CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2011
509.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.
C. 4449-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, contenute nel fascicolo 1.

Carlo NOLA (PT), relatore, illustra il contenuto del decreto legge 23 giugno 2011, n. 89, recante norme urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. In proposito, sottolinea in particolare che il provvedimento è finalizzato a completare l'attuazione della direttiva 2004/38/CE, sulla libera circolazione dei cittadini comunitari, alla quale è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 30 del 2007, e a recepire la direttiva 2008/115/CE,

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sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari ed è finalizzato a rispondere a specifici rilievi dell'Unione europea. Ricorda, altresì, che, per quanto riguarda la libera circolazione dei cittadini comunitari, la Commissione ha annunciato l'imminente avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a causa dell'incompleto o non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE, mentre per quanto riguarda i cittadini extracomunitari è già stata avviata, da parte della Commissione, la fase prodromica all'apertura dell'infrazione per mancato recepimento della direttiva 2008/115/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 24 dicembre 2010.
Per quanto concerne gli effetti finanziari del provvedimento, pur considerato che l'onere previsto dal disegno di legge in esame risulta limitato all'entità dello stanziamento, giudica opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione della spesa di euro 136.824.813, autorizzata ai fini dell'adeguamento delle strutture dei centri di identificazione ed espulsione esistenti e alla ristrutturazione di altri immobili demaniali che si renderanno necessari. Ritiene opportuno un chiarimento anche in considerazione di quanto affermato nella relazione tecnica, in base alla quale il tempo medio di permanenza nei CIE «dovrebbe restare invariato rispetto all'attuale periodo di centoventi giorni se non, addirittura, registrare una drastica riduzione «. Poiché il tempo medio di permanenza costituisce, in via generale, un dato determinante per la definizione della capacità recettiva dei centri di identificazione ed espulsione e dei connessi costi di ristrutturazione - come del resto evidenziato nelle relazioni tecniche riferite alla legge n. 94 del 2009 - non appare evidente quali criteri siano stati adottati per quantificare la spesa aggiuntiva indicata dall'articolo 5. Evidenzia, inoltre, che la previsione relativa all'innalzamento del periodo massimo di trattenimento nei CIE fino a 18 mesi non è accompagnata, nel testo del provvedimento, da una specifica clausola di neutralità finanziaria; la relazione tecnica afferma tuttavia che gli eventuali costi derivanti dall'aumento del numero di convalide dei trattenimenti da parte del giudice di pace, inclusi quelli per il gratuito patrocinio e l'interpretariato, verrebbero compensati dai risparmi conseguenti alla ipotizzata «riduzione dei tempi di permanenza nei CIE» e, pertanto, l'intera spesa potrebbe essere sostenuta a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. In proposito, appaiono opportuni ulteriori elementi volti a suffragare tale ipotesi di neutralità finanziaria tenuto conto che la norma prevede, comunque, a prescindere dal tempo medio di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione, un incremento degli adempimenti a carico dei competenti organi amministrativi e giurisdizionali. Ritiene, altresì, opportuno acquisire una valutazione del Governo, in merito all'eventualità che si determinino maggiori oneri di gestione - a parità di permanenza media - per un possibile aumento del numero complessivo dei soggetti ospitati nei CIE, in ragione di un eventuale incremento dei flussi ovvero della capacità recettiva dei medesimi centri, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 3, sottolineando come la relazione tecnica non consideri tale possibilità. In merito alla modifica legislativa riguardante i cittadini dell'Unione europea o i loro familiari per i quali cessino le condizioni che determinano il diritto di soggiorno, rileva che la disposizione prevede, in caso di inottemperanza al provvedimento di allontanamento, l'adozione - in luogo, tra l'altro, dell'ammenda da 200 a 2.000 euro prevista dalla previgente disposizione - di un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico. In proposito, a suo avviso andrebbe chiarito se da tale innovazione possano derivare oneri, con particolare riferimento all'obbligo di adottare comunque il provvedimento di allontanamento. Con riferimento alla consegna di materiale informativo plurilingue prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 6, ritiene che andrebbe chiarito

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con quali mezzi le questure potranno provvedere a tale adempimento, tenuto conto che il materiale in questione dovrà tener conto anche di innovazioni introdotte dal provvedimento in esame, quali la possibilità di richiesta di rimpatrio volontario. Rileva che, al contrario, la relazione tecnica afferma che da tale adempimento non deriverebbero oneri in quanto la documentazione «rientra nel materiale divulgativo che le questure consegnano agli stranieri». A suo avviso, andrebbe, inoltre, acquisito un chiarimento dal Governo in ordine ai profili applicativi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 4), che prevede la possibilità di assistere lo straniero anche con la consegna del titolo di viaggio che gli consenta di raggiungere gli uffici diplomatici del suo Paese, presenti in Italia. In particolare, andrebbe chiarito a quali condizioni e con quali mezzi finanziari tale facoltà potrà essere esercitata. Infine, quanto all'utilizzo, per le finalità di copertura finanziaria, delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 30, della legge n. 94 del 2009 - che la relazione tecnica quantifica in un importo complessivo di 120 milioni di euro, da riversare al bilancio dello Stato nella misura di 40 milioni di euro annui nel triennio 2012-2014 - la stessa relazione tecnica esclude effetti negativi di cassa derivanti da tale rimodulazione, tenuto conto che la nuova dinamica di spesa risulterebbe coerente con quella inglobata nei tendenziali di spesa a legislazione vigente. Rileva, in proposito, che la vigente normativa contabile prevede un termine per la perenzione dei residui riferiti a spese di conto capitale, di recente ridotto da tre a due esercizi, successivi a quello di iscrizione del relativo stanziamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011, attualmente all'esame del Senato. Nel segnalare che alle norme che hanno fissato i termini in questione sono stati ascritti effetti di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, osserva che le somme attualmente già iscritte in conto residui e riferite all'autorizzazione di spesa sopra indicata dovrebbero maturare il relativo termine di perenzione - sia in base alle norme da ultimo introdotte dal decreto-legge n. 98 del 2011, che a quella previgente, contenuta nella legge n. 244 del 2007, prima dell'esercizio 2014, termine ultimo di riversamento in bilancio delle somme in questione, previsto dal provvedimento in esame. In proposito andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi di valutazione, anche al fine di valutare l'eventuale incidenza della norma rispetto ai risparmi ascritti alle predette disposizioni, in materia di limite temporale all'utilizzo dei residui.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, rileva che l'articolo 5, comma 1, autorizza la spesa di euro 16.824.813 per l'anno 2011 e di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per le finalità connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 3), del provvedimento. Al relativo onere si provvede, ai sensi del comma 2, rispettivamente: per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30, della legge n. 94 del 2009, concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica; per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto dei residui, relative alla suddetta autorizzazione di spesa, che sono versate su apposita contabilità speciale nell'anno 2011, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Al riguardo, rileva preliminarmente che il richiamato articolo 1, comma 30, della legge n. 94 del 2009, reca due distinte autorizzazioni di spesa: una riferita agli oneri di cui al comma 16 del predetto articolo 1, concernenti il gratuito patrocinio a favore degli immigrati, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010; l'altra riferita agli oneri di cui al comma 22, lettera l), del medesimo articolo 1, relativo alla proroga del trattenimento degli stranieri irregolari, valutati in euro

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35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010 ed euro 21.050.000 per l'anno 2011, relativi alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione. Anche alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica in merito alle risorse da utilizzare a copertura degli stessi, iscritte nel capitolo 7351 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative alle spese di straordinaria manutenzione, costruzione, acquisizione, miglioramenti e adattamenti di immobili, ritiene, tuttavia, che le risorse di cui si prevede l'utilizzo siano quelle che l'articolo 1, comma 30, della legge n. 94 del 2009 destina alla proroga del trattenimento degli stranieri irregolari e alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione. Appare, pertanto, opportuno che il Governo confermi che le risorse utilizzate a copertura siano quelle da ultimo indicate, valutando anche l'eventualità di prevedere una esplicita specificazione nel testo del comma 2, lettera a), dell'articolo 5. Per quanto concerne la copertura finanziaria relativa all'anno 2011, rileva che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, nel citato capitolo 7351, risulta appositamente accantonata la somma indicata dall'autorizzazione di spesa e dalla relativa copertura. Dal punto di vista formale, segnala che la formulazione della lettera a) del comma 2, dell'articolo 5, potrebbe essere integrata, al fine di prevedere la «corrispondente» riduzione dell'autorizzazione di spesa ivi indicata. Con riferimento alle risorse utilizzate per la copertura degli oneri relativi al triennio 2012-2014, complessivamente pari a 120 milioni di euro, nel medesimo capitolo 7351 nell'esercizio 2011 risultano iscritti residui di stanziamento (cosiddetti residui di lettera F) per una somma pari a 122.891.434 euro, conformemente a quanto indicato nella relazione tecnica.
Quanto all'utilizzo con finalità di copertura di somme disponibili nell'ambito del conto dei residui, osserva che si tratta di una modalità di copertura che, pur essendo stata utilizzata più volte nella prassi, non è tuttavia espressamente contemplata dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Dal punto di vista formale, con riferimento alla lettera b) del comma 2, dell'articolo 5, segnala l'opportunità di indicare l'importo delle somme che dovrebbero essere versate all'apposita contabilità speciale nell'anno 2011, pari a 120 milioni di euro, specificando altresì che il conto dei residui a cui si fa riferimento è quello relativo all'esercizio 2011. Ritiene, peraltro, necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva possibilità di utilizzare, ai fini della copertura del presente provvedimento, le risorse autorizzate dalla legge n. 94 del 2009, iscritte in termini di competenza e nel conto dei residui per l'anno 2011, dal momento che si prevede l'utilizzo pressoché integrale delle risorse iscritte in bilancio con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30, della legge n. 94 del 2009, relative agli interventi di cui al comma 22, lettera l), dell'articolo 1 della medesima legge. A tale riguardo, pertanto, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se gli interventi previsti dal provvedimento in esame siano sostitutivi di quelli, verosimilmente di analogo contenuto, per i quali le predette risorse sono state originariamente stanziate, e che pertanto sembrano non essere più effettuati.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, per quanto concerne la richiesta di chiarimenti sulla quantificazione degli oneri di spesa per l'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione esistenti, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali che potranno rendersi utilizzabili, precisa che non si tratta di oneri aggiuntivi di spesa ma - come già specificato nella relazione tecnica - di destinare nuovamente a tali fini, con una rimodulazione temporale, le risorse già disponibili a legislazione vigente per i CIE,

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ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 94 del 2009. Riguardo all'innalzamento del periodo massimo di trattenimento nei CIE fino a 18 mesi, premette innanzitutto che non tutti i cittadini extracomunitari verranno trattenuti nei CIE per il periodo massimo in quanto la maggior parte verrà trattenuta per il tempo strettamente necessario ad eseguire l'espulsione o il respingimento. Per quanto concerne gli effetti di tale innalzamento sulle spese per le convalide dei trattenimenti da parte del giudice di pace, conferma, pertanto, la stima di una compensazione tra i costi derivanti dal possibile aumento del numero di convalide e i risparmi conseguenti alla riduzione dei tempi medi di permanenza nei CIE per effetto dei positivi risultati conseguiti con gli accordi di riammissione sottoscritti dal Ministro dell'interno con i paesi di origine e di provenienza dei flussi immigratori. Fa presente che questa compensazione consente di sostenere la spesa per il possibile incremento degli adempimenti per le convalide a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne la prospettata eventualità di un aumento delle spese di gestione in ragione di un altrettanto eventuale incremento dei flussi o della capacità recettiva dei centri di identificazione ed espulsione, precisa che l'intervento normativo si limita a rimodulare gli stanziamenti della legge n. 94 del 2009 al fine di mantenere inalterata la capacità funzionale del sistema di trattenimento. Osserva che la previsione di spesa è correttamente individuata sulla base dei posti resi disponibili. In merito al provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, evidenzia che la disposizione conferisce al Prefetto una valutazione discrezionale caso per caso. Ritiene perciò che da tale innovazione non derivino maggiori oneri in quanto non sussiste alcun obbligo di adottare comunque il provvedimento di allontanamento, ma solo una facoltà. In merito alla consegna di materiale informativo plurilingue, chiarisce che le innovazioni introdotte costituiscono una semplice integrazione del materiale informativo plurilingue già predisposto e distribuito a cura delle Questure. Osserva che la competente Direzione centrale del Dipartimento per la pubblica sicurezza ha peraltro già provveduto a redigere un modello informativo allegato alla circolare alle Questure a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge.
Per quanto riguarda le richieste di chiarimento circa la possibilità di assistere lo straniero con la consegna del titolo di viaggio per raggiungere gli uffici diplomatici del suo Paese, rappresenta che tale attività di assistenza è già prevista ed è rivolta agli stranieri impossidenti, nei limiti degli stanziamenti disponibili in bilancio.

Carlo NOLA (PT), relatore, fa presente altresì che l'Assemblea, in data 11 luglio 2011, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari di talune proposte emendative. In particolare, segnala che l'emendamento Burtone 1.60 prolunga da otto a sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011, i termini per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri affluiti in Italia dai Paesi nordafricani, rilasciato a titolo gratuito. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari del possibile incremento della platea degli aventi diritto al rilascio del permesso di soggiorno. Segnala, poi, che gli emendamenti Gozi 3.87 e 3.3 integrano le disposizioni in materia di respingimento alla frontiera di stranieri irregolari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo, in particolare, che l'assistito sia informato in lingua a lui comprensibile della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale, potendo nel frattempo accedere ai centri di accoglienza e a strutture di assistenza, anche temporanee eventualmente sottoposte a sorveglianza speciale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Rileva, altresì, che disposizioni particolari

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sono inoltre previste per i minori non accompagnati, per le persone che necessitano di cure urgenti ospedalieri o ambulatoriali o che abbiano comunque l'intenzione di presentare domanda di protezione internazionale. In tali ipotesi il Questore rilascia altresì il titolo di soggiorno di cui lo straniero abbia i presupposti, dandone comunicazione al giudice di pace. Segnala, poi, che l'emendamento 3.87 presenta, inoltre, disposizioni analoghe agli emendamenti Gozi 3.24 e Zaccaria 3.25. In particolare, l'emendamento disciplina il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto, prevedendo, in particolare, che, qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di 18 mesi, il prefetto e il questore sottopongono d'ufficio a revisione, rispettivamente, il provvedimento amministrativo d'espulsione e la decisione di rimpatrio. In caso di revoca lo straniero mantiene il permesso di soggiorno o ne ottiene uno ad altro titolo. L'emendamento prevede che, in ogni caso, più della metà degli stanziamenti dello Stato italiano dedicati al finanziamento dei programmi di rimpatrio deve essere destinata alla copertura integrale e immediata dei costi effettivi che devono sostenere la persona che rimpatria e i suoi familiari per il viaggio di rientro nello Stato di origine e per un loro adeguato reinserimento nello stesso Stato. A tale scopo è prevista la possibilità che lo straniero che rimpatria possa richiedere che le suddette spese siano finanziate anche utilizzando le somme maturate presso gli istituti previdenziali e assistenziali italiani a seguito dei relativi versamenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative. Con riferimento all'emendamento 3.87 appare, inoltre, necessario acquisire chiarimenti in merito agli effetti finanziari delle disposizioni di contenuto analogo agli emendamenti Gozi 3.24 e Zaccaria 3.25.
Segnala, poi, che l'emendamento Gozi 3.11 reca disposizioni in merito alla partenza volontaria, prevedendo che essa sia sempre prevista in determinate circostanze. L'eventuale provvedimento di diniego della concessione o della proroga della partenza volontaria deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero, o, in mancanza, in lingua inglese o francese o araba o russa. Tale provvedimento è impugnabile di fronte al giudice competente in materia di ricorso contro l'espulsione, anche con ricorso presentato per le vie brevi, in esenzione di ogni tassa, onere o spesa. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di esenzione da tasse, oneri e spese.
Rileva, poi, che l'emendamento Gozi 3.24 disciplina il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto, prevedendo, in particolare, che, qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di 18 mesi, il prefetto e il questore sottopongono d'ufficio a revisione, rispettivamente, il provvedimento amministrativo d'espulsione e la decisione di rimpatrio. In caso di revoca lo straniero mantiene il permesso di soggiorno o ne ottiene uno ad altro titolo. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa, con particolare riferimento al possibile incremento del numero dei permessi di soggiorno rilasciati.
Segnala, altresì, che l'emendamento Zaccaria 3.25 integra la normativa in materia di programmi di rimpatrio assistito, di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal decreto-legge in esame, prevedendo che, in ogni caso, più della metà degli stanziamenti dello Stato italiano dedicati al finanziamento di tali programmi deve essere destinata alla copertura integrale e immediata dei costi effettivi che devono sostenere la persona che rimpatria e i suoi familiari per il viaggio di rientro nello Stato di origine e per un loro adeguato reinserimento nello stesso Stato. A tale scopo è prevista la possibilità che lo straniero che rimpatria possa richiedere che le

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suddette spese siano finanziate anche utilizzando le somme maturate presso gli istituti previdenziali e assistenziali italiani a seguito dei relativi versamenti. In proposito, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa relativi ai costi effettivi del rimpatrio e del reinserimento dello straniero nel Paese d'origine.
Osserva, infine, che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto appare, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti Gozi 3.87, 3.3, 3.11 e Zaccaria 3.25. Ritiene, invece, che gli emendamenti Burtone 1.60 e Gozi 3.24 non presentino profili finanziari problematici.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene assolutamente insoddisfacenti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, osservando in particolare come non siano stati fornite delucidazioni in ordine all'utilizzo con finalità di copertura di risorse disponibili nel conto dei residui, che giudica un precedente assai grave. Rileva, inoltre, che il provvedimento innalza da sei a diciotto mesi il periodo massimo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, sottolineando come tale variazione determinerà evidentemente maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene, infatti, del tutto indimostrabili le affermazioni della relazione tecnica in ordine alla compensazione degli effetti dell'incremento del periodo massimo di trattenimento nei centri e la riduzione dei tempi di permanenza derivante dall'efficacia di accordi bilaterali di riammissione. A suo avviso, invece, l'incremento del periodo massimo di trattenimento nei centri determinerà con certezza nuovi oneri e sarebbe, pertanto, preferibile anche sotto il profilo finanziario agevolare il rimpatrio volontario con il riconoscimento di agevolazioni dirette ai cittadini extracomunitari che ricorrano a tale opzione per il rientro nel proprio Paese. In definitiva, ritiene che il provvedimento non farà che aumentare l'affollamento dei centri, che già versano in una situazione particolarmente grave, e che pertanto il Governo dovrebbe approfondire le implicazioni finanziarie del provvedimento, eventualmente reperendo un'idonea copertura finanziaria.

Maino MARCHI (PD) condivide le osservazioni svolte dall'onorevole Vannucci ed in particolare esprime perplessità sui costi della proroga a diciotto mesi della permanenza massima nei centri di identificazione ed espulsione, che peraltro sembrerebbe in contrasto con la volontà di ridurre la permanenza in tali centri. Sottolinea quindi come, in passato, ipotesi analoghe fossero state opportunamente provviste di idonea copertura finanziaria. Rileva l'opportunità di un ulteriore approfondimento, anche alla luce dell'andamento presumibile dei lavori dell'Assemblea e del probabile iter particolarmente accelerato che avrà la manovra economica attualmente all'esame del Senato, al fine di evitare l'approvazione di un provvedimento privo di idonea copertura finanziaria.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) esprime forti perplessità sul contenuto del provvedimento, evidenziando che esso non tiene conto della grave situazione che si è creata negli ultimi mesi nei Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo. Ritiene, infatti, evidente che in presenza di un incremento dei flussi di immigrazione non regolare si determinerà necessariamente un incremento dei rimpatri, che non viene neppure stimato nella relazione tecnica e nella documentazione depositata dal Governo. In assenza di precisi dati numerici in ordine all'andamento dei flussi migratori e ai soggetti trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione, giudica, quindi, impossibile verificare la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento ed invita, pertanto, a soprassedere all'espressione del parere al fine di consentire al Governo di integrare gli elementi informativi fin qui forniti.

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Giulio CALVISI (PD) richiama le perplessità sul merito del provvedimento già espresse dai colleghi del suo gruppo anche presso la Commissione di merito. Sotto il profilo finanziario, ritiene sottostimata la quantificazione degli oneri prospettata e sovrastimata la copertura prevista a fronte degli interventi recati dal decreto-legge. Ritiene invece insufficienti gli investimenti per il rimpatrio assistito che, in altri Paesi europei, ha dato, a suo avviso, prova di notevole efficienza. In considerazione della preoccupante crisi finanziaria e del percorso della manovra economica, sottolinea la necessità di una rigorosa quantificazione degli oneri recati dal testo, con particolare riferimento al previsto prolungamento della permanenza massima presso i centri di identificazione ed espulsione, cui, a suo avviso, non si potrà fare fronte con le risorse ordinariamente previste.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene evidente che l'estensione del periodo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione determini maggiori oneri per la finanza pubblica, osservando come tale incremento delle spese sia confermato dallo steso provvedimento, che prevede un onere per la ristrutturazione e l'adeguamento dei centri. Osserva, peraltro, che il Governo non ha fornito rassicurazioni sufficienti in ordine alla mancata variazione del tasso di occupazione dei centri, ritenendo pertanto necessaria una precisa quantificazione degli oneri e, conseguentemente, una integrazione della copertura finanziaria del provvedimento. Auspica, pertanto, il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Bruno CESARIO alla luce delle richieste dei deputati intervenuti, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per svolgere gli opportuni approfondimenti.

Massimo VANNUCCI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo, sottolinea la necessità di poter disporre di una nota del Ministero dell'economia e delle finanze volta a chiarire le questioni sollevate.

Claudio D'AMICO (LNP), nel sottolineare l'importanza di garantire la tempestiva conversione del decreto-legge, ritiene che sia necessario distinguere nel dibattito le considerazioni attinenti al merito del provvedimento da quelle relative alla sua copertura finanziaria, auspicando che non vengano sollevate questioni di carattere finanziario in modo strumentale.

Maino MARCHI (PD) nel ringraziare il rappresentante del Governo per la disponibilità ad approfondire le questioni poste, si associa alla richiesta di un documento del Ministero dell'economia e delle finanze sui profili finanziari del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto dell'esito del dibattito, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.
C. 4470 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ricorda che il disegno di legge, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bridgetown (Barbados) il 15 ottobre 2008. Rileva che il testo, composto da 250 articoli, 7 Allegati, 3 Protocolli e alcune Dichiarazioni

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finali, è corredato di relazione tecnica e che, nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha trasmesso un'ulteriore documentazione tecnica.
Con riferimento agli articoli da 1 a 250 dell'Accordo; agli articoli da 1 a 14 del Protocollo II e alla Dichiarazione comune sulla cooperazione allo sviluppo, recanti partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, la Comunità europea e i suoi Stati membri, ritiene che andrebbe preliminarmente confermato che le spese quantificate dalla relazione tecnica, pari a 18.000 euro all'anno, possano essere sostenute nell'ambito delle risorse dell'Agenzia delle dogane già disponibili. Ciò premesso, osserva che, secondo la documentazione tecnica trasmessa nel corso dell'esame presso il Senato, la soppressione dei dazi doganali nei confronti degli Stati appartenenti al Cariforum, di cui agli articoli 13, 14 e 15 dell'Accordo, non inciderà sull'entità complessiva delle somme da versare all'Unione europea, in quanto per il triennio 2011-2013 gli oneri per le risorse proprie, considerate complessivamente, sono già scontati nei documenti previsionali di finanza pubblica, sulla base delle stime pluriennali approvate in sede comunitaria in coerenza con il fabbisogno dell'Unione europea.
In proposito, segnala che andrebbe precisato se dalla soppressione dei dazi all'importazione derivi esclusivamente una riduzione di introiti destinati a dare copertura alle spese di riscossione. In caso contrario, ossia qualora tali risorse fossero finalizzate anche alla copertura di altre spese, il venir meno di tali introiti potrebbe determinare effetti onerosi.
In particolare, rileva come andrebbe meglio precisato il meccanismo indicato dalla predetta documentazione, in base al quale - pure in presenza di una diminuzione delle risorse finalizzate ad alimentare i versamenti all'Unione europea - non si verificherebbe, nel triennio in corso, una carenza di risorse da destinare alla stessa Unione europea tale da richiedere una contribuzione compensativa da parte dell'Italia. Osserva, infine, che non è chiaro se, in base a quanto affermato dal Governo, le norme soppressive dei dazi possano comunque incidere sulle previsioni di spesa per gli anni successivi al 2013, con un aumento del contributo a carico dell'Italia. Osserva come analoghi chiarimenti appaiano necessari con riferimento all'articolo 27, recante limiti alle imposte interne per i prodotti importati dai paesi Cariforum, considerato che non sono stati forniti elementi informativi in ordine ai regimi fiscali attualmente applicati su detti prodotti.
Riguardo all'articolo 86 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di appositi centri di informazione per l'applicazione dell'Accordo e per i rapporti commerciali fra Italia e altri Stati firmatari dell'Accordo, andrebbe chiarito, al fine di escludere possibili effetti onerosi, se le strutture indicate dall'allegato V, che fa riferimento ad alcuni uffici del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico, siano effettivamente in grado di dare esecuzione ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse già disponibili. Rileva come andrebbero, infine chiarite le possibili implicazioni finanziarie delle norme, contenute nella Dichiarazione comune sulla cooperazione allo sviluppo, con le quali viene prevista la contribuzione da parte degli Stati dell'Unione europea per l'esecuzione dei programmi relativi all'attuazione dell'Accordo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, nel confermare i dati contenuti nella relazione tecnica allegata al testo del disegno di legge presentato dal Governo, assicura che da esso non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Claudio D'AMICO (LNP), formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4470 Governo, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra,

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con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008;
esprime

PARERE FAVOREVOLE»

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Atto n. 364.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 150 del 2009, con cui è stata data attuazione alla delega in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni conferita dall'articolo 2 della legge n. 15 del 2009. Rileva che alla norma di delega e al decreto legislativo n. 150 del 2009 non sono ascritti effetti finanziari e che lo schema di decreto non è corredato di relazione tecnica; la relazione illustrativa afferma, infatti, che le modifiche proposte hanno carattere ordinamentale per cui non viene redatta la relazione tecnica. Nel segnalare come il provvedimento non presenti, pertanto, profili finanziari di rilievo, propone di esprimere nulla osta.

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con il relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.
Atto n. 365.
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dando conto della prosecuzione degli approfondimenti da parte del relatore e dei relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.