CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2011
503.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 5 LUGLIO 2011

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.20.

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.
C. 2519 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia il riesame degli articoli aggiuntivi 2.0100, 2.0101 e 2.0102

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e l'esame dell'emendamento 1.90, riferiti al provvedimento in oggetto.

Marco MARSILIO (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento è stato esaminato, da ultimo, dalla Commissione bilancio nella seduta del 28 giugno 2011 e che, in quell'occasione, la Commissione bilancio, ha espresso un parere contrario sugli articoli aggiuntivi Paniz 2.0102, Capano 2.0100 e 2.0101, che introducono, nel codice di procedura civile, una apposita disciplina dei procedimenti di affidamento dei figli di genitori non coniugati, anche alla luce delle dichiarazioni rese in merito dal rappresentante del Governo, secondo il quale le innovazioni procedurali ivi previste potrebbero determinare nel loro complesso oneri per la finanza pubblica. Fa presente che il presidente della Commissione giustizia, con lettera trasmessa, nella giornata di ieri, ha chiesto alla Commissione di riesaminare il parere contrario espresso sulla proposta emendativa Paniz 2.0102, in considerazione del suo carattere meramente ordinamentale. In merito segnala che è pervenuta una nota del Ministero della giustizia secondo la quale le disposizioni recate dalle richiamate proposte emendative non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché gli adempimenti connessi alla nuova disciplina, non attribuendo nuove competenze agli uffici giudiziari, potranno essere espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale del tribunale per i minorenni. Chiede, quindi, al rappresentante del Governo se, alla luce di quanto osservato dal Ministero della giustizia, ritiene di poter modificare il proprio avviso in merito alle predette proposte emendative. In tale caso, ritiene che la Commissione potrebbe procedere alla revoca del parere espresso nella seduta di ieri sulle proposte emendative Paniz 2.0102, Capano 2.0100 e 2.0101. Segnala, infine, che nel fascicolo n. 2 degli emendamenti è presente l'emendamento Sisto 1.90 non contenuto nel fascicolo già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 28 giugno 2011. Osserva che l'emendamento che modifica l'articolo 468 del codice civile avente ad oggetto la rappresentazione in sede successoria non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che, sulla base degli ulteriori approfondimenti svolti, può ritenersi che dagli articoli aggiuntivi Paniz 2.0102, Capano 2.0100 e Capano 2.0101 non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Concorda, inoltre, sull'assenza di effetti finanziari dell'emendamento Sisto 1.90.

Marco MARSILIO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
riesaminati gli articoli aggiuntivi 2.0100, 2.0101 e 2.0102, ed esaminato l' emendamento 1.90, riferiti al progetto di legge C. 2519 e abb. - A, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli articoli aggiuntivi 2.0100, 2.0101 e 2.0102;

NULLA OSTA

sull'emendamento 1.90.

Conseguentemente si intende revocato il parere contrario sugli articoli aggiuntivi 2.0100, 2.0101 e 2.0102, espresso nella seduta del 28 giugno 2011».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Legge comunitaria 2010.
C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio - Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 giugno 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la Commissione dovrà proseguire l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al disegno di legge comunitaria 2010. Ricorda che nella giornata di ieri il relatore ha chiesto chiarimenti al Governo in merito a taluni emendamenti contenuto nel fascicolo 2 non presenti nel fascicolo 1 e che il Governo si è riservato di rispondere. Fa presente che è stato oggi trasmesso il fascicolo degli emendamenti n. 3 che reca alcune nuove proposte emendative della Commissione. Invita quindi il relatore ad esprimersi in merito a tali nuovi emendamenti. Ricorda che spetterà quindi al Governo manifestare il proprio avviso riguardo ai nuovi emendamenti contenuti nei fascicoli 2 e 3.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, preliminarmente rileva che la Commissione non potrà procedere ad esprimere il parere sulle proposte emendative 13.0200, 41.0203, 41.0204, 41.0205, 41.0206 e 41.0207 presentate dal Governo, in quanto non corredate di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, conseguentemente, sull' articolo aggiuntivo 41.0303 della Commissione, identico all'articolo aggiuntivo 41.0203. Con riferimento ai profili finanziari, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle seguenti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea: 1.301 che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il recepimento di alcune direttive in materia di offerta pubblica o ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. In particolare, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria a garantire che dall'attuazione della proposta non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda, inoltre, che l'emendamento ha un contenuto analogo all'emendamento Bernardo 1.150 sul quale la Commissione bilancio, nella seduta del 28 giugno 2011, ha espresso un parere di nulla osta; 10.300 che introduce un nuovo criterio direttivo per la delega relativa al coordinamento delle disposizioni in materia di organismi di investimento collettivo in valori immobiliari; al riguardo, nel segnalare che l'emendamento riprende molti dei contenuti dell'emendamento Bernardo 10.150 sul quale sono stati richiesti chiarimenti nella seduta del 28 giugno 2011, osserva che, al fine di escludere possibili effetti finanziari negativi, ritiene opportuno che il Governo confermi che, con il riferimento ai limiti previsti dall'articolo 27, comma 2, della legge n. 262 del 2005, si intenda prevedere esclusivamente una nuova destinazione delle risorse del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. In tal caso, ritiene opportuno prevedere una riformulazione del numero 6 nei seguenti termini: «la destinazione delle risorse del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, anche all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti III e IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, apportando alla disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti necessari»; 41.0300, che, al fine di dare attuazione alle disposizioni comunitarie in materia di misure e controlli per la protezione dell'euro contro la

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falsificazione, sostituisce l'articolo 8 del decreto-legge n. 350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, concernente l'obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità, introducendo disposizioni volte a permettere il ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete in euro false o inidonee a circolare in quanto danneggiate o mutilate. Rileva che nel secondo caso i gestori del contante ne corrispondono il controvalore al portatore e le banconote e le monete ritirate sono trasmesse rispettivamente alla Banca d'Italia e alla struttura designata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Osserva che la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i gestori del contante, avvalendosi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa, della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Fa presente che la proposta emendativa reca, inoltre, disposizioni volte a prevedere la custodia, da parte della Banca d'Italia, delle monete in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro, nonché obblighi di trasmissione di banconote, da parte della Banca medesima, alle altre Banche centrali nazionali, alla Banca centrale europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione europea e di informazione all'Autorità giudiziaria. Evidenzia che per la custodia delle banconote in euro sospette di falsità non è dovuto alcun compenso alla Banca d'Italia e la medesima non è tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di sequestro penale. Viene anche prevista la messa a disposizione degli aventi diritto, da parte della Banca medesima, delle banconote non è stata riconosciuta la falsità in giudizio. Ricorda che le competenze e le funzioni della Banca d'Italia in relazione alle banconote sospette di falsità sono esercitate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche ai sensi della legge n. 154 del 1978. osserva che la proposta emendativa reca, in fine, modifica le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 152 e 153, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, recante disposizioni in materia di ritiro della circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità. Al riguardo, in assenza della relazione tecnica, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari delle disposizioni in esame, con particolare riferimento ai compiti attributi alla Banca d'Italia e alle disposizioni concernenti la possibilità, da parte della Banca stessa, di avvalersi sia della Guardia di finanza per effettuare ispezioni, sia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 41.0301, che, al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/76/CE, già inserita nell'allegato B del disegno di legge comunitaria, reca disposizioni volte a modificare il decreto legislativo n. 385 del 1993, e in particolare sui provvedimenti che la Banca d'Italia può adottare al fine di regolamentare gli strumenti che le banche possono utilizzare, e che concernono la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo, il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili, il divieto di pagare interessi e la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Osserva che la proposta emendativa reca, inoltre, una modifica all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 153 del 1999, in base alla quale la natura di ente non commerciale riconosciuta alle fondazioni viene meno se la fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali in misura non superiore al 15 per cento del proprio patrimonio investita in beni immobili diversi da quelli strumentali, in

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luogo della misura attualmente prevista, superiore al 10 per cento del proprio patrimonio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle conseguenze di carattere finanziario derivanti dalle misure rivolte al sistema bancario, mentre, con riferimento, alle fondazioni, appare opportuno che il Governo chiarisca se le misure introdotte siano suscettibili di determinare minori entrate a legislazione vigente; 41.0302, che reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni dirette a regolamentare la procedura di notifica ed autorizzazione dei trasferimenti di fondo da e verso soggetti iraniani, di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 961/2001 del Consiglio del 25 ottobre 2010, nonché a stabilire norme recanti sanzioni amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni. Rileva che fra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, oltre quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), e), f) e g), è contemplata la possibilità per il Comitato di sicurezza finanziaria di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 2007 di chiedere valutazioni circa l'eventuale operazione commerciale sottostante al Ministero dello sviluppo economico, che può anche avvalersi a tale fine del Comitato consultivo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 96 del 2003. osserva che la proposta emendativa reca, in fine, una clausola di neutralità finanziaria. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo se l'attuazione della delega disposta dalla proposta emendativa possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, con riferimento all'articolo aggiuntivo 41.0303, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, osserva che esso ha un contenuto identico a quello dell'articolo aggiuntivo 41.0203 del Governo, sul quale, nella seduta del 28 giugno 2011, la Commissione bilancio ha rilevato l'assenza di relazione tecnica. Rileva, quindi, che in assenza della predisposizione della suddetta relazione, non è possibile valutare l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria e la Commissione, come ha accennato, non potrà, quindi, esprimere un parere in merito ad entrambi gli emendamenti. Comunica inoltre che nel fascicolo non sono più presenti le seguenti proposte emendative su cui ieri erano stati richiesti chiarimenti: Lupi 17.0150, Moffa 18.0150, Agostini 27.0150, Sani 27.0151, Centemero 41.0150, Gottardo 41.0152 e Della Vedova 41.0155.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda in primo luogo sull'opportunità di confermare i pareri contrari già espressi dalla Commissione sulle proposte emendative Fluvi 10.1, Fluvi 11.50, Di Giuseppe 17.53, Buttiglione 18.50, Bernardini 18.51, Contento 18.57, Contento 18.58, Contento 18.59, Contento 18.60, Buttiglione 18.61, Palomba 18.62, Ria 18.63, Di Stanislao 24.51, Paroli 24.01, Messina 33.57 e Piffari 33.58 in occasione dell'esame del disegno di legge C. 4059-A. Relativamente agli emendamenti Di Pietro 13.154, Bernardini 18.151 e Burtone 25.156 concorda con la valutazione del relatore, mentre, con riferimento sull'emendamento Formichella 6.150, ritiene che la clausola di invarianza contenuta nell'articolo 6 sia sufficiente a garantire che al pagamento della diaria di missione si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Relativamente agli emendamenti Bernardo 10.150 e 10.300 della Commissione, nel ritenere che essi non determinino effetti negativi per la finanza pubblica, stima, comunque, opportuno precisarne la formulazione nei termini indicati dal relatore. Nel segnalare altresì che l'articolo aggiuntivo 13.0200 del Governo non riveste carattere di onerosità, con riferimento all'emendamento Bernardini 18.150, fa presente che l'esborso di somme da parte dello Stato a titolo di risarcimento danni costituisce una spesa di natura obbligatoria e che il relativo capitolo di spesa è

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iscritto per memoria nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, rileva che l'emendamento sembra ridurre la platea dei possibili casi di risarcimento, rammentando altresì che l'ultima versione dell'articolo 18 contiene, comunque, una apposita clausola di salvaguardia. Rispetto agli emendamenti Ciccanti 21.150, Ciccanti 21.152, Gozi 21.153, Ciccanti 21.151 e Piffari 32.52 e all'articolo aggiuntivo Paroli 21.0150, pur non riscontrando effetti finanziari diretti, ritiene che debba essere effettuato un approfondimento con riferimento ai profili di compatibilità comunitaria. Relativamente all'articolo aggiuntivo 41.0206 del Governo, fa presente che il Ministero della giustizia ha prodotto una relazione tecnica che, allo stato, si limita ad asserire la possibilità, per la medesima, di far fronte alle nuove competenze nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza indicazione di capitoli di spesa. Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo 41.0207 del Governo osserva che il Ministero della giustizia ha fornito elementi di risposta che sono stati condivisi, ritenendo che le proposte non comportassero oneri per la finanza pubblica, mentre con riferimento all'articolo aggiuntivo 41.0202 del governo, fa presente che il Ministero della salute ha provveduto a modificare il comma 2, lettera b), sopprimendo il riferimento all'istituzione di una nuova banca dati, in ragione del fatto che la dizione utilizzata non corrispondeva alle considerazioni svolte nella relazione tecnica ed illustrativa che si riferiscono, invece, all'implementazione delle banca dati del farmaco umano, già esistente presso il Ministero della salute. Osserva quindi che l'emendamento risulta corredato dalla prescritta relazione tecnica, ancorché essa non sia stata trasmessa. Rileva, poi, che l'articolo aggiuntivo 41.0300 della Commissione non comporta oneri in quanto tende esclusivamente a disciplinare competenze già previste a legislazione vigente in capo ai soggetti interessati, compresa l'eventuale collaborazione con la Guardia di Finanza in quanto questa si realizzerebbe per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante e, quindi, nell'ambito dell'ordinaria attività di servizio. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 41.0301 della Commissione, fa presente che il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i poteri attribuiti alla Banca d'Italia saranno esercitati dalla medesima avvalendosi delle strutture e delle risorse già disponibili. Relativamente al comma 2, rileva che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la Banca d'Italia potrà esercitare i propri poteri con le strutture e le risorse di cui dispone. Osserva, poi, che la modifica introdotto dal comma 3 tende a coordinare la disposizione sulla natura dell'ente non commerciale delle Fondazioni di origine bancaria con la disciplina inerente la misura della quota percentuale di patrimonio delle medesime Fondazioni investibile in immobili diversi da quelli strumentali. Fa presene che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica. Segnala, poi, che l'articolo aggiuntivo 41.0302 della Commissione mira ad introdurre una disciplina articolata di procedure già esistenti e di compiti il cui svolgimento non richiede risorse ulteriori rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente, sottolineando come le disposizioni sanzionatorie non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Da ultimo, con riferimento ai restanti emendamenti, concorda con le valutazione espresse dal relatore.

Maino MARCHI (PD) chiede chiarimenti in ordine al parere espresso sugli emendamenti 1.301 e 10.300 della Commissione.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che l'emendamento 1.301 della Commissione è sostanzialmente identico all'emendamento Bernardo 1.150 su cui il

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Governo aveva già espresso parere favorevole, mentre sull'emendamento 10.300 della Commissione ribadisce l'opportunità di recepire la condizione suggerita dal relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati l'emendamento 1.301, il subemendamento 0.1.300.300 e gli emendamenti relativi agli articoli 6, 10 e agli articoli successivi, contenuti nel fascicolo 3, ad esclusione delle proposte emendative 32.300 e 33.300, riferiti al progetto di legge C.4059-A/R, recante Legge comunitaria 2010;
ritenuto di non esprimere il parere sulle proposte emendative 13.0200, 41.0203, 41.0204, 41.0205, 41.0206 e 41.0207 presentate dal Governo non corredate di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, conseguentemente, sull'articolo aggiuntivo 41.0303 della Commissione, identico all'articolo aggiuntivo 41.0203 del Governo;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 10.150 e 10.300,
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al capoverso lettera i-bis), sostituire il numero 6) con il seguente: 6) la destinazione delle risorse del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, anche all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti III e IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, apportando alla disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti necessari;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 41.0202,
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 2, lettera b), sostituire le parole: una banca dati nazionale e di con le seguenti: l'implementazione della banca dati del farmaco umano del Ministero della salute e;
al comma 2, sopprimere la lettera d);

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 10.1, 11.50, 13.154, 17.53, 18.50, 18.51, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 18.151, 24.51, 25.156, 33.57, 33.58 e sull'articolo aggiuntivo 24.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

Maino MARCHI (PD) nel manifestare apprezzamento per il rigore tenuto dalla Commissione nel rispettare la legge di contabilità con riferimento alla necessità della relazione tecnica per le proposte emendative presentate dal Governo, ribadisce la posizione del suo gruppo in ordine all'opportunità di stralciare l'articolo 18. Annuncia quindi l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV), pur prendendo atto dei passi avanti compiuti con la proposta di parere formulata dal relatore, ribadisce la contrarietà del proprio gruppo alle disposizioni contenute

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nell'articolo 18 ed annuncia, pertanto, un voto di astensione sulla proposta di parere.

Roberto OCCHIUTO (UdC) concorda con le osservazioni svolte dai colleghi, esprimendo l'apprezzamento del suo gruppo sul rigore tenuto sulle proposte emendative del Governo non corredate da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Ribadisce la necessità di stralciare l'articolo 18 del disegno di legge sulla modifica alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati e annuncia quindi l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 giugno 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.
Atto n. 372.

(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Marco MARSILIO (PdL), relatore, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica reca il regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, in attuazione dell'articolo 16 della legge n. 240 del 2010. Con riferimento agli articoli 3 e 7, in materia di procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti volti a confermare che le attività affidate al Comitato tecnico possano essere effettivamente svolte senza alcun compenso o rimborso spese, tenuto conto che il testo fa riferimento ad un numero massimo di 5 membri senza specificare se appartengano o meno alla pubblica amministrazione. Sottolinea che andrebbe inoltre chiarito se alle norme in esame sia applicabile l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede la possibilità di dare luogo al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad organismi e comitati. In merito all'articolo 5, relativo alle sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, ribadisce quanto già osservato in sede di esame parlamentare del disegno di legge in materia di organizzazione delle università, legge n. 240 del 2010, circa l'opportunità di disporre dei dati e delle procedure di calcolo in base ai quali sono state stimate una spesa per le procedure di abilitazione pari a circa 17.000.000 di euro all'anno ed una complessiva riduzione dei costi annuali rispetto a quanto previsto in base alla legislazione previgente. Osserva inoltre che, secondo la relazione tecnica, il meccanismo finanziario previsto dall'articolo 5, relativo alla rimodulazione del fondo di finanziamento ordinario delle università, è volto a garantire l'invarianza finanziaria pure in presenza di «oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione». In proposito ritiene che andrebbe chiarito se, oltre alle spese relative al funzionamento delle commissioni di valutazione, rientrino nel predetto meccanismo di compensazione anche quelle connesse alla logistica e al supporto di segreteria, nonché quelle derivanti dalla nomina di un responsabile del procedimento. In merito ai

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profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 dispone che le università individuate per l'espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione assicurino le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di integrare la norma in esame specificando che le risorse a cui si fa riferimento sono quelle disponibili a legislazione vigente. In merito all'articolo 6, che disciplina la Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario, osserva che la relazione tecnica afferma che la neutralità finanziaria delle norme relative al funzionamento delle commissioni nazionali si basa sul meccanismo di compensazione previsto dalla legge delega, riproposto con l'articolo 5, comma 4, del provvedimento in esame: si tratta della rimodulazione del Fondo per il funzionamento ordinario, con la quale dovrebbe tenersi conto delle spese sostenute dagli atenei per le operazioni di esame delle abilitazioni. In base a quanto indicato sia dalla relazione tecnica riferita alla legge n. 240 del 2010 sia dalla relazione tecnica in esame, tale neutralità finanziaria sembrerebbe subordinata all'effettiva realizzazione dei risparmi di spesa indicati dalle predette relazioni tecniche a fronte di una riduzione dei settori scientifico-disciplinari e di una conseguente diminuzione delle procedure annue da attivare. Diversamente, infatti, i nuovi adempimenti, previsti dal testo in esame, potrebbero determinare i presupposti per successivi incrementi del Fondo ordinario non scontati nelle previsioni tendenziali. Sul punto ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 6 detta il procedimento preordinato alla formazione della commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri. Al riguardo, conformemente a quanto indicato dalle disposizioni di legge da cui discende il presente regolamento e in particolare dall'articolo 16, comma 3, lettere f) e g), della legge n. 240 del 2010, e dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, appare necessario che il Governo valuti l'opportunità di apportare le seguenti modifiche: integrare la disposizione di cui al comma 1, prevedendo che la formazione della commissione nazionale avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei; prevedere, al comma 2, che la partecipazione dei quattro commissari ivi previsti alla commissione nazionale non dia luogo alla corresponsione agli stessi di compensi, emolumenti ed indennità; aggiungere, alla fine del comma 7, la previsione per cui il compenso per i commissari in servizio all'estero è determinato con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e rientra tra gli oneri indicati all'articolo 5, comma 4, per il funzionamento di ciascuna commissione per l'espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione; specificare, al comma 11, che l'esenzione dall'ordinaria attività didattica di commissari in servizio presso atenei italiani è solo parziale e non dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Bruno CESARIO con riferimento all'articolo 7, comma 6, circa la richiesta di chiarimento sui costi di funzionamento del Comitato tecnico, fa presente che, nel testo dell'articolato, è espressamente specificato che il predetto organo opera a titolo gratuito. Riguardo l'articolo 5, in relazione alla copertura finanziaria, concorda sull'opportunità di integrare dal punto di vista formale la previsione di cui al comma 2, con l'indicazione che le risorse umane, strumentali e finanziarie sono quelle disponibili a legislazione vigente. In merito ai rilievi mossi circa la copertura finanziaria dell'articolo 6, fa presente che, fermo restando la neutralità finanziaria garantita dalla legge n. 240 del 2010, concorda sull'opportunità di introdurre nell'articolato

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del regolamento le integrazioni indicate dal relatore.

Maino MARCHI (PD) chiede al rappresentante del Governo di voler integrare i chiarimenti forniti con riferimento all'articolo 5, richiamando le considerazioni svolte al riguardo da parte del relatore.

Marco MARSILIO (PdL), relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari (atto n. 372);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
ritenuta l'opportunità di adeguare le disposizioni di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame alle disposizioni di legge da cui discende il presente regolamento (in particolare dall'articolo 16, comma 3, lettere f) e g), della legge n. 240 del 2010), e ai contenuti della relazione tecnica allegata al provvedimento in esame;
ritenuta, altresì, l'opportunità di apportare una modifica formale al comma 2 dell'articolo 5 al fine di precisare che le risorse ivi indicate sono quelle disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 5, comma 2, dopo la parola: disponibili inserire le seguenti: a legislazione vigente e;
all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: alla formazione inserire le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei,;
all'articolo 6, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai membri delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità.;
all'articolo 6, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai commissari in servizio all'estero individuati ai sensi del presente comma è corrisposto un compenso determinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il cui onere è ricompreso tra quelli relativi al funzionamento di ciascuna commissione ai sensi del comma 4 dell'articolo 5.;
all'articolo 6, comma 11, dopo la parola: essere inserire la seguente: parzialmente e dopo le parole: attività didattica, inserire le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con la proposta del relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV), dichiarando il proprio apprezzamento per la proposta del relatore, che consente di superare gli aspetti problematici del provvedimento, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla medesima proposta.

Maino MARCHI (PD), pur apprezzando il contenuto della proposta formulata dal relatore, ribadisce l'opportunità di acquisire ulteriori chiarimenti sulle implicazioni finanziarie dell'articolo 5 dello schema.

Il sottosegretario Bruno CESARIO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenente gli elementi di chiarimento richiesti dall'onorevole Marchi.

Mario BACCINI (PdL) esprime la preoccupazione che la previsione dell'assenza di qualsiasi rimborso o indennità

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possa inficiare il funzionamento della Commissione esaminatrice, anche in relazione alle modalità di composizione previste.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) osserva come il provvedimento appaia nel suo complesso condivisibile e recepisca sostanzialmente le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato. Annuncia, pertanto, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta formulata dal relatore.

Maino MARCHI (PD), prendendo atto della documentazione integrativa depositata dal rappresentante del Governo, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale.
Atto n. 369.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Rilevi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca un regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010. Con riferimento agli adempimenti amministrativi in materia ambientale, sottolinea che non vi sono osservazioni da formulare circa le modifiche al regime di smaltimento delle acque reflue, come introdotte dagli articoli 2 e 3, nel presupposto, su cui appare utile una conferma, che le stesse siano compatibili con l'ordinamento comunitario in materia. Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 5, che prevedono in materia ambientale la competenza esclusiva dello sportello unico per le attività produttive per le istanze e la documentazione presentate dalle imprese, ritiene utile acquisire elementi circa lo stato di implementazione dello sportello unico sul territorio nazionale e, quindi, circa l'applicabilità delle disposizioni in esame in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene, altresì, opportuno acquisire conferma dal Governo riguardo alla compatibilità degli interventi di monitoraggio, previsti dall'articolo 6, rispetto all'obbligo di invarianza finanziaria prescritto dalla medesima norma. A tal fine sembrerebbe utile disporre di elementi informativi in ordine alla tipologia di attività di controllo che si intende porre in essere, nonché in ordine alle risorse che potrebbero essere utilizzate per dare corso ai necessari adempimenti. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 6, comma 2, prevede che alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 1, le amministrazioni interessate provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno integrare la formulazione della suddetta disposizione, prevedendo, conformemente a quanto affermato nella relazione tecnica, che quanto sopra previsto avvenga, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Bruno CESARIO conferma che dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come peraltro segnalato dal relatore. Con riferimento all'articolo 5, ribadisce che la norma non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica come emerge, in maniera dettagliata, da una nota predisposta dagli uffici del Ministro per la semplificazione normativa che fornisce anche gli ulteriori elementi informativi richiesti dal relatore. In merito all'articolo 6, tenuto conto che lo stesso

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articolo prevede, al comma 2, che le amministrazioni provvedano alle predette attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigenti, conferma l'idoneità della clausola di invarianza a garantire l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto risulta sufficiente allo svolgimento del monitoraggio previsto una mera razionalizzazione e riorganizzazione delle attività già poste in essere nell'ambito delle funzioni istituzionali attribuite. Con riferimento alle proposte del relatore di integrare il testo della clausola di invarianza dell'articolo 6, comma 2, prevedendo che le attività di monitoraggio, coerentemente con quanto indicato nella relazione tecnica, avvengano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fa presente di poter assentire tale modifica, pur ritenendo che l'attuale formulazione del comma 2 fornisca sufficienti assicurazioni, anche in considerazione di quanto riportato nella relazione tecnica.

Giuseppe FALLICA (PdL) relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale (atto n. 369);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
le modifiche al regime di smaltimento delle acque reflue introdotte dagli articoli 2 e 3 del provvedimento sono compatibili con l'ordinamento comunitario in materia ed in particolare con la disciplina di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
le disposizioni di cui all'articolo 5, concernenti lo sportello unico per le attività produttive, si limitano a ribadire quanto già previsto a legislazione vigente e a predisporre un coerente coordinamento del quadro normativo, disciplinandone l'operatività attraverso l'utilizzo di strumenti informatici di base ampiamente diffusi e da tempo obbligatori per legge in tutte le amministrazioni; peraltro, essendo il ricorso a tali strumenti previsto nell'ambito del generale programma di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni promosso dal Governo ai sensi della legislazione vigente, all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste in base alla stessa legislazione vigente;
l'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 6 non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto ad essa si provvederà con le risorse umane e strumentali annualmente disponibili e impiegate per i compiti di accertamento e verifica delle procedure autorizzative;
risulta, comunque, opportuno integrare la clausola di invarianza contenuta nel comma 2 dell'articolo 6,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 6, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 giugno 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 15.05.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Concludere il primo semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: orientamenti per le politiche nazionali nel 2011-2012.
(COM(2011)400 definitivo).

Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2011 e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell'Italia, 2011-2014.
(SEC(2011)810 definitivo).

Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
(SEC(2011)828 definitivo).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione - Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 giugno 2011.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, illustra una nuova formulazione della proposta di documento finale (vedi allegato), sottolineando come essa sia stata integrata al fine di recepire indicazioni fornite dai gruppi dell'Italia dei Valori e dell'Unione di Centro. Auspica, pertanto, che sia possibile raggiungere, come spesso accaduto in passato, una ampia convergenza sul contenuto del documento.

Renato CAMBURSANO (IdV) prendendo atto positivamente del recepimento, da parte del relatore, delle richieste di integrazione del documento proposto, avanzate dall'Italia dei Valori, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova formulazione della proposta di documento finale del relatore.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), nel rilevare come la proposta di documento finale da ultimo presentata dal relatore recepisca le sollecitazioni formulate dal proprio gruppo, ritiene che sussistano le condizioni per l'espressione di un voto favorevole, anche in ragione della specificità degli atti esaminati.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur manifestando apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore nell'elaborazione del documento in discussione, come per altri riguardanti tematiche analoghe, annuncia l'astensione del suo gruppo, sottolineando come questo non possa votare un documento che manifesta un preventivo giudizio positivo sulla manovra finanziaria in corso di definizione.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), anche alla luce dell'integrazione del documento finale proposta dal relatore, annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di documento finale.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottolineano come sia mancata nel dibattito la voce del Governo, auspica che il Consiglio dei ministri tenga conto del medesimo nella stesura definitiva della manovra che si accinge a varare.

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Il sottosegretario Bruno CESARIO esprime un parere favorevole sulla proposta di documento finale.

La Commissione approva la proposta di documento finale.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che, come di consueto, il documento approvato venga trasmesso anche all'Istituzioni dell'Unione europea.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.15.