CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2011
500.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 giugno 2011. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 10.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.
C. 4373 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michele SCANDROGLIO (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo rilevando che l'Accordo in esame, concluso tra l'Italia e la Giordania nel novembre 2007, è volto alla prestazione di assistenza e cooperazione reciproca ai fini del rispetto della legislazione doganale ed alla realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
Ritiene che l'entrata in vigore dell'Accordo potrà ulteriormente consolidare la nostra proiezione economica in Giordania: a tale proposito ricordo che secondo i dati offerti dall'ICE, l'Italia occupa l'ottava posizione tra i fornitori del Regno (era al 7o

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posto nel 2008 e all'8o nel 2009). Tra gli Stati aderenti all'Unione Europea, l'Italia si mantiene saldamente al secondo posto, dopo la Germania che ha però un export quasi doppio rispetto al nostro.
Sul piano più propriamente politico-diplomatico, richiama il ruolo strategico svolto dalla Giordania negli equilibri regionali: in particolare, a seguito del trattato del 1994, la Giordania è, insieme all'Egitto, tra gli unici due Stati della regione ad aver siglato un trattato di pace con Israele. Anche nei confronti dell'Iraq, la Giordania sta svolgendo un ruolo equilibrato e di stimolo alla riconciliazione.
Evidenzia quindi come la Giordania, monarchia costituzionale caratterizzata da una fortissima influenza del potere del sovrano, sia oggi investita, al pari degli altri paesi dell'area, da profondi venti di cambiamento che non hanno fortunatamente avuto uno sbocco violento ed eversivo. Nel marzo si è insediata una Commissione per il dialogo nazionale, composta da 53 membri (tra cui accademici e componenti dell'opposizione), con il compito di mettere a punto una serie di riforme democratiche, tra cui la riforma elettorale, oggi criticata dalle forze di opposizione, mentre il 13 giugno scorso in un intervento televisivo il re Abdallah II ha promesso una serie di riforme in senso parlamentare dell'assetto istituzionale giordano, senza però specificarne i tempi di attuazione.
Per quanto attiene ai contenuti dell'Accordo, segnala che l'articolo 3 disciplina lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci. Sono previste particolari forme di cooperazione dirette, tra l'altro, a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando, il traffico di stupefacenti. In tale ottica, ciascuna Parte si impegna, sulla base della segnalazione dell'altra Parte, a sorvegliare - in entrata e in uscita dal proprio territorio - persone che (si sospetta) abbiano commesso reati doganali, nonché mezzi di trasporto e merci segnalati o sospettati di essere strumento per, o oggetto di, traffici illeciti. Particolare rilievo assumono le disposizioni di cui all'articolo 15, che disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. L'articolo 16 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello previsto dalle rispettive legislazioni nazionali. Vengono inoltre indicate le altre misure che debbono essere adottate in materia di tutela dei dati personali. L'assistenza può comunque essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte richiesta, oppure comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali, nonché un segreto d'ufficio o di stato. L'articolo 20 regola le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-giordana che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi.
Conclusivamente, fa presente che il disegno di legge di ratifica, oltre a contenere le consuete previsioni sull'autorizzazione alla ratifica e sull'ordine di esecuzione dell'Accordo, autorizza all'articolo 3 la spesa di 11.325 euro l'anno a decorrere dal 2011, disponendo che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI raccomanda la celere approvazione dell'importante accordo bilaterale in titolo, che assumere natura

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strategica in relazione all'attuale situazione della Giordania.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.
C. 4374 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario BARBI (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo rilevando che l'accordo all'esame della Commissione rappresenta la seconda modifica dell'Accordo di partenariato che caratterizza i rapporti tra l'Unione europea e il vasto gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nei cui confronti tradizionalmente la Comunità europea aveva rivolto la maggior parte delle attenzioni in ordine alle problematiche dello sviluppo sin dalle Convenzioni di Yaoundé del 1963 e di Lomé del 1975. Il successivo Accordo di Cotonou del 23 giugno 2000 - ratificato dal nostro Paese con la legge 3 ottobre 2002, n. 235 - è stato infatti riveduto una prima volta con l'Accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005, a sua volta ratificato dall'Italia mediante la legge 9 novembre 2007, n. 215.
Rileva il fatto che anche questo Accordo, aperto alla firma nella capitale del Burkina Faso, Ouagadougou, il 22 giugno 2010, si basa sull'articolo 95 dell'Accordo del 2000, che ne prevede la revisione quinquennale. La nuova modifica è volta, come è naturale, all'adattamento del quadro normativo dei rapporti UE-ACP ai mutamenti che si sono verificati nelle relazioni internazionali.
Osserva che una delle questioni centrali oggetto della revisione è la valorizzazione della dimensione dell'integrazione regionale, particolarmente sentita nel continente africano, con una crescita progressiva del ruolo dell'Unione africana. Viene tuttavia posta attenzione, più in generale, a tutte le aree di integrazione economica regionale che riguardino Stati ACP, e al ruolo delle relative organizzazioni. Tutto ciò si riflette particolarmente nelle modifiche agli articoli 6, 8, 11, 30 e 35.
Sottolinea come un altro aspetto della revisione consista nel porre al centro dell'attenzione il rapporto tra sicurezza e sviluppo, nel senso che senza la prevenzione dei conflitti non è immaginabile un'azione duratura di impulso decisivo al decollo economico e sociale dei paesi svantaggiati: tutto ciò è contenuto essenzialmente nelle modifiche agli articoli 11, 72, 72-bis e 73.
In particolare, precisa che la prevenzione e soluzione dei conflitti oggetto dell'articolo 11, viene estesa al contrasto delle attività mercenarie e alla lotta alla criminalità organizzata internazionale, in applicazione dello Statuto della Corte penale internazionale. Vengono poi aggiunti l'articolo 11-bis e l'articolo 11-ter che impegnano le Parti alla cooperazione, rispettivamente, in materia di lotta contro il terrorismo e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa: quest'ultima, in particolare, sarà finanziata mediante strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-CE.
Si sofferma quindi sul riferimento agli Obiettivi di sviluppo del Millennio che, come nota la relazione al disegno di legge, erano stati trascurati nella precedente revisione dell'Accordo di Cotonou, mentre fanno oggetto delle modifiche che l'Accordo del 2010 apporta al Preambolo, nonché agli

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articoli 1 e 19. D'altra parte, nell'Accordo in esame si introducono in posizione preminente anche le problematiche dell'efficacia degli aiuti allo sviluppo e della coerenza delle politiche relative, che la UE si impegna a promuovere fra gli Stati membri (modifiche agli articoli 2, 8, 12 e 56). Inoltre, viene valorizzato il contributo del CSI (Centro per lo sviluppo delle imprese) e del CTA (Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale) - e ciò nelle modifiche all'Allegato III -, mentre anche la programmazione, il finanziamento e l'attuazione della cooperazione europea allo sviluppo subiscono una rivisitazione, al fine di migliorarne la trasparenza e l'efficacia (modifiche all'Allegato IV).
Richiama poi i profili relativi ai cambiamenti climatici che sono inseriti nelle modifiche concernenti gli articoli 1, 20 e 30-bis ed elevati al rango di settore principale di cooperazione tra UE e ACP, allo scopo di assistere gli Stati ACP nel loro adattamento, attenuandone le conseguenze potenzialmente drammatiche. A tale scopo, particolare riguardo è stato dedicato agli Stati ACP più vulnerabili ai mutamenti del clima, quali ad esempio i piccoli Stati insulari del Pacifico - la cui stessa esistenza è posta a rischio dal progressivo innalzamento del livello degli oceani -, ovvero ai paesi africani della fascia sub-sahariana del Sahel, sui quali incombe il fenomeno opposto della totale desertificazione.
Per quanto riguarda gli aspetti commerciali, prende atto che le modifiche - scontato il venir meno dei residui regimi preferenziali a favore degli Stati ACP che l'Accordo di Cotonou aveva mantenuto, e che sono scaduti già dal 31 dicembre 2007 - riaffermano con forza il ruolo degli accordi di partenariato economico (APE), che sono volti a sostenere i paesi ACP, migliorandone al tempo stesso le economie soprattutto con la sempre maggiore integrazione nel commercio internazionale.
Dal punto di vista istituzionale, fa presente che le modifiche agli articoli 4, 8, 10 e 17 mirano ad incrementare il novero degli attori del dialogo politico nel quadro del partenariato UE-ACP, includendovi i Parlamenti nazionali, nonché soggetti esponenziali delle società civili dei paesi ACP. Gli Stati ACP vengono altresì, in quanto gruppo, maggiormente considerati nelle modifiche all'Allegato VII, ispirato ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto.
Esprime peraltro vivo apprezzamento per la modifica al Protocollo 3 dell'Accordo di Cotonou, che ha consentito al Sudafrica di aderire all'Accordo in esame, pur senza essere Parte dell'Accordo del 2000. È stata già adottata in tale ottica una Dichiarazione congiunta su migrazioni e sviluppo, come orizzonte programmatico di una cooperazione in settori rilevanti quali le rimesse degli emigranti, la riammissione, la tratta di esseri umani.
Segnala che la seconda revisione dell'Accordo di Cotonou non è accompagnata da un nuovo protocollo finanziario, rimanendo in vigore il protocollo finanziario relativo al X Fondo europeo di sviluppo, che copre il periodo 2008-2013. L'Italia contribuisce con l'importo globale non incrementabile di 2.916.905.200 euro, come stabilito dall'Accordo riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari. Ne consegue, come riportato nella relazione illustrativa, che la prosecuzione delle attività poste in essere in attuazione dell'Accordo rientra nella clausola di neutralità finanziaria, non prevedendo richieste di contributi addizionali o di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.
Sottolinea, infine, l'interesse e la rilevanza dell'azione europea di cooperazione allo sviluppo, tema oggetto di una costante attenzione da parte del Comitato permanente sugli Obiettivi del millennio. Ritiene quindi auspicabile un approfondimento sul provvedimento in esame, tramite audizioni di esponenti della Commissione e del Parlamento europeo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI evidenzia la necessità di una rapida approvazione del provvedimento al fine di adeguare gli strumenti di cooperazione alla mutata realtà internazionale.

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Stefano STEFANI, presidente, condivide l'auspicio conclusivo del relatore, che sottoporrà all'Ufficio di presidenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. Nell'imminenza dell'inizio delle comunicazioni del Presidente del Consiglio, non essendovi obiezioni, avverte che i successivi punti all'ordine del giorno saranno trattati dopo la conclusione della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 10.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 22 giugno 2011. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 13.15.

5-04858 Narducci: Sulle modalità di servizio all'estero del personale scolastico.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Franco NARDUCCI (PD), pur insoddisfatto nel merito della risposta, ringrazia il sottosegretario Craxi per il quadro informativo reso. Ribadisce l'inottemperanza da parte amministrativa dell'ordine del giorno da lui presentato in Assemblea e lamenta le molte insufficienze e parzialità che caratterizzano la circolare ministeriale dello scorso 17 maggio, senza peraltro alcuna preoccupazione per la gestione della fase transitoria. Ritiene quindi naturale che i soggetti discriminati possano dare vita ad un complesso e costoso contenzioso giudiziario. Denuncia infine la stridente contraddizione tra l'elevato potenziale culturale del servizio scolastico all'estero e la sua gestione sempre più complicata e confusa.

5-04889 Nirenstein: Sull'allestimento di nuove flottiglie dirette a Gaza.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) si dichiara sostanzialmente soddisfatta per la dettagliata ed impegnata risposta del sottosegretario, pur lamentando come la nuova flottiglia diretta a Gaza sia ormai in partenza nonostante che il governo turco sembri aver cambiato parere, rendendosi finalmente conto della pericolosità di tale iniziativa. Nel prendere della grande buona volontà del governo italiano, lo invita a continuare ad agire con la massima determinazione perché la comunità internazionale riesca a bloccare tale traffico. Esprime infine il timore che la vicenda possa avere ripercussioni negative sul delicato rapporto tra Israele e Turchia, che sta invece vivendo una fase di positivo riavvicinamento.

5-04890 Renato Farina: Sul rapimento di una studentessa pakistana di religione cristiana.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Renato FARINA (PdL), nel dichiararsi pienamente soddisfatto, ringrazia il sottosegretario Craxi per l'esauriente risposta che dimostra la grande partecipazione del governo alla sostanza della questione. Sottolinea l'importanza di aver affrontato il caso nella sede parlamentare nella consapevolezza che l'attenzione istituzionale

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dell'Italia possa essere recepita in Pakistan. Invita infine il governo a rendersi parte attiva presso l'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani affinché sia avviata un'indagine ufficiale sulla vicenda oggetto dell'interrogazione che, a suo avviso, troverebbe peraltro favorevolmente disposto lo stesso governo pakistano le cui autorità, non a caso, stanno proteggendo la famiglia della studentessa rapita.

Stefano STEFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in titolo.

La seduta termina alle 13.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).