CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 luglio 2011
517.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.
C. 4130, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 19 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono stati presentati due emendamenti identici dal relatore e dall'onorevole Vannucci (vedi allegato 3). Prima di dare la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere di competenza, comunica che il Presidente della Corte d'appello delle Marche, dottor Paolo Angeli, ha trasmesso alla Presidenza della Commissione giustizia una nota con la quale si chiede una modifica del testo trasmesso dal Senato proprio nel senso degli emendamenti presentati.

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Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 Vannucci, identico al proprio emendamento del quale ne raccomanda l'approvazione essendo diretti a sanare un errore relativo all'inserimento del comune di Montecopiolo nel circondario di Rimini anziché in quello di Pesaro Urbino. Inoltre gli emendamenti prevedono l'inserimento del medesimo comune nel mandamento del giudice di pace di Macerata Feltria, togliendolo da quello di Novafeltria.
Auspica inoltre che l'esame del provvedimento possa essere trasferito in sede legislativa al fine di accelerarne l'approvazione e trasmissione al Senato in vista dell'approvazione finale, che dovrebbe avvenire con urgenza, considerato che il provvedimento è diretto a avvicinare maggiormente il servizio giustizia ai cittadini.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti 1.1 del relatore e 1.2 Vannucci.

Giulia BONGIORNO, presidente, assicura che il testo della proposta di legge così come modificato dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni I, V e XI per l'espressione del parere di competenza. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la codificazione in materia di Pubblica amministrazione.
C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge in esame reca una norma di delega al Governo volta a consentire la codificazione delle disposizioni vigenti in diverse materie riguardanti la pubblica amministrazione.
Con particolare riferimento al contenuto dell'unico articolo di cui consta il disegno di legge, il comma 1 reca la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi con i quali provveda a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui ai provvedimenti normativi elencati.
È altresì prevista la possibilità che il Governo rimetta al Consiglio di Stato la formulazione dei codici o testi unici, come previsto dall'articolo 14 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (RD 1054/1924).
Per quanto riguarda l'oggetto della codificazione, esso comprende le materie sulle quali incidono i seguenti provvedimenti normativi: a) la legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. 7 agosto 1990, n. 241); b) il testo unico in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica; d) il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 finalizzato a aumentare la produttività del lavoro pubblico con riguardo all'apparato amministrativo nel suo complesso.

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Il comma 2 stabilisce i principi e i criteri direttivi che l'Esecutivo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega: a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.
Il comma 3 disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi.
Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, è finalizzato - come evidenziato nella relazione illustrativa - ad assicurare una maggiore funzionalità del Servizio sanitario Nazionale adottando misure incisive e significative in diversi settori, in particolare in quelli della ricerca sanitaria, della sicurezza delle cure, delle professioni sanitarie, della sanità elettronica, dei registri di rilevante interesse sanitario, al fine di corrispondere in maniera sempre più adeguata e più qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati. Esso si compone di 14 articoli suddivisi in 4 capi.
Avverte che la relazione si soffermerà sulle disposizioni di stretta competenza della Commissione giustizia quali gli articoli 1 e 6-ter.
L'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, che, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, operino il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.
Tra i principi e criteri direttivi di competenza della Commissione giustizia si segnalano quelli contenuti alla lettera o) del comma 1.
In particolare si prevede la riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e delle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, con riguardo in particolare alla responsabilità dello sperimentatore e delle strutture coinvolte, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso: 1) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le violazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori di cui agli articoli 1 (Ambito di applicazione), 3 (Tutela dei soggetti della sperimentazione clinica), 4 (Sperimentazione clinica sui minori), 5 (Sperimentazione clinica su adulti incapaci di dare validamente il proprio consenso informato), 9 (Inizio di una sperimentazione clinica), 12 (Sospensione della sperimentazione o infrazioni), 13 (Fabbricazione e importazione di medicinali in fase di

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sperimentazione) e 17 (Notifica delle reazioni avverse serie) del decreto legislativo 211/2003, da applicare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro 20.000 per le violazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le violazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro 100.000 negli altri casi; 2) previsione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro 100.000 per le violazioni non punite con sanzione penale; 3) previsione della destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie.
L'articolo 6-ter riguarda l'esercizio abusivo della professione sanitaria, inserendo nel codice penale l'articolo 348-bis. Secondo tale disposizione nel caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria, nei confronti del condannato è obbligatoria la confisca delle cose e degli strumenti che servirono o furono destinati a commettere il reato.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che la Commissione esprimerà il parere nella seduta di domani, alla quale rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.
Atto n. 376.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 21 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una ulteriore proposta di parere (vedi allegato 1) che rappresenta sostanzialmente una riformulazione della proposta già presentata nella scorsa seduta. Avverte altresì che l'onorevole Capano ha presentato una proposta alternativa di parere che verrà posta in votazione solo nel caso in cui dovesse essere respinta l'ulteriore proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI prendendo atto della ulteriore proposta di parere del relatore e della proposta alternativa presentata dall'onorevole Capano, ritiene opportuno che la Commissione esprima il parere nella seduta di domani, anziché in quella odierna come previsto, al fine di consentire al Governo di valutare in maniera approfondita i rilievi contenuti in entrambe le proposte di parere.

Giulia BONGIORNO, presidente, alla luce dell'intervento del rappresentante del Governo ed acquisito l'assenso dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 26 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.
C. 3722 Bernardini.