CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 luglio 2011
515.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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RISOLUZIONI

Giovedì 21 luglio 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 13.10.

7-00625 Fedriga: Contratti a tempo determinato per talune categorie di personale del Parco nazionale dello Stelvio.
7-00636 Codurelli: Contratti a tempo determinato per talune categorie di personale del Parco nazionale dello Stelvio.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione - Approvazione della risoluzione n. 8-00137).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 19 luglio 2011.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha fatto presente di non poter prendere parte ai lavori della Commissione; la presidenza ha tuttavia acquisito, dagli uffici del predetto dicastero, una documentazione che mette a disposizione dei componenti della Commissione stessa.
Ringrazia, quindi, il sottosegretario Bellotti che - sebbene il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non risulti il dicastero più direttamente competente in materia - con la sua presenza alla seduta odierna assicura alla Commissione la possibilità di proseguire la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

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Il sottosegretario Luca BELLOTTI fa notare che il Governo ha cercato di rispondere alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione nella scorsa seduta, sottoponendo le diverse problematiche agli uffici competenti dei diversi ministeri, tra i quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è investito in misura molto marginale. Comunica, peraltro, che ad esito di una prima verifica si è potuto rilevare come gli impegni previsti nelle risoluzioni in discussione presentino aspetti problematici relativamente ad eventuali inquadramenti e stabilizzazioni, che non possono non tenere conto dei vigenti vincoli di natura economica, oltre che normativa.
Per le ragioni esposte, pur dichiarando che non è in discussione l'interesse ad assicurare la funzionalità dell'ente in questione, fa presente che il Governo non è nelle condizioni di accogliere, nell'attuale versione, gli impegni contenuti negli atti di indirizzo presentati.

Maurizio FUGATTI (LNP), cofirmatario della risoluzione 7-00625 Fedriga, nel prendere atto delle precisazioni rese dal rappresentante del Governo, che richiamano prevalentemente questioni di carattere organizzativo interne ai ministeri, fa notare, tuttavia, che la problematica in oggetto rimane aperta e richiede l'adozione di misure urgenti. Fatto presente che un intervento in favore del personale del Parco non determinerebbe ulteriori oneri finanziari, atteso che alla relativa copertura provvederebbero gli stessi enti locali, giudica opportuno che la Commissione si pronunci in ogni caso sulle risoluzioni in discussione, al fine di lanciare un segnale forte di attenzione e legittimare ulteriormente l'azione dei soggetti istituzionali che saranno ritenuti competenti a intervenire.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si associa alle considerazioni appena svolte dal deputato Fugatti, giudicando paradossale la situazione di stallo riguardante le assunzioni di personale presso il Parco nazionale dello Stelvio, atteso che gli enti locali interessati, pur essendo disponibili a farsi carico degli oneri finanziari dell'intervento in questione, sono impossibilitati a procedere, a causa di una interpretazione restrittiva del «patto di stabilità» attualmente vigente. Esprime, in particolare, il proprio rammarico per la posizione assunta dalla Regione Lombardia sulla vicenda, che sembrerebbe bloccare la necessaria normativa di attuazione. Ritiene, in conclusione, che, in caso di inerzia da parte dello Stato, le regioni sarebbero legittimate ad intervenire per sanare tale situazione, a tutela sia dei numerosi lavoratori coinvolti sia delle aree territoriali interessate.

Silvano MOFFA, presidente, preso atto delle perplessità espresse dal rappresentante del Governo e della volontà pressoché unanime dei gruppi di individuare una soluzione ai problemi esistenti, prospetta l'opportunità di verificare la possibile riformulazione dei testi delle risoluzioni in discussione, impegnando il Governo a porre in essere una verifica con tutte le amministrazioni interessate alla definizione di un percorso che consenta di giungere a risultati concreti in favore del personale coinvolto.

Giuliano CAZZOLA (PdL), pur comprendendo lo spirito che anima i presentatori delle risoluzioni in discussione, invita i componenti della Commissione a prestare la necessaria attenzione alla natura degli impegni che vengono richiesti al Governo, facendo notare che il vero problema che si frappone alla proroga dei contratti in questione è segnato dal rispetto di precisi vincoli imposti da leggi dello Stato. Nel ricordare che analoghe problematiche si erano presentate anche in occasione della discussione di atti di indirizzo riguardanti la vicenda dei lavoratori somministrati impiegati presso l'INPS, auspica che la Commissione possa fare tesoro di quella esperienza, assumendo in questa occasione scelte maggiormente consapevoli e ponderate, che tengano conto dell'esistenza di taluni forti ostacoli di natura giuridica, che appaiono

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difficili da superare, anche a fronte di una chiara volontà politica.

Silvano MOFFA, presidente, precisa che la sua proposta precedente era proprio diretta ad evitare il prodursi di situazioni analoghe a quelle dei lavoratori in somministrazione dell'INPS, lasciando al Governo i margini per l'individuazione di soluzioni che vadano incontro agli interessi dei presentatori delle risoluzioni, anche lavorando all'interno dei vincoli del «patto di stabilità». Ritiene, pertanto, utile procedere ad una breve sospensione della seduta, per valutare l'esistenza delle condizioni per una riformulazione dei testi in discussione.

Lucia CODURELLI (PD) ritiene che la Commissione non si trovi di fronte ad una questione di natura metodologica, superabile attraverso una mera sospensione della seduta, ma debba invece riflettere sul fatto che il Governo - in questo come in altri casi simili - non sembra in grado di risolvere i problemi derivanti dal «patto di stabilità».

Silvano MOFFA, presidente, ribadisce che il vincolo normativo esistente non è negoziabile con un accordo politico in Commissione, ma richiede un confronto tra amministrazioni, in esito al quale si potrebbe anche sperare di individuare le opportune soluzioni.

Lucia CODURELLI (PD) si dichiara disponibile ad accedere ad una breve sospensione della seduta, a condizione che essa sia funzionale alla creazione delle condizioni per giungere ad una efficace soluzione del problema dei lavoratori del Parco dello Stelvio.

Silvano MOFFA, presidente, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.25, è ripresa alle 13.30.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che è stato testé presentato un testo unificato delle risoluzioni nn. 7-00625 e 7-00636 (vedi allegato), che i presentatori chiedono di porre subito in votazione.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI esprime un orientamento positivo sul testo unificato delle risoluzioni in discussione, appena presentato, fermo restando che - ad avviso del Governo - la tempistica indicata negli impegni non può che riferirsi alla creazione delle condizioni per la soluzione dei problemi esistenti e che i mezzi e gli strumenti per raggiungere gli obiettivi prefissati vanno valutati con il concorso di tutte le amministrazioni coinvolte.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL) dichiara la propria astensione nella votazione del testo unificato delle risoluzioni in discussione.

Giuliano CAZZOLA (PdL) preannuncia la propria astensione nella votazione del testo unificato delle risoluzioni in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il testo unificato delle risoluzioni in discussione, che assume il numero 8-00137.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 luglio 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 13.35.

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Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato.
Atto n. 385.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Silvano MOFFA, presidente, avverte preliminarmente che il Presidente della Camera, nel procedere - in data odierna - all'assegnazione del provvedimento in titolo alla XI Commissione, ha trasmesso una lettera con la quale rimette alla presidenza della medesima Commissione le note intercorse con il Governo in ordine al procedimento seguito dal Governo per l'adozione dell'atto. Fa presente, inoltre, che nella riunione di ieri l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito le modalità di esame del testo, convenendo sull'opportunità di concluderne l'iter entro la prossima settimana, atteso che il termine per l'espressione del parere verrebbe in scadenza nella seconda metà del mese di agosto; a tale proposito, peraltro, nella predetta riunione si è unanimemente stabilito di non procedere allo svolgimento di audizioni informali sull'argomento, ferma restando la possibilità, per i soggetti eventualmente interessati, di fornire alla Commissione un'eventuale documentazione scritta, che la presidenza si riserva di mettere prontamente a disposizione dei componenti della Commissione stessa.

Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame si pone l'obiettivo di definire una nuova e organica disciplina dell'apprendistato, quale strumento privilegiato di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, facendo notare che il provvedimento attua la delega conferita dall'articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto «Collegato lavoro»), che ha riaperto i termini temporali (scaduti il 1o gennaio 2009) per l'esercizio di alcune deleghe contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247; il provvedimento, inoltre, recepisce gli indirizzi condivisi da Governo, regioni e parti sociali nell'intesa del 27 ottobre 2010 (per il rilancio dell'apprendistato) e nell'intesa del 17 febbraio 2010 (contenente le linee guida per la formazione).
Rileva preliminarmente che la documentazione trasmessa alle Camere dal Governo contiene due differenti stesure del provvedimento, entrambe munite della relazione tecnica «bollinata»: la prima è la stesura originaria, come approvata dal Consiglio dei ministri e sottoposta al parere delle regioni e delle parti sociali; la seconda è la stesura risultante dalle modifiche apportate al testo originario a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (7 luglio 2011) e dell'intesa con le parti sociali (11 luglio 2011). Avverte, pertanto, che l'illustrazione del contenuto del provvedimento intende fare riferimento alla seconda stesura, nella convinzione che il Governo confermi che tale testo rappresenta l'effettiva evoluzione dello schema deliberato dal Consiglio dei ministri e che, dunque, è a tale testo che la Commissione può riferirsi per effettuare le proprie valutazioni di merito, fermo restando che il parere parlamentare sarà formalmente espresso in riferimento al testo originario.
Premesso che il provvedimento sembra finalmente superare uno dei limiti principali che si frapponevano al pieno sviluppo dell'apprendistato, poiché definisce con precisione i compiti che - nelle modalità attuative - dovranno essere svolti da regioni e province, passa ad esaminare nel dettaglio le disposizioni del provvedimento, facendo anzitutto presente che l'articolo 1 definisce l'apprendistato come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - articolato in tre diverse tipologie contrattuali (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e apprendistato di alta formazione e ricerca) - finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Segnala,

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quindi, l'articolo 2, che unifica all'interno di una sola disposizione la regolamentazione normativa, economica e previdenziale del contratto, attualmente strutturata per ciascuna delle tre tipologie contrattuali, garantendo la semplificazione dell'istituto e l'uniformità di disciplina a livello nazionale. In proposito, fa notare che il più importante elemento di novità è rappresentato dal coinvolgimento pieno delle parti sociali, attraverso il rinvio alla disciplina attuativa recata da appositi accordi interconfederali o da contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, sulla base di una serie di princìpi in parte mutuati dalla legislazione vigente e in parte innovativi (tra questi ultimi, si segnala l'estensione della forma scritta al piano formativo individuale, da definire entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto). Specifica, quindi, che i due sistemi previsti della retribuzione dell'apprendista (sottoinquadramento o percentualizzazione) devono intendersi alternativi tra loro, mentre restano confermate le norme vigenti riguardanti altri aspetti della regolamentazione, tra cui i limiti quantitativi per le assunzioni di apprendisti e la tutela previdenziale e assicurativa.
Evidenzia che l'articolo 3 disciplina l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale - in sostituzione dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003 - inteso alla stregua di un titolo di studio del secondo ciclo di istruzione e formazione, così come definito dal decreto legislativo n. 226 del 2005, la cui regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni. Tra le novità introdotte segnala la possibilità di essere assunti con tale contratto con un età minima 15 anni (per tale aspetto confermando quanto disposto dalla normativa vigente), ma non oltre il compimento dei 25 anni. Il limite massimo di durata del contratto viene elevato è di 3 anni, elevabili a 4 nel caso di diploma quadriennale regionale.
Illustra, quindi, l'articolo 4, che disciplina l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, che sostituisce l'apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Tra le novità introdotte evidenzia l'ampliamento del campo di applicazione oggettivo dell'istituto (ai settori di attività pubblici e privati), la riduzione della durata massima del contratto, da 6 a 3 anni (per la sua parte formativa), ovvero 5 anni per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione, la possibilità per le regioni e i sindacati dei datori di lavoro di definire le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere, l'esplicita previsione di specifiche modalità di svolgimento dell'apprendistato per le lavorazioni in cicli stagionali.
Ritiene poi necessario sottolineare che l'articolo 5 disciplina l'apprendistato di alta formazione e ricerca, che sostituisce l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Tra le novità introdotte (oltre, appunto, alla previsione di un apposito contratto di apprendistato per la ricerca) sottolinea la rimessione alle regioni della regolamentazione e della durata dell'istituto, in accordo anche con altre istituzioni di ricerca, nonché la possibilità di assumere con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca anche i soggetti coinvolti nel praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.
Fa presente, quindi, che l'articolo 6 disciplina le procedure di definizione degli standard formativi e professionali. In proposito, rileva che gli standard formativi sono definiti mediante un apposito decreto interministeriale da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle

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province autonome e di quanto stabilito nella richiamata intesa Stato-regioni del 17 febbraio 2010. Evidenzia, quindi, che gli standard professionali sono definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale; viene altresì specificato che ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca, i profili di riferimento debbano essere legati a quelli definiti nei contratti collettivi. Osserva che, al fine di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite, si prevede che il repertorio delle professioni (già istituito) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e (in coerenza con quanto previsto nella richiamata intesa del 17 febbraio 2010) da un apposito organismo tecnico, composto dal MIUR, dai sindacati comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai rappresentanti della Conferenza Stato-regioni. Infine, fa notare che si stabilisce che la certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista venga effettuata secondo specifiche modalità definite dalle regioni e dalle province autonome. Osserva, altresì, che l'articolo 7 detta una serie di disposizioni finali, prevedendo una serie di innovazioni, tra cui segnala il rafforzamento dell'apparato ispettivo e sanzionatorio vigente e la possibilità di assumere come apprendisti i lavoratori in mobilità. Fa notare, in particolare, che per tali soggetti trovano applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali (di cui alla legge n. 15 luglio 1966, n. 604), nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (aliquota contributiva agevolata del 10 per cento per i primi 18 mesi) e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della stessa legge n. 223 del 1991 (concessione di un contributo mensile, a favore del datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità, pari al 50 per cento dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore). Ulteriori elementi innovativi contenuti in tale articolo ritiene che si rinvengano nell'applicazione delle regolazioni vigenti - in via transitoria e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nel caso in cui nelle regioni e nei settori di interesse la presente disciplina non sia operativa - nella definizione della disciplina del reclutamento e dell'accesso nonché nell'applicazione del contratto ai settori pubblici (ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, mediante un apposito DPCM, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame). Da ultimo, osserva che si prevede, tra le novità, anche il mantenimento dei benefici contributivi per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, ad esclusione dei lavoratori in mobilità.
In conclusione, considerato che lo schema di decreto legislativo in esame mira ad innovare la disciplina dell'apprendistato al fine di facilitare l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, favorendo un più efficiente raccordo tra percorsi di studio e di formazione e accesso alle professioni, nel pieno rispetto delle competenze dei diversi soggetti istituzionali e sociali, preannuncia sin d'ora l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole, ferma restando l'opportunità di valutare gli elementi che emergeranno dal dibattito.

Maria Grazia GATTI (PD), intervenendo per una richiesta di chiarimenti di carattere preliminare, si domanda se i lavoratori in mobilità assunti come apprendisti siano da inquadrare, alla luce del nuovo regime, secondo il sistema del «sotto-inquadramento».

Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, ritiene che la risposta alla questione appena posta possa considerarsi affermativa, sebbene tale fattispecie non sia esplicitamente richiamata nell'articolato.

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Il sottosegretario Luca BELLOTTI fa presente che il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame, anche alla luce degli elementi che emergeranno dal dibattito.

Silvano MOFFA, presidente, secondo quanto convenuto tra i gruppi, avverte che il dibattito sul provvedimento in titolo proseguirà nella prossima settimana.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 21 luglio 2011.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 14.