CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 giugno 2011
495.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 giugno 2011. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Atto n. 364.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, avverte che sullo schema di decreto legislativo in oggetto il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso una nuova versione dell'Analisi di impatto della regolamentazione.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore per la I Commissione, introducendo l'esame del provvedimento - il cui contenuto illustrerà in modo più dettagliato il collega Scandroglio - ricorda che lo stesso reca disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 150 del 2009, con il quale è stata data attuazione alla delega in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni conferita dall'articolo 2 della legge n. 15 del 2009. Quest'ultimo, al comma 2, prevede che i decreti legislativi attuativi della delega, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere.

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Il comma 3 del medesimo articolo 2 dispone invece che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri.
Il provvedimento in esame reca per l'appunto disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2009.
In particolare, l'articolo 1 introduce una nuova disposizione nel citato decreto legislativo n. 150 del 2009, concernente una materia prevista dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, mentre l'articolo 2 dello schema fa oggetto di integrazione o correzione singole disposizioni del decreto legislativo n. 150.
Per quanto riguarda le finalità dell'intervento normativo, nella relazione illustrativa si fa presente che il provvedimento detta «sintetiche disposizioni interpretative volte a chiarire aspetti che, nella fase di prima attuazione della riforma e in attesa della nuova tornata contrattuale, hanno generato dubbi sull'immediata applicazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché in materia di collocamento a riposo dei dipendenti pubblici per il raggiungimento dell'età massima contributiva».
Si afferma, inoltre, che l'adozione del decreto correttivo si rende necessaria per «garantire l'applicazione della riforma nei tempi stabiliti dal legislatore e in un quadro giuridico certo ed uniforme». Infine, si evidenzia che il provvedimento non determina alcun onere, neppure potenziale, a carico del bilancio dello Stato.
Nell'Analisi di impatto della regolazione (AIR) si fa presente che la questione su cui interviene l'articolo 1 (risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in presenza di un'anzianità contributiva di 40 anni) è stata oggetto di una circolare interpretativa, la quale non ha tuttavia risolto i problemi.
Va detto che la Conferenza unificata (unitamente all'ANCI e all'UPI, con cui ha sottoscritto un documento congiunto) condiziona il proprio parere favorevole sullo schema in esame al recepimento di due emendamenti all'articolo 2, volti a garantire il rispetto del periodo transitorio per l'adeguamento dei contratti del comparto delle regioni e delle autonomie locali di cui all'articolo 165, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Michele SCANDROGLIO, relatore per la XI Commissione, illustra il contenuto dei due articoli di cui si compone il provvedimento in esame, osservando anzitutto che l'articolo 1 disciplina l'esercizio della facoltà riconosciuta per il triennio 2009-2011 alle pubbliche amministrazioni dall'articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge n.78 del 2009, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti che abbiano maturato un'anzianità contributiva di 40 anni, con un preavviso di sei mesi. Fa notare che la norma, in particolare, dispone che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di tale facoltà, senza necessità di fornire ulteriori motivazioni al dipendente collocato in quiescenza, nei casi in cui abbiano preventivamente determinato appositi criteri applicativi con un atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo. Rileva, peraltro, che - secondo quanto si legge nella scheda sull'Analisi di impatto della regolazione (AIR) - la questione è già stata oggetto di una circolare interpretativa della Presidenza del Consiglio dei ministri che non ha tuttavia risolto i problemi, inducendo conseguentemente il Governo a percorrere la strada dell'intervento normativo attraverso un decreto correttivo del decreto legislativo n. 150 del 2009.
Evidenzia poi che l'articolo 2, composto di tre commi, modifica l'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che ha dettato una serie di norme di diritto «transitorio» volte a regolare il passaggio al nuovo sistema contrattuale del pubblico impiego definito dalla riforma: mentre il comma 1 si limita a correggere un refuso contenuto all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, i

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commi 2 e 3 recano l'interpretazione autentica di alcune norme contenute all'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente all'adeguamento e all'efficacia dei contratti collettivi vigenti al momento dell'entrata del provvedimento. Fa presente, infatti, che il comma 2 è volto a chiarire che l'ultrattività dei contratti collettivi integrativi (disciplinata ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 65) opera solo nei confronti dei contratti vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.150 del 2009 (ossia al 15 novembre 2009), mentre ai contratti sottoscritti successivamente a tale data si applicano, in quanto immediatamente efficaci, le disposizioni introdotte dal medesimo decreto legislativo n. 150 del 2009. Infine, segnala che il comma 3 è volto a chiarire che la disposizione recata dal comma 5 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, in base alla quale «le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto si applicano dalla tornata successiva a quella in corso», deve interpretarsi nel senso che le uniche disposizioni cui la norma fa riferimento sono quelle concernenti il procedimento di approvazione dei contratti collettivi nazionali, mentre tutte le altre sono immediatamente applicabili sin dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

Marialuisa GNECCHI (PD), intervenendo per una questione di carattere preliminare, ritiene paradossale discutere ancora una volta della materia del pensionamento coatto dei pubblici impiegati, considerato che sul tema si sono succedute nel tempo diverse misure tra di loro contrastanti, soprattutto con riferimento ai requisiti richiesti per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione, a volte fatti coincidere con il servizio effettivo reso, altre volte con l'anzianità contributiva. Prima di dare seguito all'ennesima modifica su tale argomento, giudica pertanto essenziale che il Governo proceda ad un monitoraggio circa gli effetti delle disposizioni adottate dall'Esecutivo nella corrente legislatura, anche considerato che tali norme, così come formulate, rischiano di recare un danno alle figure professionali più qualificate e di determinarne una prematura uscita dal lavoro proprio nel momento della loro maggiore capacità lavorativa, magari per il semplice fatto che tali lavoratori hanno scelto di riscattare gli anni di laurea, esercitando una facoltà riconosciutagli dall'ordinamento. Ricordato che in materia previdenziale il Governo ha messo in mostra una totale mancanza di programmazione e strategie, introducendo misure confuse e dannose per i lavoratori, soprattutto in tema di innalzamento di età pensionabile delle donne nel pubblico impiego e di finestre di scorrimento, tese esclusivamente a «smantellare» il sistema pensionistico previgente, auspica un radicale mutamento di rotta sul tema. Fa notare, peraltro, che sull'argomento in questione il suo gruppo ha presentato diverse interrogazioni a cui il Governo non ha mai fornito risposta.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO, dopo aver precisato che non sussistono problemi a fornire quanto prima tutte le informazioni richieste dall'onorevole Gnecchi, fa notare che i relatori nei loro interventi introduttivi hanno spiegato in modo esauriente le ragioni che hanno condotto il Governo all'intervento correttivo in esame. Manifesta, in ogni caso, la propria disponibilità a fornire anche nel seguito dell'esame del provvedimento qualsiasi precisazione utile a chiarire la posizione dell'Esecutivo.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.