CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 ottobre 2011
544.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.
C. 4663 Biasotti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Jonny CROSIO (LNP), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame è diretta a consentire una razionalizzazione della circolazione stradale nelle aree aeroportuali, che negli ultimi anni ha fatto registrare crescenti problemi di congestione, soprattutto negli scali più grandi come quelli di Malpensa e Fiumicino. Osserva che si intende introdurre, in particolare, una più rigorosa regolamentazione dell'afflusso dei veicoli in tali zone, limitando i termini di permanenza, e favorendo in tal modo la fluidità della movimentazione veicolare. Rileva che l'obiettivo viene perseguito mediante una estensione dei poteri già attribuiti dalla legislazione vigente all'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) in questa materia. Ricorda che l'articolo 6 del codice della strada, al comma 7, riserva infatti al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico nell'àmbito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, precisando che, per gli aeroporti affidati in gestione a enti o società, il direttore della circoscrizione aeroportuale, nell'esercizio del predetto potere, è tenuto ad acquisire il parere degli enti di gestione. Ricorda altresì che l'articolo 5, comma 3, del citato codice, dispone che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione siano emessi dagli enti proprietari, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
Nello specifico, sottolinea che l'articolo 1, comma 1, della proposta, fa richiamo proprio a tale comma, prevedendo che la direzione aeroportuale dell'ENAC competente per territorio, sentita la società di gestione aeroportuale, può adottare, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del codice della strada, un'ordinanza volta ad istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, con controllo elettronico del tempo di accesso e permanenza. Il comma 2 prevede, inoltre, che l'accesso e il tempo di permanenza nelle corsie o aree determinate con le predette ordinanze potranno essere controllati anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati, ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Il comma 3 stabilisce che, per la violazione delle norme limitative della circolazione, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. Il comma 4, infine, dispone che l'accertamento delle violazioni correlate all'accesso o al protrarsi della permanenza oltre il tempo consentito nelle corsie o aree determinate con le ordinanze di cui al comma 1, può essere effettuato anche mediante i dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico di cui al comma 2, solo se questi sono direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale. In tal caso, la contestazione immediata non è necessaria, e per il procedimento sanzionatorio si applicano le norme contenute nel titolo VI del codice della strada.
In conclusione, nell'esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in oggetto, auspica un rapido svolgimento dell'iter in Commissione, eventualmente anche in sede legislativa, in considerazione del carattere bipartisan della proposta di legge in discussione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Mario VALDUCCI, presidente, auspica che il provvedimento possa essere tempestivamente approvato, anche verificando le condizioni per un eventuale trasferimento alla sede legislativa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2011.

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Silvia VELO (PD), intende preliminarmente ringraziare tutti coloro che hanno lavorato al provvedimento, in primo luogo il Governo, oltre che il relatore, il collega Garofalo e gli uffici, per portare a buon fine un provvedimento che, nato originariamente con un obiettivo specifico, ha poi esteso il proprio ambito di applicazione includendo - sulla base della proficua discussione e del confronto positivo fra tutti i soggetti interessati - obiettivi strategici per il Paese. Innanzitutto, intende dare atto al collega Garofalo di aver tenuto in debita considerazione, nella riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.100, delle riflessioni emerse a seguito del lavoro che è stato svolto con il relatore, con il rappresentante del Governo e con gli altri componenti della Commissione, durante il quale si è trovato un punto di incontro tra le diverse posizioni che erano emerse nell'ambito del Comitato ristretto. In particolare, sottolinea che la nuova formulazione dell'emendamento 1.100, in primo luogo, tende ad assicurare, nell'ambito di ciascuna piattaforma logistica territoriale, un ruolo di iniziativa e di coordinamento, non già ad un ente pubblico di nuova costituzione, ma bensì ad un organo collegiale, il Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica, che vede al proprio interno la qualificata partecipazione dei presidenti delle regioni. In secondo luogo, l'emendamento, anche ai fini della identificazione delle piattaforme logistiche territoriali, prevede l'elaborazione del Piano generale per l'intermodalità, configurato come piano autonomo rispetto al Piano nazionale della logistica. Rispetto a questa impostazione che, in linea generale, condivide, rimangono, a suo avviso, due aspetti ancora da chiarire e che l'hanno indotta a presentare i subemendamenti 0.1.100.1 e 0.1.100.2. Il primo aspetto riguarda il rischio che le competenze del Comitato interregionale, soprattutto quelle relative alla programmazione, possano sovrapporsi a quelle delle autorità portuali. Il secondo aspetto riguarda il ruolo della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, a cui spetta, secondo la riformulazione dell'emendamento 1.100, l'elaborazione del Piano generale per l'intermodalità. In particolare, si chiede se tale ruolo sia coerente con la legislazione vigente e soprattutto se non vi siano rischi di interferenza con le competenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ritiene a tale riguardo improprio che sia la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, nella sua attuale composizione, ad elaborare il Piano generale per l'intermodalità. Infatti, a suo avviso, in essa trovano prevalente rappresentanza coloro che effettuano il trasporto su gomma, mentre l'Italia dovrebbe porsi come obiettivo proprio la riduzione della quota di tale forma di trasporto. Pertanto ritiene che ai fini dell'elaborazione del predetto piano la Consulta dovrebbe essere integrata, oltre che dai rappresentanti delle imprese ferroviarie private, anche da altri soggetti. Riguardo a questi due aspetti ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del rappresentante del Governo.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nell'associarsi ai ringraziamenti espressi dalla collega Velo al Governo, al relatore e agli uffici, ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti, anche alla luce delle considerazioni che sono state testé svolte. Nel ricordare di avere presentato una nuova formulazione dell'emendamento a propria firma 1.100, proprio in considerazione degli elementi aggiuntivi che erano stati evidenziati nel confronto informale avutosi con il rappresentante del Governo e con i colleghi della Commissione, ricorda che l'elaborazione del Piano generale per l'intermodalità era prevista già nel testo unificato approvato dal Comitato ristretto. Ritiene che l'elaborazione del Piano generale per l'intermodalità sia indispensabile per il Paese, in ragione del fortissimo disequilibrio modale che lo caratterizza, e giudica l'integrazione della Consulta con i rappresentanti delle imprese ferroviarie un segnale importante nella direzione del riequilibrio ferroviario. Ritiene assai rilevante l'istituzione dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, che permetterà a tutti gli attori interessati di

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potersi confrontare in un'unica sede e di discutere insieme dell'obiettivo che si intende raggiungere. Quanto alla sovrapposizione delle competenze dei Comitati con quelle delle Autorità portuali, ricorda che al comma 1 dell'articolo 3-bis, introdotto dall'emendamento 1.100, è stato inserito l'inciso «ferme restando le competenze delle autorità portuali» teso proprio a salvaguardare il ruolo e le competenze di queste ultime rispetto ai compiti attribuiti ai comitati e a permettere ad ogni organismo coinvolto di collaborare al raggiungimento dell'obiettivo finale, nello spirito del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel ringraziare la Commissione per il lavoro svolto sul provvedimento, cui hanno dato il proprio contributo il relatore, i proponenti e gli auditi, ritiene che esso intervenga in modo assai positivo sull'assetto della logistica italiana, definendo una riforma importantissima che dà risposte necessarie e urgenti a questioni che il mondo della logistica pone ormai da lungo tempo. Sottolinea che, con tale provvedimento, sono potenziate le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e contestualmente il potere programmatorio delle regioni. Osserva che l'istituzione dei comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica permetteranno alle regioni di avere un ambito di confronto unitario, che consentirà a ciascuna regione di condividere le proprie strutture al fine di permettere alla logistica di compiere un salto di qualità e dare un importante contributo alla crescita del Paese. Nel ringraziare l'onorevole Velo per aver richiesto un approfondimento su due aspetti del provvedimento che considera di estremo interesse, ritiene opportuno sottolineare, riguardo al primo aspetto, che il provvedimento non si prefigge l'obiettivo di mettere in discussione le competenze attribuite dalla legislazione vigente alle autorità portuali, anche perché - è bene ricordarlo - vi sono all'esame del Senato diversi progetti di legge che riguardano proprio la disciplina delle autorità portuali. Ribadisce che la nuova formulazione dell'emendamento 1.100 Garofalo, al fine di evitare qualsiasi dubbio in proposito, molto opportunamente, nel definire le competenze dei Comitati interregionali, prevede espressamente che rimangano ferme le competenze delle autorità portuali. Al riguardo osserva che la riforma posta in essere dal provvedimento in esame rafforza anche le autorità portuali e i porti in generale, che potranno effettuare una programmazione più completa e condivisa che tenga conto anche delle istanze degli altri attori coinvolti nel trasporto. Quanto alla seconda questione, ritiene opportuno ricordare che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 284 del 2005 attribuisce alla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, il compito di predisporre il Piano nazionale della logistica, al cui interno è già presente un apposito paragrafo dedicato all'intermodalità. Ritiene quindi del tutto coerente con la legislazione in vigore il fatto che, nel momento in cui si decide di dare una veste autonoma al Piano generale per l'intermodalità, il compito di provvedere alla sua elaborazione rimanga in capo alla Consulta, fermo restando che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà comunque provvedere alla sua approvazione, come previsto dalla nuova formulazione dell'emendamento Garofalo 1.100. Nel ricordare inoltre che la composizione della Consulta è definita dall'articolo 5 del citato decreto legislativo, che prevede rappresentanze, oltre che del mondo dell'autotrasporto, anche di quello ferroviario, dei porti e degli aeroporti, ritiene opportuna la sua integrazione, ai soli fini del Piano generale per l'intermodalità, con rappresentanti delle imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale nonché con quella di rappresentanti del mondo degli interporti. Giudica comunque assolutamente indispensabile l'elaborazione di un Piano generale per l'intermodalità che permetterà di risolvere questioni assai importanti che frenano lo sviluppo competitivo del nostro Paese, come ad esempio quella posta recentemente dal più grande operatore logistico mondiale - nell'ambito dell'accordo con l'autorità portuale di Savona

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finalizzato ad accrescere il traffico portuale di 800 mila container - che ha chiesto che il 40 per cento dei container esca dal porto su rotaia. Tutto ciò considerato, invita quindi l'onorevole Velo a ritirare i suoi subemendamenti.
Rileva che la nuova formulazione dell'emendamento Garofalo 1.100 dovrebbe essere ulteriormente riformulata ai fini del coordinamento formale del testo. In particolare al comma 4 dell'articolo 2 si dovrebbe richiamare il comma 2, anziché il comma 1 e all'articolo 4-bis, comma 1, si dovrebbe sostituire la parola «predispone» con la seguente: «individua».

Vincenzo GAROFALO (PdL), alla luce delle considerazioni espresse dal Governo, presenta un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento a propria firma 1.100 (vedi allegato 1).

Mario TULLO (PD), nel riconoscere un indubbio merito a tutti coloro che hanno lavorato al provvedimento, ribadisce le perplessità evidenziate dalla collega Velo, soprattutto in ordine all'elaborazione del Piano generale per l'intermodalità ad opera della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica. Nel giudicare in ogni caso necessario che la Consulta venga integrata con una rappresentanza del mondo degli interporti, ritiene opportuno che l'emendamento 1.100 Garofalo sia modificato nel senso di prevedere l'intesa della Conferenza unificata per l'emanazione del decreto con cui si approva il Piano generale per l'intermodalità.

Mario LOVELLI (PD), in riferimento a quanto detto dal rappresentante del Governo sul caso di Savona, osserva che la soluzione delle questioni relative al trasporto ferroviario nel nostro Paese è ostacolata dalla presenza di un monopolista, come dimostra il caso degli interporti dell'area del Basso Piemonte che sono stati costretti a realizzare autonomamente i raccordi ferroviari.

Daniele TOTO (FLpTP), relatore, nel sottolineare l'importanza delle questioni poste dalla collega Velo e nel condividere la preoccupazione che le competenze dei Comitati interregionali si sovrappongano a quelle dell'Autorità portuali, giudica positivi i chiarimenti del Governo e, accogliendo le richieste emerse nel corso dell'esame del provvedimento, presenta i subemendamenti 0.1.100.3 e 0.1.100.4 (vedi allegato 1) - riferiti all'emendamento 1.100 nella sua ulteriore nuova formulazione - con i quali si prevede rispettivamente la presenza di un rappresentante degli interporti all'interno della Consulta e l'intesa della Conferenza Stato-regioni per l'emanazione del decreto di approvazione del Piano generale per l'intermodalità.

Silvia VELO (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e dei subemendamenti presentati dal relatore, ritira i propri subemendamenti 0.1.100.1 e 0.1.100.2. Ritiene necessario, comunque, che la Commissione, nel prossimo futuro, approfondisca le modalità di voto all'interno della Consulta, dal momento che il peso della rappresentanza dell'autotrasporto è superiore, in proporzione, a quello delle altre rappresentanze.

Daniele TOTO (FLpTP), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Garofalo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.100 (ulteriore nuova formulazione), 3.100, 4.1 e 5.1. Infine, nel raccomandare l'approvazione dei subemendamenti a sua firma 0.1.100.3 e 0.1.100.4, segnala la necessità, quanto all'articolo aggiuntivo 6.02 Brugger, di effettuare un approfondimento con i presentatori.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore e formula parere favorevole sui subemendamenti 0.1.100.3 e 0.1.100.4 del relatore stesso.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Garofalo 1.1, 1.2, 1.3 1.4, i subemendamenti 0.1.100.3 e 0.1.100.4 del relatore, l'emendamento Garofalo 1.100 (ulteriore nuova formulazione) - quale risultante dai subemendamenti

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testé approvati - nonché gli emendamenti Garofalo 3.100, 4.1 e 5.1 (vedi allegato 1).

Mario VALDUCCI, presidente, costatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto l'articolo aggiuntivo Brugger 6.02. Nel ricordare quindi che il testo unificato, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso per il parere alle Commissioni competenti, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.55.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto - Conclusione dell'esame e relazione favorevole sul disegno di legge C. 4623 - Conclusione dell'esame e parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2011.

Mario VALDUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria 2011 (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di relazione del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore e nomina il deputato Bergamini quale relatore per riferire presso la XIV Commissione.

Mario VALDUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, presenta una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (vedi allegato 3).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009.
C. 4564 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario TULLO (PD), relatore, rileva che l'Accordo costituisce un significativo superamento della precedente - e tuttora vigente - dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Esso si pone nel solco dell'analogo accordo stipulato con gli Stati Uniti nel 2007, resosi necessario a seguito dei pronunciamenti della Corte di giustizia delle Comunità europee che, nel 2002, giudicò incompatibili con il diritto comunitario alcune clausole contenute negli accordi aerei bilaterali tra alcuni Stati membri e gli USA.
Osserva che, oltre ad aprire i rispettivi mercati del trasporto aereo, l'Accordo prevede

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l'allineamento delle relazioni tra il Canada e i vari Stati membri della Comunità europea nel settore aereo ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente.
Fa presente che l'Accordo si compone di un preambolo, 26 articoli e tre allegati. L'articolo 1 reca le definizioni, tra le quali quella di «convenzione», che si riferisce alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944. L'articolo 2, che concerne i diritti di traffico, definisce i diritti di sorvolo e di scalo tecnico. In base all'articolo 3, le parti riconoscono come designazione (vale a dire indicazione delle compagnie aeree autorizzate) le licenze rilasciate dall'altra parte; le autorità competenti di una Parte contraente rilasciano celermente al vettore aereo dell'altra Parte, che ne abbia fatto richiesta, le autorizzazioni previste, subordinatamente a una serie di condizioni, che si possono riassumere essenzialmente nell'appartenenza effettiva della proprietà prevalente del vettore che ha richiesto l'autorizzazione al territorio di una delle Parti contraenti l'Accordo in esame, nonché nella compatibilità del vettore medesimo con le leggi e i regolamenti dello Stato che rilascia le autorizzazioni; l'articolo precisa che tali disposizioni si applicano anche a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. L'articolo 3 disciplina i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio, che intervengono essenzialmente per difetto dei requisiti stabiliti per l'autorizzazione. In materia di investimenti, le Parti consentono ai propri cittadini di detenere la piena proprietà delle proprie compagnie aeree (articolo 4). L'articolo 5 definisce il regime di applicabilità della legislazione delle rispettive parti contraenti in materia di dogana, immigrazione, passaporti e sanità. In base all'articolo 6, concernente specificamente la sicurezza dell'aviazione civile, le Parti si impegnano a riconoscere gli attestati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciate dalle competenti autorità dell'altra Parte, purché soddisfino almeno i requisiti minimi previsti dalla Convenzione di Chicago del 1944. Sono previste procedure di consultazione tra le Parti in relazione a problemi relativi alla sicurezza dei servizi aerei. L'articolo 7 disciplina la cooperazione in materia di sicurezza intesa come protezione contro atti di interferenza illecita a bordo degli aerei (sequestro di aeromobili e atti e simili). L'articolo 8 disciplina la materia delle esenzioni fiscali e daziarie su carburanti, lubrificanti, ed altri materiali necessari per la effettiva operatività dei servizi aerei.
In base all'articolo 9, le Parti si comunicano le statistiche relative all'attività dei propri vettori nei trasporti internazionali sulla base delle normative nazionali. L'articolo 10, in materia di tutela dei consumatori, impegna le parti ad adottare misure non discriminatorie riguardanti, tra l'altro, rimborsi o compensazioni. L'articolo 11 prevede che le Parti garantiscano l'accessibilità degli aeroporti e delle altre infrastrutture collegate alla navigazione aerea su base non discriminatoria. L'articolo 12 vieta a una Parte di imporre ai vettori dell'altra Parte oneri d'uso superiori a quelli imposti ad altri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali. L'articolo 13 specifica il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle Parti di provvedere in proprio alla vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte, ovvero tramite propri intermediari e prevede la libertà di fissazione delle tariffe per i servizi di trasporto aereo. L'articolo 14 prevede che, in materia di concorrenza, le Parti debbano enunciare alcuni obiettivi di cooperazione per la creazione di un ambiente equo per la fornitura dei servizi aerei. L'articolo 15 riguarda la cooperazione in tema di gestione del traffico aereo. L'articolo 17 istituisce un comitato misto per la gestione e attuazione dell'Accordo. Altre funzioni del comitato misto sono precisate nel successivo articolo 20. Gli articoli 18 e 19 definiscono l'impegno delle Parti nei campi, rispettivamente, della protezione

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dell'ambiente e dell'impatto dell'accordo sulle condizioni lavorative e sull'occupazione.
Gli articoli da 23 a 25 contengono le clausole finali. L'articolo 26 riguarda il rapporto dell'Accordo in esame con gli Accordi bilaterali nella stessa materia in vigore tra Stati membri della CE e Canada, e dispone che il presente Accordo, sospenda e sostituisca quelli bilaterali tra Stati membri della CE e Canada, riportati nell'Allegato 3.
I tre allegati relativi riguardano, rispettivamente, la Programmazione delle rotte, le Disposizioni relative alla disponibilità dei diritti e gli Accordi bilaterali tra il Canada e gli Stati membri della CE.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010.
C. 4565 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MEREU (UdCpTP), relatore, sottolinea che l'Accordo risponde all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento per gli Stati membri e di garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei sia dell'Unione europea sia georgiani. L'entrata in vigore dell'Accordo, destinato a sostituire gli accordi bilaterali esistenti e attualmente in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Georgia, contribuirà ad agevolare, come si sottolinea nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge in oggetto, i necessari processi di fusione e di consolidamento di soggetti imprenditoriali dell'Unione in grado di confrontarsi con le dinamiche di mercato mondiali.
Rileva che la finalità dell'Accordo è rappresentata dall'istituzione di uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Georgia, nel cui ambito i vettori di entrambe le Parti potranno stabilirsi senza restrizioni, fornire liberamente i loro servizi sulla base dei princìpi commerciali, competere su base equa e paritaria nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate.
Fa presente che l'Accordo si compone di 29 articoli e quattro Allegati. Tra le norme più rilevanti segnala, in primo luogo, l'articolo 2, che concerne i diritti di traffico, e definisce i diritti di sorvolo e di scalo tecnico nonché altri diritti di traffico previsti nell'Accordo e necessari alla concreta operatività e all'esercizio delle rotte. Con l'articolo 3 vengono indicati i requisiti che ciascun vettore aereo di una delle Parti contraenti deve soddisfare, una volta inoltrata la domanda alle competenti autorità dell'altra Parte, per la concessione delle opportune autorizzazioni di esercizio. Ai sensi dell'articolo 4 le autorità competenti della Parte che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione di un vettore aereo dell'altra Parte, riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità o della cittadinanza adottate dalle autorità competenti della seconda Parte contraente in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti. Con l'articolo 5 vengono definiti i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di rifiutare, revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio, o sospendere o limitare in un altro modo l'esercizio di un vettore aereo appartenente all'altra Parte, come, ad esempio, nel caso in cui il vettore aereo

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non abbia la propria sede principale in Georgia o nell'Unione europea, ovvero nel caso in cui la Georgia o l'Unione europea non mantenga sul vettore aereo l'effettivo controllo regolamentare. L'articolo 12 stabilisce che le Parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera ed equa concorrenza.
L'articolo 14 definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea specificata nel dettaglio nell'Allegato III dell'Accordo.
Con l'articolo 15, in materia di protezione della navigazione aerea, si indicano le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea dell'Unione europea. L'articolo si riferisce all'eventualità di sequestro o atti terroristici nei confronti di aeromobili appartenenti al sistema integrato di navigazione aerea dell'Unione europea. In particolare, vengono enumerate una serie di Convenzioni internazionali in materia, che le Parti contraenti dell'Accordo in esame devono applicare nella misura in cui vi partecipino. È inoltre previsto che vengano adottate le misure più efficaci atte alla protezione di aeromobili nei confronti di attentati dinamitardi a bordo, con il controllo preventivo di tutti i passeggeri e relativi bagagli. L'articolo 16 dispone che le Parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo, conformandosi agli standard individuati nell'Allegato III dell'Accordo, al fine di estendere il «cielo unico europeo» alla Georgia e di rafforzare così le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare la capacità, di ridurre al minimo i ritardi e di migliorare l'efficienza ambientale. Le Parti riconoscono, ai sensi dell'articolo 17, l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di definizione e di attuazione della politica dell'aviazione e riconoscono la necessità di adottare misure efficaci a livello mondiale, nazionale e locale per ridurre al minimo gli impatti dell'aviazione civile sull'ambiente.
L'articolo 22 dispone l'istituzione di un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti, responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo. L'articolo 29, infine, fissa l'entrata in vigore dell'Accordo entro un mese dopo la data dello scambio dell'ultima nota diplomatica fra le Parti; è convenuto che l'Accordo sia applicabile, in via transitoria, dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima nota con la quale le Parti si sono comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
Quanto ai quattro Allegati fa presente che recano rispettivamente: servizi concordati e rotte specificate (Allegato I); disposizioni transitorie (Allegato II); norme applicabili all'aviazione civile (Allegato III); elenco degli altri Stati - segnatamente: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera - cui si applicano le disposizioni relative ad autorizzazioni e revoche o limitazioni previste nel testo dell'Accordo (Allegato IV).
In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sull'Accordo in esame, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010.
C. 4590 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Jonny CROSIO (LNP), relatore, ricorda che la Convenzione italo-svizzera del 1992, ratificata con legge n. 19 del 1997, ha delineato una nuova disciplina della navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano in sostituzione del precedente accordo in materia tra l'Italia e la Svizzera, risalente al 1923 e abrogato con l'entrata in vigore della nuova regolamentazione. In particolare, l'articolo 3 della Convenzione richiama la necessaria osservanza delle convenzioni esistenti o future in materia, prevedendo l'adozione di particolari misure da concordarsi tra le Parti.
Rileva che l'accordo raggiunto dalle parti contraenti ha dato luogo ad un doppio Scambio di Note, uno relativo alle modifiche della Convenzione, l'altro relativo alle modifiche apportate all'allegato della Convenzione cioè al regolamento internazionale di attuazione della medesima. Sottolinea che gli Scambi di Note traggono spunto dal fatto che l'evoluzione della normativa nazionale italiana aveva reso ben presto superate alcune previsioni della Convenzione del 1992, soprattutto per le innovazioni introdotte nella disciplina italiana della nautica da diporto, a seguito delle quali, ad esempio, l'obbligo di patente per la conduzione di natanti in tale ambito è stato abolito con riferimento a quelli di potenza inferiore a 30 Kw (pari a 40,8 cv). Rammenta che l'Analisi tecnico-normativa che correda il disegno di legge mette in evidenza che i cittadini italiani in navigazione nelle acque svizzere dei due laghi sono stati spesso soggetti, conseguentemente, al pagamento di sanzioni pecuniarie non irrilevanti da parte delle autorità elvetiche.
Fa presente che il primo dei due Scambi di Note riguarda la modifica dell'articolo 4, capoverso 3, e dell'articolo 6, capoverso 2 della Convenzione. Evidenzia che il nuovo testo del capoverso 3 dell'articolo 4 prevede che, per la navigazione nelle acque territoriali dei due Stati contraenti, i natanti di lunghezza superiore a 2,5 metri dovranno essere muniti dei documenti di bordo e dei contrassegni previsti dal Regolamento internazionale allegato alla Convenzione del 1992. Osserva, come anche evidenziato nella relazione del provvedimento, che la modifica risponde a un'esigenza più volte segnalata dalle autorità locali di pubblica sicurezza italiane, che hanno constatato che la cessazione dell'obbligo di immatricolazione dei natanti da diporto inferiori a 2,5 metri lineari aveva creato problemi legati all'impossibilità di identificare unità che si rendevano responsabili di violazioni delle norme di ordine pubblico e sicurezza nella conduzione del mezzo; tali contrassegni permettono di risalire al comune di rilascio, ma non implicano il ripristino dell'obbligo di immatricolazione, e hanno valenza annuale o permanente.
Per quanto riguarda le nuove disposizioni sulla patente nautica, sottolinea che le prescrizioni della Convenzione sono state allineate alla normativa italiana: la modifica al capoverso 2 dell'articolo 6 apporta infatti una sostanziale modifica alla disciplina contenuta nella citata Convenzione, prevedendo la patente nautica per la navigazione nelle acque territoriali dell'altro Stato contraente a bordo dei soli natanti con potenza superiore a 30 kw (pari a 40,8 cv), come previsto dal codice della nautica da diporto, laddove la precedente disciplina disponeva analogo requisito anche per i natanti con potenza di propulsione superiore 8 kw, nonché per quelli a vela, qualora la superficie velica superasse i 15 metri quadrati.
Ricorda che il secondo dei due Scambi di Note riguarda la modifica degli articoli 1, 51 e 72 del Regolamento internazionale allegato alla Convenzione del 1992, nonché l'introduzione in esso dell'articolo 55a.
Segnala che la modifica all'articolo 1 concerne l'introduzione, tra le definizioni da esso recate, della nozione di «moto d'acqua», assente nella precedente versione e che conseguentemente vi è stata l'introduzione dell'articolo 55a, che stabilisce di norma il divieto di utilizzare moto d'acqua e mezzi assimilabili sulle acque del Lago Maggiore e del Lago di Lugano di pertinenza delle autorità elvetiche, salvo deroghe per manifestazioni nautiche, delle quali vengono indicati limiti e condizioni.

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Quanto alla modifica dell'articolo 51, rileva che trae anch'essa origine dal moltiplicarsi del numero e delle tipologie dei natanti nelle acque lacuali interessate, che rende necessario disporre con maggiore accuratezza le norme volte a limitare il moto ondoso. Pertanto, il nuovo testo dell'articolo 51 prescrive che tutti i natanti devono regolare la propria velocità al fine di evitare la formazione di onde o risucchi.
Infine, riguardo alle modifiche all'articolo 72, osserva che esse riguardano soprattutto il maggior rilievo dato al certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni da diporto, da compilarsi - come in precedenza - in conformità ai modelli annessi da ultimo alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto sulle vie navigabili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, e riportati nell'allegato 4 al Regolamento internazionale. Nella nuova formulazione, quindi, chi soggiorna temporaneamente in Italia o in Svizzera potrà condurre un natante in base alla propria abilitazione nazionale, ovvero al certificato internazionale. Ricorda, infine, che l'Analisi tecnico-normativa, allegata al designo di legge, evidenzia la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica degli Scambi di Note, poiché essi comportano modifiche a una Convenzione a suo tempo ratificata con le stesse modalità.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

Carlo MONAI (IdV), con riferimento al divieto di utilizzare moto d'acqua nelle sole acque elvetiche, osserva che sarebbe opportuna una disciplina più omogenea tra i due Paesi, anche al fine di non far incorrere i conducenti italiani in sanzioni dovute alla difficoltà di individuare il confine tra le acque italiane e quelle svizzere.

Jonny CROSIO (LNP), relatore, osserva che si tratta di una ratifica ed esecuzione di Scambi di Note, sui quali c'è stato un ampio lavoro istruttorio da parte della Commissione mista prevista dalla Convenzione e che la scelta di far navigare le moto d'acqua all'interno delle acque nazionali, per le quali ricorda esserci una normativa assai stringente, è motivata con esigenze di tutela del turismo lacuale.

Mario VALDUCCI, presidente, riguardo alla questione posta dal deputato Monai, ritiene che possa essere valutata l'opportunità di proporre un ordine del giorno in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.20.

7-00690 Boffa: Necessità di destinare risorse al trasporto pubblico su rotaia e su gomma, anche alla luce della decisione del gruppo FIAT di dismettere lo stabilimento IRISBUS di Flumeri.
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 6 ottobre 2011.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che è in corso la discussione in Assemblea di mozioni sul trasporto pubblico locale, il cui esito potrebbe incidere anche sulla discussione avviata sulla risoluzione in oggetto. Ritiene inoltre opportuno che la discussione abbia luogo dopo la presentazione della risoluzione annunciata nella

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scorsa seduta dal gruppo del Popolo della libertà, con la presenza del rappresentante del Ministero dello sviluppo economico

Costantino BOFFA (PD), pur comprendendo le esigenze rappresentate dal presidente Valducci, sottolinea con forza l'urgenza di risolvere la questione rappresentata nella risoluzione in discussione, dal momento che l'unico stabilimento che produce autobus sta di fatto chiudendo, con gravi conseguenze sui livelli occupazionali.

Mario VALDUCCI, presidente, si impegna a sollecitare il Ministero dello sviluppo economico ad intervenire in Commissione per riferire sulla crisi dello stabilimento industriale Irisbus di Flumeri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.