CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 luglio 2011
517.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.45.

Legge comunitaria 2010.
Emendamenti C. 4059-A/R Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, fa presente che L'Assemblea ha trasmesso alcuni nuovi emendamenti della Commissione al disegno di legge comunitaria per il 2010. Al riguardo, osserva che gli emendamenti 2.300, 3.300, 5.300, 24.300 e 34.300 sono volti a tenere conto della mancata approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, intervenuta nella seduta del 29 giugno 2011 e presentano un contenuto di carattere essenzialmente tecnico. In particolare, le proposte emendative sono volte a richiamare le modalità di adozione dei decreti legislativi e i princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa della legge comunitaria per il 2009, che recano un contenuto analogo a quello degli articoli 1 e 2 del

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presente disegno di legge. Rileva che tali proposte emendative non sembrano, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Evidenzia che le proposte emendative 7.300, 8.300, 12.300, 14.300, 16.300, 17.300, 18.300, 22.300, 25.301, 26.300, 27.300, 30.300 sono volte, invece, a sopprimere gli articoli ai quali si riferiscono e non determinano conseguenze di carattere finanziario. Con riferimento all'emendamento 6.300, osserva che lo stesso ripropone il testo dell'emendamento Formichella 6.150 sul quale la Commissione bilancio ha già espresso un parere favorevole nella seduta del 29 giugno 2011, rappresenta che le proposte emendative 10.301, 11.301, 13.300, 41.0304, 41.0305, 41.0306, e 41.0307, recano deleghe al Governo per l'attuazione di specifiche direttive contenute negli allegati A e B del disegno di legge comunitaria, i quali erano richiamati dall'articolo 1 del medesimo disegno di legge, respinto dall'Assemblea nella seduta del 29 giugno 2011, osserva che l'emendamento 13.300 prevede peraltro una delega anche per il recepimento della direttiva 2011/17/UE, che abroga alcune direttive vigenti in materia di metrologia. Rileva che, anche tali emendamenti non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sotto il profilo procedurale, segnala, comunque, che, con l'approvazione dell'emendamento 2.300, sugli schemi di decreto legislativo sarebbe, comunque, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento 21.300, il quale prevede, in particolare, al comma 1, la soppressione del termine di sei anni di durata delle concessioni demaniali marittime; ai commi da 2 a 5 una delega per il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime; al comma 6 l'estensione alle concessioni in essere sul demanio lacuale e portuale, anche non turistico, della proroga al 31 dicembre 2015, già disposta per le concessioni demaniali marittime; e al comma 7 previsioni di carattere ordinamentale relative alle imprese turistico-balneari. In merito ai profili finanziari, con riferimento alla delega disposta dai commi 2 da 5, pur considerando la clausola di invarianza finanziaria dettata dal comma 4, segnala, in primo luogo, che appare potenzialmente suscettibile di determinare effetti onerosi il criterio di cui alla lettera c) del comma 2, che prevede l'individuazione di modalità per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Comuni, Province, Regioni e Stato. Rileva in proposito che, nell'ambito dell'attuazione del cosiddetto federalismo demaniale, il decreto legislativo n. 85 del 2010 ha previsto l'integrale attribuzione dei canoni alle amministrazioni nelle quali insistono i territori oggetto di concessione, disponendo una contestuale riduzione dei trasferimenti statali. Sul punto, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti sulla compatibilità del criterio di delega previsto dall'emendamento con la disciplina attuativa del cosiddetto federalismo demaniale, verificando in particolare la coerenza dell'attribuzione di quota dei proventi allo Stato con le previsioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 85 del 2010, in materia di riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali in relazione ai trasferimenti dei beni demaniali. Parimenti, rileva la necessità di chiarimenti sugli effetti finanziari del criterio di cui alla lettera f) del comma 2, che prevede la determinazione di criteri per l'equo indennizzo dei concessionari nei casi di revoca della concessione demaniale, secondo quanto previsto dall'articolo 42 del codice della navigazione. Sul punto, ritiene opportuno acquisire un chiarimento in ordine alla portata innovativa della disposizione rispetto a quanto previsto dal codice della navigazione, anche al fine di escludere che da essa possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento 41.0308, segnala che il comma 4 interviene in materia di fondazioni bancarie e, in particolare, sui requisiti per il mantenimento della natura di enti commerciali, ai fini della disciplina fiscale. Evidenzia che l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 153 del 1999, dispone che la natura di ente non commerciale

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viene meno per le fondazioni se, successivamente al 31 dicembre 2005, le stesse risultano titolari di diritti reali su beni immobili, diversi da quelli strumentali per le attività statutarie, in misura superiore al 10 per cento. Sottolinea che la norma sostituisce tale quota, già fissata in misura non superiore al 10 per cento, con la quota non superiore al 15 per cento, prevista dall'articolo 7, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, ai fini del limite di investimenti patrimoniali che le fondazioni possono effettuare in immobili diversi da quelli strumentali. Al riguardo, osserva che l'articolo aggiuntivo 41.0308 in esame riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo aggiuntivo della Commissione 41.0301, sul quale la Commissione bilancio, alla luce di sommari chiarimenti forniti dal Governo, ha già espresso un nulla osta nella seduta del 29 giugno 2011. Tuttavia, anche alla luce dei chiarimenti forniti in tale occasione dal Governo, ritiene opportuno approfondire i contenuti della proposta emendativa, con riferimento agli effetti derivanti per le fondazioni, sul piano della qualificazione giuridica, dal superamento della soglia del 10 per cento del patrimonio investito dalle stesse in beni immobili diversi da quelli strumentali - elevata al 15 per cento dalla proposta emendativa - che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 153 del 1999, rappresenta il discrimine tra enti commerciali e enti non commerciali.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti in relazione all'emendamento 21.300, deposita una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1). Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo 41.0308, segnala in primo luogo l'esigenza di sopprimere, al comma 2, il riferimento ad una attuazione parziale della direttiva 2010/76/CE, in quanto con tale proposta emendativa l'attuazione della citata direttiva deve ritenersi completa e la menzione di una attuazione parziale potrebbe determinare l'insorgenza di nuove procedure di infrazione, con possibili oneri per la finanza pubblica. Quanto ai restanti profili finanziari della proposta emendativa, osserva che essa non comporta sostanziali effetti rispetto a quanto risulta già scontato nel bilancio dello Stato.

Massimo VANNUCCI (PD) nel ringraziare il relatore per la dettagliata analisi sull'emendamento 21.300, ritiene che le preoccupazioni espresse siano eccessive e sottolinea come la soluzione individuata dal comma 6 della proposta emendativa sia volta a chiarire la portata applicativa della proroga delle concessioni demaniali marittime disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, anche in seguito alle sentenze della magistratura amministrativa ed in relazione alla necessità di riformare la materia per superare la procedura di infrazione comunitaria. Rileva come la soluzione preferibile sarebbe stata quella della presentazione di un disegno di legge recante norme di immediata applicazione e non di una delega al Governo, sottolineando la necessità di addivenire ad una rapida definizione della questione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende la seduta per consentire lo svolgimento della seduta delle Commissioni riunite V e XIV.

La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 15.35.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, fa presente che l'Assemblea ha testé trasmesso ulteriori proposte emendative al disegno di legge comunitaria 2010 approvate dalla Commissione di merito. In particolare, rileva che sono state trasmesse nuove formulazioni degli emendamenti 2.300, 3.300, 13.300 e 21.300 della Commissione, che non presentano profili finanziari rispetto alle loro precedenti formulazioni. Per quanto concerne gli emendamenti

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6.301, 20.300, 38.300 e 39.300, rileva che gli stessi presentano un contenuto prevalentemente formale. Infine, rappresenta che vi sono due nuove proposte emendative l'emendamento 41.310, recante attuazione della direttiva della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, di contenuto analogo alla proposta emendativa Gottardo 41.0151, sul quale la Commissione aveva già espresso parere favorevole nella seduta del 29 giugno 2011, e l'emendamento 13.310, che modifica il testo unico dei servizi audiovisivi e radiofonici prevedendo che, con riferimento all'organizzazione, la gestione e l'attività e la responsabilità propria dei propri amministratori e dei sindaci e dipendenti, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia assoggettata esclusivamente alla disciplina generale della società dei capitali e alla giurisdizione ordinaria. Sono comunque fatte salve le diverse disposizioni contenute nel suddetto testo unico e la funzione di controllo della Corte dei conti. Al riguardo, dopo aver rilevatola neutralità finanziaria della suddetta proposta emendativa e rileva altresì l'opportunità di svolgere un'ulteriore riflessione sul tema della procedura di infrazione relativa alla normativa sulle concessioni demaniali marittime.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea nella seduta odierna e che pertanto la Commissione è tenuta ad esprimersi.

Massimo VANNUCCI (PD), richiamando il suo precedente intervento, rileva come il comma 6 della proposta emendativa sia da considerare corretto e sottolinea come esso si ponga in linea di continuità rispetto alla soluzione individuata nel decreto-legge n. 194 del 2009. Rileva inoltre come appaia quantomeno singolare che la procedura di infrazione rechi una data anteriore all'adozione del richiamato decreto-legge, che, secondo il Governo, avrebbe dovuto recare una soluzione concordata con le Istituzioni europee.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative riferite al progetto di legge C.4059-A/R, recante Legge comunitaria 2010, contenute nel fascicolo n. 4 e le proposte emendative 2.300 (nuova formulazione), 3.300 (nuova formulazione), 6.301, 13.300 (nuova formulazione), 13.310, 20.300, 21.300 (nuova formulazione), 38.300, 39.300 e 41.0310;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
in merito all'articolo aggiuntivo 41.0308, appare necessario sopprimere il riferimento ad una attuazione parziale della direttiva 2010/176/CE, in quanto potrebbe determinare l'insorgenza di nuove procedure di infrazione, mentre per i restanti profili la proposta emendativa non comporta sostanziali effetti rispetto a quanto risulta già scontato nel bilancio dello Stato;
in merito all'emendamento 21.300 (nuova formulazione), le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 2 non sembrano in linea con quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 85 del 2010; le disposizioni di cui alla lettera f) devono essere ricondotte alla disciplina già prevista dall'articolo 42 del codice della navigazione al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le disposizioni di cui al comma 6 appaiono suscettibili di aggravare la posizione dell'Italia determinando la notifica di un ulteriore atto di messa in mora nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2008/4908 e l'applicazione delle sanzioni forfettarie ex articolo 260 TFUE,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulle proposte emendative 10.301, 11.301, 13.300, 41.0304, 41.0305, 41.0306 e 41.0307 con la seguente condizione, volta

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a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Sia approvato l'emendamento 2.300 (nuova formulazione),

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta emendativa 21.300 (nuova formulazione) con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e Stato;
Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: secondo quanto previsto, con le seguenti: nei casi previsti;
Sopprimere il comma 6.

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta emendativa 41.0308 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Al comma 2, sopprimere le parole: parziale e.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4, non compresi nel fascicolo n. 3, nonché sulle proposte emendative 2.300 (nuova formulazione), 3.300 (nuova formulazione), 6.301, 13.300 (nuova formulazione), 13.310, 20.300, 38.300, 39.300 e 41.0310.».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) dichiara che non prenderà parte alla votazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Nuovo testo unificato C. 3465 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame era già stato esaminato dalla Commissione, nella seduta del 14 luglio 2011, che aveva ritenuto opportuno sollecitare il Governo a trasmettere, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica sul testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica. Comunica che il 21 luglio 2011, è stato trasmesso l'aggiornamento della relazione tecnica. Fa presente, quindi, che la relazione tecnica specifica che le iniziative e le attività previste dall'articolo 1 possono essere attuate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 2 è idonea a garantire che alle attività previste potrà provvedersi nell'ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le attività previste dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 verranno attuate dai comuni utilizzando le strutture e le informazioni già in possesso dalle medesime e saranno acquisite attraverso il servizio manutenzione giardini, e, pertanto, rientrando nell'attività ordinaria del suddetto servizio, non sono suscettibili di determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda, infine, che la suddetta relazione tecnica è verificata positivamente a condizione che sia precisato che ai componenti del Comitato per lo

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sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 non siano corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, e che sia riformulata la clausola di copertura finanziaria in modo da specificare che l'autorizzazione di spesa sia pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e a un milione di euro per l'anno 2014.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere favorevole sul provvedimento a condizione che siano adottate le modifiche prospettate dal presidente, in sostituzione del relatore, rispetto ai contenuti della relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 3465 e abb. recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;
preso atto del chiarimenti forniti dalla relazione tecnica riferita al testo del progetto di legge come modificato dal Senato della Repubblica nel corso dell'esame in prima lettura e trasmessa alla Camera in data 21 luglio 2011, secondo la quale:
le iniziative e le attività previste dall'articolo 1 potranno essere attuate, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 2 è idonea a garantire che alle attività previste potrà provvedersi nell'ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
le attività previste dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 verranno attuate dai comuni utilizzando le strutture e le informazioni già in possesso dalle medesime e saranno acquisite attraverso il servizio manutenzione giardini, e, pertanto, rientrando nell'attività ordinaria del suddetto servizio, non sono suscettibili di determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
rilevato che la suddetta relazione tecnica, è verificata positivamente a condizione che sia precisato che ai componenti del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 non siano corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, e che sia riformulata la clausola di copertura finanziaria in modo da quantificare gli oneri relativi a ciascun anno del triennio 2012-2014,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 3, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
All'articolo 7, sostituire il comma 5 con il seguente: Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.
Atto n. 365.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 19 luglio 2011.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, fa presente che nella seduta odierna è previsto, in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'intervento del Ministro Calderoli e l'esame degli emendamenti rispetto alla proposta di parere presentata dal relatore. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di tenere conto degli esiti del lavoro della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, accedendo alla proposta del relatore, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Atto n. 373.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 luglio 2011.

Il sottosegretario Luigi CASERO nel richiamare l'intervento svolto dal sottosegretario Giorgetti nella seduta del 21 luglio 2011, ricorda che, per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 56 relative alla restituzione per equivalente dei beni sequestrati, è stato rilevato come «andrebbero valutati gli effetti per i casi in cui la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico ovvero i beni siano stati venduti prima della confisca definitiva» e, in proposito, rappresenta che l'articolo 56, comma 1, dello schema di provvedimento prevede che la restituzione dei beni confiscati «può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico». Rileva che si tratta, in buona sostanza, di una facoltà concessa all'amministrazione assegnataria del bene che, valutati i diversi interessi pubblici coinvolti, quali l'esigenza di mantenere il bene in quanto necessario ai propri fini istituzionali, la necessità di rispettare i saldi di finanza pubblica, potrà, nell'ambito delle risorse disponibili e, quindi, senza pregiudizio per la finanza pubblica, procedere alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato nei confronti del soggetto avente diritto alla restituzione del bene stesso. In ordine, poi, alla possibilità che la restituzione per equivalente abbia ad oggetto un bene già venduto prima della confisca definitiva e per il quale venga successivamente disposta la revoca del provvedimento segnala che, come indicato al comma 3, lettera a), del medesimo articolo 56, la somma è posta a carico del Fondo unico giustizia. Evidenzia che tale previsione, considerato che allo stesso affluiscono, in base a quanto stabilito dall'articolo 58, i proventi della vendita dei beni confiscati, assicura l'assenza di effetti

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negativi per la finanza pubblica trattandosi, in buona sostanza, del trasferimento a favore dell'avente diritto, della somma versata al Fondo unico giustizia a seguito della vendita del bene per il quale è sorto l'obbligo di restituzione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) segnala l'opportunità che nella proposta di parere si faccia un esplicito richiamo alla necessità di inserire nel codice disposizioni relative all'attività di contrasto di associazioni di tipo mafioso straniere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (atto n. 373);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:
l'Avvocatura dello Stato potrà svolgere le attività di assistenza legale di cui all'articolo 49 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
le disposizioni di cui all'articolo 56 in materia di restituzione per equivalente riconoscono una facoltà all'amministrazione assegnataria del bene, la quale potrà valutare l'opportunità di mantenere il bene e provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene nei confronti del soggetto avente diritto alla sua restituzione;
la restituzione per equivalente dei beni già venduti prima della confisca definitiva e per i quali sia successivamente disposta la revoca del provvedimento, è effettuata a valere sulle risorse del Fondo unico giustizia, al quale affluiscono i proventi della vendita dei beni confiscati e, pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica;
la destinazione delle risorse di cui all'articolo 58 al Fondo unico giustizia con le modalità ivi indicate non determina effetti negativi per la finanza pubblica;
rilevata la necessità di prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni di copertura finanziaria e di quelle ad esse strettamente connesse, in linea con quanto richiesto, in sede di delega, dall'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge n. 136 del 2010,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
siano abrogati espressamente il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
all'articolo 129, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: all'articolo 132, comma 1 con le seguenti: all'articolo 130, comma 1;
all'articolo 130, comma 3, sostituire la parola: Titolo con la seguente: Libro.

e con la seguente osservazione:
al fine di assicurare l'impiego più efficiente delle risorse disponibili, valuti il Governo l'opportunità di inserire nel testo disposizioni relative all'attività di contrasto anche nei confronti di associazioni di tipo mafioso straniere.».

Maino MARCHI (PD), pur rilevando come le condizioni introdotte siano condivisibili, evidenzia come il provvedimento

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contenga aspetti che avrebbero meritato un ulteriore approfondimento per i profili di carattere finanziario e annuncia quindi l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal presidente, in sostituzione del relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) e Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) annunciano l'astensione dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere presentata dal presidente, in sostituzione del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato.
Atto n. 385.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca il riordino della disciplina dell'apprendistato secondo i principi e i criteri direttivi della delega previsti dall'articolo 1, comma 30, lettera c), della legge n. 247 del 2007 e che il testo trasmesso alle Camere è corredato di relazione tecnica. Fa presente che ad esso è allegato un ulteriore testo derivante dalle modifiche intervenute in sede di esame presso la Conferenza Stato-Regioni, anch'esso corredato di relazione tecnica.
Con riferimento al testo originario dello schema di decreto trasmesso alle Camere, segnala di non avere rilievi da formulare dal momento che tale schema non introduce modifiche sostanziali alla normativa vigente, sia con riferimento alle agevolazioni concesse ai datori di lavoro sia con riferimento ai soggetti che possono essere assunti come apprendisti. Rileva che, con riferimento alle attività formative a carico delle Regioni, la norma appare circoscrivere gli eventuali oneri attraverso una riduzione del monte ore complessivo per la formazione nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante, che passa dalle attuali 120 ore annue alle complessive 64, come previsto dall'articolo 4.
Passando ad esaminare il testo dello schema di decreto con le modifiche definite in sede di esame presso la Conferenza Stato-Regioni, segnala che, in merito all'asserita neutralità finanziaria del provvedimento, andrebbero acquisiti dati quantitativi ed elementi di valutazione, volti a suffragare la complessiva compensatività degli effetti derivati dalle singole disposizioni introdotte.

Il sottosegretario Luigi CASERO deposita una nota predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (vedi allegato 2).

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come dovrebbero valutarsi con maggiore attenzione i profili relativi alla copertura finanziaria del provvedimento ed invita, pertanto, a soprassedere all'espressione del parere nella seduta odierna. In particolare, segnala in primo luogo che l'articolo 2, comma 2, dello schema prevede l'estensione agli apprendisti delle norme sull'assicurazione e sulla previdenza sociale. Al riguardo, rileva, tuttavia, che la vigente disciplina legislativa prevede una misura ridotta di contribuzione per gli apprendisti e chiede, pertanto, se la prevista estensione determini una variazione di tale aliquota contributiva. Segnala, poi, che gli articoli 4 e 5 dello schema prevedono la possibilità di assunzione di apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca in tutti i settori di attività, pubblici o privati. Al riguardo, nell'osservare come tali previsioni siano suscettibili di interferire con il principio dell'assunzione nei pubblici impieghi attraverso pubblici concorsi, rileva altresì come in una nota contenuta nella documentazione

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allegata al provvedimento in esame la Ragioneria generale dello Stato aveva ravvisato la necessità di sopprimere disposizioni, contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera i), che determinavano un ampliamento del numero degli apprendisti che possono essere stabilizzati, di fatto aggirando i limiti numerici alle assunzioni in apprendistato. Osserva che, a quanto sembra, tale disposizione è stata rivista, chiedendo tuttavia se le modifiche introdotte siano sufficienti a superare le criticità evidenziate e a non determinare indebite assunzioni in assenza di un concorso pubblico.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 515 del 21 luglio 2011, a pagina 32, seconda colonna, diciassettesima riga, le parole: «8-00120» sono sostituite dalle seguenti «8-00138».