CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2011
518.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 luglio 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento.
Emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo C. 2364 e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto

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dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, preliminarmente ricorda che la Commissione giustizia ha trasmesso dieci proposte emendative riferite alla proposta di legge in oggetto, approvate in linea di principio dalla medesima Commissione nella seduta del 6 luglio 2011. Per quanto concerne i profili finanziari, segnala, in primo luogo, l'emendamento Ferranti 15.1, nuova formulazione, che attribuisce al Ministro della giustizia la determinazione delle indennità spettanti ai componenti degli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura, di cui al comma 4 dell'articolo 15. Al riguardo, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca se le indennità di cui sopra siano corrisposte esclusivamente ai componenti degli organismi di cui al comma 4, tenuto conto che per i componenti degli organismi di conciliazione costituiti presso gli enti pubblici, ai sensi del comma 1 dell'articolo 15, trovano applicazione le disposizioni dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, che escludono la corresponsione di compensi, rimborsi spese o indennità. Ritiene, altresì, opportuno che il Governa chiarisca se le indennità siano poste a carico del soggetto che richiede l'intervento dell'organismo. In caso contrario, osserva che potrebbero determinarsi effetti finanziari negativi per la finanza pubblica qualora le indennità fossero a carico delle camere di commercio presso le quali gli organismi di conciliazione sono costituiti. Con riferimento all'emendamento Contento 20.6, nuova formulazione, segnala che esso attribuisce al Ministro della giustizia il potere di determinare le tariffe spettanti ai professionisti che svolgono le funzioni di organismo di composizione della crisi nel periodo transitoria che precede l'entrata in vigore della disciplina recata dal testo in esame, stabilita anch'essa con decreto del Ministro. Al riguardo, al fine di escludere eventuali oneri a carico della finanza pubblica, appare opportuno che il Governo chiarisca se le tariffe in esame siano poste o meno a carico del soggetto che richiede l'intervento. Quanto alle restanti proposte emendative, le stesse non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario. Su tale aspetto ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con l'opportunità di condizionare il parere favorevole sugli emendamenti 15.1 e 20.6 alla precisazione che gli oneri relativi alle prestazioni professionali siano posti a carico dei soggetti che ricorrono alle rispettive procedure.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo del progetto di legge C. 2364 e abb., recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
considerata l'opportunità di precisare che gli oneri derivanti dall'esecuzione di prestazioni professionali di cui agli articoli 15, commi 3 e 4, e 20, comma 2, siano posti a carico dei soggetti che ricorrono alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento ivi previste,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 15.1 (nuova formulazione) con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Aggiungere, in fine, le parole:, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

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sull'emendamento 20.6 (nuova formulazione) con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Aggiungere, in fine, le parole:, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti approvati in linea di principio dalla II Commissione.»

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 27 luglio 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 15.30.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05179 Gioacchino Alfano: Riduzione dei trasferimenti ai comuni per il finanziamento delle attività di demolizione dei manufatti abusivi.

Gioacchino ALFANO (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Gioacchino ALFANO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo e chiede di svolgere un'analisi, avvalendosi delle competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno al fine di stabilire i danni finanziari per i comuni interessati, così da evitare dichiarazioni di dissesto finanziario.

5-05178 Baretta e Rubinato: Iniziative per l'erogazione del saldo delle risorse spettanti a favore delle scuole d'infanzia paritarie per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come in Veneto circa 95.000 bambini frequentino scuole dell'infanzia paritarie e come, a quanto si apprende da notizie di stampa, all'inizio del prossimo anno scolastico si prospetti la chiusura di numerose istituzioni scolastiche, che svolgono un servizio educativo essenziale e che consentono allo Stato risparmi ingenti, quantificabili in oltre 500 milioni di euro annui.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Simonetta RUBINATO (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, evidenziando come circa 150 scuole rischino la chiusura dal momento che non si prospetta alcun reintegro delle risorse tagliate dalle recenti manovre finanziarie e che l'assegnazione delle risorse sarà tra l'altro completata al termine dell'anno 2011, quando l'anno scolastico al quale le stesse si riferiscono sarà chiuso da tempo. Rilevando come non si sia neppure proceduto all'attribuzione delle risorse di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2011 e che la Regione Veneto non abbia fornito alcun ulteriore sostegno, ritiene che non potrà evitarsi

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una serrata delle scuole parrocchiali del Veneto.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, osserva come le questioni poste dall'onorevole Rubinato siano particolarmente rilevanti, evidenziando come vi sia la necessità di una riflessione sulle procedure attuative delle disposizioni dell'articolo 1, comma 40, della legge di stabilità per il 2011. Osserva, in proposito, che i ritardi esistenti hanno precluso l'attribuzione delle risorse stanziate per i lavori socialmente utili.

5-05177 Bitonci e Fugatti: Modalità e strumenti per la verifica della gestione e dell'utilizzo dei fondi pubblici da parte dei Gruppi europei di cooperazione territoriale.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo, richiamando il testo depositato.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Maurizio FUGATTI (LNP), nel dichiararsi soddisfatto, rinuncia alla replica.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 luglio 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato.
Atto n. 385.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 26 luglio 2011.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, con riferimento alle osservazioni formulate dall'onorevole Borghesi nella seduta di ieri sullo schema di provvedimento in oggetto, rileva quanto segue. In merito all'osservazione relativa all'applicazione agli apprendisti delle disposizioni sull'assicurazione e la previdenza sociale, precisa che lo schema di decreto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, si limita a ribadire quanto già previsto dalla legislazione vigente. Osserva che non è pertanto prevista alcuna variazione rispetto al quadro normativo attualmente in vigore. Con riferimento all'osservazione in materia di pubblici impieghi, segnala che le previsioni introdotte dallo schema di provvedimento non intendono modificare le modalità previste dalla legislazione vigente per l'accesso ai settori di lavoro pubblici. In ogni caso, il comma 8 dell'articolo 7 dello schema di decreto, demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina del reclutamento e dell'accesso al lavoro pubblico in relazione all'apprendistato. Rappresenta, infine, che la previsione contenuta all'articolo 2, comma 1, lettera i) del provvedimento in esame non incide sul limite numerico all'assunzione di apprendisti stabilito dall'articolo 2, comma 3, che peraltro viene espressamente richiamato dal citato articolo 2, comma 1, lettera i). In ordine alla richiesta di chiarimenti circa la compensatività delle modifiche introdotte rispetto al testo originario, fa presente che la stessa deriva, come evidenziato nella relazione tecnica, dalla circostanza per cui è prevista la riduzione da sei a tre anni della durata massima dell'apprendistato professionalizzante, ovvero a cinque anni per

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specifiche figure dell'artigianato. Rileva che ciò comporta una riduzione della platea dei soggetti interessati e, in particolare, di coloro per i quali la durata del contratto avrebbe superato i tre anni, con contestuale riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente che tali effetti risultano, quindi, idonei a compensare la possibilità di estendere a quattro anni la durata massima dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nei soli casi di percorso formativo di diploma professionale quadriennale, sottolineando che la durata del contratto è legata agli anni necessari al compimento del percorso formativo.

Carlo NOLA (PT), relatore, osservando come i chiarimenti da ultimo forniti dal sottosegretario Cesario consentano di superare i rilievi critici formulati dall'onorevole Borghesi nella seduta di ieri, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato (atto n. 385);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo - riferiti, in larga parte, al testo dello schema di decreto legislativo sul quale è stata sancita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, allegato, unitamente ad una nuova relazione tecnica, allo schema di decreto legislativo sottoposto al parere della Commissione - in base ai quali:
a) le uniche disposizioni del provvedimento suscettibili di determinare un potenziale aumento della platea dei beneficiari concernono: l'articolo 3, comma 1, che prevede l'innalzamento da quindici a venticinque anni dell'età massima dei soggetti che possono stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale e l'estensione da tre a quattro anni della durata del contratto; l'articolo 5, comma 1, che dispone l'utilizzabilità del contratto di apprendistato per la pratica delle professioni ordinistiche;
b) a fronte di tale ampliamento occorre considerare la riduzione della platea dei beneficiari determinata dall'abbassamento da sei a tre anni della durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, prevista dall'articolo 4, comma 2. Sotto il profilo finanziario, gli effetti della predetta riduzione, sono idonei a compensare i possibili maggiori oneri derivanti dalle misure di ampliamento della platea dei beneficiari indicate alla lettera a);
c) effetti finanziari positivi derivano anche dalle misure di cui alla lettera a), in quanto l'allargamento alle professioni ordinistiche può determinare maggiori entrate per lo Stato, considerato che il contratto di apprendistato introduce un versamento contributivo e previdenziale non previsto dall'istituto del praticantato, mentre, l'estensione a quattro anni della durata massima del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e la possibilità di stipulare il contratto cosiddetto «di primo livello» rappresentano misure suscettibili di determinare maggiori entrate;
d) a fronte delle suddette maggiori entrate risultano pressoché irrilevanti gli oneri connessi alla sterilizzazione dei taluni periodi di vita dell'apprendista (malattia, infortunio o altra causa involontaria) ai fini del computo del rispetto della durata massima del contratto in quanto si tratta di opzioni già ampiamente diffuse nella prassi della contrattazione collettiva e quindi non devono essere computate nell'ambito dei saldi finanziari;
e) le disposizioni del provvedimento non sono volte a modificare le modalità previste dalla legislazione vigente per l'accesso ai settori di lavoro pubblico e, in ogni caso, il comma 8 dell'articolo 7 dello schema di decreto demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina del reclutamento e dell'accesso al lavoro pubblico in relazione all'apprendistato;
f) la previsione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera i), non incide sul

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limite numerico delle assunzione di apprendisti stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 2, espressamente richiamato dal citato articolo 2, comma 1, lettera i);

considerato che il testo dello schema di decreto legislativo su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi non determina conseguenze negative per la finanza pubblica;

considerato, altresì, che il testo dello schema di decreto legislativo sul quale è stata sancita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, alla luce dei chiarimenti sopra illustrati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione, a parità di voti, respinge la proposta di parere del relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, invita il relatore a formulare una nuova proposta di parere, che sarà esaminata nella seduta che sarà convocata alle ore 20.

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.
Atto n. 365.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 26 luglio 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, fa presente che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dovrebbe concludere l'esame del provvedimento nella giornata odierna e, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata per le ore 20.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 luglio 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 19.50.

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato.
Atto n. 385.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta pomeridiana.

Carlo NOLA (PT), relatore, formula la seguente nuova proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato (atto n. 385);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo - riferiti, in larga parte, al testo

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dello schema di decreto legislativo sul quale è stata sancita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, allegato, unitamente ad una nuova relazione tecnica, allo schema di decreto legislativo sottoposto al parere della Commissione - in base ai quali:
a) le uniche disposizioni del provvedimento suscettibili di determinare un potenziale aumento della platea dei beneficiari concernono: l'articolo 3, comma 1, che prevede l'innalzamento da quindici a venticinque anni dell'età massima dei soggetti che possono stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale e l'estensione da tre a quattro anni della durata del contratto; l'articolo 5, comma 1, che dispone l'utilizzabilità del contratto di apprendistato per la pratica delle professioni ordinistiche;
b) a fronte di tale ampliamento occorre considerare la riduzione della platea dei beneficiari determinata dall'abbassamento da sei a tre anni della durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, prevista dall'articolo 4, comma 2. Sotto il profilo finanziario, gli effetti della predetta riduzione, sono idonei a compensare i possibili maggiori oneri derivanti dalle misure di ampliamento della platea dei beneficiari indicate alla lettera a);
c) effetti finanziari positivi derivano anche dalle misure di cui alla lettera a), in quanto l'allargamento alle professioni ordinistiche può determinare maggiori entrate per lo Stato, considerato che il contratto di apprendistato introduce un versamento contributivo e previdenziale non previsto dall'istituto del praticantato, mentre, l'estensione a quattro anni della durata massima del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e la possibilità di stipulare il contratto cosiddetto «di primo livello» rappresentano misure suscettibili di determinare maggiori entrate;
d) a fronte delle suddette maggiori entrate risultano pressoché irrilevanti gli oneri connessi alla sterilizzazione dei taluni periodi di vita dell'apprendista (malattia, infortunio o altra causa involontaria) ai fini del computo del rispetto della durata massima del contratto in quanto si tratta di opzioni già ampiamente diffuse nella prassi della contrattazione collettiva e quindi non devono essere computate nell'ambito dei saldi finanziari;
e) le disposizioni del provvedimento non sono volte a modificare le modalità previste dalla legislazione vigente per l'accesso ai settori di lavoro pubblico e, in ogni caso, il comma 8 dell'articolo 7 dello schema di decreto demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina del reclutamento e dell'accesso al lavoro pubblico in relazione all'apprendistato;
f) la previsione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera i), non incide sul limite numerico delle assunzione di apprendisti stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 2, espressamente richiamato dal citato articolo 2, comma 1, lettera i);

considerato che il testo dello schema di decreto legislativo su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi non determina conseguenze negative per la finanza pubblica;
considerato, altresì, che il testo dello schema di decreto legislativo sul quale è stata sancita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, alla luce dei chiarimenti sopra illustrati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
al fine di consentire alla Commissione bilancio di esprimersi sui testi che verosimilmente saranno adottati in via definitiva, si invita il Governo a richiedere alle Camere di esprimere il proprio parere sui testi sui quali è stata acquisita l'intesa

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della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ovvero della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Maino MARCHI (PD) rileva che l'osservazione proposta dal relatore nella nuova proposta di parere è da considerarsi relativa ai comportamenti che il Governo andrà ad assumere in futuro.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.
Atto n. 365.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta antimeridiana.

Massimo BITONCI (LNP) illustra il parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, sottolineando come il testo sia il frutto di un proficuo lavoro che ha coinvolto tutti i gruppi parlamentari e recepisca molte proposte emendative presentate dalla maggioranza e dall'opposizione.

Antonio MISIANI (PD) ricorda come il proprio gruppo si sia astenuto in occasione della votazione sulla proposta di parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e preannuncia che, pertanto, si asterrà anche in questa sede. Pur osservando come le disposizioni in materia di premi e sanzioni rappresentino un elemento di chiusura indispensabile del sistema fiscale federale introdotto con la legge n. 42 del 2009, rileva tuttavia che il testo che risulterebbe dal recepimento della proposta di parere approvata dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale presenta ancora taluni limiti. Ritiene, peraltro, che il parere approvato dalla Commissione bicamerale determini un indubbio miglioramento del testo presentato dal Governo, osservando, tuttavia, che permangono giuridicamente fragili, anche sotto il profilo costituzionale, alcuni meccanismi sanzionatori, previsti in particolare dall'articolo 2 del provvedimento. Ritiene, altresì, che siano evidenti i limiti incontrati da un decreto che introduce modifiche, pur apprezzabili, alla disciplina del patto di stabilità interno all'interno di un contesto che non consente il raggiungimento degli obiettivi che ci si prefigge

Roberto SIMONETTI (LNP) sottolinea come quello in discussione sia l'ottavo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della legge n. 42 del 2009 e ringrazia il Ministro Calderoli per la sua pervicace abilità nel perseguire tale importante traguardo soprattutto in un momento politico e finanziario così delicato e complesso.

Renato CAMBURSANO (IdV) ricorda che in sede di Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il suo gruppo ha votato a favore della proposta di parere presentata dal relatore per le ragioni richiamate anche dall'onorevole Bitonci, sottolineando come siano state recepite molte proposte dell'Italia dei Valori. Evidenzia come, per il suo gruppo, sia sempre stato importante sancire il principio di premiare chi bene amministra e punire chi genera danni. Ricorda altresì che l'Italia dei Valori ha votato anche a favore della legge delega convinta della bontà della direzione intrapresa. Lamenta tuttavia che, nella successiva attuazione della delega, la maggioranza ed il Governo

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non hanno ritenuto di percorrere sempre coerentemente tale direzione, in particolare delegando a soggetti diversi dal Parlamento la definizione di taluni rilevanti aspetti della riforma. Ricorda che in tali occasioni il suo gruppo ha votato contro i pareri sui relativi schemi di decreto legislativo. Evidenzia come tutto ciò non impedisca oggi di votare a favore di un provvedimento giudicato condivisibile e chiede rispetto per tale orientamento come garantisce rispetto per chi ha deciso di astenersi.

Massimo VANNUCCI (PD), richiamando per le considerazioni di carattere generale l'intervento del collega Misiani, si sofferma sulle disposizioni contenute nell'articolo 8 della condizione del parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che reca una correzione della disciplina introdotta dal decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, in materia di spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge n. 225 del 1992. Al riguardo, richiamando il contenuto di una proposta emendativa presentata dal proprio gruppo alla proposta di parere dei relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, segnala la necessità di prevedere una deroga dall'applicazione della disciplina del patto di stabilità interno per le spese sostenute dagli enti locali in relazione al verificarsi di calamità naturali. In proposito, richiama i contenuti della mozione n. 1-00693 (nuova formulazione) approvata oggi dalla Camera dei deputati, sottolineando come, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 225 del 2010, gli enti locali si trovino nella difficile condizione di non poter provvedere al pagamento delle spese di somma urgenza sostenute per far fronte a gravi calamità naturali. Nell'apprezzare l'impegno del relatore ad introdurre una specifica osservazione al riguardo nella sua proposta di parere, ritiene tuttavia che sarebbe stato preferibile intervenire con una precisa condizione già in questa sede, rilevando l'estrema urgenza di un intervento normativo.

Massimo BITONCI (LNP) chiede una breve sospensione per valutare il recepimento di tali osservazioni nella proposta di parere.

La seduta, sospesa alle ore 20.15, riprende alle ore 20.25.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede di specificare la possibilità, in riferimento all'articolo 8 del testo proposto dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, per gli enti locali colpiti da calamità naturali di affrontare le spese relative ai lavori di somma urgenza.

Il Ministro Roberto CALDEROLI, pur manifestando la sua disponibilità a riformulare il parere nel senso auspicato dall'onorevole Vannucci, esprime la perplessità che una tale modifica possa fare ricadere tali spese nell'ambito del patto di stabilità creando maggiori difficoltà per gli enti interessati.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che le perplessità espresse dal Ministro non abbiano fondamento e che anzi lo spirito della modifica proposta è proprio quello di fornire agli enti locali colpiti da calamità una maggiore semplicità nella realizzazione dei lavori di somma urgenza. Ricorda che sull'argomento oggi la Camera ha votato una mozione e auspica che il senso della richiesta possa essere recepito nel testo del decreto.

Maino MARCHI (PD) osserva come le disposizioni contenute nel parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale relativamente all'esclusione per le regioni delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza siano nel complesso soddisfacenti e ritiene, pertanto, che sarebbe opportuno introdurre analoga disciplina anche per gli enti locali.

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Il Ministro Roberto CALDEROLI si dichiara disponibile a valutare l'impatto anche finanziario del recepimento dell'osservazione relativa alle spese degli enti locali connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (atto n. 365),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:
le disposizioni in materia di partecipazioni delle province al contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 10, comma 1, risultano di contenuto identico a quelle previste, con riferimento ai comuni, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, come modificate dall'articolo 18 del decreto-legge n. 78 del 2010;
considerato che la partecipazioni dei comuni all'accertamento dei tributi erariali è limitata, ai sensi del decreto del direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 marzo 2011, ad una quota delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo conseguenti agli accertamenti cui abbiano contribuito i comuni, si può ritenere che le valutazioni che saranno effettuate in sede di emanazione del decreto attuativo previsto dal comma 2 dell'articolo 10 dello schema di decreto in esame non si discosteranno dal citato decreto del 23 marzo 2011;
l'attuazione del comma 3 dell'articolo 10 non comporta ulteriori oneri per le province in quanto le stesse sono già da tempo collegate al sistema Siatel2-PuntoFisco e accedano ai dati anagrafici e reddituali presenti nell'Anagrafe tributaria;
risulta opportuno apportare alcune modifiche alle disposizioni in materia di collaborazione nella gestione organica dei tributi previste dall'articolo 11 e in particolare:
a) al comma 1, precisare che i tributi e le compartecipazioni di cui si tratta sono quelli provinciali e che all'ente provincia è riconosciuta l'autonomia organizzativa nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione;
b) al comma 3, precisare che gli introiti da ripartire sono quelli derivanti dall'attività di recupero dell'evasione alla quale concorrono le province;

rilevata l'opportunità che, al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione finanziaria degli enti territoriali, tutte le Regioni, le province e i comuni e non solo le Regioni assoggettate a un piano di rientro dalla spesa e gli enti locali che si trovino in una situazione di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, presentino obbligatoriamente una relazione di fine mandato che rechi una descrizione dettagliata delle attività amministrative svolte durante la legislatura e la consiliatura;
visto il parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 27 luglio 2011:
l'articolo 13-bis, contenuto nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, attiene a materia oggetto della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica e può essere più propriamente disciplinata attraverso le deleghe legislative previste da tale legge, tenendo anche conto di quanto previsto

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dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2011, n. 111;
l'articolo 13-quater, contenuto nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha ad oggetto iniziative non attinenti a materia espressamente disciplinata dalla legge delega e rispetto alle quali, in assenza di una relazione tecnica, non si può escludere che abbiano riflessi di carattere finanziario;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni, sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura.;

all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni, sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.;

e con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 11, comma 1, di precisare che i tributi e le compartecipazioni di cui si tratta sono quelli provinciali e che all'ente provincia è riconosciuta l'autonomia organizzativa nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione
valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 11, comma 3, di precisare che gli introiti da ripartire sono quelli derivanti dall'attività di recupero dell'evasione alla quale concorrono le province;
valuti il Governo l'opportunità di collocare in un altro provvedimento gli articoli 13-bis e 13-quater oggetto della condizione presente nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;
valuti il Governo l'opportunità di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di autorizzare con proprio decreto deroghe ai limiti posti dal patto di stabilità interno per le spese di somma urgenza sostenute dagli enti locali in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza».

Il Ministro Roberto CALDEROLI concorda con la proposta del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 20.40.