CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 settembre 2011
539.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e VII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 settembre 2011. - Presidenza del vicepresidente della I Commissione Jole SANTELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari.
Atto n. 402.
(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Jole SANTELLI, presidente, sostituendo il relatore, ricorda che l'articolo 8 della legge n. 240 del 2010 - che ha dettato nuove norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e ha delegato il Governo all'adozione di disposizioni per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario - prevede l'adozione, entro 6 mesi dalla data della sua entrata in vigore, di due regolamenti di delegificazione per la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari.
I regolamenti di delegificazione sono disciplinati dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Essi sono adottati dal Governo dietro autorizzazione stabilita con legge per disciplinare le materie non coperte da riserva costituzionale assoluta di legge per le quali le leggi della Repubblica, nel momento in cui autorizzano l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
I regolamenti di cui al citato articolo 8 della legge n. 240, in particolare, sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il primo regolamento (comma 1 del citato articolo 8) riguarda il trattamento economico dei professori e ricercatori già

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in servizio e di quelli vincitori dei concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge.
Le norme generali regolatrici della materia dettate dalla legge n. 240 sono le seguenti: trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale; invarianza complessiva della progressione; decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Il regolamento deve essere adottato anche tenendo conto delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 78 del 2010, che, all'articolo 9, comma 21, ha disposto che per gli anni 2011-2013 non si applicano al personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i meccanismi di adeguamento retributivi previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998. Per tale personale, gli anni indicati non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio. Sempre per gli stessi anni, le progressioni di carriera eventualmente disposte hanno effetto esclusivamente a fini giuridici: questa previsione vale anche per il personale contrattualizzato.
Il secondo regolamento previsto dall'articolo 8 della legge n. 240, al comma 3, riguarda il trattamento economico dei professori e dei ricercatori assunti sulla base delle nuove regole.
In particolare, si dispone la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri, della progressione economica e dei relativi importi, che potrà anche essere su base premiale.
Le norme generali regolatrici della materia dettate dalla legge n. 240 sono le seguenti: per i professori di prima fascia, abolizione del periodo di straordinariato (articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 382/1980); per i professori di seconda fascia, abolizione della conferma (articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 382/1980); eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera (articolo 103 decreto del Presidente della Repubblica 382/1980) e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale; previsione della possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per questo nuovo regime.
Il comma 2 dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 180 del 2008, ai sensi del quale la mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta il dimezzamento dello scatto biennale.
Rimane fermo il comma 1 dell'articolo 3-ter, ai sensi del quale gli scatti biennali sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.
Col provvedimento in esame il Governo ha scelto di attuare l'articolo 8, commi 1 e 3, della legge n. 240 del 2010, che - come detto - prevede due regolamenti, con un unico regolamento, quello in esame.
Nella relazione illustrativa si evidenzia che la decisione di adottare un unico regolamento è finalizzata ad accelerare l'applicazione della riforma e che ciò non è escluso dalla legge, atteso che il rinvio al regolamento «ben può essere inteso come rinvio alla "fonte regolamentare" e non all'"atto regolamentare"».
L'obiettivo dell'intervento, secondo quanto indicato nell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), è quello di «determinare una nuova e più congrua valutazione della meritocrazia, da realizzarsi con una progressione economica dei professori e dei ricercatori universitari legate, subordinate, agli obiettivi raggiunti, anche attraverso la presentazione di una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte». «Più in particolare - precisa l'AIR - la meritocrazia legata alla progressione economica fungerà da volano che milita ad un miglior rapporto docente-discente con ripercussioni positive sulle attività di didattica e di servizio dei singoli atenei. Pertanto, a medio termine l'obiettivo è quello di migliorare lo standard attuale dell'attività didattica».

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Come indicato nell'ATN, dopo un biennio dall'entrata in vigore dell'intervento sarà effettuata una verifica ai sensi del DPCM n. 212 del 2009, che riguarderà: qualità, efficienza ed efficacia dell'offerta didattica, anche con riferimento agli esiti di apprendimento degli studenti; attività di ricerca svolta dai dipartimenti e congruità del curriculum dei titolari dei contratti di insegnamento; valutazione delle strutture e del personale; valutazione della qualità di processi, risultati e prodotti delle attività.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore per la VII Commissione, ricorda che l'oggetto del regolamento è esplicitato nell'articolo 1, che precisa, in particolare, che costituiscono la categoria dei «professori e ricercatori nominati secondo il regime previgente» i professori e ricercatori di ruolo già in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, nonché i vincitori di concorsi indetti fino alla medesima data, intendendo per tali i professori chiamati ai sensi della legge n. 210 del 1998, anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge n. 240 del 2010, e i ricercatori nominati in ruolo a seguito di procedure di valutazione comparativa indette fino alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 240 del 2010. Per professori assunti ai sensi della legge 240 del 2010 si intendono i professori assunti ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6.
In relazione ai professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente, l'articolo 2 trasforma la progressione biennale per classi e scatti di stipendio, di cui agli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in progressione triennale articolata per classi, secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato 1.
Restano ferme le disposizioni vigenti relative all'assegno aggiuntivo e all'indennità integrativa speciale.
La relazione tecnica evidenzia che i due sistemi partono allineati sulla retribuzione base (stipendio, classe, scatto e tredicesima) del docente confermato in classe 0 prevista dalle tabelle stipendiali attualmente in vigore, e procedono come segue: nei primi 2 anni, i sistemi sono allineati sulla stessa retribuzione base; nel terzo anno, il sistema attuale prevede il passaggio di classe e quindi un incremento della retribuzione, mentre il nuovo sistema prevede un ulteriore anno nella stessa classe senza alcun incremento; nel quarto anno, il sistema attuale resta stabile come classe e retribuzione, mentre il nuovo prevede il passaggio di classe e un incremento della retribuzione tale da compensare la perdita dell'anno precedente; nel quinto e nel sesto anno i due sistemi sono allineati. Il sistema procede, quindi, con cicli di sei anni.
La trasformazione della progressione avviene nel momento in cui si matura il passaggio nella classe o nello scatto successivi a quelli in godimento alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, fermo restando il blocco disposto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 per gli anni 2011-2013. Al riguardo, si specifica che in sede di primo inquadramento nel nuovo regime è attribuito il trattamento stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se il trattamento previamente attribuito è più elevato di quello spettante nella progressione triennale, il suo importo resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi, così da assicurare l'invarianza complessiva della progressione.
Per l'attribuzione di una nuova classe stipendiale - che decorre dal primo giorno del mese in cui è maturato il diritto - sono sempre necessari una richiesta e l'esito positivo della valutazione di cui all'articolo 6, comma 14, legge n. 240 del 2010, che dispone che i professori e i ricercatori devono presentare una relazione triennale sul complesso delle attività svolte (didattiche, di ricerca e gestionali), unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale. La valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale complessiva ai fini dell'attribuzione dello scatto è di competenza delle università, secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello

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scatto può essere rinnovata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. In caso di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori (articolo 9).
Per i professori e i ricercatori che alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 non hanno ancora completato il periodo di straordinariato o non sono ancora stati confermati è previsto, anzitutto, il completamento del percorso previsto per il passaggio al ruolo dei professori ordinari o per la conferma nel ruolo dei professori associati o dei ricercatori e, in caso di esito positivo delle procedure, l'inquadramento nella classe della progressione biennale spettante secondo il previgente regime, tenendo conto della eventuale richiesta di ricostruzione di carriera, ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Per tale categoria, la trasformazione della progressione biennale in progressione triennale avviene al momento in cui è maturato il primo passaggio nella classe o nello scatto successivi, con le modalità ante viste e sempre fermo restando l'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010.
Il regime dell'articolo 2 si applica anche ai professori e ai ricercatori nominati in ruolo mediante chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 e dell'articolo 17, comma 125, della legge n. 127 del 1997, a seguito di procedure avviate fino alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010.
In base all'articolo 3, per i nuovi professori di prima e seconda fascia sono aboliti, rispettivamente, il periodo di straordinariato e di conferma, nonché la ricostruzione di carriera. Il trattamento economico dei nuovi professori è articolato in una progressione triennale per classi secondo le tabelle di cui all'allegato 2. Le modalità per l'attribuzione della classe successiva sono le medesime già viste nell'articolo 2.
La relazione illustrativa chiarisce che è attribuito un trattamento economico iniziale che riconosce forfetariamente un'anzianità pari a 3 classi biennali per gli ordinari e 1,5 classi biennali per gli associati.
Nel caso di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia (ordinario o associato), o da professore di prima fascia (rectius: seconda) a professore di seconda fascia (rectius: prima), se lo stipendio goduto nella qualifica di provenienza è più alto di quello iniziale della nuova qualifica, la differenza è conservata con un assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica.
Per quanto concerne il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge n. 240 del 2010, lo schema richiama il comma 8 dello stesso articolo 24, che viene declinato nei valori esposti nell'allegato 3 dello stesso schema. L'articolo 24, comma 8, legge n. 240 del 2010 dispone che per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera a), il trattamento economico è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato, diverso a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino ad un massimo del 30 per cento. Il regime dell'articolo 3 si applica anche ai professori e ai ricercatori nominati in ruolo mediante chiamata diretta a seguito di procedure avviate dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010.
L'articolo 4 disciplina l'opzione dei professori nominati in base al regime previgente per il nuovo regime disciplinato dall'articolo 3, che può essere esercitata entro 3 mesi dalla data in cui è maturato il diritto all'attribuzione della nuova classe stipendiale ai sensi dell'articolo 2. Il trattamento economico conseguente è determinato in base alla tabella di cui all'allegato 4. È, inoltre, precisato che per i professori ordinari ai quali è attribuita, in base all'articolo 2, la classe 0 o 1, l'opzione per la classe 0 del nuovo regime ha effetto

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a decorrere dal passaggio in classe 2 del regime di appartenenza (cui corrisponde lo stipendio tabellare della classe 0 del nuovo regime). Analogamente, per i professori associati ai quali è attribuita dall'articolo 2 la classe 0, l'opzione per la classe 0 del nuovo regime ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 1 del vecchio regime.
I professori che devono completare il periodo di straordinariato o che non sono ancora stati confermati possono esercitare l'opzione dopo essere stati nominati ordinari o essere stati confermati, e dopo l'inquadramento nella classe della progressione biennale spettante all'esito della eventuale richiesta di ricostruzione di carriera. L'opzione deve essere esercitata entro 3 mesi dalla data di inquadramento nella classe triennale ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5. Anche in questo caso, per i professori ordinari e per gli associati inquadrati, ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente, nelle classi 0 o 1 e nella classe 0, l'effetto dell'opzione decorre dal passaggio - ancora una volta rispettivamente - in classe 2 e in classe 1.
Possono optare per il nuovo regime anche i professori e i ricercatori nominati in ruolo mediante chiamata diretta a seguito di procedure avviate fino all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010.
L'articolo 5 dispone, anzitutto, che le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 sono aggiornate ogni anno - fermo restando il mancato adeguamento per gli anni 2011-2013, ex articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 - in ragione degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dall'ISTAT per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali (articolo 24 della legge n. 448 del 1984).
Segnalo l'opportunità di esplicitare che anche per l'allegato 4 è previsto l'aggiornamento annuale.
Si dispone, inoltre, la disapplicazione di alcune disposizioni ai professori e ai ricercatori a partire dall'entrata in vigore del regolamento. Si tratta, anzitutto, dell'articolo 22 del regio decreto n. 1542 del 1937 (legge n. 1 del 1939), che per i dipendenti statali dispone l'anticipo dello scatto stipendiale a seguito della nascita di un figlio.
È altresì disposta la disapplicazione dell'articolo 81, quinto comma, della legge n. 312 del 1980 che dispone che le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Al riguardo, rilevo che è necessario un chiarimento, poiché la norma citata risulta inserita nel Capo II (del Titolo III) che riguarda il personale non docente dell'università. Si valuti, in particolare, se il riferimento corretto non sia il quarto comma dell'articolo 81 - che dispone che, ai fini dell'applicazione delle leggi che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime - la cui applicabilità al personale docente è disposta dall'articolo 72, settimo comma, della medesima legge.
Infine, è disposto che sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il nuovo regolamento.
Al riguardo, ricordo che ai sensi del paragrafo 3, lettera g, della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, la cosiddetta formula abrogativa esplicita innominata è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale.
Rilevo, inoltre, che nel caso specifico ci si discosta da alcune previsioni della legge n. 400 del 1988. Si tratta, anzitutto, dell'articolo 17, comma 2, che affida già alla legge che dispone l'intervento di un regolamento di delegificazione la determinazione delle norme abrogate. Si tratta,

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inoltre, dell'articolo 13-bis - aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 69 del 2009 - che stabilisce che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti, ovvero a stabilire deroghe, indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate. Lo stesso articolo stabilisce anche che le disposizioni della medesima legge 400 in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

Jole SANTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.