CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 settembre 2011
537.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 22 settembre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito e il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione.
Testo base C. 4144 Cost. Governo, C. 3039 Cost. Vignali, C. 3054 Cost. Vignali, C. 3967 Cost. Beltrandi e C. 4328 Cost. Mantini.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2011.

Donato BRUNO, presidente e relatore, comunica che, sul testo risultante dagli emendamenti, sono stati espressi i seguenti pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva: favorevole con un'osservazione della Commissione finanze; favorevole della Commissione attività produttive; favorevole con osservazioni della Commissione lavoro. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, invece, non si è espressa.
Per quanto attiene, in particolare, all'osservazione contenuta nel parere della Commissione finanze, chiarisce che la riforma costituzionale dell'articolo 53 dovrà essere eventualmente affrontata nell'ambito

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di un autonomo provvedimento, in quanto richiede uno specifico approfondimento.
Presenta quindi due emendamenti (vedi allegato), volti a correggere il titolo del provvedimento e a rendere più scorrevole la formulazione della novella che si apporta al primo comma dell'articolo 97 della Costituzione. Ne raccomanda pertanto l'approvazione.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere favorevole sugli emendamenti del presidente e relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.100 e Tit. 1.1 del relatore.

Donato BRUNO, presidente e relatore, avverte che sta valutando l'eventualità di proporre, per la fase di discussione in Assemblea, un emendamento volto a riformulare la novella all'articolo 118 nel senso di precisare che Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni esercitano «solamente» le attività che non possono essere svolte adeguatamente dai cittadini singoli o associati. Chiede quindi se vi siano dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole.

Mario TASSONE (UdCpTP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, che non condivide l'impianto del provvedimento, né il modo in cui la discussione è stata condotta dalla maggioranza, che non ha mostrato alcuna apertura nei confronti delle proposte dell'opposizione.

Roberto ZACCARIA (PD) sottolinea come le modifiche previste dal provvedimento in esame all'attuale articolo 41 della Costituzione determinino un indebolimento delle garanzie previste per la libertà di iniziativa economica privata, che attualmente sono fortissime. Oggi infatti è la Costituzione a garantire l'iniziativa economica privata e a stabilirne nel contempo i limiti, mentre con l'approvazione della riforma in esame la fissazione dei limiti dell'iniziativa imprenditoriale sarebbe demandata interamente alla legge ordinaria: si prevede infatti che «è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge». In sostanza, le garanzie per l'attività economica privata vengono decostituzionalizzate.
Ricorda che, in generale, le garanzie costituzionali non sono solo quelle desumibili dalla formulazione letterale degli articoli costituzionali, ma anche quelle che la giurisprudenza costituzionale ha enucleato in decenni di riflessione: con riferimento all'articolo 41, ad esempio, è pacificamente riconosciuto che la concorrenza sia un valore tutelato dalla Costituzione, anche se non espressamente sancito. Esplicitare quel che è implicito altera l'equilibrio del testo costituzionale, perché mina l'affidabilità del principio per cui la Costituzione non è soltanto il suo testo scritto, ma anche l'insieme dei principi che se ne possono desumere in via interpretativa. In altre parole - come da lui sottolineato in altre occasioni - se si considera lacuna quanto nella Costituzione non è detto espressamente, allora le lacune risulteranno essere moltissime.
Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo.

David FAVIA (IdV), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo, osserva che, per quanto riguarda l'articolo 41, il provvedimento in esame tenta di piegare il testo costituzionale nel senso dell'ideologia della destra, senza alcun confronto con l'opposizione. In nome del liberismo economico più spinto, che è promosso dagli imprenditori e ha già causato danni alla legislazione del lavoro, viene cancellato dalla Costituzione il principio della limitazione dell'attività di impresa in funzione dell'utilità sociale.
Per quanto riguarda invece l'articolo 118, giudica aberrante la novella proposta dal testo in esame, la quale tende in sostanza alla privatizzazione di tutti i servizi pubblici, dalla sanità, all'istruzione, alla distribuzione di acqua, trascurando

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che la gestione pubblica di certi servizi essenziali è una garanzia fondamentale per i cittadini.
Si riserva di argomentare meglio nel corso della discussione in Assemblea le ragioni di dissenso del suo gruppo, il quale in ogni caso si opporrà a questo provvedimento con ogni mezzo lecito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, presidente Bruno, il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo del disegno di legge costituzionale C. 4144 Governo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Donato BRUNO, presidente, preannuncia che, considerata l'importanza della riforma in esame, si riserva di convocare la Commissione in composizione plenaria, in luogo del comitato dei nove, per la valutazione degli emendamenti da discutere in Assemblea.

Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci, C. 4187 Galati e C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), relatore, ricorda preliminarmente l'importanza e l'urgenza della legge in esame, sottolineata anche dall'associazione Penelope, che è stata audita al Senato nell'ambito dell'esame del provvedimento. Prospetta quindi fin d'ora la possibilità di procedere alla discussione in sede legislativa, non appena siano maturate le condizioni.
Introducendo quindi l'esame, ricorda che la proposta di legge C. 4568, approvata all'unanimità in sede deliberante dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, reca norme volte a favorire la ricerca delle persone scomparse ed è composta di un unico articolo.
A tale proposta ne sono abbinate altre quattro, tutte di iniziativa parlamentare: la proposta n. 705 (Villecco Calipari) e l'identica n. 3728 (Carlucci), che constano di otto articoli; e le proposte n. 3214 (Carlucci) e n. 4187 (Galati) che si compongono di quattro articoli.
Il testo della proposta n. 4568 è frutto di un iter iniziato, presso il Senato, il 1o aprile 2008, con l'esame congiunto di più proposte legislative d'iniziativa parlamentare e conclusosi con l'approvazione di un testo unificato (atti Senato 346 e 306), del quale si è convenuto di richiedere il trasferimento alla sede deliberante. Nel corso dell'iter sono state effettuate diverse audizioni, sia del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse sia dell'Associazione nazionale Penelope, impegnata nel sostegno delle famiglie delle persone scomparse.
I due punti qualificanti della proposta di legge approvata dal Senato sono: l'introduzione dell'obbligo civile per chiunque di segnalare alle autorità competenti le persone che, scomparendo improvvisamente, rischiano la vita, con l'obiettivo di creare uno spirito di solidarietà e di collaborazione necessario ad aiutare gli scomparsi e le loro famiglie; previsione dell'obbligo per i pubblici ufficiali e i corpi di polizia di segnalare immediatamente il fatto al prefetto, che ha il compito di coordinare le ricerche, permettendo di far partire immediatamente le indagini.
In particolare l'articolo 1, al comma 1, della proposta n. 4568, introduce l'obbligo per chiunque, indipendentemente dai rapporti di parentela, di denunciare la scomparsa di persone che, allontanatesi dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora senza darne conto ad alcuno senza plausibili motivi, mettano a rischio la propria vita. La denuncia va resa agli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, o comunque a un agente di polizia locale.

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Ai sensi del comma 2, qualora la denuncia venga raccolta dagli agenti della polizia locale questi sono tenuti a trasmetterla immediatamente al più vicino tra i presìdi territoriali delle forze di polizia, ai fini del contestuale inserimento nel centro elaborazione dati (Ced) di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
Il comma 3 prevede che copia della denuncia sia immediatamente rilasciata ai presentatori. Il comma 4 prescrive che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuova l'immediato avvio delle ricerche dandone contestuale comunicazione al prefetto per le iniziative di competenza. Si specifica altresì che il prefetto può avvalersi, nell'intraprendere le opportune iniziative, del concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio, nonché delle strutture informative e di quelle specializzate, televisive e radiofoniche con esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.
Le informazioni comunque in possesso di ciascuno degli uffici pubblici e degli enti privati di cui sopra devono essere trasmesse senza indugio anche alla banca dati nazionale del DNA, istituita dalla legge n. 85 del 2009, con la quale l'Italia ha aderito al Trattato di Prum, concluso nel 2005 tra alcuni Paesi dell'Unione Europea con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera creando schedari nazionali di analisi del DNA e individuando modalità di scambio di tali informazioni.
Il comma 5 impone a coloro i quali hanno denunciato la scomparsa di una persona l'obbligo, in caso di ritrovamento, di darne immediata comunicazione alle autorità di polizia.
Il comma 6 configura la violazione dell'obbligo di denuncia, in caso di inosservanza senza giustificato motivo da parte di persone diverse dai congiunti, come un illecito amministrativo (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro), al quale si applicano le procedure di accertamento di cui alla legge n. 689 del 1981 con competenza in capo al Prefetto.
Ai sensi del comma 7, gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 8 fissa l'entrata in vigore della presente legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda il contenuto delle proposte di legge abbinate solo l'atto Camera 3214, analogamente a quanto previsto dall'atto Camera 4568 approvato dal Senato prevede l'obbligo di denuncia delle persone scomparse all'autorità di polizia. In tale proposta di legge però non è prevista alcuna sanzione per la violazione dell'obbligo.
Tutte le proposte abbinate prevedono l'istituzione di strutture amministrative specifiche volte al coordinamento delle iniziative di ricerca delle persone scomparse.
In particolare si segnalano: l'istituzione del Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse presso il Ministero dell'interno e del comitato provinciale sulle persone scomparse, presieduto dal prefetto (C. 705 e C. 3728); l'istituzione del Comitato per il coordinamento delle iniziative di ricerca delle persone scomparse presieduto dal Commissario quale organo permanente nominato dal consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno (C. 3214); l'istituzione di una sala operativa interforze permanente presso il Ministero dell'interno (C. 4187).
Le strutture citate si differenziano per la denominazione e la composizione, ma sono sostanzialmente volte ai medesimi fini di monitoraggio dei casi riguardanti persone scomparse, valutazione dello stato delle indagini e coordinamento delle iniziative.
Va al riguardo sottolineato che il Ministero dell'interno ha in larga parte anticipato i contenuti di tali proposte per via amministrativa, avendo da tempo istituito

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l'ufficio del Commissario straordinario per le persone scomparse e predisposto i mezzi per ricerche sempre più tempestive. Attualmente l'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, istituito con decreto del Ministro dell'interno, è struttura di monitoraggio, studio ed analisi dei dati e delle informazioni acquisite dai soggetti pubblici e privati, anche con riferimento ai singoli casi di persone per le quali non sia accertata la volontarietà della scomparsa. L'attività dell'ufficio è tesa a favorire il confronto e l'aggiornamento continuo tra le informazioni in possesso del Sistema Dati Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sulle persone scomparse e quelle risultanti a livello territoriale sui cadaveri non riconosciuti, allo scopo di tenere aggiornato il dato di sintesi nazionale sugli scomparsi.
È stato altresì istituito presso il Ministero dell'interno, su iniziativa del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, il «Tavolo tecnico per il monitoraggio delle persone scomparse» che ha il compito di omogeneizzare le tabelle dati, di svolgere approfondimenti mirati di volta in volta ritenuti opportuni, nonché di elaborare metodologie appropriate per la compilazione di appositi modelli informativi ad uso delle forze di polizia, necessari per favorire l'acquisizione e il confronto dei dati stessi.
Un'altra tematica affrontata dalle proposte abbinate è relativa alle istituzioni di banche dati e centri di raccolta di dati. In particolare si prevede l'istituzione di una banca dati nazionale sulle persone scomparse (C. 705; C. 3241 e C. 3728); di una banca dati nazionale dei campioni di DNA delle persone scomparse (C. 705; C. 3728); dell'Ufficio centrale obitori, al fine di consentire una più rapida identificazione di cadaveri non riconosciuti (C. 705 e C. 3728) e di una banca dati sui cadaveri non identificati (C. 3241).
Anche sotto tale profilo va ricordato che parte dei contenuti delle proposte sono stati anticipati in via amministrativa dal Ministero dell'interno. Nel 2010 il dipartimento di Pubblica sicurezza denominato Ricerca Scomparsi (RiSc) ha realizzato un nuovo sistema informativo che mette a disposizione delle forze di polizia una base di dati che riguardano cadaveri non identificati e persone scomparse. Nel Ri.Sc., oltre alla gestione completa ed interconnessa delle informazioni, è possibile effettuare un incrocio tra i dati biometrici e descrittivi contenuti nella scheda della «persona scomparsa» con quelli raccolti in caso di «cadavere non identificato». È possibile così individuare, attraverso la visualizzazione di una scala di valori di affidabilità, eventuali casi di corrispondenza tra queste due categorie.
Specifiche misure previste dalle proposte di legge abbinate sono volte al sostegno alle famiglie delle persone scomparse. In particolare si prevede: l'istituzione di Fondo di solidarietà per i familiari delle persone della cui scomparsa non sia accertata la volontarietà (C. 705; C. 3728 e C. 3214); la possibilità di usufruire da parte dei familiari delle persone scomparse di permessi retribuiti, qualora le assenze dal lavoro siano motivate da questioni legate alla scomparsa del congiunto, per un periodo non superiore a un anno (C. 705; C. 3214 e C. 3728).
Ulteriori disposizioni riguardano l'istituzione di numero unico verde nazionale per la segnalazione delle persone scomparse (C. 705; C. 3728 e C. 4187).

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO assicura la piena disponibilità del Governo, per quanto di sua competenza, per garantire un iter quanto più possibile celere al disegno di legge in esame e si riserva di rendere conto delle iniziative già adottate dal Ministero dell'interno in questo campo.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene importante conoscere nel dettaglio le iniziative già adottate dal Ministero dell'interno per risolvere il drammatico problema delle persone scomparse e, più in generale, acquisire tutti gli elementi utili per comprendere meglio il problema e per individuare le soluzioni migliori.

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Sesa AMICI (PD) dichiara fin d'ora che il suo gruppo non è contrario alla discussione del provvedimento in sede legislativa e ricorda che proposte di legge volte a fronteggiare questo problema sono state presentate anche da deputati del suo gruppo.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4569 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto ZACCARIA (PD), relatore, dopo essersi richiamato, per le premesse di ordine costituzionale e procedurale di carattere generale in materia di intese, alla relazione da lui svolta il 28 luglio scorso per l'introduzione dell'esame del disegno di legge C. 4517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale), ricorda che quella in esame oggi è la terza intesa la cui approvazione viene all'esame della Commissione in questa legislatura. Sottolinea che anche in questo caso sarebbe opportuno procedere in sede legislativa, anche perché il contenuto dell'intesa non è emendabile. Coglie l'occasione per ricordare che una legge generale sulla libertà religiosa renderebbe meno necessario il ricorso alle intese da parte delle confessioni religiose, che in Italia sono attualmente circa seicento.
Con specifico riguardo all'intesa in esame che interviene con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI), ricorda che essa è diretta a modificare l'intesa già firmata il 29 marzo 1993 (legge 12 aprile 1995, n. 116).
La modifica proposta intende consentire alla UCEBI, di concorrere al riparto della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF per le somme derivanti dalle scelte espresse dai contribuenti in favore dell'Unione con l'annuale dichiarazione dei redditi e di partecipare alla distribuzione delle quote per le quali non sono state espresse scelte da parte dei contribuenti.
Il disegno di legge, già esaminato dal Senato e trasmesso alla Camera il 29 luglio 2011, consta di quattro articoli e di un allegato recante il testo dell'Intesa, formato a sua volta da quattro articoli.
L'UCEBI, fondata nel 1956, succede all'Unione cristiana apostolica battista (UCAB), sorta nel 1884 ad opera delle missioni battiste inglese e americana operanti in Italia, trasformatasi in Opera evangelica battista d'Italia nel 1924. L'Unione raccoglie le chiese locali battiste nate dalla testimonianza iniziata in Italia negli anni Sessanta del XIX secolo. I fedeli adulti e frequentanti sono circa 5.000 e attorno ad essi gravita una popolazione molto più vasta, formata anche da migranti. I battisti italiani appartengono alla confessione evangelica e fanno parte di organismi internazionali come l'Alleanza battista mondiale, la Federazione battista europea, il Consiglio ecumenico delle Chiese (CEC) e la Conferenza delle Chiese europee (KEK), e nazionali come la Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (FCEI) con sede a Roma.
L'articolo 1 reca l'approvazione dell'intesa, allegata al provvedimento, firmata il 16 luglio 2010 tra il Governo e l'UCEBI.
L'articolo 2 stabilisce che l'UCEBI concorre con lo Stato, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, destinando ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero tutte le somme devolute dallo Stato

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(comma 1): sia quelle attribuite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi (comma 2), sia quelle riguardanti le quote relative scelte non espresse da parte dei contribuenti (comma 3). Le somme complessivamente risultanti da tale disciplina, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (cioè sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF risultanti dal rendiconto generale dello Stato) sono corrisposte, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, dallo Stato annualmente all'UCEBI, entro il mese di giugno, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione all'UCEBI stessa (comma 4).
L'UCEBI è tenuta a trasmettere al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui sopra dandone adeguata informazione (comma 5). Tale rendiconto precisa gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi sono stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento (comma 6). Infine, il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 7).
L'articolo 3 prevede che, su richiesta di una delle parti si può procedere, al fine di predisporre eventuali modifiche, alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 16 della legge n. 116 del 1995, e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 2 della presente legge, ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UCEBI (comma 1). La disposizione abroga il comma 4 del suddetto articolo 16, ai sensi del quale su richiesta di una delle due parti si poteva procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UCEBI (comma 2).
In conclusione, l'articolo 4 stabilisce che le modifiche apportate alla legge n. 116 del 1995 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, prevista per il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Mario TASSONE (UdCpTP) si riserva di pronunciarsi in merito alla proposta di procedere in sede legislativa, assicurando che, in ogni caso, non c'è da parte del suo gruppo alcuna pregiudiziale contrarietà. Quanto all'istituto delle intese, ritiene opportuna una riflessione d'insieme, anche considerato che le confessioni religiose proliferano in Italia e che tutte possono aspirare a raggiungere un'intesa con lo Stato. Dichiara infine la disponibilità a riflettere su un provvedimento in materia di libertà religiosa.

Souad SBAI (PdL) fa presente che alcune confessioni religiose, come l'islamica, non possono raggiungere un'intesa perché non hanno una gerarchia religiosa e quindi un vertice unico della comunità che possa interloquire col Governo.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 22 settembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Giovedì 22 settembre 2011.

Incontro con una delegazione dell'Assemblea Nazionale del Vietnam.

L'incontro si è svolto dalle 16.10 alle 16.50.

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AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4517 Governo, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4518 Governo, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.