame congiunto degli atti in titolo, considerata la connessione esistente tra i medesimi.

La Commissione concorda.

Francesco BIAVA (PdL), relatore, ricorda che lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali realizza il terzo riassetto organizzativo predisposto nell'arco di quattro anni, adottato in ragione dell'obbligo di riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa. Lo schema, interamente sostitutivo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 2009, procede alla riduzione, nella misura del 10 per cento, degli uffici dirigenziali di livello non generale, della conseguente dotazione organica dei dirigenti di II fascia e della spesa complessiva relativa al numero di posti in organico. Il riordino comporta, peraltro, la rimodulazione delle direzioni generali, pur mantenendone inalterato il numero complessivo all'interno di ciascun dipartimento.
Più in particolare, l'articolo 1 conferma che il Ministero è organizzato in tre dipartimenti: il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee ed internazionali e per le relazioni istituzionali (in precedenza Dipartimento delle politiche europee ed internazionali), così ridenominato - secondo la relazione illustrativa - in connessione con il potenziamento delle competenze amministrative gestionali e relazionali ad esso attribuite; il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della pesca (in precedenza Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità), al quale sono riservate invece competenze prettamente operative, estese peraltro al comparto della pesca; il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, che conserva la precedente denominazione in ragione del

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ruolo di vigilanza e repressione delle frodi nel sistema agroalimentare. Le funzioni dei capi dei dipartimenti restano invariate (comma 2), ma non viene confermata la norma che sancisce l'obbligo per ogni struttura dirigenziale generale di assicurare il coordinamento con le politiche regionali di settore nel rispetto delle intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Consiglio di Stato, nel parere espresso nell'adunanza del 30 agosto 2011, in merito ai rapporti tra amministrazione e regioni, ha sottolineato l'opportunità che non si creino duplicazioni tra i diversi uffici nelle relazioni con la Conferenza Stato-regioni.
L'articolo 2 definisce le competenze del Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee ed internazionali e per le relazioni istituzionali, che resta articolato, seppure in modo diverso, in due direzioni generali. È, infatti, confermata la precedente Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea (in precedenza «delle politiche comunitarie e internazionali di mercato») e viene istituita la Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, che assorbe le competenze della soppressa Direzione generale dei servizi amministrativi (in precedenza alle dipendenze del Dipartimento per le politiche competitive, al quale viene invece trasferita la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura). Il Consiglio di Stato rileva che la nuova redazione, nell'attribuire al Dipartimento una competenza in tema di pesca, non fa menzione dell'attività di acquacoltura. Relativamente poi alle attività inerenti alla cura dell'attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero e l'educazione alimentare di carattere non sanitario, attribuite al Dipartimento, il Consiglio ritiene che potrebbero piuttosto rientrare nelle competenze del Dipartimento delle politiche competitive. Quanto poi alla competenza in materia di «misure connesse alla politica dei mercati (penultimo periodo della lettera a) del comma 3), sempre secondo il Consiglio di Stato, andrebbe aggiunto un collegamento con il Dipartimento delle politiche competitive.
L'articolo 3 definisce le competenze del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della pesca, che continua ad articolarsi in tre direzioni generali. Resta invariata la Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, mentre la Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità viene rinominata come Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare. La cessione delle funzioni di carattere amministrativo comporta la soppressione della Direzione generale dei servizi amministrativi, mentre l'accentramento delle funzioni operative porta alla istituzione della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (in precedenza nel Dipartimento per il coordinamento). In merito all'articolo 3, il Consiglio di Stato ritiene necessario che le competenze del Dipartimento in materia di agriturismo siano coordinate con quelle attribuite al Dipartimento del turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio; rileva, altresì, la scomparsa di ogni riferimento alla «tracciabilità dei prodotti agricoli», che pure sarebbe uno degli strumenti di maggiore tutela del consumatore in ordine alla qualità dei prodotti.
In base all'articolo 4, le competenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi (ICQRF), continuano a far capo a due direzioni, le quali vengono tuttavia articolate in modo diverso. La precedente Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore assume la nuova denominazione di Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore e conserva una competenza esclusivamente in materia di attività ispettiva e di controllo, diretta alla rilevazione delle violazioni. La Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi alimentari, in luogo della Direzione

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generale della prevenzione e repressione frodi, ha il compito di adottare i provvedimenti sanzionatori. Il Consiglio di Stato rileva il contrasto tra la facoltà dell'Ispettorato di avvalersi della Direzione generale degli affari generali e il mantenimento di competenze in materia di gestione del personale (sicurezza del lavoro, trattamento economico accessorio, contrattazione collettiva integrativa, di cui alla lettera a) comma 2).
L'articolo 5 sopprime il Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, trasferendo, come previsto dal secondo provvedimento in esame, le funzioni di consulenza alla struttura del gabinetto del Ministro, che acquisisce anche il posto di dirigente di prima fascia spettante al vicepresidente del soppresso Consiglio.
Gli articoli 6 e 7 riproducono il contenuto degli articoli 7 e 8 del precedente regolamento, recanti norme in materia di organismi posti alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e di organismi elencati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2000. Il Consiglio di Stato rileva, alla luce delle norme sul contenimento della spesa pubblica, l'opportunità che sia rivista la disciplina dell'indennità spettante ai componenti del Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, per evitare compensi aggiuntivi per prestazioni dovute in ragione dell'ufficio ricoperto.
Con l'articolo 8 sono definite le piante organiche del Ministero, la riduzione delle quali, allo scopo di realizzare gli obiettivi di risparmio stabiliti dal decreto-legge n. 194 del 2009, sono quantificate con i commi 1 e 3, restando invariate le restanti disposizioni. Il comma 3 riduce gli uffici di seconda fascia di 8 unità (da 77 a 69), mentre il primo comma consente la confluenza nel Ministero del personale dipendente dagli enti soppressi dall'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010. La relazione illustrativa riferisce che saranno conseguentemente inserite nel Ministero due unità, dipendenti del soppresso Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici e che le funzioni attribuite al Centro saranno svolte dalla Direzione degli affari generali.
Dalla relazione tecnica allegata allo schema si evince che la riorganizzazione proposta comporta, rispetto alle dotazioni definite con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 2010: l'invarianza della dotazione complessiva dei dirigenti di I fascia (tuttavia il posto dirigenziale generale attribuito al soppresso Consiglio nazionale dell'agricoltura viene attribuito all'Ufficio di gabinetto del Ministro); la riduzione del 10 per cento degli uffici dirigenziali non generali con conseguente soppressione di 8 posti dirigenziali di II fascia generale (da 77 a 69, già portati da 85 a 77 con il precedente regolamento); la riduzione della spesa, che viene quantificata in più di un milione di euro annui; la contrazione pari al 10 per cento della spesa per personale non dirigenziale, il cui organico è pertanto riquantificato sia nel ruolo agricoltura, che perde 94 unità, che in quello dell'ICQRF, che ne perde 95; il conseguente risparmio di spesa è di circa 7 milioni di euro. Il Consiglio di Stato rileva al riguardo (come già peraltro espresso in occasione della riorganizzazione del 2010) che i risparmi conseguenti alla riduzione dell'organico del personale dirigenziale potrebbero rilevarsi meramente virtuali, dal momento che a fronte di un organico teorico ridotto da 77 a 69 unità, i posti effettivamente coperti al 6 aprile 2009 sarebbero 60. Il Consiglio prende tuttavia atto che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ritenuto di dover sollevare obiezioni al riguardo e si limita ad evidenziare il fatto per un'eventuale riflessione da parte dell'Amministrazione.
Quanto alla qualità delle riduzioni operate, il Consiglio di Stato sottolinea che la mera riduzione numerica abbia portato a «sacrificare» uffici tecnici (come laboratori periferici) piuttosto che procedere all'accorpamento degli uffici meramente amministrativi (come raccomandato dalla normativa sul risparmio di spesa).

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Il secondo provvedimento in esame - lo schema di regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e di disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance - è composto di 5 articoli, modificativi di talune disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.303, concernente l'organizzazione di tali uffici.
Più in particolare, lo schema di regolamento prevede, all'articolo 1, la conferma delle attribuzioni attualmente spettanti alla segreteria del Ministro, all'Ufficio legislativo e all'Ufficio stampa, mentre all'Ufficio di gabinetto sono attribuiti taluni compiti aggiuntivi consistenti nelle attività di supporto all'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie, al momento assegnati alla segreteria tecnica del Ministro, e di determinazione degli indirizzi strategici della comunicazione istituzionale del Ministero. All'interno dell'Ufficio di gabinetto viene istituito l'Ufficio per i rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l'Ufficio sicurezza NATO-Unione europea. L'Ufficio rapporti internazionali aggiunge alle proprie competenze quella del cerimoniale e subentra alle funzioni svolte dal soppresso Comitato nazionale italiano di collegamento tra il Governo italiano e la FAO.
All'articolo 2, viene istituito, al posto del servizio per il controllo interno, l'Organismo indipendente di valutazione della performance, secondo quanto richiesto dal decreto legislativo n. 150 del 2009. Tale organismo è costituito da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. È istituito un ufficio di supporto al quale è assegnato un contingente di personale non superiore a 7 unità (attualmente per il servizio di controllo interno è previsto un massimo di otto unità).
All'articolo 3, riguardante il personale degli uffici di diretta collaborazione, al comma 1, è aggiunta la menzione autonoma dell'organismo di valutazione accanto a quella degli uffici di diretta collaborazione, restando comunque invariato il contingente di personale complessivo di entrambi, che non può superare le 75 unità; al comma 2, invece, si prevede che il numero di incarichi di livello dirigenziale non può essere superiore a quattro rispetto agli otto attuali, specificando, però, che uno può essere di livello dirigenziale generale con compiti di studio e di analisi a diretto supporto dell'indirizzo politico.
All'articolo 4, si disciplina il trattamento economico del presidente, dei componenti del collegio di direzione e del responsabile dell'ufficio di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.
La relazione tecnica evidenzia che le modifiche apportate comportano un'invarianza degli oneri. Il Consiglio di Stato, nel parere adottato nell'adunanza del 30 agosto 2011, rileva l'importanza che tale decreto sia approvato contemporaneamente o successivamente rispetto a quello di riorganizzazione del Ministero poiché talune novità, quali l'istituzione di un posto di livello dirigenziale generale presso gli uffici di diretta collaborazione, sono strettamente correlate con la soppressione del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca e dell'ex Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, disposte con lo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero. Vengono, poi, svolte alcune osservazioni puntuali in ordine all'articolo 1, in merito all'attribuzione all'Ufficio di gabinetto dell'attività di supporto all'organo politico circa l'utilizzazione delle risorse finanziarie, mentre meglio sarebbe, secondo il Consiglio di Stato, utilizzare la dizione «di destinazione delle risorse finanziarie», al fine di meglio differenziare l'attività politica dall'attività amministrativa gestionale che riguarda, invece, l'utilizzo dei fondi. Inoltre, sempre

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all'articolo 1, andrebbe chiarito secondo il Consiglio di Stato che l'Ufficio di coordinamento con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano opera presso il gabinetto «ai fini del supporto all'organo politico», in modo da non interferire con le competenze di altri uffici del Dicastero. Sempre in riferimento all'articolo 1, il Consiglio di Stato ritiene che andrebbero meglio specificate le competenze della segreteria tecnica, definendo specificamente le diverse discipline tecnico-scientifiche di ausilio alle determinazioni delle politiche agricole. Quanto all'istituzione dell'Organismo di valutazione della performance, il Consiglio di Stato ritiene utile una riflessione in ordine all'opportunità di dotare tale organismo anche di un'autonomia di budget all'interno dell'Ufficio di gabinetto.
Ricorda quindi che l'esigenza di una riforma deriva dalle novità intervenute con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha dettato nuove disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e ha previsto, all'articolo 14, l'istituzione in ogni amministrazione, in sostituzione dei servizi di controllo interno, di un Organismo indipendente di valutazione della performance, che svolge le attività inerenti alla misurazione e alla valutazione della performance, garantendo dall'interno la definizione e l'implementazione dei sistemi di valutazione. Ricorda inoltre che, con il comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge n.78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la soppressione di taluni enti, tra i quali, il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO.
Si riserva infine di formulare le proprie proposte all'esito del dibattito.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.
Audizione del dottor Antonio Corbo, giornalista professionista.
(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Antonio CORBO, giornalista professionista, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Mario PEPE (PD), Giuseppina SERVODIO (PD) e Giovanni DIMA (PdL), ai quali replica e fornisce ulteriori chiarimenti il dottor Antonio CORBO, giornalista professionista.

Paolo RUSSO, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.20.

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Legge comunitaria per il 2011.
C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2011.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nella precedente seduta ha fornito alcune indicazioni preliminari sulla disciplina di esame del disegno di legge comunitaria e sull'ammissibilità degli emendamenti. Ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 17 di oggi, mentre il termine per la conclusione dell'esame da parte della Commissione scade il prossimo 13 ottobre 2011.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, osserva preliminarmente che dalla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e dalla relazione illustrativa al disegno di legge si traggono elementi per una valutazione molto interessante sullo stato attuale della relazione che intercorre tra l'Italia e l'Unione europea. Rileva inoltre che il Parlamento dovrebbe prestare particolare attenzione, ed esercitare il suo peso, alla cosiddetta fase ascendente del processo normativo comunitario.
Osserva quindi che nella relazione al disegno di legge governativo sono citati dati - che reputa utili e interessanti - che mostrano l'accresciuta attenzione delle imprese e dei cittadini nei confronti di una corretta applicazione delle direttive europee. Tale attenzione corrisponde in Europa alla costituzione di due organismi operativi quali il Solvit, una rete per la risoluzione di problemi on line, in cui gli Stati membri collaborano per risolvere concretamente i problemi derivanti dall'applicazione delle norme sul mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche e per dirimere in via extragiudiziale e preventiva le questioni che riguardano i casi di erronee applicazioni della normativa europea, e il progetto EU Pilot, strumento volto a migliorare l'assistenza prestata a cittadini e imprese per quanto riguarda le richieste di informazioni e le denunce relative alla corretta applicazione del diritto dell'Unione europea, nel quadro dell'attività di prevenzione del contenzioso.
Per quanto riguarda il Pilot, ricorda che dei 723 casi esaminati, 424 sono stati conclusi positivamente, con soddisfazione del quesito posto, e comunque sono state date risposte a tutti i cittadini e a tutte le imprese che avevano bisogno di chiarimenti.
Per quanto riguarda il Solvit, strumento che cerca di prevenire le procedure di infrazione delle norme comunitarie, i casi esaminati per l'Italia sono stati 368, nel 2009, con una crescita di 135 casi rispetto al 2008.
Ricorda poi che appare migliorato il quadro relativo alle procedure di infrazione che interessano l'Italia, che alla fine del 2010 sono 131. In proposito, osserva che il settore agricolo è uno dei settori in cui si registrano minori problemi, quasi tutti interessanti il settore della pesca. Osserva a tale riguardo che la materia è di competenza fondamentalmente regionale, anche se l'ambiente, che pure è di competenza regionale, fa tuttavia registrare un più alto numero di casi. Anche per quanto riguarda i casi affrontati attraverso il Solvit, i casi riguardanti l'agricoltura si attestano su percentuali minime (il 4 per cento).
Fa presente infine che la percentuale di recepimento delle direttive europee è pari al 98,7 per cento per l'Italia, assai vicino alla media europea del 99,25 per cento, risultando non ancora applicate in Italia 38 direttive.
Per quanto riguarda poi il contenuto del disegno di legge, rileva che esso consta

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di 5 articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 2 e 21 direttive).
L'articolo 1 conferisce la delega al Governo per l'attuazione delle direttive riportate in allegato e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.
L'articolo 2 detta i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie; si tratta di princìpi e criteri in gran parte già contenuti, come rileva la relazione illustrativa, nelle precedenti leggi comunitarie. La disposizione, prima di elencare tali princìpi generali, richiama come ulteriori princìpi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe quelli contenuti nelle singole direttive comunitarie da attuare.
L'articolo 3 prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria.
L'articolo 4 detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria.
L'articolo 5 conferisce, al comma 1, una delega al Governo - da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento - per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.
Per quanto riguarda le direttive contenute negli Allegati ed aventi interesse per la Commissione Agricoltura, fa presente che nell'Allegato A è riportata la direttiva 2009/156/CE, recante la codifica delle condizioni di polizia sanitaria per i movimenti degli equidi, mentre nell'Allegato B sono riportate la direttiva 2009/158/CE, recante la codifica delle norme di polizia sanitaria per le importazioni di pollame e uova da cova, e la direttiva 2010/63/CE, recante la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Segnala, in proposito, che le direttive citate rivestono carattere prevalentemente sanitario.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.