CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 luglio 2011
514.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali.
Atto n. 380.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, rileva che il provvedimento modifica le modalità di determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti con volume di traffico annuale superiore a 5 milioni di movimenti passeggeri, prevedendo per la loro fissazione apposite consultazioni tra gestori ed utenti nell'ambito di un regime di effettiva concorrenza. Ritiene che andrebbe chiarito preliminarmente se tali modifiche, ferma restando la componente di detti diritti finalizzata al finanziamento dei costi dell'Autorità, possano incidere sulla copertura degli oneri sostenuti dall'Ente regolatore in materia di tariffe (ENAC) e dalle società di gestione degli aeroporti (alcune delle quali partecipate da pubbliche amministrazioni). Con riferimento all'affidamento alla Direzione diritti aeroportuali dell'ENAC delle funzioni di Autorità di vigilanza, osserva che, in base a quanto affermato dalla relazione

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tecnica, la predetta Direzione sarebbe finanziata esclusivamente a valere su un incremento delle tariffe a carico dell'utenza. Premesso che tale ultima previsione non è direttamente desumibile dal testo, ma viene indicata dalla relazione tecnica (il testo, infatti, non fa riferimento alla copertura integrale dei costi), ritiene che andrebbe chiarito se la somma indicata dalla relazione tecnica (2,4 milioni di euro all'anno) corrisponda a quanto attualmente già speso per le medesime unità di personale ovvero si configuri, anche parzialmente, come un onere (ossia come una spesa aggiuntiva). Sottolinea che tale aspetto appare rilevante in considerazione della norma (articolo 3, comma 8) in base alla quale il contributo dello Stato al funzionamento dell'Ente dovrebbe essere ridotto per un importo corrispondente alle spese da questo non più sostenute per il funzionamento della nuova Direzione. Fa presente che, qualora la costituzione della nuova Direzione comportasse in qualche misura effetti onerosi, per ottenere un effettivo risparmio da parte dello Stato (senza incidere negativamente sul bilancio dell'Ente) occorrerebbe elevare per un pari importo la misura dei diritti nei confronti dell'utenza. Ciò premesso, giudica opportuno acquisire ulteriori chiarimenti. Fa presente, infatti, che in base alla relazione tecnica, il costo annuo complessivo dell'intera Direzione ammonterebbe a circa 2,4 milioni di euro; tuttavia la relazione tecnica non esplicita i dati e i parametri sottostanti alla quantificazione del costo annuo del personale assegnato all'Autorità. Ricorda che, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica, sembrerebbero escluse dall'importo di 2,4 milioni annui le spese di gestione della struttura. Tenuto conto di quanto in precedenza segnalato, ossia che in base al testo in esame il contributo dello Stato all'ENAC dovrebbe essere corrispondentemente ridotto, giudica necessario acquisire chiarimenti circa la sostenibilità, per l'Autorità, dei costi connessi alla gestione della struttura senza che sia prevista un'apposita quota di finanziamento correlata a tale voce di costo. Osserva che le norme dispongono che la corresponsione degli incrementi dei diritti aeroportuali debba essere effettuata alle scadenze e con le modalità previste per il canone di concessione aeroportuale e per gli eventuali adeguamenti. Al fine di escludere la possibilità di disallineamenti temporali tra l'insorgere dei costi connessi allo svolgimento delle funzioni dell'Autorità e gli introiti derivanti dal sovrapprezzo sui diritti, ritiene che andrebbero forniti elementi informativi in ordine alle modalità e ai tempi di corresponsione dei predetti importi. Giudica, infine, opportuno acquisire chiarimenti in merito ai profili applicativi delle norme che prevedono un'autonomia funzionale e operativa dell'Autorità, nonché una sua separatezza amministrativa rispetto all'ENAC. Tali aspetti potrebbero infatti incidere sull'entità dei costi organizzativi da sostenere. È il caso, per esempio, della protezione degli archivi elettronici, che potrebbe richiedere il ricorso a adeguamenti logistici anche onerosi.

Il sottosegretario Bruno CESARIO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per svolgere ulteriori approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.05.

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Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Atto n. 373.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, reca il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia è corredato di relazione tecnica.
Con riferimento alle implicazioni finanziarie del provvedimento, ritiene opportuno che siano forniti elementi di valutazione con riferimento alla disposizione che prevede che l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per l'assistenza legale nelle controversie concernenti rapporti relativi ai beni sequestrati o confiscati. Considerato, infatti, che la norma di delega dispone che la stessa debba essere esercitata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, segnala l'opportunità che sia chiarito se l'eventuale maggiore carico di lavoro possa essere fronteggiato dall'Avvocatura con l'impiego delle risorse attualmente disponibili. Ritiene, altresì, opportuno che siano forniti chiarimenti circa le disposizioni di cui all'articolo 58, che stabiliscono la destinazione delle somme ricavate dalla vendita di beni confiscati. A tal proposito, tenuto conto che il provvedimento non reca disposizioni di abrogazione espressa, segnala che andrebbe chiarito se ai beni confiscati di cui al medesimo articolo 58, diversi dai proventi dell'affitto o della vendita dei beni aziendali - per i quali il provvedimento in esame non richiama espressamente la norma di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008 - sia sempre applicabile la disciplina recata da tali ultime disposizioni, che limitano ad una quota del 30 per cento la destinazione delle risorse - oggetto di confisca e affluite al fondo unico di giustizia - alle finalità del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia nonché all'entrata del bilancio dello Stato. Quanto alle risorse derivanti, invece, dall'affitto o dalla vendita di beni aziendali, di cui all'articolo 58, comma 9, fa presente che andrebbe chiarito se per effetto delle nuove disposizioni venga meno la destinazione di parte delle somme all'entrata del bilancio dello Stato. Segnala che tali chiarimenti appaiono opportuni perché a questa destinazione sono connessi effetti di miglioramento dei saldi. In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento all'articolo 129, comma 3, ultimo periodo, rileva l'esigenza di modificare il riferimento all'articolo 132, comma 1, richiamando, più correttamente, l'articolo 130, comma 1, dello schema in esame, che reca le disposizioni finanziarie relative all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Quanto all'articolo 130, fa presente che la norma riproduce sostanzialmente disposizioni di carattere finanziario attualmente vigenti concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al comma 1, il potenziamento dell'attività istituzionale e dello sviluppo organizzativo delle strutture della medesima Agenzia, di cui al comma 2, e l'istituzione di una banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui al comma 3. Al riguardo, rileva che il comma 1 riproduce l'articolo 10 del decreto-legge n. 4 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2010; il comma 2 riproduce i commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 187 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 2010; il comma 3 riproduce il comma 2 dell'articolo 2, della legge n. 136 del 2010. Rileva, inoltre, l'opportunità che nel presente provvedimento venga prevista l'abrogazione espressa delle disposizioni codificate, eventualmente facendo riferimento anche a quelle indicate nella parte

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III, numero 4, dell'analisi tecnico-normativa allegata allo schema di decreto in esame. In proposito, rileva, peraltro, che l'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge n. 136 del 2010 prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega esercitata con il presente decreto, l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del codice da adottare ai sensi della medesima disposizione. Su tali aspetti ritiene necessario l'avviso da parte del Governo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per svolgere ulteriori approfondimenti.

Maino MARCHI (PD), convenendo sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame dello schema, sottolinea come esso, nonostante sia stato adottato in attuazione di una delega condivisa da maggioranza ed opposizione, presenti rilevanti profili problematici, evidenziati anche dal Procuratore nazionale antimafia nell'audizione svoltasi sul provvedimento presso la Commissione giustizia. Nel sottolineare come tali profili problematici si riflettano anche sulla copertura finanziaria del provvedimento, osserva che andrebbero valutati gli effetti delle disposizioni dell'articolo 56, che prevede la restituzione per equivalente dei beni sequestrati per i casi in cui la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico ovvero i beni siano stati venduti prima della confisca definitiva. Segnalando come tale disposizione potrebbe determinare effetti negativi per la finanza locale, rileva come potrebbe essere opportuno, nell'ambito degli approfondimenti sulle implicazioni finanziarie del provvedimento, procedere all'audizione del Procuratore nazionale antimafia. Osserva, peraltro, come, su un piano più generale, sarebbe opportuno che in occasione dell'esame di provvedimenti che incidono sull'organizzazione della giustizia, si valutino in modo più approfondito le implicazioni finanziarie e amministrative delle innovazioni introdotte.

Il sottosegretario Bruno CESARIO precisa che il rinvio richiesto è volto ad acquisire la documentazione necessaria per rispondere ai rilievi formulati dal relatore e che è nelle intenzioni del Governo procedere ad una rapida definizione del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei.
Atto n. 377.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco MARSILIO (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1, lettera b), 4, lettere g), h) e i), e 7 della legge n. 240 del 2010 e che tale schema di decreto è corredato di relazione tecnica.
Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva come, tenuto conto che, come affermato dalla relazione tecnica, il provvedimento fa ricadere l'onere relativo alle spese derivanti dalle procedure di commissariamento sugli atenei in stato di dissesto finanziario, a valere sulle risorse destinate al funzionamento dei decaduti organi di gestione, andrebbe specificato se dette risorse possano ritenersi congrue, fatte salve le altre esigenze su di esse gravanti, per la copertura delle spese derivanti dalla gestione commissariale. Rileva che, in caso contrario - ovvero nell'ipotesi in cui le predette risorse non risultassero sufficienti a coprire tutte le spese relative alle procedure di commissariamento - potrebbero infatti verificarsi effetti onerosi a carico della finanza pubblica.

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Il sottosegretario Bruno CESARIO esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV), malgrado il parere favorevole espresso dal rappresentante del Governo, sottolinea come il decreto si applicherà anche alle università private, nel novero delle quali sono ricomprese anche istituti, a suo avviso, non particolarmente seri e diverse università telematiche, chiedendo perché non si chiarisca cosa accade in caso di insufficienza di fondi per pagare i creditori al termine delle gestione commissariale, in particolare precisando che non sarà in alcun caso lo Stato a sostenere tali spese.

Il sottosegretario Bruno CESARIO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di approfondire le questioni sollevate dall'onorevole Borghesi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00642 Polledri ed altri: Partecipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in società di rilevante interesse nazionale.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della risoluzione.

Massimo POLLEDRI (LNP), in qualità di primo firmatario della risoluzione, ne illustra il contenuto, sottolineando come con il decreto-legge n. 34 del 2011 sia stato attribuita alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. la competenza ad assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in settori strategici e come l'operatività delle disposizioni del citato decreto-legge n. 34 sia stata ampliata dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 70 del 2011. Osserva, tuttavia, che appare necessario individuare le modalità applicative di tali disposizioni, in particolare tenendo conto dei parametri individuati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di golden share e di opposizione successiva da parte del Governo. In questo contesto, ricorda come, con riferimento alla normativa francese in materia di assunzione di partecipazioni, sia stata aperta una procedura di infrazione, osservando tuttavia come l'analoga disciplina adottata in Belgio abbia invece superato il vaglio della Corte di giustizia dell'Unione europea, che si è pronunciata con la sentenza C-503/99 del 4 giugno 2002, e che possa essere assunta come modello per il nostro Paese, al fine di superare eventuali violazioni dei principi di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento. Ritiene che la definizione di una normativa che consenta l'applicazione delle disposizioni di recente introdotte si renda necessaria anche in considerazione del prossimo riassetto della società Edison e dell'interessamento manifestato dalla società Edf. Nel sottolineare come, nell'attuale contesto, tale affare rivesta un interesse strategico, in quanto esso è suscettibile di influire sensibilmente sui costi di approvvigionamento energetico e, pertanto, sulla competitività del nostro sistema industriale, auspica che possa individuarsi, in modo condiviso, una soluzione che consenta la tutela degli interessi nazionali.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene che la risoluzione in discussione sia condivisibile solo parzialmente e ricorda che il suo gruppo, in sede di esame del decreto

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legge n. 34 del 2011, aveva presentato una proposta di soppressione delle norme relative alla Cassa depositi e prestiti richiamate nella risoluzione medesima. Evidenzia in proposito come la possibilità per la Cassa di acquisire partecipazioni azionarie di imprese che versino in particolari condizioni economiche positive, rischi di riportare il Paese alle esperienze dell'IRI e dell'EFIM, che hanno lasciato una pesante eredità sui conti pubblici e sono state tra le cause della fine della prima repubblica. Manifesta quindi perplessità in ordine alla possibilità di incorrere in una procedura di infrazione come sta accadendo per la Francia. Esprime inoltre una fortissima preoccupazione per il terzo capoverso della parte dispositiva che prevede la fissazione di settori di interesse nazionale, individuando ambiti eccessivamente ampi, sostanzialmente onnicomprensivi. Ritiene inoltre che non sia possibile avere un atteggiamento schizofrenico, prima tentando di chiudere ogni possibilità di scalata e poi aprendo le porte senza limiti. Ritiene necessaria preliminarmente la definizione dei settori di interesse nazionale e chiede di rinviare il seguito dell'esame della risoluzione.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) concorda con i contenuti della risoluzione, pur ritenendo che siano meritevoli di considerazione le osservazioni del collega Cambursano. In particolare, osserva che potrebbe essere utile una riconsiderazione dei settori qualificati di interesse nazionale, al fine di verificare se non sia opportuno escludere i settori delle assicurazioni e dell'intermediazione finanziaria, che non sembrano presentare un rilievo strategico tale da giustificare l'intervento della Cassa depositi e prestiti. Esprime, comunque, una valutazione complessivamente positiva sul contenuto della risoluzione.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che il Partito Democratico non aveva condiviso le nuove disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti scritte per tentare di fronteggiare l'emergenza Parmalat, soprattutto nella parte in cui limitano l'intervento della Cassa all'acquisizione di partecipazioni di imprese che soddisfino determinati requisiti patrimoniali, restringendola, di fatto, all'ipotesi di scalate. Ritiene che la risoluzione potrebbe essere utile nel caso intendesse limitare gli effetti del decreto-legge di riferimento, ma rileva talune criticità nella sua formulazione. In primo luogo, ritiene necessaria l'emanazione del decreto per la definizione dei settori di interesse nazionale. In proposito, ritiene tuttavia che occorra precisare meglio tale definizione per evitare il rischio di ripercorrere le esperienze dell'IRI. Con riferimento al settore del rinnovamento energetico, propone di utilizzare Invitalia per sostenere la creazione di imprese specializzate nella costruzione, ad esempio, di pannelli solari. Conclusivamente, ritiene opportuno concentrare anche la definizione dei settori strategici, tenendo in particolare conto la questione dell'energia.

Antonio BORGHESI (IdV), ad integrazione delle considerazioni svolte dal collega Cambursano, ritiene che sia necessario precisare puntualmente i settori nei quali può operare la Cassa depositi e prestiti, osservando come la definizione dei settori di interesse nazionale contenuta nella parte dispositiva della risoluzione appaia troppo ampia. In questo quadro, sottolinea, ad esempio, che alcuni settori individuati sono indubbiamente strategici, come quello dell'energia, nel quale dovranno essere realizzati grandi investimenti nel settore delle energie alternative, mentre altri, come quello dell'intermediazione finanziaria, non appaiono effettivamente di interesse nazionale.

Pier Paolo BARETTA (PD) fa presente che il suo gruppo è interessato alla definizione di una soluzione condivisa sul testo della risoluzione. Ritiene che rimanga da chiarire innanzitutto la natura che si vuole attribuire alla Cassa depositi e prestiti che rischia, a suo avviso, di diventare uno strumento molto simile a quello che fu l'IRI, sottolineando come ben diversa sia la gestione di partecipazioni

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azionarie dalla conduzione di una politica industriale. In secondo luogo, sottolinea come rimanga irrisolta la questione del mancato coinvolgimento del Parlamento nella definizione dei settori di interesse nazionale ed auspica che la risoluzione possa contribuire ad individuare una soluzione. Nel richiamare le osservazioni svolte dai deputati del suo gruppo, sottolinea come sia ambigua l'indicazione tra i settori di interesse nazionale dei pubblici servizi e delicato il riferimento all'assicurazione ed all'intermediazione finanziaria, mentre manca qualsiasi accenno al settore agroalimentare che riveste importanza strategica per il Paese. Conclusivamente, ribadisce di ritenere giusto esplorare la possibilità di addivenire ad una soluzione condivisa.

Massimo BITONCI (LNP), nell'osservare come nel dibattito siano emersi numerosi spunti meritevoli di approfondimento, ricorda come la Cassa depositi e prestiti S.p.A. rappresenti la «cassaforte» di Poste italiane, sottolineando come al momento esistano circa 25 milioni di depositi postali. Segnala che, in questo contesto, la Cassa depositi e prestiti, attraverso la cosiddetta «gestione separata», interviene per finanziare direttamente infrastrutture e operazioni a sostegno dell'economia, anche attraverso il ricorso al project financing. Nel sottolineare il rilievo di tale attività, ritiene che alcune delle osservazioni formulate e, in particolare, quelle concernenti la limitazione dei settori di interesse nazionale, potrebbero essere accolte ed auspica che si possa pervenire rapidamente all'approvazione della risoluzione in discussione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di approfondire le questioni sollevate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene di potere accedere alla richiesta formulata dal rappresentante del Governo, auspicando la possibilità di addivenire alla formulazione di un testo condiviso.

Renato CAMBURSANO (IdV) fa presente che se ci fosse la disponibilità del relatore ad individuare una soluzione condivisa, il suo gruppo eviterebbe di sostenere una risoluzione alternativa.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che sia possibile precisare i contenuti della risoluzione raccogliendo taluni degli stimoli emersi nel corso del dibattito. In particolare, sottolinea come sia importante precisare le modalità applicative della normativa vigente al fine di consentire un intervento efficace nel riassetto della società Edison, assicurando che non si intende procedere alla costituzione di un nuovo IRI o di un nuovo EFIM, né costituire argini indebiti alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.