CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 luglio 2011
506.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006.
C. 4433 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Remigio CERONI (PdL), relatore, nell'illustrate il contenuto del disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione militare tra l'Italia e il Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006, osserva che, con riferimento agli articoli 2 e 3, relativi alle forme ed obiettivi della cooperazione, è opportuno acquisire un chiarimento in ordine alle modalità di copertura delle spese connesse all'eventuale costituzione di missioni ad hoc nell'ambito della Delegazione italiana di assistenza, anche in considerazione del fatto che il rimborso a carico del Paese richiedente delle spese connesse alla partecipazione ad esercitazioni militari, cui si richiama la relazione tecnica, non risulta previsto nel testo dell'Accordo. In merito ai profili di copertura finanziaria, nel rilevare che l'accantonamento del fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità, ricorda che nel corso dell'esame del provvedimento presso la 5a Commissione del Senato, il Governo, confermando quanto si evince dalla relazione tecnica, ha chiarito, in considerazione della modulazione ad anni alterni della copertura finanziaria, che la prima riunione annuale della Commissione mista di cui all'articolo 4 dell'Accordo si terrà in Marocco nel 2011. Ritiene, inoltre, opportuno un chiarimento in ordine ai possibili effetti finanziari dell'articolo 5, degli articoli da 7 a 12 e dell'articolo 14 dell'Accordo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO nel confermare le stime contenute nella relazione tecnica, rileva che dal provvedimento non derivano oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati e coperti in quella sede. Conferma, altresì, che la prima riunione annuale della Commissione mista di cui all'articolo 4 dell'Accordo si terrà in Marocco nel 2011.

Remigio CERONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4433, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
nel presupposto che la prima riunione annuale della Commissione mista, di cui all'articolo 4 dell'Accordo, si terrà in Marocco nel 2011,
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006.
Atto n. 367.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Carlo NOLA (IRNP), relatore, osservando preliminarmente che il provvedimento in esame pone a carico dei soggetti autorizzati alle attività di stoccaggio di biossido di carbonio una serie di oneri connessi, tra l'altro, agli interventi per la

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ricerca dei siti, allo stoccaggio, al monitoraggio, alla prestazione di garanzie e alla corresponsione di tariffe e di contributi, rileva che, qualora i soggetti gestori dovessero risultare appartenenti al perimetro della pubblica amministrazione, ai fini dei conti europei, i riflessi per la finanza pubblica derivanti dai predetti oneri andrebbero valutati alla luce della complessiva redditività, per i soggetti medesimi, delle attività svolte. In proposito ritiene utile acquisire elementi di valutazione da parte del Governo. Per quanto attiene gli articoli da 1 a 6 dello schema, rileva preliminarmente che, a differenza delle disposizioni degli articoli 5 e 6, relative rispettivamente al Registro per il confinamento e lo stoccaggio di biossido di carbonio e alla relativa Banca dati che sono corredate di una specifica clausola di neutralità finanziaria, le previsioni dell'articolo 4 relative all'integrazione dei componenti del Consiglio direttivo del «Comitato nazionale» e all'istituzione di una specifica Segreteria tecnica che svolge attività di supporto, non sono accompagnate da siffatta clausola. Considera, peraltro, opportuni ulteriori elementi volti a suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria, anche con riguardo alle dotazioni tecnico-strumentali necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dal provvedimento in esame. Per quanto attiene, inoltre, al personale ministeriale dotato di particolari competenze tecniche ed amministrative, si evidenzia che il testo del provvedimento e la relazione tecnica non esplicitano le modalità del suo utilizzo ed il rapporto con le amministrazioni di provenienza. Tali indicazioni appaiono utili anche la fine di valutare eventuali ripercussioni sulla funzionalità delle medesime amministrazioni, all'interno delle quali dovrà essere reperito siffatto personale. Sottolinea che andrebbe, altresì, chiarito se, in ragione delle competenze tecniche richieste, il personale in questione sia integralmente reperibile nell'ambito delle amministrazioni interessate. Per quanto concerne la nomina del terzo componente aggiuntivo del Consiglio direttivo su designazione della Conferenza unificata, evidenzia che la norma non precisa la provenienza del soggetto in riferimento né le specifiche competenze tecniche che lo stesso dovrebbe possedere. Per quanto riguarda, infine, la Banca dati ed il Registro, pur rilevando che i relativi costi sono posti a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio, rileva che andrebbero esplicitate le modalità atte a garantire l'allineamento temporale tra costi da sostenere ed introiti tariffari.
Con riferimento agli articoli da 7 a 17 dello schema, relativi alle attività di stoccaggio, osserva che tra gli atti necessari alla realizzazione delle attività di stoccaggio rientra l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In proposito, ritiene opportuno acquisire conferma che gli oneri connessi ai relativi costi di indennizzo ricadano integralmente sui soggetti privati, interessati allo stoccaggio. Con riferimento alle norme di cui all'articolo 7 che, al fine di individuare le aree di ubicazione dei siti, pongono a carico delle amministrazioni interessate gli adempimenti tecnici connessi alla valutazione di detti siti, rileva che tali adempimenti, secondo la relazione tecnica, verranno svolti senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Gli stessi, infatti, verranno realizzati nell'ambito delle risorse destinate a tali finalità dalla legislazione vigente, come previsto dalla norma di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, di cui al successivo articolo 27, comma 5. In proposito, reputa opportuno acquisire conferma dal Governo che detti adempimenti siano effettivamente sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ai sensi della vigente normativa. Analoghe considerazioni riguardano le procedure relative al rilascio in via provvisoria delle licenze di esplorazione e delle autorizzazioni allo stoccaggio di cui all'articolo 7 - che non rientrano nelle fattispecie coperte a valere sulle tariffe di cui all'articolo 27, comma 1 - nonché alla partecipazione alla segreteria tecnica di rappresentanti designati da regioni, province e comuni dei territori interessati dai siti di stoccaggio. Per quanto riguarda le

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norme che pongono gli oneri a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio, si riserva di formulare ulteriori considerazioni con riferimento al successivo articolo 27. Con riferimento agli articoli relativi all'esercizio e agli obblighi di chiusura e postchiusura dei siti, osserva che le norme di cui all'articolo 19 prevedono la verifica, da parte del Comitato, dello svolgimento del monitoraggio da parte del gestore. In proposito, ritiene opportuno acquisire conferma che gli oneri connessi a tale verifica siano ricompresi tra quelli per i quali è prevista l'imputazione a carico del gestore in base al costo effettivo del servizio. Per quanto attiene all'effettuazione di ispezioni occasionali, prevista dall'articolo 21, comma 6, rileva che il testo prevede che dette attività siano realizzate nell'ambito delle risorse di bilancio delle amministrazioni interessate destinate a tali finalità dalla legislazione vigente. Osserva tuttavia che il suddetto limite di spesa potrebbe non risultare coerente con la previsione, contenuta nelle norme in esame, della necessità di effettuare comunque tali controlli qualora ricorrano determinate circostanze. In proposito, sottolinea che andrebbe acquisita una valutazione del Governo. Per quanto riguarda l'approvazione dei piani di monitoraggio, di cui all'articolo 19, lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, di cui all'articolo 21, commi 4 e 5, la concessione dell'autorizzazione per la chiusura del sito e l'approvazione del piano relativo alla fase di post-chiusura, di cui all'articolo 23, commi 2 e 4, osserva come le norme dispongano che gli oneri siano a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio, come disciplinato all'articolo 27, comma 1, del provvedimento in esame. Anche in questo caso, si riserva di formulare ulteriori considerazioni con riguardo al successivo articolo 27. Con riferimento agli articoli da 24 a 26 dello schema, osserva che le norme dispongono una serie di adempimenti, posti a carico delle amministrazioni interessate. Dette amministrazioni sono chiamate, infatti, a far fronte, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente agli adempimenti connessi alla verifica della sussistenza delle condizioni per il trasferimento di responsabilità, nonché alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione. In proposito, ritiene opportuno acquisire conferma dal Governo che detti adempimenti siano effettivamente sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Altre attività assumono carattere eventuale, in quanto si realizzano allorquando si verifichi la necessità di interventi di ripristino. A tal fine le norme dispongono altresì che, con la cessazione delle ispezioni periodiche a seguito del trasferimento, il monitoraggio sia svolto dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul contributo finanziario versato dal gestore. Con tale contributo si provvede altresì a far fronte alle eventuali azioni di ripristino effettuate dal Ministero dello sviluppo economico in caso di colpa da parte del gestore. Quanto alle modalità di determinazione del contributo a carico del gestore, con il quale si dovrà far fronte ai predetti costi, fa presente che dal disposto dell'articolo 26, comma 3, non risulta con chiarezza quali siano le spese, quantificate nel decreto di trasferimento della responsabilità, alle quali dovrà essere commisurata l'entità del contributo stesso. In proposito reputa necessari chiarimenti anche al fine di valutare l'idoneità del contributo sia idoneo a garantire la copertura integrale delle spese che possono determinarsi dopo il trasferimento. L'articolo 24, comma 7, chiarisce a tale proposito che, per determinate esigenze di ispezione o in presenza di fuoriuscite, in caso di insufficienza del contributo è possibile ricorrere alle risorse economiche del gestore. Considera pertanto necessario acquisire chiarimenti circa le modalità con le quali si intende disciplinare tale ricorso al fine di ridurre il rischio di insolvenza da parte del gestore. In caso di colpa di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 24, comma 8, il Ministero dello sviluppo economico procede alle azioni di ripristino necessarie utilizzando il contributo versato dal gestore prima del trasferimento di proprietà. Con riferimento a tale ipotesi tuttavia, qualora

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non sia sufficiente la predetta somma, la norma dispone che non è possibile un ulteriore recupero dei costi. Tale previsione prefigura quindi la possibilità di oneri, sia pure eventuali, a carico della finanza pubblica. In proposito, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
Con riferimento agli articoli 25, 27 e 33, recanti disposizioni di carattere finanziario, osserva che le disposizioni prevedono l'introduzione di tariffe, a carico dei gestori, volte al recupero degli oneri connessi ai diversi adempimenti amministrativi richiamati dal provvedimento in esame. In proposito, appare opportuno acquisire elementi dal Governo volti a chiarire che l'entità e le modalità di versamento della tariffa siano effettivamente idonee a garantire l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. In relazione alla prestazione di una garanzia finanziaria, rileva che la stessa è finalizzata alla copertura di oneri eventuali, insorgenti per cause riconducibili al gestore. Richiama, in particolare: la gestione in caso di revoca dell'autorizzazione del sito di stoccaggio da parte del Ministero dello sviluppo economico, tramite terzi o direttamente, fino al rilascio della nuova autorizzazione; i provvedimenti correttivi adottati direttamente dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente in caso di fuoriuscite o rilevanti irregolarità, qualora il gestore non possa adottare tempestivamente ogni provvedimento necessario; gli obblighi connessi alle fasi di chiusura e post-chiusura dei siti di stoccaggio che spettano al Ministero dello sviluppo economico qualora la chiusura venga disposta a seguito di revoca dell'autorizzazione. Rileva, inoltre, che non sono noti i criteri per la determinazione dell'entità della garanzia, sottolineando al riguardo l'opportunità acquisire chiarimenti dal Governo nonché elementi di valutazione riguardo all'effettiva idoneità della stessa ad assicurare l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione delle tipologie di interventi che dovrebbero essere svolti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente in caso di fuoriuscite o di gravi irregolarità, quali modifiche e ripristini degli impianti; messa in sicurezza dei siti; misure di salvaguardia della salute pubblica, compreso l'allontanamento della popolazione interessata. Per quanto riguarda la durata della garanzia finanziaria, osserva che l'articolo 25, comma 5, indica tassativamente i casi in cui la garanzia può avere validità oltre la durata dell'autorizzazione. Nel caso della revoca dell'autorizzazione, la garanzia ha validità fino al rilascio di una nuova autorizzazione ovvero fino al trasferimento di responsabilità, fatto salvo l'obbligo di pagamento del contributo per le spese post-chiusura ai sensi dell'articolo 26. Per quanto riguarda l'altra ipotesi indicata dalla norma, relativa alla chiusura, ordinaria o su richiesta motivata del gestore, del sito, osserva che la norma dispone che la garanzia sia valida fino al trasferimento di responsabilità, senza tuttavia richiamare espressamente la necessità, per il gestore, di adempiere agli obblighi finanziari di cui all'articolo 26. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti, al fine di escludere l'eventualità di spese post-chiusura che non possano essere coperte a valere sul contributo disciplinato dall'articolo 26. Riguardo all'articolo 35, recante modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, ritiene appare opportuno acquisire conferma dal Governo che le modifiche introdotte siano compatibili con l'ordinamento comunitario in materia al fine di evitare eventuali sanzioni. In particolare, per quanto attiene alle modifiche relative agli allegati che individuano i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità, includendo nell'ambito di tali verifiche le attività connesse allo stoccaggio di CO2, ritiene altresì utile acquisire conferma dal Governo che all'eventuale incremento di adempimenti le amministrazioni interessate potranno provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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Il sottosegretario Bruno CESARIO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo.

La seduta termina alle 14.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.
Atto n. 376.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Carlo NOLA (IRNP), relatore, nel rilevare che il provvedimento in esame non presenta profili finanziari problematici, osserva che la relazione tecnica prefigura la possibilità di effetti di maggior gettito, non quantificati, con riferimento alle controversie in materia di immigrazione e che analoghi effetti potrebbero derivare per il passaggio di una serie di procedimenti dal novero dei procedimenti speciali in camera di consiglio a quello dei processi svolti con rito sommario. In particolare, tale effetto si produrrebbe per i giudizio relativi all'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai; all'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e all'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato.

Il sottosegretario Bruno CESARIO comunica che non vi sono osservazioni da formulare con riguardo ai profili finanziari del provvedimento ed esprime parere favorevole all'ulteriore corso del medesimo.

Carlo NOLA (IRNP), relatore, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 6 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.30.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011.
(COM(2010)623 def.).

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.
(11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 luglio 2011.

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Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti al fine di addivenire alla formulazione di una proposta di parere che possa tenere conto anche dei contributi delle forze di opposizione. Osserva che, a suo avviso, la Commissione dovrebbe approfondire la relazione tra lo sviluppo e l'andamento demografico europeo, nonché le politiche in sostegno della famiglia. Chiede quindi ai rappresentanti dei gruppi di opposizione di fare pervenire eventuali richieste e propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva come sarebbe opportuno recepire nella proposta di parere non solo un riferimento alla questione degli Eurobond, ma anche osservazioni sulla politica fiscale e sulla tassazione delle rendite finanziarie, sulla base di quanto già previsto in altri documenti della Commissione, che hanno ricevuto un sostegno di tutti i gruppi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta del relatore, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani e precisa che la Commissione dovrà concludere l'esame dei documenti entro la settimana.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 luglio 2011.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20 alle 20.10.