CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2011
500.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e VII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 28 GIUGNO 2011

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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 giugno 2011. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale recante attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 187 del 2010, concernente la definizione di nuovi servizi ausiliari dell'attività di polizia affidati agli steward, nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto del ministro dell'interno 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi.
Atto n. 360.
(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore per la I Commissione, ricorda che la prima esperienza applicativa del decreto ministeriale 8 agosto 2007 ha fatto emergere la necessità di introdurre alcuni correttivi alle modalità di gestione ed impiego degli steward, attraverso l'estensione dei servizi ausiliari dell'attività di polizia che non comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni, allo scopo di rispondere ad almeno due esigenze: approntamento di controlli più accurati onde evitare l'introduzione nell'impianto sportivo degli strumenti più pericolosi per l'incolumità pubblica (come i petardi); concorso nell'attività di primo intervento teso ad evitare la pratica dello scavalcamento dei varchi anche per ragioni di incolumità dello stesso trasgressore.
Le attività affidate agli steward sono, tra l'altro, attività di bonifica, vale a dire di ispezione dell'intero impianto sportivo prima della sua apertura al pubblico; e di selezione degli accessi, attraverso un prefiltraggio in prossimità dei varchi di accesso e un filtraggio presso gli accessi ed in prossimità dei tornelli elettronici. Gli steward curano, inoltre, alcune attività all'interno dell'impianto sportivo; intervengono in caso di violazioni del regolamento

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d'uso dell'impianto; e curano infine la documentazione delle attività svolte.
Lo schema in esame, oltre ad individuare i nuovi servizi ausiliari delle attività di polizia e relative modalità e condizioni di esercizio, come prescritto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 187 del 2010, integra per ulteriori aspetti le disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2007. Tale integrazione è effettuata, come affermato dalla relazione illustrativa, «tenuto conto di quanto emerso anche in sede di attività svolta dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al fine di migliorare il sistema dell'impiego degli steward, con specifico riferimento all'attività formativa e alla gestione dell'organizzazione al momento dell'afflusso degli spettatori.
Più specificamente, l'articolo 1, comma 1, dispone la revoca dell'attestazione della qualificazione delle strutture cui è affidata la formazione degli aspiranti steward, qualora sia accertata la perdita dei requisiti minimi di cui all'allegato B del decreto medesimo (lettera a). A tal fine, integra l'articolo 3, comma 5, dello stesso decreto.
In particolare, il punto 4 dell'allegato B citato dispone che i percorsi formativi sono certificati ex ante, attraverso la definizione di un sistema di requisiti specifici relativi a strutture (per esempio le aule di formazione), risorse e professionisti che intervengono nel processo. I requisiti e le caratteristiche minime dei soggetti abilitati ad erogare la formazione generale sono accertati dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. I percorsi formativi sono altresì certificati ex post, con riferimento alle attività formative e al raggiungimento degli obiettivi didattici per ciascuna area di formazione proposta (le cinque macro aree individuate).
Lo schema in esame apporta, inoltre, alcune modifiche all'articolo 6 del decreto in ordine alle modalità di svolgimento del servizio degli steward (lettera b), introducendo la previsione che lo steward segnali all'interessato, durante le attività di prefiltraggio o di filtraggio la facoltà di depositare, in luoghi appositamente individuati dalla società sportiva, oggetti che non possono essere introdotti nell'impianto sportivo.
La definizione dei servizi ausiliari di polizia che possono essere svolti dagli steward e delle relative condizioni e modalità di espletamento è oggetto di tre nuovi commi introdotti nell'articolo 6 del decreto ministeriale. Il controllo diretto ad evitare l'introduzione di oggetti vietati può essere svolto anche attraverso controlli a campione manuali mediante la tecnica del pat-down (perquisizione) secondo le modalità già osservate dai soggetti privati autorizzati in ambito aeroportuale (lettera a).
A tal proposito la relazione illustrativa richiama espressamente il regolamento della Commissione n. 185 del 2010, del 4 marzo 2010, che, in ambito europeo, reca disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile nonché nei porti e nelle stazioni ferroviarie e metropolitane sia il decreto 15 settembre 2009, n. 154.
Il previsto ampliamento dei servizi ausiliari risulta, inoltre, finalizzato ad uniformare i compiti degli steward a quelli espletati dalle corrispondenti figure in ambito europeo in attuazione di quanto previsto, in modo specifico, da una Risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2006 (2006/C322/01) concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro.
L'attività di prefiltraggio e filtraggio degli steward può essere attuata anche tramite il concorso nelle procedure di primo intervento volte ad evitare accessi non consentiti nell'impianto sportivo attraverso lo scavalcamento dei varchi d'ingresso ovvero prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità dell'interessato e degli spettatori fermo restando l'obbligo d'immediata segnalazione alle forze di polizia (lettera b).

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I servizi indicati possono essere affidati agli steward nell'ambito delle linee guida e delle misure definite dall'Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive (comma 2-ter) e possono essere svolti da steward che hanno acquisito una specifica attestazione formativa, previo assenso del questore e sotto la costante supervisione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza (comma 2-quater).
L'articolo 2 dello schema in esame, recante disposizioni transitorie e finali, stabilisce che i nuovi servizi ausiliari, in relazione alla stagione calcistica in corso, oramai prossima alla chiusura, potranno essere svolti solo da steward che abbiano seguito un apposito aggiornamento professionale organizzato dalle società sportive d'intesa con la questura e con modalità e tempi definiti dall'Osservatorio di cui sopra (comma 1).
L'articolo 2 prevede, altresì, che le disposizioni del decreto si applichino decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (comma 2). Infine, viene stabilito che l'Osservatorio formuli, entro due anni, eventuali proposte per la revisione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame (comma 3).
Conclude osservando che sarà necessario, nel corso del dibattito, valutare, anche alla luce delle considerazioni del Governo, le proposte che vengono dalle associazioni degli steward, fermo restando l'auspicio, da parte dei relatori, che si possa addivenire ad un parere il più possibile condiviso.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore per la VII Commissione, osserva che lo schema di decreto ministeriale in esame è volto a definire i nuovi servizi ausiliari dell'attività di polizia affidati agli steward - allo scopo di migliorare il servizio da essi espletato e in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 187 del 2010 - a tal fine modificando il decreto ministeriale 8 agosto 2007. Quest'ultimo è, inoltre, modificato per ulteriori aspetti attinenti l'organizzazione e il servizio degli stessi steward.
Ricorda, al riguardo, che il citato decreto ministeriale ha attuato l'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive», definendo i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato del controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché dell'instradamento degli spettatori e della verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, stabilendo le modalità di collaborazione degli steward con le Forze dell'ordine.
Rileva, quindi, che la figura del cosiddetto steward rappresenta un tratto caratteristico del modello di sicurezza adottato in diversi Paesi europei, in particolare nel Regno Unito. Nel nostro ordinamento, disposizioni specifiche sono state introdotte nell'ambito dei provvedimenti finalizzati al contrasto degli episodi di violenza in occasione delle manifestazioni sportive.
Ricorda, a tale proposito, il decreto-legge n. 28 del 2003 - cosiddetto «decreto Pisanu» - che prevede che, in occasione di competizioni calcistiche, i titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità siano numerati e che, al fine di prevenire l'introduzione di strumenti di offesa, l'ingresso agli impianti debba avvenire attraverso varchi dotati di metal detector presidiati da personale appositamente incaricato. L'articolo 6-quater della legge n. 401 del 1989, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive», aggiunto dal decreto-legge n. 162 del 2005, recante «Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive» - nel disciplinare i reati consistenti nella violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive - fa invece riferimento ai soggetti «incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive», specificando che devono possedere

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i requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia.
Osserva quindi che, successivamente, l'articolo 2-ter del già citato decreto-legge n. 187 del 2007, affidando ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei requisiti, delle modalità di selezione e formazione dei cosiddetti steward, ha, tra l'altro, stabilito che le società sportive incaricate dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, comunichino al prefetto della provincia i nominativi delle persone adibite ai servizi di controllo cosicché quest'ultimo, effettuati i necessari controlli, possa vietare alle società sportive l'utilizzo di personale che non risulti in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni sopra indicate.
Da ultimo, l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 187 del 2010, novellando l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, prevede che ai cosiddetti steward possano essere affidati, in aggiunta ai compiti già previsti, ulteriori servizi, definiti come servizi ausiliari dell'attività di polizia per i quali non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia, rimettendone l'individuazione, nonché la definizione di condizioni e modalità di affidamento, ad un decreto del Ministro dell'interno. Lo stesso articolo, novellando la legge n. 401 del 1989, da una parte, dispone l'applicabilità ai reati di violenza o minaccia nei confronti degli steward, dell'aggravante prevista dall'articolo 339, terzo comma, del codice penale, di fatto commesso «mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone», dall'altra, equipara gli steward ai pubblici ufficiali al fine dall'applicazione delle pene previste dal reato di lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 583-quater del codice penale.
Per completezza, ricorda infine che con il decreto ministeriale 24 febbraio 2010 sono state apportate modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, introducendo la possibilità per le società organizzatrici di avvalersi, oltre che degli istituti di sicurezza privati autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, delle agenzie di somministrazione di lavoro e di altre società appaltatrici di servizi, che possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente e il lavoro accessorio. In ottemperanza delle condizioni poste in sede di esame parlamentare nel corso dei lavori delle Commissioni I e VII della Camera dei deputati, nella seduta del 27 gennaio 2010, il decreto prevede che queste ultime devono segnalare al questore il nominativo del referente responsabile della individuazione del personale destinato allo svolgimento dei predetti servizi. Il personale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto ministeriale 8 agosto 2007 e il referente deve essere autorizzato dal questore. Sono disciplinati anche i meccanismi di controllo e di eventuale revoca dell'autorizzazione. Il decreto ministeriale ha anche specificato che le società si avvalgono di «assistenti di stadio», denominati steward.
Concorda, quindi, con le riflessioni fatte dal collega Volpi, auspicando in merito un approfondito dibattito, al fine di coniugare le esigenze di sicurezza all'interno degli stadi con la necessità di offrire un'idonea e adeguata accoglienza ai tifosi.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo scade il 3 luglio prossimo. Avverte inoltre che la presidente Aprea ha fatto presente che la Commissione da lei presieduta probabilmente non si riunirà giovedì 30 giugno. Pertanto le Commissioni dovranno concludere l'esame del provvedimento entro mercoledì prossimo, 29 giugno.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene che concludere i lavori entro mercoledì prossimo non sia possibile, anche perché i relatori hanno preannunciato l'intenzione

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di valutare talune proposte di modifica al testo del Governo. Fa presente che, a prescindere da questo, il provvedimento in esame riguarda una materia importante, quella dell'ordine pubblico negli stadi, e va quindi debitamente esaminato. Invita pertanto la presidenza a verificare la possibilità di un differimento del termine di espressione del parere.

Donato BRUNO, presidente, nel ricordare che il termine per l'espressione del parere al Governo è stabilito direttamente dalla legge in sessanta giorni dalla trasmissione dell'atto alle Camere, auspica da parte di tutti la disponibilità a concludere i lavori mercoledì prossimo. Invita quindi i relatori a svolgere nei prossimi giorni i necessari approfondimenti in modo da essere pronti a presentare una proposta di parere già nella seduta che sarà convocata, d'accordo con la presidente Aprea, martedì 28 giugno. In questo modo, le Commissioni saranno in grado di concludere l'esame, votando la proposta di parere, nella seduta di mercoledì 29 giugno.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, premesso che da parte del Governo c'è la massima disponibilità ad ogni approfondimento, ricorda che quello in esame è solo un decreto attuativo di una norma di legge già vigente, per cui il perimetro dell'intervento possibile è già stabilito dalla norma di legge. Rileva inoltre che nello schema di decreto è presente una norma transitoria che, riferendosi alla stagione calcistica ormai chiusa, è di fatto, nell'attuale formulazione, superata. Peraltro, il Governo ritiene che tale norma non debba essere soppressa dal testo, come invece richiesto dalla Commissione affari costituzionali del Senato nel parere espresso il 15 giugno, ma riformulata in modo da fare riferimento alla nuova stagione calcistica: questo perché gli steward abbisognano di una adeguata formazione prima di poter essere impiegati e questa deve essere organizzata per tempo.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.