CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 agosto 2011
520.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 2 agosto 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero, Bruno Cesario e Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.30.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

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5-05226 Marchignoli e Marantelli: Iniziative per evitare fenomeni di doppia imposizione fiscale sui redditi prodotti in Svizzera dai lavoratori frontalieri italiani.

Daniele MARANTELLI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Daniele MARANTELLI (PD), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta fornita, sottolinea come il Partito Democratico abbia sempre riservato grande attenzione alle problematiche concernenti i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera e i ristorni, riconosciute ai comuni italiani della zona di confine, alle comunità montane e alle province di quota parte delle imposte riscosse alla fonte in Svizzera sui redditi di tali lavoratori e trasferite dalla Confederazione elvetica allo Stato italiano. Osserva, in proposito, come tali ristorni costituiscano una risorsa fondamentale per i 160 comuni della provincia di Como, i 120 della provincia di Varese e i 55 della provincia di Verbania che li ricevono.
Rivendica, quindi, alle iniziative assunte dal Partito Democratico il merito di aver consentito di superare una situazione di stallo che si protraeva in materia da due anni e che era stata determinata dall'approvazione, da parte italiana, della normativa relativa al cosiddetto scudo fiscale.
In particolare, valuta con favore il fatto che il Governo italiano abbia rappresentato alla controparte elvetica come la decisione di dimezzare gli importi dei ristorni previsti per l'anno 2010, assunta dall'Amministrazione del Canton Ticino, in conformità a una decisione del Consiglio di Stato ticinese del 30 giugno scorso, congelando risorse pari complessivamente a 23 milioni di euro, configuri una violazione dell'Accordo sull'imposizione fiscale dei frontalieri e sulla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, ritenendo altresì positivo che l'Esecutivo stia lavorando alla convocazione di un incontro bilaterale, nel quale riunire tutte le competenti istanze italiane e svizzere, al fine di promuovere il superamento delle tensioni manifestatesi tra i due Paesi in materia di relazioni fiscali.
Rileva, in proposito, come tali tensioni si siano scaricate, in questi due anni, sui 55.000 cittadini italiani frontalieri occupati nei Cantoni di frontiera Ticino, Vallese e Grigioni, di cui ben 48.000 impiegati nel Canton Ticino, i quali hanno dato un grande contributo allo sviluppo delle economie cantonali e a quelle dei comuni italiani compresi nella storica fascia di demarcazione di 20 chilometri dalla linea di confine.
Al riguardo, ricorda come le ripetute pressioni del Partito Democratico e delle parti sociali abbiano consentito di evitare l'assurda assimilazione dei lavoratori frontalieri agli evasori fiscali, mediante la sottoposizione a monitoraggio, ai fini dello scudo fiscale, del cosiddetto secondo pilastro, ossia degli accantonamenti per la previdenza complementare.
Rammenta, inoltre, come le forze politiche si siano opposte con forza all'odiosa campagna razzista nei confronti dei lavoratori italiani organizzata dall'UDC svizzera e alla minaccia del leader della Lega ticinese, Giuliano Bignasca, di espellere 13.500 lavoratori frontalieri.
Evidenzia, infine, come il Partito Democratico abbia sempre proposto di adottare la strada del dialogo e del negoziato, atteso che Italia e Svizzera hanno interessi economici, culturali, sociali ed ambientali comuni e che l'economia transfrontaliera è fonte di benessere per entrambi gli Stati, osservando come la globalizzazione e la crisi economica e finanziaria abbiano influito negativamente sulle strategie e sui rapporti di due Paesi tradizionalmente amici.
Saluta con favore, pertanto, la scelta unilaterale del Governo italiano - il quale ha finalmente accolto l'invito che il Partito Democratico ripete inascoltato da anni - di riprendere il negoziato con la Confederazione

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elvetica, in stallo dal 2009, allo scopo di risolvere i complessi problemi concernenti i fenomeni della doppia imposizione, il doveroso contrasto dell'evasione fiscale, il riciclaggio di capitali provenienti da attività illecite e la realizzazione di infrastrutture determinanti per il futuro di entrambi i Paesi.
Ringrazia quindi il Governo per l'attenzione dimostrata alla questione posta dalla sua interrogazione, auspicando che alle indicazioni fornite oggi facciano seguito a breve impegni e fatti concreti, per corrispondere alle esigenze dei lavoratori frontalieri e delle amministrazioni dei comuni di confine.

5-05227 Fugatti: Fenomeni di manipolazione del mercato in relazione alla vendita di titoli di Stato italiani.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Maurizio FUGATTI (LNP), nel prendere atto delle iniziative assunte in merito dalla CONSOB per fare luce sui fenomeni evidenziati nell'interrogazione, ed in attesa di poter disporre degli elementi informativi che la CONSOB stessa ha chiesto a Deutsche Bank AG il 29 luglio scorso, rileva come la vendita, da parte della più grande banca tedesca, del 90 per cento dei titoli di Stato italiani da essa detenuti, finalizzata a una sensibile riduzione dell'esposizione netta al rischio sovrano del nostro Paese, debba essere oggetto di attenta riflessione e meriti di essere adeguatamente valutata dal Governo italiano, soprattutto in quanto intervenuta in un momento in cui tutti gli organismi finanziari europei dovrebbero essere impegnati a salvaguardare la stabilità dell'Euro e dei Paesi che l'hanno adottato.

5-05228 Bernardo: Applicazione alle imprese operanti nel settore sanitario del regime tributario sostitutivo di cui all'articolo 53 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Maurizio BERNARDO (PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Maurizio BERNARDO (PdL), nel ringraziare il Sottosegretario, si dichiara soddisfatto della risposta, la quale fornisce importanti chiarimenti in merito ad un tematica oggettivamente complessa, relativa all'applicazione, con particolare riferimento alle strutture sanitarie che applicano i contratti collettivi nazionali per le case di cura private, del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 53 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Auspica, quindi, che ulteriori contributi interpretativi possano fugare ogni incertezza in merito all'attestazione, da parte dei datori di lavoro, circa la correlazione delle somme assoggettate a imposta sostitutiva ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa aziendale, richiesta da una recente circolare congiunta dell'Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'applicazione dell'agevolazione.

5-05229 Barbato: Iniziative per consentire il sollecito incasso di somme dovute all'Erario a titolo di penali da parte dei concessionari dei giochi.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come la risposta fornita dal Sottosegretario alla sua interrogazione metta in dubbio

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le conclusioni a cui è giunta la Corte dei conti, la quale, nel formulare la richiesta di risarcimento di 98 miliardi di euro nei confronti di dieci concessionari del settore dei giochi, abbia anche evidenziato la sussistenza di un danno erariale riconducibile al mancato pagamento delle imposte dovute da tali soggetti per le attività di gioco. In tale contesto, ritiene che la conclusione del contenzioso in essere su tale questione potrà fare definitivamente sulla realtà dei fatti.
In ogni caso evidenzia la gravità della denuncia formulata dal Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nel corso della sua recente audizione dinanzi alla Commissione Finanze, nella quale il dottor Ferrara ha rilevato l'assoluta insufficienza dell'organico dell'AAMS, che dispone, ad esempio, di soli sei dirigenti di fascia A, a fronte di un numero molto più elevato di dirigenti in ruolo presso ciascuna delle agenzie fiscali, lamentando che, in tale situazione, l'AAMS stessa non è nelle condizioni di espletare efficacemente i delicatissimi compiti che le sono attribuiti. Tale circostanza risulta particolarmente grave, in quanto lascia intendere che il Governo e, in particolare, il Ministro dell'Economia, non sia realmente interessato ad assicurare la piena operatività dell'AAMS, preferendo evidentemente lasciare mano libera alla potente lobby dei concessionari dei giochi.
Nel ribadire quindi come le contestazioni avanzate dalla Corte dei conti nei confronti dei predetti concessionari, che hanno portato alla quantificazione della predetta sanzione di 98 miliardi, siano legate a gravi violazioni degli obblighi contrattuali, da perseguire con la massima severità e celerità, rileva come il suo atto di sindacato ispettivo intenda indicare al Governo una strada per concludere la predetta controversia, ipotizzando l'introduzione di una norma legislativa che consenta ai concessionari di sanare la propria posizione attraverso il versamento di una somma pari al 30 per cento della sanzione stessa, e permettere in tal modo all'Erario di incassare in tempi brevi un ammontare significativo di risorse finanziarie, le quali risulterebbero preziose nell'attuale, difficilissima fase economico finanziaria del Paese. Tale previsione riprende, del resto, il contenuto della norma recata dall'articolo 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, che consente la chiusura delle liti tributarie pendenti di valore non superiore a 20.000 euro attraverso il pagamento di una percentuale delle somme controverse.
Nella medesima prospettiva sottolinea, altresì, come il prossimo rinnovo delle concessioni per la gestione in via telematica della raccolta dei giochi costituisca l'occasione per ristabilire legalità e trasparenza in tale comparto, inibendo la partecipazione alle gare per l'assegnazione delle concessioni stesse a quei soggetti che abbiano contenziosi pendenti con l'Erario.
In conclusione, sottolinea l'urgenza di assumere misure incisive in materia, ritenendo che, se necessario, la Commissione debba essere disponibile a lavorare anche nel periodo estivo per dare soluzione ad una problematica di estremo rilievo per gli interessi del Paese,

Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 agosto 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno Hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati.
C. 4454 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

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La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4454, recante - ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010.
Al riguardo rileva preliminarmente come l'Accordo, che fa seguito all'analogo accordo in materia stipulato tra Comunità europea ed il Regno del Marocco, ratificato dall'Italia con la legge n. 158 del 2009, risponda all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato del trasporto aereo, di creare nuove opportunità di investimento nel settore per gli Stati membri e di garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei, sia dell'Unione europea sia giordani, sostituendo gli accordi bilaterali attualmente in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Giordania.
Passando al contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo, 30 articoli e 4 allegati.
L'articolo 1 reca le definizioni utilizzate nell'Accordo, mentre il Titolo I, che comprende gli articoli da 2 a 12, reca le disposizioni economiche.
L'articolo 2 concerne i diritti di traffico e stabilisce le possibilità operative concesse ai sensi dell'accordo ai vettori di una Parte con riferimento al territorio dell'altra Parte. La disposizione precisa che in nessun caso le disposizioni dell'Accordo potranno essere interpretate nel senso di consentire ai vettori europei in Giordania e a quelli giordani nel territorio dell'Unione europea di effettuare servizio di mero trasporto interno.
In base all'articolo 3 le autorità competenti di una Parte contraente rilasciano celermente al vettore aereo dell'altra Parte che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente ad una serie di condizioni, consistenti essenzialmente nell'appartenenza effettiva della proprietà prevalente del vettore che ha richiesto l'autorizzazione al territorio di una delle Parti contraenti l'Accordo, nella subordinazione del vettore medesimo al controllo regolamentare effettivo e costante da parte dello Stato di riferimento, nonché nel rispetto di tutti i requisiti legislativi e regolamentari in vigore per l'esercizio del trasporto aereo internazionale del territorio della Parte che rilascia l'autorizzazione.
L'articolo 4 riguarda i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio, che è prevista essenzialmente per il difetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 3, per il mancato rispetto delle disposizioni legislative,regolamentari e amministrative richiamate dall'articolo 6 dell'Accordo e per l'inosservanza delle disposizioni sulla sicurezza e sulla protezione dell'aviazione civile di cui agli articoli 13 e 14.
L'articolo 4-bis prevede che le autorità competenti della Parte che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione di un vettore aereo dell'altra Parte, riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità o della cittadinanza adottate dalle autorità competenti della seconda Parte contraente in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti. Sono escluse le determinazioni relative a certificati o licenze di sicurezza, disposizioni in materia di sicurezza o di copertura assicurativa.
Ai sensi dell'articolo 5, la Giordania può adottare misure volte a consentire la proprietà maggioritaria o il controllo effettivo di vettori aerei giordani da parte di Stati membri dell'UE o di loro cittadini. In tale contesto il Comitato misto istituito dall'articolo 21 dell'Accordo decide preliminarmente in merito alle questioni relative alla partecipazione di maggioranza o al controllo effettivo di un vettore aereo. Al riguardo si specifica che la decisione deve precisare le condizioni di gestione dei servizi oggetto dell'Accordo, inclusi quelli implicanti Paesi terzi.

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L'articolo 6 stabilisce l'obbligo di osservare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti.
Per quanto riguarda la concorrenza, l'articolo 7 ribadisce l'applicazione dei principi sanciti dal Titolo IV, Capo II, dell'Accordo di associazione CE-Giordania, fatto il 24 novembre 1997 e ratificato dall'Italia con la legge n. 534 del 1999, in materia di concorrenza e di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
In tale contesto si stabilisce che le sovvenzioni ai vettori aerei siano proporzionate, trasparenti e concepite in modo da minimizzare l'impatto negativo sui vettori dell'altra Parte. Quando si ritenga comunque indispensabile accordare una sovvenzione, si prevede che la Parte interessata ne informi preventivamente l'altra, la quale può investire della questione il predetto Comitato misto di cui all'articolo 21 dell'Accordo. Prevede inoltre che, qualora non si giunga ad una composizione della controversia, ciascuna delle Parti potrà applicare le misure antisovvenzione più appropriate e si sancisce altresì il diritto delle Parti di assicurare in ogni caso i servizi aerei essenziali e di far fronte agli oneri di servizio pubblico.
L'articolo 8 riconosce ai vettori di ciascuna delle Parti il diritto di istituire uffici sul territorio dell'altra Parte per promuovere e vendere servizi di trasporto aereo e attività collegate, nonché di inviare sul territorio dell'altra Parte personale commerciale, tecnico e di ogni altra categoria necessaria alle attività da porre in essere. Inoltre, sancisce espressamente il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle Parti di provvedere in proprio alle operazioni di assistenza a terra o di selezionare il prestatore di tali servizi, nonché di provvedere direttamente alla vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte, ovvero tramite propri intermediari: l'acquisto di tali servizi da parte di chiunque è libero, e può essere effettuata in valuta locale o in altra valuta convertibile.
La norma sancisce altresì la possibilità, per i vettori, di stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione con qualsiasi vettore, a condizione che i soggetti partecipanti a tali accordi siano abilitati all'esercizio delle rotte e che gli accordi soddisfino le condizioni in materia di sicurezza e concorrenza, si riconosce la facoltà, per i vettori di fornire i servizi di trasporto aereo utilizzando aeromobili ed equipaggi noleggiati da altri vettori, e si garantisce il diritto delle compagnie aeree di stipulare accordi di affiliazione commerciale o di impiego del marchio. Per quanto riguarda l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti (cosiddetti slots aeroportuali) si prevede che essa debba essere effettuata in modo indipendente, trasparente e non discriminatorio.
Per quanto attiene agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, richiama la disposizione di cui al comma 5, che liberalizza il trasferimento in patria dei redditi prodotti da un vettore aereo sul territorio dell'altra Parte, senza restrizioni o imposizioni fiscali, a un tasso di cambio determinato al momento della presentazione, da parte del vettore, della prima domanda di rimessa.
Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 9, il quale stabilisce l'esenzione da imposte, dazi, accise ed altri diritti o oneri analoghi dei carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, provviste di bordo, pezzi di ricambio, attrezzature di terra ed apparecchiature di sicurezza che siano necessari per la effettiva operatività dei servizi aerei, nonché le stampe prese a bordo per l'uso nei voli in partenza. L'esenzione è prevista su base di reciprocità, assicurando comunque alle autorità nazionali competenti la supervisione ed il controllo in materia.
L'esenzione non si applica invece al carburante fornito da una Parte a vettori aerei nel proprio territorio.
È parimenti riconosciuta la facoltà di ciascuna Parte di tassare i beni venduti ai passeggeri nel corso di un servizio aereo compiuto tra due punti del proprio territorio e non destinati al consumo a bordo.

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Inoltre l'articolo specifica che l'Accordo non incide sull'imposta dell'imposta sul valore aggiunto, ad eccezione dell'IVA sulle importazioni di beni, e che rimangono ferme le disposizioni di convenzioni per evitare la doppia imposizione in vigore tra uno Stato membro dell'UE e la Giordania.
L'articolo 10 vieta a ciascuna Parte di imporre ai vettori dell'altra Parte oneri d'uso superiori a quelli imposti ai propri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali.
L'articolo 11 stabilisce la libertà nella fissazione dei prezzi per i servizi di trasporto aereo svolti ai sensi dell'Accordo, senza alcun obbligo di deposito o notifica, mentre l'articolo 12 obbliga ciascuna Parte a fornire al'altra le statistiche richieste dalle disposizioni nazionali, nonché, su richiesta, altre informazioni statistiche relative all'andamento dei servizi aerei, prevedendo altresì la collaborazione tra le Parti in seno al Comitato misto istituito dall'articolo 21.
Il Titolo II, che è composto dagli articoli da 13 a 19, reca norme in materia di cooperazione nel campo normativo.
In base all'articolo 13, concernente specificamente la sicurezza aerea, le Parti si impegnano ad applicare la pertinente normativa comunitaria quale analiticamente specificata nella parte A dell'allegato III. In particolare, è prevista la facoltà di ispezione a bordo e attorno ad un aeromobile impiegato nel traffico aereo internazionale, a fini di controllo dei documenti e dello stato della macchina. Si riconosce inoltre il potere, per le autorità competenti, di ciascuna Parte di adottare le misure opportune quando non siano soddisfatte le norme, quando sussistano gravi preoccupazioni in merito alla non conformità o al funzionamento di un aeromobile, ovvero quando sussistano gravi preoccupazioni circa l'assenza di effettiva manutenzione.
L'articolo 14 stabilisce che la legislazione interna delle Parti deve prevedere gli standard minimi di protezione di sicurezza aerea di cui alla parte B dell'allegato III. Inoltre la disposizione richiama una serie di convenzioni internazionali in materia e regola la cooperazione tra le parti al fine di un'efficace protezione dell'aviazione civile da ogni forma di minaccia, conformandosi alle norme per la protezione dell'aviazione civile raccomandate dall'Organizzazione internazionale competente (ICAO) ed allegate alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale.
L'articolo 15 concerne la gestione del traffico aereo, rispetto alla quale è previsto l'impegno delle parti al rispetto delle disposizioni di cui alla parte C dell'allegato III, nella prospettiva dell'estensione alla Giordania della normativa sul Cielo unico europeo.
Gli articoli da 16 a 19 sanciscono l'impegno delle Parti alla protezione dell'ambiente, alla tutela dei consumatori, in materia di sistemi telematici di prenotazione e per quanto concerne gli aspetti sociali, rinviando rispettivamente al rispetto degli standard minimi indicati nelle parti da D a G dell'allegato III.
Per quanto riguarda il settore ambientale, si riserva alle Parti la più ampia facoltà di adottare misure di salvaguardia dall'impatto del traffico aereo internazionale, a condizione che esse non risultino discriminatorie.
Il Titolo III, composto dagli articoli da 20 a 29, contiene le disposizioni istituzionali e finali.
In particolare, l'articolo 20 stabilisce l'impegno delle Parti ad adottare tutte le misure idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dall'Accordo, nonché a fornirsi tutte le informazioni e l'assistenza necessaria in caso di indagini su eventuali infrazioni.
L'articolo 21 istituisce un Comitato misto per la gestione e attuazione dell'Accordo, nonché per favorire la cooperazione tra le Parti, nonché per elaborare condizioni e procedure volte a permettere l'adesione dei Paesi terzi all'Accordo. La disposizione specifica che il Comitato può formulare raccomandazioni ma anche adottare decisioni vincolanti per le Parti.
L'articolo 22 disciplina la risoluzione delle controversie, che in primis vanno sottoposte al Consiglio di associazione istituito dall'Accordo euromediterraneo di associazione

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CE-Giordania. In mancanza di una decisione risolutiva della controversia, si ricorrerà alla procedura arbitrale definita dallo stesso articolo 22.
L'articolo 23 riguarda invece le misure di salvaguardia che ciascuna delle Parti può adottare qualora ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'Accordo: tali misure devono essere limitate per durata e campo d'applicazione a quanto strettamente necessario, e vanno adottate prima quelle meno ostative del funzionamento dell'Accordo stesso.
L'articolo 24 definisce la portata geografica dell'Accordo, che si inquadra nell'ambito del Partenariato euromediterraneo iniziato con la dichiarazione di Barcellona del novembre 1995 e proseguito con la creazione dell'Unione per il Mediterraneo.
L'articolo 25 riguarda il rapporto dell'Accordo con altri strumenti pattizi, e dispone che esso sostituisca quelli bilaterali vigenti tra la Giordania e alcuni degli Stati membri dell'Unione europea. Inoltre, si stabilisce che nessuna disposizione dell'Accordo osta all'attuazione di future raccomandazioni formulate dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).
L'articolo 26 regola procedure per la modifica dell'Accordo o dei relativi allegati, mentre l'articolo 27 stabilisce che esso ha durata indeterminata, ma che ciascuna delle Parti, attraverso i canali diplomatici, può denunciare l'Accordo attraverso preavviso scritto, che va inoltrato nel contempo all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile; la decadenza dell'Accordo ha luogo 12 mesi dopo la data del predetto preavviso.
Gli articoli 28 e 29 prevedono, rispettivamente, la registrazione dell'Accordo e di tutti gli eventuali emendamenti presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e il Segretariato dell'ONU, nonché le modalità di entrata in vigore dell'Accordo stesso.
Per quanto concerne gli allegati all'Accordo, l'allegato I riguarda i servizi concordati e la specifica delle rotte, mentre l'allegato II reca disposizioni transitorie.
L'allegato III riporta l'elenco delle norme dell'Unione europea (regolamenti e direttive) applicabili, sotto vari profili, all'aviazione civile, richiamate da numerose disposizioni dell'Accordo, mentre l'allegato IV elenca gli Stati europei (segnatamente l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera) cui si applicano le disposizioni relative ad autorizzazioni e revoche, sospensioni o limitazioni di cui agli articoli 3 e 4 dell'Accordo e all'Allegato I.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
Nuovo testo C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione Affari sociali, il nuovo testo del disegno di legge C. 4272, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
L'articolo 1 conferisce una delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica.
I princìpi e criteri direttivi della delega, definiti dal comma 2, prevedono:
a) il riordino e il coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative

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dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
b) la predisposizione di criteri per il riordino e la riduzione del numero dei comitati etici per la sperimentazione clinica, nel rispetto dell'autorità regionale;
c) l'individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche;
d) l'individuazione delle modalità per il sostegno all'attivazione o all'ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici, prevedendo anche la definizione dei requisiti minimi per i centri che intendono svolgere studi relativi alle suddette fasi;
e) la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di modalità di presentazione della domanda per il parere del comitato etico e di conduzione e di valutazione degli studi clinici;
f) la revisione del sistema di notifica delle reazioni e degli eventi avversi verificatisi nel corso della sperimentazione;
g) l'istituzione di un Comitato nazionale delle politiche in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, il quale stabilisca indirizzi generali coerenti e promuova lo scambio di informazioni anche in riferimento alle disposizioni nazionali e dell'Unione europea in corso di approvazione, prevedendo la realizzazione di una rete dei comitati etici, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
h) la definizione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica;
i) l'applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche;
l) l'individuazione di criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica e conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione dei farmaci;
m) l'individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di criteri per l'eventuale istituzione di master in conduzione e gestione di studi clinici controllati;
n) la previsione, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina, che la Commissione nazionale per la formazione continua disponga che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali;
o) la riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e delle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della legge;
p) la revisione della normativa relativa agli studi senza scopo di lucro e agli studi osservazionali.

La disposizione specifica, al comma 6, che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo che agli adempimenti previsti le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
L'articolo 2 interviene sulla disciplina della ricerca sanitaria prevista dal Piano sanitario nazionale, prevedendo, alcomma 1, che a decorrere dall'anno 2011, una quota pari al 10 per cento delle risorse previste per il finanziamento dei bandi di ricerca di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, è destinata a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore a quarant'anni.

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Il comma 2 inserisce nel predetto articolo 12-bis un nuovo comma 6-bis, il quale demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità di accesso ai finanziamenti dell'attività di ricerca corrente e finalizzata, da parte degli enti di ricerca, delle università, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, degli Istituti zoo profilattici sperimentali, dei policlinici e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale. In tale ambito possono essere previste clausole di cofinanziamento della ricerca, e possono essere definite modalità per consentire al singolo ricercatore di completare il progetto di ricerca, nel caso in cui venga meno il rapporto con la struttura nella quale è stato avviato il suddetto progetto, compatibilmente con l'eventuale nuovo rapporto di lavoro instaurato.
L'articolo 3, comma 1, integra l'articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003, inserendovi un nuovo 3-bis, ai sensi del quale il rapporto di lavoro esclusivo del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è compatibile con l'incarico di direzione di struttura complessa e con l'esercizio dell'attività libero professionale nell'ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza.
Il comma 2 integra invece l'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 288, inserendovi un nuovo comma 2-bis, in base al quale al personale a tempo pieno appartenente ai ruoli degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, costituiti in fondazioni senza fini di lucro, non si applica la previsione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, ai sensi della quale il servizio prestato dal personale con rapporto continuativo nelle case di cura convenzionate con il Servizio sanitario nazionale è equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione presso le Unità sanitarie locali, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza, ma solo nella misura del 25 per cento della sua durata.
L'articolo 4 stabilisce che le somme indicate negli specifici capitoli dello stato di previsione degli enti istituzionali destinatari del finanziamento, a carico del Fondo sanitario nazionale, delle attività di ricerca sanitaria di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, non possono essere soggette ad esecuzione forzata, stabilendo la nullità, rilevabile d'ufficio, degli atti di sequestro e di pignoramento su tali fondi.
L'articolo 5 stanzia 45 milioni di euro per la messa a regime, il primo funzionamento e lo sviluppo, dell'unità per alto isolamento presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma.
Tale somma è corrispondentemente detratta dalle somme assegnate alla Regione Lazio, nell'ambito delle risorse ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, relative al programma di edilizia e tecnologie sanitarie.
L'articolo 6 delega il Governo a riformare gli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista.
I princìpi e criteri della delega, stabiliti dal comma 2, prevedono:
a) che gli ordini e le relative federazioni siano enti pubblici non economici istituiti al fine di tutelare i cittadini e gli interessi pubblici, garantiti dallo Stato, connessi all'esercizio della professione, siano dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e regolamentare e siano sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute ed agiscano quali organi sussidiari dello Stato;
b) di individuare le funzioni degli ordini e delle relative federazioni nazionali e regionali, attraverso la promozione dell'autonomia delle rispettive professioni, della qualità tecnico-professionale, della

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valorizzazione della funzione sociale della professione e della salvaguardia dei princìpi etici dell'esercizio professionale;
c) di disciplinare la modalità di tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri professionali, prevedendo l'iscrizione obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, nell'ambito anche di un registro speciale;
d) di disciplinare la verifica e la tutela della trasparenza e della veridicità della comunicazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini e ai soggetti pubblici e privati;
e) di prevedere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le modalità di partecipazione e i ruoli e i compiti degli ordini nelle procedure relative all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
f) di prevedere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la promozione, l'organizzazione e la valutazione dei processi di aggiornamento e della formazione per lo sviluppo continuo professionale di tutti i professionisti iscritti agli albi, agli elenchi e ai registri professionali ai fini della certificazione del mantenimento dei requisiti professionali;
g) di individuare norme deontologiche, raccolte in un codice approvato e aggiornato dalle federazioni nazionali, vincolante per tutti gli iscritti agli albi, agli elenchi e ai registri professionali, e le relative responsabilità disciplinari, nonché promuovere l'aggiornamento dei codici deontologici delle diverse professioni, individuando le aree condivise tra i diversi ordini e collegi;
h) di disciplinare l'istituzione di specifici organi e la definizione di idonee procedure che prevedano la separazione della funzione istruttoria da quella giudicante e l'esercizio dell'azione disciplinare, confermando le competenze giurisdizionali della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;
i) di prevedere l'assoggettabilità degli iscritti agli albi, agli elenchi e ai registri professionali, in qualsiasi ambito svolgano la loro attività, compreso quello societario, alle sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità o alla reiterazione dell'illecito, prevedendo altresì il ravvedimento operoso e altre misure compensative, anche di natura economica, fatta salvi gli aspetti già regolati in via esclusiva dal codice disciplinare per i pubblici dipendenti;
l) di prevedere l'assunzione della rappresentanza esponenziale della professione nell'ambito delle competenze proprie;
m) di definire le strutture organizzative e amministrative degli ordini e delle federazioni nazionali, con il compito di supporto alle attività degli ordini provinciali nel rispetto dell'autonomia e delle competenze degli stessi, e definire l'istituzione delle federazioni regionali, con compiti di rappresentanza della professione presso le istituzioni regionali;
n) di attribuire alle federazioni nazionali compiti di indirizzo e coordinamento, nonché di supporto amministrativo degli ordini provinciali e delle federazioni regionali nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istitutive, individuando altresì gli ambiti e le modalità con le quali adottare atti sostitutivi a tutela dell'interesse pubblico;
o) di definire la composizione, la durata, le funzioni gestionali, le attribuzioni e il regime di incompatibilità degli organi degli ordini e delle relative federazioni regionali e nazionali, nonché i criteri e le modalità per il loro scioglimento;
p) di assicurare la piena possibilità di accesso al voto e prevedere la facoltà di istituire negli statuti degli Ordini che abbiano un numero di iscritti all'albo superiore a 2.000 unità, eventuali assemblee rappresentative, tutelando nelle stesse le minoranze qualificate degli iscritti;
q) di prevedere che gli oneri di costituzione e funzionamento degli ordini e delle relative federazioni regionali e nazionali, nonché di tenuta degli albi, degli

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elenchi e dei registri professionali, siano posti a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguati contributi;
r) di prevedere le modalità con le quali gli albi, gli elenchi e i registri professionali ricompresi in un medesimo ordine hanno piena autonomia nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza, di gestione e disciplinari;
s) di confermare, per gli esercenti le professioni di cui al comma 1, gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previste dalle disposizioni vigenti;
t) di prevedere le modalità con cui costituire un ordine specifico e autonomo per la professione odontoiatrica, nel rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri, fermo restando l'obbligo di iscrizione per l'esercizio specifico della professione.

Il comma 5 specifica che le federazioni nazionali, relativamente agli aspetti organizzativi e applicativi, disciplinano con appositi statuti le materie indicate al comma 2.
L'articolo 6-bis stabilisce, al comma 1, che la categoria professionale dei biologi è ricompresa tra le professioni sanitarie indicate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, che ne ha ricostituito gli ordini e ne disciplina lo svolgimento.
In connessione con la previsione del comma 1, il comma 2 prevede che l'alta vigilanza sull'Ordine dei biologi, finora esercitata dal Ministro della giustizia, sia trasferita al Ministro della salute.
Il comma 3 dispone invece che la categoria professionale degli psicologi è ricompresa tra le professioni sanitarie indicate dal predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946.
In connessione con la previsione del comma 3, il comma 4, sostituendo l'articolo 29 della legge n. 56 del 1989 (recante l'ordinamento della professione di psicologo), prevede che il Ministro della salute eserciti l'alta vigilanza sulla professione sanitaria di psicologo, e non più sull'Ordine nazionale degli psicologi.
L'articolo 6-ter inserisce un nuovo articolo 348-bis nel codice penale, ai sensi del quale, nel caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria, nei confronti del condannato è obbligatoria la confisca delle cose e degli strumenti utilizzati o destinati a commettere il reato.
L'articolo 7 reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure, prevedendo, al comma 1,che in attesa dell'adozione di una disciplina organica in materia di rischio clinico, al fine di fornire e sostenere strumenti di governo clinico, miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure, nonché della tutela della salute, le strutture sanitarie adottano sistemi di gestione degli eventi avversi e dei «quasi eventi» e promuovono la comunicazione trasparente degli eventi avversi, anche sulla base di linee guida nazionali prodotte dal Ministero della salute, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 2 prevede altresì che le strutture sanitarie adottino strumenti di analisi per la gestione del rischio clinico, nonché iniziative di promozione della sicurezza delle cure, le quali sono coperte dal segreto professionale e d'ufficio. A tal fine si istituisce l'obbligo, per le strutture sanitarie, di presentare alla regione competente una relazione consuntiva annuale sugli eventi avversi verificatisi, sulle relative cause e sulle iniziative messe in atto in merito. Le strutture sanitarie prestano altresì particolare attenzione al verificarsi dei cosiddetti «quasi eventi» per predisporre in modo tempestivo le indispensabili misure di prevenzione e di rimozione delle cause che li hanno creati.
In tale ambito il comma 3 prevede che le regioni e le aziende sanitarie, attribuiscono priorità, nei propri programmi di formazione, a specifici programmi volti a diffondere la cultura della sicurezza delle cure e ridurre i rischi emersi dai sistemi di segnalazione.
Il comma 4 precisa che le attività previste dall'articolo rientrano tra quelle

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istituzionalmente demandate agli enti del Servizio sanitario nazionale, e che esse sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 8 autorizza il Governo ad adottare, nel rispetto delle competenze regionali in materia idrotermale, e ferme restando le competenze dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) per la promozione del termalismo nazionale, un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali, nel quale sia raccolta e coordinata la normativa vigente in materia.
La disposizione specifica che l'emanazione del testo unico non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L'articolo 9 elimina il requisito della specializzazione nella disciplina per l'accesso al concorso per il primo livello dirigenziale di odontoiatra nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
La disposizione specifica che l'attuazione di tale previsione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 10 modifica la disciplina in materia di servizi erogati dalle farmacie, prevedendo, al comma 1, che i servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, prevedono anche la possibilità di avvalersi di fisioterapisti, oltre che di personale infermieristico, nonché l'effettuazione di prestazioni strumentali di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, oltre che di prestazioni analitiche, sempre nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In parallelo con il disposto del comma 1, il comma 2 prevede che gli accordi collettivi nazionali, stipulati con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, alle quali si devono conformare le convenzioni chiamate a regolare il rapporto con le farmacie pubbliche e private, possono prevedere la possibilità, per le farmacie, di fornire agli assistiti servizi di secondo livello, avvalendosi, oltre che di personale infermieristico, anche di fisioterapisti, nonché di effettuare, nell'ambito dei servizi di secondo livello, prestazioni strumentali di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, oltre che prestazioni analitiche.
L'articolo 11 modifica l'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto n. 1265 del 1934.
Rispetto alla vigente formulazione dell'articolo 102, che vieta di cumulare l'esercizio della farmacia con quello di altre professioni o arti sanitarie, si consente agli esercenti le predette professioni o arti sanitarie di svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.
Inoltre viene aggiornata in euro la misura (compresa tra 5.000 e 20.000 euro) della sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel caso in cui i sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, fatte comunque salve le sanzioni previste nel caso in cui il medico o il veterinario ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico.
L'articolo 12 prevede, ai commi 1 e 2, l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, del fascicolo sanitario elettronico (FSE), il quale è costituitodall'insieme dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito ed è alimentato in maniera continuativa, secondo il comma 3, dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali.

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Il fascicolo è finalizzato: allaprevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; allo studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; allaprogrammazione sanitaria, alla verifica della qualità delle cure e alla valutazione dell'assistenza sanitaria.
Ai sensi del comma 5 la consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE per le finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvi i casi di emergenza sanitaria. La disposizione specifica peraltro che il mancato consenso da parte dell'assistito non pregiudica il diritto di quest'ultimo all'erogazione della prestazione sanitaria.
Il comma 6 specifica che le finalità di studio e ricerca scientifica, di programmazione sanitaria e valutazione dell'assistenza sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero della salute, nei limiti delle rispettive competenze, senza utilizzare i dati identificativi degli assistiti e i documenti clinici presenti nel FSE. La disposizione rinvia al decreto previsto dal comma 7 la definizione dei livelli di accesso, nonché le modalità e i criteri di organizzazione ed elaborazione dei dati, secondo princìpi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.
Il comma 7 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sentita la DigitPA, il compito di stabilire: i contenuti del FSE, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti dell'assistito; le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti che erogano le prestazioni; la definizione e le modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato; l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del Sistema pubblico di connettività.
Il comma 8 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, mentre il comma 9 specifica che le attività previste dall'articolo rientrano tra quelle istituzionalmente demandate agli enti del Servizio sanitario nazionale, i quali le svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 12-bis prevede che il Ministero della salute, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvii un tavolo tecnico con le regioni per l'implementazione e l'omogeneizzazione sul territorio nazionale delle attività di telemedicina e teleconsulto.
L'articolo 13, ai commi 1 e 2, prevede l'istituzione, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di sistemi di sorveglianza e di registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici, allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.
Gli elenchi dei predetti sistemi di sorveglianza e registri sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura e l'aggiornamento dei dati è consultabile e viene reso pubblico secondo criteri emanati con specifico regolamento.
Ai sensi del comma 3 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con legge ulteriori registri di patologia, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale.

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Il comma 4 demanda ad un regolamento governativo, da adottare su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei soggetti che possono accedere ai registri, i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Tali previsioni devono comunque uniformarsi, ai sensi del comma 5, ai princìpi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali.
Il comma 6 specifica che le attività previste dall'articolo rientrano tra quelle istituzionalmente demandate agli enti del Servizio sanitario nazionale, i quali le svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Rileva quindi come il provvedimento non presenti profili di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

Francesco BARBATO (IdV) evidenzia, in questa sede, la gravissima problematica connessa con l'impossibilità di individuare compagnie assicurative disposte a fornire una copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dai danni provocati a terzi nell'esercizio della professione sanitaria, sottolineando come tale impossibilità, che riguarda sia gli stessi professionisti, sia gli enti sanitari alle cui dipendenze i professionisti medesimi lavorano, finisca per determinare ingenti oneri per l'Erario, in quanto i risarcimenti cui sono condannati gli operatori nel caso di danno colposo sono posti, in prima battuta, a carico del Servizio sanitario nazionale o, comunque, del bilancio pubblico.
In tale contesto ritiene dunque opportuno affrontare tale delicata problematica, che attiene certamente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Alberto FLUVI (PD) ricorda che, nella seduta del 27 luglio scorso, aveva chiesto al Sottosegretario Cesario di fornire alla Commissione chiarimenti in merito all'istituzione di una sede distaccata del Ministero dell'economia e delle finanze presso la Villa Reale di Monza.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, in merito al quesito posto dal deputato Fluvi, informa di aver sollecitato i competenti uffici a fornirgli tutti gli elementi informativi in materia, i quali, peraltro, non sono ancora pervenuti. Si riserva pertanto di dare risposta alla richiesta avanzata in una prossima seduta della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, in considerazione dell'imminente aggiornamento dei lavori parlamentari per il periodo estivo, invita il rappresentante del Governo a fornire quanto prima alla Commissione gli elementi informativi richiesti, anche comunicandoli direttamente ai deputati interessati.

Alberto FLUVI (PD), sulla base degli approfondimenti da lui stesso svolti in materia, ritiene che non sussista alcun decreto del Ministro dell'economia il quale abbia disposto l'apertura di una sede distaccata del Ministero presso la Villa Reale di Monza, né che il Regolamento di organizzazione del Ministero contempli tale ipotesi: in tale contesto la sua richiesta di chiarimenti è dunque volta a fare luce su una vicenda che risulta poco chiara anche sotto il profilo del rispetto della normativa vigente.
Prende quindi atto che, nonostante l'impegno in tal senso assunto dal Sottosegretario Cesario nella seduta del 27 luglio scorso, il Governo non sia ancora in grado di fornire gli elementi informativi in merito.

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Francesco BARBATO (IdV), ribadendo quanto già affermato in precedenti occasioni, sottolinea come la drammatica congiuntura economico finanziaria nella quale si trova il Paese, il quale sembra in balia di una spirale speculativa di proporzioni gigantesche, debba indurre la politica nel suo complesso e, in particolare, le istituzioni parlamentari, ad assumersi pienamente le loro responsabilità, compiendo ogni sforzo per offrire soluzioni concrete ai problemi del Paese.
In questa prospettiva avanza formalmente alla Presidenza della Commissione la richiesta di porre quanto prima all'ordine del giorno della Commissione, anche a partire dalla prossima settimana, il disegno di legge C. 4566, recante delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale, al fine di avviare finalmente un reale confronto tra le forze politiche per definire una linea di politica tributaria adeguata alle dimensioni della crisi in atto.
Per quanto riguarda, più in dettaglio, le problematiche relative al settore dei giochi, considera urgente procedere, già nel mese di agosto, ad ulteriori audizioni in materia, anche alla luce degli elementi, sotto molti aspetti inquietanti, emersi nel corso della recente audizione del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Barbato, evidenzia, innanzitutto, come la Presidenza abbia costantemente compiuto ogni sforzo possibile per assicurare la massima efficacia ai lavori della Commissione, in modo da affrontare tempestivamente tutte le questioni, di volta in volta emerse con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione stessa.
Rileva, peraltro, l'intensità e la proficuità dei lavori svolti in questi ultimi mesi, che ha consentito alla Commissione di licenziare, in uno spirito di collaborazione tra le forze politiche, tutti i punti all'ordine del giorno, che hanno riguardato questioni di grande rilievo per il Paese. Rammenta, a titolo di esempio, l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011, recante prime disposizioni urgenti per l'economia (cosiddetto «decreto sviluppo»), l'approvazione in via definitiva delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, l'approvazione in sede legislativa delle proposte di legge proposte di legge in materia di contrasto alle frodi nel settore RC auto, l'approvazione della risoluzione n. 7-00649 Bernardo ed altri, relativa ad interventi sulle agenzie di rating, nonché la conclusione, con l'approvazione dei relativi documenti conclusivi, delle indagini conoscitive sui mercati degli strumenti finanziari e sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche.
In questa sede coglie l'occasione per informare che la Commissione Industria del Senato ha avviato, nella seduta del 20 luglio scorso, l'esame, in sede referente, delle già richiamate proposte di legge in materia di contrasto alle frodi nel settore RC auto, rilevando come il Presidente della Commissione Industria del Senato abbia dichiarato l'intenzione di accelerare il più possibile i tempi dell'esame del provvedimento, concludendoli entro il prossimo mese di settembre.
Per quanto riguarda, in particolare, le problematiche afferenti al settore dei giochi, ricorda di aver lui stesso proposto di ascoltare, prima dell'aggiornamento dei lavori parlamentari per il periodo estivo, il Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, e di aver già prospettato, in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l'opportunità di procedere alle ulteriori audizioni dei rappresentanti della Federazione italiana tabaccai (FIT) e delle associazioni degli operatori dei giochi e delle scommesse.
In tale contesto, si dichiara dunque disponibile a convocare la Commissione anche nel corso del mese di agosto, ove ciò risultasse utile o necessario; rileva, peraltro, con riferimento al disegno di legge C. 4566, recante delega al Governo per la

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riforma fiscale e assistenziale, come il provvedimento non sia stato ancora assegnato, in sede referente, alla Commissione, e come, pertanto, ogni attività della Commissione in merito sia necessariamente subordinata a tale assegnazione.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 2 agosto 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.