CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 giugno 2011
491.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 14 GIUGNO 2011

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 giugno 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
C. 4274 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2011.

Laura MOLTENI (LNP) ricorda che il disegno di legge in esame, composto da quattordici articoli, interviene su numerosi profili relativi alla tutela della salute e all'organizzazione delle attività sanitarie, dalle sperimentazioni sui farmaci alla ricerca scientifica, dalle professioni sanitarie alle attività territoriali delle farmacie.
Ricorda, quindi, che il provvedimento è stato trasmesso alla Conferenza Stato-regioni, che in data 28 ottobre 2010 ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni, di cui, in parte, terrà conto nel suo intervento.
L'articolo 1 contiene una delega al Governo, da esercitarsi entro nove mesi, per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano; l'obiettivo, condivisibile,

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è quello di semplificare una normativa stratificatasi nel corso del tempo (il quadro regolatorio sulle sperimentazioni è ad oggi particolarmente complesso) e di razionalizzare al contempo anche le procedure di autorizzazione all'avvio di nuove sperimentazioni (le quali nel nostro Paese registrano tempi molto lunghi e procedure farraginose, che spesso scoraggiano gli investimenti da parte delle imprese straniere).
Il disegno di legge procede al riordino della materia, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, attraverso una norma di delegazione finalizzata all'emanazione di uno o più decreti legislativi. In particolare, si prevede il riordino e la riduzione del numero dei comitati etici autorizzati alla sperimentazione (lettera b)); si specifica che deve essere garantito almeno un comitato etico per regione e che deve essere tenuto in considerazione il numero di IRCCS presenti; il riordino deve comunque avvenire nel rispetto dell'autonomia regionale: tale ultima specificazione, condivisibile, è stata introdotta al fine di recepire una delle condizioni della Conferenza Stato-regioni che, pur condividendo nel merito la proposta di riduzione del numero dei comitati, sottolineava però l'esigenza di lasciare alle singole regioni il compito di individuarne il numero. Tenendo conto di questi rilievi, la formulazione della lettera b) appare nel complesso condivisibile, anche se bisognerà verificare che lo schema di decreto attuativo della delega effettivamente si astenga dall'individuazione a livello nazionale del numero di comitati da mantenere. In merito, segnala che nella relazione illustrativa, infatti, è ancora presente un riferimento al numero complessivo di comitati che saranno confermati a livello nazionale: se tale numero dovesse essere recepito nello schema di decreto attuativo, vi è il rischio che l'autonomia regionale possa essere di fatto svuotata di contenuti.
Esprime, quindi, particolare apprezzamento per la successiva lettera e), che prevede una semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di modalità di presentazione della domanda per il parere del comitato etico e di conduzione e di valutazione degli studi clinici. Segue l'apprezzamento per la lettera g), che disciplina l'istituzione e la composizione di un Comitato nazionale delle politiche in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, con funzioni di indirizzo generale in materia, evidenziando che è stata recepita la condizione contenuta nel parere della Conferenza Stato-regioni, che prevedeva la presenza, all'interno del Comitato, di rappresentanti delle regioni e delle province autonome.
Invece, in merito alla successiva lettera h), che detta i criteri relativi al riordino delle procedure di valutazione e autorizzazione di una sperimentazione clinica; evidenzia la necessità di chiarimenti, dal momento che, sul punto, non è stata recepita la condizione formulata dalla Conferenza Stato-regioni, che imponeva di prevedere come necessario l'intervento del direttore generale nelle procedure di valutazione e autorizzazione di una sperimentazione clinica. In realtà, rileva che il punto 1) della lettera h) dovrebbe essere rivisto prevedendo che il legislatore statale si limiti a fissare i principi per l'individuazione e la definizione del ruolo dell'autorità competente sul rilascio dell'autorizzazione centrale, mentre i profili di dettaglio relativi alla procedura dovrebbero comunque essere lasciati alle regioni.
Le successive lettere l) e m) sono funzionali a promuovere una formazione medica specifica in materia di studi clinici. La lettera n) intende promuovere la formazione continua in medicina nel settore. La lettera o) prevede un riordino dell'apparato sanzionatorio in materia. Particolarmente significativa la previsione di cui al punto 4), che prefigura la sospensione dell'attività dei comitati etici che non rispettano le procedure ed i termini previsti dalla legge. Pare invece eccessiva la formulazione del punto 2), che introduce una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a 100.000 euro per le violazioni non punite con sanzione penale. Sul punto, osserva che appare per molti versi preferibile la soluzione proposta dal punto 4) rispetto a quella contenuta nel punto 2):

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entrambe le disposizioni sembrano, infatti, perseguire lo stesso obiettivo (il rispetto dei tempi e, quindi, la certezza delle procedure per i soggetti che intendono farsi promotori di una sperimentazione), ma l'attuazione del punto 2) può sollevare alcuni problemi sul piano amministrativo, con riguardo, per esempio, a chi sia tenuto al pagamento della sanzione, o alla questione se la sanzione sia sempre giustificata quando il ritardo nella conclusione della procedura è dovuto a problemi o errori tecnici.
I commi 3, 4 e 5 dettano alcune disposizioni sulle modalità di esercizio della delega legislativa. Esprime apprezzamento, in particolare, per la previsione di cui al comma 4, che specifica che gli schemi di decreti saranno trasmessi alle competenti commissioni parlamentari per il parere di competenza.
Dall'attuazione della delega - secondo quanto previsto dal comma 6 - non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si limita, sul punto, a sottolineare che la riduzione del numero dei comitati etici dovrebbe consentire un risparmio di risorse di parte corrente, cioè quelle destinate, per l'appunto, all'organizzazione e al funzionamento dei suddetti comitati.
In merito l'articolo 2 che detta alcune disposizioni in materia di ricerca sanitaria, prevedendo, in particolare, al comma 1, la riserva di una quota parti al 10 per cento delle risorse per il finanziamento dei bandi per la ricerca finalizzata ai ricercatori di età inferiore ai quarant'anni; al comma 2, la possibilità di proseguire il progetto di ricerca da parte del singolo ricercatore, anche in caso di trasferimento del proprio rapporto di lavoro in capo ad una nuova struttura sanitaria, evidenzia l'importanza del ruolo della ricerca e dei ricercatori e la necessità della loro massima valorizzazione, perché anche grazie a loro e alla ricerca il nostro Paese può essere più competitivo.
L'articolo 3 interviene su alcuni profili organizzativi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Ricorda che gli IRCCS sono strutture di eccellenza che all'attività di assistenza rivolta al malato uniscono un'attività di ricerca corrente, di regola specializzata in specifici settori di assistenza; dalla duplice natura di queste strutture deriva il loro rilievo nazionale, che appunto li configura come poli di riferimento nei settori di relativa specializzazione sull'intero territorio nazionale. Gli IRCCS possono essere di diritto pubblico oppure di diritto privato; in quest'ultimo caso sono di regola organizzati sotto forma di fondazioni. Il funzionamento degli Istituti di diritto pubblico trova disciplina nel decreto legislativo n. 288 del 2003, che ne ha previsto la trasformazione, eventuale, in fondazioni di partecipazione.
Rispetto all'organizzazione e al funzionamento di tali istituti, l'articolo 3 in esame ove si prevede che: l'incarico del direttore scientifico possa essere anche a carattere non esclusivo, al fine di consentire a tale figura di cooperare con le realtà imprenditoriali esterne all'Istituto che possono utilizzare al massimo i risultati della ricerca scientifica elaborati all'interno dell'IRCCS (questa è la motivazione che della disposizione di cui al comma 3 si fornisce nella relazione introduttiva del ddl); l'opzione per un rapporto di lavoro non esclusivo determina una riduzione del 30 per cento della retribuzione del direttore scientifico; il personale a tempo pieno dipendente dagli IRCCS di diritto privato costituiti in fondazioni non è soggetto ai limiti di età per il collocamento a riposo previsto per il personale dipendente dalle strutture di diritto pubblico. Esprime quindi perplessità nei confronti di entrambe le innovazioni: per quanto riguarda il direttore scientifico, evidenzia come proprio il decreto legislativo n. 288 del 2003, al fine di consentire agli IRCCS un funzionamento più flessibile anche dal punto di vista imprenditoriale, abbia previsto la possibilità per tali istituti di consorziarsi con altri soggetti esterni, pubblici o privati, per lo sfruttamento brevettuale dei risultati della ricerca oppure per lo svolgimento di attività strumentali. Tale previsione conferma come l'esigenza di garantire una migliore connessione tra

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l'attività scientifica degli IRCCS e il mondo esterno debba essere perseguita non già promuovendo le attività esterne del direttore scientifico, bensì dall'interno, cambiando il rapporto dell'istituto con le realtà imprenditoriali operanti sul territorio di riferimento.
Quanto alla seconda modifica normativa, sottolinea come la sua introduzione potrebbe alimentare una ingiustificata disparità di trattamento tra il personale degli IRCCS privati e quello degli IRCCS di diritto pubblico, nonché delle altre strutture pubbliche; si tratta di una disparità che non sembra trovare giustificazioni oggettive.
L'articolo 4 prevede l'impignorabilità delle somme assegnate dal Ministero della salute alle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di ricerca corrente o finalizzata. La disposizione appare, nel suo complesso, condivisibile.
L'articolo 5 destina una quota di 45 milioni di euro all'Istituto nazionale per le malattie infettive «Spallanzani», per il completamento del progetto, intrapreso addirittura nel 2003, di potenziamento delle strutture ricettive e assistenziali finalizzate all'isolamento delle malattie infettive e alla gestione delle situazioni di emergenza biologica a livello nazionale. Il progetto era stato avviato come risposta istituzionale alla diffusione del bioterrorismo. Esprime assoluta perplessità nei confronti di questo articolo, ricordando come la Lega Nord avesse manifestato le sue perplessità nei confronti del potenziamento dell'istituto «Spallanzani» già nel 2003; tali perplessità appaiono ancora più fondate oggi, visti i ritardi nel completamento del progetto. Pone quindi la domanda se ad oggi l'istituto abbia le capacità gestionali, organizzative e logistiche per soddisfare le attese del legislatore statale sul contenimento del bioterrorismo. A fronte anche dell'impegno internazionale, l'Expo 2015, che vedrà Milano e la Lombardia impegnate nei prossimi anni, invita il Governo a rivedere tale allocazione di risorse.
L'articolo 6 contiene una delega al Governo per il riordino delle professioni sanitarie di medico chirurgo, odontoiatra, medico veterinario e farmacista, e in particolare degli albi, ordini e federazioni relativi a tali professioni. Oltre ai criteri di delega relativi ai profili organizzativi legati alla vita dei suddetti ordini, si segnala la lettera e), che prevede il riordino e la riunificazione delle norme deontologiche, nonché la lettera t), che consente l'istituzione di un ordine specifico per la professione odontoiatrica, nel rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Anche per questa delega, si prevede che gli schemi di decreti legislativi siano trasmessi alle competenti commissioni parlamentari per il parere di competenza.
Se il riordino delle suddette professioni sanitarie appare, nel complesso, condivisibile, segnala che sulle «ulteriori» professioni sanitarie, quelle cioè per il cui esercizio professionale è richiesta ad oggi solo una laurea di primo livello, come la professione infermieristica, ostetrica o di tecnico-radiologo, è attualmente in discussione presso la 12a Commissione del Senato un disegno di legge, che appunto ne prevede il riordino attraverso la costituzione in ordini, albi e federazioni. Il ministro Fazio aveva, in prima battuta, proposto di inserire le disposizioni di cui all'articolo 6 nel disegno di legge citato, ma l'esigenza di non caricare di troppi contenuti e pressioni di categoria quest'ultimo provvedimento ha reso preferibile l'introduzione di una delega ad hoc sulle professioni sanitarie che si potrebbero definire «maggiori».
L'articolo 7 detta alcune disposizioni finalizzate a contenere il rischio clinico attraverso un più efficiente monitoraggio degli eventi avversi. In proposito, stante la formulazione piuttosto generica della disposizione, segnala che la materia in esame potrebbe essere trattata in maniera più completa ed esaustiva nell'ambito del già ricordato disegno di legge sul governo delle attività cliniche.
Esprime condivisione sui contenuti dell'articolo 8, in quanto contiene una delega per il riordino del settore idrotermale, settore che è già stato oggetto di una riforma organica con la legge n. 323 del

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2000, la quale però è rimasta per lo più inattuata. In particolare, si prevede la redazione di un testo unico delle norme sulle attività idrotermali, che consenta di accorpare in un'unica fonte legislativa le numerose disposizioni di settore a oggi vigenti.
Con l'articolo 9, si elimina il requisito della specializzazione quale requisito per l'accesso ai concorsi di primo livello per odontoiatri del Servizio sanitario nazionale. La modifica è giustificata dall'esigenza di adeguare la normativa concorsuale del Servizio sanitario nazionale al superamento del cosiddetto «doppio canale» di accesso alla professione di odontoiatra, che per lungo tempo ha caratterizzato il nostro Paese: in Italia, infatti, la professione poteva essere esercitata sia dai medici chirurghi, ai quali in un secondo momento si è richiesta una specializzazione di settore, sia dai laureati in odontoiatria. L'esigenza di adeguare il nostro ordinamento alla normativa europea in materia, che prevede la netta separazione delle due carriere, ha imposto di prevedere quale unico canale di accesso alla professione la laurea in odontoiatria, ferme restando le norme transitorie sul riconoscimento dei medici che per un determinato periodo di tempo hanno svolto l'attività di odontoiatri.
Sui contenuti dell'articolo 9 evidenzia che ha espresso una riserva la Conferenza Stato-regioni, che ha evidenziato la posizione condivisa di non accettare questa deroga per gli odontoiatri, in quanto sarebbero gli unici dirigenti sanitari a poter diventare direttori di struttura complessa senza scuola di specializzazione. Chiede quindi le motivazioni per le quali questo rilievo non è stato accolto dal Governo.
Gli articoli 10 e 11 sono, seppure a diverso titolo, collegati alla realizzazione della riforma del ruolo svolto dalle farmacie come presidi sanitari territoriali, di cui alla legge n. 69 del 2009. In particolare: l'articolo 10 intende ampliare la gamma di prestazioni e di accertamenti che possono essere svolti dalle farmacie nei confronti degli assistiti, chiarendo alcuni dei dubbi che erano sorti in sede attuativa; l'articolo 11 intende rimuovere l'incompatibilità, prevista dalla normativa vigente, tra l'esercizio di una professione sanitaria non abilitata alla prescrizione di medicinali e l'esercizio dell'attività di farmacista. In merito, esprime alcune riserve.
Ritiene, inoltre, necessaria un'ulteriore riflessione sulle modifiche proposte all'articolo 11: il contestuale esercizio di un'attività sanitaria, anche se non abilitata alla prescrizione diretta di farmaci, e dell'attività di farmacista appare, infatti, destinata a produrre situazioni di conflitto di interesse, potenzialmente anche a danno del Servizio sanitario nazionale, come peraltro confermato dalle ipotesi sanzionatorie prefigurate dall'articolo 11, comma 2.
L'articolo 12 introduce il fascicolo sanitario elettronico (FSE), che ad oggi non ha ancora trovato una compiuta disciplina a livello nazionale. Il fascicolo contiene l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. È, in estrema sintesi, la storia sanitaria del paziente. Per la realizzazione del FSE, si prevede l'integrazione dei dati inseriti dalle diverse strutture e soggetti assistenziali che prendono in cura l'assistito. I commi 5, 6 e 7 dettano disposizioni per la tutela della riservatezza dei dati contenuti nel FSE; l'inserimento dei dati personali nel suddetto fascicolo è in ogni caso subordinato al consenso dell'assistito. Nell'articolo non sono tuttavia specificati alcuni profili di disciplina del FSE: in particolare, non è del tutto chiaro se anche le strutture private accreditate dovranno partecipare al sistema di condivisione di dati del FSE e, in caso affermativo. se gli oneri relativi alla digitalizzazione del servizio saranno posti a carico della struttura erogatrice. Inoltre, anche rispetto ai rapporti Stato-regioni, stante quanto disposto dai commi 8 e 9 in merito ai costi di attivazione del FSE, chiede se questi ricadranno interamente a carico del bilancio regionale e dovranno essere finanziati a valere sulle risorse ad oggi disponibili.
L'articolo 13 intende contribuire a colmare le lacune esistenti nel nostro Paese

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nel settore epidemiologico, che ad oggi non ha ancora conosciuto, almeno a livello nazionale, un pieno sviluppo. Mentre alcune regioni hanno avviato l'attivazione dei cosiddetti «registri di patologia» o dei «registri protesici», manca a livello nazionale un percorso strutturato di sorveglianza dei rischi sanitari e delle condizioni di salute di rilevante impatto sul governo sanitario. Per questo motivo, la disposizione in esame, che prevede di istituire i sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, patologia e di impianti protesici, appare nel merito assolutamente condivisibile. Maggiori perplessità sorgono invece sul piano procedurale, in quanto si ritiene che lo Stato non disponga di potestà regolamentare in questa materia, e quindi chiede come si possa procedere alla disciplina del settore con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, come previsto al comma 2. Propone quindi una soluzione maggiormente condivisibile che consisterebbe nel qualificare come cedevoli le disposizioni statali sull'istituzione dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici, al fine di rispettare l'autonomia regionale in materia. In alternativa, sempre al fine di conciliare le esigenze di coordinamento connesse a questo settore con il rispetto delle competenze regionali, propone di affidare a un Accordo in seno alla Conferenza Stato-regioni il compito di definire contenuti e modalità di compilazione dei suddetti strumenti di monitoraggio epidemiologico.
L'articolo 14 intende consentire che gli esami di validazione biologica delle unità di sangue e degli emocomponenti possano essere affidati dai servizi trasfusionali a laboratori pubblici autorizzati, in possesso dei requisiti di accreditamento previsti dalla legge. Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, la norma è finalizzata a superare la situazione di conflittualità creatasi tra medici trasfusionisti e specialisti della medicina di laboratorio. Evidenzia che rimane ferma la competenza dei servizi trasfusionali su tutte le fasi del processo e, in particolare, sui controlli; d'altro canto, la natura pubblica dei laboratori di analisi, che si specifica debbano essere autorizzati e in possesso dei requisiti di accreditamento, sembra fornire adeguate garanzie sulle competenze professionali e strutturali dei suddetti centri.
Invita, infine, la presidenza a valutare l'opportunità di abbinare la sua proposta di legge n. 4083: «Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica», che reca disposizioni su materia analoga a quella del disegno di legge in esame.

Antonio PALAGIANO (IdV), dopo aver rilevato come il provvedimento in esame rappresenti una sorta di piccolo disegno di legge «omnibus» sulla sanità, ricorda che l'Italia è oggi assai poco competitiva nella ricerca sanitaria, a causa sia della riduzione delle risorse pubbliche destinate alla ricerca, sia della complessità delle procedure autorizzatorie, che, nel caso degli studi multicentrici, obbligano le strutture italiane ad affrontare una lunga serie di adempimenti burocratici quando le strutture degli altri Stati coinvolti sono già passate alla fase operativa della sperimentazione. La ricerca è, inoltre, appannaggio pressoché esclusivo delle multinazionali farmaceutiche, i cui interessi spesso non coincidono spontaneamente con quelli della comunità. Da questo punto di vista è, quindi, condivisibile la proposta di ridurre il numero dei comitati etici e di snellirne l'attività. Rileva, tuttavia, che sarebbe necessario stabilire i requisiti per l'ammissione all'attività di sperimentazione clinica almeno di quelle strutture private che presentano un livello di eccellenza, come spesso avviene, ad esempio, nel campo della procreazione medicalmente assistita. Ritiene, inoltre, che l'istituzione di un portale per il cittadino sulle sperimentazioni cliniche possa comportare il rischio di generare, paradossalmente, disinformazione e allarmi infondati. Quanto alle disposizioni in materia di sanità elettronica, di cui al Capo III, pur valutando positivamente l'istituzione del fascicolo sanitario elettronico, sottolinea la necessità di allinearsi alle esperienze più avanzate presenti in altri Paesi dell'Unione europea,

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disciplinando, ad esempio, le consulenze e le prescrizioni telematiche. Esprime, quindi, forti perplessità sull'attuale funzionamento degli ordini professionali dei medici, sulla sostanziale inattuazione delle misure sanzionatorie che questi potrebbero comminare e sulla necessità di garantire una tendenziale omogeneità territoriale di tali sanzioni. Ritiene, inoltre, che andrebbe superata la pratica, sostanzialmente inutile per come oggi si configura, dell'esame di Stato in medicina. Sottolinea, quindi, l'esigenza di creare una sorta di corsia preferenziale per le ricerche su patologie ad alta mortalità o morbilità. Esprime forti riserve sulle disposizioni di cui all'articolo 3, ritenendo che l'esclusività del rapporto di lavoro del direttore scientifico degli IRCCS debba essere difesa dal fenomeno di sostanziale aggiramento che già oggi molti direttori praticano, mediante l'apertura di una partita IVA, e non certo superata. In proposito, sottolinea come gli stessi IRCCS presentino livelli qualitativi estremamente eterogenei sul piano dei risultati delle attività di ricerca, affiancando a veri centri di eccellenza strutture assai meno qualificate, spesso fondate per ragioni esclusivamente politiche. Esprime, invece, apprezzamento per la disciplina della incompatibilità dei farmacisti, osservando, comunque, che andrebbe inasprito l'apparato sanzionatorio nei confronti delle irregolarità più gravi di cui gli stessi farmacisti si rendano responsabili e che andrebbe contrastato il fenomeno della sostanziale ereditarietà della titolarità di farmacie attraverso un giudizio di idoneità sull'interessato, opponendosi alla liberalizzazione selvaggia e difendendo, al contrario, un modello che è in grado di assicurare una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione dei servizi farmaceutici.

Vittoria D'INCECCO (PD), premesso di condividere le linee generali del disegno di legge in esame, stigmatizza il ritardo con cui il Governo ha proceduto a presentarlo e la scelta del meccanismo delle delega legislativa, che riduce fortemente lo spazio del confronto parlamentare. Esprime, inoltre, forti riserve sulle disposizioni di cui all'articolo 3, ritenendo che il superamento dell'esclusività del rapporto di lavoro per i direttori scientifici dell'IRCCS rischi di aprire la strada a forzature sul tema della libera professione medica. Ritiene, quindi, che, con riferimento alle norme di cui all'articolo 10, bisognerebbe valutare attentamente la possibilità di prevedere che i servizi aggiuntivi in questione possano essere erogati anche dalle parafarmacie. Osserva, infine, che il Governo dovrebbe chiarire le questioni sollevate dalla Conferenza delle regioni che ancora non hanno trovato risposta, prima che la Commissione prosegua nell'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) critica, innanzitutto, la scelta del Governo di ricorrere alla delegazione legislativa, mortificando così il ruolo del Parlamento. Ricorda, quindi, come il principale problema della ricerca, anche in ambito sanitario, sia rappresentato dai tagli delle relative risorse, decisi dall'attuale Governo. Tuttavia, dichiara di condividere la scelta di ridurre il numero dei comitati etici e di snellire le procedure per l'autorizzazione delle sperimentazioni cliniche, che oggi riducono la concorrenzialità dell'Italia in questo importante settore. Ritiene, peraltro, che anche le aziende farmaceutiche dovrebbero assumersi fino in fondo le proprie responsabilità nei confronti della comunità nazionale. In proposito, ricorda i numerosi posti di lavoro perduti nel settore farmaceutico, soprattutto a scapito degli informatori scientifici del farmaco, e, più in particolare, la grave situazione occupazionale dell'azienda Wyeth a Catania, in seguito all'acquisizione da parte della Pfizer. Sottolinea quindi, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13, l'opportunità di addivenire in tempi rapidi all'istituzione di un registro epidemiologico nazionale. Con riferimento alle farmacie, dichiara di condividere la scelta di configurarle come centri di servizi sanitari, ma sottolinea, al contempo, l'esigenza che le stesse farmacie si facciano maggiormente carico delle necessità della comunità territoriale in cui

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operano. Evidenzia, infine, l'opportunità di una riflessione sugli albi delle professioni sanitarie e sulle disposizioni di cui all'articolo 14, in materia di servizi trasfusionali, rilevando, a tale ultimo riguardo, la necessità di preservare il ruolo centrale delle strutture pubbliche.

Paola BINETTI (UdCpTP) rileva che il disegno di legge in esame ha senz'altro il merito di razionalizzare una serie di situazioni problematiche, ma introduce, al contempo, nuovi elementi di complessità. Ritiene, in particolare, che debba essere affrontato il problema dell'integrazione tra le disposizioni del provvedimento in esame e il progetto di legge sul governo delle attività cliniche, nonché del coordinamento con i disegni di legge in corso d'esame al Senato, vertenti su materie affrontate, ad esempio, dagli articoli 6 e 7 del progetto di legge in titolo. Con riferimento alle procedure di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche, ritiene che la soluzione non vada ricercata tanto nella riduzione del numero dei comitati etici, quanto piuttosto nella formazione specifica dei loro componenti. Quanto al problema degli IRCCS, pur condividendo le considerazioni del collega Palagiano sull'esclusività del rapporto di lavoro dei direttori scientifici, rileva come l'eterogeneità qualitativa di questi istituti dipenda in gran parte dai criteri che si adottano nel valutarli. Richiama, quindi, la necessità di formare maggiormente alla ricerca gli studenti in medicina e di favorire la mobilità dei ricercatori anche tra le diverse strutture presenti sul territorio nazionale. Con riferimento, quindi, all'apparato sanzionatorio recato dall'articolo 1, rileva come oggi molto spesso le sanzioni già previste non vengano di fatto irrogate. Esprime, altresì, apprezzamento per le misure in favore dei ricercatori di età inferiore a quarant'anni, di cui all'articolo 2. Esprime, inoltre, perplessità sulla previsione della figura di fisioterapista all'interno delle farmacie, sottolineando il rischio che queste di trasformino progressivamente in strutture sanitarie con annessa vendita di farmaci. Sottolinea, infine, la necessità di incrociare i flussi di dati attualmente raccolti nei registri di cui all'articolo 13.

Giuseppe PALUMBO, presidente, desidera ricordare, con riferimento ai rilievi di natura procedurale mossi al Governo da diversi colleghi, che le principali riforme normative delle ultime legislature, anche in ambito sanitario, sono state di norma introdotte con il meccanismo della delega legislativa.
Dichiara, quindi, concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo, riservandosi il relatore e il Governo di intervenire in sede di replica nella prossima seduta. Ricorda, infine, che la proposta di legge Laura Molteni n. 4083 non è stata ancora assegnata alla Commissione e che la presidenza ne valuterà l'abbinamento successivamente all'avvenuta assegnazione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 giugno 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella e per il lavoro e le politiche sociali Nello Musumeci.

La seduta comincia alle 15.30.

5-04347 Pedoto: Iniziative per colmare il divario assistenziale tra regioni settentrionali e meridionali nell'ambito delle cure palliative e della terapia del dolore.

Il sottosegretario Eugenia ROCCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Luciana PEDOTO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta ed esprime apprezzamento per il modo in

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cui il rappresentante del Governo è entrato nel merito delle questioni sollevate dalla sua interrogazione. Si rammarica, peraltro, del fatto che il Governo non abbia fornito indicazioni precise su quando saranno adottati i provvedimenti attuativi richiamati nella risposta all'atto di sindacato.

5-04562 Fucci: Iniziative per ridurre il fenomeno della «immigrazione sanitaria» dalle regioni meridionali verso quelle settentrionali.

Il sottosegretario Eugenia ROCCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto e rileva come lo scopo della sua interrogazione fosse quello di sollecitare il Governo a mantenere un livello di attenzione elevato sul fenomeno della migrazione sanitaria interregionale.

5-03520 Codurelli: Iniziative a sostegno della maternità e per la conciliazione tra maternità e impegno lavorativo.

Il sottosegretario Nello MUSUMECI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. Ricorda, infatti, come il suo gruppo abbia più volte richiesto informazioni sull'impiego delle risorse citate nella risposta del Governo, ricevendo sempre indicazioni poco chiare e contraddittorie, in particolare sul Piano straordinario per lo sviluppo della rete integrata dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Ricorda, quindi, come la sua interrogazione risalga al settembre dello scorso anno, dopo che una trasmissione televisiva aveva evidenziato la grave situazione della regione Lombardia. Dopo aver richiamato la necessità di promuovere l'aumento delle nascite creando condizioni sociali più favorevoli alle famiglie, sottolinea come la problematica richiamata nell'atto di sindacato non rappresenti un problema delle donne, bensì di tutto il Paese.

Giuseppe PALUMBO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.