CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 settembre 2011
527.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 settembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 7 settembre 2011. - Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00571 Luciano Rossi: Sulla destinazione degli alloggi della caserma Monte Grappa, situata ad Orvieto, al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di finanza.
(Seguito della discussione e conclusione - Approvazione della risoluzione n. 8-00148).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 12 luglio 2011.

Luciano ROSSI (PdL) rileva che sul tema oggetto della risoluzione la Commissione ha svolto un ampio e approfondito dibattito e che le audizioni programmate hanno fornito elementi di verifica utili. Alla luce dell'istruttoria svolta, propone pertanto una riformulazione della risoluzione che auspica sia ampiamente condivisa.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA esprime parere favorevole sulla risoluzione come riformulata dal presentatore.

Antonio RUGGHIA (PD) osserva che nel testo riformulato non vi è alcun riferimento al decreto del Direttore Generale dei Lavori e del Demanio che ha inserito gli alloggi oggetto della risoluzione nell'elenco dei beni della difesa oggetto di alienazione. Ritiene che in tal modo vi sia il concreto rischio di adottare un atto di

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indirizzo da cui scaturiscono impegni difficilmente assolvibili. Evidenzia, in particolare, che quanto affermato nelle premesse della nuova formulazione del testo, in merito alla non applicabilità dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare, si ponga in contraddizione con la procedura concretamente esperita e che si è concretizzata nel citato decreto. Pertanto, propone di svolgere ulteriori approfondimenti della problematica, così da pervenire entro una settimana all'approvazione della risoluzione in un testo che ne garantisca in modo univoco il conseguimento degli obiettivi.

Luciano ROSSI (PdL) ricorda che la risoluzione in discussione, peraltro sottoscritta anche da esponenti del gruppo del Partito democratico, è già da lungo tempo all'esame della Commissione e che la riformulazione proposta tiene conto anche dei rilievi relativi alla procedura di cartolarizzazione emersi nel corso del dibattito. Sottolinea che il dispositivo della risoluzione è stato riformulato proprio allo scopo di stimolare l'Esecutivo a superare ostacoli procedurali che indubitabilmente esistono ma che non appaiono del tutto ostativi. Ritiene dunque opportuno procedere a una rapida approvazione dell'atto di indirizzo.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), nel sottolineare lo sforzo dei rappresentanti del Partito democratico in Commissione per giungere ad una soluzione condivisa malgrado nel corso del dibattito e dell'attività conoscitiva siano emerse strettoie e contraddizioni, in considerazione della volontà manifestata dal Governo di voler risolvere la questione affrontata dalla risoluzione in oggetto, dichiara la disponibilità del proprio gruppo a votare favorevolmente sull'atto di indirizzo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00571 Luciano Rossi nel testo riformulato, che assume il numero 8-00148 (vedi allegato).

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 settembre 2011. - Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.
Atto n. 389.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giacomo CHIAPPORI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato per il 28 settembre 2011. Avverte, altresì, che sono pervenuti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, i rilievi della V Commissione sul provvedimento in oggetto.

Salvatore CICU (PdL), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla direttiva comunitaria 2009/81 - il cui recepimento è oggetto di apposita delega legislativa - relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza.
Rammenta, quindi, che a seguito dell'assegnazione dell'atto pochi giorni prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva (fissato al 21 agosto 2011), opera il meccanismo di proroga di ulteriori tre mesi per l'esercizio della delega (fino al 19 novembre 2011).
Per comprendere la genesi della nuova normativa occorre ricordare che il settore degli appalti in materia di difesa nazionale degli Stati membri è stato a lungo escluso dalla disciplina del mercato unico europeo.

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Gli Stati membri hanno solo raramente dato applicazione alla disciplina comunitaria degli appalti pubblici, preferendo in massima parte avvalersi dell'ampia possibilità di derogare alla regolamentazione comunitaria prevista dall'articolo 296 del Trattato CE (articolo 346 del Trattato dell'Unione), consentita ogni qual volta essi ritengano che siano in gioco interessi essenziali della propria sicurezza, con riferimento alla produzione e commercio di sistemi d'arma e materiale bellico. Anche il codice dei contratti pubblici, di diretta derivazione comunitaria, all'articolo 196, riconosce la specialità della disciplina degli appalti nel settore della difesa, rinviando la normativa di dettaglio a un apposito atto regolamentare.
Essendo la normativa interna di ogni Stato membro sostanzialmente diversa l'una dall'altra, evidentemente si determinavano ostacoli all'integrazione del mercato su scala continentale. Nel corso degli anni è però venuta a maturazione la consapevolezza di dover pervenire a un mercato della difesa europea maggiormente concorrenziale, come presupposto essenziale per garantire prodotti più sofisticati a prezzi inferiori e per rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa europea, senza sacrificare le esigenze di sicurezza delle informazioni e degli approvvigionamenti.
La citata direttiva 2009/81/CE - attuata nel diritto interno con lo schema di atto in esame - mirava quindi a soddisfare il bisogno manifestato dagli Stati, e dagli attori economici del settore, di un nuovo quadro legislativo europeo adeguato all'aggiudicazione degli appalti pubblici sensibili in materia di sicurezza e difesa. L'obiettivo di armonizzare i termini di pubblicazione, le procedure di presentazione delle offerte e gli ulteriori criteri di selezione e di affidamento degli appalti appare infatti funzionale alla diminuzione dei costi amministrativi, che gravano soprattutto sulle piccole e medie imprese. Inoltre, l'introduzione del principio di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, consente agli operatori economici del settore di partecipare alle gare di appalto in qualsiasi Stato membro dell'Ue su di un piano di parità.
Dalla disciplina comunitaria emerge altresì il principio secondo cui il valore della concorrenza economica, pur di assoluta rilevanza, non ha però carattere assoluto e inderogabile, ma richiede di essere contemperato con valori altrettanto rilevanti quali la difesa e la sicurezza degli Stati membri e, pertanto, può anche recedere quando interessi ritenuti prevalenti impongono l'esclusione di alcune attività dall'accesso aperto e competitivo alla contrattazione pubblica.
Sui contenuti della citata direttiva la Commissione Difesa della Camera si è già espressa favorevolmente il 16 febbraio 2010.
Passando all'esame del contenuto dello schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere, esso è composto da 36 articoli divisi in quattro titoli. Il titolo I (articoli da 1 a 9) reca la disciplina generale del provvedimento; il titolo II (articoli da 10 a 30) riguarda l'ambito di applicazione, i requisiti per la partecipazione alle gare, le procedure di scelta del contraente, i bandi di gara e il subappalto; il titolo III (articolo 31) concerne i contratti sotto soglia comunitaria; il titolo IV (articoli da 32 a 36) reca le norme di chiusura del provvedimento.
Il testo riproduce in larga parte i contenuti della direttiva, discostandosene solo in alcuni passaggi che saranno messi in evidenza nel corso dell'illustrazione dell'articolato.
L'articolo 1, nel ripetere le definizioni contenute nella direttiva, opera alcune integrazioni che, come precisato nella relazione illustrativa, sono dettate dalla necessità di definire più puntualmente l'ambito di applicazione del decreto (con riguardo alle definizioni di sicurezza degli approvvigionamenti, di documentazione dell'appalto e quella di procedura ristretta ed all'inclusione della definizione di lavori e servizi per fini specificatamente militari). Sono altresì definiti i concetti - non precisati nella direttiva - di «materiale

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militare», e del termine «sensibile», riferito a fattispecie in cui siano in gioco informazioni classificate.
L'articolo 2 definisce l'oggetto delle procedure di appalto regolate dallo schema in esame, consistente nelle forniture di materiale militare e di materiale cosiddetto «sensibile», nei servizi direttamente correlati a queste due tipologie di materiale nonché nei contratti per lavori e servizi per fini specificatamente militari e quelli sensibili.
Con riferimento ai contenuti di tale articolo osserva, quindi, che il Consiglio di Stato, nel parere espresso sul citato provvedimento, ha invitato il Governo a valutare se integrare il testo con uno specifico riferimento anche all'ambito degli appalti nel settore della sicurezza non militare.
L'articolo 3 reca un rinvio generale alla disciplina del codice dei contratti pubblici, nel riconoscimento del principio della specificità dei settori della difesa e della sicurezza.
L'articolo 4 demanda a due decreti presidenziali la regolamentazione di «istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nel codice» e nei suoi regolamenti di esecuzione.
Con riferimento a tale articolo osserva, quindi, che il Consiglio di Stato, nel proprio parere ha evidenziato che «occorre specificare, per delimitare l'oggetto dei regolamenti ivi previsti, quali istituti richiedano una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nel codice».
Rileva, inoltre, il rischio di comporre un quadro normativo piuttosto stratificato, in quanto la medesima materia potrebbe contemporaneamente ricadere nella disciplina del codice dei contratti pubblici, del presente testo, e di ben tre regolamenti attuativi. Infatti, oltre ai due indicati dall'articolo in commento, è in corso di emanazione anche quello previsto dall'articolo 196 del medesimo codice, relativo alla disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare.
L'articolo 5 regola i rapporti tra le diverse discipline cui andrebbero sottoposte le operazioni che sembrerebbero essere ricomprese contemporaneamente nel codice, nel decreto o nelle esclusioni, mediante un criterio di prevalenza correlato alle peculiarità dell'oggetto dell'appalto, specificando comunque (come si legge nella relazione illustrativa) che l'aggiudicazione di un appalto unico nei casi appena menzionati deve essere sempre giustificato da ragioni oggettive. Evidenzia, inoltre, che il comma 2 esclude dall'applicazione del decreto e del codice anche i contratti che per una parte rientrano nell'ambito di applicazione del decreto e per l'altra non rientrano nel campo di applicazione né del decreto né del codice.
Sul punto la direttiva si limita a prevedere che non si applichi il decreto di recepimento della direttiva medesima, ma non esclude la possibilità di applicare il codice dei contratti, come infatti suggerisce il Consiglio di Stato nel proprio parere.
Occorre dunque in ogni caso precisare se, per tali operazioni, la disciplina applicabile sia quella riferita ai cosiddetti «contratti esclusi» di cui al successivo articolo 6.
L'articolo 6 elenca le operazioni escluse dall'ambito di applicazione del decreto. Si segnala che oltre a quelle già previste dalla direttiva 2009/81, sono contemplate ulteriori esclusioni, con specifico riferimento ai contratti ricadenti nell'esclusione di cui all'articolo 346 del Trattato dell'Unione, ai contratti di servizi aventi per oggetto beni immobili e diritti su di essi, ai contratti riguardanti commesse anche civili quando le forze operano al di fuori dell'Unione con operatori economici siti in area di operazioni.
Anche per tale articolo, il citato parere del Consiglio di Stato invita il Governo a chiarire i rapporti tra le esclusioni dell'articolo 6 e l'articolo 17 del codice che già consente deroghe al medesimo codice per i soli contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
L'articolo 7 dispone l'applicabilità delle disposizioni recate dal decreto stesso ai contratti di fornitura di taluni servizi, elencati nell'allegato I, mentre per i contratti aventi per oggetto i servizi di cui

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all'allegato II si applicano solo le previsioni di cui agli articoli 23 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e 24 (specifiche tecniche). Nel caso di contratti relativi a servizi che ricadono in ambedue gli allegati si applica il principio del maggior valore.
L'articolo 8, in riferimento alla disciplina da applicare ai contratti in tutto o in parte sottratti all'ambito di applicazione del provvedimento in esame, precisa l'applicabilità, per taluni di essi, dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
Come precisato nella relazione illustrativa allegata al presente schema di decreto le rimanenti fattispecie di esclusioni previste dall'articolo 6 tutelano interessi essenziali per la sicurezza dello Stato, tali da non consentire l'applicazione dei suddetti principi.
L'articolo 9 contempla la possibilità di concedere anticipazioni per acquisti all'estero di alcuni beni forniti da operatori economici stranieri, e, al comma 2, disciplina le modalità di redazione e pubblicazione, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei contratti concernenti le forniture di materiale militare, le forniture, i lavori, e i servizi ad esso direttamente correlate, nonché i lavori e i servizi specificatamente militari.
L'articolo 10, fissa le soglie di valore del contratto, al netto dell'IVA sopra le quali si applica il decreto, pari a 387.000 euro per i contratti di forniture e servizi e a 4.845.000 euro per i contratti di lavori.
Gli articoli da 11 a 15 definiscono i requisiti per la partecipazione alle gare.
Nello specifico, l'articolo 11 integra le previsioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'articolo 38 del codice. Si prevede in particolare che l'esclusione possa dipendere anche dal verificarsi di fattispecie riguardanti reati terroristici, da violazioni degli obblighi in materia di sicurezza dell'informazione o dell'approvvigionamento in occasione di un appalto precedente, dalla sussistenza di elementi indicativi dell'assenza di unicità del centro decisionale, dall'insussistenza dell'affidabilità necessaria qualora ciò comporti rischi per la sicurezza dello Stato.
Il successivo articolo 12, prevede requisiti ulteriori ai fini della dimostrazione delle capacità tecniche e professionali dei fornitori e dei prestatori di servizi.
L'articolo 13 garantisce la protezione delle informazioni classificate, verificando la capacità di adeguata gestione delle stesse da parte dei concorrenti.
L'articolo 14 dispone che le stazioni appaltanti devono precisare nel bando di gara i requisiti di cui devono essere in possesso gli operatori economici in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, che possono riguardare, in particolare, la capacità dell'offerente di onorare i suoi obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito dei prodotti e servizi oggetto del contratto, l'organizzazione e ubicazione della catena di approvvigionamento dell'offerente, la capacità necessaria a far fronte a esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto.
L'articolo 15, dispone che agli operatori economici stabiliti in Paesi diversi dall'Italia si applicano i criteri di qualificazione basati su condizioni analoghe a quelle richieste alle imprese italiane, che tuttavia non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Ciò comporta che gli operatori economici si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.
Con riguardo all'articolo in esame, il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha evidenziato l'inopportunità di assoggettare le imprese dell'Unione europea alla medesima disciplina prevista per le imprese extra UE. Peraltro, la medesima direttiva oggetto di recepimento ammette che si consenta alle sole imprese dell'Unione europea

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di partecipare agli appalti pur se prive di criteri di qualificazione analoghi a quelle richieste agli operatori italiani.
Gli articoli da 16 a 20 riguardano la procedura di scelta del contraente. In particolare, l'articolo 16, individua le procedure di aggiudicazione (ristretta, negoziata, dialogo competitivo) mediante le quali sono scelti i contraenti.
Non viene dunque contemplata, in linea con quanto statuito dalla direttiva comunitaria, la possibilità di ricorrere alla «procedura aperta», per cui le uniche due tipologie di procedura alle quali è possibile far ricorso in via ordinaria sono la procedura ristretta e quella negoziata con pubblicazione del bando di gara, salvo il ricorso al dialogo competitivo come procedura da adottare per appalti particolarmente complessi. Le stazioni appaltanti possono peraltro concludere accordi quadro (ovvero accordi per stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo) con durata, in deroga a quanto previsto dal codice (quattro anni), comunque non superiore ai sette anni, salvo i casi eccezionali espressamente indicati dall'articolo 18.
L'articolo 17 reca disposizioni concernenti le due procedure ordinarie, mentre l'articolo 18 prevede un'estensione, rispetto alle fattispecie già individuate dal codice, delle circostanze in cui è possibile procedere ad una procedura negoziata senza aver pubblicato preventivamente il bando di gara.
L'articolo 19 prevede la facoltà in capo alle stazioni appaltanti di indicare nel bando di gara i criteri di limitazione del numero dei candidati, comunque rispondenti al principio di non discriminazione e a quello di proporzionalità che si intendono applicare, nonché il numero minimo di candidati da invitare alle procedure di aggiudicazione nei casi di procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo e, ove opportuno, il numero massimo.
Il successivo articolo 20 stabilisce che, nei casi in cui ai fini dell'aggiudicazione sia applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre i generali requisiti previsti all'articolo 83, comma 1, del codice, possono essere altresì considerati come elementi di valutazione anche l'interoperabilità e le caratteristiche operative.
A tale proposito osserva che il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha evidenziato l'opportunità che a ciascun elemento valutativo sia attribuito un certo peso, da precisare nei documenti dell'appalto o quanto meno il loro ordine decrescente di importanza, in linea con la disciplina generale del codice dei contratti (articolo 83, comma 2).
Gli articoli da 21 a 26 concernono bandi, avvisi e inviti. In particolare, l'articolo 21, prevede, la facoltà in capo alla stazione appaltante di dare informazione, mediante un avviso pubblicato dalla Commissione europea o sul proprio «profilo di committente», in merito all'importo complessivo stimato, calcolato per gruppi di prodotti e categorie di servizi, che intende aggiudicare nei dodici mesi successivi, nonché, alle caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro aventi ad oggetto lavori.
Riguardo a tale disposizione osserva che, rispetto all'articolo 63 del codice, nulla è disposto quanto alla soglia minima relativa all'ammontare del valore dell'appalto affinché possa essere riconosciuta tale facoltà.
L'articolo 22 definisce gli obblighi di pubblicazione del bando di gara ed il successivo articolo 23 dispone su modalità e tempistica della pubblicazione, mediante un avviso, dei risultati della procedura di aggiudicazione, e delle relative eccezioni.
In relazione alla previsione secondo cui le Amministrazioni sono legittimate a non pubblicare talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo (articolo 23, comma 4), che risulta testuale recepimento della direttiva comunitaria, rileva che il Consiglio di Stato ha osservato che sarebbe comunque opportuno, a fini di trasparenza delle procedure, che tale facoltà possa essere esercitata solo se già contenuta nel bando (ove non secretato).
L'articolo 24, individua i riferimenti per la formulazione delle specifiche tecniche

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che devono comparire nella documentazione dell'appalto, mentre il successivo articolo 25 prevede la facoltà della stazione appaltante, previa indicazione espressa nel bando di gara o nell'invito o nel capitolato e in conformità con il diritto comunitario e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, e proporzionalità, di esigere condizioni particolari ai fini dell'esecuzione del contratto.
L'articolo 26 aggiunge, ai motivi di esclusione già previsti in via ordinaria dal codice, la non conformità delle offerte ai requisiti di sicurezza delle informazioni e di sicurezza dell'approvvigionamento.
Gli articoli da 27 a 30 disciplinano il subappalto. In particolare, l'articolo 27 riconosce all'aggiudicatario la facoltà di selezionare i suoi subappaltatori, e fissa il divieto di ulteriore subappalto da parte del subappaltatore.
L'articolo 28 esclude dalla categoria dei «terzi», ai fini del subappalto, sia le imprese che si sono raggruppate temporaneamente per l'aggiudicazione dell'appalto principale, sia le imprese a esse collegate.
L'articolo 29 prevede, poi, per l'aggiudicatario che intenda procedere al subappalto un obbligo di avviso e ne definisce il contenuto e la forma, mentre il successivo articolo 30 prevede l'obbligo dell'aggiudicatario che procede al subappalto di agire secondo i principi di trasparenza e non discriminazione e fissa i parametri ai quali l'aggiudicatore deve fare riferimento ai fini dell'indicazione, nell'avviso di subappalto, dei criteri per la selezione qualitativa dei subappaltatori.
L'articolo 31, prevede che ai contratti sotto soglia comunitaria siano applicabili esclusivamente le disposizioni concernenti l'ambito d'applicazione, le definizioni, regolamenti e capitolati contenute negli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto nonché, la disciplina dettata per i contratti che rientrano solo in parte nell'ambito di applicazione del decreto stesso.
Infine, gli articoli 32-36 recano le norme di chiusura. In particolare, l'articolo 32 regola la revisione periodica delle soglie, mentre l'articolo 33 prevede talune modifiche e abrogazioni al codice che si rendono necessarie a seguito del recepimento della direttiva. In particolare: l'integrazione dell'articolo 1, comma 1, in modo da precisare e differenziare i diversi campi d'applicazione del codice e del decreto; l'abrogazione dell'esclusione di cui all'articolo 16, che, come precisato nella relazione illustrativa allo schema di decreto in esame «riguardando i contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, non ha più ragione di essere all'interno del codice»; la modifica dell'articolo 17, in modo da prevedere, al comma 1, la possibilità di derogare all'applicazione della disciplina del codice relativa alle procedure di affidamento, oltre che per i contratti discendenti dallo schema di decreto in esame, anche per i contratti cui è attribuita una classifica di segretezza, e per quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza; alcune modifiche all'articolo 196, in modo da delimitare il campo d'applicazione dell'emanando regolamento di attuazione, al fine di escluderne i contratti che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto.
Il successivo articolo 34 stabilisce che il decreto si applica ai contratti, i cui bandi, o avvisi o inviti a presentare le offerte sono pubblicati o inviati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, mentre gli articoli 35 e 36 contengono la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento fissata a partire dal trentesimo giorno successivo la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel seguito dell'esame.

Antonio RUGGHIA (PD) osserva che il tema oggetto dello schema di decreto legislativo in esame si presenta particolarmente complesso, anche perché si innesta nel filone delle opere secretabili e delle procedure non soggette alla normativa

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comunitaria. Ricorda che proprio su tale materia ha presentato numerose interrogazioni alle quali non è ancora stato dato alcun seguito. Ritiene quindi che l'esame dell'atto del Governo potrebbe essere reso più agevole dallo svolgimento di un'appropriata attività conoscitiva. Al riguardo, propone che si proceda all'audizione di rappresentanti dei soggetti istituzionali competenti, ivi compresa la Corte dei Conti, di organi rappresentativi degli operatori economici del settore e di esperti in materia di contratti pubblici.

Salvatore CICU (PdL), relatore, ritiene condivisibile lo svolgimento da parte della Commissione di un'attività conoscitiva, osservando tuttavia che dovrebbero preliminarmente essere acquisiti dal Governo, in sede di replica, i chiarimenti richiesti nella propria relazione.

Giacomo CHIAPPORI, presidente, tenuto conto dei ristretti termini a disposizione della Commissione per l'espressione del parere, si riserva di informare il presidente Cirielli della richiesta di svolgimento delle audizioni, al fine di prevederne lo svolgimento nel calendario dei lavori della Commissione della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.30.