CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 settembre 2011
536.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Mercoledì 21 settembre 2011.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del Direttore responsabile di Rai Internazionale, Daniele Renzoni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 settembre 2011. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
C. 4434 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione odierna, su richiesta delle Commissioni di merito, ha rinviato sine die la discussione generale del provvedimento in titolo, inizialmente inserita nel calendario dell'Assemblea a partire dal prossimo lunedì 26 settembre.

Gianpaolo DOZZO (LNP), relatore, illustra il provvedimento in oggetto segnalando che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulle parti di competenza contenute nel disegno di legge recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», approvato dal Senato e all'esame in sede referente delle Commissioni riunite I e II. Il provvedimento è finalizzato, come peraltro detta l'articolo 1 del provvedimento, a dare attuazione alla Convenzione dell'ONU contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con legge n. 116 del 2009.
Ricorda che la Convenzione dell'ONU ha tra i suoi presupposti di principio il ruolo negativo che la corruzione gioca sia a livello statuale che regionale rispetto allo sviluppo. Peraltro, la crisi internazionale in atto e la crescente sensibilizzazione delle società civili sul tema del buongoverno rendono ancora più stringente l'impegno collettivo nell'azione di contrasto e nell'attuazione degli obblighi di natura internazionale.
Rammenta anche che la legge di ratifica ha introdotto rilevanti disposizioni che hanno innovato il codice di procedura penale (con riferimento agli articoli 740-bis e 740-ter c.p.p.) per dare concreta esecuzione ad una delle parti più innovative della Convenzione in merito alla cooperazione internazionale e cioè il cosiddetto asset recovery. Di fondamentale rilievo, inoltre, appare anche la disposizione recata all'articolo 6 della legge, intitolato «Autorità nazionale anti-corruzione», con la quale si è inteso dare esecuzione alla previsione di cui all'articolo 6 della Convenzione, laddove si prevede per gli Stati

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parte l'obbligo di assicurare l'individuazione di uno o più organismi con specifiche funzioni e compiti nel campo della prevenzione della corruzione.
La legge di ratifica ha dunque colmato una lacuna del nostro ordinamento nel settore della lotta alla corruzione, contribuendo a rafforzare l'immagine positiva dell'Italia nel contesto internazionale. Ha inoltre avviato un processo molto rilevante per meglio presidiare il settore pubblico e privato contro pratiche di natura corruttiva e, più in generale, di maladministration.
Passando al disegno di legge in esame, esso consta di dieci articoli risultanti da stralci effettuati dal Senato sul testo presentato dal Governo il 4 maggio 2010. Quanto agli aspetti di competenza, l'articolo 1, in attuazione della citata Convenzione, individua l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Civit, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Si modifica così l'attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica, che lo ricopre secondo la normativa vigente. Il testo individua anche le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali.
Alla luce di quanto illustrato, si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame al fine di tenere conto delle eventuali modifiche apportate al provvedimento dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI segnala che il Ministero degli affari esteri, al fin di operare nel senso auspicato dal provvedimento in esame e volendone anticipare gli effetti virtuosi, ha predisposto un codice di condotta per i propri dipendenti che potrebbe essere esteso a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. Ciò premesso si associa alle considerazioni del relatore.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 settembre 2011. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010.
C. 4589 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, illustra il provvedimento rilevando che esso è diretto a dare esecuzione alla Risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale n. 66-2 del 15 dicembre 2010 che ha emendato lo statuto del FMI. La Risoluzione prevede un raddoppio complessivo dei contributi al FMI insieme ad una redistribuzione delle quote che tiene conto dei cambiamenti dell'economia mondiale; la risoluzione approva inoltre gli emendamenti allo statuto del Fondo volti a rafforzare la rappresentatività dei Paesi emergenti e in via di sviluppo nel Consiglio di amministrazione

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con la contestuale riduzione dei seggi europei e l'eliminazione della categoria degli «appointed chairs», i direttori esecutivi nominati dai cinque maggiori azionisti.
Sottolinea che l'importante ruolo che il FMI svolge nel sistema monetario internazionale assume una duplice valenza: da un lato, il Fondo assiste i Paesi membri in difficoltà dovuta all'andamento della bilancia dei pagamenti mediante i suoi diversi strumenti finanziari; dall'altro, esso svolge una funzione generale di sorveglianza al fine di assicurare che le politiche economiche seguite dai suoi membri siano compatibili con l'esigenza di mantenere l'equilibrio del sistema monetario internazionale.
Ricorda che la direzione generale del Fondo è stata recentemente assunta da un europeo, l'ex ministro francese dell'economia Christine Lagarde; il nostro Paese da solo non è in grado di esprimere un direttore esecutivo, che può essere espresso da parte di una più larga constituency, di cui fanno parte vari Paesi comunitari. In proposito si rileva che gli Stati appartenenti all'Unione europea potrebbero decidere di nominare un unico direttore esecutivo che rappresenterebbe in tal caso una quota pari a circa il 35 per cento del Fondo. Poiché le principali decisioni relative alla vita del Fondo stesso richiedono una maggioranza dell'85 per cento, l'Unione europea potrebbe disporre così di una voce determinante, fruendo di un sostanziale diritto di veto, che andrebbe ad affiancarsi a quello degli Stati Uniti, che dispongono di un peso pari a circa il 17 per cento.
Il provvedimento, come accennato, reca due categorie di disposizioni relative ai rapporti tra l'Italia e il FMI derivanti dalla risoluzione n. 66-2, adottata dal Consiglio dei Governatori del Fondo il 15 dicembre 2010. Le disposizioni del primo gruppo riguardano l'approvazione di emendamenti allo Statuto del FMI mentre la seconda categoria di disposizioni riguarda l'autorizzazione al Governo a provvedere all'aumento della quota di partecipazione al Fondo dell'Italia nell'ambito del quattordicesimo aumento generale.
Le modifiche allo statuto del FMI sono intese a consentire la riforma del Consiglio di amministrazione con l'obiettivo di rafforzare la presenza dei Paesi emergenti ed in via di sviluppo attraverso la riduzione dei seggi europei e l'eliminazione degli incarichi di direttori esecutivi nominati da Stati Uniti, Francia, Germania, Giappone e Regno Unito. Gli emendamenti entreranno in vigore allorché il Fondo avrà certificato che essi sono stati accettati dai tre quinti dei Paesi membri aventi almeno l'85 per cento dei diritti di voto.
La seconda tipologia di disposizioni, contenute nel disegno di legge, riguarda l'autorizzazione per l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia, che passa da 7.882,3 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) a 15.070 milioni di DSP.
Con la risoluzione del 15 dicembre 2010, il Consiglio dei Governatori ha deciso di procedere al quattordicesimo aumento generale delle quote sulla base dell'accordo raggiunto al Vertice dei Capi di Stato e di Governo di Seul del novembre scorso.
La revisione comporta il raddoppio delle quote del Fondo ed una redistribuzione per riflettere i cambiamenti intervenuti nell'economia mondiale pari a un trasferimento (shift) dai Paesi avanzati ai Paesi emergenti e in via di sviluppo «dinamici» (ovverosia sovra o sotto rappresentati) pari a oltre il 6 per cento, proteggendo al contempo il potere di voto dei Paesi più svantaggiati.
La quota dell'Italia, per effetto del raddoppio complessivo delle quote, sarà di 15.070 milioni di DSP, pari al 3,16 per cento e con un potere di voto pari al 3,016 per cento.
Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, il disegno di legge autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare le necessarie operazioni per l'adeguamento della quota di partecipazione italiana al FMI in modo da evitare sia riflessi sulla Tesoreria che aggravi di bilancio.

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Il versamento non comporta peraltro oneri a carico del bilancio né di Tesoreria in quanto il versamento operato dalla Banca d'Italia viene a costituire in parte un credito verso il Fondo che potrebbe interessare il bilancio italiano per il rimborso alla Banca d'Italia, solo in caso di liquidazione del FMI.
Il provvedimento, approvato dal Senato il 3 agosto scorso, consta di sette articoli: nel corso dell'iter sono stati adottati due emendamenti che modificano il comma 1 dell'articolo 4 e il comma 1 dell'articolo 6 per recepire le condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della 5a Commissione di quel ramo del Parlamento.
Oltre alle disposizioni recanti l'accettazione degli emendamenti apportati dalla Risoluzione del FMI e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 autorizza il Governo a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo, mentre l'articolo 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad avvalersi della Banca d'Italia per effettuare i versamenti relativi all'aumento di quota, con facoltà di concedere ad essa le opportune garanzie per i rischi connessi alle operazioni svolte in nome e per conto dello Stato.
L'articolo 5 richiama la convenzione tra il Ministero dell'economia e la Banca d'Italia al fine di regolare i rapporti derivanti dall'attuazione della legge, mentre l'articolo 6 dispone che gli oneri eventuali, derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per i rischi connessi con i versamenti effettuati dalla Banca d'Italia, vengano imputati nell'ambito del programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese».
In conclusione, auspica una considerazione positiva da parte della Commissione e un celere iter di ratifica del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI fa presente che le misure adottate con il disegno di legge in titolo son conformi agli orientamenti emersi in occasione dei più recenti vertici internazionali di alto livello, in cui i Paesi membri dell'Unione europea si sono dichiarati disponibili a cedere quote a favore dei Paesi emergenti e ad adottare meccanismi quali, ad esempio, la rotazione delle constituency miste.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010.
C. 4590 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI (PD), relatore, rileva che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica di alcune modifiche apportate alla Convenzione ed al regolamento di attuazione della medesima tra la Repubblica italiana e la Federazione svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano del 1992, di cui alla legge 20 gennaio 1997, n. 19, volta a regolamentare diversi aspetti della navigazione sui due laghi. Tale Convenzione assume importanza in un momento in cui si assiste ad una stasi sulle relazioni italo-svizzere in campo fiscale; inoltre, la ratifica della Convenzione cade in un momento particolare in cui l'attenzione alle tematiche ambientali e della tutela del

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paesaggio sono particolarmente sentite dai cittadini.
Sottolinea che la Convenzione, entrata in vigore nel 1997, è divenuta presto obsoleta a causa delle innovazioni introdotte nell'ordinamento italiano dalla nuova disciplina della nautica da diporto, poi confluita nella legge 8 luglio 2003, n. 172, che ha snellito le procedure abolendo tra l'altro l'obbligo di conseguire la patente nautica per la conduzione di natanti da diporto con motore di potenza inferiore a 30 kw.
Sottolinea in questa sede, che questa Convenzione va nel senso di una maggiore tutela dell'ecosistema e di chi vuole godere delle bellezze paesaggistiche dell'ambiente lacustre. Infatti, la moltiplicazione dell'uso di natanti anche con tecnologie innovative ha posto il problema di limitare l'impatto del moto ondoso definendo nuovi criteri di navigazione che vengono anche incontro alla necessità di evitare incidenti, come spesso si è verificato. Il provvedimento, quindi, è teso ad aumentare la sicurezza in lago permettendo a chi vuole nuotare e godersi la natura sia nei laghi italiani che in quelli svizzeri di farlo con tranquillità.
Il diritto internazionale oggi svolge un ruolo insostituibile su scala globale nella protezione delle risorse idriche che non rappresentano solo una risorsa economica da sfruttare ma anche e soprattutto una risorsa ambientale che merita considerazione e protezione nella più ampia prospettiva della conservazione e di un uso razionale ed equo, a dir si voglia sostenibile, delle risorse idriche condivise da parte dell'uomo, facendo attenzione alla preservazione dell'ecosistema secondo le indicazioni della Convenzione di Helsinki sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua e dei laghi transfrontalieri.
In questo provvedimento si evince bene lo sforzo delle parti di rendere sempre più il Lago Maggiore e il Lago di Lugano res communis dei due Stati, espressione dell'elemento fisico unitario corrispondente ad una comunità di interessi; pertanto, al fine di rendere omogenea la Convenzione alle nuove disposizioni in materia, sono stati avviati i negoziati con la controparte elvetica, mediante l'attivazione della commissione mista prevista dall'articolo 18 della Convenzione base.
Nel corso dei negoziati sono state altresì compiute verifiche e sono state coinvolte le competenti autorità delle regioni interessate (Piemonte e Lombardia), i comuni, i consorzi per avere un quadro di riferimento chiaro sugli interessi sottesi all'intervento regolatorio ed al rispetto delle competenze.
L'intesa è strutturata su un duplice Scambio di Note, uno relativo alle modifiche della Convenzione, l'altro relativo alle modifiche apportate all'allegato della Convenzione, cioè al regolamento internazionale di attuazione della medesima.
Il primo dei due Scambi di Note attiene alla modifica dell'articolo 4, capoverso 3, e dell'articolo 6, capoverso 2 della Convenzione: la nuova versione del capoverso 3 dell'articolo 4 dispone che , per la navigazione nelle acque territoriali dei due Stati contraenti, i natanti di lunghezza superiore a 2,5 m, dovranno essere muniti dei documenti di bordo e dei contrassegni previsti dal Regolamento internazionale allegato alla Convenzione del 1992.
Secondo la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, gli emendamenti alla disciplina convenzionale dei contrassegni dettata nel 1992 sarebbero legati all'esigenza di assicurare che anche i natanti da diporto con lunghezza inferiore a 2,5 metri, non più soggetti ad obbligo di immatricolazione, rechino tuttavia contrassegni identificativi tali da consentire di risalire al Comune che li ha rilasciati, e conseguentemente al proprietario dell'imbarcazione. Nondimeno, tale riferimento ai natanti di lunghezza inferiore a 2,5 metri non sembra emergere dalla modifica appena ricordata al capoverso 3 dell'articolo 4, nella quale si continua a fare riferimento a natanti di lunghezza superiore a metri 2,5, analogamente a quanto previsto dal vigente testo della Convenzione del 1992. Sul punto vorrei quindi avere alcuni chiarimenti dall'on. Rappresentante del Governo.
La modifica al capoverso 2 dell'articolo 6 apporta invece una sostanziale modifica

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alla previgente disciplina convenzionale, prevedendo in ogni caso la patente nautica per la navigazione nelle acque territoriali dell'altro Stato contraente a bordo di natanti con potenza superiore a 30 kw. La precedente disciplina disponeva analogo requisito solo per natanti con potenza di propulsione superiore a 8 kw, nonché per quelli a vela, qualora la superficie velica avesse superato i 15 metri quadrati. La relazione introduttiva al disegno di legge precisa che la Svizzera non ha ritenuto di applicare le nuove previsioni ai propri cittadini, e dunque esse varranno solo per i cittadini di uno dei due Stati contraenti nelle acque di pertinenza dell'altro Stato.
Il secondo dei due Scambi di Note riguarda la modifica degli articoli 1, 51 e 72 del Regolamento internazionale allegato alla Convenzione del 1992, nonché l'introduzione in esso dell'articolo 55a.
La modifica all'articolo 1 concerne, mediante l'aggiunta della lettera v) l'introduzione, tra le definizioni da esso recate, della nozione di «moto d'acqua», precedentemente assente. Conseguentemente vi è stata l'introduzione dell'articolo 55a, che stabilisce di norma il divieto di utilizzare moto d'acqua e mezzi assimilabili - prescindendo dal loro sistema propulsivo - sulle acque del Lago Maggiore e del Lago di Lugano di pertinenza delle autorità elvetiche, salvo deroghe per manifestazioni nautiche, delle quali vengono indicati limiti e condizioni. Rilevante appare il riferimento dell'ultimo comma del nuovo articolo 55a alla competenza delle autorità locali italiane per le pertinenti acque territoriali.
Per quanto invece riguarda la modifica dell'articolo 51, questa è stata anch'essa originata dal moltiplicarsi del numero e delle tipologie dei natanti nelle acque lacuali interessate, che rende necessario disporre con maggiore accuratezza le previsioni volte a limitare il moto ondoso.
Infine, le modifiche all'articolo 72 riguardano soprattutto il maggior rilievo dato al certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni da diporto, da compilarsi - come in precedenza - in conformità ai modelli annessi da ultimo alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto sulle vie navigabili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, e riportati nell'allegato 4 al Regolamento internazionale.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica in esame, approvato dal Senato il 3 agosto 2011, consta di tre articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
La relazione introduttiva al disegno di legge specifica che dall'attuazione degli Scambi di Note in commento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo a totale carico dei richiedenti le spese per il rilascio dei contrassegni previsti.
Concluda auspicando una rapida approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già adottata dalla Confederazione, che potrebbe rappresentare un primo segnale positivo nell'attuale quadro delle relazioni bilaterali italo-elvetiche, segnato da tensioni ed incomprensioni. Senza, ad ogni modo, tralasciare dal sottolineare che il provvedimento in esame riguarda due aree geografiche ad alto e intenso sviluppo economico in campo turistico.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, nel fare presente che le Note in titolo sono state già oggetto di ratifica da parte svizzera, sottolinea l'esigenza di procedere ad un rapido iter di approvazione. Quanto alla questione dei transfrontalieri, evocata dal relatore, segnala che la Presidenza del Consiglio dei ministri si è impegnata per facilitare il raggiungimento di un accordo avviando un tavolo interistituzionale con la partecipazione dei ministeri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze italiani e svizzeri. Allo stato, dopo una successione di rinvii di incontri da ambo le parti, si è giunti ad una situazione di stallo in ragione dei rilievi sollevati dal Governo italiano sulla decisione del Consiglio di Stato ticinese del 3 ottobre 1974 relativa all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri.

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Marco ZACCHERA (PdL) ritiene necessario tenere distinte la questione dei trasfrontalieri dalla materia oggetto del disegno di legge in titolo. Nel preannunciare il suo voto di astensione, ritiene che il provvedimento rechi, almeno in parte, norme di ardua interpretazione. Si riferisce, in particolare, al fatto che da parte svizzera, malgrado la ratifica, non ha avuto luogo alcun intervento di adeguamento dell'ordinamento interno e che i comuni italiani rivieraschi ad oggi sono costretti a ricorrere ad un farraginoso sistema per ovviare alla differente disciplina sull'obbligo di targa per i natanti. Sottolinea che la gestione delle nuove norme sarà prevedibilmente complessa anche in ragione della rafforzata presenza di forze dell'ordine italiane sulle acque dei due laghi. Tale situazione appare ancora più insostenibile se si considera che i due Paesi aderiscono all'accordo di Schengen. Ritiene invece condivisibili le norme del disegno di legge, volte a ridurre il moto ondoso e a disciplinare l'utilizzo delle cosiddette «moto d'acqua».

Franco NARDUCCI (PD), relatore, fa presente che la questione dei transfrontalieri è stata da lui richiamata al solo fine di segnalare gli effetti positivi che potrebbero derivare dall'approvazione del disegno di legge in titolo. Quanto alla presenza delle forze dell'ordine italiane sui laghi, ritiene che essa si debba alla ripresa del fenomeno del trasferimento dei capitali all'estero a causa della crisi e non ad accordi specifici, assunti con le autorità svizzere. Osserva che il provvedimento in esame è frutto di accurati negoziati tra i due governi, conclusi con il coinvolgimento di tecnici esperti sui diversi profili problematici. Quanto alle diverse discipline tra i due Paesi in tema di registrazione e targatura dei mezzi di trasporto, si deve tenere conto della differente sensibilità e della necessità, semmai, per il Governo di affrontare la questione della reciprocità.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005.
C. 4591 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele SCANDROGLIO (PdL), relatore, segnala che l'Accordo sottoscritto tra Italia e Kuwait si inserisce nel percorso di progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali connotato, negli ultimi anni, dall'approfondimento dei rapporti politici ed economici.
È importante sottolineare come il Kuwait, pur restando per molti osservatori internazionali un regime autoritario, è collocato al primo posto tra i paesi del Golfo per rispetto della libertà di stampa e d'informazione. Sotto il profilo economico, il Paese gode di un elevato reddito pro capite (40.567 dollari per abitante), mentre il prodotto interno lordo a prezzi correnti ha raggiunto nel 2010 i 130 miliardi di dollari USA, dato che colloca le dimensioni dell'economia kuwaitiana a ridosso di quelle di Paesi ben più popolosi.
Fonte primaria della ricchezza dell'emirato è l'esportazione di greggio, grazie ad una capacità produttiva di circa tre milioni di barili al giorno, con previsioni di incremento fino a 4 milioni nel 2020. Le riserve petrolifere, stimate in 101 miliardi di barili, sono pari al 9-10 per cento di quelle mondiali, posizionando il Kuwait al quinto posto al mondo dopo Arabia Saudita, Canada, Iran e Iraq.

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Le elezioni del maggio 2009 e il successivo rimpasto di Governo hanno inoltre aperto una stagione politica più stabile, caratterizzata dalla ripresa del processo di tendering nel settore statale e para-statale.Tale volontà di cambiare passo è stata confermata dalla storica approvazione in Parlamento, nel febbraio 2010, di un nuovo piano quinquennale di sviluppo che prevede investimenti per circa 130 miliardi di dollari entro la fine del 2013. Per il solo 2010 sono previsti impegni di spesa tra i 40 e i 50 miliardi di dollari.
Il piano va inquadrato nell'ambito di una politica di riforme economiche e di sviluppo che il Governo porta avanti con l'obiettivo strategico di trasformare il Kuwait in «un mercato commerciale e finanziario regionale».
Venendo sinteticamente ai contenuti dell'Accordo, il primo ambito di cooperazione è quello nel campo della cultura e delle arti. Sarà favorito l'insegnamento delle rispettive lingue e la cooperazione nella musica, nelle arti, nel teatro e nel cinema.
In particolare, ai sensi dell'articolo 2 le Parti coopereranno nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema e incoraggeranno la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo. Esse si impegnano inoltre ad organizzare periodicamente scambi di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi
Ciascuna Parte incoraggerà la cooperazione tra le istituzioni, le associazioni ed i centri culturali dei rispettivi Paesi, garantendo a tal fine il trattamento più favorevole conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante (articolo 3).
L'articolo 4 prevede la cooperazione tra i centri di documentazione e le biblioteche dei due Paesi, nonché scambio di materiali, libri, banche dati e missioni di esperti del settore.
A norma dell'articolo 5 verrà avviata tra le Parti un'intensa collaborazione volta a prevenire e reprimere il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, beni audiovisivi, tutelati dalle leggi e dai regolamenti in materia di proprietà intellettuale, documenti ed altri beni di valore storico.
La cooperazione nel settore dell'archeologia (articolo 6) verrà incoraggiata attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, l'organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerche congiunte nonché la messa a disposizione di strutture per le attività svolte dalle missioni archeologiche nei rispettivi Paesi.
Ai sensi dell'articolo 7 lo scambio di informazioni su argomenti di interesse per entrambi i Paesi sarà incoraggiato attraverso visite di personalità del settore dell'istruzione, della scienza, della cultura e dell'informazione.
In secondo luogo, è prevista la cooperazione nel settore dell'istruzione generale. Si svolgeranno visite di specialisti in tutti i campi dell'istruzione e si provvederà allo scambio di materiale didattico e all'organizzazione di corsi, oltre alla stipulazione di accordi sui titoli di studio.
L'articolo 8 prevede che vengano incoraggiate visite di specialisti di tutti i campi dell'istruzione finalizzate alla conoscenza dei progressi e dei risultati raggiunti in entrambi i Paesi nel campo dell'istruzione.
Lo scambio di libri, documenti, studi e modelli su cui si fondano lo sviluppo ed i programmi scolastici in entrambi i Paesi è previsto dall'articolo 9.
Con l'articolo 10 ciascuna Parte si impegna ad incoraggiare la partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni didattici sul tema dell'istruzione generale organizzati dall'altro contraente.
Un terzo settore sarà quello della cooperazione nell'istruzione secondaria e nella ricerca scientifica e tecnologica. Si tratta di sviluppare la cooperazione in ambito accademico con la valorizzazione di accordi tra università e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori.
A tale riguardo l'articolo 17 prevede la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica nel settore delle scienze di

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base e delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico - da svilupparsi nel quadro delle risorse finanziarie di entrambe le Parti - attraverso scambi di personale scientifico e tecnico, scambio di informazioni, studi, documenti di natura scientifica e tecnica, formazione di gruppi misti di ricerca, organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.
Il quarto e ultimo ambito di cooperazione è quello nel settore dell'informazione. Si procederà allo scambio di programmi televisivi e radiofonici e si consentirà la trasmissione di programmi televisivi. È inoltre prevista lo svolgimento di missioni di giornalisti e funzionari.
Per l'attuazione dell'Accordo, verrà istituita una Commissione mista che elaborerà programmi pluriennali e accordi di attuazione. Tale organismo è incaricato di elaborare programmi pluriennali dettagliati e programmi relativi ai settori prioritari e di concludere accordi pratici per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione; le riunioni verranno convocate attraverso i canali diplomatici e si terranno alternativamente nelle capitali dei due Paesi.
Ricordo infine che il disegno di legge di ratifica reca oltre alle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore anche una clausola di copertura finanziaria pari a euro 242.460 per gli anni 2011 e 2012 e di euro 248.436 annui a decorrere dal 2013.
La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito dei fondi speciali di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea che l'Accordo in esame si inserisce in un percorso di rafforzamento delle relazioni bilaterali, testimoniato dall'intensificarsi delle visite ad alto livello, come nel caso dell'imminente visita del Ministro degli esteri del Kuwait per il conferimento di una laurea honoris causa da parte dell'Università di Perugia.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009.
C. 4592 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco ZACCHERA (PdL), relatore, fa presente che l'Accordo in esame, firmato il 15 dicembre 2009 a Roma e composto da un breve Preambolo e di 19 articoli, impegna le parti a fornire assistenza attraverso le autorità doganali per garantire il totale rispetto della normativa doganale e prevenire le infrazioni.
Ritiene opportuno sottolineare la rilevanza dell'economia nipponica nel nostro sistema di scambi commerciali: nei primi sei mesi di quest'anno, secondo i dati forniti dall'ICE, le importazioni da parte del Giappone dai paesi dell'Unione europea si sono rafforzate: è quindi cresciuto l'export dalla Germania, dalla Francia e, in modo più intenso dall'Italia (+12,8 per cento rispetto all'anno precedente): il nostro Paese resta il terzo fornitore europeo davanti al Regno Unito, con un valore pari a circa 3,033 miliardi di euro, mentre le esportazioni nipponiche in Italia si sono contratte del 13,2

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per cento, determinando un attivo della bilancia commerciale a nostro favore, pari a 874,6 milioni di euro.
L'accordo delinea un quadro giuridico appropriato per l'istituzione di idonee forme di collaborazione amministrativa nel settore doganale; l'accordo è altresì compatibile con l'ordinamento comunitario poiché disciplina a livello intergovernativo aspetti della materia doganale non coperti dall'accordo di mutua assistenza sottoscritto dalla Comunità europea e dal Governo giapponese nel gennaio 2008.
In particolare, il campo di applicazione impone l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure doganali, per garantire la sicurezza della catena logistica internazionale. Si introduce l'obbligo dello scambio di informazioni e dell'assistenza, su richiesta e spontanea. Sono previste specifiche ipotesi di deroga, ma anche la fornitura di reciproca assistenza tecnica in materia doganale tramite scambio di funzionari ed esperti oltre che di informazioni.
L'articolo 18 istituisce una Commissione mista italo-nipponica che si riunirà su richiesta di una delle due Amministrazioni doganali, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal suo omologo giapponese, assistiti da esperti.
Il disegno di legge di ratifica in esame, approvato dal Senato il 3 agosto 2011, consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 3 autorizza, per l'attuazione della legge, la spesa di 15.846 euro annui a decorrere dal 2011, disponendo che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per i Fondi speciali di parte corrente del bilancio 2011-2013, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica riferisce gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento. In particolare, la relazione tecnica quantifica i seguenti oneri: 4.020 euro l'anno per spese di missione e di viaggio di due funzionari (articolo 9); 4.890 euro l'anno per spese di missione e viaggio di un funzionario italiano, nonché per le spese di soggiorno in Italia di due funzionari giapponesi (articolo 13); 6.936 euro l'anno per spese di missione e di viaggio di tre funzionari, in relazione alle riunioni della Commissione mista (articolo 18).
La relazione tecnica precisa, altresì, che le spese relative all'attuazione degli articoli 6 e 7 non comportano oneri aggiuntivi, in quanto tali funzioni vengono svolte dai funzionari di ruolo presso l'Agenzia delle dogane.
Ciò premesso auspica un celere iter di ratifica del provvedimento.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, nel fare presente che si tratta del primo accordo di tale natura siglato con un Paese asiatico, si associa alle considerazioni del relatore e all'auspicio per una rapida conclusione dell'esame parlamentare del provvedimento.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009.
C. 4564 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Michaela BIANCOFIORE (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo segnalando che l'Accordo è finalizzato ad istituire uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea ed i suoi Stati membri ed il Canada, nel quale i vettori di entrambe le Parti potranno stabilirsi liberamente, fornendo liberamente i loro servizi sulla base di una competizione commerciale equa e paritaria e nel quadro di condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate.
È noto come la normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo sia andata incontro ad una notevole evoluzione dopo che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con le sentenze del novembre 2002, ha dichiarato non conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali (noti come open sky) stipulati da otto Stati membri (tra cui l'Italia) con gli Stati Uniti. A seguito della sentenza, la Commissione europea ha avviato negoziati per la conclusione di accordi globali nelle grandi regioni del mondo, al fine di rafforzare le prospettive di promozione dell'industria europea e di garantire eque condizioni di concorrenza, contribuendo al contempo alla riforma dell'aviazione civile internazionale.
L'intesa in esame si ricollega e perfeziona l'Accordo sui trasporti aerei concluso tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, ratificato dal nostro Paese con la legge 23 ottobre 2009, n. 164 ed entrato definitivamente in vigore il 1o maggio scorso. L'Accordo apporterà una serie di vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Unione europea e del Canada.
Venendo sinteticamente ai contenuti dell'Accordo, composto di ventisei articoli e tre allegati, esso riconosce, in primo luogo, la piena libertà di fornire servizi aerei da ogni città dell'Unione europea verso ogni città nel Canada e viceversa, la graduale concessione dei diritti di traffico in parallelo con l'apertura dei mercati e la piena libertà nella fissazione delle tariffe.
Disciplina altresì, all'articolo 13, la definizione di accordi di collaborazione tra le compagnie, inclusi gli accordi code-sharing e di noleggio con equipaggio. Prevede contestualmente, agli articoli 6 e 7, rapporti di cooperazione fra le autorità nel settore della sicurezza aerea sia in termini di security che di safety.
L'Accordo configura inoltre una serie di misure a protezione del consumatore (articolo 10) ed forte cooperazione in materia ambientale (articolo 18). La gestione dell'Accordo è rimessa ad un comitato misto (articolo 17) con funzioni consultive, interpretative ed applicative.
Il primo allegato riporta la tabella delle rotte, il secondo allegato, nella prima sezione, elenca la proprietà ed il controllo delle compagnie di entrambe, mentre nella seconda sezione riguarda la graduale concessione dei diritti di traffico; il terzo allegato contiene l'elenco degli Accordi tra gli Stati.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo. Mi preme infine segnalare che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l'applicazione dell'Accordo non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea i notevoli vantaggi che potranno derivare dalla ratifica dell'Accordo in titolo non solo sul piano economico ma anche su quello politico e dei rapporti tra l'Unione europea e il Canada.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al

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termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010.
C. 4565 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo PICCHI (PdL) relatore, illustra il provvedimento in titolo segnalando che l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e la Georgia, concluso il 2 dicembre 2010, risponde all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento per gli Stati membri e di garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei sia dell'Unione europea sia georgiani.
L'entrata in vigore dell'Accordo, destinato a sostituire gli accordi bilaterali esistenti e attualmente in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Georgia, contribuirà ad agevolare, come si sottolinea nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, i necessari processi di fusione e di consolidamento di soggetti imprenditoriali dell'Unione in grado di confrontarsi con le dinamiche di mercato mondiali.
Al pari di altre intese già esaminate da questa Commissione, la finalità dell'Accordo è rappresentata dall'istituzione di uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Georgia, nel cui ambito i vettori di entrambe le Parti potranno stabilirsi senza restrizioni, fornire liberamente i loro servizi sulla base dei princìpi commerciali, competere su base equa e paritaria nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate.
Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di 29 articoli e quattro Allegati.
Particolare rilievo assume l'articolo 2, che concerne i diritti di traffico, definisce i diritti di sorvolo e di scalo tecnico nonché altri diritti di traffico previsti nell'Accordo e necessari alla concreta operatività e all'esercizio delle rotte.
Ai sensi dell'articolo 4 le autorità competenti della Parte che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione di un vettore aereo dell'altra Parte, riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità o della cittadinanza adottate dalle autorità competenti della seconda Parte contraente in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti; sono escluse le determinazioni relative a certificati o licenze di sicurezza, disposizioni in materia di sicurezza, copertura assicurativa.
L'articolo 14, in tema di sicurezza aerea, definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea specificata nel dettaglio nell'Allegato III (Norme applicabili all'aviazione civile), parte C, dell'Accordo.
Con l'articolo 15, riguardante la Protezione della navigazione aerea, si fissano le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea dell'Unione europea specificata nell'Allegato III, parte D, dell'Accordo.
L'articolo assume una specifica rilevanza in quanto esso si riferisce all'eventualità di sequestro o atti terroristici nei confronti di aeromobili appartenenti al sistema integrato di navigazione aerea dell'Unione europea.
In base all'articolo 16 le Parti si impegnano a cooperare nel settore della gestione del traffico aereo, al fine di estendere il «cielo unico europeo» alla Georgia e rafforzare così le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare la capacità, di ridurre al minimo i ritardi e di migliorare l'efficienza ambientale.

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L'Accordo configura inoltre una forte cooperazione in materia ambientale (articolo 17) ed una serie di misure a protezione dei consumatori (articolo 18).
L'articolo 22 dispone l'istituzione di un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti, responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo. Le decisioni del Comitato, che si riunisce in funzione delle esigenze o a richiesta di una Parte contraente, sono adottate consensualmente e vincolanti per le Parti. Le eventuali controversie in materia di interpretazione o di applicazione dell'Accordo saranno risolte in primo luogo mediante consultazioni formali in sede di Comitato misto e, in caso di mancata risoluzione in tale sede di comitato misto, attraverso una procedura di arbitrato definita dall'articolo 23.
I quattro Allegati recano rispettivamente: servizi concordati e rotte specificate (Allegato I); disposizioni transitorie (Allegato II); norme applicabili all'aviazione civile (Allegato III); elenco degli altri Stati - segnatamente: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera - cui si applicano le disposizioni relative ad autorizzazioni e revoche o limitazioni di cui agli articoli 3 e 5 dell'Accordo ed all'Allegato I (Allegato IV).
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra la Comunità europea e la Georgia. L'articolo dispone che la legge di autorizzazione alla ratifica entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Sottolinea, infine, che, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI segnala che l'Accordo è utile a rimarcare l'impegno per l'avvicinamento della Georgia al consesso europeo, nonché per il consolidamento del processo in atto in tale Paese di democratizzazione, di sviluppo economico e di rilancio di politiche sociali, con particolare riferimento alla conciliazione con le popolazioni residenti nelle regioni separatiste. Ribadisce, quindi; la particolare valenza del disegno di legge sul piano politico ed economico.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.
C. 3744, Rosato ed altri.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 13 luglio scorso.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, ricorda che nel corso della precedente seduta il rappresentante del Governo aveva preannunciato la presentazione di un disegno di legge o di un emendamento per la copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ribadisce che il Governo si sta adoprando per il reperimento delle necessarie risorse, anche a seguito di una sollecitazione pervenuta in tale senso ai più alti livelli istituzionali.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento,

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che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996.
C. 3739 Volontè, C. 3858 Di Biagio ed altri, C. 3906 Di Stanislao e C. 3947 Schirru ed altri.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 13 luglio scorso.

Stefano STEFANI, presidente, analogamente al precedente provvedimento, ricorda che nel corso di quella seduta il rappresentante del Governo aveva anticipato la presentazione di un disegno di legge, secondo l'auspicio espresso dallo stesso relatore.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI fa presente che è in atto un processo di concertazione interministeriale cui prendono parte numerose amministrazioni dello Stato. Auspica quindi che il seguito dell'esame delle proposte di legge in titolo avvenga congiuntamente a quello del disegno di legge governativo, che si propone di dare soluzioni alle diverse rilevanti questioni coinvolte.

Augusto DI STANISLAO (IdV) conviene con il sottosegretario Craxi nel presupposto che la concertazione ministeriale si concluda entro tempi ragionevoli, al fine di evitare che tale delicata materia continui ad essere disciplinata per via giurisdizionale e non invece legislativa, come apparirebbe invece più proprio.

Francesco TEMPESTINI (PD), relatore, ritiene che il Governo, rispetto a quanto prospettato nella precedente seduta, non abbia ad oggi mantenuto l'impegno per la presentazione di un disegno di legge, allora definito come imminente. I problemi di fondo appaiono invece ancora irrisolti e il ritardo maturato sembra per lo più ascrivibile all'incapacità dell'Esecutivo di svolgere una fisiologica funzione di coordinamento tra settori dell'apparato dello Stato. Insiste pertanto affinché prosegua senza ulteriori dilazioni l'iter di esame delle proposte di legge in titolo, anche alla luce del disagio segnalato da numerose realtà associative coinvolte.

Renato FARINA (PdL) concorda con l'opportunità di non sospendere l'esame parlamentare delle proposte tenendo conto, tuttavia, che si tratta di un terreno assai problematico. Si riferisce in particolare all'istituto islamico della kafala che presenta profili di notevole complessità sul piano del rispetto dei diritti costituzionali.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero.
C. 4398, approvata dal Senato, e abb. C. 94 Tremaglia, C. 113 Angeli, C. 114 Angeli, C. 1883 Picchi, C. 2005 Zacchera, C. 2207 Porta, C. 2282 Gianni Farina, C. 2397 Razzi, C. 2410 Bucchino, C. 2562 Ricardo Antonio Merlo, C. 3065 Porta e C. 3574 Calearo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 15 settembre scorso.

Fabio PORTA (PD) si dichiara soddisfatto dell'inizio della discussione sul provvedimento approvato dal Senato, segnalando in proposito il voto contrario espresso in quella sede dal Partito Democratico, e dispiaciuto per la mancata presenza del sottosegretario Mantica che ha la delega sulle questioni relative agli

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italiani all'estero. Ricordando che nella seduta precedente il sottosegretario Mantica, in maniera irrituale, aveva manifestato un certo fastidio verso un presunto eccessivo ruolo degli organismi di rappresentanza, invita a non sottovalutare l'importanza della collettività italiana all'estero che ammonta a più di quattro milioni di cittadini, senza contare la più vasta platea di coloro che sono di discendenza italiana.
Passando all'impostazione del disegno di legge in esame, rileva il fatto che, se si ritiene superato il CGIE alla luce dell'introduzione delle rappresentanza parlamentare degli italiani all'estero, occorrerebbe sospendere l'esame del provvedimento in attesa di definire il futuro di tale rappresentanza, alla luce delle numerose proposte di abolizione o di ridimensionamento della stessa. Sottolinea poi l'errore commesso al Senato di accorpare la riforma del CGIE a quella dei COMITES, in ragione della diversa natura dei due organismi e del fatto che i COMITES erano già stati oggetto di riordino dopo l'introduzione del voto per gli italiani all'estero. In relazione ai COMITES intende poi ribadire la gravità del loro mancato rinnovo che rappresenta una violazione dei diritti costituzionali.
Ritiene che il testo approvato dal Senato sia eccessivamente complesso e che rifletta la tendenza al ridimensionamento della rete consolare, mentre i COMITES potrebbero rappresentare un valido antidoto, oltretutto sulla base di un impegno volontario, agli effetti negativi di tale ridimensionamento. Manifesta, quindi, forti perplessità sul prospettato forte innalzamento dei requisiti numerici per la costituzione dei COMITES e sull'adozione di un'impostazione maggioritaria per la loro elezione, paventando il rischio della creazione di potentati a livello locale e di un allontanamento dei giovani e degli oriundi dalla vita politica delle collettività.
Osserva che una riforma del CGIE appare necessaria, anche se non prioritaria, ma che non va confuso il suo ruolo con quello della rappresentanza parlamentare, posto che gli eletti all'estero non si occupano solo dei temi relativi alle loro aree di provenienza ma sono pienamente inseriti nel complesso della vita parlamentare.
In conclusione, giudica necessario una pausa di riflessione ed un approfondimento del tema tramite specifiche audizioni e un attento ascolto delle comunità all'estero.

Marco ZACCHERA (PdL), nel richiamare la proposta di legge in titolo C. 2005, di cui è primo firmatario, rileva che il testo licenziato dal Senato costituisce un ibrido che ha tuttavia il merito di proporre delle soluzioni ad alcuni problemi. Quanto ai COMITES, ritiene opportuno procedere ad una loro semplificazione - non certo ad una loro soppressione - sia sul piano economico che funzionale, al fine di corrispondere alle nuove realtà della presenza italiana nel mondo. Rispetto al sistema maggioritario, che vede il collega Porta contrario, osserva che esso favorisce maggiore ordine e funzionalità rispetto al metodo proporzionale e alla pratica di veti incrociati. Rispetto al numero di firme necessarie per la presentazione di liste, esprime talune perplessità, come pure sul tema delle quote, in ragione della difficoltà concreta di individuare candidati rientranti nei profili di età e di genere e in numero sufficiente a garantire lo svolgimento delle elezioni.
Richiama la necessità di contenere l'esame parlamentare entro i tempi indicati dal sottosegretario Mantica rispetto alla scadenza del dicembre del 2012.
Passando al CGIE, ritiene doveroso procedere ad una sua profonda revisione, considerati gli attuali elevati costi e i ridotti vantaggi per le comunità degli italiani nel mondo. Sarebbe sicuramente necessario procedere a riformare il sistema attuale, che assicura ai partiti un potere di nomina dei membri del CGIE, laddove occorre invece che i parlamentari eletti all'estero siano coinvolti nella composizione del Consiglio. Nell'impostazione vigente il CGIE è indubbiamente una duplicazione di rappresentanza che non realizza

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la visione di fondo, concepita dal collega onorevole Tremaglia, che assicurava agli eletti all'estero una specifica riconoscibilità.
Complessivamente ritiene che il testo in esame costituisca una base di lavoro condivisibile, alla quale apportare modifiche che potranno essere auspicabilmente ispirate anche alle proposte contenute anche nel richiamato provvedimento C. 2005.

Marco FEDI (PD) ritiene che il Parlamento debba operare con serietà e dunque nella considerazione dei tempi disponibili entro la fine del 2012. Nel sottolineare che vi è piena condivisione sull'opportunità di approvare una riforma del sistema di rappresentanza degli italiani all'estero, osserva che il provvedimento in esame, pur non configurando un intervento di grande portata riformatrice, ha ottenuto considerazione da parte del Governo e può rappresentare un valido punto di partenza.
Sottolinea, tuttavia, che vi è una prima anomalia, connessa ai ripetuti interventi di tagli alle risorse destinate agli italiani nel mondo, che sembra contraddire il proposito di dedicare a questo settore nuove energie e impegni, anche di natura finanziaria.
Evidenzia che gli interventi dei relatori e del rappresentante del Governo sembrano convergere sul presupposto del mantenimento della circoscrizione «Estero» e della legge n. 459, cui il testo opera numerosi riferimenti.
Tenuto conto dell'iter di esame delle proposte di riforma costituzionale, in corso al Senato, appare necessario procedere con cautela e monitorando la situazione complessiva.
Rinvia quindi ad una fase successiva le considerazione relative all'articolato, suscettibile, a suo avviso, di sostanziali miglioramenti.

Guglielmo PICCHI (PdL) osserva che il testo approvato al Senato è frutto di un lavoro complesso, su cui gli schieramenti di maggioranza e opposizione si sono a lungo confrontati. A suo avviso, una soppressione della circoscrizione «Estero» non appare attuale, secondo quanto il suo gruppo ha peraltro fatto presente al Senato, mentre è prevedibile una riduzione del numero dei parlamentari eletti all'estero. Ritiene opportuno procedere alla riduzione del numero dei COMITES, mentre per quanto concerne il CGIE, esso dovrebbe trasformarsi in una conferenza annuale. Considera non urgente modificare il sistema elettorale in vigore mentre suggerisce la soppressione dell'obbligo di raccolta delle firme a causa dell'impatto sulla mole di lavoro e sull'efficienza del personale amministrativo. Osserva, infine, che il provvedimento contribuisce a dare dignità ai COMITES, definiti conformemente al loro ruolo quali organi di rappresentanza degli italiani all'estero.

Francesco TEMPESTINI (PD) segnala la necessità di disporre di ulteriori tempi per la conclusione dell'esame preliminare del provvedimento al fine di consentire ad alcuni colleghi impossibilitati a partecipare alla seduta odierna di svolgere i propri interventi. Ritiene che, esaurita questa fase, sarà opportuno procedere allo svolgimento dei già richiamati approfondimenti istruttori per poi tornare a riaprire il confronto tra i gruppi.

Roberto ANTONIONE (PdL) concorda con il collega Tempestini in ragione della necessità di consentire ai gruppi di esprimersi in modo compiuto sull'importante provvedimento in esame, prima di procedere al previsto ciclo di audizioni.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.55.